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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 29 maggio 2013 di
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4
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contro |
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le decisioni su opposizione del 26 aprile 2013 emanate da |
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in relazione alla fallita:
terzi chiamati in causa: |
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il __________ 2012)
TERZ 1 rappr. da avv. RA 2 TERZ 2 TERZ 3 |
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ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________ e __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 4 settembre 2000 (doc. A degli incarti 31.2013.4-7). Lo scopo sociale consisteva nell’esercizio di un’agenzia pubblicitaria con tutte le attività connesse, nella gestione di esercizi pubblici, nella consulenza e nell’elaborazione di programmi per apparecchiature elettroniche.
Dal mese di settembre 2010, conformemente le pubblicazioni nel FUSC contenute nel relativo estratto da RC, nel Consiglio di amministrazione (oltre a TERZ 1, amministratore unico dall’8 settembre 2000 all’8 settembre 2010 e presidente dall’8 settembre 2010 al 4 agosto 2011; a TERZ 2 delegato dall’8 settembre 2010 al 4 agosto 2011 e amministratore unico dal 4 agosto 2011 e a TERZ 3, membro del CdA dall’8 settembre 2010 al 4 agosto 2011) sedevano le seguenti persone, tutte con diritto di firma collettiva a due con il presidente:
RI 1, membro, dal 2 settembre 2010 al 28 giugno 2011, data in cui ha rassegnato le dimissioni (cfr. doc. B dell’incarto 31.2013.4);
RI 2, membro, dal 2 settembre 2010 al 20 luglio 2011, data in cui ha rassegnato le dimissioni (cfr. doc. B dell’incarto 31.2013.5);
RI 3, membro, dal 2 settembre 2010 al 19 gennaio 2011, data in cui ha rasseganto le dimissioni (cfr. doc. B dell’incarto 31.2013.6);
RI 4, membro, dal 2 settembre 2010 al 28 giugno 2011, data in cui ha rassegnato le dimissioni (cfr. doc. B dell’incarto 31.2013.7).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1, in qualità di datore di lavoro, dal 1. gennaio 2001 al 29 febbraio 2012.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di settembre 2004 e precettarla dal mese di aprile 2005 (per gli anni 2009 e 2010 vedi lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo; doc. F e F/1 degli incarti 31.2013.4-7).
Con decreti 27 ottobre 2011 e 15 febbraio 2012 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni FUSC del __________ 2011 e del __________ 2012).
La Cassa ha insinuato il 14 giugno 2012 all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 191'389.20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo gennaio 2009 – ottobre 2011 (doc. D-D/1-3 degli incarti 31.2013 4-7).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. E degli incarti 31.2013 4-7).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisioni 31 gennaio 2013 (doc. 3 degli incarti 31.2013.4-5 e 7), la Cassa ha chiesto a RI 1, RI 2 e RI 4 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 181'091.-- per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2009 al 2011 (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere e gli estratti conto contributi paritetici per i rispettivi anni sub. doc. F-F1 e G-G/1-2 degli incarti 31.2013.4-5 e 7).
A RI 3 (ritenute le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione del 19 gennaio 2011 e considerati i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti e scaduti al 31 dicembre 2010), con decisione 31 gennaio 2013 (doc. 3 dell’incarto 31.2013.6), la Cassa ha chiesto in risarcimento l’importo di fr. 120'068.-- (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere e gli estratti conto contributi paritetici per i rispettivi anni sub. doc. F-F1 e G-G/1 del-l’incarto 31.2013.6).
A seguito delle opposizioni del 28 febbraio 2013 interposte dai suddetti ex membri del CdA della __________ (tutti rappresentati dall’avv. RA 1; doc. 2 degli incarti 31.2013.4-7), la Cassa, con quattro distinte decisioni su opposizione del 26 aprile 2013 (doc. 1 degli incarti 31.2013.4-7), ha confermato le condanne di RI 1, RI 2 e RI 4 al risarcimento di fr. 181'091.-- e quella di RI 3 al risarcimento di fr. 120'068.--, in via solidale tra di loro (con RI 3 limitatamente all’importo di 120'068.--) oltre che con TERZ 2, TERZ 1 e TERZ 3.
1.4. Con i presenti ricorsi (tutti di identico contenuto; cfr. I degli incarti 31.2013.4-7) RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, sempre tramite l’avv. RA 1, hanno impugnato le succitate decisioni su opposizione e contestato una loro responsabilità ex art. 52 LAVS.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con le risposte di causa la Cassa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento anche nei confronti di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (le decisioni risarcitorie nei confronti dei primi due, cresciute in giudicato, sono attualmente in procedura d’incasso mentre che la decisione concernente TERZ 3 non ha potuto essere intimata in quanto residente in __________ ma sconosciuto all’ultimo indirizzo noto) – ha confermato le decisioni su opposizione e chiesto di respingere i ricorsi.
1.6. Con scritti 1. luglio 2012 (V degli incarti 31.2013.4-7) gli insorgenti – riferendosi ad una lettera del 29 maggio 2013 con la quale il loro legale aveva già indicato alla Cassa che “(…) interessa conoscere ai miei mandanti se nel frattempo con altri coobligati, e segnatamente con i signori TERZ 1 e/o TERZ 2, siano stati raggiunti degli accordi di liquidazione o di rateizzazione ed in caso affermativo di quale natura e con quali modalità e se nel frattempo siano stati versati degli importi a vostro favore. (…)” (doc. A degli incati 31.2013.4-7) – hanno contestato le risposte della Cassa e chiesto la produzione di tutti gli atti relativi alle procedure risarcitorie concernenti i signori TERZ 1 e TERZ 2.
1.7. Con lettere 2 luglio 2013 (VI degli incarti 31.2013.4-7) il TCA ha chiesto alla Cassa, che li ha trasmessii il 6 agosto 2013 (XII e XII/5-8 dell’incarto 31.2013.4), la produzione degli atti completi relativi alle procedure risarcitorie promosse contro TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3.
1.8. Con decreti 4 luglio 2013 il Vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione delle procedure dipendenti dai ricorsi del 29 maggio 2013 ed alle chiamate in causa di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (VII e VIII degli incarti 31.2013.4-7; per TERZ 3 la notifica è avvenuta tramite pubblicazione sul FU; cfr. IX, X e X/bis dell’incarto 31.2013.4).
(Di seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si riferirà pertanto agli atti di cui all’incarto principale 31.2013.4).
1.9. Con scritto 2 agosto 2013, tramite l’avv. RA 2, TERZ 1 – con argomentazioni che, laddove necessario, verranno in seguito riprese – ha chiesto di respingere i ricorsi (XI e XI/1-2).
1.10. Il succitato scritto del 6 agosto 2013 con relativi allegati (XII e XII/5-8; cfr. consid. 1.7) e il doc. XI sono stati trasmessi agli insorgenti, che hanno espresso le loro osservazioni, e al patrocinatore di TERZ 1 (XIII, XIV, XV e XVI).
1.11. Con scritti 17 settembre 2013 i doc. XV e XVI sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore di TERZ 1 e alla Cassa che è stata inoltre invitata a produrre ogni e qualsiasi documento relativo alle procedure avviate nei confronti di TERZ 1 e TERZ 2 non ancora prodotto (XVII e XVIII).
1.12. Con lettera 30 settembre 2013 – evidenziato che “(…) la Cassa ritiene di avere compiutamente informato il Tribunale sullo stato delle procedure risarcitorie in essere nei confronti dei signori TERZ 1 e TERZ 2, per quanto di rilievo della presente procedura. In modo particolare la Cassa non ritiene essere di rilevanza ai fini della determinazione della responsabilità dei ricorrenti, l’informazione sulle modalità di incasso del debito risarcitorio e ciò richiamando in particolare quanto già sancito dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. STCA del 9 settembre 2005 in re A.C. inc. 31.2005.6, consid. 2.10.5). Infine, ma non da ultimo, è di meridiana evidenza che a fronte di pagamenti intervenuti (anche nelle more di causa) la Cassa dovrà adeguare l’importo del proprio credito risarcitorio. (…)” (XIX) – la Cassa ha trasmesso al TCA le decisioni di dilazione di pagamento concernenti TERZ 1 e TERZ 2 (XIX/9 e XIX/10).
Il doc. XIX con relativi allegati è stato trasmesso per osservazioni agli insorgenti, al patrocinatore di TERZ 1 e a TERZ 2 (XX).
Con scritto 3 ottobre 2013 gli insorgenti hanno formulato le loro osservazioni evidenziando che “(…) contrariamente a quanto assume lo __________, vista la dilazione concessa ai signori TERZ 2 e TERZ 1, l’indicazione del pagamenti avvenuti nel frattempo è essenziale per le presenti procedure poiché se nel frattempo pagamenti sono avvenuti, l’importo del contestato credito della CO 1 andrebbe a ridursi e corrispondentemente si contrarrebbe l’obbligo risarcitorio dei miei mandanti, per il momento non ancora fissato con decisione cresciuta in giudicato né sul principio né sul quantum. (…)” (XXI).
Il doc. XXI è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore di TERZ 1, a TERZ 2 e alla Cassa (XXII).
1.13. Con scritto del 16 gennaio 2014 – ritenuto che la stessa Cassa ha evidenziato che “(…) è di meridiana evidenza che a fronte di pagamenti intervenuti (anche nelle more di causa) la Cassa dovrà adeguare l’importo del proprio credito risarcitorio. (…)” (XIX) – il TCA ha chiesto all’amministrazione di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare rimasto scoperto e quindi precisare gli importi che intende chiedere in risarcimento ai ricorrenti (XXIII).
Con lettera del 23 gennaio 2014 (XXIV) la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 4 (visti gli intervenuti pagamenti per complessivi fr. 7'000.--) ammonta ora a fr. 174'091.--.
Per il ricorrente RI 3 (visti gli intervenuti pagamenti per complessivi fr. 7'000.--) il danno ammonta, ora, invece a fr. 113'068.-- (XXIV).
I doc. XXIII e XIV sono stati trasmessi per conoscenza ai ricorrenti, al patrocinatore di TERZ 1 e a TERZ 2 (XXV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, iscritti quali membri del CdA, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2009 al 2011.
Per RI 3 (ritenute le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione del 19 gennaio 2011) si tratta dei contributi non versati per il periodo da gennaio 2009 a dicembre 2010 per un importo di fr. 120'068.-- (cfr. consid. 1.3). Infatti va qui ricordato che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).
Per RI 1, RI 2 e RI 4 – considerati i pertinenti estratti conto dei contributi paritetici per gli anni dal 2009 al 2011 (doc. G, G/1 e G/2 degli incarti 31.2013.4 e 7) e rilevato che per il 2011, su tutti i rispettivi estratti, è evidenziata l’indicazione “(…) Limitato a fr. 35'776.75 come da conteggio di chiusura del 14 giugno 2012 (…)” (doc. G/2 degli incarti 31.2013.4-5 e 7) –, l’importo ammonta invece a fr. 181'091.-- (cfr. consid. 1.3).
Gli insorgenti, evidenziate le diverse ragioni per cui sono entrati nel CdA della FA 1, e meglio:
• RI 1 “(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________, di cui era ed è tuttora presidente, associazione che aveva acquistato una partecipazione minoritaria nell’azienda fallita, che si occupava dell’organizzazione di eventi (…)” (I dell’incarto 31.2013.4);
• RI 2, collaboratore della FA 1 “(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 quando __________ __________ ha assunto una partecipazione - minoritaria - nella società, allo scopo di equilibrare la rappresentanza nel consiglio stesso (…)” (I dell’incarto 31.2013.5);
• RI 3 “(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________ di cui era ed è membro di comitato in quanto a sua volta membro di comitato di __________, associazione che aveva acquistato una partecipazione minoritaria nell’azienda fallita, che si occupava dell’organizzazione di eventi (…)” (I dell’incarto 31.2013.6);
• RI 4 “(…) è entrato nel consiglio di amministrazione di FA 1 in rappresentanza di __________, __________, di cui era ed è membro di comitato in quanto presidente di __________, associazione che aveva acquistato una partecipazione minoritaria nell’azienda fallita, che si occupava dell’organizzazione di eventi (…)” (I dell’incarto 31.2013.7);
hanno contestato una loro responsabilità per il periodo antecedente la loro entrata nel CdA della FA 1 il 2 settembre 2010.
Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto valere, che al momento dell’entrata in carica quali membri del CdA della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui gli insorgenti devono rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 2 settembre 2010. In effetti, come rettamente rilevato dalla Cassa nelle risposte di causa, “(…) l’insolvenza della società è stata constatata con il rilascio degli attestati di carenza beni del 25 agosto 2011 (doc. C1 – C8), data posteriore all’elezione dell’insorgente quale membro del CdA. Inoltre dal bilancio e conto economico per l’anno 2009, la società ha registrato degli utili di esercizio (doc. 4) non risultando dunque alcun sovraindebitamento. (…)” (III degli incarti 31.2013.4-7).
Conformemente alla succitata giurisprudenza gli insorgenti devono pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbiano o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della loro entrata nel CdA della FA 1 (cfr. in questo senso la STCA 31.2013.1 del 15 maggio 2013).
Entrambi i succitati importi di fr. 181'091.-- e di fr. 120'068.--, rimasti in quanto tali incontestati e così come risultano dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. F-F/1) e dagli estratti conto per i rispettivi periodi (cfr. doc. G-G/1-2 e doc. G/1 dell’incarto 31.2013.6), comprendono, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Gli insorgenti, evidenziato che non si tratta di una responsabilità causale, contestano una loro responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo che la Cassa non ha concretamente indicato e descritto in cosa consisterebbe il comportamento colposo e/o gravemente negligente a loro rimproverato.
Quanto alla censura secondo la quale l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Rilevato come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Gli insorgenti hanno assunto la carica di membri del CdA con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal 2 settembre 2010 sino alla data delle loro rispettive dimissioni (cfr. consid. 1.1).
Accettando i mandati di membri del CdA essi hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservan-za della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa, come evidenziato nelle decisioni impugnate e non contestato dai ricorrenti, ha infatti dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di settembre 2004 e precettarla dal mese di aprile 2005 (per gli anni 2009 e 2010 vedi lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo; cfr. consid. 1.2). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc. 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Osservato che la FA 1 é stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza questa che doveva essere ben nota agli insorgenti visto che, come emerge dagli estratti conto per gli anni 2009 e 2010 (doc. F-F1), risulta che in quel periodo i contributi non sono stati pagati regolarmente alla loro scadenza e che l’ultimo pagamento parziale riferito al mese di aprile 2010 è stato quello di fr. 2'596.10 del 24 dicembre 2010. Inoltre, RI 2, nella lettera di dimissioni del 20 luglio 2011 indirizzata al presidente del CdA, ha precisato, tra l’altro, che “(…) negli ultimi mesi ho partecipato regolarmente alle poche riunioni del Consiglio di Amministrazione, durante le quali sono state date informazioni che oggi capisco essere state troppo sommarie e non complete sull’andamento dell’azienda, riunioni dopo le quali non ho mai ricevuto verbali delle stesse o altre comunicazioni ufficiali. Inoltre, durante l’ultima riunione di Consiglio di Amministrazione del 28 giugno scorso sono stato informato, unitamente agli altri colleghi, delle attuali gravi difficoltà finanziarie di FA 1. Tali difficoltà non mi hanno del tutto sorpreso, in quanto durante la riunione precedente l’amministratore delegato e lei ci avevate debitamente informati sul fatto che il 2010 si è rilevato un anno dai risultati negativi ma che nel 2011 sarebbero state messe in atto una serie di misure che avrebbero riportato l’azienda su posizioni nuovamente positive di sviluppo. A lasciarmi decisamente sorpreso, esterefatto e sbalordito durante l’ultima riunione sono state invece le proporzioni delle attuali difficoltà finanziarie, decisamente ben più gravi rispetto a quanto finora eravamo stati ufficialmente informati, senza nel frattempo aver ricevuto informazioni alcuna o aggiornamenti in merito. (…)” (doc. B dell’incarto 31.2013. 5, la sottolineatura è del redattore) – gli insorgenti avrebbero potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate. In particolare, e in ogni caso, ritenuto che già sapevano di risultati negativi, essi avrebbero potuto e/o dovuto pretendere le necessarie e fondamentali informazioni circa l’andamento degli affari della società e, se non soddisfatti, rassegnare le loro dimissioni e/o neppure assumere la carica di membri del CdA. I ricorrenti, prima dell’assunzione della carica di membri del CdA, avrebbero infatti potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non fosse stata data loro la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non dovevano accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretra-to contributivo.
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dagli insorgenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Non soccorre agli insorgenti neppure la circostanza, da essi addotta, secondo la quale “(…) durante il periodo in cui l’op-ponente e gli altri opponenti paralleli erano membri del consiglio di amministrazione di FA 1 vi erano un presidente del consiglio di amministrazione e, soprattutto, un delegato, quest’ultimo dunque membro sia del consiglio di amministrazione sia direttore della società, funzione, che, ci sembra, racchiuda la plenitudine dei poteri amministrativi e gestionali e, soprattutto, i relativi obblighi (…)” (I).
Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Nella fattispecie – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che gli insorgenti non hanno addotto e tantomeno provato di essere stati impediti in qualche modo nel-l’esercizio della loro carica di membri del CdA della FA 1. Nemmeno hanno sostenuto di essere stati ingannati mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essere loro imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Gli insorgenti non hanno dunque provato che, nonostante essi fossero seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, il presidente e/o il delegato del CdA hanno loro sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre, ritenute le difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – va qui ribadito che la Cassa, come evidenziato nelle decisioni impugnate e non contestato dai ricorrenti, ha infatti dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di settembre 2004 e precettarla dal mese di aprile 2005 (per gli anni 2009 e 2010 vedi lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo; cfr. consid. 1.2) –, gli insorgenti non possono, facendo leva sulla posizione del presidente e del delegato del CdA, liberarsi dalle loro responsabilità se il loro comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (in argomento vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non hanno minimamente provato di essere impossibilitati ad eseguire puntualmente i loro compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influs-so di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.
Quanto infine all’asserita ed esclusiva gestione della società da parte di terzi – “(…) vi erano un presidente del consiglio di amministrazione e, soprattutto, un delegato, quest’ultimo dunque membro sia del consiglio di amministrazione sia direttore della società, funzione, che, ci sembra, racchiuda la plenitudine dei poteri amministrativi e gestionali (…)” (I) –, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dagli insorgenti, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarli dalla loro responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che gli insorgenti hanno omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del CdA imponeva loro, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, devono essere ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'596.10 per i contributi dovuti il 24 dicembre 2010 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere; doc. F-F1). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1, RI 2 e RI 4 devono risarcire alla Cassa la somma di fr. 174'091.-- (dall’importo di fr. 181'091.-- vanno infatti dedotti i pagamenti rateali effettuati da TERZ 1 e TERZ 2 che, con valuta 23 gennaio 2014, ammontano complessivamente a fr. 7'000.--; cfr. consid. 1.3, 1.12, 1.13 e 2.3) corrispondente agli oneri sociali non versati da FA 1 dal 2009 al maggio/giugno 2011.
Per le stesse ragioni, RI 3i deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 113'068.-- (dall’importo di fr. 120'068.-- vanno infatti dedotti i suddetti pagamenti per complessivi fr. 7'000.--; cfr. consid. 1.3, 1.12, 1.13 e 2.3) corrispondente agli oneri sociali non versati da FA 1 dal 2009 al dicembre 2010.
2.9. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate con le precisazioni indicate al consid. 2.8 per quanto riguarda le diverse somme da risarcire con valuta 23 gennaio 2014.
2.10. Siccome TERZ 1, rappresentato da un legale e chiamato in causa, con la richiesta di reiezione del ricorso risulta essere vittorioso, esso ha diritto ad un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da porre in solido a carico dei ricorrenti soccombenti (STFA H 204/00 del 26 agosto 2002 consid. 6 e K 8/06 del 10 luglio 2006 consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zurich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti).
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono respinti.
§ RI 1, RI 2 e RI 4 sono condannati a versare alla Cassa CO 1, , con vincolo di solidarietà, la somma di fr. 174'091.-- (valuta 23 gennaio 2014).
§§ RI 3 è condannato a versare alla Cassa CO 1, , con vincolo di solidarietà, la somma di fr. 113'068.-- (valuta 23 gennaio 2014).
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. I ricorrenti verseranno in solido a TERZ 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti