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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 settembre 2015 emanata da |
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in relazione alla fallita:
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il 13 gennaio 2015) |
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ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 12 giugno 2009 (doc. 3/A). Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di trasporti nazionali e internazionali di ogni genere ed in particolare per il settore dell’abbigliamento (doc. 3/A).
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico della società dal 12 giugno 2009 sino alla dichiarazione di fallimento (doc. 3/A).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. luglio 2009 fino al 31 agosto 2013.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e precettarla da gennaio 2010 (cfr., per gli anni dal 2011 al 31 agosto 2013, gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo sub doc. 4, 5 e 6).
Con decreto 11 luglio 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società (FUSC 25 ottobre 2013 sub. soc. 3/B).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ (UEF) il proprio credito di fr. 66'520.85 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (1-8), di cui fr. 866.75 per contributi sulle rivendicazioni di credito per l’anno 2013, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3/C-C4).
Il 3 febbraio 2015 l’UEF ha versato alla Cassa un dividendo pari a fr. 1’957.45 rilasciando, per l’ammontare rimasto scoperto di fr. 64'563.40, un attestato di carenza beni (doc. 3/D).
La ragione sociale è stata cancellata da RC il 12 giugno 2015.
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 30 aprile 2015 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 15 settembre 2015 (doc. 3), la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 64'563.40, corrispondente ai contributi non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (1-8) (doc. 1).
1.4. Contro la suddetta decisione insorge RI 1 chiedendone l’annullamento. Rileva che non può essergli rimproverata alcuna negligenza grave adducendo che non avendo una formazione a livello economico e quale commercialista e/o fiduciario non ha potuto “(…) comprendere per tempo la gravità della situazione finanziaria in cui versava FA 1 (…)” e ha “(…) ritenuto di sospendere provvisoriamente il pagamento dei contributi AVS quale “conditio sine qua non” indispensabile per l’esistenza della società (…)” (I). Asserendo di aver profuso tutti gli sforzi per salvare le sorti della società onorando i crediti dei lavoratori e dei fornitori egli sostiene che “(…) questo è stato l’unico motivo che mi ha portato a sospendere i pagamenti degli oneri sociali poiché ritenevo di poter salvare FA 1 che versava in una delicata situazione finanziaria vista la momentanea mancanza di liquidità (2011/2012) (…)”, che dopo aver provveduto al pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 2010 dalla documentazione risulta che “(…) sono stati versati i contributi per l’anno 2011 con versamenti di complessivi Fr. 37'681.85 e per l’anno 2012 di Fr. 13'755.15 (…)” e che “(…) non appena mi sono accorto della reale gravità in cui versava la società è stata mia premura convocare un assemblea straordinaria e notificare alla Pretura di __________ il grave stato di insolvenza e depositare i bilanci. (…)” (I).
1.5. Con la risposta di causa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danni unicamente nei confronti di RI 1 e osservato che l’asserita assenza di una specifica formazione economica, la sostenuta momentanea illiquidità e il pagamento degli acconti contributivi per gli anni 2011 e 2012 non assurgono a motivi di giustificazione e che pertanto l’insorgente deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici per gli anni dal 2011 al 2013 (1-8) – la Cassa postula la reiezione del gravame.
in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dal 2011 all’agosto 2013, non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, gli estratti conto dei contributi paritetici per gli anni dal 2011 al 2013 (fino al 31 agosto) sub. doc. 1 e gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo per lo stesso periodo sub doc. 4, 5 e 6).
Come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.4), l’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 64'563.40 corrisponde ai contributi paritetici non soluti nel suddetto periodo (2011, 2012 e 2013 sino ad agosto) e tiene conto del dividendo pari a fr. 1’957.45 versato alla Cassa il 3 febbraio 2015.
Ribadito come l’insorgente non sollevi contestazioni per quanto riguarda l’ammontare del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 64'563.40, questa Corte ritiene tale importo adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta va rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In queste circostanze, quanto asserito dal ricorrente: “(…) non ho una specifica formazione a livello economico, come pure non ho una formazione quale commercialista e/o fiduciario (…)” (I) non é sufficiente per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti, se riteneva di non avere sufficienti conoscenze per assumere la carica di amministratore unico della FA 1, egli non avrebbe dovuto accettarla rispettivamente, se detta incompetenza fosse emersa posteriormente, egli avrebbe dovuto rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni.
Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Va qui precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Inoltre, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l’amministratore deve prestare un’attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota, con l’adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002 e H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4b).
In concreto, da una parte, la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi e la Cassa ha dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e precettarla da gennaio 2010 (cfr. consid. 1.2); d’altra parte la situazione di illiquidità era nota visto che dal rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di revisione risultava già che “(…) il conto annuale della FA 1 presenta un’eccedenza di debiti contabili. Malgrado che il correntista della società ha postergato per l’importo di CHF 208'500.00 il suo credito, la metà del capitale azionario e delle riserve non è comunque più coperta (art. 725 cpv. 1 CO). (…)” (doc. 2/5) e che lo stesso giorno l’insorgente ha firmato la dichiarazione di postergazione sub doc. 2/6. Inoltre, nonostante dal protocollo dell’assemblea generale ordinaria del 25 maggio 2009 risulti che “(…) nel corso del 2007 il Consiglio di amministrazione ha messo in atto tutte le misure possibili per ristabilire una situazione più tranquilla dal punto di vista finanziario. Il risultato è stato evidente in quanto, anche se di poco, l’esercizio chiude con un utile. (…)” (doc. 2/7), anche negli anni dal 2011 al 31 agosto 2013 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal marzo 2011 e precettarla dall’aprile 2011 (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo per gli anni dal 2011 al 31 agosto 2013 sub doc. 4, 5 e 6).
In simili circostanze la negligenza grave del datore di lavoro è già ravvisabile nel fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi e in questo senso l’insorgente, amministratore unico al quale incombe la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società, va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale nell’ambito del mancato pagamento dei contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità la sospensione del pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo è inammissibile e constituisce una negligenza grave dell’amministratore (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
2.7. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, pur non misconoscendo gli sforzi intrapresi dal ricorrente nel tentativo di risollevare la società, rispettivamente di cercare di versare gli arretrati contributivi, secondo questo Tribunale non vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Infatti, come accennato, la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto (incontestatamente) sistematicamente diffidarla da novembre 2009 e precettarla da gennaio 2010. Ciononostante la società (ancorché abbia provveduto al pagamento dei contributi fino al 31 dicembre 2010) ha lasciato scoperti i contributi del 2011 per fr. 16'564.25, del 2012 per fr. 38'365.25 e del 2013 (fino ad agosto e compresi i contributi su rivendicazioni) per fr. 11'591.35 (cfr. doc. 3/C-C4, 4, 5 e 6). Nemmeno – come come si evince dai succitati rapporto del 30 aprile 2008 dell’ufficio di revisione e dalla dichiarazione di postergazione dello stesso giorno sub doc. 2/5-6 – risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
Di conseguenza la tesi del ricorrente secondo la quale egli ha “(…) ritenuto di sospendere provvisoriamente il pagamento dei contributi AVS quale “conditio sine qua non” indispensabile per l’esistenza della società. […] Questo è stato l’unico motivo che mi ha portato a sospendere i pagamenti degli oneri sociali poiché ritenevo di poter salvare FA 1 che versava in una delicata situazione finanziaria vista la momentanea mancanza di liquidità (2011/2012) (…)” (I) è priva di fondamento e priva di riscontro probatorio.
Pertanto – ribadito che non é provato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società e che nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002, consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188) – non è dato alcun motivo di giustificazione.
Quanto alla pretesa dell’insorgente stante la quale “(…) sono stati versati i contributi per l’anno 2011 con versamenti di complessivi Fr. 37'681.85 e per l’anno 2012 di Fr. 13'755.15 a dimostrazione che non vi è stata assolutamente nessuna negligenza da parte mia in qualità di amministratore unico della società. (…)” (I), questo Tribunale può fare propria la risposta con cui la Cassa evidenzia che “(…) pure l'argomentazione secondo cui la società avrebbe pagato gli acconti contributivi per gli anni 2011 e 2012 non può assurgere a motivo di giustificazione. Infatti, il fatto di aver ridotto l'onere assicurativo mediante versamenti di contributi non è rilevante ai fini della responsabílità qui evocata, in caso contrario sarebbe sufficiente che una società, che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo, cominci a rimborsare una parte anche importante del debito per far sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere responsabili ex art. 52 LAVS (STFA 28 giugno 2004, H 270/03; STFA 29 agosto 2002, H 277/01; STCA 1. settembre 2008, inc. 31.2007.23). (…)” (III, punto 4.3, pag. 6).
Ricordato inoltre che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza, anche un motivo di discolpa va escluso.
Ne consegue che la responsabilità ex art. 52 LAVS è da confermare, motivo per cui RI 1 deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento da parte della FA 1 degli oneri sociali relativi al periodo dal 2011 al 31 agosto 2013 per complessivi fr. 64'563.40.
2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.9. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti