Incarto n.
31.2015.5

 

FS

Lugano

2 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 aprile 2015 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita:

 

 

 

terzi chiamati in causa

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

FA 1

(cancellata da RC il 15 ottobre 2014)

 

 

1. TERZ 1

    rappr. da: RA 1

2. TERZ 2

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 (in precedenza __________), con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 19 luglio 2011 (doc. 3/A). Lo scopo sociale consisteva nella fornitura, nella posa, nella commercializzazione, nell’importazione e nell’esportazione di serramenti in PVC e in altri materiali.

 

                                         Il Consiglio di amministrazione della FA 1 negli anni dal luglio 2011 al luglio 2012 era così composto:

                                         -  RI 1 ha assunto la carica di amministratrice unica, con diritto di firma individuale, dal 19 luglio 2011 (doc. 3/A) sino alle dimissioni rassegnate con lettera raccomandata 14/16 marzo 2012 (doc. 3/B);

                                         -  TERZ 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 5 giugno al 18 luglio 2012 (doc. 3/A).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. agosto 2011 al 31 marzo 2013.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha proceduto a diffidarla dal mese di novembre 2011 e precettarla dal mese di maggio 2012 (cfr. doc. 4 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2011 (dall’agosto a dicembre)).

 

                                         Con decreti 10 marzo e 17 aprile 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 3/C pubblicazione FUSC del 2 maggio 2014).

 

                                         La Cassa ha insinuato l’8 maggio 2014 all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 14'741.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo agosto 2011 – marzo 2013 (doc. 3/D-D/1-3).

 

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3/E).

 

                                         La ragione sociale è stata cancellata da RC il 15 ottobre 2014 (pubblicazione FUSC del 20 ottobre 2014).

 

                               1.3.   Costatato di aver subìto un danno, con decisione 31 ottobre 2014, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 2'513.60. Importo, questo, che tiene conto delle dimissioni del 16 marzo 2012 dalla carica di amministratrice unica della FA 1 e corrispondente ai contributi paritetici non soluti e scaduti al 31 dicembre 2011 (doc. 1).

 

                                         La Cassa, in esito all’opposizione del 24 novembre 2014 inoltrata contro la succitata decisione (cfr. doc. 2), con decisione su opposizione 27 aprile 2015 ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 2'513.60 (doc. 3).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione 27 aprile 2015 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa precisato di aver aperto le seguenti procedure di risarcimento: decisione del 31 ottobre 2014 contro l’amministratore unico TERZ 1 la cui opposizione è stata respinta con decisione su opposizione del 27 aprile 2015 cresciuta in giudicato e decisione del 14 aprile 2015 contro l’organo di fatto TERZ 2 cresciuta in giudicato ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con scritto 6 luglio 2015 l’insorgente si è confermata nelle proprie argomentazioni (V).

 

                               1.7.   Con decreto 13 luglio 2015 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (VII).

 

                               1.8.   Con scritto 24 luglio 2015, tramite l’avv. RA 1, TERZ 1 ha comunicato al TCA che avendo egli accettato la decisione della CO 1 nei suoi confronti non intende partecipare alla procedura (VIII).

 

                                         Il doc. VIII è stato notificato alle parti per conoscenza (IX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratrice unica della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 dall’agosto al dicembre 2011, non contestati in quanto tali in sede di ricorso e risultanti dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, l’estratto conto dei contributi paritetici per il periodo 01.08.2011 – 31.12.2011 sub. doc. 3/F e lo specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2011 sub. doc. 4).

 

 

                                         Come accennato (cfr. consid. 1.3), l’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 2'513.60 corrisponde ai contributi paritetici non soluti e scaduti al 31 dicembre 2011 e tiene conto del fatto che l’insorgente ha assunto la carica di amministratrice unica della FA 1 dal 19 luglio 2011 (doc. 3/A) e rassegnato le proprie dimissioni, con lettera raccomandata 14/16 marzo 2012 (doc. 3/B), prima dell’emissione della richiesta di acconto per il primo trimestre del 2012.

 

                                         Va qui ricordato che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).

                                         D’altra parte, di regola l’amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d’iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172 consid. 3, vedi anche la STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3).

 

                                         Ribadito come l’insorgente non faccia sostanzialmente valere contestazione alcuna con riferimento all’ammontare del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 2'513.60, questa Corte ritiene lo stesso adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   L’insorgente dopo aver osservato che “(…) come ho avuto modo di indicare nell’opposizione del 24 novembre 2014, si ribadisce che fintanto che ho avuto accesso alla liquidità della società ho debitamente pagato gli oneri sociali. Come ho ricordato e ribadito fermamente ho debitamente avvisato l’azionista unico che il suo interagire, nell’incassare a contanti le fatture dei clienti e gestendo direttamente la liquidità della società, mi impediva di espletare le mie mansioni nonché le responsabilità nei confronti degli istituti oneri sociali. Intimare un avviso via raccomandata al signor TERZ 2 era impensabile perché quest’ultimo non avrebbe mai ritirato la raccomandata. Mi si accusa di aver dato le dimissioni solo il 14 marzo 2012 mentre, secondo la Cassa avrei dovuto inoltrarle dal momento che ero impossibilitata a svolgere le mie funzioni. L’avvertimento dato all’azionista di seguire le mie istruzioni e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato all’inizio dell’anno. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che non avrebbe intralciato la mia gestione. Passato il mese di gennaio, (che operativamente viste le vacanze edilizia parte dal 15 del mese), e febbraio ho appurato che la liquidità non entrava nel conto corrente bancario e di riflesso ho avvisato l’azionista ed inoltrato le mie dimissioni. Il periodo di due mesi di fatto per appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ 2 sono stati il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva l’espletare delle mie funzioni. Dal momento in cui con l’inizio del mese di marzo ho appurato che al signor TERZ 2 poco importava del pagamento degli oneri sociali e delle mie responsabilità ho prontamente dato le dimissioni che per legge diventano effettive solo dopo 30 giorni dalla data della notifica. Di conseguenza l’inoltro delle mie dimissioni è stato tempestivo. (…)” (I) sostiene che non può esserle addebitata alcuna intenzionalità o negligenza grave e che l’unico responsabile per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 sarebbe il signor TERZ 2, quale organo di fatto e come risulta dalla dichiarazione da lui sottoscritta il 12 aprile 2012 (doc. 2/C).

 

                                         Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratrice unica della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         A motivo di discolpa la ricorrente sostiene che “(…) l’avvertimento dato all’azionista di seguire le mie istruzioni e di permettermi quindi di gestire la liquidità, è stato dato all’inizio dell’anno [ndr.: 2012]. Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I).

 

                                         Va qui osservato che, volendo ammettere (ancorché non provato) che TERZ 2 le impedisse di gestire la liquidità della società, l’insorgente era al corrente di questa situazione dal 13 dicembre 2011. Infatti, dall’opposizione del 24 novembre 2014 risulta che “(…) nel 2011 la gestione della liquidità è stata seguita dall’AU che ha provveduto al primo versamento dei contributi AVS di CHF 1'675.70 (doc. B) perché i primi incassi dei clienti avvenivano sul conto corrente della banca della FA 1 a cui la sottoscritta ne aveva accesso tramite e-banking. Dal 13.12.2011 (Doc. B) il signor TERZ 2 è intervenuto nell’incasso delle fatture dei clienti incassando a contanti direttamente lui stesso così che da lasciare impossibilitata l’AU nella sua gestione e responsabilità nel pagamento degli oneri sociali e dei fornitori. La sottoscritta rendeva attento più volte il signor TERZ 2 che così facendo metteva in condizioni gravi la società e la posizione stessa della sottoscritta mettendo in pericolo anche la continuità della società. (…)” (doc. 2, la sottolineatura è del redattore).

                                         Ammesso l’asserito autoritario e grave intervento da parte di TERZ 2 dal 13 dicembre 2011, questo Tribunale ritiene che l’insorgente non avrebbe dovuto aspettare fino al 14 marzo 2012 per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice unica.

                                         Va infatti ricordato che quando un amministratore accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono disattese – come asserito dall’insorgente senza tuttavia comprovarle nella succitata opposizione del 24 novembre 2014 – egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6 e H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).

 

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che già il pagamento dei contributi paritetici per il periodo agosto/settembre 2011 oltretutto subito dopo l’affiliazione alla Cassa (cfr. consid. 1.2), ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità (STFA 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.2) aveva potuto essere effettuato solo il 5 dicembre 2011 dopo la precedente diffida dell’11 novembre 2011 (cfr. doc. 4).

 

                                         Inoltre, nella dichiarazione del 12 aprile 2012 (doc. 1/C che esplica tutt’al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata), TERZ 2 ha affermato: “(…) Io sottoscritto, TERZ 2, nato il __________ 1976, dichiaro che, quale unico proprietario delle azioni della spettabile FA 1 dal 1 luglio 2011, società con sede a __________ in via __________, la signora RI 1, nata il __________1966, amministratrice unica dal 19.07.2011, non ha mai potuto gestire la mia società come pure non ha mai gestito la liquidità perché solo il sottoscritto se ne occupava direttamente (intercedendo nel pagamento che i clienti dovevano versare direttamente alla società). Gli incassi della società fino ad oggi sono sempre stati incassati dal sottoscritto e non ho mai messo in condizione di espletare il mandato gestione della società alla signora RI 1 perché non gli consegnavo gli incassi lasciando la società in difficoltà finanziarie e non permettere i pagamenti verso i creditori terzi e gli istituti per gli oneri sociali. […] Confermo inoltre che chi si occupa di assumere dipendenti e farli lavorare nei cantieri è il sottoscritto ed alla signora RI 1 non le si può imputare alcuna responsabilità in quanto io non l’ho mai tenuta al corrente di ogni mia scelta e/o cambiamento. Mi sono sempre limitato a comunicarle quello che volevo in merito alle potenziali assunzioni di personale. (…)” (doc. 1/C).

 

                                         Orbene, vista la situazione sopra descritta e richiamati i succitati doveri di controllo e diligenza, il fatto che la ricorrente si sia apparentemente fidata delle asserite rassicurazioni ricevute “(…) Il signor TERZ 2 aveva capito e promesso che non avrebbe intralciato la mia gestione. (…)” (I) senza aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di una grave negligenza.

                                         Va poi fatto presente che a prescindere dal fatto che non prova quanto asserito e meglio che: “(…) La sottoscritta rendeva attento più volte il signor TERZ 2 che così facendo metteva in condizioni gravi la società e la posizione stessa della sottoscritta mettendo in pericolo anche la continuità della società. (…)” (doc. 2) non risulta che l’insorgente abbia chiesto immediatamente (dopo l’asserito intervento a far tempo dal 13 dicembre 2011 di TERZ 2 nell’incasso a contanti delle fatture dei clienti e la sostenuta sua impossibilità a gestire la società) la trasmissione dei conti societari o altri documenti che illustrassero l’andamento della ditta. Nel caso in cui non avesse ottenuto risposta la ricorrente avrebbe dovuto intervenire subito, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali fossero pagati. La ricorrente, se malgrado le sollecitazioni i contributi paritetici fossero rimasti inpagati, avrebbe quindi dovuto inoltrare tempestivamente le proprie dimissioni, senza attendere il 14 marzo 2012 (per un altro caso in cui questo Tribunale ha ritenuto tardive le dimissioni inoltrate da un socio gerente vedi la STCA 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).

                                        

                                         Va infatti ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

 

                                         In questo senso non può essere seguita l’insorgente laddove sostiene che “(…) Il periodo di due mesi di fatto per appurare se i miei ordini fossero seguiti da parte del signor TERZ 2 sono stati il minimo operativo per capire se l’azionista mi permetteva l’espletare delle mie funzioni. (…)” (I).

 

                                         Accettando il mandato di amministratrice unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice unica), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

 

                                         Giova qui inoltre ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

 

                                         Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratrice unica le imponeva, RI 1 deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.7.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                               2.8.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti