comandata

 

Incarto n.
31.2014.8

 

FS

Lugano

23 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 settembre 2014 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita:

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

(cancellata da RC il 26 gennaio 2012)

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 – già __________ – con sede, dopo giugno 2010, a __________ e, sotto la vecchia ragione sociale, attiva nel campo della sicurezza, è stata iscritta a RC il 31 maggio 2007, con la vecchia ragione sociale, e radiata il 26 gennaio 2012 (cfr. gli estratti del registro di commercio dei cantoni __________ e Ticino; doc. 1 e 2).

                                         RI 1 ha assunto dal 31 maggio 2007 fino al 16 luglio 2009 la carica di presidente e in seguito di membro del consiglio di amministrazione ed è stato iscritto da allora, in dette vesti, con diritto di firma individuale (cfr. gli estratti del registro di commercio dei cantoni __________ e Ticino; doc. 1 e 2).

 

                               1.2.   La FA 1 (prima __________) è stata affiliata alla CO 1 (di seguito la Cassa) dal 1. giugno 2007 fino al 30 giugno 2010 e durante questo periodo ha sempre versato in ritardo i contributi sociali (cfr. l’incontestato punto 2 della decisione su opposizione del 3 settembre 2014 qui impugnata).

 

                                         Il 6 ottobre 2011 ha avuto luogo un controllo presso il datore di lavoro dal quale è emerso che i salari complessivi versati dal 1. giugno 2007 al 31 dicembre 2008 erano più elevati rispetto a quelli indicati nell’annuncio del 5 giugno 2007 e dichiarati nei rispettivi certificati salariali del 1. aprile 2008 e del 10 marzo 2009 nonché nelle rettifiche del 1. giugno e del 17 luglio 2009 (cfr. doc. 22, 23, 24, 25, 26, 38, 46, 48, 55 e 65).

 

                                         Con decreti 1 e 19 settembre 2011 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 1).

 

                                         La ragione sociale è stata radiata da RC il 26 gennaio 2012 (doc. 1).

 

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, con decisione 23 maggio 2013, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 54'280.95, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla società relativi agli anni 2007 e 2008 (dal 1. giugno 2007; doc. 19).

 

                                         La Cassa, con decisione 3 settembre 2014, ha parzialmente accolto l’opposizione del 24 giugno 2013 (cfr. doc. 14 e 16) e, confermata la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS, ha ridotto l’importo di risarcimento a fr. 52'137.65 (doc. 3).

 

                               1.4.   RI 1, tramite l’avv. RA 1, interpone ricorso contro la succitata decisione su opposizione, postulandone l’annullamento. Osserva di non aver leso l’art. 52 LAVS, di aver dichiarato per il 2007 una somma dei salari adeguata, di essersi fondato in buona fede sulla conferma della Cassa secondo la quale i contributi fino alla fine del 2009 erano stati saldati e che al momento del fallimento della __________ non era in grado di pagare o fare pagare i contributi secondo il conteggio di revisione, in quanto non sapeva e nemmeno doveva assumere che vi fossero ancora dei contributi da saldare.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa dopo essere stata informata dell’obbligo di redigerla in italiano (IV) confermando il contenuto della decisione contestata, postula l’integrale reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva, in particolare, che l’insorgente non ha comunicato i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari degli anni 2007 e 2008 violando così l’art. 35 cpv. 2 OAVS, che la Cassa aveva confermato semplicemente che i contributi salariali fatturati erano stati pagati e che solo dopo il controllo del 6 ottobre 2011 presso il datore di lavoro è stata accertata l’esistenza di salari non dichiarati.

 

                               1.6.   Con replica del 24 novembre 2014 l’insorgente osservato che la Cassa non ha esposto come egli avrebbe violato l’art. 52 LAVS, che l’amministrazione ha commesso degli errori (ritenendo per il calcolo degli acconti un salario inferiore a quella da lui indicato nell’annuncio del 5 giugno 2007; doc. 60, 61 e 65) che egli non doveva rilevare e che la domanda circa il pagamento dei contributi riguardava sia quelli fatturati che quelli non ancora fatturati chiede di accogliere il ricorso.

 

                               1.7.   Con duplica del 16 dicembre 2014 la Cassa si riconferma nella domanda di reiezione del ricorso. Al riguardo precisa che ha esposto i motivi della violazione dell’art. 52 LAVS, che il reddito annuo previsto indicato nell’annuncio del 5 giugno 2007 (rapportato ai sette mesi di attività da giugno a dicembre) era comunque inferiore a quello effettivo accertato (fr. 304'208.35 contro fr. 210'000.--; cfr. doc. 12 e 65), che la somma complessiva di fr. 110'800.-- (riferita al periodo dal 1. giugno al 31 dicembre 2007 e pari ai salari dichiarati nel certificato salariale del 1. aprile 2008; doc. 55) corrispondeva circa al 36% di quella accertata dopo il controllo del 6 ottobre 2011 presso il datore di lavoro e che non le era possibile conteggiare dei contributi su salari all’epoca non dichiarati.

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (prima __________), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, presidente e poi membro del CdA della società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

 

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005, consid. 3.2; DTF 123 V 12 consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

 

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla __________ (prima __________) dal giugno 2007 al 31 dicembre 2008 non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, la documentazione concernente il controllo presso il datore di lavoro sub doc. 22-26, gli estratti conto dei contributi paritetici per gli anni 2007 e 2008 allegati alla decisione del 23 maggio 2013 sub. doc. 19 e lo scritto della Cassa del 30 gennaio 2014 nell’ambito della procedura di opposizione con la relativa documentazione allegata sub doc. 12).

 

                                         Nella decisione contestata la Cassa ha infatti, tra l’altro, evidenziato che:

 

" (…)

Mit Schreiben vom 30.01.2014 haben wir Ihnen ausführlich erläutert, gestützt auf welche Grundlagen die dem mittels Schadenersatzverfügung geltend gemachten Ausstand zugrunde liegenden Beiträge berechnet worden sind. Dieses Schreiben bildet integrierten Bestandteil des vorliegenden Einspracheentscheids. Der Vollständigkeit halber lassen wir Ihnen eine Kopie davon in der Beilage nochmals zukommen.

 

Wie in diesem Schreiben angekündigt, nehmen wir betreffend das Jahr 2007 den Ausstand, welcher sich auf Beiträge für eine Lohnsumme von Fr. 15’440.- bezieht, neu von der Haftung Ihres Klienten aus. Die entsprechenden Beiträge entsprechen einem Ausstand à insgesamt Fr. 2’143.30:

 

AHV/IV/EO-Beiträg               Fr. 15’440.00     10.1%     Fr. 1’559.45

ALV-Beiträge                         Fr. 15’440.00          2%     Fr.    308.80

Beiträge FAK                         Fr. 15’440.00       1.6%     Fr.    247.00

Verwaltungskostenbeiträge   Fr.   1’559.45       1.8%     Fr.      28.05

                                                                         Total     Fr.  2'143.30

 

Wir haben Ihnen mehrfach Nachfristen gewährt, um Ihren Einwand betreffend Beitragsbefreiung weiterer Arbeitnehmenden der FA 1 in liquidazione (vormals: __________) zu belegen. Die diesbezüglich letztmals gewährte Nachfrist dauerte bis zum 30.06.2014. Bis heute haben wir jedoch keine entspre-chende Rückmeldung Ihrerseits erhalten. Wir sind daher gezwungen, unseren Einspracheentscheid - wie in unserem Schreiben vom 05.06.2014 angekündigt - gestützt auf die unserer Ausgleichskasse bereits vorliegenden Unterlagen zu treffen. Mangels Belegen können wir keine weiteren angeblich geringfügigen und von der Beitragspflicht ausgenommenen Lohnsummen bei der Berechnung des Ausstands berücksichtigen.

 

Der von Ihrem Klienten geschuldete Ausstand setzt sich neu somit wie folgt zusammen:

Fr. 54'280.95 (= mittels Schadenersatzverfügung vom 23.05.2013 geltend gemachter Ausstand)

abzüglich Fr. 2'143.30 (= Beiträge betreffend Lohnsumme à insgesamt Fr. 15'440.- für die eine Beitragsbefreiung gewährt worden war)

= Total Fr. 52'137.65 von Ihrem Klienten noch geschuldeter Ausstand.

(…)" (doc. 3 punto 4).

 

                                         Dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli anni 2007 e 2008 allegati alla decisione del 23 maggio 2013 risulta, infatti, un saldo complessivo a favore della Cassa pari a fr. 54'280.95 (fr. 34'547.70 nel 2007 e fr. 19'733.25 nel 2008; cfr. doc. 19).

                                         La Cassa visto che nell’ambito della procedura di opposizione è stato accertato che su fr. 15'440.-- non andavano prelevati i contributi paritetici e ritenuto che su detta somma i contributi ammontano a fr. 2'143.30 con decisione 3 settembre 2014 ha ridotto l’importo chiesto in risarcimento da fr. 54'280.95 a fr. 52'137.65 (doc. 3; 54'280.95 - 2'143.30 = 52'137.65)

 

                                         Pertanto – ribadito che il suddetto calcolo è rimasto incontestato, ricordato che incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto e rilevato che dalla succitata documentazione agli atti risulta che il calcolo della Cassa appare corretto – rettamente l’amministrazione (in parziale accoglimento dell’opposizione interposta contro la decisione del 23 maggio 2013; cfr. consid. 1.3) ha chiesto al ricorrente complessivamente la somma di fr. 52'137.65 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   L’insorgente sostiene di aver “(…) dichiarato una somma dei salari adeguati alla Cassa. Contrariamente alle considerazioni della Cassa il ricorrente ha adempiuto i suoi compiti di annunciare una somma dei salari adeguata. Il ricorrente ha informato la Cassa che la __________ cessava l’attività e che intendeva annunciare lo scioglimento della società presso il registro commerciale. Di seguito il ricorrente ha più volte chiesto alla Cassa di fornire il conteggio finale dei contributi sociali. Dopo aver ricevuto il suddetto conteggio, il ricorrente si è fatto confermare dalla Cassa che tutti i contributi fino alla fine del 2009 erano saldati. Nel momento in cui la Cassa (senza riserve) ha confermato nei confronti del ricorrente che tutti i contributi sociali fino al 2009 sono stati saldati, il ricorrente non può essere responsabile del danno cagionato alla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali. Alla luce di queste considerazioni, si deve escludere che il ricorrente era in grado di pagare o fare pagare i contributi secondo il conteggio di revisione, perché nel momento del fallimento della __________ non aveva conoscenza di contributi non saldati (e non doveva assumere che ci fossero tali contributi, dopo che la Cassa aveva confermato su sua richiesta che tutti i contributi fino alla fine del 2009 fossero saldati) e inoltre non era più autorizzato ad effettuare dei pagamenti (DTF 9C_142/2010 sentenza 12 agosto 2010, consid. 3). (…)” (I, punti 24 e 25).

 

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         Nell’annuncio del datore di lavoro del 5 giugno 2007 il ricorrente ha indicato (per la allora __________) un reddito annuo previsto di fr. 360'000.-- (salari mensili previsti di fr. 30'000.-- x 12) ciò che equivale, visto l’inizio dell’attività al 1. giugno 2007, ad un reddito previsto per quell’anno pari a fr. 210'000.-- (fr. 30'000.-- x 7; cfr. doc. 65).

                                         Nel certificato salariale del 1. aprile 2008 (per il periodo dal 1. giugno al 31 dicembre 2007) l’insorgente ha dichiarato la somma di complessivi fr. 110'800.-- senza indicare la somma salariale prevista per il 2008 (doc. 55).

                                         Dallo scritto della Cassa indirizzato al ricorrente del 30 gennaio 2014, corredato dalla documentazione concernente il controllo presso il datore di lavoro (doc. 12 e 22-26), risulta invece che per quel periodo la massa salariale soggetta a contributi ammonta effettivamente a fr. 304'208.35.

                                         Dalla medesima documentazione con le rettifiche del certificato salariale per il 2008 del 1. giugno e del 17 luglio 2009 (doc. 38 e 46) si evince inoltre che per quell’anno la somma dei salari non dichiarati è di fr. 107'687’43.

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).

 

                                         In concreto, per gli anni 2007 e 2008, allorquando rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della (allora) __________ (cfr. consid. 1.1), l’insorgente non adduce alcuna valida ragione per la quale egli non avrebbe potuto e dovuto stabilire compiutamente e quindi dichiarare i salari effettivamente versati dalla ditta.

                                         In particolare, per il fatto che la ditta, attiva nel campo della sicurezza, era sottoposta a sensibili oscillazioni per quanto riguarda la massa salariale (vedi in questo senso il punto 5 della motivazione dell’opposizione del 30 agosto 2013 sub doc. 14), egli avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione (onde ossequiare con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione) in punto agli accertamenti circa i salari versati e in ogni caso ad una precisa e completa verifica dei certificati di salario per gli stessi anni.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera anche che la società è sempre stata in ritardo nella dichiarazione dei salari (cfr. i richiami e le diffide per i rispettivi anni sub doc. 49, 50, 56 e 57), che sapeva che alcuni suoi dipendenti non figuravano sul certificato salariale per il 2008 (cfr. doc. 45 e 47) e che a causa di problemi con il programma dei salari per le chiusure e con la tenuta contabile si è dovuto procedere a delle rettifiche il 1. giugno e il 17 luglio 2009 (cfr. doc. 38, 39, 40, 41 e 46).

 

                                         Inoltre, dalla motivazione dell’opposizione del 30 agosto 2013 (doc. 14 in particolare il punto 6), si evince che l’insorgente non contesta la ripresa salariale nel suo importo in quanto tale dal “Beiblatt zum Arbeitgeberkontrollbericht” del 6 ottobre 2011 risulta che negli anni 2007 e 2008 il “Lohnaufwand (brutto) gemäss Finanzbuchhaltung (Konto 5000 / Löhne)” è stato di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 e che “(…) Die Jahre 2007 und 2008 konnten nur auf der Basis der Finanzbuchhaltung geprüft werden. Es waren keine Lohnnachweise verfügbar. (…)” (doc. 24) limitandosi ad osservare che diversi dipendenti avrebbero percepito delle rimunerazioni (inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi.

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che – come rettamente evidenziato dalla Cassa nello scritto del 30 gennaio 2014 sub. doc. 12 a cui si rinvia – anche le remunerazioni di poco conto devono essere conteggiate e dichiarate e l’insorgente anche se ne ha avuto, a più riprese, la possibilità: “(…) Wir haben Ihnen mehrfach Nachfristen gewährt, um Ihren Einwand betreffend Beitragsbefreiung weiterer Arbeitnehmenden der FA 1 in liquidazione (vormals: __________) zu belegen. Die diesbezüglich letztmals gewährte Nachfrist dauerte bis zum 30.06.2014. Bis heute haben wir jedoch keine entsprechende Rückmeldung Ihrerseits erhalten. (…)” (doc. 3 punto 4) non ha prodotto alcuna prova in merito.

 

                                         Il ricorrente non può appellarsi alla buona fede sostenendo che con lo scritto del 5 luglio 2010 – dopo che egli il 18 febbraio 2010 già aveva chiesto il conteggio finale dei contributi paritetici da pagare (cfr. doc. 34 e 35) – la Cassa gli avrebbe confermato che tutti i contributi fino alla fine del 2009 sono stati saldati. In effetti dal tenore dello scritto in parola (“Bestätigung”) risulta che sono stati pagati i contributi su tutti in salari dichiarati: “(…) Gemäss Ihrer Anfrage vom 21.06.2010 bestätigen wir dass alle in Rechnung gestellten Lohnbeiträge jeweils bezahlt wurde. (…)” (doc. 31 = doc. A10; la sottolineatura è del redattore). Pertanto dal succitato scritto non è possibile concludere, come preteso dal ricorrente, che sono stati versati i contributi anche per i salari non dichiarati oggetto della ripresa salariale. In questo senso a ragione la Cassa nella duplica ha addotto che “(…) è evidente che la nostra cassa di compensazione può fatturare solo contributi per somme salariali che le sono note. Poiché è stata messa al corrente dell’entità effettiva delle somme salariali effettivamente corrisposte negli anni 2007 e 2008 solo con il rapporto di controllo sul datore di lavoro del 15 novembre 2011, una riscossione corrispondente di contributi nel febbraio 2010 non era né possibile né opportuna. (…)” (XIII).

 

                                         Da quanto precede si deve concludere che lasciata aperta, in quanto in casu irrilevante per stabilire la negligenza grave, la questione a sapere se il ricorrente doveva o meno indicare alla Cassa che era incorsa in un errore allorquando ha chiesto gli acconti su una presunta massa salariale trimestrale di fr. 9'000.-- invece che dei 90'000.-- come risultava dall’annuncio del 5 giugno 2007 (cfr. doc. 58, 60 e 61 rispettivamente il punto 4 del ricorso e il punto 3 della decisione su opposizione impugnata) l’insorgente ha leso l’obbligo di vigilanza e informazione che gli incombeva nella sua veste di presidente e in seguito di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 (prima __________).

                                         In particolare l’insorgente vista la ripresa salariale, lo si ribadisce, nel suo importo rimasta incontestata e dalla quale è emerso che i salari lordi effetivi per il 2007 e il 2008 sono stati di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 (cfr. doc. 22) annunciando una prevista somma salariale mensile di fr. 30'000.-- e notificando nei rispettivi certificati salariali per il 2007 e il 2008 gli importi di fr. 110'800.-- e di fr. 316'700.20 (importi questi nettamente inferiori ai suddetti salari effettivamente accertati) ha leso l’obbligo di comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

 

                                         Va qui ricordato come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che “(…) scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità. (…)”. Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Nella fattispecie, come la società incaricata del controllo presso il datore di lavoro ha potuto constatare la succitata netta differenza tra i salari ritenuti nella contabilità della (allora) __________ e i certificati di salario per gli anni 2007 e 2008, parimenti avrebbe potuto e dovuto fare l’insorgente.

                                         In particolare non basta, per giustificare una tale grave negligenza, addurre delle difficoltà legate all’asserita oscillazione della massa salariale e sostenere (senza del resto provare) che diversi dipendenti avrebbero percepito delle rimunerazioni (inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi. A prescindere dal fatto che, come visto sopra, anche dette retribuzioni avrebbero dovuto essere dichiarate, dalla rettifica del 17 luglio 2009 risulta inoltre che per il dipendente __________ sono stati prelevati i contributi ancorché il salario annuo per il 2008 ammontasse a fr. 1'556.90 (cfr. doc. 38 e i conteggi salariali di novembre e dicembre del succitato dipendente).

                                         Vi è dunque da concludere che l’insorgente ritenuto, da una parte, che non allega nè sostiene di essersi diligentemente interessato o di essere stato impossibilitato ad occuparsi delle questioni contributive (né d’altronde ciò emerge dagli atti all’inserto) e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di presidente e membro del CdA gli imponeva e, considerato, dall’altra parte, che aveva l’obbligo di controllare che i salari venissero debitamente dichiarati omettendo di dichiarare tutti i salari versati negli anni 2007 e 2008 ha violato gravemente l’obbligo di diligenza che incombe ad un organo societario.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente e membro del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.7.   Infine, occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 52'137.65 per il mancato versamento da parte della FA 1 (prima __________) dei contributi paritetici relativi gli anni 2007 (dal giugno 2007) e 2008 e di quelli relativi alle riprese salariali per gli stessi anni.

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                               2.9.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti