comandata

 

 

Incarto n.
31.2013.9

 

FS

Lugano

11 dicembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 giugno 2013 emanata da

 

 

 

 

 

in relazione a

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

FA 1

(radiata da RC il __________)

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, iscritta a RC il 23 settembre 1980, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione e la conduzione di ristoranti, pizzerie e bar.

 

                                         RI 1 è stato iscritto quale presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale (dal 17 maggio 2001 al 7 febbraio 2007; date di pubblicazione nel FUSC) e quale amministratore unico con diritto di firma individuale (dal 7 febbraio 2007 al 21 febbraio 2012; date di pubblicazione nel FUSC).

 

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 22 ottobre 1980 fino al 25 ottobre 2011, data di cessazione dell’attività.

 

                                         Sin dall’emissione dell’acconto per il mese di gennaio 2010 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal marzo 2010 e precettarla dal maggio 2010 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo richiesto alla Cassa che lo ha prodotto l’8 ottobre 2013; XI e XII/12-13).

 

                                         Con decreti del 25 ottobre 2011 e dell’11 gennaio 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società rispettivamente ha chiuso la procedura (FUSC __________ e FUSC __________).

 

                                         La ragione sociale è stata radiata il __________.

 

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, con decisioni del 19 giugno 2012, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 132'587.75, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla società relativamente agli anni 2010 e 2011 (doc. 1/1 per il 2010 di fr. 53'635.45 e 1/2 per il 2011 di fr. 78'952.30).

 

                                         Con decisione 5 giugno 2013 la Cassa ha rigettato l’opposi-zione 21 agosto 2012 inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, confermando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 132'587.75 (doc. 1/3 e 1/11).

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione 5 giugno 2013 RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Sollevando l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio per il primo semestre del 2010, contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione delle prescrizioni, evidenziando in particolare che terzi erano amministratori di fatto e di non aver avuto il benché minimo ruolo nell’amministrazione e gestione della società. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza dell’insorgente.

                                         Ritenuti i quattro versamenti di fr. 500.-- ciascuno effettuati da RI 1, la Cassa ha ridotto l’importo chiesto in risarcimento a fr. 130'587.75 (132'587.75 – 2'000.-- = 130'587.75).

 

                               1.6.   Con scritti 26 agosto e 2 settembre 2013 l’avv. RA 1 ha notificato i propri mezzi di prova e ritirato la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (VI e VIII).

 

                               1.7.   Con lettera 27 settembre 2013 il TCA ha richiesto all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, che lo ha prodotto il 30 settembre 2013, l’estratto relativo alle esecuzioni e agli ACB a carico della società (IX, X e X/1-2).

                                         Questi documenti sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XIII).

 

                               1.8.   Con lettera 3 ottobre 2013 il TCA ha chiesto alla Cassa, che l’ha prodotto il 7 ottobre 2013, lo specchietto relativo all’evolu-zione del debito contributivo (XI, XII e XII/12-13).

                                         Questi documenti, unitamenti ai doc. IX, X e X/1-2, sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (XIV).

 

                               1.9.   Con citazione del 14 ottobre 2013, vista la richiesta formulata dall’insorgente (VI), il Vicepresidente del TCA ha convocato le parti per il giorno martedì 5 novembre 2013 onde procedere al pubblico dibattimento (XV).

 

                                         Con lettera 4 novembre 2013, visto lo scritto 31 ottobre 2013 dell’avv. RA 1 (XVI), il TCA ha comunicato alle parti l’an-nullamento dell’udienza fissata per il 5 novembre 2013 (XVII).

 

                                         Con lettera 21 novembre 2013, trasmessa per conoscenza alla Cassa (XIX), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA la formale rinuncia del suo assistito al pubblico dibattimento (XVIII).

 

                             1.10.   Con lettera 28 novembre 2013 il TCA ha, tra l’altro, chiesto alla Cassa di spiegare perché l’importo di cui alle decisioni di risarcimento del 19 giugno 2012 differisce da quello indicato negli specchietti trasmessi il 7 ottobre 2013 relativi all’evolu-zione del debito contributivo per gli stessi periodi (XX).

                                         Con scritto del 29 novembre 2013, oltre a produrre le dichiarazioni salariali del datore di lavoro per gli anni 2010 e 2011, la Cassa ha, in particolare, precisato che “(…) la differenza degli importi delle decisioni di risarcimento danni art. 52 LAVS e dello specchietto è relativa ai contributi dovuti per le assicurazioni malattia perdita di guadagno e infortuni che non sono esigibili nella procedura dell’art. 52 LAVS. (…)” (XXI).

                                         Questi documenti unitamente agli annessi sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (XXII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale amministratore unico della società dal 7 febbraio 2007 al 21 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento dei contributi paritetici dal 2010 al 2011.

 

                               2.3.   L’insorgente ritiene prescritto il credito risarcitorio almeno per il primo semestre del 2010 adducendo che “(…) la Cassa nella decisione qui impugnata indica che la società in oggetto non era in regola con il pagamento dei contributi già da tempo. Essa poteva dunque avere conoscenza del danno subìto già da subito. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno almeno per il primo semestre 2010 è prescritto. La richiesta di pagamento tramite decisione ex art. 52 LAVS è stata notificata al ricorrente solo il 19 giugno 2012. A tale data il risarcimento del danno per i contributi per i primi mesi del 2010 risultava pertanto prescritto. (…)” (I, punto 8).

 

                                         Come si evince dallo citato specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali richiamato da questo Tribunale (cfr. consid. 1.2), sin dall’emissione dell’acconto per il mese di gennaio 2010 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo percui la Cassa ha dovuto diffidarla dal marzo 2010 e precettarla dal maggio 2010, ma tali difficoltà d’incasso non costituiscono ancora la conoscenza del danno.

 

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 31 ottobre 2011.

 

                                         In merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

 

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungs-kurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

                                         Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

 

                                         Nella fattispecie in esame, non sono quindi le difficoltà d’in- casso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato versamento a determinare la conoscenza del danno. Non è neppure l’apertura del fallimento in via sommaria, visto che la stessa non coincide con il momento della conoscenza del danno (DTF 126 V 445 consid. 3b; DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; STFA H 39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 110).

                                         Decisivo al proposito è invece il verbale di pignoramento del 18 aprile 2011 dal quale risulta che la società non possiede beni pignorabili con relativo primo attestato di carenza beni (cfr. la lista degli ACB sub. X/2 e il doc. 1.11.1). Avendo la Cassa intimato le decisioni di risarcimento il 19 giugno 2012, essa ha pienamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS. Il credito risarcitorio (nemmeno per il primo semestre del 2010) non è quindi prescritto.

 

                               2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis      OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2010 a ottobre 2011, così come risulta dalle rispettive decisioni di risarcimento danni (cfr. doc. 1/1 e 1/2) e calcolati sulla base delle dichiarazioni salariali dei medesimi anni (cfr. doc. XXI/14-32).

                                         Questo Tribunale ha infatti appurato che determinanti sono gli importi figuranti nelle decisioni di risarcimento danni del 19 giugno 2012 e non, invece, quelli di cui agli specchietti relativi all’evoluzione del debito che contemplano anche degli importi non soggetti all’art. 52 LAVS (cfr. consid. 1.10).

                                         L’ammontare complessivo del danno di fr. 130'587.75 va qui ricordato che dall’importo originale fr. 132'587.75 la Cassa ha dedotto i successivi versamenti di complessivi fr. 2’000.-- effettuati dall’insorgente (cfr. consid. 1.3 e 1.5) , rimasto in quanto tale incontestato, comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza).

 

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.8.   L’insorgente osservato che “(…) egli non si è mai occupato dell’amministrazione della società, non avendone neppure le conoscenze e le capacità. Si ribadisce pertanto che il ricorrente figurava quale amministratore unico della società solo proforma. Gli amministratori di fatto della società sono i signori __________ fino al mese di agosto 2009 e la famiglia __________ dal mese di settembre 2009. […] Il ricorrente non sapeva in alcun modo che la società non era in regola con il pagamento dei contributi. Infatti se ciò fosse stato il caso il medesimo sarebbe certamente intervenuto. Il signor RI 1 però non aveva neppure la possibilità di acquisire tali informazioni dato che, come detto, si occupavano dell’ammi-nistrazione di fatto della società terze persone. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa non corrisponde al vero che al ricorrente erano state intimate le procedure esecutive. […] Le notifiche, come risulta dai documenti prodotti, sono avvenute nelle mani del signor __________ e della signora __________. Ciò che conferma quanto sostenuto dal ricorrente in merito all’amministrazione della società in oggetto. […] Al ricorrente non può pertanto essere addebitata la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici e soprattutto non può essere addebitato un comportamento intenzionale o per negligenza grave. (…)” (I) sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.

                                         Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                        Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…) egli non si è mai occupato dell’amministrazione della società, non avendone neppure le conoscenze e le capacità (…)” (I). Al riguardo va osservato che in merito alla pretesa assenza di conoscenze e capacità il ricorrente si contraddice evidenziando che egli “(…) non sapeva in alcun modo che la società non era in regola con il pagamento dei contributi. Infatti se ciò fosse stato il caso il medesimo sarebbe certamente intervenuto. (…)” (I, la sottolineatura è del redattore). Non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli “(…) figurava quale amministratore unico della società solo proforma. Gli amministratori di fatto della società sono i signori __________ fino al mese di agosto 2009 e la famiglia __________ dal mese di settembre 2009. (…)” (I). Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         In merito poi all’affermazione stante la quale, circa il mancato pagamento dei contributi, egli “(…) non aveva neppure la possibilità di acquisire tali informazioni dato che, come detto, si occupavano dell’amministrazione di fatto della società terze persone (…)” (I) a prescindere dal fatto che l’amministrato-re formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo , questo Tribunale osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nel-l’esercizio della sua carica di amministratore unico. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). In questo senso è irrilevante il fatto che la notifica dei precetti esecutivi (peraltro indirizzati personalmente all’insorgente quale amministratore della FA 1; cfr. doc. B) sia stata controfirmata dal signor __________ e dalla signora __________.

                                         L’insorgente non ha dunque provato che, nonostante egli fosse seriamente intenzionato ad assumere le sue funzioni e le rispettive responsabilità, amministratori di fatto gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di marzo 2010 procedeva con invio di diffide di pagamento e dal maggio 2010 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2010 e 2011 sub XII/12 e XII/13).

                                         Ritenuta questa situazione che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo l’insor-gente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli affari.

                                         L’insorgente non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         In concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni, l’insorgente è rimasto iscritto quale amministratore unico con diritto di firma individuale fino al 21 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Quanto infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insor-gente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.9.   Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

 

                                         Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'000.-- per i contributi dovuti il 12 maggio 2011 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub XII/12-13). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 130'587.75 (dall’impor-to di fr. 132'587.75 vanno infatti dedotti i successivi versamenti per complessivi fr. 2’000.--; cfr. consid. 1.3, 1.5 e 2.4) corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2010 a ottobre 2011.

 

                             2.10.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata con la precisazione che la somma da risarcire ammonta a fr. 130'587.75.

 

                             2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         § RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 130'587.75.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti