Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2017.13

 

FC

Lugano

9 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 agosto 2017 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

                                         (cancellata da RC il __________ 2016)

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2004. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione di materie plastiche, chimiche, ferrose e loro derivati (estratto RC).

                                         Dall’estratto RC risulta che RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 9 dicembre 2004 sino al 22 gennaio 2016, data di radiazione secondo l’estratto RC (cfr. doc. 1/A).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. dicembre 2004.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal 2009 e dal 2014 anche precettarla (cfr. doc. 6).

                                         In data 14 dicembre 2015, 17 febbraio 2016 e 5 aprile 2016 l’UE di __________ ha rilasciato attestati carenza beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014 e 2015.

                                         Con decreto 5 aprile 2016 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 27'289.45 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni 2014 e 2015, dopo controllo del datore di lavoro (doc. G-G3).

                                         La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo, con decreto 21 aprile 2016 della Pretura del distretto di __________, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La società è quindi stata radiata d’ufficio il 29 agosto 2016.

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 maggio 2017, confermata con provvedimento su opposizione 25 agosto 2017 (doc. 1, 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 25'636.15 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2014 sino al 30 novembre 2015, periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società, come risulta dagli estratti conto.

 

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa, osservato come il ricorrente proponga in sostanza le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 27/30 giugno 2017, ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni già esposte nella decisione su opposizione.

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati. Avendo considerato il ricorrente dimissionario da amministratore unico con effetto dal 18 dicembre 2015, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1relativi al 2014 e sino al mese di novembre del 2015 per complessivi fr. 25'636.15 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 8).

                                         Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________ del 21 aprile 2016, chiudendosi quindi senza un dividendo a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno.

                                        

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti impagati dalla FA 1 relativi agli anni 2014 e 2015 (quest’ultimo anno sino a novembre), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 8) per complessivi fr. 25'636.15 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è di per sé contestato dal ricorrente, ed è da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).                                

                                         Per quanto riguarda l'imponibilità delle retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255).

                                         Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49).

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                        La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

                                         D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

 

                               2.6.   L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando innanzitutto di aver in sostanza fatto tutto il necessario per evitare l'insorgenza del danno, in particolare vendendo una partecipazione in una miniraffineria in __________ nel dicembre del 2013, ciò che gli avrebbe permesso di tacitare i debiti relativi agli stipendi ed agli oneri sociali a quel momento scoperti. Oltre a ciò egli fa rilevare che la società vantava a fine 2013 un credito d'imposta nei confronti dell'Erario di circa 13 milioni di franchi, perso per colpa del proprietario della società. Fa pure valere di essersi pure attivato nella ricerca di potenziali acquirenti della società, fattispecie tuttavia che non si è realizzata a causa del diniego dell'azionista. Inoltre adduce che di fatto dai primi mesi del 2014 l’azionista __________ era “latitante” e pertanto difficile da contattare. Del resto da questo momento egli fu messo nell’impossibilità oggettiva di attingere agli incartamenti societari, essendo di fatto __________ l’amministratore della società.

 

                                         Ora, tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).

                                         Va avantutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore o altro dipendente: con questa delega delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                                                                                                        

                                         Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                        

                                         In concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, l’azionista della società fosse da un lato sordo ai suoi richiami e dall’altro risultasse assente in quanto irreperibile e, quindi, messo sotto arresto, ciò non è circostanza sufficiente per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta.

Del resto, gli sforzi che avrebbe intrapreso il ricorrente dalla fine del 2013, intesi alla riduzione del danno, ancorché peraltro non minimamente comprovati, non possono di per se stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal 2009 e, per quanto concerne la presente lite, negli anni 2014 e 2015.

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca in sostanza che egli aveva più volte sollecitato l’azionista, il quale, a suo dire, era di fatto l’amministratore unico.

                                         Vero è piuttosto che il ricorrente sembra aver scientemente tollerato la situazione quantomeno dal 2009, essendo egli pienamente consapevole della difficile situazione in cui versava la società. Stante quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato adeguatamente né ascoltato adeguatamente dall’azionista.

                                         In effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).

                                         Se ne conclude quindi che la presunta gestione della società da parte dell’azionista e proprietario non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dal 2009, ha effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti con notevole ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi l’estratto conto dei contributi paritetici dall’aprile 2009, doc. 6).

                                         Ritenuta questa situazione che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da anni l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero regolarmente versati. Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, da inizio 2009 la Cassa aveva iniziato sistematicamente a diffidarla e, in seguito, a spiccare precetti esecutivi.

                                        

                                         Anche il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato l’azionista al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria responsabilità.

                                         In realtà, il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti. Inoltre appare chiaro e del resto incontestato che l’interessato fosse ben consapevole delle difficoltà incontrate dalla società.

 

                                         Da notare che la FA 1 era una piccola società, con pochi dipendenti (di fatto solo il ricorrente, l’azionista e una dipendente; cfr. doc. C): facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, l’interessato avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi. Sia in proposito rilevato che il ricorrente non ha provato di essere stato impedito di ottenere le necessarie informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali o in generale sulla situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).

 

                                         In ogni modo va ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’azionista, liberarsi dalle proprie responsabilità, se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         E comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso del 2009 - vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di  rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico e non attendere invece sino al 2015 (cfr. in merito ai consid. 2.9 e 2.10), quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Le dimissioni del ricorrente (sia che le si voglia considerare rassegnate nel novembre 2013 che nel dicembre 2015, cfr. in proposito i consid. 2.9 e 2.10 che seguono) sono avvenute   comunque molto tardivamente e meglio oltre tre anni dopo le prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un lungo periodo dal momento in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 6 attesta una situazione relativa agli anni 2009-2015 tutt’altro che incoraggiante, se si considera che nel 2009 erano state inviate 8 diffide di pagamento, nel 2010 altrettante e negli anni seguenti in modo e misura analoga (doc. 6).

                                        

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che, come detto, per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, andando essa diligenza oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

 

                               2.7.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. sopra al consid. 2.4; DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                        

                               2.8.   In concreto, pur non essendo espressamente stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza, occorre verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

                                        

                                         In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).

                                         Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H 336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001). Infine, il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era verosimilmente attiva anche nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002 e 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

                                     

                                         Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano già almeno al 2009, anno a partire dal quale – e quindi in seguito irrimediabilmente – la Cassa, al fine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, è stata obbligata a sistematicamente diffidarla e precettarla per ogni fattura (doc. 6). Se poi inizialmente il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed evidente ritardo, di onorare buona parte dei suoi impegni, successivamente i contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura parziale: quelli del 2014 nella misura dell’70% circa del dovuto complessivo (fr. 41'837.95 su fr. 59'937.50) e quelli del 2015 del 5% soltanto, ritenuto un debito di fr.11'606.60 e il versamento di soli fr. 416.20 (cfr. specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo sub doc. G-G3 e doc. 8). I citati contributi residui sono rimasti scoperti e nell’aprile 2016 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2009, per complessivi fr. 27'289.45 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6).

                                         Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                        

                                         In effetti, in simili circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente del resto nemmeno fa valere, per ammettere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2009 e poi divenuto cronico, tanto che poi ha portato al fallimento della società, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (cfr. sopra consid. 2.8; cfr. anche DTF 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Anzi, come visto sopra, la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità, che l'ha portata inesorabilmente all'apertura del fallimento con susseguente sospensione della procedura, decretati rispettivamente il 5 ed il 21 aprile 2016 come risulta dalla pubblicazione sul FUSC del 6 maggio 2016 (doc. A).

                                         Non vi è dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per una persona – come il ricorrente – cognita di questioni economiche, continuare a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.

                                         Il comportamento dell'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002).

                                         Va osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al pagamento di una parte considerevole del debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare si che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002).

 

Del resto, il fatto, addotto dall’insorgente e peraltro non comprovato, che il mancato pagamento dei contributi da parte della società sarebbe da ricondurre anche alla perdita di un credito d'imposta di cui egli ritiene responsabile l'azionista, non muta alle predette conclusioni. Innanzitutto va ribadito nuovamente che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa né ad eventuali cause di fallimento (STCA 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008). In concreto, per stessa ammissione dell'insorgente che si sarebbe adoperato per vendere la partecipazione di una miniraffineria in __________ per far fronte a fine 2013 a tutti gli scoperti della FA 1, la stessa si trovava da tempo in carenza di liquidità (cfr. doc. 2). In questo contesto di cronica illiquidità, la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la maggior parte delle fatture emesse nei confronti della società già a partire da quelle relative all'anno 2009, procedendo ad un sistematico avvio di procedure esecutive per tutte le fatture riguardanti gli anni 2014 e 2015.

                                         Quindi l'eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, alle condizioni ricordate al considerando che precede, segnatamente se riferito ad un corto periodo, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         In conclusione, non si misconosce che il ricorrente si sia preoccupato della situazione debitoria della società cercando di attivarsi e sollecitare l’azionista, e, quindi, abbia cercato in qualche modo di risollevare la società dalla crisi in cui versava. Tuttavia gli avvertimenti all’indirizzo del precitato e le altre azioni messe in atto non hanno poi sortito alcun esito concreto, tanto è vero che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati, su un arco di tempo considerevole, a lievitare sino all’apertura del fallimento. In realtà, le misure addotte dall’insorgente sono state effettuate in un momento in cui la situazione finanziaria della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto, almeno già dal 2009 vi erano problemi di liquidità, tant’è che anche la Cassa, per incassare il dovuto, ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi.

                                         In queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, alle predette condizioni, avrebbe potuto eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. In realtà, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come esposto al considerando che precede, questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve di principio risarcire alla Cassa l’importo relativo ai contributi non versati dalla FA 1 e divenuti esigibili nel periodo in cui egli ne è stato amministratore unico.

                                     

                               2.9.   Il ricorrente afferma inoltre di aver dato le dimissioni dalla sua carica di amministratore unico, a seguito alla rottura del rapporto di fiducia con il proprietario della società __________, in data 28 novembre 2013. Adduce che le dimissioni non sarebbero tuttavia mai state accettate dall'azionista, il quale le avrebbe respinte più volte. Inoltre, egli avrebbe nuovamente inoltrato le dimissioni all’Ufficio del registro di commercio nel dicembre 2015. Dal canto suo, la Cassa ha considerato il ricorrente dimissionario “solo” dal 18 dicembre 2015, data delle dimissioni che sono effettivamente confluite nella radiazione da registro di commercio (doc. B).

 

                            2.9.1.   Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).

                                         Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

                                         Anche se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14 ottobre 2002).

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008).

                                         Se dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).

 

                            2.9.2.   Nella fattispecie, il ricorrente adduce di aver inoltrato le proprie dimissioni in data 28 novembre 2013 al proprietario della società, signor __________, il quale tuttavia non le avrebbe accettate, ma respinte più volte (doc. 2).

 

                                         Di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, quindi agli azionisti. Tuttavia, come anticipato al considerando che precede, le dimissioni dalla carica formale di amministratore unico non devono sottostare né all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, né a quella di un singolo azionista di maggioranza per poter porre in essere i relativi effetti. L'amministratore unico che intende dimettersi immediatamente può farlo scrivendo direttamente alla società (STCA del 14 ottobre 2002, STCA del 27 novembre 2003). Il TFA in una sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa F., H 97/85 + 104/85, pubblicata in DTF 112 V 4-5, ha precisato:

 

" A.- Die A. AG, Zürich, gründete Ende 1981/anfangs 1982 in Mehreren Kantonen 11 Tochtergesellschaften, deren gesamtes Aktienkapital von jeweils Fr. 50'000.- sie übernahm. Ferner wurde die Firma B. AG, Zürich, von der A. AG übernommen, zu den neu gegründeten Gesellschaften gehörte auch die M. AG Basel, welche sich vorwiegend mit der Vermittlung und Rekrutierung von Temporärpersonal befasste. Mit "Treuhandvertrag" vom 1. Januar 1982 setzte die A. AG S. F. als einzigen Verwaltungsrat der M. AG Basel ein und übertrug ihm treuhänderisch Aktion der Gesellschaft im Wert von Fr. 48'000.-. Nachdem S. F. in der Folge Kenntnis von der misslichen finanziellen Situation der Gesellschaft erhalten hatte, teilte er der A. AG am 6. September 1982 mit, dass er sein Mandat als einziger Verwaltungsrat der M. AG Basel per sofort niederlege.

Die entsprechende Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgte indes erst am 22. Februar 1983.

(…)

c) Der Beschwerdeführer hat der Firma A. Holding AG mit Schreiben vom 6. September 1982 erklärt, dass er sein Mandat als

Verwaltungsrat der Firma M. AG per sofort niederlege. Mit dieser - an sich unbestrittenermassen korrekt erklärten - Demission trat die Beendigung des Amtes als Verwaltungsrat ein, und zwar mit sofortiger Wirkung (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art. 705 OR; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 226 f.; SCHUCANY, Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., N. 2 zu Art. 705 OR; PATRY, Précis du droit Suisse des Sociétés, vol. II, S. 250; BGE 104 Ib 323 Erw. 2b). Eine faktische Fortsetzung des Mandats über den genannten Zeitpunkt hinaus mit der Möglichkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft noch massgeblich zu beeinflussen, ist trotz der Vollmachterteilung vom 1. November 1982 bzw. des Schreibens vom 2. Dezember 1982 zu verneinen. Es erscheint nämlich als glaubhaft, dass der Beschwerdeführer gewisse Handlungen nur noch zur Liquidation seines Mandats im Sinne der Erfüllung einer Sorgfaltspflicht vornahm, weil die Aktiengesellschaft infolge der fristlosen Demission ihres einzigen Verwaltungsrates formell handlungsunfähig wurde. Wenn sich der Beschwerdeführer zu diesen Handlungen - sei es zu Recht oder zu Unrecht - berechtigt oder verpflichtet fühlte, so kann daraus nicht abgeleitet werden, er habe seine Demission vorläufig suspendiert. Dies muss vorliegend um so mehr gelten, als er bereits im Schreiben vom 6. September 1982 um die entsprechende Publikation im Handelsregister ersucht hatte und in der Folge wiederholt und unwidersprochen geltend machte, die Löschung des Eintrages sei durch die Verantwortlichen der Firma A. Holding AG hinausgezögert worden (vgl. hiezu FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Aktienrecht, 2. Aufl., S. 171 N. 23; BGE 104 Ib 324 f. Erw. 2b und 3b). Bei diesen Gegebenheiten kann entgegen der Meinung von Verwaltung und Vorinstanz nicht auf die Löschung des Eintrags im Handelsregister abgestellt werden. Als massgebender Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat muss vielmehr der 6. September 1982 betrachtet werden".

 

                                         Per quanto attiene alla convocazione dell'assemblea generale, i primi due capoversi dell'art. 699 CO prevedono quanto segue:

 

" 1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione e, quando occorra, dall’ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

 

2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.”

 

                                         Per la forma della convocazione, l'art. 700 cpv. 1 CO stabilisce:

 

" 1 La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.”

 

                                         Nella fattispecie, RI 1 non ha compiuto alcun atto seriamente finalizzato a dimissionare efficacemente dalla società. Innanzitutto egli si è limitato a presentare le dimissioni unicamente all’azionista e non alla società (doc. 2). In effetti, non figura agli atti una qualsivoglia conferma dell’avvenuto ricevimento da parte della società destinataria rispettivamente dell’assemblea dei soci (cfr. la giurisprudenza al consid. 2.9.1). Si ricorda in proposito che per la giurisprudenza la dichiarazione di dimissione da membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, quale atto formatore risolutivo e ricettizio (Wernli, in: Commentario basilese, 2a ed., n. 5 all'art. 711 CO), esplica i suoi effetti nel momento in cui giunge nelle sfera d'influenza del destinatario (DTF 113 II 259; cfr. STFA H 93/01 del 27 gennaio 2003).

                                         D’altra parte, egli, oltre ad aver avuto, come detto, la possibilità (inutilizzata in casu) di presentare le proprie dimissioni inviandole direttamente alla società, in base alla legge avrebbe potuto indire un'assemblea straordinaria in tempi brevi (20 giorni) e, qualora non si fosse presentato nessuno, verbalizzare che l'assemblea generale era risultata deserta. Sulla base di tale verbale dell’assemblea generale (seppur deserta) e della lettera di dimissioni, il ricorrente avrebbe potuto provvedere anche alla cancellazione a RC (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.4; STCA del 27 novembre 2003, 31.2003.2).

                                         Il TFA ha più volte confermato che l'amministratore impedito ad esercitare un controllo sul pagamento dei contributi e constatato il loro non pagamento, deve agire tempestivamente, e nel caso che la situazione non cambi dimettersi immediatamente (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                        

                                         Nella fattispecie, è proprio ciò che in casu RI 1 non ha fatto, rilevato peraltro che in occasione dell’interrogatorio del 13 aprile 2016 di fronte agli organi dell’UF egli ha affermato che un’assemblea generale della società si era tenuta nel gennaio 2014 (doc. H): in questa occasione egli avrebbe dunque avuto la possibilità di sottoporre le sue dimissioni all’assemblea della società e, quindi, se del caso procedere a chiedere la sua cancellazione all’Ufficio RC. In proposito sia peraltro ricordato che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa).

                                         In realtà dallo scritto della società del 13 gennaio 2014, sottoscritto dall’azionista __________, che ha fatto immediatamente seguito alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013 del ricorrente all’azionista, si evince come la società gli avesse richiesto di continuare a “ricoprire”, almeno per un breve periodo, “la carica di amministratore unico” della società (doc. 2). Egli ha indiscutibilmente accettato tale proposta, prova ne sia, innanzitutto, che ha firmato “per ricevuta, accordo e accettazione” tale scritto, revocando in tal modo di fatto la lettera di dimissioni del 28 novembre 2013.

                                         Ciò detto, e non avendo appunto né il ricorrente né la società, provveduto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione dal Registro di Commercio, a ragione l’amministrazione ha concluso che l’insorgente ha cessato di ricoprire la carica di amministratore unico solo con le successive dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B).

                                         In conclusione, secondo questo Tribunale l’assicurato (cui incombe il relativo onere; cfr. STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008) non è riuscito a apportare la prova di aver validamente presentato delle dimissioni idonee a portare all’estinzione effettiva del mandato quale amministratore unico in data precedente alle dimissioni del dicembre 2015. Né, come meglio vedremo al considerando che segue, ha in qualche modo comprovato di aver, prima di questa data, cessato di espletare mansioni quale amministratore.

                                         In realtà pare vero il contrario e cioè che egli abbia mantenuto ancora per lungo tempo le facoltà di controllo sull’attività della ditta che derivano per legge dalla carica di amministratore unico e questo malgrado egli adduca (ma non comprovi) di non aver più avuto, da un non ben precisato momento, accesso ai documenti sociali (doc. I). Del resto, se egli avesse veramente ritenuto le sue dimissioni effettive nel novembre 2013, non solo avrebbe verificato la cancellazione dal Registro di Commercio, e, qualora la cancellazione fosse stata omessa, vi avrebbe proceduto in tempi brevi motu proprio, ma sarebbe stato pure consapevole che con esse egli avrebbe perso automaticamente la facoltà di rappresentare la società (art. 717-719 CO). Ciò gli avrebbe anche impedito di presentare, nel gennaio 2015, regolarmente la dichiarazione dei salari del 2014 (doc. C) o, come da lui addotto, di vendere “un asset in __________” nel dicembre 2013, ossia successivamente alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013, e di versare gli stipendi ai dipendenti (cfr. doc. 2).

                                        

                                         D’altro canto si rileva che l’effettiva radiazione del ricorrente a Registro di Commercio è avvenuta il 19/21 gennaio 2016 e, quindi, sollecitamente subito dopo l’invio della seconda lettera di dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B). Ora, è legittimo ipotizzare che pari sollecitudine sarebbe verosimilmente stata adoperata nell’ipotesi in cui le dimissioni dell’insorgente fossero pervenute in data precedente.

                                         Con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 e 115 V 142) bisogna quindi concludere che l’insorgente deve essere considerato dimissionario soltanto nel dicembre 2015. Egli è pertanto responsabile dei contributi esigibili e rimasti impagati dalla FA 1 sino a questa data.

 

                             2.10.   Ma anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, voler considerare le dimissioni del ricorrente del 28 novembre 2013, va detto che la sua responsabilità sarebbe comunque data.

                                         Come è già stato ricordato sopra, in ogni modo se dopo le dimissioni, rispettivamente la revoca, l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).

                                         Occorre in effetti ricordare che la giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA del 15 giugno 2004 nella causa C., G. e U., H 318/03 H 320-21/03, consid. 5; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 7.3; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.3; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00, consid. 6a; DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pag. 661s; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (cfr. 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                         Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E. W., a proposito di una procuratrice).

                                         A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L. B. e J. A. B., H 10+45/01, consid. 7.1.; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 4a; STFA dell' 8 marzo 2001 nella causa A.C., G.P, F.F., H 115/00 + 132/00; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00, consid. 6a).

 

                                         Ritornando al caso in esame, egli ha innanzitutto affermato di aver provveduto a “vendere un asset in __________” nel dicembre 2013, “ricavandone finanze che mi hanno permesso di poter pagare tutti gli stipendi (…), gli oneri sociali tutti (…)” (doc. 2). Risulta inoltre dagli atti che il ricorrente in data 8 gennaio 2015 ha compilato e sottoscritto la distinta dei salari relativa all'anno 2014, nella quale anch’egli era dichiarato come salariato per il periodo da gennaio a dicembre e per un ammontare complessivo di fr. 180'000.-(doc. C). Ha pure provveduto nuovamente a personalmente compilare il 15 giugno 2016 la distinta salari della FA 1 per il periodo, successivo al fallimento, da gennaio a maggio 2016 (doc. l, L).

                                         Come evidenziato dall’amministrazione inoltre è stato il ricorrente a rivendicare per se medesimo all'Ufficio fallimenti un ammontare salariale per l’attività come amministratore unico di fr. 180'000.- per l’anno 2014 (doc. D), cifra che del resto corrisponde a quella da lui incassata negli anni dal 2010 al 2013 durante i quali ha esercitato pienamente ed in modo incontestato la funzione di amministratore unico della società (cfr. estratto del conto individuale allegato, doc. E).

                                         L’amministrazione ha inoltre fatto notare che il ricorrente ha dichiarato nell'ambito di una domanda di affiliazione nella categoria degli indipendenti, del 28 ottobre 2016, di aver continuato a svolgere l'attività, non retribuita, di amministratore unico della FA 1, anche dopo il 28 novembre 2013 (doc. F1 e 2). Anche il fatto, da lui addotto, di aver cercato di trovare dei possibili acquirenti per la FA 1, precisando peraltro nella sua opposizione di aver cercato di collaborare con i legali dell’azionista signor __________ nell’ambito della definizione delle condizioni della chiusura della società essendo egli a conoscenza del valore dei beni societari su suolo svizzero, sostanzia quanto affermato dall’amministrazione e cioè che l’interessato ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni del 28 novembre 2013.

                                        

                                         Tale conclusione merita ulteriore conferma anche considerando il ruolo assunto dal ricorrente in occasione delle procedure d’incasso forzate messe in atto dalla Cassa. In effetti egli ha dichiarato all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in occasione dell’allestimento degli attestati di carenza beni emessi in data 5 aprile 2016, che la società non possedeva alcun bene da sottoporre a pignoramento. (doc. G1,2,3). Tale presa di posizione non fa che comprovare che il ricorrente fosse a conoscenza della situazione patrimoniale della società ancora più di due anni dopo le asserite prime dimissioni del 28 novembre 2013. Ma anche dopo l’apertura del fallimento l’interessato ha presenziato, il 13 aprile 2016, all'interrogatorio presso l'Ufficio fallimenti di __________ (doc. H).

                                         Appare quindi chiaro che, come allegato dalla Cassa, l’interessato ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni consegnata il 28 novembre 2013

 

                                         In queste circostanze, dunque, la Cassa ha rettamente considerato che qualora anche si volesse, per ipotesi, considerare il ricorrente dimissionario dal novembre 2013, la sua ulteriore responsabilità sarebbe in ogni modo data quale organo di fatto della fallita.

 

                                         A lui spettava dunque la competenza e l’obbligo di provvedere al pagamento degli oneri sociali, ove peraltro si osservi che egli era ben consapevole di tale obbligo e delle conseguenze di un mancato pagamento dei contributi riportate al considerando precedente.

                                         Ne discende che l’assicurato deve essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 divenuti esigibili prime delle dimissioni inoltrate in data 18 dicembre 2015.

 

                             2.11.   Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali presentate dalla società (doc. C) - e quantificato la pretesa in fr. 25'636.15, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014 e 2015 (quest’ultimo sino al mese di novembre). Come già esposto al consid. 2.2, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da critiche e come tale va ammesso.

                                         In conclusione RI 1, quale ex amministratore unico, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di CHF 25'636.15 riferito agli anni

                                         2014 e 2015, quest'ultimo sino al mese di novembre.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti