Incarto n.
31.2017.1

31.2017.5

 

FS

Lugano

27 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 9 gennaio 2017 e del 18 aprile 2017 di

 

 

1. RI 1 

2. RI 2 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 24 novembre 2016 e del 14 marzo 2017 emanate da

 

 

 

 

 

in relaz. alla fallita:

 

 

chiamata in causa:

 

CO 1 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

(cancellata da RC il 3 ottobre 2016)

 

TERZ 1

rappr. da: RA 1

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Dall’estratto RC informatizzato agli atti risulta che in data __________ 2013 è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (di seguito FUSC) l’iscrizione della FA 1, con sede a __________.

                                         Negli anni 2013 e 2014 quali amministratrici uniche con diritto di firma individuale sono state iscritte a RC TERZ 1 dal 26 agosto 2013 al 16 giugno 2014 e RI 1 dal 25 giugno 2014 al 29 settembre 2014 data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni (cfr. estratto RC agli atti e doc. B dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. settembre 2013 al 31 dicembre 2014 (cfr. doc. 1 dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Con decreti 22 dicembre 2015 e 28 aprile 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. doc. 1 dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 10'199.50 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2013 al 2014, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 1 dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).

 

                              1.3.   Costatato di aver subito un danno, con decisione del 29 luglio 2016 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.1), confermata con decisione su opposizione del 24 novembre 2016 osservato che “(…) ritenuto che, in data 29 settembre 2014, la signora RI 1 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratrice unica della FA 1, la responsabilità della stessa è limitata al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti e scaduti al 31 agosto 2014, pari a CHF 9'722.50, come risulta dagli estratti conto contabili e dalla distinta salari allegate. (…)” (doc. 1 dell’incarto 31.2017.1) , la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 9'722.50 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2013 e 2014 (sino al mese di agosto, acconti), in via solidale con RI 2 per analogo importo e con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 6'965.80 (cfr. doc. C dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.4.   Con ricorso del 9 gennaio 2017 RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione chiedendo “(…) di dividere i rendiconti (allegato H) per il 2014 nei periodi diversi: dove porto io la responsabilità, e dove la responsabilità e [ndr. recte: è] di altre persone. Poi i pagamenti / versamenti effettuati nel mio periodo devono essere presi in considerazione per il mio periodo, perché gli [ndr. recte: li] facevo per onorare i debiti accumulati solo nel mio periodo. Altri debiti accumulati dovevano essere pagati da incassi e utili accumulati nei periodi precedenti. Come esplicazione presento l’allegato I. (…)” (I).

                                         Indicati i motivi per cui ha accettato l’incarico di amministratrice unica prima del 18 giugno 2014 (data dell’assemblea straordinaria della FA 1 durante la quale ha assunto la carica di amministratrice unica; cfr. doc. A dell’incarto 31.2017.1) all’Ufficio esecuzioni di __________ non risultava alcuna procedura aperta nei confronti della società; lo stesso giorno gli azionisti avrebbero assunto ogni impegno e, non essendo presente alcuna documentazione finanziaria e contabile, la precedente amministratrice aveva promesso che avrebbe provveduto a trasmetterla l’insorgente ha addotto che “(…) 3. Poco dopo e stato fissato un secondo incontro con la signora TERZ 1 dove stesa ci ha consegnato i documenti come nel allegato D, e nessuna riga di qualsiasi evidenza / registrazione contabile, o qualsiasi rapporto e/o dichiarazione fatta da qualche parte. Per questi motivi ci siamo recati a un avvocato abilitato per chiedere un aiuto nella situazione creata. (allegato E). Però poi dopo tutto senza nessun successo. 4. In data di 29 settembre ho inoltrato mia disdetta dal incarico di amministratore unico della società FA 1 per impedimenti citati nel allegato B. 5. Con la presente ritengo di aver regolarmente dichiarato tutti i stipendi e oneri trattenuti per il mio periodo di carica di amministrazione. (Allegato F). l lavori prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi a titolo individuale come aiuto gerente (allegato G). In data di 26.03.2015 hanno preso la decisione di dichiarare che nel periodo di 01.01.2014-31.12.2014 la signora RI 2 avrebbe dovuto ricevere un stipendio con una massa salariale di 47'000.-. Vorrei evidenziare che in data di 26.03.2015 io non avevo nessun diritto di decisione e/o obbligo e responsabilità. (…)” (I dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa precisato “(…) di aver aperto la procedura di risarcimento danni anche nei confronti delle seguenti persone: - signora TERZ 1: ad oggi contro la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 non risulta sia stato inoltrato ricorso; - signora RI 2: contro la decisione risarcitoria del 9 novembre 2016, quale amministratrice di fatto, la signora RI 2 ha interposto opposizione in data 5 dicembre 2016. La Cassa deve ancora emanare la decisione su opposizione. (…)” (III dell’incarto 31.2017.1) la Cassa ha postulato l’integrale reiezione del ricorso.

                                         Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione, essa evidenzia in particolare che “(…) come risulta dagli allegati dettagli evoluzione incassi (doc. 4) le prime esecuzioni sono state promosse dalla Cassa nel mese di settembre 2014 (conteggio di chiusura per l'anno 2013 del 21 febbraio 2014 e acconti da gennaio a giugno 2014). Quindi al momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica della ricorrente non vi erano contributi già in esecuzione ma unicamente diffidati. A mente della giurisprudenza, la ricorrente, prima di assumere la carica di organo formale, avrebbe dovuto appurare se i contributi paritetici AVS scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA 10 ottobre 2014, inc. 31.2014.1). Nell'evenienza concreta, la ricorrente, oltre a verificare la situazione presso l'Ufficio di esecuzioni di __________, avrebbe dovuto pretendere, per il tramite del precedente amministratore, una dichiarazione della Cassa relativa alla situazione contributiva della ditta e valutare se assumere la carica di organo formale, ciò che non ha fatto, assumendosi quindi la responsabilità per il mancato pagamento dei contributi AVS non soluti. […] La ricorrente ribadisce che la responsabilità per il mancato pagamento dei contributi dovrebbe essere limitata al suo periodo di appartenenza al CdA. La ricorrente contesta la responsabilità per il mancato pagamento dei contributi precedenti alla sua nomina sostenendo che la stessa dovrebbe essere limitata al periodo di appartenenza al CdA. Ritenuto che tale obiezione era già stata sollevata con opposizione dell'8 agosto 2016, la Cassa ribadisce che per quanto attiene alla responsabilità ex art. 52 LAVS, l'amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui non faceva ancora parte della società, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269). Il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o per negligenza grave e il danno va però negato, qualora la società fosse già insolvibile o gravemente indebitata al momento dell'entrata in carica (STFA 29 agosto 2002, H 277/01, consid. 4). La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti, al momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica da parte della ricorrente, avvenuta il 18 giugno 2014 (cfr. doc. 3 sub allegato A), non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. In effetti, l'insolvenza della società è stata constatata con l’apertura di fallimento e sospensione della procedura (FUSC del 13 maggio 2016). In considerazione di quanto sopra, la signora RI 1 è responsabile anche del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della carica di amministratrice unica della FA 1. Quanto al punto 5, va precisato che, come previsto dall'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante ai fini AVS comprende qualsiasi retribuzione del lavoro svolto a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. L'art. 12 cpv. 1 LAVS precisa ulteriormente che è considerato datore di lavoro chiunque paghi una retribuzione conformemente all'art. 5 cpv. 3 LAVS. Ne consegue che i servizi prestati dalla signora RI 2 a favore della FA 1, in qualità di aiuto gerente del __________, debbano essere ritenuti di natura dipendente, configurandosi quindi l'obbligo da parte della società di notificare tali retribuzioni quale salario determinante. Peraltro, le retribuzioni per l’anno 2014 versate alla signora RI 2 di CHF 47'000.00, sono state regolarmente notificate dalla società in data 17 aprile 2015 (doc. 5). Pertanto, la dichiarazione salari allegata dalla ricorrente (doc. F già ai vostri atti), trasmessa solamente nel mese di agosto 2015, quindi con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 36 cpv. 2 OAVS, è stata considerata dalla Cassa quale aggiunta ai salari notificati in precedenza (cfr. doc. 5). Infine, quanto al pagamento dei contributi, la Corte federale ha statuito che i pagamenti effettuati devono essere imputati innanzitutto alle posizioni precedentemente scadute e non a quelle più recenti, a meno che il datore di lavoro non abbia indicato diversamente, come nel caso concreto. Peraltro, gli esigui pagamenti intervenuti tra il 18 giugno 2014 e il 29 settembre 2014, sono stati posti proprio a favore del periodo di appartenenza al CdA della ricorrente. Di conseguenza, la richiesta della signora RI 1 relativa ai pagamenti effettuati dalla società nel periodo in cui era amministratrice unica della stessa è priva di fondamento. (…)” (III, dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.6.   Con decreto 21 febbraio 2017 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e RI 2 (V dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Con e-mail del 13 marzo 2017 la Cassa ha trasmesso al TCA copia della decisione su opposizione concernente RI 2, datata 14 marzo 2017 (VIII/1 con allegati doc. A-E dell’incarto 31.2017.1), precisando che la stessa sarebbe stata inviata “(…) domani all’altra convenuta, sig.ra RI 2, ritenuta amministratrice di fatto della FA 1. (…)” (VIII dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Con osservazioni del 20 marzo 2017, tramite l’avv. RA 1 e dopo la chiesta proroga del termine (VI e VII dell’incarto 31.2017.1), TERZ 1 premesso che contro la decisione su opposizione del 24 novembre 2016, con cui le è stata confermata la domanda di risarcimento danni per l’importo di fr. 6'965.80, “(…) non ha ricorso non certo in quanto la stessa ha riconosciuto il benfondato della decisione ma unicamente poiché le è sfuggito il termine ricorsuale (in quel periodo la stessa aveva in effetti problemi di salute, che le hanno impedito di seguire e gestire questa situazione). (…)” (IX dell’incarto 31.2017.1) ha rilevato che “(…) è comunque pacifico che nessuna responsabilità è data per quanto concerne il pagamento degli oneri riferiti al periodo in cui la signora TERZ 1 non era più amministratrice della società. In particolar modo, non corrisponde al vero che essa non abbia presentato la situazione contabile e finanziaria della società alla signora RI 1, e che abbia sottaciuto le difficoltà economiche della società, che sono state ampiamente illustrate in occasione dell'assemblea generale straordinaria della FA 1. Proprio per l'intento di chiara trasparenza, la signora TERZ 1 aveva richiesto all'assemblea, non solo la presenza degli azionisti in corpore, ma pure la presenza della nuova amministratrice signora RI 1, affinché la stessa fosse debitamente orientata. Prove ne è che nel verbale assembleare del 18.6.2014 (doc. 1) la presidente dell'assemblea signora RI 2, azionista maggioritaria, faceva presente come la signora TERZ 1, aveva dato le proprie dimissioni quale AU, proprio in considerazione delle reiterate diffide segnalate agli interessati per in merito agli impegni scoperti che la società avrebbe dovuto assolvere, quindi ivi comprese i contributi AVS. La signora RI 1, presente all'assemblea, era quindi perfettamente al corrente delle difficoltà riscontrate e, nonostante ciò ha accettato di buon grado la carica di amministratrice. Essa ha altresì preso atto, nella stessa riunione, che gli azionisti avevano dato ampio scarico alla signora TERZ 1 per l'operato svolto e si erano impegnati a tenerla indenne e liberarla da ogni e qualsivoglia responsabilità e onere nei confronti di terzi. A comprova del fatto che l'allora amministratrice signora TERZ 1 si era attivata affinché le prescrizioni dell'assicurazione AVS e in particolare i pagamenti dei contributi scoperti venissero ossequiati, essa già in data 18.4.2014 aveva segnalato l'esistenza di debiti scoperti soprattutto per quanto concerneva l'AVS, chiedendo a tutti gli azionisti ed alla gerente dell'esercizio pubblico un incontro urgente affinché venissero risolte le problematiche esistenti (doc. 2). Del resto, tale scritto era sicuramente noto alla signora RI 1 in quanto una copia era presente negli atti societari di cui la signora RI 1 era a conoscenza. Assolutamente inveritiera è l'affermazione della signora RI 1 secondo cui la signora TERZ 1 non avrebbe consegnato la documentazione completa della società FA 1. In effetti, tutti i classatori della società, nessuno escluso, sono stati consegnati in data 1.7.2014 alla presenza della signora RI 2 e RI 1 presso gli uffici del sottoscritto legale, allora in Via __________ a __________. Prova ne è che, con SMS del 18.7.2014 indirizzato alla signora TERZ 1, la signora RI 1 confermava in sostanza di aver ricevuto la documentazione e che avrebbe provveduto al pagamento di tutti i debiti storici (doc. 3 estratto SMS). Contrariamente a quanto asserito la signora TERZ 1 non si è certo limitata alla consegna dei fogli allegati dalla RI 1 quali doc. D) che peraltro non sono redatti dalla signora TERZ 1, ma si ribadisce ha consegnato tutta la documentazione completa della società. L'intervento dell'avv. __________, effettuato a sproposito e solo per mera tattica difensiva, è stato oggetto [ndr.: di] una chiara presa di posizione da parte della signora TERZ 1 illustrata con scritto del 4.09.2014 (doc. 4), il cui contenuto comprova a non aver dubbio come quest'ultima abbia diligentemente dato seguito alle proprie mansioni di amministratrice. Non corrisponde al vero quanto riferito dalla signora RI 1, ossia “che i debiti accumulati devono essere pagati dagli incassi e utili accumulati nei periodi precedenti”, in quanto tale presa di posizione è smentita dal SMS del 18.7.2014, dai documenti allegati. Visto quanto precede si chiede pertanto che la signora TERZ 1 sia liberata da qualsivoglia responsabilità, anche solidale, nei confronti nei confronti della cassa compensazione AVS, Bellinzona per i contributi paritetici per gli anni 2013 e 2014 oggetto di decisione della cassa competente. (…)” (IX dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         I succitati documenti sono stati notificati alle parti (X e XI dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Con scritto pervenuto al TCA il 27 marzo 2017 (XII con allegati doc. L/1-6, trasmessi alla Cassa e all’avv. RA 1 per osservazioni XIII, dell’incarto 31.2017.1) RI 1 si è confermata nelle proprie allegazioni.

 

                                        Con scritto del 4 aprile 2017 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito (XIV dell’incarto 31.2017.1).

                                         Dal canto suo l’avv. RA 1, con lettera del 10 aprile 2017 – contestate le osservazioni 27 marzo 2017 di RI 1 – ha concluso che “(…) considerato le divergenti prese di posizione, si chiede che vengano sentiti i seguenti testi, i quali avranno modo di riferire sia sull'attività e i diversi interventi effettuati dall'allora amministratrice signora TERZ 1, sulla consegna della documentazione contabile, sulla conoscenza della situazione debitoria da parte della signora RI 1, sul ruolo e funzione di RI 2 nella società, amministratrice di fatto che ha sempre seguito e si è occupata della gestione della società, intascando tutte le entrate dell'esercizio pubblico, senza metterle a disposizione della società. __________ (ex dipendente/responsabile) Via __________, __________; __________ (dipendente che si è occupato del bar) Via __________, __________; __________ (ex gerente) Via __________, __________; __________ (ex azionista di minoranza) __________; Avv. RA 1 (ha seguito i rapporti tra la signora TERZ 1 e RI 2, e ha presenziato ad incontri importanti degli azionisti) Via __________, __________ (…)” (XV dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Sempre per conoscenza, i doc. XIV e XV sono stati notificati a RI 1, il doc. XIV all’avv. RA 1 e il doc. XV alla Cassa (XVI, XVII e XVIII dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.7.   Con decisione del 9 novembre 2016 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), confermata con decisione su opposizione del 14 marzo 2017, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 2 per un importo di fr. 10'199.50 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2013 e 2014 in via solidale con RI 1 limitatamente all’importo di fr. 9'722.50 e con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 6'965.80 (cfr. doc. B dell’incarto 31.2017.1).

                                         La Cassa ha considerato RI 2 “amministratrice di fatto” della FA 1 adducendo che “(…) in particolare, dall'esame del mandato di amministratore unico attribuito dalla signora RI 2, azionista di maggioranza della FA 1, alla signora TERZ 1 (doc. B), risulta che tale mandato fosse stato assegnato a titolo fiduciario e che quest'ultima era resa indenne da ogni futura pretesa proveniente da terzi. Premesso che gli accordi di natura privata, relativi all'assunzione di responsabilità da parte di terzi, non scaricano l'amministratore formale dai propri obblighi inalienabili di cui al punto 5 della presente decisione su opposizione (STF 29 ottobre 2008, 9C 788/2007; STF 7 marzo 2008, H 10/07; STF 28 aprile 2003, H 208/00 e H 209/00; STCA 19 ottobre 2012, inc. 3'l.2012.3), si è potuto rilevare che la signora RI 2 ha sottoscritto di gestire personalmente l'attività della FA 1 e del __________, assumendo tra gli altri, l’onere di rispettare le norme relative al pagamento degli oneri sociali, tra cui quelli dovuti alla Cassa. Oltre a ciò la Cassa ha provveduto ad effettuare un accertamento richiedendo anche alla signora RI 1, amministratrice unica della FA 1 dal 18 giugno 2014 sino alle dimissioni del 29 settembre 2014, quali fossero le modalità di gestione della società ed in particolare chi si occupasse del pagamento delle fatture relative agli oneri sociali e del ruolo svolto dalla signora RI 2 in seno alla società (doc. C). Dalla risposta del 14 ottobre 2016 della signora RI 1 (doc. D), la Cassa ha potuto constatare che la signora RI 2 ha esercitato la propria funzione di amministratrice di fatto della FA 1 anche per tutto il periodo di carica della signora RI 1 e non solamente per il periodo antecedente, per il quale risultava essere in vigore il mandato di amministratore unico con la signora TERZ 1 citato in precedenza. È emerso inoltre che la signora RI 2 oltre a gestire quotidianamente gli affari ordinari del __________, fosse intervenuta anche nella procedura decisionale inerente l'assunzione di una gerente. (…)” (doc. B dell’incarto 31.2017.1).

 

                               1.8.   Con ricorso del 18 aprile 2017 RI 2 ha impugnato la succitata decisione su opposizione del 14 marzo 2017 chiedendone l’annullamento (I dell’incarto 31.2017.5).

                                         L’insorgente ha addotto che “(…) • Una amministratrice di una SA non può delegare i suoi doveri a terze persone con un semplice scritto senza notificarlo al registro di Commercio. Era mia intenzione controllare che i pagamenti verso i vari istituti sociali fossero in regola ma ero impossibilitata di farlo dato che i documenti non ci sono mai stati consegnati, ho rinunciato a tale impegno (allegato I) come da Art. 20 del CO. • CO 1 sostiene che ero amministratrice di fatto e che sapevo come andavano i movimenti di cassa del bar, falso, io ero parzialmente a conoscenza, dato che i conteggi di cassa venivano fatti da me e dalla Gerente del locale ma nell'ultimo periodo la signora TERZ 1 mi proibì di farli dicendo che era solo compito della Gerente. Lo stesso vale per la seconda amministratrice, alla mia richiesta di ricevere copia del libro di cassa mi venne risposto di no (allegato II). • La signora RI 1 dichiara di non aver firmato nessun documento importante, falso, solo lei aveva diritto di firma. Fu lei a compilare le varie dichiarazioni (AVS, LPP, IVA, IF, Tasse, ecc.), firmarle e inoltrarle senza mai farmele vedere. Soltanto adesso di recente ho avuto visione dei documenti vari. • Io ero una semplice dipendente (allegato III e IV) che non aveva nemmeno il diritto di visionare i conti bancari. Vedendo i parziali incassi del primo anno di gestione del locale trovo strano che si siano creati così tanti debiti. • A gennaio 2015 (allegato V) chiesi all'CO 1 cosa succedeva se l'amministratrice non consegnava i documenti della società, chi era responsabile, mai una risposta scritta ma ci venne comunicato via telefono che ogni amministratrice era responsabile del proprio periodo, con questa risposta decidemmo di rinunciare a una denuncia penale verso la prima amministratrice. • Le mie varie osservazioni (allegato VI e VII) sono state poco rilevanti nell'inchiesta della CO 1, non ho mai né firmato né potuto decidere niente sulla FA 1 ma nonostante ciò sono amministratrice di fatto solo per aver "voluto" prendere tale impegno, impegno che però non ho mai potuto eseguire dovuto alla mancanza di documenti mai ricevuti. (…)” (I dell’incarto 31.2017.5).

 

                               1.9.   Con la risposta di causa la Cassa ha postulato l’integrale reiezione del ricorso precisando che “(…) nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto deve essere limitata nel contesto dell'obbligo del versamento dei contributi. Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene che era sua intenzione controllare che i pagamenti verso i vari istituti sociali fossero in regola, ma che non ha potuto farlo poiché non le sarebbero stati consegnati i documenti necessari e quindi ha "rinunciato a tale impegno come da art. 20 del CO". A fronte di tale affermazione, la Cassa rileva che la ricorrente non solo era cosciente delle responsabilità legate ai pagamenti, ma ella conferma pure implicitamente che se ne era assunto il compito. Inoltre si osserva che per verificare se i contributi venivano o no pagati la ricorrente non necessitava tutta la documentazione che, a suo dire, la signora TERZ 1 (ex AU) non ha fornito, bensì doveva verificare la posizione della società con la Cassa. Si osserva pure che la ricorrente gestiva gli incassi e quindi sapeva quanto entrava giornalmente in "cassa". Ritenuto quanto precede e contrariamente a quanto sostenuto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento che comprovi che non le sia stato possibile verificare i pagamenti dei contributi sociali. La Cassa rileva pure che la signora RI 2, nel proprio ricorso, ammette di essere stata parzialmente a conoscenza dell'andamento della società e che si era occupata dei conteggi di "cassa". Neppure lo scritto 25 maggio 2015 (allegato Il), inviatole dalla FA 1, dopo che la ricorrente era già dimissionaria prova che alcunché. La ricorrente afferma che solo la signora RI 1 aveva il diritto di firma e che era lei a compilare le varie richieste AVS, LPP, IVA, IF ecc., senza mai fargliele vedere. Anche le distinte salari sarebbero state firmate dalla signora RI 1. Tale affermazione è irrilevante. II TFA ha avuto modo di affermare con estrema chiarezza, in più occasioni, che né l’iscrizione al RC né il diritto di firma sono circostanze decisive per stabilire lo statuto di organo di una persona. Peraltro si osserva che non è dato a sapere chi ha firmato le distinte salari poiché vi sono apposte soltanto delle sigle e non si comprende a chi fanno riferimento. La ricorrente sostiene di essere stata solo una semplice dipendente e senza diritto di visionare i conti bancari. Tuttavia, alla luce dei parziali incassi del primo anno di gestione del locale, ella trova strano che si siano potuti accumulare così tanti debiti. La Cassa sottolinea che la signora RI 2 non era una semplice dipendente ma bensì l'azionista di maggioranza e che in base all'istruttoria esperita risulta che fosse lei ad impartire gli ordini all'interno della società. La ricorrente allega al ricorso una lettera datata 28 gennaio 2015 con la quale avrebbe chiesto direttamente alla Cassa informazioni in merito a chi sarebbe stata imputata un'eventuale responsabilità per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2014. A suo dire, la Cassa avrebbe risposto che ogni amministratrice era responsabile del proprio periodo". Tale affermazione non è comprovata da parte della ricorrente, pertanto rimane una mera allegazione di parte: non ha provato che un collaboratore della Cassa le abbia dato informazioni telefoniche e, anche a voler ritenere una conversazione telefonica tra la Cassa e la ricorrente, non è provato il contenuto della stessa. Infine, la ricorrente sostiene che la Cassa non ha considerato le sue osservazioni in fase di istruttoria. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Cassa ha ritenuto tutti gli elementi ed è giunta alla conclusione che la signora RI 2 esercitasse effettivamente la funzione di organo materiale, prendendo decisioni che competono agli organi formali o assumendo la gestione effettiva ed influendo così in modo determinante sulla formazione della volontà della società. Si sottolinea che la ricorrente non contesta il mandato di amministratore unico attribuito dalla signora RI 2 alla signora TERZ 1 (doc. 3 sub allegato B) e dal quale risulta chiaramente che la ricorrente ha sottoscritto di gestire personalmente l'attività della FA 1 e del __________, assumendo tra gli altri, l'onere di rispettare le norme relative al pagamento degli oneri sociali, tra cui quelli dovuti alla Cassa. Inoltre la Cassa stante anche la documentazione trasmessa a questa a Corte dalla signora RI 1 ha assunto il convincimento del ruolo di organo di fatto della ricorrente. In particolare con scritto 18 aprile 2014 (doc. 4) la signora TERZ 1 invitava, tra gli altri, la ricorrente a voler provvedere al versamento degli incassi quotidiani a favore del conto corrente postale della società affinché ella potesse provvedere al pagamento degli scaduti e soprattutto degli oneri sociali. La signora TERZ 1 lamentava una cattiva gestione da parte anche della signora RI 2 sostenendo che era impossibilitata "ad effettuare il pagamento di tali oneri in quanto per vostra cattiva gestione del locale (già appurata dopo i primi mesi e ribadita nelle diverse riunioni) non mi avete messo a disposizione i mezzi liquidi più volte richiesti per onorare tali impegni. Vi diffido pertanto nuovamente a voler procedere immediatamente a quanto sopra, ritenuto che la sottoscritta vi riterrà personalmente responsabili nella vostra qualità di azionisti, gerenti e/o amministratori di fatto del locale __________, di tutti i debiti scoperti e soprattutto per quanto attiene AVS, LPP, imposte alla fonte ed IVA, di cui vi ho già ripetutamente resi attenti ed invitato a saldare". Addirittura la signora TERZ 1 diffidava la ricorrente dal sottrarre gli incassi del __________ e di metterli a disposizione della società versandoli sul relativo conto affinché si potessero effettuare i pagamenti. Si segnala pure che dallo scambio di sms (doc. 5) tra la signora RI 1 e la signora TERZ 1 emerge che la ricorrente era perfettamente al corrente dell'andamento della società. Tale fatto emerge pure dallo scambio di email tra il signor __________ e la signora RI 1, con copia alla ricorrente (doc. 6). II signor __________ chiede gli importi totali degli incassi rispettivamente delle spese di giugno 2014. Anche le email inviate dalla signora RI 1 alla ricorrente in cui vengono allegati estratti __________ e dati contabili, comprovano che quest'ultima era a conoscenza della situazione aziendale (doc. 7). Visto tutto quanto precede, la Cassa ribadisce la posizione di organo di fatto della ricorrente la quale non solo era a conoscenza della situazione ma gestiva effettivamente la società. (…)” (III dell’incarto 31.2017.5).

 

                             1.10.   Con decreto 13 giugno 2017 il vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione delle cause (XIX dell’incarto 31.2017.1 e V dell’incarto 31.2017.5).

 

                                         (Di seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si riferirà agli atti dell’incarto principale 31.2017.1).

 

                             1.11.   Con osservazioni del 28 giugno 2017 (XX e allegati XX/1-3, trasmessi per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte a RI 1, alla Cassa e a RI 2, XXI) visto il decreto di chiamata in causa del 21 febbraio 2017 (V), richiamate le osservazioni già formulate il 20 marzo 2017 (IX) e avuto riguardo al ricorso del 18 aprile 2017 di RI 2 l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) il ruolo di amministratrice di fatto della signora RI 2 non può essere messo in discussione, oltre a corrispondere all'effettiva e reale situazione in seno alla FA 1 è stato pure chiaramente messo in evidenza e accertato nella decisione 14.3.2017 dell'CO 1, __________. In ogni caso, qualora vi fossero ancora dubbi, si chiede a comprova della posizione dirigenziale della signora RI 2, peraltro pure confermata dalla successiva AU signora RI 1, che vengano sentiti pure i testi già citati nello scritto 10.04.2017, allegato alla presente. Inoltre, a prescindere dal ruolo fattivo quale amministratrice, la signora RI 2 si è pure dichiarata responsabile di tutti gli impegni e debiti della società, impegnandosi a tenere indenne la signora TERZ 1 da qualsiasi danno o obbligo che venisse addebitato a quest'ultima e meglio come risulta dal mandato di amministratore unico sottoscritto il 21.8.2013. Si contesta che la signora RI 2 era impossibilitata di controllare i pagamenti verso i vari istituti sociali in quanto a suo dire non avrebbe ricevuto dalla signora TERZ 1 la documentazione. Si evidenzia come tutta la documentazione e corrispondenza veniva ricevuta direttamente presso la sede della società in Via __________ e non presso la TERZ 1, per cui la signora RI 2 era perfettamente al corrente della situazione. Inoltre, come già indicato nelle osservazioni relativa all'incarto RI 1 (qui richiamato), tutta la documentazione è stata consegnata alle signore RI 2 e RI 1. Assolutamente falsa l'affermazione secondo cui la signora TERZ 1 avrebbe impedito alla RI 2 di effettuare le chiusure di cassa. Al riguardo si chiede l'audizione della testa __________ (gerente), come pure del precedente gerente __________. False le affermazioni secondo cui RI 2 non aveva nemmeno diritto di visionare i conti postali i cui estratti venivano trasmessi alla società. Invero, la situazione debitoria creatasi nei confronti dell'istituto sociale, ecc. è dipesa unicamente dal fatto che la signora RI 2, non provvedeva a riversare sul conto postale gli incassi, verosimilmente da lei destinati per altri usi. La signora TERZ 1, non era pertanto messa in condizioni di poter effettuare i pagamenti, tra cui i contributi AVS, in quanto non disponeva sul conto postale della liquidità necessaria. Tale insostenibile situazione ha determinato la signora TERZ 1 ad indire una riunione degli azionisti (vd. 18.04.2014 qui allegato, presente anche la gerente ed il marito della RI 2 (__________deus ex machina dell'attività), in cui è stata fatta presente l'urgenza di adottare provvedimenti atti a sanare la situazione. L'affermazione della signora RI 2 secondo cui essa non avrebbe né firmato né potuto decidere sulla FA 1 è assolutamente falsa, contraria a tutte le emergenze istruttorie e finalizzata unicamente ad addossare tutte le responsabilità sue personali sulla signora TERZ 1 (che peraltro non ha mai percepito alcun compenso). Viste le considerazioni che precedono la signora TERZ 1 deve essere esonerata da ogni richiesta di risarcimento danni da parte della CO 1 che devono essere posti a carico della signora RI 2. (…)” (XX).

 

                                         RI 2, con osservazioni del 13 luglio 2017 (XXII, trasmesso per conoscenza a RI 1, alla Cassa e all’avv. RA 1, XXIII), si è così espressa in merito alla scritto del 28 giugno 2017 dell’avv. RA 1: “(…) Riconfermo quanto già dichiarato in precedenza: • Non ho firmato ne visionato documenti importanti della società (AVS, IVA, LPP, IF, ecc.). • Ho firmato sotto ricatto con data retroattiva il mandato di amministratore unico del 21.08.2013. • Non ero l'unica a versare i soldi degli incassi sul conto postale della società, ma quelli da me conteggiato sono stati versati tutti. • Mi era stato vietato di fare i conteggi di cassa nell'ultimo periodo prima delle dimissioni della sig.ra TERZ 1. Inoltre vorrei ancora aggiungere che non capivo il motivo per il quale la sig.ra TERZ 1 volesse la presenza di mio Marito, ero io l'azionista della società, il sig. __________ non aveva voce in capitolo. La Raccomandata del 18.04.2014 la vedo per la prima volta, ne io ne mio marito l'abbiamo ricevuta. Vedo anche che il conteggio stipendi per l'AVS è incompleto mancano i dipendenti che hanno lavorato nel periodo di amministrazione della sig.ra TERZ 1. La mia fiducia nella sig.ra TERZ 1 era tale che quando ci porto i documenti da firmare per la costituzione della società, gli firmammo senza esitare. Era solo lei a gestire il tutto in piena fiducia, era solo lei che ci consigliava come gestire l'incasso del locale dato che io non avevo esperienza. Purtroppo ho sbagliato a scegliere amministratrice. La quale ha solo consegnato un parziale della documentazione richiesta nonostante abbia firmato tutto quello che aveva chiesto. (…)” (XXII).

 

                                         RI 1, con scritto del 31 luglio 2017 (XXIII, trasmesso per conoscenza alla Cassa, a RI 2 e all’avv. RA 1, XXV), ha formulato alcune domande (di cui si dirà, se necessario, in seguito) circa l’asserita consegna di tutta la documentazione.

 

                                         TERZ 1, con scritto del 6 settembre 2017 con c.p.c all’avv. RA 1 (XXVI e allegati XXVI/1-4, trasmessi per conoscenza a RI 1, a RI 2 e alla Cassa, XXVII), ha ribadito di aver consegnato brevi manu la documentazione completa a RI 2 e a RI 1 e prodotto le prove dell’invio della raccomandata del 18 aprile 2014 a RI 2 e a __________.

 

                                         RI 1, con scritto del 18 settembre 2017 (XXVIII e allegati doc. M/1-5, trasmessi per conoscenza alla Cassa, a RI 2 e all’avv. RA 1, XXIX), ha ribadito (con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito) la contestazione circa la ricezione della documentazione completa.

 

                                         TERZ 1, con scritto del 20 settembre 2017 con c.p.c all’avv. RA 1, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni (XXX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) oltre che a TERZ 1, precedente amministratrice unica con diritto di firma individuale, che ha lasciato crescere incontestata in giudicato la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 resa nei suoi confronti (cfr. consid. 1.1, 1.5 e IX) a RI 1, amministratrice unica con diritto di firma individuale (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.

 

                               2.2.   Va qui esaminato se altrettanto rettamente la Cassa ha proceduto nei confronti di RI 2, ritenendola organo di fatto della citata società.

                                         La decisione su opposizione del 14 marzo 2017, con cui la Cassa ha confermato la decisione di risarcimento danni del 9 novembre 2016 per un importo di fr. 10'199.50, è stata infatti impugnata da RI 2 ed è oggetto della presente vertenza (incarto 31.2017.5; cfr. consid. 1.7, 1.8 e 1.9).

 

                            2.2.1.   La giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg. 661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180).

                                         Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                         Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice).

                                         A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, vedi anche STFA H 51/00 del 24 gennaio 2002).

 

                                         L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013 ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) La responsabilità sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2). (…).” (STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

 

                            2.2.2.   Nel caso concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza e alla luce degli atti di causa, questo Tribunale deve concludere che a ragione la Cassa ha concluso che RI 2 fosse un organo di fatto della FA 1 per le seguenti ragioni:

 

                                         •  dal “MANDATO DI AMMINISTRATORE UNICO” del 21 agosto 2013, sottoscritto da RI 2 quale mandante e azionista di maggioranza (in ragione del 70%) della FA 1, rispettivamente da TERZ 1 quale mandatario amministratore unico, risulta che “(…) il Mandante RI 2 delega il mandato di Amministratore Unico a titolo fiduciario della FA 1, V__________, al Mandatario, che dichiara di accettare; II Mandante dichiara, con la firma del presente contratto, che libererà il Mandatario Amministratore Unico signora TERZ 1 da ogni pretesa di responsabilità che dovesse essergli rivolta da terzo contro di lui, eccettuati i casi in cui il danno sia causato dall'Amministratore Unico medesimo per la violazione intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri a lui incombenti ex Art. 754 CO; La signora RI 2 si impegna a gestire l'attività della società nel rispetto di tutte le leggi e disposizioni pubbliche e private, in particolar modo a far fronte al pagamento degli oneri sociali, AVS, LPP, IVA, Imposte alla Fonte. La signora RI 2 terrà indenne l'amministratore unico da ogni responsabilità, impegno o onere, di natura amministrativa civile o penale, assumendosene personalmente tutte le responsabilità e la libererà da tutte le richieste di pagamento e oneri, passati, presenti e futuri, che dovessero essere fatte valere da terze persone/istituti all'amministratrice unica, in relazione alla gestione della società e/o del __________. La signora RI 2 si impegna a risarcirla di ogni e qualsiasi danno economico che dovesse venir imputato alla signora TERZ 1 nella sua qualità di amministratrice della FA 1, assumendosene il relativo onere. L'Amministratore Unico dovrà eseguire, senza alcuna previa comunicazione al Mandante, tutti gli atti di amministrazione o di gestione della società obbligatori secondo le disposizioni di legge; A tal fine ha diritto e dovere di convocare e di tenere le assemblee generali della società. Il presente mandato esplica i suoi effetti a far tempo dall’iscrizione della FA 1 a registro di commercio. (…)” (doc. 3/B dell’incarto 31.2017.7 = doc. XX/2 dell’incarto 31.2017.1, le sottolineature sono del redattore).

                                         Al riguardo, senza tuttavia nulla provare e pertanto da trattare alla stregua di una semplice allegazione di parte , nello scritto del 30 dicembre 2016 (ribadito in quello del 13 luglio 2017 sub. XXII) RI 2 ha addotto che il “(…) Mandato di amministratore unico, questo documento è stato stampato e firmato qualche settimana dopo il verbale del 18.06.2014, firmato sotto ricatto altrimenti non ci consegnava la documentazione della società e nonostante la firma non abbiamo. L'originale del agosto 2013 è presso il RC. (…)” (doc. L dell’incarto 31.2017.5). Dal canto suo la Cassa rettamente ha osservato che “(…) richiamata l'intera documentazione presente presso tale ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio del registro di commercio], la Cassa non ha trovato alcuna traccia di tale documento [ndr.: si riferisce al mandato di amministratore unico del 21 agosto 2013]. Si osserva peraltro che determinante non è la data di sottoscrizione dello stesso, ma il fatto che la signora RI 2 ha attestato inequivocabilmente di gestire la FA 1 ed il __________, oltre a dichiararsi responsabile del pagamento delle fatture relative agli oneri sociali. (…)” (doc. B, pag. 8, dell’incarto 31.2017.5, la sottolineatura è del redattore);

                                         •  dal verbale dell’assemblea straordinaria della FA 1 del 18 giugno 2014, sottoscritto da RI 2 quale presidente, da __________ quale segretario e da RI 1, si evince che “(…) il Presidente illustra ai presenti che la signora TERZ 1, ha dato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della società (inoltrate il 05.06.2014 e già pubblicate su FUSC in data 16.6.2014), considerate le profonde divergenze sorte in merito alla gestione del __________, in particolar modo a seguito delle reiterate diffide di quest'ultima già segnalate agli interessati. L'assemblea all'unanimità, prende atto delle dimissioni della signora TERZ 1, la ringrazia per l'operato svolto e le conferisce il più ampio scarico e in particolar modo riconoscono che la situazione di difficoltà venutasi a creare nella gestione del __________ non è assolutamente riconducibile all'amministratrice, la quale ha più volte reso attenti la gerente e gli azionisti degli obblighi e degli impegni che la società avrebbe dovuto assolvere. Gli azionisti si impegnano pertanto a tenere indenne e liberare la signora TERZ 1 da ogni qualsivoglia responsabilità e/o onere, della società che potrebbe ripercuotersi nei confronti di quest'ultima. (…)” (doc. 3/E dell’incarto 31.2017.5 = doc. A dell’incarto 31.2017.1, la sottolineatura è del redattore). Dal suddetto verbale risulta che RI 2 era al corrente delle difficoltà in cui è venuta a trovarsi la FA 1 e che le medesime avevano portato l’amministratrice unica a rassegnare le proprie dimissioni;

                                         •  TERZ 1, all’epoca amministratrice unica della FA 1, nella lettera raccomandata del 18 aprile 2014, indirizzata anche a RI 2, si è così espressa: “(…) come già dai miei ripetuti solleciti ed inviti e nonostante vi abbia già illustrato la grave situazione economica della società, constato che a tutt’oggi non avete provveduto al versamento degli incassi quotidiani a favore del conto corrente postale della società affinché la sottoscritta possa provvedere al pagamento degli scaduti e soprattutto degli oneri sociali quali priorità della società. In effetti, come a voi ben noto, sono impossibilitata ad effettuare il pagamento di tali oneri in quanto per vostra cattiva gestione del locale (già appurata dopo i primi mesi e ribadita nelle diverse riunioni) non mi avete messo a disposizione i mezzi liquidi più volte richiesti per onorare tali impegni. Vi diffido pertanto nuovamente a voler procedere immediatamente a quanto sopra, ritenuto che la sottoscritta vi riterrà personalmente responsabili, nella vostra qualità di azionisti, gerenti e/o amministratori di fatto del locale __________, di tutti i debiti scoperti e soprattutto per quanto attiene AVS, LPP, imposte alla fonte e IVA, di cui vi ho già ripetutamente resi attenti e invitato a saldare. Diffido gli azionisti ed in particolar modo, avendo espresso intenzione, la signora RI 2 dal sottrarre gli incassi del __________ che devono essere messi a disposizione della società e versati sul conto corrente della società affinché si possano effettuare i pagamenti. Mi permetto inoltre rendere attenta la signora __________ sulle sue responsabilità e doveri nella qualità di gerente del locale. Tentare di assumere personale senza permesso di lavoro (nonostante la sottoscritta abbia avvisato personalmente la signora RI 2 che la persona in questione non poteva lavorare, ha tentato comunque di convincere la gerente che la situazione era in ordine in base ad un permesso peraltro scaduto e indicante il divieto di lavoro), senza elencare in questa sede i diversi episodi e situazioni incorsi per il vostro agire spregiudicato che, con leggerezza sorvola le disposizioni e in spregio di ogni qualsiasi forma di rispetto della legge e delle persone. Vi diffido pertanto a non voler assumere personale che non abbia regolare permesso per svolgere attività. L'avv. RA 1RA 1 ha già contattato personalmente la signora RI 2 e il signor __________, chiedendo pure la presenza del signor __________ e del signor __________, per un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario da definire, in occasione del quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni in quanto la sottoscritta non può tollerare oltre questo modus operandi. (…).” (doc. 4 dell’incarto 31.2017.5 = IX/2 dell’incarto 31.2017.1, le sottolineature sono del redattore). RI 2, riguardo a detto scritto che risale ad un periodo non sospetto (nessuna azione era ancora stata intrapresa contro la ex amministratrice e pertanto la stessa non era influenzata dall’interesse di condividere un’eventuale responsabilità con l’organo di fatto) e dal quale risulta (tra l’altro) che aveva accesso alla liquidità e si intrometteva nell’assunzione del personale si è limitata a dichiarare che “(…) la Raccomandata del 18.04.2014 la vedo per la prima volta, ne io ne mio marito l’abbiamo ricevuta. (…)” (XXII) allorquando, dallo scritto del 6 settembre 2017 di TERZ 1 e dall’allegata documentazione, risulta che la Raccomandata in parola non è stata ritirata e quindi (incontestatamente) inviata per posta A (XXVI e XXVI/3);

                                         •  dalle dichiarazioni delle amministratrici uniche della FA 1 che si sono susseguite nel tempo ancorché da prendere con prudenza in quanto rese in un momento in cui le stesse erano già state chiamate in causa dalla Cassa e pertanto potevano aver interesse a condividere un’eventuale responsabilità con l’organo di fatto risulta in modo convergente che: “(…) Invero, la situazione debitoria creatasi nei confronti dell'istituto sociale, ecc. è dipesa unicamente dal fatto che la signora RI 2, non provvedeva a riversare sul conto postale gli incassi, verosimilmente da lei destinati per altri usi. La signora TERZ 1, non era pertanto messa in condizioni di poter effettuare i pagamenti, tra cui i contributi AVS, in quanto non disponeva sul conto postale della liquidità necessaria. Tale insostenibile situazione ha determinato la signora TERZ 1 ad indire una riunione degli azionisti (vd. 18.04.2014 qui allegato, presente anche la gerente ed il marito della RI 2 (__________deus ex machina dell'attività), in cui è stata fatta presente l'urgenza di adottare provvedimenti atti a sanare la situazione. (…)” (XX, la sottolineatura è del redattore) rispettivamente che “(…) l pagamenti e la priorità di essi era eseguita e decisa da signora RI 2. Per assumere un nuovo gerente mi sono stata rivolta a URC di __________. Abbiamo organizzato i colloqui con tutti i 10 candidati invitati dal Ufficio regionale di collocamento __________, ma signora RI 2 aveva insistito di prendere un'altra persona da fuori quale le sembrava più brava di tutti. lo invece ero contra a quella decisione. Da allora abbiamo assunto come gerente Signora __________. La signora RI 2 lavorava e gestiva quel bar ogni giorno. (…)” (doc. 3/D dell’incarto 31.2017.7, risposta del 14 ottobre 2016 di RI 1 alle domande postegli dalla Cassa il 29 settembre 2016 sub doc. 3/C dell’incarto 31.2017.7; le sottolineature sono del redattore). Va qui evidenziato che dal richiamato scritto del 18 aprile 2014 (trattasi della succitata lettera raccomandata del 18 aprile 2014 indirizzata anche a RI 2 in un periodo non sospetto) risulta effettivamente che “(…) L'avv. RA 1 ha già contattato personalmente la signora RI 2 e il signor __________, chiedendo pure la presenza del signor __________ e del signor __________, per un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario da definire, in occasione del quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni in quanto la sottoscritta non può tollerare oltre questo modus operandi. (…).” (doc. 4 dell’incarto 31.2017.5 = IX/2 dell’incarto 31.2017.1);

                                         •  lo scambio di SMS tra le due amministratrici uniche della FA 1 e di email tra __________ e RI 1, entrambi del 18 luglio 2014 (quindi in un periodo non sospetto; cfr. doc. 5 e 6 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L1 e XII/L6 dell’incarto 31.2017.1), confermano che RI 2 era al corrente dell’andamento della società. Ciò è comprovato anche dalle email inviate da RI 1 a RI 2 con allegati estratti __________ e dati contabili (cfr. doc. 7 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L6 dell’incarto 31.2017.1).

 

                                         Questo Tribunale conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.1), viste le suesposte emergenze, fatte proprie anche le ulteriori argomentazioni (conformi alla giurisprudenza e, peraltro, incontestate) addotte dalla Cassa in sede di risposta (cfr. consid. 1.9) e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve pertanto concludere che RI 2 va ritenuta quale organo di fatto della FA 1.

                                         In tale veste (organo di fatto) è dunque a ragione che la Cassa ha proceduto anche nei confronti suoi confronti.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                           2.3.1.   Nel caso in esame, oggetto del danno sono:

                                         •  per RI 1 il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013 fino ad agosto 2014 (visti l’affiliamento della FA 1 alla Cassa dal settembre 2013 e le dimissioni dalla carica di amministratrice unica inoltrate il 29 settembre 2014; cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3), così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici per detto periodo (doc. 1), dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quegli anni (doc. 4) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per il 2013 e il 2014 (doc. 1, 2 e 4), pari ad un importo di fr. 9'722.50;

                                         •  per RI 2, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013 a dicembre 2014 (visti l’affiliamento della FA 1 alla Cassa dal settembre 2013 e la sua posizione di organo di fatto della società; cfr. consid. 1.7, 1.9 e 2.2), così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici per detto periodo (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quegli anni (doc. 8 dell’incarto 31.2017.5) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per il 2013 e il 2014 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), pari ad un importo di fr. 10'199.50.

 

                                         Nella misura in cui i suddetti importi sono contestati da RI 1 adducendo che “(…) i lavori prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi a titolo individuale come aiuto gerente (allegato G). In data di 26.03.2015 hanno preso la decisione di dichiarare che nel periodo di 01.01.2014-31.12.2014 la signora RI 2 avrebbe dovuto ricevere un stipendio con una massa salariale di 47'000.-. (…)” (I), rispettivamente da RI 2 sostenendo che “(…) noto che mi sono stati dichiarati 47'000.- CHF nel 2014, importo falso, ho percepito 33'500.- CHF Lordi il rimanente mi sono ancora dovuti dalla FA 1. (…)” (doc. 2 dell’incarto 31.207.5), questo Tribunale rileva quanto segue.

                                         L’importo di fr. 47'000.--, pari al salario per il lavoro svolto da RI 2 nell’anno 2014, non è in quanto tale contestato.

                                         Infatti, da una parte si precisa solo che il lavoro prestato da RI 2 non sarebbe stato reso a titolo oneroso: nello scritto del 27 marzo 2017 RI 1 ha precisato che “(…) i lavori prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi non onerosi a titolo individuale come aiuto gerente. (allegato G) (…)” (XII, pag. 2), ciò che non è certo comprovato dal richiamato doc. G (trattasi di uno scritto del 19 gennaio 2015 della FA 1 indirizzato a chi di competenza) del seguente tenore: “(…) Con la presente si attesta che RI 2, via __________, __________ ha prestato i servizi a titolo individuale come aiuto gerente al __________, via __________, __________, dal 01.01.2014. Nel mese di dicembre non è stata chiamata più al lavoro per i motivi di ristrutturazione interna. (…)” (doc. G, la sottolineatura è del redattore). Dall’altra parte si eccepisce che l’importo dovuto di fr. 47'000.-- non è stato interamente versato e che il rimanente è ancora dovuto.

                                         In questo senso questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa (con riferimento alla relativa giurisprudenza)  e meglio che “(…) va precisato che, come previsto dall'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante ai fini AVS comprende qualsiasi retribuzione del lavoro svolto a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. L'art. 12 cpv. 1 LAVS precisa ulteriormente che è considerato datore di lavoro chiunque paghi una retribuzione conformemente all'art. 5 cpv. 3 LAVS. Ne consegue che i servizi prestati dalla signora RI 2 a favore della FA 1, in qualità di aiuto gerente del __________, debbano essere ritenuti di natura dipendente, configurandosi quindi l'obbligo da parte della società di notificare tali retribuzioni quale salario determinante. Peraltro, le retribuzioni per l’anno 2014 versate alla signora RI 2 di CHF 47'000.00, sono state regolarmente notificate dalla società in data 17 aprile 2015 (doc. 5). Pertanto, la dichiarazione salari allegata dalla ricorrente (doc. F già ai vostri atti), trasmessa solamente nel mese di agosto 2015, quindi con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 36 cpv. 2 OAVS, è stata considerata dalla Cassa quale aggiunta ai salari notificati in precedenza (cfr. doc. 5). (…)” (III, pag. 5), rispettivamente che “(…) in aggiunta la signora RI 2 sostiene che il salario di CHF 47'000.00, dichiarato a suo nome per l'anno 2014, non corrisponderebbe a quanto effettivamente percepito dalla FA 1, che ammonterebbe a CHF 33'500.00. Riguardo all'imponibilità delle retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49). A mente della giurisprudenza, i contributi delle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (cfr. STFA del 5 marzo 2003, H 71/02). Come evidenziato in precedenza la signora RI 2 ha ricoperto una mansione specifica nella gestione del __________, cioè quella di aiuto gerente, nel corso dell’anno 2014, maturando il diritto alla relativa retribuzione. (…)” (doc. B, pag. 10, dell’incarto 31.2017.5).

                                         Che si trattasse di un rapporto di lavoro lo si deduce infine anche per l’esistenza agli atti di un contratto di lavoro rispettivamente di una disdetta (cfr. doc. F e G dell’incarto 31.2017.5).

 

                            2.3.2.   Quanto alla richiesta di RI 1 “(…) di dividere i rendiconti (allegato H) per il 2014 nei periodi diversi: dove porto io la responsabilità, e dove la responsabilità e [ndr. recte: è] di altre persone. Poi i pagamenti / versamenti effettuati nel mio periodo devono essere presi in considerazione per il mio periodo, perché gli [ndr. recte: li] facevo per onorare i debiti accumulati solo nel mio periodo. Altri debiti accumulati dovevano essere pagati da incassi e utili accumulati nei periodi precedenti. Come esplicazione presento l’allegato I. (…)” (I) va rilevato quanto segue.

 

                                         Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

 

                                         Nel caso in esame dagli atti non emerge (e nemmeno è addotto e tantomeno documentato) che al momento dell’entrata in carica quale amministratrice unica della FA 1 (il 18 giugno 2014, cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria della FA 1 di quella data sub doc. A; va qui ricordato che giusta la giurisprudenza (DTF 123 V 172) l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio), la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui RI 1 deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del giugno 2014.

                                         Inoltre, rettamente la Cassa ha evidenziato che “(…) quanto al pagamento dei contributi, la Corte federale ha statuito che i pagamenti effettuati devono essere imputati innanzitutto alle posizioni precedentemente scadute e non a quelle più recenti, a meno che il datore di lavoro non abbia indicato diversamente, come nel caso concreto. Peraltro, gli esigui pagamenti intervenuti tra il 18 giugno 2014 e il 29 settembre 2014, sono stati posti proprio a favore del periodo di appartenenza al CdA della ricorrente. Di conseguenza, la richiesta della signora RI 1 relativa ai pagamenti effettuati dalla società nel periodo in cui era amministratrice unica della stessa è priva di fondamento. (…)” (III, pag. 5).

 

                            2.3.3.   Visto quanto precede gli importi fatti valere nei confronti di RI 1 di fr. 9'722.50 e di RI 2 di fr. 10'199.50 sono quindi da ritenere adeguatamente comprovati, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.7.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.8.   Ricorso di RI 1 (incarto 31.2017.1)

 

                            2.8.1.   La ricorrente amministratrice unica della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 18 giugno 2014 al 29 settembre 2014 (cfr. consid. 1.1 e 2.3.2; per quanto riguarda le censure circa l’estensione della responsabilità ad un periodo in cui non aveva ancora assunto tale carica e all’importo del danno si rinvia a quanto concluso al consid. 2.3) sostiene che, nonostante le richieste formulate all’ex amministratrice, non avrebbe ottenuto documentazione né informazioni in merito al periodo precedente alla sua nomina.

                                         Quanto asserito non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratrice unica della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

                                         (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che la ricorrente asserisca che “(…) 1 . Poco prima del 18 giugno 2014 (giorno dell'assemblea generale straordinaria della FA 1, allegato A) mi sono recata al Ufficio di esecuzioni di __________ per chiedere l'estratto dal registro delle esecuzioni per verificare i debiti della società in merito. Vorrei evidenziare il fatto che a tal data non c'era nessuna procedura di esecuzione da parte del Istituto delle assicurazioni sociali. Il giustificativo lo dovrei ancora trovare, perché l'archivio di tutti i documenti di questa società non e detenuto da me. 2. Nel giorno di 18 giugno 2014 al assemblea generale straordinaria della FA 1, (allegato A) non era presentata nessuna informazione finanziaria e contabile riguardante ai debiti della società FA 1. Poi gli azionisti a quel momento hanno preso a suo carico ogni un tipo di impegno che la società avrebbe dovuto assolvere. Invece la signora TERZ 1 aveva promesso che ci presentava questa informazione più tardi per il motivo che aveva bisogno di tempo per trapassare tutta la documentazione. (…)” (I).

 

                                         Dette argomentazioni sono ininfluenti, ritenuto che accettando il mandato di amministratrice unica l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice unica), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

                                         Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

 

                                         Come sopra accennato, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                                         Nello specifico, ritenuto come tanto le divergenze in merito alla gestione quanto le difficoltà in cui si è venuta a trovare la società emergessero chiaramente dal tenore del verbale dell’assemblea straordinaria del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A), questo Tribunale ritiene che già in quell’occasione e prima di assumere la carica di amministratrice unica RI 1 avrebbe dovuto accertarsi meglio sulla situazione della FA 1.

 

                                         Va qui ribadito che RI 1, prima di assumere la carica di amministratrice unica, avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e in particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società oppure si fosse fatta presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione avrebbe potuto constatare che vi erano oneri sociali scoperti (cfr. gli specchietti sub doc. 4 dai quali risulta che a quell’epoca la Cassa aveva già proceduto alla diffida per i contributi di dicembre e del conteggio di chiusura del 2013 oltre che per i mesi di gennaio e febbraio del 2014).

                                         In simili circostanze, allorquando ha accettato di assumere la carica di membro del CdA, l’insorgente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia dei contributi scaduti che di quelli correnti.

                                         La necessità di verificare attentamente la situazione finanziaria della società era data inoltre sia dall’asserita assenza di documentazione finanziaria e contabile che dalla sostenuta difficoltà ad ottenerla (cfr. consid. 1.4 e XII e XXIV).

                                         In ogni caso, al momento di assumere il mandato, nel caso in cui non le fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, ella avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il puntuale versamento dei contributi diffidati e di quelli correnti.

                                         In particolare, visto che nemmeno un mese dopo aver assunto (il 18 giugno 2014) la carica di amministratrice unica la società non ha versato i contributi correnti e che la Cassa ha dovuto procedere con le diffide del 10 luglio, del 13 agosto e del 10 settembre 2014 e con i precetti dell’11 e del 15 settembre 2014 (cfr. doc. 4), l’insorgente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica assunta in seno alla SA e non attendere oltre tre mesi fino al 29 settembre 2014 (cfr. doc. B).

                                         Pertanto, l'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi 2013 (da settembre) e 2014 (quest’ultimo fino al mese di agosto viste le dimissioni del 29 settembre 2014; cfr. doc. B).

                                         Al contrario, è proprio la passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

                                         L’insorgente ribadito ancora una volta che (a maggior ragione vista la situazione della società emersa durante l’assemblea straordinaria del 18 giugno 2014) prima di assumere la carica di amministratrice unica avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società non può liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Del resto questo Tribunale osserva che la ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stata impedita in qualche modo nell’esercizio della sua carica di amministratrice unica con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha comprovato di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                            2.8.2.   Quanto a eventuali motivi di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.7, questo Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…) si osserva che l'assunzione della carica quale organo per un breve lasso di tempo è un motivo di giustificazione eccezionalmente previsto dalla giurisprudenza per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS, solo se non supera i tre mesi. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di carica la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (cfr. DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003, H 134/02). Pertanto, nella fattispecie non torna applicabile tale motivo di giustificazione e discolpa poiché l'opponente è rimasta in carica dal 28 giugno 2014 [ndr. recte: 18 giugno 2014] (cfr. doc. A) sino al 29 settembre 2014 (cfr. doc. B), ossia per un periodo di 94 giorni, ma come rilevato nel paragrafo precedente, al momento dell'assunzione della carica la società vantava già degli arretrati contributivi. (…)” (III, pagg. 11-12).

                                         Nella fattispecie la società (che già aveva uno scoperto di fr. 4'657.-- per l’anno 2013; cfr. doc. 4), dopo il 24 aprile 2014 (allorquando ha versato l’importo di fr. 2'515.70 per il mese di gennaio) non ha più proceduto al regolare versamento dei contributi (doc. 4 sul quale è indicato erroneamente l’anno 2013).

                                         Non sono dunque dati, in concreto, dei motivi di giustificazione ai sensi della succitata giurisprudenza.

 

                            2.8.3.   In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.9.   Ricorso di RI 2 (incarto 31.2017.5)

 

                            2.9.1.   Nella fattispecie in esame questo Tribunale ha appurato che RI 2 ha rivestito il ruolo di organo di fatto della FA 1 (cfr. consid. 2.2).

                                         Nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte TERZ 1 e di RI 1; cfr. consid. 1.8 e 1.11), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

 

                            2.9.2.   Quanto a eventuali motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.7 RI 2 nulla ha addotto.

 

                                         Dagli atti (meglio dai conteggi relativi all’evoluzione degli incassi per gli anni 2013 e 2014; cfr. doc. 8 dell’incarto 31.2017.5 = doc. 4 dell’incarto 31.2017.1) risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare la FA 1 dal dicembre 2013 e a precettarla dal settembre 2014. Nonostante le numerose esecuzioni sono rimasti scoperti gli acconti del mese di dicembre e il conteggio di chiusura del 2013 rispettivamente parte degli acconti con il conteggio di chiusura rettificato per l’anno 2014. In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). Va ricordato che l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

                                         Va inoltre ricordato che la ricorrente, nella sua veste di organo di fatto, si era impegnata a gestire l’attività della FA 1, a pagare gli oneri sociali ed era a conoscenza della situazione finanziaria (cfr. consid. 2.2.2). Di conseguenza ella ben sapeva dell’obbligo di allestire i quaderni dei salari, come pure del conseguente obbligo di versare i contributi paritetici.

 

                            2.9.3.   In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo di fatto le imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                             2.10.   Quanto alle richieste con le quali TERZ 1 ha chiesto di essere “(…) liberata da qualsivoglia responsabilità, anche solidale, nei confronti nei confronti della cassa CO 1 per i contributi paritetici per gli anni 2013 e 2014 oggetto di decisione della cassa competente. (…)” (IX) rispettivamente di “(…) essere esonerata da ogni richiesta di risarcimento danni da parte della Cassa CO 1 che devono essere posti a carico della signora RI 2. (…)” (XX), va rilevato quanto segue.

 

                                         Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

                                         In particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…) Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)” (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).

 

                                         In questo senso a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 con cui le è stata confermata la domanda di risarcimento danni per l’importo di fr. 6'965.80 è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.5. e 1.6) questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1.

 

                                         Parimenti, ritenuto che già sulla base della documentazione agli atti questo Tribunale ha potuto appurare la posizione di organo di fatto di RI 2 (cfr. consid. 2.2.2) e la sua responsabilità oltre a quella di RI 1 ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.8 e 2.9), questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove indicate da TERZ 1 (cfr IX e XV).

 

                             2.11.   Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate.

 

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                  3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti