Incarto n.
31.2017.15

 

fs

Lugano

26 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2017 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

                                         radiata da RC il 12 agosto 2016

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 12 settembre 1990 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         Lo scopo sociale, dal maggio 2007 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti), consisteva nell’importazione, l’esportazione e la produzione di imballaggi, di articoli pubblicitari e di arredamento così come dell’importazione, dell’esportazione e della vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari in genere (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 4 aprile 2005 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                               1.2.   Dal 1. marzo 1991 al 31 agosto 2016 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1).

 

                                         Con decreti del 4 novembre 2015 e 19 gennaio 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015 e __________ 2016).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 41’623.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2012 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di agosto), come pure per le riprese salariali per l’anno 2010, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 1).

 

                                         La liquidazione fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione e il 12 agosto 2016 la società è stata radiata d’ufficio dal RC (FUSC __________ 2016).

 

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, con decisione del 30 giugno 2017 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 5 ottobre 2017, la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 41’623.45, importo corrispondente ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2012 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di agosto) e per le riprese salariali per l’anno 2010 (doc. 3 = doc. A/1).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

 

                                         Quale motivo di discolpa e/o giustificazione l’insorgente fa valere che il mancato pagamento degli oneri sociali era riconducibile al tentativo di risanare la società (avendo egli apportato negli anni oltre fr. 125'000.-- nei conti della ditta e sottoscritto nel 2014 un prestito di fr. 50'000.--) e che egli è intervenuto drasticamente cercando di liquidare l’azienda (così come risulta dal “contratto di cessione attività” nonché dalla cessione del magazzino e di altri beni; cfr. doc. 2/5-8).

                                         Adducendo di essere stato vittima di una truffa nell’ambito della vendita della società, l’insorgente sostiene inoltre che il nesso causale tra il suo comportamento ed il danno subìto dalla Cassa sarebbe stato interrotto.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa precisato di non avere avviato alcuna altra procedura di risarcimento danni la Cassa ha postulato la reiezione del gravame.

                                         Dopo aver rilevato come già nella decisione impugnata abbia evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto validi i motivi di discolpa invocati dall’insorgente, essa si è confermata nelle proprie allegazioni.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di agosto) e per le riprese salariali per l’anno 2010, così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici per gli anni dal 2012 al 2015 con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 1/1-8) e dalla “Tassazione d’Ufficio” dell’11 luglio 2016 emessa dopo il “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 24 giugno 2015 (doc. 1/9-10).

 

                                         L’importo complessivo di fr. 41’623.45 (14'347.75 sub doc. 1/1 + 16'165.25 sub doc. 1/3 + 5'959.15 sub doc. 1/5 + 4'165.40 sub doc. 1/7 + 985.90 sub doc. 1/9), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                              2.6.   Nel caso in esame va fatto presente che nella sua veste di amministratore unico della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

 

                                         Occorre infatti ricordare come, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 CO che regola le attribuzioni inalienabili, l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

                                         (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Ritornando al caso in esame, il ricorrente riconosce che “(…) la situazione della ditta destava preoccupazione (…)” (I, punto 8, pag. 7; né del resto egli fa valere di essere stato impedito nello svolgere la sua carica di amministratore unico), evidenziando tuttavia che egli “(…) credeva al risanamento della società tanto da investire denaro proprio (tanto: CHF 125'000.00 arrivando persino a prendere a prestito, altri CHF 50'000.00 quale prestito personale per iniettare liquidità in azienda alfine di garantirne la sopravvivenza) (…)” (I, punto 3, pag. 4) e che per far fronte ai debiti sociali “(…) stava liquidando di fatto l'azienda e aveva sottoscritto in data 14 febbraio 2015 un contratto per la cessione della clientela per l'importo di CHF 150'000.00 con __________. Aveva poi ceduto il magazzino e altri beni (cfr. doc. 5 Opposizione: contratto di cessione attivi per CHF 150’000.00 del 14 febbraio 2015; doc. 6 Opposizione: contratto di cessione attivi per CHF 50'000.00 datato 14 febbraio 2015 ma sottoscritto due mesi dopo; doc. 7 Opposizione fattura FA 1 a __________ dell'1 aprile 2015 per merce ed inventario magazzino CHF 31'912.70; doc. 8 Opposizione fattura 1 aprile 2015 per vendita veicoli CHF 32'400.00). (…)” (I, punto 7, pagg. 6-7).

 

                                         RI 1 fa dunque valere dei motivi di giustificazione adducendo che il differimento del pagamento dei contributi era per la sopravvivenza dell’azienda e che oltre agli investimenti personali fatti egli ha cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti sociali.

 

                                         Va qui ricordato che ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

 

                                         Occorre dunque esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

 

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.8.   Nel caso in esame, al fine di esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto fatto riferimento a quanto (incontestatamente) sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…) nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di giugno 2013 al sistematico avvio di procedure esecutive, precisando tuttavia che già i conteggi di chiusura degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre agli acconti relativi al primo e secondo trimestre 2012 erano già stato oggetto di procedura esecutiva. Inoltre, già a partire dalla prima rata trimestrale riguardante i contributi dell’anno 2011, la Cassa ha dovuto pressoché diffidare tutte le fatture di acconto e conguaglio emesse sino alla dichiarazione di fallimento (le relative prove sono a disposizione). Infine risultano rimaste scoperte e quindi elementi del danno subito dalla Cassa le seguenti fatture: - acconto 4º trimestre anno 2012 e relativo conteggio di chiusura (pagate solo 3 rate su 8 della dilazione); - acconti mensili di aprile, maggio, giugno e dicembre 2013; - acconto mensile di dicembre 2014 e relativo conteggio di chiusura; - acconti mensili da aprile a luglio 2015 e relativo conteggio di chiusura; - conteggio di revisione riguardante l'anno 2010 inviato il 24 giugno 2015. (…)” (doc. 3, punto 7, pagg. 8-9, le sottolineature sono del redattore).

 

                                         Questo Tribunale rileva che effettivamente la Cassa, dal 2010 in avanti (cfr. doc. 4,5, 6, 7, 8 e 9), al fine d’incassare integralmente i contributi dovuti ha costantemente e sistematicamente diffidato e avviato procedure esecutive e che dal 2012 la società non è più riuscita a pagarli completamente (cfr. doc. 6 con un saldo nel 2012 di fr. 16'347.75, doc. 7 con un saldo nel 2013 di fr. 16'165.25, doc. 8 con un saldo nel 2014 di fr. 5'959.15 e doc. 9 con un saldo nel 2015 di fr. 4'165.49).

                                         Dal “verbale d’interrogatorio” dell’8 novembre 2015 presso l’UF di __________ emerge inoltre come la società avesse accumulato debiti per circa fr. 503'000.-- e che presso il medesimo ufficio risultavano pendenti 54 procedure esecutive per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2).

                                         Viste le suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la società non aveva validi motivi per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

                                         In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2010 ed irrimediabilmente differito dal 2012 in avanti, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità.

                                         Va rilevato che, in assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012). In questo senso a ragione la Cassa ha osservato che “(…) per quanto attiene agli asseriti ingenti investimenti fatti dall'opponente a favore della società, giova rammentare che l’apporto di nuovi capitali, nel tentativo di risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 6).

 

                                         Non è possibile concludere differentemente nemmeno per il fatto che il ricorrente sostenga di aver iniettato (negli anni) nella società degli importi per oltre fr. 175'000.-- (cfr. l’estratto contabile del conto correntista sub doc. 2/2 e la sottoscrizione l’8 luglio 2014 del riconoscimento del debito di fr. 50'000.-- sub doc. 2/1).

                                         Infatti l’insorgente dopo che la società ha pagato i contributi per gli anni 2010 e 2011 dopo diffide/esecuzioni e dilazioni (cfr. doc. 4 e 5), che dal 2012 in avanti non fosse più stata in grado di versare totalmente i contributi dovuti (cfr. doc. 6, 7, 8 e 9) e visti i debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2) non sostiene validamente e tantomeno documenta quali fossero, allora, le prospettive esistenti per salvare l’azienda.

                                         Al riguardo non può certo bastare la semplice dichiarazione secondo la quale “(…) l’amministratore credeva al risanamento della società tanto da investire denaro proprio (…)” (I, punto 3, pag. 4).

                                        In particolare in merito ai versamenti di giugno e luglio 2014 sul conto correntista per complessivi fr. 50'000.-- riconducibili al riconoscimento di debito dell’8 luglio 2014 (cfr. doc. 2/1 e 2/2) a prescindere dal fatto che non sono serviti a diminuire il debito contributivo (come osservato dalla Cassa “(…) va peraltro evidenziato che se l'opponente avesse utilizzato anche solo parte dei beni raccolti, in particolare il prestito di CHF 50'000.00, contratto in data 8 luglio 2014, avrebbe potuto tacitare la Cassa per quanto attiene agli importi a quel momento scoperti, circostanza non concretizzatasi essendo gli stessi elementi del danno subito dalla Cassa e che la stessa ha imputato al signor RI 1 tramite la decisione risarcitoria del 30 giugno 2017. (…)”, I, punto 7, pag. 7) a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) il tentativo di sanare la situazione debitoria della società, procedendo con un pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STFA 28 giugno 2004, inc. H 270/03, STCA 12 febbraio 2009. Inc. 31.2008.6). (…)” (I, punto 6, pag. 7).

 

                                         Questo Tribunale ricordato che il ricorrente ha ammesso che “(…) la situazione della ditta destava preoccupazione (…)” (I, punto 8, pag. 7), visto che per i motivi suesposti (diffide e procedure esecutive già dal 2010, sistematiche dal giugno 2013 oltre a debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.--) vi era da ritenere che i problemi di liquidità della società fossero cronici e ribadito che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento deve concludere che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti sociali (cfr. consid. 2.6) costituisce un motivo di giustificazione. In effetti in simili circostanze non sussistono elementi – che il ricorrente nemmeno adduce – per ritenere che l’amministratore unico potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo al suo credito.

 

                                         Del resto, visto che nel “verbale di interrogatorio dell’accusatore privato” del 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente ha indicato che nel dicembre 2013 quindi prima dei “contratti di cessione attività” del 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 2/5 e 2/6) e della cessione del magazzino e di altri beni (cfr. le fatture del 1. aprile 2015 sub doc. 2/7 e 2/8) “(…) la società aveva dei debiti, soprattutto per quanto concerne il settore alimentare. La vendita di questo settore mi avrebbe permesso di appianare i debiti e di continuare l’attività nel settore degli imballaggi. […] A __________ ho dato il compito di ricercare un acquirente, come pure di valutare un prezzo corretto di vendita. (…)” (doc. 2/9, pag. 3), il TCA può fare proprio quanto addotto dalla Cassa e meglio che “(…) va in ogni caso evidenziato che le misure adottate dall'opponente non siano da ricondurre alla volontà di risanare la FA 1, bensì finalizzate alla vendita del settore alimentare a causa della crisi venutasi a creare nel settore ed ai debiti maturati dalla società. Oltre a ciò si osserva che la volontà di vendere la società per motivi prettamente economici si sia concretizzata già in data 6 dicembre 2013 con il mandato affidato alla fiduciaria __________ e quindi ben prima del fallimento delle trattative di vendita legate ai contratti di cessione conclusi nel febbraio 2015 (cfr. verbale d'interrogatorio del 2 maggio 2017 presso il Ministero, pagina 3, prodotto dal signor RI 1 in sede di opposizione). Ne consegue che gli sforzi, in ogni caso tardivi, dell’opponente abbiano avuto quale esito il solo procrastinare una situazione economica critica nell'intento di poter vendere al miglior offerente il settore alimentare, rispettivamente di liquidare gli attivi ancora presenti nella FA 1. Ne è la prova il fatto che dal verbale d'interrogatorio dell'8 novembre 2015 presso l'Ufficio fallimenti di __________, risulti come la società avesse accumulato debiti per circa CHF 500'000.00 e ben 54 procedure esecutive per circa CHF 379'000.00 (doc. A.). (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 9).

                                         Sempre la Cassa a ragione ha pure evidenziato che “(…) il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare che quando la crisi in un settore è notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni nell'incasso dei crediti e nel reperire nuovi mandati (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01; STFA 16 aprile 1998, H 193/96; STCA 21 novembre 2011, inc. 31.2011.4 e STCA 8 ottobre 2001, inc. 31.2002.46) e deve trarne le dovute conseguenze come suesposto. (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 8).

 

                                         Avuto riguardo infine all’assunto secondo il quale, essendo stato vittima di una truffa nell’ambito della vendita della società, il nesso causale tra il comportamento dell’insorgente ed il danno subìto dalla Cassa sarebbe stato interrotto (cfr. consid. 1.4), a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata a una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STFA H 1 92/92 del 30 marzo 1993). Non è però questo il caso, considerato che l'opponente non ha ottemperato con la dovuta diligenza ai propri obblighi di vigilanza. Infatti la vertenza penale si riferisce ad un asserita truffa, esterna alla società, e legata alla cessione della clientela e degli attivi societari. Per contro la mancata vendita dei beni della società non gli impediva e non lo esimeva dai propri obblighi gestionali, oltre al fatto che il signor RI 1 non ha in alcun modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria a livello contributivo, riguardo alla quale sarebbe bastato chiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa. (…)” (doc. 3, punto 8, pag. 10).

                                         In questo senso non può essere seguito l’insorgente laddove pretende che “(…) contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, il comportamento del RI 1 non è in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa e dunque la responsabilità non può essergli imputata. Come il ricorrente ha già ribadito a più riprese, il nesso di causalità è stato interrotto nel momento in cui lo somma di CHF 125'000.00 (oltre ad altri CHF 80'000.00 per altri attivi) pattuita per la cessione degli attivi non è stata pagata. (…)” (I, punto 11.2, pag. 9).

                                         Va qui ribadito che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per il mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

 

                                         Di conseguenza appurato che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti sociali costituisce un motivo di giustificazione e che pertanto l’asserita truffa in punto a tale operazione appare irrilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS la domanda di richiamo dell’incarto penale 2017.1259/LF/LF (cfr. I, punto 13, pag. 10) va disattesa.

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7) ha commesso una grave negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

                                         In questo senso il TF, nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti nella propria pianificazione (“(…) Der arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni 2017 E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis; vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)) .

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.9.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti