Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2017.3

 

FC

Lugano

11 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2017 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla ditta:       DT 1  

 

terzi chiamati in causa:    TERZ 1

                                         TERZ 2

                                         TERZ 3

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 è iscritta a Registro di Commercio dal 10 ottobre 2008 con sede a __________. Come si può evincere dall’estratto di commercio, lo scopo della società consiste nella consulenza nel campo dell’edilizia e la conseguente ottimizzazione dei prodotti ad essa afferenti, l’importazione e l’esportazione e la commercializzazione di tali prodotti, la gestione di cantieri edili, la consulenza e la mediazione immobiliare e nel campo del benessere fisico.

                                         L’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale, dal __________ 2009 al __________ 2016 (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato). Del CdA della società fanno parte anche TERZ 1 (vice presidente con diritto di firma individuale), TERZ 3 e dal 29 novembre 2016 TERZ 2 (presidente). __________ era stato inizialmente amministratore unico dal 16 al 22 ottobre 2008 (cfr. estratto RC informatizzato).

 

                               1.2.   La società è stata affiliata Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2015, data a partire dalla quale ha comunicato di aver cessato di avere alle dipendenze dei lavoratori (doc. 10).

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal novembre 2010 e, per quanto riferito ai contributi dal 2013 in avanti, dal febbraio 2013 e precettarla dal mese di giugno 2013, rimanendo scoperta parte dei contributi per gli anni 2013-2015 (cfr. allegati A-A2 sub doc. 3 e doc. 4-6).

                                         Il 13 aprile 2015 l’UEF di __________ha rilasciato due attestati di carenza relativi ai contributi paritetici non pagati relativamente al 2013 (cfr. doc. 4, 5, 6, 7 e 8 e doc. X).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, il 31 agosto 2016 la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti dell’avv. RI 1 per fr. 39'645.40 concernenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD dovuti e non pagati per gli anni dal 2013 al 2015, in via solidale con TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 per analogo periodo ed importo (doc. 1).

 

                               1.4.   Mentre che le decisioni avverso gli altri amministratori sono cresciute incontestate in giudicato, l’avv. RI 1 ha interposto opposizione. La Cassa quindi, respingendo le contestazioni ivi sollevate, con decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 ha confermato di ritenere l’ex presidente del CdA della DT 1 responsabile, insieme agli altri membri del consiglio, del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per un importo di fr. 30'833.50, tenuto conto dei versamenti nel frattempo pervenuti (doc. 3).

 

                               1.5.   Con il suo ricorso l’avv. RI 1 ha impugnato la succitata decisione, chiedendone l’annullamento, subordinatamente la sospensione, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.6.   La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, riducendo il danno, a seguito di ulteriori versamenti, a fr. 29'560.85 (cfr. doc. IV).

                                        

                               1.7.   In replica l’avv. RI 1 si è ribadito nelle sue allegazioni ricorsuali, segnatamente negando l’esistenza di un danno, considerato come la società non è fallita.

                                         Con decreto 5 aprile 2017 il vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (doc. VIII), i quali sono rimasti silenti.

                                         Il 10 agosto 2017 lo scrivente Tribunale ha chiesto alla Cassa la produzione degli attestati carenza beni emessi dall’UEF di __________, richiesta evasa con scritto 21 agosto 2017 (doc. IX, X).

                                     

                                     

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                               2.2.   Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa però anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). In effetti tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c; cfr. anche STCA 31.2005.7 del 22 febbraio 2006). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del rilascio, il 13 aprile 2015, di due attestati carenza beni, la Cassa era di principio legittimata a procedere (in via sussidiaria) nei confronti dell’avv. RI 1, già presidente del CdA della società, postulando il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, di parte dei dovuti contributi paritetici. Come meglio ancora si dirà nel prosieguo, a torto quindi il ricorrente fa valere in sostanza che la possibilità di procedere ex art. 52 LAVS nei confronti degli amministratori della società presuppone il fallimento della stessa.

 

                               2.3.   Conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello annuale previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002) – è un termine di prescrizione (SVR 2005 AHV Nr. 15; STFA 23 novembre 2006 [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 p. 4422). L’art. 52 cpv. 3 LAVS precisa che i termini di prescrizione possono essere interrotti e che il datore di lavoro può rinunciare ad eccepire la prescrizione. Emerge dai lavori preparatori della LPGA (cfr. Parere approfondito del CF del 17 agosto 1994 in FF 1994 V 920s) che l’inserimento nel testo di legge della facoltà per il datore di lavoro di rinunciare ad invocare la prescrizione è stato auspicato con esplicito riferimento alla precedente prassi giudiziaria e dottrina amministrativa (GAAC 1984 [48] n. 3; DTF 122 II 233; Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 34 B IIa p. 97) secondo cui è data la possibilità di una rinuncia preventiva a siffatta eccezione (STCA 11 dicembre 2007, inc. 31.2006.36-41, consid 2.4.1).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata attorno all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS ed applicabile alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è l’insorgenza del danno, ma la sua conoscenza da parte della cassa (DTF 123 V 12; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., p. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

 

D’altro canto, il danno è da considerare insorto allorquando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

 

 

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato (cfr. consid. 2.2), non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

 

                               2.4.   Come anticipato, si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione e l'ammontare dello stesso corrisponde all’importo di cui viene privata la Cassa, vale a dire alla somma dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; (T. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

                                         Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003; H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                        

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento da parte della FA 1 del saldo contributivo degli anni 2013-2015, determinati sulla base delle distinte salariali (allegati C1,C2 sub doc. 3), vale a dire, tenendo conto dei versamenti nel frattempo effettuati, di complessivi fr. 29'560.85, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate e dalla risposta di causa della Cassa (che ha ridotto la pretesa risarcitoria da fr. 30'883.50 a fr. 29'560.85 in considerazione dei pagamenti intervenuti; doc. 1-5).

                                         Ora, nell’opposizione e nel presente gravame il ricorrente non ha espressamente contestato l’importo del danno fatto valere. Va del resto osservato che, se è vero che spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N. 4.4.2.), tuttavia, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso.

                                     

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

 

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                                     

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).                                           

 

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                               2.8.   In data 16 gennaio 2017 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti del qui ricorrente, già presidente del CdA della FA 1, con diritto di firma individuale dal 12 novembre 2009 sino al 20 ottobre 2016. Come già accennato, la Cassa ha emesso la decisione di risarcimento il 31 agosto 2016 dopo aver ricevuto gli attestati di carenza beni, datati 13 aprile 2015 (doc. 7, 8), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS).

                                         Al riguardo, come esaustivamente esposto al consid. 2.3, va in effetti nuovamente ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire la decorrenza della prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

 

                                         Di fronte a questa Corte il ricorrente contesta la sua responsabilità e ribadisce, come già in sede di opposizione alla decisione di risarcimento del 31 agosto 2016, che il provvedimento della Cassa sarebbe prematuro. Secondo l’insorgente, considerando come la società debitrice non sia fallita e come la stessa avrebbe concordato un piano di rientro rateale degli arretrati prevedente rate mensili di fr. 1'500, la Cassa non avrebbe subito (ancora) alcun danno. Inoltre la società si sarebbe attivata avendo saldato, con un versamento del 31 ottobre 2016, gli importi relativi agli attestati carenza beni emessi il 13 aprile 2015 di un ammontare complessivo di fr. 8’090.55.

                                        

                               2.9.   Tema del contendere è innanzitutto il quesito di sapere se la Cassa poteva procedere nei confronti dei membri (o ex membri) del CdA della società debitrice, come l’avv. RI 1, per l’incasso anche dei contributi dovuti e non soluti dalla società, ma non incorporati negli attestati carenza beni emessi il 13 aprile 2015. Controverso è in altre parole se il danno della Cassa è da considerare subentrato nella misura di tutto l’importo oggetto della decisione contestata (ridotto in questa sede a fr. 29'560.--) - relativo al saldo di contributi per fr. 1'711.75 per il 2013, fr. 10'215.40 per il 2014 e fr. 17'633.70 per il 2015; cfr. doc.4 – malgrado la Cassa disponga solo di due attestati carenza beni per l’ammontare di fr. 8’090.55 e riferito al saldo scoperto degli oneri sociali dovuti per il primo semestre del 2013.

                                       

Sull’argomento va detto che con decisione del 17 agosto 2001 (H 34/01) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva deciso che il danno oggetto di una pretesa ex art. 52 LAVS nei confronti degli organi di una società non fallita era limitato all’importo incorporato dagli attestati carenza beni definitivi. Per quanto riguardava invece l’ammontare dello scoperto contributivo che andava oltre quello oggetto di attestati carenza beni, non essendo lo stesso (ancora) oggetto di un simile attestato, non poteva essere fatto oggetto della decisione di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS non potendosi (ancora) ritenere che il medesimo debito contributivo fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza, non essendo cioè (ancora) manifesto che il datore di lavoro non aveva adempiuto al suo obbligo contributivo e verosimilmente non avrebbe adempiuto al proprio obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Successivamente tuttavia sempre l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03).

Esprimendosi sul quesito di sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso per tutti i debiti contributivi pendenti nel momento della resa di un attestato carenza beni definitivo (vale a dire anche per quelli che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni), la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere che nel momento in cui è stato emesso un attestato carenza beni con oggetto una parte del debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS (cfr. in merito anche STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015, AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

 

Applicata questa giurisprudenza nel caso in oggetto, sulla base del conteggio prodotto dall’amministrazione, emerge che la DT 1 ha dovuto essere regolarmente e ripetutamente diffidata, per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura (riguardo ad altri contributi le diffide sono già iniziate, secondo le - rimaste incontestate - indicazioni della Cassa, nel novembre 2010; cfr. decisione pag. 6), dal maggio 2013 sino al giugno 2016; la Cassa ha dovuto procedere a far intimare numerosi precetti esecutivi per i contributi non soluti in data 13 giugno e 12 settembre 2013, 16 gennaio, 12 giugno, 11 settembre, 4 dicembre 2014, 27 luglio, 7 settembre, 23 novembre 2015 e, ancora, 8 agosto 2016. Oltre all’importo attestato dagli attestati carenza beni del 13 aprile 2015 (fr. 8'090.55 riferito al saldo contributivo dovuto per il primo semestre 2013), sui complessivi fr. 54'061.40 dovuti per il periodo 2013-2015 restano scoperti a tutt’oggi ancora fr. 29'560.85.

Se consideriamo che, come detto, le procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in due attestati carenza beni (avendo l’incanto indetto per la realizzazione dei beni pignorati permesso di incassare solo un importo di fr. 2; doc. 9), e che la società ha in sostanza cessato l’attività a far tempo dal 31 ottobre 2015 (data a partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti; cfr. doc. 10) e, infine, che malgrado le promesse di un rientro rateale, a parte il pagamento del 31 ottobre 2016 ad estinzione dell’ammontare incorporato dagli attestati carenza beni, sono stati effettuati in seguito unicamente versamenti - peraltro di importo modesto se rapportato al debito esistente - in data 22 novembre 2016 e 7 marzo 2017 (di fr. 721.35 cadauno e uno di fr. 251.30) e 2 marzo 2017 (di fr. 300), oltretutto verosimilmente per mano degli amministratori della debitrice, questo TCA deve convenire che la Cassa, dopo la resa degli attestati carenza beni del 13 aprile 2015, legittimamente poteva considerare che anche la restante parte del debito contributivo, già invano sollecitata e anche precettata, fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza. Sulla base delle circostanze concrete, era in altre parole da ritenere altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS del 31 agosto 2016 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori attestati carenza beni. Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, nel momento in cui sono stati emessi gli attestati carenza beni con oggetto una parte (peraltro considerevole) del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali non soluti non avrebbe potuto venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS ed era quindi da considerare siccome non più recuperabile (cfr. in merito anche STF 9C-910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2). L’irrecuperabilità dell’intero debito contributivo è quindi stata sancita con gli attestati carenza beni rilasciati il 13 aprile 2015.

Dovendosi quindi ammettere l’insorgenza di un danno per la Cassa nella misura dell’intero ammontare degli oneri sociali rimasto impagato, a ragione la Cassa ha reso la decisione risarcitoria del 31 agosto 2016 e, quindi, la decisione su opposizione del 16 gennaio 2017 qui contestata nei confronti dell’avv. RI 1 stabilendone la responsabilità nella sua qualità di ex amministratore della DT 1.

                                         In proposito va altresì osservato che in queste circostanze, vista l’assenza di beni pignorabili la Cassa non può essere criticata per non aver proceduto, dopo il rilascio di ogni singolo attestato di carenza beni, al proseguimento dell’esecuzione senza ulteriore precetto (art. 149 cpv. 3 LEF) oppure ad un sequestro (art. 271 cpv. 1 lett. 5 LEF), tantomeno ad un’azione di revocazione ex art. 285 LEF, ammesso e non concesso che vi fosse un motivo per richiederla.

                                         È vero che, come verrà ancora esposto al consid. 2.11 e come da ultimo confermato dalla Cassa nello scritto del 21 agosto 2017 (doc. X), la società ha nel frattempo versato parte dei contributi arretrati, ma è altrettanto vero che il debito contributivo per gli anni in questione è ben lungi da essere completamente estinto.

Vero è pure che il fallimento non è ancora stato pronunciato nei confronti della DT 1.

                                         Tuttavia, per quanto precede, va ribadito che a fronte della manifesta illiquidità della società debitrice che non ha ottemperato al suo obbligo di versamento integrale degli oneri sociali causando alla Cassa un danno, anche se la società non risulta essere (ancora) fallita (cfr. la STCA 31.2005.7 del 22 febbraio 2006), dopo la resa dei due attestati carenza beni, la Cassa era legittimata a chiedere in via sussidiaria agli amministratori, fra i quali il ricorrente, il risarcimento ex art. 52 LAVS di tutti i contributi non versati dalla società.

                                         Non va inoltre dimenticato, come rettamente evidenziato dalla convenuta nella risposta di causa, che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

                                        

                             2.10.   Quale motivo di giustificazione (cfr. consid. 2.6), il ricorrente ha fatto semplicemente presente che egli non si occupava direttamente della gestione della società e che si informava regolarmente sullo stato dei pagamenti presso gli amministratori della società rilevato che “alle mie domande veniva risposto che tutto era in regola” (doc. I). Invocando la sua buona fede, sostiene in sostanza di non essersi mai occupato della società, la quale di fatto era gestita dagli altri amministratori di cui egli si fidava.

                                         A prescindere dal fatto che quanto asserito non è stato minimamente comprovato, questa circostanza non è tuttavia sufficiente per esimere il ricorrente, agente sempre come presidente del CdA della società con diritto di firma individuale, da una sua responsabilità riguardo al mancato pagamento dei contributi.
Infatti, accettando il mandato di amministratore l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                         A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente comprovato quanto addotto, come già rilevato dallo scrivente Tribunale nella sua consolidata giurisprudenza e conformemente alla costante giurisprudenza federale, infatti ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni”. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1.; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a).

                                         In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Dei succitati controlli il ricorrente non ne ha mai fatto uso.

                                         Risulta infatti che per l’incasso dei contributi paritetici la società ha dovuto essere regolarmente diffidata, e in seguito precettata, sin dal febbraio 2013. Il ricorrente è rimasto presidente del CdA sino al 20 ottobre 2016.
Ora, alla luce di questa situazione, che in quanto membro del CdA non poteva certo non essergli nota, egli avrebbe dovuto intervenire attivamente presso gli altri amministratori al fine di risolvere la situazione. Ove inoltre le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova - egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b).

                                         Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro (e presidente) del CdA di una società anonima (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c), ritenuto inoltre che l’avv. RI 1 ha una specifica formazione di avvocato (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1., nella fattispecie si trattava di persona non sprovveduta in ambito amministrativo-commerciale in quanto attiva quale agente generale di un'assicurazione e membro del CdA di altre società; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3, nella fattispecie si trattava di un direttore di una fiduciaria; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01, consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un laureato in scienze economiche; STCA del 28 maggio 2002 nella causa A. , Inc. 31.01.15, consid. 2.8.1, nella fattispecie si trattava di un controller dipl. fed.; STCA del 17 aprile 2001 nella causa A. e B., Inc. 31.00.11-12, consid. 2.7).

                                     

                                         Va poi fatto presente che, visto il ruolo degli altri amministratori, con decisioni di risarcimento del 31 agosto 2016, confermate con decisioni su opposizione 16 gennaio 2017, la Cassa ha chiesto anche nei confronti di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 il risarcimento ex art. 52 LAVS per complessivi fr. 30'883.50 (ora ridotto a fr. 29'560.85) per i contributi sociali rimasti scoperti relativi al periodo 2013-2015, in solidarietà con il ricorrente. La decisione risarcitoria, per quanto riguarda gli altri tre amministratori, è quindi divenuta definitiva (doc. X).

 

                             2.11.   Né del resto il ricorrente fa valere altri motivi di giustificazione o di discolpa, accennando unicamente all’esistenza di presunti crediti della società che potrebbero venir incassati (senza tuttavia apportarne alcuna prova) e sottolineando la circostanza che la società avrebbe provveduto a concordare con l’UE un piano di rientro rateale, prevedente pagamenti di fr. 1'500 mensili, di cui tuttavia non apporta alcuna prova.

                                        

                                         L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e
R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti;
STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                        Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione contestata, ossia che dal febbraio 2013 (relativamente ai contributi per gli anni precedenti persino dal novembre 2010, decisione su opposizione pag. 6) la società è stata diffidata al pagamento dei contributi paritetici e dal giugno 2013 sono iniziate le diverse procedure esecutive, conclusesi, come detto, con il rilascio di due attestati di carenza beni. Sono rimasti definitivamente scoperti il conguaglio 2013, buona parte dei contributi del 2014 e l’intero ammontare di quelli per il 2015, per complessivi fr. 29'560.85 a tutt’oggi (spese amministrative e interessi di mora inclusi). È vero che per quel che concerne gli oneri sociali relativi al 2013 la società li ha nel frattempo parzialmente liquidati, incluso l’ammontare incorporato dagli attestati carenza beni. Ma è altrettanto vero che il parziale pagamento dei contributi arretrati, è stato effettuato unicamente dopo l’invio di numerose diffide e precetti esecutivi (in merito cfr. conteggio riassuntivo; allegati A – A10 e doc. 4 estratto conto). Non va del resto dimenticato che, come già evidenziato, da giugno 2013 la Cassa ha sistematicamente avviato procedure esecutive nei confronti della DT 1 per il pagamento dei contributi.
In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a difficoltà  momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid. 2.8.1).

                                         Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

                                         Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del
27 giugno 1994 in re M.).

                                         Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi.

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

                                         giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

                                     

                                         Ora, in concreto l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2013 e lasciato scoperti gli oneri sociali anche per il 2014 e 2015, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.

 

                                         Inoltre, per quanto riguarda il piano di pagamento rateale che secondo il ricorrente sarebbe stato concordato con l’UE, tale fatto non può assurgere a motivo di discolpa. In effetti, conformemente alla giurisprudenza del TFA, l’esistenza di un piano di pagamento rateale dei contributi può costituire un motivo di discolpa per l’organo responsabile solo se i pagamenti rateali si succedono regolarmente (cfr. STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124 V 253), presupposto, questo, che in concreto non si è verificato considerato come dal conteggio effettuato dalla Cassa risulta che il piano rateale che sarebbe stato concordato dalla società con l’Ufficio esecuzioni (ma del quale non vi è peraltro traccia agli atti) non è stato rispettato. In effetti, come secondo le informazioni fornite dalla Cassa – che sono rimaste incontestate – sono nel frattempo stati effettuati solo pagamenti in date 31 ottobre 2016, 22 novembre 2016 e 7 marzo 2017 (oltre ad un versamento dell’amministratore TERZ 2 in data 2 marzo 2017, cfr. doc. 4) a dispetto dell’accordo concluso dalla società che a detta del ricorrente prevedeva pagamenti di fr. 1'500 mensili (cfr. doc. I).

                                         Del resto la Cassa ha in sostanza negato che vi sia stato un accordo con la società in merito ad un pagamento rateale dei contributi scoperti, i versamenti essendo avvenuti, peraltro solo successivamente alla resa della decisione di risarcimento danni del 31 agosto 2016, direttamente all’Ufficio esecuzioni per coprire lo scoperto. (XII).

                                        

                                         Infine, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di qualche acconto. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

                                       

                                         Ora, come detto, sin dall’acconto I trimestre 2013 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, per cui la Cassa ha proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi in doc. 4), ciò che denota una cronica difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo, motivo per cui l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società e quindi sul pagamento degli oneri sociali.

                                         L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

                                        

                                         In conclusione, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente del CdA – tra l’altro di una piccola società – gli imponeva, e non essendo ravvisabile alcun motivo di giustificazione o di discolpa, l’avv. RI 1, in solidarietà con gli altri membri del CdA, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa a causa del mancato versamento di parte dei contributi dovuti dalla DT 1 per gli anni 2013-2015 in ragione di fr. 29'560.85.
Limitatamente all’importo, la decisione contestata dev’essere modificata, come del resto già fatto presente dalla Cassa.

                                         Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.

                                     

                             2.12.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione è modificata nel senso che l’avv. RI 1 deve risarcire alla Cassa CO 1, in solidarietà con gli altri amministratori della DT 1, l’importo di fr. 29'560.85.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono assegnate ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti