Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2018.16-17

 

fs

Lugano

28 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 25 settembre 2018 e del 26 settembre 2018 di

 

 

1.  RI 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2.  RI 2  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 27 agosto 2018 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relaz. alla fallita:       FA 1

                                         radiata da RC il 12 dicembre 2018

 

 

chiamata in causa:       TERZ 1  

                                         rappr. da: avv. RA 2

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 12 novembre 2013. La società ha in seguito trasferito la sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         Lo scopo sociale consisteva nell'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il commercio di materassi, guanciali, reti e doghe, poltrone e divani, vasche, letti, divani-letto, coperte e biancheria, elettrodomestici e casalinghi, con relativi accessori, l'apertura e la gestione di negozi e punti vendita (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         Negli anni dal 2015 al 2016, l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):

 

                                         •  RI 1

                                            dal 15.11.2013 al 22.12.2015            gerente

                                            ⃰ dimissioni 2 dicembre 2015

 

                                         •  TERZ 1

                                            dal 22.12.2015 al 02.05.2016            gerente

 

                                         •  __________

                                            dal 02.05.2016                                                   liquidatore

 

                               1.2.   Dal 1. novembre 2013 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1, incarto 31.2018.16; di seguito, salvo diverse indicazioni, i documenti citati si riferiscono all’incarto principale 31.2018.16).

 

                                         L’assemblea dei soci del 26 aprile 2016 ha sciolto la società (FUSC 2 maggio 2016).

 

                                         Il 12 aprile e il 7 novembre 2017, l’Ufficio esecuzioni (UE) del Distretto di __________ ha rilasciato tre attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo fino al mese di marzo) (doc. 2).

 

                                         Con decreti del 12 aprile e del 23 maggio 2018 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 18 aprile e 30 luglio 2018).

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).

 

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con due distinte decisioni datate 27 aprile (doc. 1) e 1. giugno 2018 (doc. 1 dell’incarto 31.2018.17), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale gerente e in via solidale per analogo importo con RI 2) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'204.30 per contributi paritetici non soluti dalla società da gennaio a settembre 2015 e a RI 2 (ritenuto quale organo di fatto e in via solidale limitatamente agli importi di fr. 10'204.30 con RI 1 e di fr. 6'465.75 con TERZ 1) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 27'351.80 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo fino al mese di marzo) (doc. 1 dell’incarto 31.2018.17).

 

                               1.4.   A seguito delle opposizioni inoltrate dai succitati il 25 maggio 2018 da RI 1 patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 3) e (con scritto pervenuto al servizio giuridico dell’IAS il 7 agosto 2018) da RI 2 personalmente (doc. 2 dell’incarto 31.2018.17) , con decisioni su opposizioni del 27 agosto 2018 (doc. B e 3 dell’incarto 31.2018.17), la Cassa ha confermato la loro rispettiva responsabilità.

 

                               1.5.   Contro le succitate decisioni su opposizione con due ricorsi del 25 settembre (I) e del 26 settembre 2018 (I dell’incarto 31.2018.17) RI 1 tramite l’avv. RA 1 e RI 2 personalmente hanno interposto ricorso al TCA.

 

                                         RI 1 postulandone l’annullamento con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità, subordinatamente la riduzione a fr. 5'728.45 dell’importo da risarcire per i contributi paritetici non versati dalla società relativi ai mesi da marzo a settembre 2015 (cfr. I, pag. 14) e RI 2 chiedendo che “(…) venga interamente rivista la decisione della Cassa CO 1 facendosi versare il saldo 2015 dall’RI 1 e rivedendo il conteggio per l’anno 2016 (gennaio-marzo). (…)” (I dell’incarto 31.2018.17).

 

                                         In particolare:

 

·        RI 1, tramite l’avv. RA 1, rileva che la responsabilità e la gestione della società era nelle mani del socio unico nonché gerente di fatto RI 2 che ha presentato la distinta salari per l’anno 2015 il 17 marzo 2016, ovvero in un momento in cui non ha potuto verificarne la correttezza. Afferma che ha rassegnato le proprie dimissioni quando il socio unico e gerente di fatto si è rifiutato di assumere le sue responsabilità e di non aver leso l’art. 35 cpv. 2 LAVS avendo egli reso attento RI 2 circa la possibilità di un conguaglio ed essendosi assicurato che la società disponesse della liquidità e delle entrate necessarie per fare fronte al pagamento dei contributi paritetici dovuti. In questo senso RI 2 si è riconosciuto (per gli anni 2014 e 2015) debitore solidale per un importo complessivo di fr. 34'000 (cfr. doc. E) e TERZ 1 (gerente a lui subentrata) ha confermato di rispondere dei contributi sociali dovuti dalla società (cfr. doc. G). Sostiene che “(…) purtroppo, le informazioni e le rassicurazioni fornite da RI 2 al Ricorrente si sono rilevate errate. In particolare, benché la FA 1 sia stata ancora attiva per oltre due anni, né il socio unico e gerente di fatto, né la nuova gerente hanno versato i contributi paritetici dovuti. (…)” (I, punto 35, pag. 11). Egli asserisce inoltre che nulla può essergli rimproverato per il fatto che la FA 1 e il socio unico e gerente di fatto abbiano utilizzato i fondi della società per altri scopi (versamento di salari, in particolare quello dello stesso RI 2 e investimenti per finanziare una nuova attività) e che in ogni caso, visto che per i mesi di gennaio e febbraio 2015 non vi era alcun obbligo di informare la Cassa essendo l’aumento salariale inferiore ai fr. 20'000.--, il suo eventuale obbligo di risarcimento andrebbe limitato ai mesi da marzo a settembre 2015 per un importo di fr. 5'728.45.

 

                                         •    RI 2 sostiene che per l’anno 2015 avrebbe pagato i contributi sociali a RI 1 che non li ha versati alla Cassa: “(…) spettava all’RI 1 saldare i contributi da me già versati a garanzia per quell’anno [ndr.: il 2015] e che, a quanto pare, si è indebitamente intascato. (…)” (I dell’incarto 31.2018.17).

                                              Quanto ai contributi sociali dovuti per il 2016 egli rileva che “(…) i contributi AVS per il trimestre 2016 sono stati in parte versati, ed in parte annullati dalla mia rinuncia ai miei stipendi degli anni 2014-15-16 per i quali erano stati già versati o conteggiati i contributi, per un totale stipendi di Fr. 28.415,86 corrispettivi di un totale AVS di Fr. 2.905,96 (allegati B e C). E' assurdo che la Cassa CO 1 si rifiuti di riconoscere pagamenti avvenuti in eccesso per errori contabili dell'RI 1.

                                              […] Da aprile 2016 ad aprile 2017 ho lavorato presso la __________, vi ho inoltrato da tempo la pratica per la richiesta dei miei assegni familiari (2 figli di 4 e 8 anni per 13 mesi) senza aver mai avuto alcun riscontro. Si tratta di c.a. Fr. 5.000 (...)” (I dell’incarto 31.2018.17) e, circa la sua posizione all’interno della società, osserva che “(…) la cassa cantonale sostiene (dichiarazioni fatte sicuramente dalla controparte) che tutte le decisioni erano a mia esclusiva scelta, mentre è avvenuto l'esatto opposto: non solo non avevo potere decisionale contabile: infatti l'RI 1 fungeva non solo da gerente, ma teneva l'intera contabilità (affidata nel 2014 ad una ragazza alla prima esperienza), la gestione dei conti e dei pagamenti e si è sempre fatto consulente a pieno titolo, dimostrando poi errori spaventosi come la scelta del regime iva sbagliato (costato c.a 20.000 franchi in 2 anni). Ho dovuto anche far scrivere dall'avvocato per riavere i fascicoli contabili che l'RI 1 tratteneva indebitamente presso il suo studio. Mi sono sempre fidato ciecamente delle sue indicazioni avendo solo poche nozioni sulla tenuta della contabilità svizzera. Mi occupavo interamente della parte commerciale dell'azienda. Trovo quindi assurdo che venga asserita a me la piena responsabilità sul lato contabile. (…)” (I dell’incarto 31.2018.17).

                                              Egli afferma infine che “(…) mi viene inoltre contestato il fatto di aver preferito pagare altri fornitori prima di versare i contributi AVS, cosa assolutamente non vera: a marzo 2016 ho provveduto personalmente immettendo liquidità (tutto ciò che avevo) per pagare il bollettino relativo al quarto trimestre 2015 nonché gli ultimi stipendi dei dipendenti. Non mi sembra si tratti di negligenza nei confronti né della FA 1 né tantomeno della Cassa CO 1 (…)” (I dell’incarto 31.2018.17).

 

                               1.6.   Con due differenti risposte di causa datate 17 e 23 ottobre 2018 la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà più avanti, ha confermato la responsabilità di RI 1 e RI 2 comunicando al TCA di aver aperto la procedura di risarcimento danni anche nei confronti di TERZ 1 che non ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2018, cresciuta incontestata in giudicato, con cui ha confermato la decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS del 27 aprile 2018 per un importo di fr. 6'465.75 e riferito al periodo da ottobre 2015 a marzo 2016 (III degli incarti 31.2018.6 e 31.2018.17).

 

                               1.7.   RI 1, con “Replica spontanea e determinazione sui mezzi di prova” del 5 novembre 2018, tramite l’avv. RA 1, si è confermato nelle proprie allegazioni (V e allegati doc. O-Q).

 

                                         Il doc. V con i relativi allegati è stato notificato alla Cassa (VI) che, con osservazioni del 19 novembre 2018 (VII, di cui si dirà più in avanti e trasmesso per conoscenza; VIII) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.8.   Con decreto del 21 novembre 2018, interpellate le parti, il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause 31.2018.16 e 31.2018.17 (IX e VI dell’incarto 31.2018.17).

 

                                         Le osservazioni 3 dicembre 2018 (doc. XI e allegati S-U) con cui RI 1, tramite il suo legale, ha preso posizione in merito alle allegazioni di RI 2 sono state trasmesse alla Cassa e a RI 2 (doc. XII).

                                         La Cassa, con scritto del 21 dicembre 2018, ha comunicato al TCA “(…) di aver preso visione delle osservazioni formulate dalla controparte, le quali non sono tuttavia atte a modificare la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. (…)” (XV).

                                         RI 2 è rimasto silente.

 

                               1.9.   Con decreto del 21 novembre 2018 (X) il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 che, tramite l’avv. RA 2, con lettera del 12 dicembre 2018, ha comunicato al TCA che “(…) con decisione su opposizione del 27 agosto 2018 della Cassa CO 1 essa è stata condannata a versare alla stessa CHF 6.465.75 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG non versati dalla FA 1, ora fallita, per il periodo da ottobre 2015 a marzo 2016 periodo nel quale essa ha avuto funzione di gerente ("uomo di paglia"). A questa decisione la signora TERZ 1 non ha presentato ricorso, in quanto l'argomentazione ed i motivi addotti dalla Cassa CO 1 è corretta e conforme alla prassi del Tribunale Federale. Un ricorso sarebbe quindi stato privo di fondamento. La decisione è quindi entrata in giudicato e la signora TERZ 1 ha già provveduto a versare la somma dovuta. Per questi motivi essa non desidera partecipare al ricorso dei signori RI 1 e RI 2. (…)” (XIII).

 

                             1.10.   Con scritto del 19 febbraio 2019 richiamata la succitata lettera del 12 dicembre 2018 dell’avv. RA 2 il TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2015 e 2016 e di precisare, al momento attuale, gli importi chiesti in risarcimento a RI 1 e a RI 2 (XVII).

                                         Con lettera del 21 febbraio 2019 la Cassa ha comunicato al TCA che “(…) il credito risarcitorio vantato dalla Cassa nei confronti del signor RI 2, ammonta attualmente a CHF 20'886.05, mentre il credito nei confronti del signor RI 1 è rimasto invariato a CHF 10'204.30, ritenuto che quest'ultimo non era posto in solidarietà con la signora TERZ 1. (…)” (XVIII).

 

                                         I doc. XVII e XVIII sono trasmessi, con la presente sentenza e per conoscenza, alle parti.

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                               2.2.   Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni del 12 aprile e del 7 novembre 2017 (cfr. consid. 1.2) che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 (per fr. 10'204.30) e a RI 2 (per fr. 27'351.80) (cfr. consid. 1.3), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.

 

                                         Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

 

                                         In concreto dai verbali di pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati di carenza beni risulta che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento del salario. Il liquidatore dichiara che la società non possiede alcun bene di sorta da potersi pignorare. (…)” (doc. 2).

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                            2.3.1.   Nel caso in esame, oggetto del danno sono:

.

                                         •  per RI 1 il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2015 (da gennaio a settembre) ritenuta la carica rivestita di gerente della società fino alle dimissioni inoltrate il 2 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.1 e doc. B/A; va qui ricordato che, in applicazione analogica delle DTF 126 V 61 e 123 V 172, le dimissioni dalla carica di gerente valgono dal momento dell’estinzione effettiva del mandato, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio) , così come risultano dall’estratto conto dei contributi paritetici per il periodo dal 1. gennaio al 30 settembre 2015 e dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per quell’anno (doc. 1), pari ad un importo di fr. 10'204.30;

 

                                         •  per RI 2, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo sino al mese di marzo) vista la posizione quale organo di fatto (di cui si dirà più avanti; cfr. consid. 2.10.2 e 2.10.3) in seno alla società , così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici e dalle dichiarazioni dei salari per l’anno 2015 e per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo 2016 (doc. 1 dell’incarto 31.2018.17), pari ad un importo di fr. 27'351.80.

 

                            2.3.2.   RI 1 non ha contestato validamente tale non può essere ritenuta la semplice allegazione di parte secondo la quale, essendo la distinta dei salari per l’anno 2015 stata presentata il 17 marzo 2016, egli non sarebbe stato in grado di verificarne la veridicità (cfr. I, punto 23, pagg. 6 e7) l’importo del danno fatto valere nei suoi confronti.

 

                                         Quanto all’accennata censura (cfr. consid. 1.5) secondo la quale, visto che per i mesi di gennaio e febbraio 2015 non vi era alcun obbligo di informare la Cassa ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 OAVS essendo l’aumento salariale inferiore ai fr. 20'000.--, che pertanto il suo eventuale obbligo di risarcimento andrebbe limitato ai mesi da marzo a settembre 2015 per un importo di fr. 5'728.45, si dirà in seguito (cfr. consid. 2.9.2).

 

                            2.3.3.   RI 2, come accennato (cfr. consid. 1.5), sostiene che per l’anno 2015 ha pagato i contributi sociali a RI 1 che non li ha versati alla Cassa e per il 2016 adduce, senza tuttavia documentare e comprovare debitamente, che “(…) i contributi AVS per il trimestre 2016 sono stati in parte versati, ed in parte annullati dalla mia rinuncia ai miei stipendi degli anni 2014-15-16 per i quali erano stati già versati o conteggiati i contributi, per un totale stipendi di Fr. 28.415,86 corrispettivi di un totale AVS di Fr. 2.905,96 (allegati B e C). E' assurdo che la Cassa CO 1 si rifiuti di riconoscere pagamenti avvenuti in eccesso per errori contabili dell'RI 1. (...)” (I dell’incarto 31.2018.17).

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che a ragione la Cassa ha addotto (e il TCA può fare proprio) che “(…) l'opponente - che non contesta la sua posizione di organo di fatto in seno alla fallita FA 1 - sostiene di aver già versato alla __________ commercialisti associati SA l'importo di CHF 22'000.00, in ottemperanza a quanto concordato con i rappresentanti della stessa in sede di udienza presso la Pretura di __________, e che tale importo comprenderebbe anche gli oneri sociali dovuti dalla FA 1. A suo dire, considerando anche uno scritto del 2016 del liquidatore della società alla Cassa, tali oneri dovrebbero ora essere onorati dal signor RI 1, ex gerente della società. Preliminarmente la Cassa osserva che dal verbale d'udienza prodotto non emerge in alcun modo che l'importo di CHF 22'000.00 possa essere riferito anche agli oneri sociali dovuti dalla FA 1. Per contro tale importo era destinato a liquidare "ogni rapporto di dare e avere tra la __________ e RI 2, rispettivamente FA 1.". Del resto l'opponente non può certo pretendere che il debito che la fallita RI 2 aveva con la Cassa, e quindi il suo obbligo, in via sussidiaria, al risarcimento del danno quale organo di fatto della stessa, possa essere ritenuto estinto in considerazione del fatto che egli ha proceduto a saldare delle pendenze nei confronti di terzi, che nulla hanno a che vedere con l'obbligo di contribuzione, spettante unicamente all'allora datore di lavoro, la FA 1. Pertanto il pagamento a terzi, foss'anche effettivamente a saldo di quanto dovuto alla Cassa dalla società FA 1, non libera l'opponente dalla sua responsabilità. Peraltro, come risulta sia dall'assunzione di debito del 2 dicembre 2015 (doc. A), nonché da quella del 22 febbraio 2016 (doc. B), entrambe redatte e firmate dal signor RI 2, egli si dichiarava personalmente responsabile verso terzi di qualsivoglia responsabilità gestionale relativa alla FA 1, nonché del pagamento degli oneri sociali da essa dovuti. Per quanto attiene alla lettera del liquidatore della società, pervenuta in data 13 luglio 2016 alla Cassa (doc. C), si osserva che essa nulla muta negli obblighi contributivi della FA 1 e sussidiariamente, ex art. 52 LAVS, nelle responsabilità delle persone che hanno assunto negli anni 2015 e 2016 la funzione di organo formale e/o di fatto della società. D'altra parte, come emerge dalla nota in calce alla copia della lettera in possesso della Cassa, in data 15 luglio 2016, il responsabile del Servizio contributi paritetici aveva prontamente contattato il liquidatore della società, confermando la fattura d'acconto differenziale 2015 oggetto dello scritto. Inoltre per quanto attiene alle responsabilità dirette dell'opponente nei rapporti con la Cassa e nella generazione di un danno ex art. 52 LAVS, si produce la comunicazione, pervenuta alla Cassa in data 5 febbraio 2016 (doc. D) e firmata dal signor RI 2, con la quale egli richiede di annullare la fattura del 4º acconto 2015, per un importo di fr. 4'125.90, in considerazione del fatto che la società avrebbe già versato sufficienti contributi. Orbene, come dimostrano gli allegati alla decisione risarcitoria del 1º giugno 2018, non solo tale pagamento doveva essere in ogni caso effettuato, ma a fronte di uno scoperto finale di CHF 22'324.20 per l'anno 2015, tale importo è risultato essere nettamente insufficiente a coprire quanto FA 1 doveva alla Cassa. Di tale situazione l'opponente era perfettamente cosciente se si considera che il 2 dicembre 2015 (doc. A), due mesi prima, aveva sottoscritto un'assunzione di debito, all'indirizzo della __________, di ben CHF 30'000.00 per i contributi dovuti per il solo 2015. […] Il signor RI 2 contesta inoltre l'ammontare del danno attribuitogli, affermando che i premi per il 2016 sono stati in parte versati ed in parte annullati, in considerazione del fatto che egli ha rinunciato al percepimento del proprio stipendio per gli anni dal 2014 al 2016. Innanzitutto si evidenzia, come emerge dall'estratto conto dell'anno 2016 allegato alla decisione risarcitoria, che FA 1 non ha fatto alcun versamento di acconti per l'anno 2016. Riguardo all'imponibilità delle retribuzioni si osserva che, come stabilito dalla giurisprudenza, i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49). Sempre secondo la giurisprudenza, i contributi delle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA del 5 marzo 2003, H 71/02). Ne consegue che l'ammontare del danno attribuito all'opponente merita conferma. (…)” (doc. A/1, punti 6 e 7, pagg. 6-7 e 9-10 dell’incarto 31.2018.17).

 

                                         Va qui inoltre rilevato che nelle osservazioni del 3 dicembre 2018 alle quali, pur avendone avuto la possibilità (cfr. consid. 1.8), RI 2 nulla ha eccepito RI 1, tramite il suo legale, ha evidenziato: “(…) A. Le affermazioni di RI 2 relative all'accordo transattivo con la __________ non sono corrette. 2. Nel suo ricorso contro la decisione della Cassa, RI 2 afferma che "i contributi AVS per l'anno 2015 sono stati da me già pagati al Sig. RI 1 a seguito della causa avuta tra il sottoscritto [sic!] e lo stesso RI 1 nel marzo 2016, causa nella quale l'RI 1 chiedeva il saldo delle sue fatture a seguito dell'interruzione dei rapporti di gerenza oltre al versamento come precauzione della rimanenza dei contributi AVS della FA 1 per l'anno 2015". […] 3. Quanto affermato da RI 2 non corrisponde evidentemente ai fatti. 4. Dal verbale di udienza del 7 marzo 2016 emerge che la controparte di RI 2 non era il Signor RI 1, ma la __________, ovvero la società che si è occupata delle questioni amministrative riguardanti la FA 1, in particolare della tenuta della contabilità. L'accordo transattivo concluso tra le parti prevede infatti che "a liquidazione di ogni rapporto di dare e avere tra la __________ e RI 2, rispettivamente FA 1, RI 2 verserà a __________ l'importo complessivo di CHF 22'000.-. " 5. La procedura nulla ha a che vedere con i contributi AVS dovuti dalla FA 1, ma concerne le note professionali emesse dalla __________ per servizi resi alla FA 1. Infatti, già in data 2 dicembre 2015, RI 2 si era riconosciuto debitore solidale nei confronti della __________ per l'importo totale di CHF 40'886.-. Poiché RI 2 non provvedeva a saldare il debito già riconosciuto, la __________ ha presentato l'istanza di sequestro di cui all'incarto no. SO.__________ della Pretura di __________ e che è poi sfociato nell'accordo transattivo del 7 marzo 2016. La vertenza nulla ha a che vedere con i contributi paritetici non pagati dalla FA 1, rispettivamente, da RI 2, per i quali quest'ultimo si era dichiarato garante nei confronti di RI 1 (cfr. Doc. E). (…)” (XI, pagg. 2 e 3).

 

                            2.3.4.   Visto quanto precede gli importi fatti valere nei confronti di RI 1 di fr. 10'204.30 e di RI 2 di fr. 27'351.80 sono quindi da ritenere adeguatamente comprovati, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                                         Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                         Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

                                         Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

                                         Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

 

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.8.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.9.   Ricorso di RI 1 (incarto 31.2018.16)

 

                            2.9.1.   RI 1, tramite l’avv. RA 1, evidenzia innanzitutto come “(…) la responsabilità e la gestione della società FA 1 era nelle mani del socio unico nonché gerente di fatto, RI 2. (…)” (I, punto 22, pag. 6) e che ha rassegnato tempestivamente le proprie dimissioni quando “(…) si è reso conto che il socio unico e gerente di fatto, RI 2, si rifiutava di adempiere ai suoi obblighi. (…)” (I, punto 27, pag. 7).

 

                                         Tali affermazioni non giovano all’ex gerente.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che, accettando la carica di gerente con diritto di firma individuale della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

                                         Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         In concreto, ritenuta da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente adducendo che “(…) la responsabilità e la gestione della società FA 1 era nelle mani del socio unico nonché gerente di fatto, RI 2. (…)” (I, punto 22, pag. 6).

 

                                         Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA       H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                                         Questo Tribunale rileva che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         L’insorgente non ha dunque validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di gerente con tutti gli oneri che da tale carica derivano in questo senso è lo stesso insorgente a riconoscere che “(…) accettando il mandato di gerente unico, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano […]. Il ricorrente non intende quindi contestare la sua legittimazione passiva. (…)” (I, punto 22, pag. 6) , RI 2 gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

                                         In questo senso non bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…) purtroppo, le informazioni e le rassicurazioni fornite da RI 2 al Ricorrente si sono rilevate errate. (…)” (I, punto 35, pag. 11).

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che l’insorgente riconosce che “(…) nel corso del mese di marzo 2015, il Ricorrente si è reso conto che la massa salariale per il mese di febbraio 2015 era aumentata e, soprattutto, che il socio unico e gerente di fatto (RI 2) si era versato uno stipendio di CHF 6'100.-, ovvero uno stipendio molto più elevato del solito (totale salari: CHF 17'159.70 di cui CHF 6'100.- salario RI 2). […] Su richiesta del Ricorrente, RI 2 rispondeva che l'importo di CHF 6'100.- versato a titolo di stipendio sarebbe rimasto un'eccezione. II Ricorrente poteva quindi presupporre che la massa salariale sarebbe rimasta ai livelli precedenti (senza lo stipendio di RI 2, la massa salariale per il mese di gennaio ammontava a CHF 11'059.70). […] Quando, nel mese di aprile 2015, il Ricorrente si è accorto che la massa salariale è nuovamente incrementata e che RI 2 continuava a versarsi uno stipendio, egli è subito intervenuto presso RI 2 chiedendo delucidazioni. RI 2 tranquillizzava il Ricorrente indicandogli che si trattava di un aumento provvisorio della massa salariale la quale sarebbe comunque scesa ai livelli del 2014. Nei mesi seguenti, tuttavia, la massa salariale rimaneva più elevata rispetto al 2014 e il Ricorrente chiedeva quindi ad RI 2 ulteriori delucidazioni. RI 2 ribadiva nei confronti del Ricorrente che la massa salariale sarebbe molto verosimilmente scesa ai livelli del 2014 e, soprattutto, indicava che vi erano tanti ordini pendenti e che quindi la società disponeva della liquidità necessaria per fare fronte ai debiti. (…)” (I, punti 32 e 33, pagg. 9 e 10).

                                         L’insorgente, visto che l’aumento della massa salariale del mese di febbraio 2015 non è stata un’eccezione ritenuto che nei mesi a seguire tale andamento si è confermato, non poteva affidarsi sulla semplice delucidazione (peraltro possibilista e ipotetica) secondo la quale la massa salariale sarebbe scesa ai livelli del 2014.

                                         Nemmeno, ritenuta la contraddittorietà delle informazioni asseritamente ricevute, l’insorgente poteva/doveva sentirsi tranquillo per il solo fatto che gli sarebbe stato indicato che la società disponeva di sufficiente liquidità per fare fronte ai propri debiti. Al contrario, ribadita la contraddittorietà delle informazioni ricevute e stante l’apparente poca affidabilità di RI 2 l’insorgente ha infatti precisato che “(…) il Ricorrente aveva accettato l'incarico di amministratore in via fiduciaria fintanto che CO 1 non avesse spostato il suo domicilio in Svizzera. Nonostante il Ricorrente avesse già avviato le pratiche per il rilascio del permesso, RI 2 non gli forniva la documentazione necessaria per finalizzare la pratica. Invece, RI 2 forniva i documenti "a spizzico" e, col senno di poi, appare evidente che egli non avesse alcuna intenzione di prendere domicilio effettivo in Svizzera. (…)” (I, punto 22, pag. 6) , onde garantire il versamento dei contributi dovuti, l’insorgente avrebbe dovuto adoperarsi affinché i contributi (peraltro già prelevati dai salari) e le asserite entrate andassero quantomeno a finire su un conto bloccato e finalizzato al versamento dei contributi sociali.

                                         In questo senso a ragione la Cassa ha rilevato, da una parte, che “(…) non hanno […] valenza liberatoria le affermazioni dell'opponente secondo le quali si sarebbe preoccupato, al momento di dimissionare, del fatto che la società avesse sufficiente liquidità per far fronte agli scoperti. Infatti, a fronte degli obblighi citati in precedenza, egli non avrebbe dovuto solamente verificare che vi fosse della liquidità sui conti societari, bensì attivarsi perché tali importi venissero, senza indugio, corrisposti alla Cassa. Inoltre, proprio dalla lettera di assunzione di debito del signor RI 2 del 2 dicembre 2015 si può constatare che, a fronte dei pagamenti per il periodo da gennaio a settembre 2015 per un ammontare complessivo di CHF 9'741.10 (doc. B), la società si attendesse ancora, per il solo 2015, un conguaglio a favore della Cassa di ben CHF 30'000.00. (…)” (doc. B, punto 7.2, pag. 10) e, dall’altra, che “(…) il fatto che la società abbia emesso fatture per circa fr. 74'000.00 da settembre a dicembre 2015 non può rappresentare elemento equivalente alla costituzione di riserve come imposto dalla giurisprudenza. Del resto il ricorrente, rimasto in carica sino ad inizio dicembre, non ha dimostrato gli sforzi da egli eventualmente profusi per trasformare una semplice previsione di guadagno, quali le fatture emesse da settembre, in reale liquidità per far fronte agli impegni contributivi di cui egli era ben cosciente. Per quanto attiene invece alla liquidità effettiva di fr. 7'000.00 citata dal ricorrente, la Cassa evidenzia come la stessa fosse nettamente inferiore alle aspettative di conguaglio della società, ammontanti a fr. 34'000.00 (cfr. assunzione di debito RI 2 del 02.12.2015, doc. E agli atti). (…)” (III, punto 5, pag.4-5).

 

                                         Del resto ribadito che RI 1 sostiene che “(…) la responsabilità e la gestione della società FA 1 era nelle mani del socio unico nonché gerente di fatto, RI 2. (…)” (I, punto 22, pag. 6) va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         In concreto l’insorgente, visto l’aumento della massa salariale dal mese di febbraio 2015 e le contraddittorie informazioni ottenute al riguardo, non poteva accontentarsi della semplice indicazione stante la quale la società disponeva della necessaria liquidità per fare fronte al proprio obbligo contributivo e, in ogni caso, non doveva aspettare fino al 2 dicembre 2015 per rassegnare le dimissioni.

                                         Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (gerente con firma individuale), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

                                         In questo senso a ragione (e questo Tribunale può fare proprio) la Cassa ha rilevato che “(…) in base alla giurisprudenza si può pretendere da un organo formale con una specifica formazione economica - nel caso di specie il signor RI 1 risulta essere iscritto all'albo dei fiduciari quale fiduciario immobiliare e commercialista finanziario -, che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l'evolversi della situazione finanziaria e di agire di conseguenza (STFA del 5 giugno 2003 in re V.C., R.G., STCA del 17 giugno 2003 in re R.V, A.P. F.C.). Del resto, come si evince dall'opposizione, l'opponente si occupava prevalentemente della contabilità societaria ed era perfettamente cosciente degli obblighi della società nei confronti della Cassa. Il comportamento dell'opponente è quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA, 13 maggio 2002, H 65/01). (…)” (doc. B, punto 6, pag. 7).

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente adducendo che “(…) come è stato esposto sopra, il Ricorrente ha quindi esplicitamente reso attento il socio unico e gerente di fatto, RI 2, al fatto che vi sarebbero verosimilmente stati dei contributi paritetici da pagare nell'ambito del conguaglio. II Ricorrente si è quindi assicurato che la società disponesse della liquidità, rispettivamente, delle entrate necessarie per far fronte a tale debito. Infatti, al momento delle dimissioni del Ricorrente, la società disponeva quindi di mezzi liquidi per CHF 7'000.- e aveva emesso fatture per oltre CHF 70'000.-. Infine, il Ricorrente ha esplicitamente responsabilizzato sia il socio unico e gerente di fatto, RI 2, sia la nuova gerente, Signora , con il pagamento degli eventuali contributi paritetici scoperti. RI 2 si è riconosciuto debitore solidale dei contributi per oneri sociali nei confronti della cassa di compensazione di __________ per un totale di CHF 34'000.00 (Doc. E). Dal canto suo, la Signora TERZ 1 confermava esplicitamente rispondere dei contributi sociali dovuti (Doc. G). (…)” (I, punto 34, pag. 10) volesse fare valere un’esclusiva responsabilità da parte di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                            2.9.2.   Quanto alla violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, in applicazione della succitata giurisprudenza valida nell’ambito di detto disposto (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle pertinenti e documentate argomentazioni sviluppate dalla Cassa secondo le quali “(…) 4. Ai sensi della marginale 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC): "È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20'000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro." Ciò significa che la variazione di fr. 20'000.00 che impone di segnalare alla Cassa il cambiamento, è da riferire alla stima annua dei salari e non, come vorrebbe far intendere la controparte, sul volume mensile dei salari corrisposti. Di conseguenza, in base ai dati esposti a pagina 9 dell'atto di ricorso, prendendo come riferimento i salari versati in gennaio 2015 - quando il signor RI 2 non aveva ancora prelevato un proprio salario - si ottiene una presumibile somma annua dei salari di fr. 143'095.00, e addirittura fr. 205'916.00 considerando i dati del mese di febbraio 2015. Ciò significa che l'art. 35 OAVS è stato sin da subito disatteso, infatti, basti confrontare tali dati con la base annua di calcolo utilizzata per i primi due acconti trimestrali (fr. 74'400.00), così come con quella successiva basata sui dati definitivi del 2013 (fr. 109'332.00; cfr. punto 7.2 alla decisione contestata). Ancora, il raffronto con la somma annua dei salari effettivamente versati per il 2015 - non va dimenticato che il ricorrente è stato in carica sino all'inizio del mese di dicembre 2015 - ossia, fr. 240'666.00, concretizza addirittura una differenza tra base di acconto e conguaglio del 162%. Si rimarca inoltre che il fatto che il ricorrente abbia reso attento più volte l'amministratore di fatto, signor RI 2, della problematica del corretto pagamento degli acconti, evidenzia, da una parte la sua conoscenza della violazione, e dall'altra il fatto che malgrado ciò, non l'abbia comunque segnalato alla Cassa, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. La Cassa osserva che ad ogni modo, come previsto dalla giurisprudenza (STF del 17.08.2010, 9C_355/2010, consid. 5.4.1), sussiste un obbligo di comunicazione ex art. 35 cpv. 2 OAVS anche nel caso in cui, nel corso dell'anno sia chiaramente riconoscibile - a mente della Cassa, nel presente caso lo è - una sostanziale modifica del volume dei salari, anche se ciò non è quantificabile con esattezza. In aggiunta ed a scanso di qualsiasi equivoco, si precisa che secondo la giurisprudenza soprammenzionata è possibile esentare un amministratore dimissionario da una responsabilità ex art. 52 LAVS, in relazione alla violazione dell'art. 35 OAVS, unicamente se ciò si concretizzata per un breve periodo, ossia al massimo di tre mesi, attribuendo quindi all'organo solo una negligenza di grado lieve. Nel presente caso, il ricorrente stesso ammette che la violazione si è protratta sull'arco di molti più mesi, perlomeno a partire dal mese di marzo 2015 in avanti. Per contro si rimarca che non è prevista alcuna riduzione del danno se la negligenza di grave entità si è protratta per un periodo superiore ai tre mesi. 5. Come indicato dal ricorrente, il fatto che, malgrado la violazione dell'art. 35 OAVS, l'organo formale, prima di dimissionare, si adopera per accantonare risorse sufficienti affinché, in previsione di un grosso conguaglio, la ditta sia in grado di far fronte a tale onere ha effettivamente valenza liberatoria (STF del 10 agosto 2016, 9C_247/2016, consid. 5.1.1). Tuttavia, nel presente caso, il fatto che la società abbia emesso fatture per circa fr. 74'000.00 da settembre a dicembre 2015 non può rappresentare elemento equivalente alla costituzione di riserve come imposto dalla giurisprudenza. Del resto il ricorrente, rimasto in carica sino ad inizio dicembre, non ha dimostrato gli sforzi da egli eventualmente profusi per trasformare una semplice previsione di guadagno, quali le fatture emesse da settembre, in reale liquidità per far fronte agli impegni contributivi di cui egli era ben cosciente. Per quanto attiene invece alla liquidità effettiva di fr. 7'000.00 citata dal ricorrente, la Cassa evidenzia come la stessa fosse nettamente inferiore alle aspettative di conguaglio della società, ammontanti a fr. 34'000.00 (cfr. assunzione di debito RI 2 del 02.12.2015, doc. E agli atti). Inoltre, come si evince sia dall'estratto conto allegato alla decisione risarcitoria, sia dal dettaglio evoluzione incasso dell'anno 2015 ivi prodotto (doc. 5), durante il 2015 la società FA 1 ha versato a titolo di acconti un importo complessivo di fr. 9'741.10, ciò che non corrisponde nemmeno alla metà dei contributi AVS/Al/IPG/AD effettivamente trattenuti ai dipendenti per il periodo da gennaio a settembre 2015 (18'591.45 + 3'971.00 : 2 = 11'281.25). Tale circostanza conferma in ogni caso la grave negligenza degli organi societari ex art. 52 LAVS, e nel contempo prefigura una violazione di natura penale secondo quanto previsto dall'art. 87 cpv. 3 LAVS. Ne consegue che la "presunta sufficiente liquidità" della società, che secondo il ricorrente sarebbe stata presente alla fine del suo mandato, è stata finanziata indirettamente dal fatto che la società ha versato degli acconti trimestrali troppo bassi e dal fatto di non aver integralmente riversato alla Cassa quanto trattenuto mensilmente ai propri dipendenti (cfr. per analogia STCA del 22.02.2018, inc. 31.2017.14, consid. 2.9). Si evidenzia ancora una volta come tutto ciò sia avvenuto durante il periodo di carica del ricorrente. (…)” (III, punti 4 e 5, pagg. 3-6).

 

                                         In sostanza, RI 1, nonostante gli obblighi derivantigli dalla funzione assunta quale gerente della FA 1 fino al 2 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.1 e doc. B/A) e pur essendo (e/o dovendo essere) a conoscenza dell’importante aumento della massa salariale ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 OAVS l’insorgente stesso adduce che “(…) le dimissioni del Ricorrente sono state ampiamente discusse direttamente con il Signor RI 2 nell'ambito dell'incontro svoltosi in data 2.12.2015 presso gli uffici della __________. Nell'ambito dell'incontro, il Ricorrente e RI 2 hanno discusso, in particolare, della sorte della FA 1. II Ricorrente esponeva al Signor RI 2 la necessità di saldare tutti gli oneri sociali, conformemente alle disposizioni legali. Così, in data 2.12.2015, RI 2 si è riconosciuto debitore solidale dei contributi per oneri sociali nei confronti della cassa di compensazione di __________ per un totale di CHF 34'000.00 [ndr. di cui 30'000.-- riferiti all’anno 2015; cfr. doc. E]. (…)” (I, punto 9, pag.3) , non ha tempestivamente informato la Cassa di questa evenienza.

                                         Quanto sopra, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), configura una grave negligenza e RI 1 non può pertanto essere seguito laddove, in sede di replica, sostiene che “(…) 9. Prendendo quale punto di partenza la somma salariale per i mesi di gennaio e febbraio 2015 (senza lo stipendio di RI 2), la somma salariale annuale avrebbe ammontato a CHF 137'906.10 ([CHF 11'924.65 + CHF 11'059.70] /2 * 12). La somma salariale sarebbe stata più elevata di CHF 28'57.10 rispetto all'anno precedente, quindi la soglia dei CHF 20'000.- sarebbe stata superata solo di poco. In considerazione che il mese di gennaio costituisce di regola un mese intensivo in termini di personale e in considerazione delle rassicurazioni che il Ricorrente riceveva dal Signor RI 2, egli poteva quindi partire dal presupposto che la massa salariale sarebbe rientrata nei limiti del 2014, rispettivamente, che non avrebbe subito una variazione di oltre CHF 20'000.-. 10. La giurisprudenza richiede inoltre che, in applicazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS, la variazione salariale debba apparire altamente verosimile […]. Le considerazioni esposte sopra e in sede di ricorso (Ricorso, cifre 31 e segg.) confermano che, perlomeno in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2015, dal punto di vista del Ricorrente, la variazione salariale non appariva "altamente verosimile". Di conseguenza, in relazione a tali mesi, non sussiste alcuna violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. Sentenza TF 9C_355/2010 consid. 5.4.2). (…)” (V, punti 9 e 10, pagg. 3 e 4).

                                         Questo Tribunale, vista la contraddittorietà delle informazioni ottenute circa l’aumento della massa salariale dal mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 2.9.1), ritiene che l’insorgente doveva ritenere altamente verosimile un aumento della massa salariale che, essendo importante ovvero di almeno il 10% e con una differenza superiore a 20'000 franchi; lo stesso insorgente ammette che “(.. ) la somma salariale sarebbe stata più elevata di CHF 28'57.10 rispetto all'anno precedente, quindi la soglia dei CHF 20'000.- sarebbe stata superata. (…)” (V, punto 9, pag.3) , doveva anche essere tempestivamente comunicato alla Cassa.

                                         Infatti, partendo da una massa salariale per il 2014 di fr. 109’333.45 (come indicato nella dichiarazione del salari di quell’anno; doc. B/C = doc. 4/E) e vista quella per il 2015 di fr. 240'666.--, l’aumento della massa salariale risulta essere del 120% (quindi chiaramente superiore al 10%) e il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicarlo alla Cassa. Allo stesso risultato, aumento superiore al 10% con relativo obbligo di comunicarlo, è giunta anche la Cassa rilevando che “(…) per l'anno 2015 la FA 1 ha pagato acconti trimestrali manifestamente inferiori al dovuto. Infatti, la Cassa ha fatturato i primi due acconti trimestrali sulla base di una somma annua dei salari di CHF 74'400.00 e, successivamente all'emissione del conguaglio relativo all'anno 2014, sulla base di una somma annua di CHF 109'332.00, ciò che comporta una media annua di CHF 91'866.00. Per contro l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2015 è risultato essere di CHF 240'666.00 (cfr. distinta salari 2015 e relativo estratto conto allegati alla decisione risarcitoria). Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi per il 2015 è risultato essere superiore del 162% rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Ne consegue che, la società non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS. (…)” (doc. B, consid. 7.2, pagg.9 e 10).

 

                                         Nemmeno può essere seguito l’insorgente laddove, riferendosi ai soli mesi di gennaio e febbraio 2015, pretende una riduzione del danno da risarcire adducendo che “(…) come è stato esposto sopra, i salari versati nel mese di gennaio 2015 ammontavano a CHF 11'924.65. Tale aumento rispetto all'anno precedente era spiegato con il periodo intensivo dei saldi e il Ricorrente aveva inoltre ricevuto le rassicurazioni di RI 2. Per il mese di febbraio, i salari ammontavano CHF 17'159.70 di cui CHF 6'100.- quale salario di RI 2. Di conseguenza, per i mesi di gennaio e febbraio 2015 la differenza non era tale da obbligare il Ricorrente ad informare la Cassa, in particolare si era ben lontani da una differenza di CHF 20'000.-, in considerazione anche delle rassicurazioni ricevute da RI 2 ed il fatto che i contratti di lavoro erano a ore. In via eventuale, il Ricorrente chiede quindi che un suo eventuale obbligo di risarcimento sia ridotto ai mesi da marzo a settembre 2015. In tal caso, l’importo dovuto ammonterebbe quindi a CHF 5'728.45 (…)” (I, punto 39, pag. 13).

                                         Questo Tribunale, avuto riguardo alla cifra 2048 delle DRC (cfr. consid. 2.6), ribadisce che a ragione la Cassa ha puntualizzato che “(…) ciò significa che la variazione di fr. 20'000.00 che impone di segnalare alla Cassa il cambiamento, è da riferire alla stima annua dei salari e non, come vorrebbe far intendere la controparte, sul volume mensile dei salari corrisposti. (…)” (III, punto 4, pag. 3).

                                         Inoltre, sempre a ragione la Cassa ha addotto che “(…) infine, la Cassa contesta, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, che vi sia spazio per accogliere una qualsivoglia richiesta di riduzione del danno. La Cassa osserva in merito che il calcolo di controparte sarebbe in ogni caso errato, infatti egli deduce tutti i pagamenti effettuati per il 2015 a copertura del dovuto per il periodo marzo-settembre 2015, misconoscendo che i pagamenti vanno, secondo giurisprudenza, attribuiti ai periodi scoperti più vecchi e che quindi occorrerebbe innanzitutto attribuirli alla copertura dei contributi dovuti per i mesi di gennaio e febbraio 2015. 7. In conclusione, ritenuto che il signor RI 1 non ha fatto valere, anche in questa sede, validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1, non pagati per il periodo da gennaio a settembre 2015, per un ammontare complessivo di fr. 10'204.30. (…)”(III, punto 6, pag. 5).

 

                                         Quanto alla censura secondo la quale “(…) per quanto riguarda l’importo del danno fatto valere dalla Cassa, deve essere premesso che la distinta dei salari per l’anno 2015 è stata presentata e sottoscritta da RI 2 in data 17.03.2016. RI 2 non era organo formale della società, ma gerente di fatto. Il Ricorrente non è quindi in grado di verificare se quanto affermato da RI 2 nella distinta dei salari per il 2015 da lui inoltrata per conto della società FA 1, corrisponda al vero. (…)” (I, punto 23, pagg. 6-7), questo Tribunale ribadito che l’amministrazione ha debitamente documentato le proprie pretese e che pertanto incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (cfr. consid. 2.3.2 e 2.3.4) e appurata (per quanto sopra esposto) una grave negligenza ravvisata nella violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS può fare proprio quanto addotto dalla Cassa e meglio che “(…) secondo la giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 17 agosto 2010, inc. 9C_355/2010). Nel caso in esame, benché i primi tre acconti trimestrali dell'anno 2015 – del cui pagamento era responsabile l'opponente – siano stati onorati (doc. B), la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. (…)” (doc. B, punto 7.2, pagg. 8 e 9).

 

                            2.9.3.   Visto quanto sopra esposto, il TCA deve pertanto concludere che RI 1 ha violato quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS omettendo di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                            2.9.4.   Per quanto attiene alle prove richieste “(…) richiamo incarto FA 1 presso l’Ufficio fallimenti di Lugano, in particolare edizione del bilancio 2015, delle fatture emesse nel corso dell’anno 2015, degli estratti bancari e dei movimenti di cassa. […] Audizione teste __________ (…)” (I, pag. 16 = V, pag. 9); riguardo al teste l’insorgente ha precisato che “(…) nell'ambito del colloquio del 2.12.2015, in seno al quale il Ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni quale gerente della FA 1, RI 2 aveva accennato al Ricorrente l'intenzione di aprire una nuova società che avrebbe svolto l'attività di vendita di climatizzatori. Effettivamente, RI 2, appoggiandosi ad un amico nonché impiegato della FA 1, Signor __________, ha effettivamente iniziato tale attività. Per quanto di conoscenza del Ricorrente, RI 2 agisce quale Responsabile Commerciale nella società __________ di __________, come da lui stesso attestato pubblicamente nel suo curriculum vitae linkedin, e nella quale società risulta unicamente __________ quale socio e gerente unico. Conformemente all'estratto dal registro di commercio, lo scopo societario della __________ è l'attività immobiliare. Tuttavia, sul sito www.youtube.com, __________ pubblicizza esplicitamente l'attività di __________, ovvero la vendita e l'installazione di climatizzatori. […] Non può essere escluso che RI 2, contrariamente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Ricorrente e contrariamente agli obblighi legali di diligenza nei confronti della società FA 1 in qualità di gerente di fatto, abbia utilizzato fondi della FA 1 per finanziare la sua nuova attività. Ovviamente, tale comportamento in malafede non può essere imputato al Ricorrente. (…)” (I, punto 37, pagg. 11 e 12) va rilevato quanto segue.

 

                                         Questo Tribunale, quanto alla censura secondo cui l’asserito comportamento in malafede dell’organo di fatto non possa essergli imputato, rileva che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento (ad esempio non è pertanto rilevante che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato (cfr. Reichmuth, op. cit., marginale 678 pag. 160 con riferimenti di giurisprudenza), che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., marg. 679 pag. 160 con riferimenti)). Analogamente, nemmeno può essere ritenuto determinante il fatto che (come sostenuto dall’insorgente) terzi abbiano utilizzato per un diverso scopo (ovvero non per il pagamento, ancorché garantito, del pagamento dei contributi paritetici) la liquidità della società.

                                         Riguardo al richiamo dell’incarto completo dall’Ufficio fallimenti di __________ a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.9.3), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

 

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                                         Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

 

                             2.10.   Ricorso di RI 2 (incarto 31.2018.17)

 

                          2.10.1.   RI 2, circa la posizione all’interno della società per quanto riguarda la contestazione dell’importo del danno si rinvia a quanto sviluppato ai considerandi 2.3.3 e 2.3.4 , censura che “(…) la cassa cantonale sostiene (dichiarazioni fatte sicuramente dalla controparte) che tutte le decisioni erano a mia esclusiva scelta, mentre è avvenuto l'esatto opposto: non solo non avevo potere decisionale contabile: infatti l'RI 1 fungeva non solo da gerente, ma teneva l'intera contabilità (affidata nel 2014 ad una ragazza alla prima esperienza), la gestione dei conti e dei pagamenti e si è sempre fatto consulente a pieno titolo, dimostrando poi errori spaventosi come la scelta del regime iva sbagliato (costato c.a 20.000 franchi in 2 anni). Ho dovuto anche far scrivere dall'avvocato per riavere i fascicoli contabili che l'RI 1 tratteneva indebitamente presso il suo studio. Mi sono sempre fidato ciecamente delle sue indicazioni avendo solo poche nozioni sulla tenuta della contabilità svizzera. Mi occupavo interamente della parte commerciale dell'azienda. Trovo quindi assurdo che venga asserita a me la piena responsabilità sul lato contabile. (…)” (I dell’incarto 31.2018.17).

 

                          2.10.2.   La giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg. 661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180).

                                         Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                        Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice).

                                         A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO, l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, vedi anche STFA H 51/00 del 24 gennaio 2002) o le persone che esercitano la funzione di gerente di fatto (cfr. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Schulthess 2011, § 126 N. 2397 pagg. 647 e 648 con la nota 3112 a pié pagina che rinvia alle STFA H 41/05 e DTF 126 V 237).

 

                                         L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013 ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) La responsabilità sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2). (…).” (STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

 

                          2.10.3.   Nel caso concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza e alla luce degli atti di causa, questo Tribunale deve concludere che a ragione la Cassa ha concluso che RI 2 fosse un organo di fatto della FA 1 per le seguenti ragioni:

 

                                         •  RI 2 figura essere l’unico socio e detentore dell’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della FA 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti);

                                         •  in un primo tempo, più precisamente con l’opposizione (ovvero lo scritto pervenuto al servizio giuridico dell’CO 1 il 7 agosto 2018 sub doc. 2 dell’incarto 31.2018.17; cfr. consid. 1.4) alla decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS del 1. giugno 2018 (doc. 1 dell’incarto 31.2018.17), RI 2 non ha contestato l’assunto della Cassa che lo aveva ritenuto quale organo di fatto della società;

                                         •  nel presente ricorso egli ammette inoltre che “(…) mi occupavo interamente della parte commerciale dell’azienda. (…)” (I, dell’incarto 31.2018.17);

                                         •  con scritto del 2 dicembre 2015 (a valere quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF) RI 2 ha riconosciuto di essere debitore solidale per i contributi paritetici dovuti dalla società negli anni 2014 e 2015 (doc. 3/A dell’incarto 31.2018.17);

                                         •  con dichiarazione del 22 febbraio 2016, a nome e per conto della società, RI 2 ha dichiarato di “(…) - Assumere in pieno tutte le mie responsabilità di tipo Contabile, Amministrativo e Debitorio verso dipendenti, fornitori e istituzioni Svizzere in riferimento alla passata e attuale gestione dell’Azienda FA 1 dal primo giorno in cui la Signora TERZ 1 ha firmato i documenti in data 16/12/2015 alla data odierna; - onorare personalmente eventuali pendenze, oneri o diffide da parte dei Creditori a partire dal 16 dicembre 2015, data in cui è avvenuto l’insediamento della Sig.ra TERZ 1 in qualità di nuovo gestore della Società; - liberare l’attuale Gestore da qualsiasi responsabilità legale, giuridica e debitoria in quanto da me consapevolmente ammessa e riconosciuta, in caso di inadempienze rilevate a posteriori dalle autorità e in caso di nuove azioni di controversia; - riconoscere la piena validità di questo documento davanti alle autorità preposte. (…)” (doc. 3/B dell’incarto 31.2018.17) e

                                         •  sul conteggio dei “Contributi paritetici – Fattura d’acconto 01.10.2015 31.12.2015” ha apposto di proprio pugno e controfirmato la seguente dicitura: “(…) annullare la lettera già pagato a sufficienza. (…)” (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.17).

 

                                         Questo Tribunale conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.2), viste le suesposte emergenze, fatte proprie anche le argomentazioni sviluppate dalla Cassa nella decisione impugnata e confermate in sede di risposta (cfr. doc. A/1, consid. 6, pagg. 6-8 e III dell’incarto 31.2018.17) e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve pertanto concludere che RI 2 va ritenuto quale organo di fatto della FA 1.

 

                                         In tale veste (organo di fatto) è dunque a ragione che la Cassa ha proceduto anche nei suoi confronti.

                                         Va qui evidenziato che nella succitata DTF 126 V 237, chiamata a pronunciarsi circa la responsabilità degli organi di una società a garanzia limitata, l’Alta Corte, ribadito che la responsabilità ex art. 52 LAVS si estende anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono agli organi formali o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società, ha rilevato che in questa cerchia cadono tipicamente quelle persone (ad esempio i soci maggioritari) che grazie alla loro posizione impartiscono indicazioni all’organo formale istituito: “(…) Als mit der Geschäftsführung befasst gelten nicht nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt worden sind (sog. formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch die Funktion eines Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE 117 II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, BGE 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise Personen, die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell eingesetzten Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen. (…)” (DTF 126 V 237, consid. 4, pagg. 239-240).

 

                          2.10.4.   Questo Tribunale, per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.10.3), ha appurato che RI 2 ha rivestito il ruolo di organo di fatto della FA 1.

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di RI 1; cfr. consid. 1.5), va ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

 

                                         Quanto a eventuali motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8 RI 2 nulla ha addotto.

                                         Dagli atti risulta che, violando quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, la società (e per essa i suoi organi) non ha comunicato alla Cassa l’aumento importante della massa salariale del 2015 (cfr. consid. 2.9.2). Sempre la società, nel primo trimestre del 2016, non ha effettuato alcun versamento per i contributi sociali dovuti (cfr. doc. 1 dell’incarto 31.2018.17, l’estratto conto dei contributi paritetici per il periodo da gennaio a marzo 2016 con la relativa dichiarazione dei salari e degli assegni familiari del datore di lavoro).

                                         Va inoltre ricordato che il ricorrente, nella sua veste di organo di fatto, si è assunto gli obblighi che da tale carica derivano e che egli ben sapeva (essendosene anche assunto la responsabilità; cfr. i succitati doc. 3/A e 3/B dell’incarto 31.2018.17) che la società già per gli anni 2014 e 2015 aveva uno scoperto di fr. 34'000.-- per contributi paritetici non ancora saldati.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo di fatto gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                             2.11.   Riguardo all’ammontare del danno ritenuta la risposta del 21 febbraio 2019 della Cassa (cfr. consid. 1.10) RI 2 (quale unico debitore solidale con la signora TERZ 1 che ha versato la somma di fr. 6'465.75) deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 20'886.05 (27'351.80 - 6'465.75 = 20'886.05) per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo fino al mese di marzo).

 

                             2.12.   RI 1 osservato come egli sia stato ritenuto debitore solidale solo con RI 2 (cfr. consid. 1.3) e che pertanto la succitata somma di fr. 6'465.75 versata dalla signora TERZ 1 nulla muta al danno fatto valere nei suoi confronti deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 10'204.30 per oneri sociali non versati dalla FA 1 da gennaio a settembre 2015).

 

                              2.13   Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate.

 

                             2.14.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                         §    RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 10'204.30.

                                         §§ RI 2 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 20'886.05.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti