Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2017.2

 

BS/sc

Lugano

18 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2017 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relaz. alla fallita:       FA 1 __________

                                         (radiata da RC il 18 agosto 2017)

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (già __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 18 maggio 2009 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         Lo scopo sociale consisteva nella messa a disposizione temporanea di personale, l’esercizio dell’attività di traduzione, revisione e redazione testi e consulenze linguistiche.

                                         RI 1 è stato socio e gerente con diritto di firma dal 18 settembre 2012.

 

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. febbraio 2009 fino al 31 dicembre 2015.

 

                                         Il 12 novembre 2014, 16 marzo 2015 e 24 settembre 2015 l’UEF del distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi al pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati nel 2014 (doc. X/2 ).

 

                                         Con decreti 3 novembre 2015 e 4 gennaio 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015 e __________ 2016).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 18'757,95 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2012 al 2015 (doc. X/1).

 

                                         La liquidazione fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione.

 

                                         L’8 agosto 2017 la società è stata radiata d’ufficio da Registro di Commercio.

 

                               1.3.   Costatato di aver subìto un danno, con decisione del 31 agosto 2016, confermata con decisione su opposizione del 10 gennaio 2017, la CO 1 ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'395,15 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2013 al 2015.

 

                               1.4.   Contro la suddetta decisione l’ex socio gerente ha inoltrato il presente ricorso per i seguenti motivi:

 

" (…)

-    Con riferimento ai punti riguardanti la massa salariale dichiarata, ripeto che vi è stato un errore, in quanto la parte del salario riguardante la malattia non è mai stato versata, e quindi non può venire considerato come stipendio versato per compensare il momentaneo non riconoscimento delle indennità giornaliere di malattia da parte della __________ e del __________. Di fatto come da Bilancio e CE del 2015 (doc. B), consegnato all’ufficio fallimenti relativo alla causa di richiesta di fallimento, tali importi risultano come crediti nei miei confronti.

 

-    Per quanto riguarda gli assegni figli non posso fare altro che constatare le norme di legge e accettare la decisione.

 

P.Q.M.

 

Richiamato l’art. 7 lett. m OAVS, non essendoci stato nessun versamento di salario a livello compensativo, chiedo che venga modificato l’importo a mio carico, come da mia opposizione del 29.09.2016 (doc. C) deducendo l’importo di CHF 26'978.00 dal computo per il calcolo degli oneri 2013 / 2014 / 2015.” (Doc. I)

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso, ribadendo che dagli accertamenti effettuati l’assicurazione malattia perdita di guadagno non ha versato indennità giornaliere negli anni 2013 e 2014 e quindi sui salari erogati dal datore di lavoro vanno prelevati i contributi che non sono stati tuttavia liquiditati dal datore di lavoro. Conferma pertanto l’ammontare del danno fatto valere con la decisione contestata.

 

                               1.6.   Con scritto 15 marzo 2017 il ricorrente, ribadendo la sua richiesta di giudizio e presentando altra documentazione, ha sostenuto che:

 

" (…) Il fatto che gli importi dovuti sino alla fine 2014 non siano ancora stati retribuiti dalle assicurazioni, è solo determinato dal fatto che per dei cavilli esse non intendono ancora versare il dovuto (ci sono le due cause aperte), e che mai sono stati compensati dalla ditta FA 1 (…)” (Doc. V)

 

                               1.7.   Invitata dal TCA a prendere posizione in merito a quanto asserito dal ricorrente e sulla nuova documentazione allegata, il 20 marzo 2017 la Cassa ha in particolare rilevato che solo per il 2015 sono state versate delle indennità giornaliere (VII).

 

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dalla Cassa diversa documentazione citata nella decisione contestata (IX e X).

 

 

 

 

considerando                in diritto

                                     

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio, il 24 novembre 2014, a carico della NewService Consulting Sagl (in seguito sciolta in via di fallimento) del primo di diversi attestati di carenza beni da parte dell’UE di Bellinzona, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale (socio e gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                        

                                         Nel caso concreto, il danno di fr. 12'395,15 fatto valere nei confronti del ricorrente corrisponde al recupero degli assegni familiari del 2013 non anticipati dalla società ad una dipendente (cfr. consid. 7 della decisione su opposizione qui contestata) ed ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2014 e 2015 non liquidati. Va qui precisato che con decisione di risarcimento 28 marzo 2014 la Cassa aveva chiesto al qui ricorrente fr. 7'387.-- pari al saldo di contributi paritetici del 2012 e 2013 rimasti impagati (IX/1).

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.6.   Nel caso in esame il ricorrente sostiene che “… la gran parte del salario riguardante la malattia non mi è stata mai versata e quindi non può essere considerato come stipendio versato per compensare il momentaneo non riconoscimento delle indennità giornaliere di malattia da parte della __________ e della __________”.

 

                                         Va ricordato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a).

                                         Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale, in particolare se le condizioni finanziarie del datore di lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto gravi e per questo il futuro versamento del salario dipendeva dal punto di vista temporale e dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali oppure, in caso di attività iniziali di una società, allorquando le perdite nette non permettono di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che tali circostanze devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008,

                                         n. 403 pag. 103).

                                         A tal riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.

 

                                         Dagli atti di causa risulta che i salari 2014 e 2015 di spettanza del ricorrente sono stati notificati da lui stesso, quale socio gerente della FA 1, alla Cassa e sempre lui ha firmato le relative dichiarazione salariali AVS (sub doc. 1). Per cui, con riferimento alla succitata giurisprudenza, non trattandosi quindi di mere aspettative salariali è irrilevante se tali remunerazioni sono state effettivamente versate.

                                        

                               2.7.   Altra contestazione riguarda gli oneri sociali determinati sui salari notificati dalla FA 1 per il periodo di malattia del ricorrente.

                                         In sede di opposizione il ricorrente aveva sostenuto che dai salari notificati del 2013 e 2014 dovevano essere dedotte le indennità giornaliere non ancora versate dalla __________ e dalla __________, per i cui importi egli si trova in causa (doc. C). 

 

                                         A tal riguardo, va ricordato che secondo l’art. 6 cpv. 1 OAVS con riserva delle eccezioni indicate nel citato articolo, il reddito proveniente da un’attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni accessori.

 

                                         Per l’art. 6 cpv. 2 OAVS non sono, fra l’altro, considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa “le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare” (let. b).

 

                                         Per contro, a norma dell’art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare “ le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia” (lett. m).

 

                                         In tal senso le direttive sul salario determinante (DSD) prevedono:

 

" 9.1. Prestazioni di assicurazioni

(art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS)

 

marg. 2065:

 

“                                     Le prestazioni di casse malati riconosciute dalla Confederazione secondo la LAMal, di compagnie d’assicurazione pri-vate sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorve-glianza degli assicuratori (LSA) e di istituti d’assicurazione di diritto pubblico (casse pubbliche, Suva) non fanno parte del salario determinante.”

 

9.2 Indennità versate dal datore di lavoro

(art. 7 lett. m OAVS)

 

marg. 2066

 

“                                     Le indennità concesse al salariato dal datore di lavoro o da un’istituzione che gli è legata (p. es. un fondo) per compen-sare le perdite di salario subite a causa d’infortunio, malattia invalidità fanno parte del salario determinante53. È irrilevante se queste prestazioni sono concesse volontariamente o in base a un obbligo derivante da un contratto, da un contratto collettivo di lavoro o dalla legge.”

 

                                         È sin dal 1952 (RCC 1952 pag. 168) che l’Alta Corte ha affermato che la LAVS distingue le prestazioni di malattia e infortunio versate in sostituzione del salario unicamente in funzione della loro origine. Se sono versate dal datore di lavoro stesso sono soggette al prelievo dei contributi (art. 7 lett. m OAVS), se per contro vengono versate da un assicuratore indipendente dal datore di lavoro non fanno parte del salario determinante (art. 6 cpv. 1 let. b OAVS), confermata in DTF 128 V 76 consid. 3e (cfr. al riguardo anche STCA 30.2008.41 del 20 aprile 2009).

 

                                         Ritornando al caso in esame, va preliminarmente ricordato che il 28 marzo 2014 la Cassa aveva già emesso nei confronti del ricorrente una decisione di risarcimento relativa ai contributi non versati sul salario del 2013 (XI/1), decisione cresciuta in giudicato. Con la decisione contestata la Cassa ha ora chiesto all’ex socio gerente della FA 1 il recupero degli assegni familiari del 2013 non corrisposti ad una dipendente.

                                         Ora, dagli accertamenti svolti dalla Cassa, allegati alla decisione contestata, è risultato che negli anni 2012, 2013 e 2014 la __________ e __________ (prima: __________) non hanno versato a RI 1 alcuna indennità giornaliera (doc. A e B), ciò che è invece avvenuto per il 2015 (cfr. dichiarazioni 20 settembre 2016 ai fini fiscali di __________ riguardanti il medesimo contratto collettivo di assicurazione malattia stipulato con l’allora __________, cfr. doc. D12, 13 e 14, allegati alle osservazioni 15 marzo 2017).

                                         La Cassa ha pertanto correttamente considerato quale salario determinante la totalità dei salari notificati al ricorrente negli anni in questione (2012 – 2014). Questo nonostante che, come sostenuto dal ricorrente, vi sarebbe un contenzioso nei confronti delle due succitate assicurazioni per perdita di guadagno riguardo al versamento delle indennità giornaliere.

                                         Determinante è che per il 2014 non sono state versate delle indennità giornaliere, motivo per cui la Cassa ha rettamente determinato gli oneri sociali sull’intero salario notificato per quell’anno. Per il 2015 gli oneri sociali sono stati invece calcolati sul salario non coperto dalle indennità giornaliere, così come si evince dallo scritto 20 marzo 2017 al TCA (VII).   

                                         Di conseguenza, il danno fatto valere dalla Cassa, fondato – oltre agli assegni familiari 2013 non anticipati alla dipendente – sui contributi paritetici 2014 e 2015 rimasti scoperti, risulta essere corretto e va pertanto confermato.

 

                               2.8.   Nel caso in esame, il ricorrente quale socio gerente della FA 1 aveva l’obbligo di versare i contributi sociali, ritenuto che negli anni 2014 e 2015 lui era l’unico dipendente della società (cfr. dichiarazione dei salari sub doc. 1).

                                         Va ricordato che l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS, ciò che comporta il risarcimento integrale del danno (cfr. consid. 2.3).

                                         Quanto all’esistenza o meno di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b), va rilevato che dagli atti non emerge alcun motivo di giustificazione rispettivamente di discolpa e che nemmeno l’insorgente li ha fatti valere e tantomeno provati.

                                         Nondimeno va fatto presente che per gli anni 2014 e 2015 la società non ha versato alcun contributo paritetico (cfr. dettaglio evoluzione degli incassi degli oneri sociali; doc. 5 e 6).                                            

 

                                         In conclusione, il ricorrente quale ex socio gerente della FA 1, non avendo versato i contributi ed avendo pertanto violato le prescrizioni per negligenza grave e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'395,15 per oneri sociali non versati dalla società negli anni 2013-2015.

 

                               2.9.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti