Incarto n.
31.2016.8

 

FS

Lugano

30 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 maggio 2016 emanata da

 

 

 

 

in relaz. alla fallita:

 

 

 

 

 

terzi chiamati in causa:

 

CO 1 

 

 

 

FA 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

1. TERZ 1

2. TERZ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 17 luglio 2012 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub. doc. 3/A).

 

                                         Lo scopo sociale consisteva nella detenzione e gestione di attività commerciali, ricreative e di ristorazione in genere, nonché l’import-export di prodotti legati al mondo della ristorazione e del commercio al dettaglio.

 

                                         RI 1 è stato in carica quale membro del consiglio di amministrazione della SA, con diritto di firma individuale, dall’8 agosto 2012 (doc. 3/A) sino al 7 ottobre 2013, data in cui ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato (doc. 3/B).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), quale datrice di lavoro, dal 1. agosto 2012 al 30 giugno 2014.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da novembre 2012 e precettarla da aprile 2013 (X/1-2).

 

                                         Le procedure esecutive sono sfociate nel rilascio, in data 10 febbraio e 28 aprile 2014, di otto attestati di carenza beni per i contributi relativi agli anni 2012 (da agosto) e 2013 (fino ad agosto) (cfr. doc. 3/C-C7).

 

                                         Con decreto 20 giugno 2014 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente è stata autorizzata la liquidazione in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. pubblicazione FUSC del 12 agosto 2014 sub doc. 3/D).

 

                                         La Cassa l’8 ottobre 2015 (in sostituzione di quella del 24 marzo 2015) ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 56'306.75, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2012 (da agosto) al 2013, come pure riprese salariali per il 2013, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 3/E-E3).

 

                                         Con scritto 9 ottobre 2015, confermato il 27 aprile 2016, l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono da prevedersi dividendi per i creditori di seconda classe (doc. 3/F-F1).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 16 dicembre 2015 rilevato che avendo rassegnato le proprie dimissioni il 7 ottobre 2013 la responsabilità è limitata al pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti e scaduti al 31 agosto 2013 pari a fr. 28'300.35 , la Cassa ha stabilito la responsabilità (in via solidale per lo stesso importo con TERZ 1 e limitatamente a fr. 5'028.10 con TERZ 2TERZ 2) ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 28'300.35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2012 (da agosto) al 2013 (fino ad agosto 2013) (cfr. doc. 1/A-C).

                                         In esito all’opposizione del 1. febbraio 2016, interposta dall’interessato tramite l’avv. RA 1 (doc. 2), con decisione su opposizione 4 maggio 2016 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione e ritenuti i pagamenti intervenuti (cfr. doc. 3/G) confermato la responsabilità di RI 1 (in via solidale per lo stesso importo con TERZ 1 e limitatamente a fr. 4'428.10 con TERZ 2) ex art. 52 LAVS per un importo di fr. 27'700.35 (doc. 3).

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di non aver violato né volontariamente né per negligenza le prescrizioni. Egli rileva che “(…) il 17 luglio 2012 veniva iscritta a Registro di commercio la ditta FA 1 con sede a __________. Il signor RI 1, qui ricorrente, venne assunto, quale collaboratore dipendente (cameriere), dalla suddetta persona giuridica, dal 16 agosto 2012 con contratto di lavoro di stessa data (doc. C). A quel tempo, egli era titolare del permesso G (frontaliere), in trasformazione in permesso B (dimora). La stipula del suddetto contratto è stata subordinata, per volontà del presidente del Consiglio di amministrazione di FA 1, signor TERZ 1, all'entrata nello stesso organo. Difatti, egli ha assunto la carica di membro qualche giorno prima, ossia l'8 agosto 2012. L'interessato fu così costretto, suo malgrado, a fare parte della persona giuridica, indubbiamente sprovvisto delle conoscenze e delle competenze professionali e gestionali necessarie per quel ruolo (doc. D). Già solo questa circostanza, a rigore, può configurare un illecito legale, tale da comportare la nullità del rapporto obbligatorio, togliendo legittimità "ab initio" pure all'oggetto della contesa in rassegna. […] Al signor RI 1, nel concreto, non sono mai state attribuite mansioni di amministrazione o di gestione. Invero, durante l'intero periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze di FA 1, la gestione e la contabilità della medesima sono state curate e seguite esclusivamente dal signor TERZ 1, presidente "pro tempore" del Consiglio di amministrazione e dal commercialista __________ di __________, __________ (doc. E). L'insorgente è stato impossibilitato a svolgere i compiti relativi alla carica assunta. Egli era volutamente tenuto all'oscuro e, soprattutto, non aveva alcuna influenza sugli affari societari. Condizioni queste che non gli permettevano di verificare l'operato societario. D'altra parte, gli veniva assicurato che tutto era in regola. L'interessato eseguiva quanto richiesto, vivendo il rapporto di lavoro in stato di forte timore, così come gli altri dipendenti. Per le ragioni esposte, avvedutosi dell'anomala situazione e dopo diverse richieste senza esito, il signor RI 1 ha rassegnato, nell'ottobre 2013, le sue formali dimissioni (doc. F). […] Nel caso in esame, il signor RI 1 in concreto non aveva la benché minima facoltà materiale di prendere decisioni riservate agli organi della persona giuridica. Egli era, intenzionalmente, escluso dalla gestione e dall'amministrazione e pertanto non ha mai partecipato alla formazione della volontà della società. Non erano queste le sue attribuzioni, invero non è mai stato convocato alle sedute del Consiglio di amministrazione né ha mai ricevuto copia dei verbali, non disponeva nemmeno del diritto di firma sui conti. Egli non aveva alcun potere di controllo. Tantomeno, in tale situazione, egli aveva avuto la materiale e concreta facoltà di impartire disposizioni per il calcolo ed il pagamento dei salari e dei contributi (si chiede al riguardo l'audizione del signor __________, c/o __________, __________). All'insorgente è sempre stata sottaciuta scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società. Ciò, emerge chiaramente dalla condotta del signor TERZ 1, che, oltre ad occuparsi della ditta senza coinvolgere il signor RI 1, mai aveva dato adito al benché minimo dubbio sull'andamento economico - gestionale. […] Anzi, sistematicamente, in maniera innegoziabile, il signor TERZ 1 ha sempre impedito ogni accesso alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali, escludendo iniziative necessarie a tal fine. Tanto è vero che il signor RI 1 non sapeva degli scoperti societari. Così stando le cose, non appena ne prese conoscenza, il ricorrente subito si determinò a lasciare definitivamente la persona giuridica. […] Per questo, al signor RI 1 non può essere mossa doglianza alcuna. Nel limite delle sue competenze e conoscenze ha agito correttamente, tenendo una condotta irreprensibile. […] Come già rilevato, nell'ambito della ripartizione delle competenze, gli aspetti gestionali erano esclusivamente ad appannaggio del presidente, signor TERZ 1, che, per la contabilità, si avvaleva dell'assistenza del signor __________ di __________, __________. […] Nella fattispecie concreta, il signor RI 1, da sempre, non è stato reso partecipe delle vicissitudini della persona giuridica. Né vi è mai stata reale intenzione di coinvolgerlo in qualsivoglia compito gestionale e dirigenziale. Anzi, a ben vedere, il ricorrente è stato solo e soltanto uno strumento nelle mani di terzi per il conseguimento di fini a lui del tutto estranei. Semmai, la sua sola eventuale responsabilità è quella di essere stato sin troppo aperto e in buona fede, facendone le pesanti spese. Altri ne hanno crassamente approfittato a suo carico. […] Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato chiaramente raggirato, fin dall'inizio, dalla biasimevole condotta del signor TERZ 1. L'insorgente ribadisce che all'interno del Consiglio di amministrazione era il solo presidente, signor TERZ 1, ad occuparsi della conduzione e gestione amministrativa, coadiuvato dal contabile, signor __________ di __________, __________. Egli aveva, invece, esclusivamente mansioni quale collaboratore dipendente. Dal canto suo, per quanto possibile, voleva conoscere gli andamenti societari, venendone sistematicamente e intenzionalmente escluso. D'altro canto, la presenza di un commercialista contabile esterno alla società poteva far presumere un corretto adempimento dei doveri in capo alla stessa. […] In tale contesto, era opportuno da parte della Cassa valutare l'effettiva posizione del singolo organo in seno alla società, soprattutto nel caso in cui le singole competenze sono ripartite su più persone (DTF 103 V 120 consid. 6, DTF 108 V 199 consid. 3b; STCA inc. n. 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007, consid. 2.11), in quanto la posizione di RI 1 non permette di ascrivergli nessun rimprovero. Alla luce della giurisprudenza e della dottrina citate, visti i fatti, non può non essere rilevato come la decisione impugnata, frutto di un apprezzamento delle prove perlomeno non accurato e approfondito, sia arbitraria in quanto in manifesta contraddizione con la situazione di fatto reale, frutto di considerazioni che esulano dalla scopo della legge e che contrastano con il senso del diritto e dell'equità. Inoltre, pure la valutazione giuridica dei fatti accertati, a differenza di quanto ritenuto, a torto, dalla spettabile Cassa CO 1, non può che far approdare alla conclusione che non vi è spazio per poter attribuire un agire intenzionale o per negligenza grave al signor RI 1. Per quanto precede, in effetti, le tavole processuali, non permettono, se non apoditticamente e senza il benché minimo riscontro probatorio, di attribuire al signor RI 1 né intenzionalità né negligenza grave, come sostenuto dalla pregressa istanza (cfr. decisione 4 maggio 2016, punto 8 pag. 5). Anzi, nella misura in cui lo fa, la qui avversata pronuncia incorre in arbitrio manifesto. (…)” (I).

 

                                         L’insorgente, evidenziata e documentata l’attuale situazione economica precaria, ha inoltre chiesto che “(…) sia valutata la concessione di una dilazione di pagamento nel senso degli artt. 34b OAVS e 5 e ss. delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/ AI e nelle IPG, dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, con relativa indicazione del piano di ammortamento. (…)” (I).

 

                                         Quanto alla domanda con cui, “(…) nella misura in cui non sia previsto “ope lege” (…)” (I), è stata chiesta la concessione dell’effetto sospensivo, nell’ordinanza dell’8 giugno 2016, il vicepresidente del TCA ha comunicato all’insorgente che di principio il ricorso ha effetto sospensivo (II).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa precisato “(…) che le decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS emanate nei confronti del signor TERZ 1 e del signor TERZ 2 sono cresciute in giudicato. La Cassa comunica inoltre di non aver aperto ulteriori procedure di risarcimento danni. (…)” (III) la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso osservando, in particolare, che “(…) inoltre è bene evidenziare che a mente della giurisprudenza, l’organo formale deve informarsi o farsi informare periodicamente sugli affari più importanti della società e, qualora dovesse emergere il sospetto di un'azione negligente o scorretta di chi ha ottenuto la delega gestionale, è tenuto, anche al di fuori della propria sfera di competenza, ad intervenire con decisione, chiedendo i necessari chiarimenti ed adottando le misure del caso (STFA 27 febbraio 2002, H 282/Ol ; DTF 1 14 V 219 = RCC 1989, pag. 1 16; STCA 20 marzo 2012, inc. 31.2011.9). […] Sempre per quanto attiene alla giurisprudenza citata dal ricorrente la Cassa rammenta che talune volte la stessa è riferita alla posizione di organo di fatto, la quale risulta pertanto inapplicabile nella presente fattispecie ritenuto che il ricorrente rivestiva la qualità di organo formale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è confrontati ad un caso in cui è necessario determinare se la persona, alla quale si imputa una responsabilità, abbia avuto la possibilità di causare un danno o non lo abbia impedito, infatti come riportato sopra, in qualità di organo formale della società, il signor RI 1 aveva degli oneri ben precisi che non ha rispettato. Infine la Cassa ritiene che la giurisprudenza riferita ai casi in cui si è confrontati con un amministratore seriamente intenzionato ad assumere la sua funzione e le rispettive responsabilità (pag. 12 paragrafo 3 del ricorso) non sia applicabile al caso in esame. Infatti il ricorrente ha sempre affermato di aver assunto la funzione di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 su richiesta del signor TERZ 1, subordinatamente all'assunzione quale cameriere e che gli aspetti di gestione non rientravano nell'esercizio delle sue funzioni. […] La Cassa rileva infine che il ricorrente non può neppure avvalersi di essere stato tratto in inganno dal signor TERZ 1 e dal signor __________. Infatti, a suo dire, egli è stato tenuto volutamente all'oscuro degli affari societari, non potendo verificare l'operato societario. A differenza del caso citato dal ricorrente relativo alla STCA del 5 luglio 2007 di cui all'inc. n. 31.2006.14+17-22, non si è quindi confrontati con una doppia contabilità stilata proprio al fine di trarre in inganno gli amministratori. Come riferito dal ricorrente, egli non aveva controllo sugli affari societari e quando chiedeva delucidazioni, queste non venivano fornite. Di fronte ad una tale situazione egli doveva immediatamente rassegnare le dimissioni e non attendere oltre un anno dalla sua entrata in carica (STF 7 agosto 2008, H 10/07; STFA 14 aprile 2005, H 258/03; STCA 21 dicembre 2012, inc. 31.2012.1). (…)” (III).

 

                               1.6.   Con “Istanza di assunzione di ulteriori mezzi di prova” del 16 agosto 2016, prodotte le dichiarazioni dei signori __________, __________ e __________ (V/B-D), l’avv. RA 1 ha chiesto di sentirli quali testi (V). Contestualmente l’insorgente oltre all’edizione da parte del signor __________ e dalla __________ di tutta la documentazione relativa alla FA 1 e al richiamo dalla Cassa degli incarti completi relativi a lui, ai signori TERZ 1 e TERZ 2 e alla FA 1 ha chiesto di essere sentito e l’audizione di __________, TERZ 1 e TERZ 2 (V).

 

                                         Al riguardo, con scritto del 26 agosto 2016 (trasmesso per conoscenza all’insorgente VIII), la Cassa ha rilevato che “(…) la Cassa prende atto della nuova documentazione prodotta e delle audizioni testimoniali richieste, che tuttavia, non permettono di liberare il ricorrente dalla responsabilità del danno subito dalla Cassa. Infatti, questi nuovi mezzi di prova non fanno che confermare quanto già esposto dalla Cassa nella sua risposa di causa del 30 giugno 2016, ossia che il ricorrente, ha assunto la carica di carica [ndr. recte: membro] del Consiglio di amministrazione della FA 1, senza far prova della diligenza richiesta da tale funzione. In considerazione del fatto che a suo dire, egli non aveva controllo sugli affari societari e quando chiedeva delucidazioni, queste non venivano fornite, doveva rassegnare immediatamente le dimissioni da tale carica e non attendere oltre un anno dalla sua entrata in carica. (…)” (VII).

 

                               1.7.   Con decreto 30 agosto 2016 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 che sono rimasti entrambi silenti (IX).

 

                               1.8.   Con e-mail del 17 gennaio 2017 (trasmesso per conoscenza al ricorrente; XI) la Cassa ha fatto pervenire al TCA gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2012 e 2013 (X e X/1-2).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale membro del CdA con diritto di firma individuale dall’8 agosto 2012 sino al 7 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società negli anni dal 2012 (da agosto) al 2013 (sino al mese di agosto).

                                         Inoltre, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 16 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.3) entro due anni dagli attestati di carenza beni in seguito a pignoramento rilasciatigli il 14 febbraio e il 28 aprile 2014 dall’Ufficio di esecuzione di __________ (cfr. consid. 1.3), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al consid. 2.3).

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 (da agosto) al 2013 (fino ad agosto) così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1FA 1 per gli anni 2012 e 2013 (doc. X/1-2), dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni e dal conteggio dei salari (doc. 1/A-C).

 

                                         L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 27'700.35 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   Nella fattispecie concreta il ricorrente come accennato (cfr. consid. 1.1), membro del consiglio di amministrazione della FA 1FA 1 con diritto di firma individuale sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita adducendo che è stato costretto ad assumere la carica di membro del CdA ancorché sprovvisto delle conoscenze e delle competenze necessarie; che non ha avuto la possibilità di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società che (nel periodo in cui egli era alle sue dipendenze quale cameriere) è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente dal presidente del CdA TERZ 1 e dal commercialista __________; che l’effettiva situazione della società gli è sempre stata sottaciuta, che non è mai stato coinvolto in qualsivoglia compito gestionale e dirigenziale, che gli è stato impedito l’accesso alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali e che al riguardo (vista la presenza di un commercialista esterno) poteva presumere un corretto adempimento.

 

                                         Quanto asserito non è sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Riguardo all’obbligo di assumere la carica di membro del CdA della FA 1FA 1 dalle dichiarazioni di __________, __________ e __________ (persone di cui è chiesta l’audizione quali testi; cfr. consid. 1.6) risulta che l’insorgente “(…) ai fini di ottenere l’opportunità lavorativa, l’8 agosto 2012, è stato costretto, suo malgrado, ad assumere la carica di membro del consiglio di amministrazione di FA 1. (…)” (doc. V/B-D) questo Tribunale rileva innanzitutto quanto segue.

 

                                         La necessità di sottoscrivere un rapporto di lavoro non può da sola giustificare oltretutto visto che egli sapeva e/o doveva sapere di non esserne all’altezza: “(…) L’interessato fu così costretto, suo malgrado, a fare parte della persona giuridica, indubbiamente sprovvisto delle conoscenze e delle competenze professionali e gestionali necessarie per quel ruolo (…).” (I punto 1, pag. 4, la sottolineatura è del redattore) l’assunzione da parte dell’insorgente della carica di membro del CdA con diritto di firma individuale.

                                         In questo senso, nella STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che “(…) neppure la circostanza secondo cui egli non avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di gerente per timore di perdere il proprio posto di lavoro in qualità di dipendente della cooperativa, non può costituire valido motivo di discolpa. (…)” (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010, consid. 2.7, pag. 10).

                                         Al riguardo anche l’Alta Corte, nella STF 9C_66/2016 del 10 agosto 2016 = SVR 2016 AHV Nr. 15 pag. 42, ha, in particolare, rilevato che “(…) Schliesslich ist der Umstand nicht entlastend, dass sich der Beschwerdeführer als Angestellter des Unternehmens gleichzeitig in einem Subordinationsverhältnis befand. Denn im Bereich von Art. 52 AHVG gilt ein objektivierter Verschuldensmassstab. Subjektive Entschuldbarkeit oder die Gründe für die Annahme des Verwaltungsratsmandats sind unbeachtlich (Urteil H 200/01 vom 13. November 2001 E. 3a, in: AHI 2002 S. 51; vgl. auch MARCO REICHMUTH, a.a.O., S. 129 Rz. 548 f.). Daher bleibt die formelle Organstellung und damit die strenge Haftung nach Art. 52 AHVG auch dann bestehen, wenn die Einsitznahme in den Verwaltungsrat aus einer arbeitsvertraglichen Verpflichtung heraus erfolgt (Urteil H 37/00 vom 21. November 2000 E. 3a/b). Sofern sich der Beschwerdeführer aufgrund des - seiner Schilderung nach - "äusserst autoritären" Verwaltungsratspräsidenten bzw. der Furcht vor arbeitsrechtlichen Sanktionen nicht in der Lage sah, die gesetzlichen Kontrollrechte und Aufsichtspflichten auszuüben, deren Wahrnehmung in der Beschwerde als "unrealistisch" bezeichnet wird, rührt der Schuldvorwurf gerade aus dem Umstand, sich auf eine Verwaltungsratsstellung in Verhältnissen eingelassen (bzw. nicht umgehend demissioniert) zu haben, welche die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung dieses Amtes (Art. 716a OR) verunmöglichen (erwähntes Urteil H 37/00 E. 3b bb; BGE 112 V 1 E. 2b S. 3). (…)” (STF 9C_66/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.5).

                                         In concreto, in analogia alla succitata giurisprudenza, se non era all’altezza del ruolo assegnatogli l’insorgente non doveva accettare la carica.

                                         Di conseguenza, ribadito che, per quanto detto sopra, l’insorgente aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale agire gli sarebbe stato validamente impedito, la domanda di audizione di __________, __________ e __________ quali testi (cfr. V e consid. 1.6) va respinta in quanto irrilevante.

 

                                         Accettando il mandato di membro del CdA l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Rettamente, nella decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) la responsabilità del datore giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12). A seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di novembre 2012 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di aprile 2013, all'avvio di procedure esecutive che hanno portato all’irrecuperabilità dei contributi. II fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Come stabilito dalla giurisprudenza federale – nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità – la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (…)” (doc. 3/A, pag. 9, punto 9.3).

 

                                         Ritenuti, da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente sostenendo (oltretutto senza provarlo) che “(…) nell'ambito della ripartizione delle competenze, gli aspetti gestionali erano esclusivamente ad appannaggio del presidente, signor TERZ 1, che, per la contabilità, si avvaleva dell'assistenza del signor __________ di __________. (…)” (I, pag. 12).

                                         In questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato come “(…) la giurisprudenza riferita ai casi in cui si è confrontati con un amministratore seriamente intenzionato ad assumere la sua funzione e le rispettive responsabilità (pag. 12 paragrafo 3 del ricorso) non sia applicabile al caso in esame. Infatti il ricorrente ha sempre affermato di aver assunto la funzione di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 su richiesta del signor TERZ 1, subordinatamente all'assunzione quale cameriere e che gli aspetti di gestione non rientravano nell'esercizio delle sue funzioni. (…)” (III, punto 3.1, pag. 5).

 

                                         Giova qui ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                                         Questo Tribunale rileva che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di membro del CdA della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         L’insorgente non ha dunque validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di membro del CdA con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il presidente del CdA TERZ 1 e/o il contabile __________ gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

                                         In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) la gestione e la contabilità della medesima [ndr. si riferisce alla FA 1] sono state curate e seguite esclusivamente dal signor TERZ 1, presidente "pro tempore" del Consiglio di amministrazione e dal commercialista __________ di __________ (doc. E). L'insorgente è stato impossibilitato a svolgere i compiti relativi alla carica assunta. Egli era volutamente tenuto all'oscuro e, soprattutto, non aveva alcuna influenza sugli affari societari. […]. D'altra parte, gli veniva assicurato che tutto era in regola. […] Egli era, intenzionalmente, escluso dalla gestione e dall'amministrazione e pertanto non ha mai partecipato alla formazione della volontà della società. Non erano queste le sue attribuzioni, invero non è mai stato convocato alle sedute del Consiglio di amministrazione né ha mai ricevuto copia dei verbali, non disponeva nemmeno del diritto di firma sui conti. Egli non aveva alcun potere di controllo. […] All'insorgente è sempre stata sottaciuta scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società. Ciò, emerge chiaramente dalla condotta del signor TERZ 1, che, oltre ad occuparsi della ditta senza coinvolgere il signor RI 1, mai aveva dato adito al benché minimo dubbio sull'andamento economico - gestionale. […] Anzi, sistematicamente, in maniera innegoziabile, il signor TERZ 1 ha sempre impedito ogni accesso alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali, escludendo iniziative necessarie a tal fine. […] Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato chiaramente raggirato, fin dall'inizio, dalla biasimevole condotta del signor TERZ 1. […] Dal canto suo, per quanto possibile, voleva conoscere gli andamenti societari, venendone sistematicamente e intenzionalmente escluso. D'altro canto, la presenza di un commercialista contabile esterno alla società poteva far presumere un corretto adempimento dei doveri in capo alla stessa. (…)” (I).

                                         Al riguardo questo Tribunale osserva che, nella misura in cui sostiene che la gestione e l’amministrazione della società non rientravano nelle sue attribuzioni, è del tutto poco credibile che l’insorgente si sia effettivamente attivato al fine di esercitare l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione come stabilito dall’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO nella sua veste di organo formale.

                                         In ogni caso l’insorgente non documenta e tantomeno prova quando, in quali occasioni e in che forma avrebbe interpellato il presidente del CdA TERZ 1 e/o il commercialista __________. Del resto, anche se, come asserito, “(…) non è stato reso partecipe delle vicissitudini della persona giuridica. Né vi è mai stata reale intenzione di coinvolgerlo in qualsivoglia compito gestionale e dirigenziale (…)” (I, pag. 12), questo non lo liberava dai suoi obblighi inalienabili ex art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. In questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato, in particolare, che “(…) l’opponente non ha provato di essere impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi, interpellando ad esempio direttamente la Cassa. (…)” (doc. 3, pag. 8).

                                         L’insorgente nemmeno adduce in che modo egli sarebbe stato impedito nello svolgere le sue mansioni di organo formale e/o raggirato da TERZ 1. Del resto visto che sostiene che sin dall’inizio dell’assunzione della carica di membro del CdA sarebbe stato impossibilitato a svolgere le proprie mansioni: “(…) Invero, durante l'intero periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze di FA 1, la gestione e la contabilità della medesima sono state curate e seguite esclusivamente dal signor TERZ 1, presidente "pro tempore" del Consiglio di amministrazione e dal commercialista __________ di __________ (doc. E)” (I, pag. 6) va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.

                                         In concreto l’insorgente non doveva accettare la carica di membro del CdA e/o, in ogni caso, non doveva aspettare oltre un anno per rassegnare le dimissioni.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente per il fatto che l’insorgente “(…) non disponeva nemmeno del diritto di firma sui conti (…)” rispettivamente che “(…) la presenza di un commercialista contabile esterno alla società poteva far presumere un corretto adempimento dei doveri in capo alla stessa (…)” (I, pag. 10 e 14).

                                         Al riguardo basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996) e che la semplice presenza di un commercialista contabile esterno non libera l’organo formale dai suoi obblighi inalienabili ex art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

 

                                         Riguardo infine all’affermazione secondo cui “(…) gli aspetti gestionali erano esclusivamente ad appannaggio del presidente, signor TERZ 1, che, per la contabilità, si avvaleva dell'assistenza del signor __________ (…)” (I), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente accettando la carica di organo formale anche se sprovvisto delle conoscenze, non attivandosi nella sua veste di membro del CdA e aspettando oltre un anno per dare le dimissioni da tale carica ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.7.   Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

 

                                         Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di complessivi fr. 2'697.55 (2'515.70 + 30.00 + 78.85 +73.00) per i contributi dovuti per il mese di gennaio 2013 rispettivamente per le spese di diffida, gli interessi di mora e le spese esecutive il 23 settembre 2013 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc. X/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

 

                               2.8.   Quanto all’“Istanza di assunzione di ulteriori mezzi di prova” del 16 agosto 2016 (cfr. consid. 1.6) questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         Riguardo alla domanda di audizione di __________, __________ e __________ quali testi ribadito che l’insorgente aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale agire gli sarebbe stato validamente impedito già si è detto che la stessa va respinta in quanto irrilevante (cfr. consid. 2.6).

 

                                         Per quanto attiene alle ulteriori prove edizione atti, richiamo incarti e ulteriori audizioni così come indicate al consid. 1.6 , per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una SA.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                                         Va pure evidenziato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         La giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).

 

                                         In questo senso a ragione la Cassa, nella decisione su opposizione impugnata e con scritto del 26 agosto 2016, ha rilevato che “(…) riguardo alla richiesta dell’opponente di essere sentito tramite un incontro, la Cassa ritiene che, considerate le argomentazioni addotte nell’impugnativa e ritenuta la documentazione acquisita in istruttoria, non sia necessario né sentire l’opponente né assumere ulteriori prove prima dell’emanazione della propria decisione. (…)” (doc. 3, punto 11, pag. 10) rispettivamente che “(…) la Cassa prende atto della nuova documentazione prodotta e delle audizioni testimoniali richieste, che tuttavia, non permettono di liberare il ricorrente dalla responsabilità del danno subito dalla Cassa. Infatti, questi nuovi mezzi di prova non fanno che confermare quanto già esposto dalla Cassa nella sua risposa di causa del 30 giugno 2016, ossia che il ricorrente, ha assunto la carica di carica [ndr. recte: di membro] del Consiglio di amministrazione della FA 1, senza far prova della diligenza richiesta da tale funzione. In considerazione del fatto che a suo dire, egli non aveva controllo sugli affari societari e quando chiedeva delucidazioni, queste non venivano fornite, doveva rassegnare immediatamente le dimissioni da tale carica e non attendere oltre un anno dalla sua entrata in carica. (…)” (VII).

 

                               2.9.   Quanto alla domanda di dilazione di pagamento (cfr. consid. 1.4) non essendo oggetto della decisione impugnata la richiesta è irricevibile.

 

                                         È comunque bene osservare che gli articoli dell’ordinanza e le Direttive citate dall’insorgente si riferiscono ai contributi e non al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.

 

                                         Va in ogni caso rilevato che la situazione economica del ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

 

                             2.10.   Quanto all’ammontare del danno ritenuto il versamento del 5 aprile 2016 di fr. 600.-- (cfr. doc. 3/G) la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il risarcimento di fr. 27'700.35 (28'300.35, indicati nella decisione del 16 dicembre 2015 sub doc. 1, dedotto il succitato versamento di 600; vedi anche il consid. 1.3).

 

                                         Dal dettaglio dell’evoluzione incassi per gli anni 2012 e 2013 (X e X/1-2) risulta che “(…) al 17.01.2017 sono intervenuti versamenti da parte del signor TERZ 2 per complessivi CHF 2'400.00. Di conseguenza il saldo attuale a carico del signor RI 1 per il 2012 ammonta a CHF 8'110.45. (…)” (X/1).

 

                                         In data 23 gennaio 2017 il TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in risarcimento al ricorrente (XII).

                                         Con lettera del 25 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico del ricorrente ammonta attualmente a fr. 25'900.35 (XIII).

 

                                         I doc. XII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (XIV).

 

                                         Di conseguenza, visto tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 25'900.35 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2012 (da agosto) al 2013 (fino ad agosto).

 

                             2.11.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         §    RI 1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 25'900.35 (valuta 25 gennaio 2017).

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti