Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2015.14

 

BS/sc

Lugano

27 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2015 emanata da

 

CO 1 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita FA 1

                                         (cancellata da RC il 13 gennaio 2015)

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 (in precedenza: __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 19 maggio 2008 (data di pubblicazione nel FUSC: 23 maggio 2008). Lo scopo sociale consisteva nell’acquisizione, nella consulenza e nello studio di possibilità di finanziamenti per progetti industriali, artigianali, commerciali ed edili in genere (cfr. estratto RC informatizzato in doc. 3/A).

 

                                         RI 1 è stata socia e gerente, con diritto di firma individuale, dalla costituzione sino alle dimissioni rassegnate il 27 maggio 2013 (doc. 3B).).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), quale datrice di lavoro, dal 1° maggio 2008 al 30 giugno 2013.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da novembre 2008 e precettarla da gennaio 2009.

                                        

                                         Le procedure esecutive sono sfociate nel rilascio, in data 22 gennaio 2014, di tre attestati di carenza beni per i contributi non versati relativi agli anni 2009 - 2012 (doc. 3/C – C5).

 

                                         Con decreti 26 febbraio 2014 e 16 maggio 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 3/D).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 70'708,40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2009 al 2013, quest’ultimo sino al mese di giugno, come pure riprese salariali per gli anni 2008 - 2011, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3/E- E6).

 

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 4/F).

 

                                         La ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC il 13 gennaio 2015.

                                     

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione del 29 maggio 2015, confermata con decisione su opposizione del 30 ottobre 2015, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di 62’5323,35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2009 al 2013, quest’ultimo sino al mese di marzo, e per riprese salariali relative al periodo 2008 – 2011, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3).__________

                               1.4.   Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di non aver violato né volontariamente né per negligenza le prescrizioni. Essa rileva in particolare come il settore delle spedizioni in cui si trovava ad operare la FA 1 (la società si occupava della distribuzione di bibite) si trovava in una situazione difficile. Sostiene di aver cercato di diversificare le attività della società, cercando di recuperare i clienti del padre e del nonno, già attivi nella piazza, ma che non era in grado per motivi medici di sopportare tale stress e che quindi si è “trovata a dover operare in un contesto molto difficile, impegnativo, senza averne le competenze”, motivo per cui in seguito ha inoltrato le proprie dimissioni.

                                         La ricorrente fa inoltre riferimento al certificato 19 giugno 2105 del suo psichiatra curante il quale ha attestato che negli anni dal 2008 al 2013 “non era in grado di apprezzare con la diligenza dovuta la gestione complessiva dell’azienda”.

                                         Chiede di essere sentita dal Tribunale e che siano richiamati dall’Ufficio AI gli atti relativi alla sua invalidità.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo la responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente non avendo la stessa agito con la dovuta diligenza che il suo ruolo di socia gerente le imponeva. Sostiene che, malgrado i problemi di salute addotti, dagli atti risulta che l’insorgente non è stata impedita a svolgere mansioni di gestione in seno alla società, motivo per cui gli stessi non possono assurgere a validi motivi di giustificazione.

 

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi alla ricorrente (IV), dando alle parti la facoltà di presentare osservazioni (VI).

                                         Il 22 gennaio 2016 la Cassa ha inoltrato la propria presa di posizione (VII), mentre la ricorrente è rimasta silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie in esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, socia gerente della citata Sagl, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

                                         Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 29 maggio 2015 entro due anni dal rilascio degli attestati di carenza (22 gennaio 2014), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                        

                                         Nel caso concreto, il danno di fr. 62’532,35 fatto valere nei confronti dell’insorgente è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il periodo 2009 – (marzo) 2013, essendosi la ricorrente dimessa il 27 maggio 2013 (cfr. estratto conto con dichiarazione di salari in doc. 1; cfr. anche specchietto dell’evoluzione dei pagamenti in doc. 4).

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, la ricorrente, socia gerente dalla società sin dalla sua costituzione, sostiene di essersi trovata in un contesto economico molto difficile ed impegnativo, senza avere le competenze per farvi fronte.

                                         Quanto asserito non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl  deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

 

                                         Rettamente nella decisione contestata la Cassa ha rilevato che nella misura in cui la ricorrente si fosse trovata a gestire la società, costituita per altro il 19 maggio 2008, con un’attività superiore alle sue capacità, essa avrebbe dovuto e (potuto) mettere fine alla situazione di rischio dimettendosi dalla carica di organo formale senza attendere sino al maggio 2013.

                                         Nondimeno va rilevato che l’insorgente è stata socia gerente della precedente ragione sociale __________ sin dalla costituzione avvenuta il 15 luglio 2004 (cfr. estratto RC), motivo per cui al momento di divenire socia gerente della FA 1 aveva acquisito una certa esperienza gestionale e quindi avrebbe dovuto sapere come comportarsi in casi di difficoltà.

 

                               2.7.   Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.8.   La ricorrente contesta in sostanza l’addebito di grave negligenza nel mancato pagamento dei contributi paritetici. Sottolinea come il settore delle spedizioni in cui operava la società notoriamente si trovava in una situazione difficile e nonostante abbia cercato di differenziare le attività e di recuperare i clienti del padre e del nonno, non è stata in grado di versare integralmente alla Cassa il dovuto.

                                        

                                         Va ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti).

                                         Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H 336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Ritornando al caso in esame, la circostanza che il procrastinamento del pagamento dei contributi fosse dovuto alla crisi del settore dei trasporti ed alla mancata acquisizione dei clienti non può esimere la ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52. Non sono state infatti indicate le misure intraprese per contrastare tali difficoltà.

 

                                         Fatto sta che, come già evidenziato, dal novembre 2008 la società (costituita nel maggio 2008) è stata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal novembre 2008 e precettarla da gennaio 2009, esecuzioni che, come visto, sono sfociate in attestati di carenza beni. Sono rimasti scoperti i conteggi finali del 2009 e del 2010, gli ultimi due acconti trimestrali del 2011 e relativo conguaglio, come pure tutto il 2012, quest’ultimo sino a giugno, mese in cui ha preso fine l’attività (cfr. specchietto relativo ai pagamenti in doc. 4). In queste circostanze, non risulta che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

 

                                         Visto inoltre che il mancato pagamento dei contributi non si riferisce ad un periodo relativamente corto (due/tre mesi) e che precedentemente il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), un motivo di discolpa va escluso già per questa ragione.

                                     

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                                                               

                               2.9.   La ricorrente ha sostenuto che le sue condizioni di salute non le permettevano di svolgere con la necessaria diligenza l’attività di gerente della FA 1. Essa fa riferimento al certificato 8 aprile 2013 del suo psichiatra curante, dr. __________ – prodotto con l’opposizione 25 giugno 2015 – che attesta che

                                         “… per ragioni mediche, la signora RI 1 non può continuare la gestione della sua società” (doc. 2/B), confermato con successivo certificato del 7 febbraio 2014 (doc. 2/C).

 

                                         In generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale motivo di giustificazione e di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle dimissioni.

                                         A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico - beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore.

                                         Infine, nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata.

                                         Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.

                                        

                                         Nel caso concreto, senza misconoscere la patologia (psichica) di cui l’insorgente è affetta (secondo la perizia 2 aprile 2013 del CPAS le diagnosi poste sono di agorafobia [ICD 10 F 40.0] e di sindrome ansiosa generalizzata [ICD F 4.1]; doc. D), da un attento esame degli atti questo Tribunale non può concludere che il suo stato di salute sia stato di tale gravità da impedirle lo svolgimento del ruolo di socia gerente e da costituire motivo di giustificazione e di discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza e questo per i seguenti motivi.

 

                                         Dagli atti AI richiamati risulta che l’assicurata è stata posta, con decisione 29 aprile 2014, al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile al 30 giugno 2013, sulla base delle seguenti incapacità lavorativa definite dal SMR nelle annotazioni 25 febbraio 2014 (atti AI doc. 32) e riportate nella decisione di rendita:

 

" (…)

IL      50%     dal     30.01.2012  (come da perizia)

IL   100%     dal     24.01.2013   (infortunio) al 11.06.2013 (come

                                                   riconosciuto da LAINF

IL        0%    dal     12.06.2013

 

In attività abituale e attività adeguata.

 

L’A. è iscritta alla DISO al 100%.” (Doc. AI 32)

 

                                         Quindi, dal 2008 sino alla fine del 2011 l’assicurata non aveva alcuna inabilità lavorativa. Va ricordato che incontestatamente dal novembre 2008 la società ha iniziato ad essere diffidata per il pagamento dei contributi dovuti e precettata dal gennaio 2009.

                                         Quanto al periodo successivo, nonostante la problematica psichiatrica, rettamente in sede di risposta di causa la Cassa ha evidenziato:

 

" … malgrado i problemi di salute addotti, la ricorrente ha sottoscritto le dichiarazioni dei salari per gli anni dal 2009 al 2013, dai quali risulta pure notificata quale salariata (doc. H – H4 del doc. 3), ha ritirato i precetti esecutivi notificati contro la società (doc. I – I1 del doc. 3), come pure è stata in grado di essere interrogata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ in qualità di socia, sapendo peraltro fornire il quadro della situazione della società (cfr. doc. G del doc. 3). (…)” (Doc. V, pag. 6)

 

                                         Inoltre, con certificato 8 aprile 2013 lo psichiatra curante ha confermato l’impossibilità della sua paziente di continuare la gestione dell’azienda (doc. 2/B), ciò che relativizza quanto attestato il 25 novembre 2015, quindi successivamente alle decisione contestata, dallo stesso specialista secondo cui dal 2008 al 2013 l’insorgente “… non era in grado di apprezzare con la diligenza necessaria la gestione complessiva dell’azienda” (doc. B).

 

                                         Certo, la ricorrente ha rassegnato le dimissioni da socia gerente il 27 maggio 2013 adducendo motivi di salute, ma anche a motivo dell’irreperibilità dell’altro socio (doc. 2/3). Inoltre, se, come attestato il 25 novembre 2015 dallo psichiatra curante, dal 2008 l’interessata “non era in grado di apprezzare con la dovuta diligenza la gestione della società”, essa avrebbe dovuto dimettersi ben prima del 2013 per ridurre i rischi di gestione. Infine, come correttamente evidenziato dalla Cassa nelle osservazioni 22 gennaio 2016, durante il limitato periodo di totale inabilità per motivi infortunistici la ricorrente avrebbe dovuto trovare un sostituto o rassegnare le dimissioni senza aspettare sino al 27 maggio 2013.

 

                                         In queste circostanze i motivi di salute invocati non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                             2.10.   L’insorgente ha chiesto la propria audizione e l’esperimento di una perizia psichiatrica.

 

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Non necessaria è inoltre l’audizione della ricorrente visto che avrebbe dovuto comprovare quanto asserito nel ricorso, i cui motivi, come visto, non sono sufficienti per esimerla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Va poi fatto presente che la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

                                         Quanto alla richiesta di perizia, va ricordato che la ricorrente è già stata approfonditamente peritata dal CPAS.

 

                             2.11.   Visto tutto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti