Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2017.16

 

BS

Lugano

25 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 ottobre 2017 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

in relazione alla fallita:                                        FA 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La società FA 1 è iscritta a Registro di Commercio l’__________ con sede a __________, poi spostata il __________ a __________ (date di pubblicazione nel FUSC; cfr estratto RC informatizzato).

                                         Lo scopo sociale consisteva nell’esercizio di un’impresa di trasporti con qualsiasi genere di elicotteri o mezzi aerei di trasporto affini ecc..   

 

                                         RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 19 aprile 2014 sino al fallimento decretato il __________ (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato).

                                        

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 2012 sino a febbraio 2015 (cfr. doc. 7). 

 

                                         Con decreti 17 dicembre 2015 e 19 febbraio 2016 la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della società e sospeso la procedura e successivamente autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ex art. 231 LEF(cfr. estratto RC).

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 28'962.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014 e 2015, quest’ultimo sino al mese di febbraio (sub doc. 3).

 

                                         Con scritto del 28 febbraio 2017 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono previsti dividendi per i creditori della II.a classe (doc. V).

                                     

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 28 luglio 2017 – confermata con decisione su opposizione del 23 ottobre 2017 – la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 28'962.--  corrispondente ai contributi non soluti dalla società per il periodo 1° gennaio 2014 – 28 febbraio 2015 (doc. 1).

 

                               1.4.   Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Facendo riferimento all’opposizione del 14 settembre 2017 alla decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS, ribadisce che amministratore di fatto della FA 1 era __________.

                                         Solleva nuovamente l’eccezione di “perenzione” (recte: prescrizione) sostenendo che dagli atti intrapresi l’amministrazione poteva essere a conoscenza del danno prima dell’apertura del fallimento. Rileva che non era legittimato a prendere decisioni operative in seno alla società, tantomeno di influenzarne l’andamento svolgendo unicamente mansioni tecniche. Non essendovi pertanto alcun nesso causale fra la sua attività svolta in società ed il danno subito dalla Cassa, l’insorgente contesta che vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionalità.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Facendo riferimento al tenore della decisione impugnata, ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.

                                     

 

 

considerato                    in diritto

                                        

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                     

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui ricorrente, amministratore unico della succitata società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2014 e 2015, quest’ultimo fino a febbraio.

                                     

                               2.2.   Quanto alla prescrizione del credito risarcitorio sollevata dal ricorrente (cfr. consid. 1.4), va osservato quanto segue.

 

                                         L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

 

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 2 ottobre 2015 (cfr. consid. 1.2).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

                                         Se il fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo quella sommaria, la conoscenza del danno – subentrato con l'apertura del fallimento – viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag. 204).

 

                                         Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente, non sono le difficoltà d’incasso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato versamento a determinare la conoscenza del danno. Tantomeno l’apertura del fallimento in via sommaria, visto che la stessa non coincide con il momento della conoscenza del danno (DTF 126 V 445 consid. 3b; DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; STFA H39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 p. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, p. 110).

                                         Decisiva al proposito è invece la comunicazione 28 febbraio 2017 da parte dell’UF secondo cui per i creditori non sono da prevedere dividendi (doc. V). Avendo la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 28 luglio 2017, essa ha pienamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS. Lo stesso vale volendo, per ipotesi di lavoro, far decorrere la prescrizione dall’apertura del fallimento (15 dicembre 2015). In ogni modo prima di tale data la Cassa non ha ricevuto un attestato di carenza beni per la procedura d’incasso dei contributi, ciò che avrebbe portato ad “anticipare” il termine di decorrenza della prescrizione. 

 

                                         In queste circostanze, il credito risarcitorio non è prescritto.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 e 2015 (gennaio – febbraio), così come risulta dallo specchietto relativo all’evoluzione del debito contributivo della società (doc. 8), dagli estratti conto (doc. 3) e dalla graduatoria di fallimento (sub doc. 1). I cui contributi sono stati calcolati sulla base delle relative dichiarazione dei salari (doc. 5 e 6) e dall’estratto conto dei contributi paritetici si evince il debito contributivo (doc. 8) come pure dall’insinuazione nel fallimento della società (V/3).

                                         L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 23'588,85 (cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non è stato in quanto tale contestato, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società possa essergli attribuita, essendo egli stato assunto quale tecnico e non avendo alcun potere decisionale in ambito societario ciò che invece aveva l’azionista __________.

 

                                         Tali affermazioni non giovano all’ex amministratore unico.

                                         Va fatto presente che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Nella fattispecie concreta, accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente – indipendentemente da quanto da lui sostenuto di avere avuto unicamente una funzione tecnica all’interno della società – ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta composta da due soli dipendenti, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                        

                                         Infine, come giustamente fatto valere in sede di risposta di causa, dagli atti risulta che il ricorrente abbia in effetti assunto un comportamento attivo relativo alla procedura dei contributi paritetici. Egli ha apposto la sua firma (facilmente decifrabile) alla domanda di affiliazione della società presso la Cassa (doc. 4), alle dichiarazioni salariali del 2014 e 2015 (doc. 5 e 6), ove la maggior parte della massa salariale dei due dipendenti era costituita dalla sua retribuzione. Il ricorrente ha poi in data 15 maggio 2017 informato la Cassa dell’assenza di una massa salariale della società con effetto dal 28 febbraio 2017 (doc. 7). Quindi, il ricorrente era ben consapevole degli obblighi relativi alla notifica e pagamento degli oneri sociali.

                                         Pur non avendo delega gestionale, egli avrebbe dovuto controllare se gli oneri sociali fossero stati versati. A tal riguardo va rilevato che, come risulta dallo specchietto riassuntivo relativo ai contributi da versare (doc. 8), nonostante le diffide ed il precetto esecutivo spiccato dalla Cassa, la società non ha versato alcun centesimo di oneri sociali. Il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare l’azionista unico della società affinché i contributi paritetici fossero effettivamente liquidati e rassegnare le dimissioni in caso contrario.

 

                                         La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

 

                                         In queste circostanze, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

 

                               2.8.   L’insorgente ha sostenuto che è incontestato che __________ è stato amministrare di fatto della FA 1, che lo stesso fosse stato infatti unico beneficiario e titolare dell’intero pacchetto azionario. Egli osserva inoltre “come per quanto noto al ricorrente la società in fallimento avesse degli attivi sufficienti per coprire la totalità dell’importo richiesto quale danno della Cassa”. Su questi punti, continua, la Cassa è rimasta del tutto silente “contravvenendo in maniera evidente al diritto di essere sentito del ricorrente”.

 

                                         A prescindere dal fatto che quanto sostenuto dal ricorrente costituisce una mera allegazione, pur volendo ammettere che il succitato fosse effettivamente l’amministratore di fatto della società e quindi responsabile, insieme al ricorrente (organo formale), del danno causato alla Cassa, a quest’ultima spetta decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

 

                                         Quanto all’allegazione circa l’esistenza di sufficienti attivi della massa fallimentare per coprire i contributi impagati, questa è in palese contraddizione con la citata lettera 28 febbraio 2017 dell’UF (cfr. consid. 2.2.). In queste circostanze non è dato di sapere il motivo per cui l’insorgente ha chiesto il richiamo degli atti del fallimento.

 

                               2.9.   L’insorgente ha chiesto dalla Cassa l’edizione dell’intero incarto relativo alla FA 1.

 

                                         Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza.

                                         Nel caso in esame, con la risposta di causa la Cassa ha già prodotto la documentazione sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza. Ne consegue che non è necessario richiamare altri atti.

 

                             2.10.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni