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Incarto
n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 agosto 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 luglio 2014 emanata da |
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in relazione alla fallita:
terzo chiamata in causa:
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Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
TERZ 1 |
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considerato in fatto e in diritto
1. La __________, da settembre 2012 FA 1, con sede, da ultimo, a __________ e attiva in particolare nel settore dei trasporti, della produzione e commercializzazione di beni e servizi, è stata iscritta a RC il 18 ottobre 2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 è stata socia e gerente della società dalla sua fondazione sino al 3 settembre 2012, data delle sue (incontestate) dimissioni (cfr. estratto RC; cfr. verbale assemblea straordinaria del 3 settembre 2012 sub doc. B; cfr. decisione impugnata).
1.2. Alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), sono state affiliate in qualità di datrice di lavoro dapprima la __________ ed inseguito, dal 1. ottobre 2012, la FA 1.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, per cui la Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive. Per decreto 12 settembre 2012 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della società autorizzandone successivamente la liquidazione in procedura sommaria ex art. 231 LEF (cfr. doc. C). La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio credito di CHF 31'327.50 per contributi non versati negli anni 2010 e 2012 (gennaio-settembre), ritenuto che con scritto 26 luglio 2013 l’UEF di __________ ha comunicato alla Cassa che il credito di quest’ultima, considerata l’entità degli attivi della massa, non sarebbe con ogni verosimiglianza stato tacitato (cfr. doc. E).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione del 28 marzo 2014 – confermata con decisione su opposizione del 9 luglio 2014 – la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via solidale con TERZ 1, per un importo di CHF 23'197.75, corrispondente ai contributi non soluti nel 2010 e nel periodo gennaio-giugno 2012 (cfr. doc. G, G1). Nel frattempo il 15 maggio 2014, a favore della Cassa, l’UEF di __________ ha rilasciato un ACB di CHF 31'327.50 (cfr. doc. F).
__________
1.4. Contro la suddetta decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. L’insor-gente nega segnatamente una sua responsabilità sostenendo di “non aver avuto alcun ruolo nella vicenda che avrebbe portato il danno contestato, né per negligenza né per dolo e nemmeno in qualità come organo formale” e chiede “che ven-ga abbandonato il procedimento nei miei confronti”. Osserva pure che la società era gestita esclusivamente da TERZ 1, sottolineando come essa non abbia avuto alcun potere decisionale e non sia stata “coinvolta negli adempimenti nei confronti della Cassa”. Al riguardo produce una dichiarazione di TERZ 1 (cfr. doc. B1) che riconosce di aver avuto lui stesso l’esclusiva gestione della società (cfr. IV, VIII).
1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale della società, in relazione al pagamento dei contributi paritetici.
1.6. Successivamente RI 1 ha prodotto la decisione di dilazione di pagamento emessa il 7 ottobre 2014 dalla Cassa nei confronti del debitore solidale TERZ 1 (cfr. supra consid. 1.3), precisando come questi si sia assunto l’intero debito nei confronti dell’amministrazione e chiedendo quindi al Tribunale di “abbandonare il procedimento nei miei confronti” (VIII).
1.7. Chiamato in causa con decreto vicepresidenziale del 21 ottobre 2014 – nei cui confronti la Cassa ha parimenti avviato u-na procedura di risarcimento, cresciuta in giudicato (cfr. rispo-sta di causa) – TERZ 1 ha anch’esso prodotto la suddetta decisione di dilazione di pagamento concessagli dalla Cassa, precisando in particolare che “in accordo con la signora RI 1 mi sono preso a carico l’intero importo del mancato pagamento dei contributi paritetici” (cfr. XI).
1.8. L’insorgente ha successivamente ribadito la presa a carico da parte di TERZ 1 dell’intero importo dovuto alla Cassa, sostenendo che “se lo stesso non adempirà al suo impegno, sono a conoscenza del fatto che dovrò rispondere personalmente per un importo a me spettante secondo i vostri calcoli di CHF 23'197.75” (cfr. XIV; cfr. anche XX, XII).
1.9. Su richiesta del Tribunale con scritto 27 gennaio 2015 la Cassa ha comunicato che, a seguito dei versamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per complessivi CHF 900.--, l’attuale scoperto a carico dell’insorgente ammonta a CHF 22'297.75 (cfr. XXVI).
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di u-na società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno” (sulla solidarietà cfr. anche infra consid. 2.9).
I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).
Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria alla ricorrente, organo formale della società dal 18 ottobre 2005 al 3 settembre 2012, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società per l’anno 2010 e 2012 (da gennaio a giugno).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti gli anni 2010 (CHF 819.10) e 2012 (CHF 22'378.65, relativi al periodo gennaio-giugno) (cfr. G, G1). L’ammontare del danno in sé non è d’al-tronde contestato dalla ricorrente.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo di “non aver avuto alcun ruolo nella vicenda che avrebbe portato il danno contestato, né per negligenza né per dolo e nemmeno in qualità come organo formale” e chiede “che venga abbandonato il procedimento nei miei confronti”. Osserva come la società fosse gestita esclusi-vamente da TERZ 1 e come essa non avesse alcun potere decisionale e non fosse stata “coinvolta negli adempimenti nei confronti della Cassa”. Al riguardo produce una dichiarazione di TERZ 1 che riconosce di aver avuto lui stesso l’esclusiva gestione della società (doc. B1).
Quanto asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (cfr. supra consid. 2.2).
Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
L’insorgente non allega nè sostiene di essersi interessata o di essere stata impossibilitata ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di gerente le imponeva, ritenuto che quanto dichiarato da TERZ 1, quale asserito unico gestore degli affari della società, nell’in-tento di esonerare da ogni responsabilità la qui ricorrente (“nella società __________ il sottoscritto [TERZ 1, ndr] aveva l’esclusiva gestione di fatto e […] la Sig.ra RI 1 era unicamente un organo formale senza alcun ruolo di decisione e senza essere mai coinvolta nelle decisioni societarie”, cfr. dichiarazione sub doc. B1; “in accordo con la signora RI 1 mi sono preso a carico l’intero importo del mancato pagamento dei contributi”, cfr. XI) non è circostanza idonea a giustificare il mancato controllo da parte di RI 1 nella sua veste di gerente, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due e ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa di compensazione e quindi senza rilevanza nell'ambito della responsabilità giusta l’art. 52 LAVS (STFA H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2; STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002 con riferimenti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socio gerente della FA 1, con diritto di firma prima collettiva a due ed in seguito individuale (cfr. estratto RC agli atti), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).
Quanto infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte di TERZ 1, va in ogni caso ricordato che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare un’eventuale riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306). Determinante è che, nel caso concreto, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esi-stenza di una negligenza grave.
2.8. Infine, occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeit-gebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eid-genössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo a-vere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
Nei successivi suoi scritti al Tribunale l’insorgente ha del resto dichiarato di essere consapevole della sua corresponsabilità (unitamente a TERZ 1) nei confronti della Cassa (cfr. infra consid. 2.9).
2.9. Preso atto dell’accordo intercorso tra la Cassa e il chiamato in causa TERZ 1 – debitore solidale unitamente alla ricorrente e nei cui confronti è pure stata emessa il 9 luglio 2014 una decisione di risarcimento cresciuta in giudicato (cfr. risposta di causa) – in merito ad un pagamento dilazionato dell’intero debito contributivo (cfr. XI/1), l’insorgente ha dichiarato di aver “preso atto della mia corresponsabilità nei confronti della Cassa CO 1 e come già da me menzionato, sarà mia premura qualora il Sig. TERZ 1 non onori i pagamenti a favore della Cassa stessa intervenire e procedere al pagamento rateale dell’importo a me attribuito” (cfr. XXII; cfr. anche XIV e XX).
Orbene va qui ricordato che se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Ne consegue che nulla impedisce alla Cassa di procedere all’incasso del suo credito nei confronti della ricorrente – tenendo conto dei versamenti effettuati da TERZ 1 (art. 147 cpv. 1 CO; STFA H 68/03 del 5 febbraio 2004) – senza dover attendere l’eventuale interruzione da parte di quest’ultimo dei versamenti rateali stabiliti nel piano di pagamento concessogli dalla Cassa, atteso che tutti i debitori solidali restano obbligati finché sia estinta l’intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO).
Come accennato TERZ 1 è stato posto al beneficio di un pagamento rateizzato del debito di CHF 31'327.50. A seguito dei pagamenti effettuati da quest’ultimo, l’attuale debito ammonta a CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio 2015; cfr. XXVI) e tale deve quindi essere, in parziale accoglimento del gravame, l’ammontare della somma che anche l’insorgente deve essere tenuta a risarcire.
2.10. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF v. Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importan-za fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 9 luglio 2014 è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa CO 1 CHF 22’297.75 (valuta 27 gennaio 2015).
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti