Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2016.11

 

FS

Lugano

15 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 agosto 2016 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relaz. alla fallita:

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

(cancellata da RC il 9 marzo 2015)

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________; cfr. FUSC __________ 2012), è stata iscritta a Registro di commercio il 15 dicembre 2009 (doc. 3/A).

 

                                         RI 1 è stato in carica quale socio e gerente con diritto di firma individuale dal 23 marzo 2012 (doc. 3/A).

 

                                         Dal 1. gennaio al 31 dicembre 2010 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro e dal 2011 è stata registrata quale ente senza salariati (cfr. doc. 3, punto 6.1).

 

                                         Il fallimento della FA 1, aperto il 29 agosto 2014, è stato chiuso non avendo alcun creditore anticipato le spese entro il termine del 27 ottobre 2014 e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC il 9 marzo 2015 (doc. 4/D-F).

 

                               1.2.   Il 27 gennaio 2015 la Cassa è venuta a sapere che dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 __________ è stato dipendente della FA 1 (cfr. sub doc. 3/B la lettera del 21 gennaio 2015 indirizzata alla Cassa, il contratto di lavoro del 1. luglio 2012 e la disdetta 29 agosto 2014 dell’Ufficio dei fallimenti).

 

                                         L’ammontare dei contributi dovuti per il periodo dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 non potendo la Cassa insinuare il proprio credito contributivo nell’ambito della procedura fallimentare già precedentemente chiusa e dopo aver accertato i salari versati al dipendente (cfr. doc. 3/C) , oltre agli interessi di mora, è stato fissato in fr. 20'717.60 (cfr. doc. 3/D e 4/A-C).

 

                               1.3.   Con decisione di risarcimento danni del 26 febbraio 2016 la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 20'717.60 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2012 (dal mese di luglio) al 2014 (fino al mese di agosto) (doc. 1).

                                         In esito all’opposizione del 23 marzo 2016 dell’interessato (doc. 2), con decisione su opposizione 16 agosto 2016 la Cassa l’ha respinta e confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS.

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione RI 1 contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo che “(…) il signor __________ mi ha proposto di fare società nel gestire il __________ sito in __________ a __________ perché gli necessitava una persona svizzera per continuare l'attività. In data 11.06 2012 mi sono registrato al registro di commercio sono diventato socio e gerente della FA 1 con sede __________ ma chi effettivamente gestiva il locale era il signor __________ da diversi anni. Anche a livello della posta era lui che riceveva presso il __________ le fatture, i reclami ed eventuali precetti. Al momento della firma del contratto d'affitto con la __________ in data 11.09.2012 anche il signor __________ ha firmato in qualità di socio e non come semplice dipendente. Il contratto ebbe inizio l'1.09.2012 con scadenza il 31.12.2014. In data 15.07.2013 ho ricevuto la disdetta del contratto di locazione dalla __________ con effetto 31.08.2013. Ho accettato tale disdetta sia come persona fisica che come persona giuridica FA 1. Al 31.08.2013 ho avvisato tutti i fornitori delle mie dimissioni dalla FA 1. Dal 01.09 2013 il contratto con la __________ non era più in vigore. Se la __________ ha lasciato che il signor __________ continuasse a lavorare da indipendente fino al giorno della chiusura definitiva oltre un anno non è dipeso dalla mia volontà. Per quanto concerne i mancati pagamenti alla cassa di Compensazione mi ritengo responsabile esclusivamente per il periodo sopra menzionato ossia dal 01.07.2013 al 31.08.2013 giorno della disdetta del contratto di locazione. Preciso che la firma del documento B e le firme dei documenti C non sono le mie. Personalmente non ho mai firmato un contratto di lavoro con il signor __________ come vedo per la prima volta dai vostri atti. L’unico documento che ho firmato è il contratto di affitto insieme al signor __________ come socio. (…)” (I).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa precisato di non avere aperto ulteriori procedure di risarcimento la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso.

                                         Osservato che il ricorrente riprende le medesime argomentazioni già esposte in sede di opposizione richiamati gli obblighi di diligenza dell’organo formale di una Sagl la Cassa ha, in particolare, rilevato che “(…) è dunque ininfluente che il ricorrente abbia o meno firmato il contratto di lavoro venuto in essere tra la FA 1 ed il signor __________. Il ricorrente doveva accertare se e chi fossero i dipendenti della ditta di cui ha assunto la carica di socio e gerente e per i quali si sarebbe assunto la responsabilità e l'obbligo di conteggiare e versare i contributi alla Cassa. Mentre nel concreto caso, dal 2011, quindi anche per tutto il periodo durante il quale il signor RI 1 ha ricoperto la funzione di socio gerente, la società è risultata essere registrata presso la Cassa quale ente senza salariati. Soltanto a seguito di uno scritto del signor __________, pervenuto alla Cassa in data 27 gennaio 2015 (doc. 3 sub allegato B), la stessa è venuta a conoscenza che durante il periodo dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 egli aveva lavorato quale dipendente presso la FA 1. Pertanto la Cassa ribadisce di ritenere responsabile il signor RI 1 per il periodo dal 23 marzo 2012 e sino alla dichiarazione di fallimento e meglio per i contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non pagati per gli anni dal 2012 al 2014 (quest'ultimo sino al mese di agosto) e pari a CHF 20'717.60. (…)” (IV).

 

                               1.6.   Con scritto dell’11 ottobre 2016 il ricorrente ha comunicato al vicepresidente del TCA di essere assente fino al 16 novembre 2016 (VI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.1), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale socio e gerente con diritto di firma individuale dal 23 marzo 2012, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 (da luglio) al 2014 (fino ad agosto) così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quel periodo (doc. 4/A-C), dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni (doc. D) e dal contratto di lavoro con i relativi conteggi dei salari (doc. B e C).

 

                                         L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 20'717.60 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente come accennato, socio e gerente con diritto di firma individuale dal 23 marzo 2012 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) sostiene che effettivamente era il signor __________ che gestiva il __________, che avendo egli accettato la disdetta del contratto di locazione con effetto al 31 agosto 2013 e rassegnato le proprie dimissioni dalla FA 1 lo stesso giorno si ritiene responsabile solo fino a quella data e che la firma apposta sul contratto di lavoro con i relativi conteggi dei salari (cfr. doc. B e C) non sarebbe la sua.

 

                                         Quanto asserito non è sufficiente per esimere il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Infatti, accettando la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

                                         Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Dei succitati controlli il ricorrente non ha fatto menzione, né del resto risultano dagli atti di causa.

                                         In particolare a maggiore ragione visto che sapeva e/o doveva sapere che la FA 1 aveva un dipendente; circa il contratto di locazione dell’11 settembre 2012 egli ha infatti affermato che “(…) anche il signor __________ ha firmato in qualità di socio e non come semplice dipendente (…)” (I) l’insorgente, nella veste di organo formale della società quale socio gerente, doveva controllare che dal salario versato al dipendente venissero conteggiati e versati i contributi alla Cassa. Questo vale anche se effettivamente, come da lui sostenuto, la firma sul contratto di lavoro con i relativi conteggi dei salari (cfr. doc. B e C) non fosse la sua.

                                         Invece, come ribadito dalla Cassa con la risposta e rimasto incontestato, “(…) dal 2011, quindi anche per tutto il periodo durante il quale il signor RI 1 ha ricoperto la funzione di socio gerente, la società è risultata essere registrata presso la Cassa quale ente senza salariati. Soltanto a seguito di uno scritto del signor __________, pervenuto alla Cassa in data 27 gennaio 2015 (doc. 3 sub allegato B), la stessa è venuta a conoscenza che durante il periodo dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 egli aveva lavorato quale dipendente presso la __________. (…).” (IV pag. 4).

 

                                         Questo Tribunale rileva inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) il signor __________ mi ha proposto di fare società nel gestire il __________ sito in __________ perché gli necessitava una persona svizzera per continuare l’attività. In data 11.06 2012 [ndr. recte: 23 marzo 2012; cfr. doc. 3/A] mi sono registrato al registro di commercio sono diventato socio e gerente della FA 1 con sede __________ ma chi effettivamente gestiva il locale era il signor __________ da diversi anni. Anche a livello della posta era lui che riceveva presso il __________ le fatture, i reclami ed eventuali precetti. (…)” (I).

                                         Va qui osservato che l’insorgente, nella misura in cui non fosse stato in grado e/o impedito di svolgere la funzione assunta di socio e gerente della FA 1, avrebbe potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare detta carica.

 

                                         Quanto alle asserite “dimissioni dalla FA 1” questo Tribunale rileva che con lettera del 31 agosto 2013 l’insorgente ha solo comunicato al signor __________ “(…) che a partire dal 31.08.2013, mi ritiro come responsabile della FA 1, come già comunicato verbalmente. (…)” (doc. A3) e che con lettera dello stesso giorno ha comunicato al locatore che “(…) per motivi personali rinuncio al contratto di locazione con effetto il 31.08.2013 dando seguito al vostro sfratto intimatomi per il 31.08.2013. (…)” (doc. A4).

                                         Detti scritti, che non sono stati indirizzati alla società e/o all’assemblea dei soci, non configurano una valida disdetta dell’insorgente dalla carica assunta di socio e gerente con diritto di firma individuale della FA 1.

                                         In questo senso rettamente la Cassa ha evidenziato che “(…) la documentazione fornita evidenzia che l’opponente non ha dato valide dimissioni all’indirizzo dell’assemblea dei soci o direttamente alla FA 1, ma ha semplicemente informato le persone e le società con cui intratteneva dei rapporti professionali della sua intenzione di ritirarsi quale socio della stessa con effetto al 31 agosto 2013. Come indicato precedentemente, le formali dimissioni dalla carica di gerente della FA 1 dovevano essere intimate all’assemblea dei soci o alla società stessa e non al signor __________ che, come risulta dal contratto di lavoro agli atti, era solamente un impiegato della società con mansione di responsabile (doc. B). In tale situazione la Cassa, per determinare la responsabilità ex art. 52 LAVS, si è attenuta a quanto risulta tuttora iscritto a registro di commercio e cioè che il signor RI 1 è stato socio gerente della FA 1 dal 23 marzo 2012 sino al fallimento della stessa, decretato dalla Pretura del Distretto di __________ a far tempo dal 29 agosto 2014 (doc. A). (…)” (doc. 3 pagg. 6-7).

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.7.   Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

                                         Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 dal 2011 è stata registrata quale ente senza salariati e questo nonostante in seguito è poi emerso invece che __________ è stato alle dipendenze della società dal 1. luglio 2012 al 31 agosto 2014 (cfr. consid. 1.2).

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 20'717.60 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni dal 2012 (da luglio) al 2014 (fino ad agosto).

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                               2.9.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti