Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emanata da |
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in relazione alla fallita:
terzi chiamati in causa: |
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il __________ 2013)
TERZ 1 TERZ 2 |
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ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a (ora comune di), è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2005 (doc. A). Lo scopo sociale consisteva nell’acquisto, nella vendita e nel noleggio di attrezzature nel campo dell’edili-zia e dello smaltimento dei rifiuti.
RI 1 ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 22 giugno 2011 ed è stato iscritto, in detta veste, con diritto di firma individuale, dal 24 giugno 2011 sino alla dichiarazione di fallimento (doc. A e B).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. gennaio 2006 al 30 settembre 2012.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2011 e precettarla dal mese di giugno 2011 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo richiesto alla Cassa che lo ha prodotto il 4 settembre 2014; XVII e XVIII/1-2).
Con decreti 23 luglio 2012 e 25 settembre 2012 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertu-ra del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. A e C).
La Cassa ha insinuato in via definitiva il 2 novembre 2012 all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 38'559.55 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo gennaio 2011 – settembre 2012 (doc. D-D/1-2).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. E).
La ragione sociale è stata radiata il __________ 2013.
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 23 agosto 2013, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 38'559.55, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla società relativamente agli anni 2011 e 2012 (doc. 3).
Con decisione 19 dicembre 2013 la Cassa ha rigettato l’oppo-sizione 19 settembre 2013 inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1, confermando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 38'559.55 (doc. 1).
1.4. Contro la decisione su opposizione 19 dicembre 2013 RI 1, sempre tramite l’avv. __________, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Osservando di non aver nessuna esperienza nell’ambito della contabilità e della gestione di società dal punto di vista amministrativo e di essersi affidato a terzi per queste competenze, contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione delle prescrizioni, evidenziando, in particolare, di aver tentato invano di salvare la società che ha dovuto capitolare allorquando il proprietario dei locali della FA 1 ha esercitato il diritto di ritenzione per pigioni non pagate ottenendo la messa all’asta di tutti i macchinari. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA che analoghi procedimenti risarcitori sono stati avviati il 23 agosto 2013 nei confronti di TERZ 1 e di TERZ 2 e – osservato che il ricorrente in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 19 settembre 2013 – ha confermato integralmente la decisione su opposizione chiedendo di respingere il ricorso.
1.6. Così richiesta (IV), la Cassa, con lettera 14 febbraio 2014, ha trasmesso al TCA gli incarti concernenti TERZ 1 e TERZ 2 (V e allegati doc. 4-5).
1.7. Con osservazioni 28 febbraio 2014, vista la documentazione concernente TERZ 1 e TERZ 2, l’insorgen-te – rilevato che “(…) risulta essere molto verosimile che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII) – ha chiesto di essere ritenuto responsabile, semmai, unicamente dell’aggravio del danno.
1.8. Con decreto 28 febbraio 2014 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX).
1.9. TERZ 1, con osservazioni 31 marzo 2014 – rilevato che, come il signor RI 1, non aveva nessuna esperienza di contabilità e gestione aziendale, che queste competenze erano state affidate a terzi, che si è prestato ad assumere la carica di membro del CdA per fare piacere ad un amico in difficoltà finanziaria a causa di una cattiva gestione di precedenti fiduciarie, che poco dopo si è accorto dello scoperto AVS e che il colpo decisivo è arrivato dal proprietario dello stabile a cui la FA 1 pagava una pigione insostenibile di fr. 20'000.-- e contro il quale è pendente una causa penale di risarcimento danni –, ha domandato l’annullamento della decisione su opposizione 19 dicembre 2013 (doc. 4) con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 per contributi paritetici non soluti dalla società relativamente all’anno 2011 (XII).
TERZ 2, con osservazioni 2 aprile 2014, ha ribadito quanto addotto nell’opposizione del 19 settembre 2013 a seguito della quale la Cassa, con decisione su opposizione 19 dicembre 2013 (doc. 5), ha annullato la precedente decisione del 23 agosto 2013 con cui gli aveva chiesto il risarcimento per complessivi fr. 7'104.65 per contributi paritetici non soluti dalla società nel I. trimestre 2011 (XIII).
Questi documenti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (XIV, XV e XVI).
1.10. Con e-mail del 1. settembre 2014 il TCA ha chiesto alla Cassa, che l’ha prodotto il 4 settembre, lo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo (XVII, XVIII e XVIII/1-2).
Questi documenti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (XIX).
TERZ 1, con scritto 2 ottobre 2014, ha sostenuto di non essere in grado di dare delle spiegazioni in merito allo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo e ha chiesto un appuntamento presso gli uffici del TCA (XX).
I doc. XIX e XX sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XXI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale presidente del CdA, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2011 al settembre 2012.
L’insorgente, evidenziato che “(…) le diffide di mancato pagamento sono state inviate dalla Cassa prima ancora che questi facesse parte del consiglio di amministrazione, e meglio nel mese di maggio 2011, mentre le procedure esecutive sono iniziate nel giugno 2011. Quindi risulta essere molto verosimile che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII), ha contestato una sua responsabilità per il periodo antecedente la sua entrata nel CdA della FA 1 il 22 giugno 2011.
Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto validamente valere, che al momento dell’entrata in carica quale presidente del CdA della FA 1, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 22 giugno 2011. In effetti, come rettamente rilevato dalla Cassa già nella decisione su opposizione impugnata, “(…) nel caso di specie, l’insolvenza della società è stata constatata al momento dell’apertura del fallimento il 23 luglio 2012 (cfr. pubblicazione FUSC del __________ 2012 – doc. C), data posteriore all’elezione dell’insorgente quale presidente del CdA. Infatti, al momento dell’entrata in carica dell’insor-gente in data 22 giugno 2011 (doc. B), la società presentava lo scoperto contributivo relativo all’acconto per il I. trimestre 2010 [ndr. recte: 2011] di CHF 7'624.40. Nell’evenienza concreta, l’opponente, prima di assumere la carica di organo formale, avrebbe dovuto appurare se i contributi paritetici AVS scaduti ed esigibili erano già stati pagati rispettivamente procedere ad un’approfondita verifica contabile, ciò che egli non ha fatto. (…)” (doc. A1, punto 9.2, pag. 8).
Conformemente alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata nel CdA della FA 1 (cfr. in questo senso le STCA 31.2013.4-7 del 10 febbraio 2014 e 31.2013.1 del 15 maggio 2013).
Non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, senza minimamente documentare e oltretutto in termini possibilistici, l’insorgente pretenda che, già dalle diffide della Cassa del maggio 2011, vi sarebbe da concludere che “(…) risulta essere molto verosimile che la situazione finanziaria della società, al momento dell’assunzione della carica da parte del signor RI 1, non fosse delle più rosee e consolidate e che questa non permettesse de facto il pagamento degli scoperti nei confronti della Cassa, che si sono poi accumulati. (…)” (VII). Giova qui inoltre rilevare, ciò che contrasta con l’asserita insolvenza della ditta, che è lo stesso ricorrente a sostenere che “(…) ha tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. (…)” (I, punto 10, pag. 4).
Ne consegue che rettamente la Cassa ha chiesto al ricorrente complessivamente fr. 38'559.55 – importo, questo, che, come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. XVIII/1-2) e dagli estratti conto per i rispettivi periodi (cfr. doc. D-D/1-2), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide (cfr. la succitata giurisprudenza) – a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, motivo per cui la richiesta di limitare il danno agli oneri sociali rimasti impagati durante il periodo in carica quale presidente del CdA non può essere accolta.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. L’insorgente – osservato che “(…) non era a conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la FA 1 e nemmeno di eventuali scoperti con la Cassa e non sapeva neppure quali fossero i suoi obblighi di amministratore nei confronti della Cassa. L’opponente si era fidato dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone. Nessuna delle persone incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. Quando finalmente questi ha preso coscienza della situazione, era ormai troppo tardi. […] Il signor RI 1 ha tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. I debiti hanno continuato ad aumentare inesorabilmente e in poco tempo la situazione è divenuta critica. Il colpo di grazia è stato dato dal proprietario dei locali della FA 1, il quale ha esercitato il diritto di ritenzione per pigioni non pagate e ha di conseguenza ottenuto la messa all’asta di tutti i macchinari. In seguito alla vendita di tutto il materiale, la società è definitivamente capitolata. (…)” (I) – sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.
Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di presidente del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…) non aveva nessuna esperienza nell’ambito di contabilità e gestione di società dal punto di vista amministrativo, e non era a conoscenza del fatto di dover pagare i contributi AVS. (…)” (I). Dette argomentazioni sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Inoltre, se non conosceva i compiti che si assumeva accettando la carica di presidente del CdA, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi in merito e, nel caso non si fosse ritenuto all’altezza, non avrebbe dovuto accettarla (9C_713/2013, 9C_716/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2 nel caso di un gerente). Del resto, che l’insorgente non fosse in grado di ritenere le responsabilità che la carica assunta comportava, contrasta con il fatto che egli stesso afferma di essersi “(…) fidato dei gestori precedenti (…)” e di aver “(…) delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone (…)” (doc. I). Da questa circostanza, e meglio, che egli “(…) si era fidato dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone. (…)” (I) l’insorgente non può trarre alcunché a suo favore. Infatti – a prescindere dal fatto che nelle osservazioni del 2 aprile 2014 il signor TERZ 2 ha confermato che “(…) sono diventato amministratore della fallita FA 1 in quanto amico di vecchia data con il sig. RI 1 il quale, una volta ricevute le dimissioni del sig. __________, aveva tempi stretti per poter nominare un nuovo amministratore. (…)” (XIII) –, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Il ricorrente, prima dell’assunzione della carica di presidente del CdA, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretra-to contributivo.
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
In merito poi all’affermazione secondo la quale “(…) nessuna delle persone incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. (…)” (I) – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di presidente del CdA con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque provato che le persone incaricate della contabilità gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di maggio 2011 procedeva con invio di diffide di pagamento e dal giugno 2011 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2011 e 2012 sub XVIII/1-2).
Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insor-gente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento degli affari.
L’insorgente non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita incompetenza contabile ed amministrativa, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti e che egli stesso afferma di aver “(…) tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. (…)” (doc. I) – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In concreto, nonostante l’asserita mancanza di competenza, l’insorgente è rimasto iscritto quale presidente del CdA con diritto di firma individuale fino alla dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1).
Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, durante il periodo da gennaio 2011 al settembre 2012 (oggetto del presente provvedimento) non ha proceduto al versamento di alcun acconto contributivo (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub XVIII/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 38'559.55 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2011 al settembre 2012 (cfr. consid. 1.2, 1.3 e 2.3).
2.9. Quanto alla richieste con le quali TERZ 1 ha domandato l’annullamento della decisione su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 e di essere sentito in merito (cfr. consid. 1.9 e 1.10 rispettivamente i doc. XII e XX), va rilevato quanto segue.
Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).
In particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…) Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)” (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).
In questo senso – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 è cresciuta incontestata in giudicato – questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1 e nemmeno deve sentirlo in merito.
2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti