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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 13 aprile 2018 di
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1. RI 1 (inc. 31.2018.4) 2. RI 2 (inc. 31.2018.5)
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contro |
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le decisioni su opposizione del 16 marzo 2018 emanate da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS
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in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1997 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale consisteva nei trasporti nazionali e internazionali, operazioni doganali, importazione ed esportazione, acquisto e vendita merci di qualsiasi genere.
Dal 15 gennaio 1998 al 24 novembre 2017 RI 2 è stato presidente della società, con diritto di firma individuale e RI 1 vice-presidente, pure con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC). TERZ 1 è stato membro del consiglio d’amministrazione, senza diritto di firma, dal 3 novembre 2004.
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Dal 2012 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, per cui da luglio 2012 la Cassa ha proceduto all’invio di diffide e da settembre 2012 all’avvio di diverse procedure esecutive.
Il 9 giugno 2016 l’Ufficio esecuzioni fallimenti del Distretto di __________ha rilasciato attestati di carenza beni concernenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società negli anni dal 2007 al 2009 (doc. A-A2 inc. 31.2018.4; salvo diverse indicazioni i documenti citati nel prosieguo si riferiscono all’inc. 31.2018.4).
Con decreto del 24 gennaio 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società.
1.3. Costatato di aver subito un danno, con decisione del 29 dicembre 2017, confermata con provvedimento su opposizione del 16 marzo 2018, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 71'458.35 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2007-2009 e 2011-2016, in via solidale con RI 2 per analogo periodo ed importo, e con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 3'850.20 (cfr. doc. D). Del tutto analoghi provvedimenti sono stati intimati a RI 2.
1.4. Con due distinti, ma analoghi, ricorsi del 13 aprile 2018 RI 1, da un lato, e RI 2, dall’altro, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, hanno impugnato le succitate decisioni su opposizione, chiedendo in via preliminare di sospendere il procedimento in attesa della chiusura del fallimento della FA 1 e nel merito di annullare i medesimi provvedimenti su opposizione del 16 marzo 2018.
I ricorrenti contestano la composizione del danno, ritenendola di difficile comprensione ed essendo la stessa susseguente a tassazioni d'ufficio che sarebbero state eseguite dalla Cassa senza verifiche e contradittorio. Ritengono inoltre che la decisione risarcitoria della Cassa sarebbe prematura, questo poiché non essendo ancora concluso il procedimento di liquidazione della FA 1, non sarebbe ancora possibile affermare che la Cassa ha patito un danno. A sostegno di ciò i ricorrenti indicano che non essendovi, a loro conoscenza, ulteriori creditori di prima classe oltre alla Cassa, l’importo del danno andrà sicuramente a ridursi se non addirittura ad estinguersi. I ricorrenti contestano inoltre che vi siano state da parte loro intenzionalità o negligenza grave, non avendo agito differentemente da quanto una persona ragionevole posta nella loro situazione avrebbe fatto, ma adoperandosi con la massima diligenza al fine di far funzionare al meglio la società. Rilevano inoltre che il controllo della società sarebbe stato sempre più complesso anche a causa dei problemi giudiziari del signor TERZ 1, il quale era il responsabile della contabilità come pure degli incassi dei crediti della società. Delle ulteriori motivazioni si dirà, ove necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con comunicazione 17 aprile 2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di sospensione della causa formulata con il gravame, considerato come in caso di insolvenza della società per giurisprudenza la Cassa è legittimata a coinvolgere ex art. 52 LAVS gli ex amministratori anche se la procedura fallimentare non è ancora stata conclusa (II).
1.6. Con la risposta di causa del 18 maggio 2018 la Cassa, osservato come i ricorrenti propongano in sostanza le medesime argomentazioni già esposte nelle opposizioni del 5 febbraio 2018, ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere i ricorsi, con motivazioni sulle quali si ritornerà, ove occorra, nel merito e rinviando alle argomentazioni già esposte nell’atto impugnato.
1.7. Con decreto 23 maggio 2018 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la congiunzione delle due cause dipendenti dai due ricorsi 13 aprile 2018 proposti, tramite il loro legale, da RI 1 e RI 2 (inc. 31.2018.4 e 31.2018.5; VI); inoltre con ulteriore decreto dell’8 giugno 2018 ha chiamato in causa TERZ 1 (XI).
Con comunicazione del 6 giugno 2018 la Cassa, con riferimento alla censura sollevata nei ricorsi, ha precisato di non aver ancora proceduto all’insinuazione del credito nella procedura di fallimento poiché i creditori non erano ancora stati invitati a farlo tramite la relativa formale pubblicazione (doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 3 luglio 2018 (XIV, trasmesse per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte ai ricorrenti, tramite il loro patrocinatore, e alla Cassa, XV), TERZ 1 ha contestato le allegazioni dei due insorgenti ed ex membri del CdA della società ritenendo loro, e non lui, responsabili per i mancati pagamenti effettuati. In merito, il rappresentante dei ricorrenti ha contestato a sua volta le affermazioni di TERZ 1 con scritto 16 luglio 2018 (doc. XVIII).
Con scritto 5 luglio 2018 la Cassa ha informato che la decisione su opposizione resa il 9 maggio 2018 nei confronti di TERZ 1 era nel frattempo cresciuta in giudicato (doc. XVI).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’emissione di attestati carenza beni (e successivamente all’apertura della procedura di fallimento della FA 1) (cfr. consid. 1.2), la Cassa era legittimata a procedere (in via sussidiaria) nei confronti di RI 2 e RI 1, già presidente rispettivamente vice presidente del CdA della società, con diritto di firma individuale (cfr. consid. 1.1), postulando il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento, da parte della società, di parte dei dovuti contributi paritetici. Come meglio ancora si dirà nel prosieguo (cfr. consid. 2.3), a torto quindi i ricorrenti fanno tra l’altro valere in sostanza che la possibilità di procedere ex art. 52 LAVS nei confronti degli amministratori della società presuppone il fallimento della stessa.
2.2. Conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello annuale previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002) – è un termine di prescrizione (SVR 2005 AHV Nr. 15; STFA 23 novembre 2006 [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 p. 4422). L’art. 52 cpv. 3 LAVS precisa che i termini di prescrizione possono essere interrotti e che il datore di lavoro può rinunciare ad eccepire la prescrizione. Emerge dai lavori preparatori della LPGA (cfr. Parere approfondito del CF del 17 agosto 1994 in FF 1994 V 920s) che l’inserimento nel testo di legge della facoltà per il datore di lavoro di rinunciare ad invocare la prescrizione è stato auspicato con esplicito riferimento alla precedente prassi giudiziaria e dottrina amministrativa (GAAC 1984 [48] n. 3; DTF 122 II 233; Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 34 B IIa p. 97) secondo cui è data la possibilità di una rinuncia preventiva a siffatta eccezione (STCA 11 dicembre 2007, inc. 31.2006.36-41, consid 2.4.1).
Secondo la giurisprudenza sviluppata attorno all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS ed applicabile alla nuova normativa (art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è l’insorgenza del danno, ma la sua conoscenza da parte della cassa (DTF 123 V 12; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., p. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è da considerare insorto allorquando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664).
2.3. Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni, la Cassa ha chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla R.P.A. SA.
Va ricordato in effetti che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF, il quale determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo. Questo vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili anche se il datore di lavoro (ancora) esiste giuridicamente (DTF 113 V 256; RCC 1988 pp. 137s; ZAK 1985 p. 619; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren, cit., p. 109; idem, Die Haftung, cit., p. 1075; ). Del resto, con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
Ritornando al caso in esame, la FA 1 è stata dichiarata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del distretto di __________ del 24 gennaio 2018 (cfr. consid. 1.2).
Tuttavia, nella fattispecie concreta, prima della pronuncia del fallimento la Cassa aveva ricevuto degli attestati di carenza beni da pignoramento per i contributi 2007-2009, rilasciati il 9 giugno 2016 (doc. A-A2), che, come da succitata giurisprudenza, costituiscono il momento dell’insorgenza e della conoscenza del danno. Per questi motivi essa poteva iniziare nei confronti degli allora amministratori della FA 1 una procedura ex art. 52 LAVS.
Del resto, considerato come nell’ambito della procedura fallimentare nel giugno 2018 i creditori ancora non erano stati invitati ad insinuare il credito (cfr. doc. IX), la Cassa evidentemente non poteva attendere oltre il 9 giugno 2018, ossia due anni dal rilascio del primo attestato di carenza beni, altrimenti il credito risarcitorio si sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS.
In questo senso e per tutto quanto precede l’allegazione dei ricorrenti per i quali la decisione risarcitoria della Cassa sarebbe prematura poiché la cassa non avrebbe ancora subito un danno, non essendo la procedura fallimentare ancora conclusa, si rivela inammissibile.
Del resto, a ragione la Cassa ha ricordato che per la giurisprudenza in caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l'ammontare esatto del danno, che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento. Essa può per contro rendere la sua decisione di risarcimento nei confronti degli ex amministratori in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa, ritenuto naturalmente che in caso di un eventuale pagamento nell’ambito del fallimento dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 116 V 76 consid. 3b = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
Ne discende quindi che anche per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione a ragione l’amministrazione ha formulato la domanda di risarcimento nei confronti dei ricorrenti, in un momento precedente l’apertura e, quindi, la chiusura del fallimento, riservato naturalmente l’obbligo di cedere l’eventuale dividendo che dovesse spettarle dal fallimento della società di cui erano amministratori.
Abbondanzialmente la Cassa ha pure fatto rilevare che giusta l'art. 219 cpv. 4 LEF, i crediti relativi ai contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF, sono collocati in seconda classe e non in
prima classe come sostenuto dai ricorrenti.
Alla luce di quanto sopra, accertata l'esistenza di un danno, la decisione risarcitoria della Cassa non è prematura, ma conforme a quanto legge e giurisprudenza prevedono, ragione per cui va respinta l’eccezione dei ricorrenti in merito ad una eventuale natura prematura della procedura risarcitoria avviata dalla Cassa. Occorre quindi in questa sede definire l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso concreto il danno di fr. 71'458.35 fatto valere dalla Cassa nei confronti dei ricorrenti corrisponde al saldo dei contributi AVS/AI/IPG /AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2016 determinati sui salari notificati in quel periodo, su quelli risultanti dalle rispettive distinte salariali allegate alle singole decisioni di risarcimento rispettivamente dalle tassazioni d’ufficio operate dalla Cassa e dalla documentazione allegata alle decisioni contestate. Anche gli attestati di carenza beni sono stati allegati alle decisioni su opposizione (cfr. doc. 1/A,A2, A3).
Con la risposta di causa la Cassa ha infine prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi (doc. 4 - 6).
Riguardo alle censure ricorsuali, la convenuta ha illustrato nel dettaglio la composizione del danno fatto valere.
Per quanto riguarda innanzitutto gli anni 2007, 2008 e 2009 (doc. B - B2), la Cassa ha evidenziato che a seguito di una segnalazione del 5 maggio 2010 da parte dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della lotta contro il lavoro nero è emerso che __________ aveva ricevuto delle retribuzioni per prestazioni fornite alla FA 1. Di conseguenza, al fine di chiarire la situazione salariale e contributiva di __________, la Cassa ha interpellato la FA 1 come pure il diretto interessato, che però non ha mai dato seguito alle richieste, nonostante i richiami. Di conseguenza, non potendo affiliare __________ quale indipendente, in data 13 gennaio 2011, ha emesso una decisione di tassazione d'ufficio (doc. 1/C) per i contribuiti sui salari versatigli dalla FA 1 negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, pari a complessivi fr. 40'835.55. La società ha interposto opposizione a tale decisione, con scritti 10 febbraio 2011 e 29 marzo 2011 (doc. 1/D e D1).
Il 30 settembre 2011 (doc. 1/E), a seguito di nuova documentazione trasmessa dall'Ufficio imposte alla fonte, la Cassa ha informato la FA 1 che vi erano gli estremi per una "reformatio in pejus" dell'avversata decisione del 13 gennaio 2011, la stessa venendo riformata nel senso che i contributi dovuti erano di fr. 77'189.15 considerando tra l’altro anche i salari versati (in nero) a __________ nel 2006 (doc. 1/E). In data 18 ottobre 2011, con lettera firmata dai qui ricorrenti (doc. F), la società ha nondimeno comunicato di voler mantenere l'opposizione con l'impegno a voler trasmettere in seguito le relative motivazioni, le quali tuttavia non sono mai pervenute, malgrado l’invio di un ulteriore richiamo del 14 dicembre 2011 (doc. 1/G). Anche la convocazione, tra l’altro su richiesta della medesima società, ad un colloquio chiarificatore per il 6 marzo 2012, inviata dalla Cassa il 28 febbraio 2012 (doc. 1/H e H2 prova del ritiro della raccomandata) ai rappresentanti della società, è rimasta senza risposta, ragione per cui l’amministrazione non ha potuto far altro che emettere la decisione su opposizione del 14 marzo 2012 (doc. 1/l), per complessivi fr. 77'189.15 riferiti ai salari versati a __________ da gennaio 2006 a marzo 2010. La medesima non è stata impugnata ed è quindi regolarmente cresciuta in giudicato.
La società si è limitata tuttavia a pagare solo parte dei contributi, lasciando scoperto una parte non irrilevante degli stessi.
La Cassa ha prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo relativo a questo periodo, dal quale ben si evince come essa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi (doc. 5, 6).
In proposito, per quanto concerne le censure ricorsuali, le stesse risultano, come del resto ammettono gli stessi ricorrenti, di gran lunga tardive considerato come la decisione di tassazione del 14 marzo 2012, resa dopo opposizione della società, sia cresciuta incontestata in giudicato. La stessa ha quindi stabilito in maniera definitiva e vincolante che i contributi paritetici dovuti per il dipendente __________ per l’attività svolta negli anni dal 2006 al 2010 ammontano a fr. 77'189.15 (cfr. nel dettaglio doc. 1/I e 4). Considerati i versamenti della convenuta, scoperti restano fr. 61'425.- come ben illustrato nei conteggi della Cassa (doc. 4).
Per quanto riguarda invece i contributi per gli anni dal 2011 al 2015 (doc. 1/L), per un ammontare di fr. 17'061.90, scoperti ancora nella misura di fr. 3'850.20 come da estratto conto del 29 novembre 2017 e conteggio prodotto agli atti (doc. 1/L, doc. 4), la Cassa ha illustrato come il servizio ispettorato della Cassa avrebbe dovuto procedere, l’8 marzo 2016, al controllo contabile per il periodo dal 2011 al 2015, come previsto dagli artt. 68 LAVS e 162/163 OAVS (doc. 1/M). Su richiesta della società (cfr. e-mail del 26 gennaio 2016, doc. 1/N1) la Cassa ha posticipato tale controllo al 22 aprile 2016 (doc. 1/N). Considerata una ulteriore richiesta di rinvio da parte della società del 21 aprile 2016, e il mancato ritiro da parte della medesima della nuova raccomandata inviatale il 22 settembre 2016 (doc. 1/O e 1/O1 prova del mancato ritiro), il 13 ottobre 2016 la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio per gli anni dal 2011 al 2015 con importi forfettari di fr. 20'000.00 all'anno e per un ammontare complessivo di fr. 17'061.90 (doc. 1/P). Anche tale scritto è rimasto inascoltato dalla società, che non ne ha ritirato il relativo invio (doc. 1/P1).
In proposito i ricorrenti allegano nuovamente, come già in sede di opposizione alla decisione della Cassa, che la pretesa della Cassa susseguente alla tassazione d'ufficio sarebbe stata eseguita senza verifiche e contradittorio. Inoltre in un momento in cui la società aveva cessato (dalla fine del 2015) la propria operatività, tanto è vero che alla sede di via __________ non vi era più alcunché. In effetti la decisione del 13 ottobre 2016 non sarebbe mai pervenuta alla società. A dire dei ricorrenti il mancato ritiro dell’avviso d’ispezione del 22 settembre 2016 avrebbe dovuto spingere la Cassa ad assumere iniziative al fine di contattare i responsabili della società, in particolare TERZ 1 di cui era peraltro noto lo stato di carcerazione o i ricorrenti medesimi al loro indirizzo privato. L’emissione di una tassazione d’ufficio senza aver cercato di contattare i responsabili rappresenterebbe a detta dei ricorrenti un abuso delle proprie facoltà e una violazione del principio della buona fede.
Ora, come del resto fatto osservare dalla Cassa, all’epoca dei fatti controversi, segnatamente nel settembre 2016, a Registro di commercio la ditta risultava attiva, come pure lo era il recapito in Via __________ a __________ (cfr. estratto Zefix della società, doc. 2). D’altra parte appare innegabile che la tassazione d'ufficio si sia resa necessaria a seguito della mancata collaborazione della società, la quale aveva lei stessa chiesto a due riprese il rinvio del controllo, oltre a non aver ritirato l'ultima raccomandata del 22 settembre 2016 (doc. 1/O e 1/O1 della decisione su opposizione), con la quale veniva ulteriormente informata del controllo da parte del servizio ispettorato. Del resto l’amministrazione ha pure fatto rilevare che già nel 2011 la società non aveva ottemperato all'obbligo di collaborare ed era stata tassata di conseguenza con importi forfettari, come si evince dal rapporto sul controllo dei datori di lavoro del 4 ottobre 2011 agli atti (doc. 3). Dall’estratto conto del 2 maggio 2018 emerge del resto che assai frequentemente la Cassa ha dovuto, nel corso degli anni e successivamente al 2011, procedere mediante intimazione di una tassazione d’ufficio (doc. 5). Il relativo conteggio era in ogni modo stato notificato alla società, la quale aveva pure provveduto a saldare parte dell'importo dovuto (doc. 4).
Così stanti le cose, i ricorrenti non possono sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla società da loro amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità nella procedura seguita dalla Cassa. Sia detto del resto a titolo abbondanziale che anche volendo ammettere che all’epoca controversa nessuno avesse più il controllo gestionale alla sede della società, di tali inadempienze dovrebbero comunque in ogni modo rispondere gli allora amministratori (vale a dire i qui ricorrenti) della società che appunto ancora figurava regolarmente attiva alla sede menzionata a Registro di commercio. Anche i qui ricorrenti risultavano del resto attivi come presidente rispettivamente vice presidente del consiglio di amministrazione.
Riassumendo riguardo alla tassazione d’ufficio del 13 ottobre 2016, riferita ai contributi dovuti per gli anni 2011-2015, pari a fr. 17'061.90 (doc. 1/P), considerati i pagamenti effettuati, a ragione la Cassa pretende lo scoperto ammontante a fr. 3'850.20, come da estratto conto del 29 novembre 2017 (doc. 1/L).
Infine, per quanto riguarda l'anno 2016 (doc. 1/Q) la convenuta ha precisato che nella fattura di chiusura allegata al doc. 3 era indicata la voce "deduzione importo in esecuzione" per fr. 5'619.30. Tale importo riguardava in effetti fatture già emesse per il 2016, non pagate, per le quali la Cassa aveva già avviato delle procedure esecutive. Sommando quindi fr. 5'619.30 + fr. 480.00 + fr. 83.85 relativi alle ultime spese esecutive registrate, si ottiene l'importo richiesto di fr. 6'183.15, come da estratto conto dettagliato del 9 novembre 2017 (doc. 4).
In queste circostanze la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 71'458.35 - pari a fr. 61'425 in relazione allo scoperto dovuto per gli anni 2007-2010, fr. 3'850.20 (scoperto anni 2011-2015) e fr. 6'183.15 (saldo 2016) - mentre che i ricorrenti non hanno fornito elementi che permettano di considerare non corretta la pretesa. La Cassa ha pure ben comprovato, mediante la produzione dell’estratto conto dettagliato del 2 maggio 2018 comprendente la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società (doc. 5), anche le spese, ove si ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Gli insorgenti contestano la loro responsabilità rilevando innanzitutto di aver in sostanza fatto il necessario per evitare l'insorgenza del danno, operando per la FA 1 con la massima diligenza affinché la società funzionasse al meglio, censurando che vi sia stata da parte loro intenzionalità o negligenza grave, non avendo agito differentemente da quanto una persona ragionevole posta nella loro situazione avrebbe fatto, ma adoperandosi con la massima diligenza al fine di far funzionare al meglio la società. In particolare, al riguardo dell’errata qualifica attribuita al lavoro svolto da __________ non vi sarebbe stata alcuna grave negligenza a loro imputabile. A detta loro, il controllo della società sarebbe stato sempre più complesso anche a causa dei problemi giudiziari di TERZ 1, poi arrestato, il quale, persona cognita nella materia vista la sua attività quale fiduciario e pure lui membro del consiglio di amministrazione, era colui che in seno alla società che doveva occuparsi delle questioni amministrative, ovvero “verificare e aggiornare lo stato contabile della medesima, avvisando, se del caso, gli altri due membri” , era insomma il responsabile della contabilità come pure incaricato di vigilare sugli incassi dei crediti della società. Egli deteneva infatti le conoscenze specifiche.
Fanno poi valere che la società vantava numerosi crediti da incassare.
Ora, tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).
Va avantutto rilevato che accettando il mandato di amministratori e presidente rispettivamente vice presidente del CdA di una società gli insorgenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
In concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomentano i ricorrenti, il controllo della società fosse divenuto sempre più complesso a causa dei problemi giudiziari di TERZ 1, al quale a detta dei ricorrenti era stata affidata la contabilità, essendo egli stato messo sotto arresto, ciò non è circostanza sufficiente per liberare il presidente e il vice presidente del CdA della società dall’obbligo che la carica assunta comporta.
Del resto, i ricorrenti nemmeno allegano o documentano sforzi intrapresi al fine di ridurre il danno e in ogni modo le loro eventuali azioni, ancorché peraltro non minimamente comprovate, non possono di per sé stesse essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal 2011 e, per quanto concerne la presente lite, negli anni dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2016.
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che i ricorrenti avrebbero sollecitato TERZ 1.
Vero è piuttosto che i ricorrenti sembrano aver scientemente tollerato la situazione, nella consapevolezza della difficile situazione in cui versava la società. Stante quanto precede, non soccorre gli insorgenti neppure la circostanza secondo la quale essi non sarebbero stati informati né ascoltati adeguatamente da TERZ 1.
Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).In effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se ne conclude quindi che la presunta gestione della società da parte di TERZ 1, ancorché non minimamente comprovata, non costituisce un motivo sufficiente per esonerare i ricorrenti dalla loro responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave.
Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società sin dal 2011 ha effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti con ritardo e dopo sistematiche diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi l’estratto conto dei contributi paritetici, doc. 5 e 6).
Ritenuta questa situazione, che senza dubbio denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da anni, gli insorgenti dovevano attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero regolarmente versati. Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, dal gennaio 2012 al gennaio 2017 si contano ben 15 procedure esecutive promosse dalla Cassa (doc. 6).
Anche il fatto, che peraltro gli insorgenti nemmeno hanno esplicitamente addotto (e tantomeno comprovato), di sollecitare TERZ 1 al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi contabili, non sarebbe sufficiente per liberarli dalla loro responsabilità.
In realtà, i ricorrenti nella loro posizione di amministratori (con la carica di presidente e vicepresidente del CdA della società) non hanno dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti. Inoltre appare chiaro che gli interessati fossero consapevoli delle difficoltà incontrate dalla società.
Da notare che la FA 1 era una piccola/media società, con non molti dipendenti (di fatto sulla dichiarazione dei salari per l’anno 2016 figuravano i ricorrenti e altri sei dipendenti a tempo parziale; doc. L) per cui gli insorgenti, facendo uso della diligenza richiesta dal loro ruolo di amministratori, avrebbero dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi. Sia in proposito rilevato che i ricorrenti non hanno provato di essere stati impediti di ottenere le necessarie informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali o in generale sulla situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).
In ogni modo va ribadito che gli insorgenti non possono, facendo leva sulla posizione di TERZ 1, peraltro non minimamente comprovata, liberarsi dalle loro responsabilità, se il loro comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
E comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso del 2012, vale e dire nel momento in cui essi dovevano essere consapevoli dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, avrebbero dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da presidente e vicepresidente del CdA della società e non attendere invece sino al novembre 2017, quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Le dimissioni dei ricorrenti, rassegnate verosimilmente nel novembre 2017 (cfr. in proposito l’estratto da RC) sono avvenute comunque molto tardivamente e meglio oltre cinque anni dopo le prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un lungo periodo dal momento in cui essi avevano potuto (o quantomeno avrebbero potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 5 e 6 attesta una situazione relativa agli anni dal 2012-2017 tutt’altro che incoraggiante, se si considera il grande numero di diffide inviate e che nel 2012 erano state avviate ben 5 procedure esecutive, tre nel 2015, e 6 nel 2016 (doc. 6).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che i ricorrenti avrebbero dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Essi non potevano, nella veste di amministratori di una società anonima, oltretutto con la carica di presidente rispettivamente vicepresidente del consiglio di amministrazione, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Essi avrebbero dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Ove inoltre le loro sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova - essi avrebbero dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbero certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabili ex art. 52 LAVS (cfr. STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002, consid. 4.2; STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 4c). Se è vero che il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28 maggio 2002 consid. 3b; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, , consid. 5a).
Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) sarà ritenuto responsabile del danno.
Essi hanno quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003). La passività da loro dimostrata è in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA H 13/03 del 21 maggio 2003).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente e vice presidente del CdA una SA imponeva loro, i ricorrenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
Del resto questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno addotto e tantomeno provato di essere stati impediti in qualche modo nell’esercizio della loro carica di membri del CdA con diritto di firma individuale. Nemmeno hanno sostenuto rispettivamente hanno comprovato di essere stati ingannati mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essere loro imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria.
Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10. In concreto, pur non essendo espressamente stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza, occorre verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).
Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H 336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001). Infine, il TFA ha tra l’altro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002 e 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano già almeno al 2011, anno a partire dal quale – e quindi in seguito irrimediabilmente – la Cassa, al fine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, è stata obbligata a sistematicamente diffidarla e precettarla dall’inizio del 2012 (doc. 5, 6). Se poi inizialmente il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed evidente ritardo, di onorare buona parte dei suoi impegni, successivamente i contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura parziale. Come anticipato in effetti, restano tuttora scoperti complessivi fr. 71'458.35, costituiti da fr. 61'425 in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2007-2010, fr. 3'850.20 per gli anni 2011-2015 e fr. 6'183.15 per il 2016.
Da notare che, come illustrato al consid. 2.4 che precede, non solo la società non ha tempestivamente fatto fronte ai pagamenti dovuti, ma la Cassa ha pure dovuto ripetutamente procedere a tassazioni d’ufficio (cfr. doc. 5).
Del resto i citati contributi residui sono rimasti scoperti e nel gennaio 2018 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In effetti, in simili circostanze non risultano dati gli estremi, che gli insorgenti del resto nemmeno fanno valere, per ammettere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato quantomeno nel 2011 e poi divenuto cronico, tanto che poi ha portato al fallimento della società, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (cfr. DTF 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Anzi, come visto sopra, la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità, che l'ha portata inesorabilmente all'apertura del fallimento decretato il 24 gennaio 2018 come risulta dalla pubblicazione sul FUSC del __________ 2018 (doc. A).
Non vi è dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per persone, come i ricorrenti, cognite di questioni economiche, continuare a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.
Il comportamento degli insorgenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002).
In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a difficoltà momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.01.36, consid. 2.8.1).
Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).
Il TFA ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7
maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in
cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per
contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se
tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr.
DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.
3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5;
STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del
27 giugno 1994 in re M.).
Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi.
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale
(STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).
A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Ora, in concreto l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2012 e lasciato scoperti gli oneri sociali anche per gli anni successivi, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.
Va osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al pagamento di una parte del debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare si che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002).
In conclusione, non si misconosce che i ricorrenti si siano in qualche modo preoccupati della situazione debitoria della società cercando di attivarsi e sollecitare TERZ 1, e, quindi, abbiano cercato in qualche modo di risollevare la società dalla crisi in cui versava. Tuttavia i, peraltro non chiaramente illustrati, provvedimenti intrapresi all’indirizzo del precitato e le altre eventuali azioni messe in atto non hanno poi sortito alcun esito concreto, tanto è vero che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati, su un arco di tempo considerevole, a lievitare sino all’apertura del fallimento. In realtà, verosimilmente la situazione finanziaria della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto, almeno già dal 2012 vi erano problemi di liquidità, tant’è che anche la Cassa, per incassare il dovuto, ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi.
In queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole periodo configura negligenza grave da parte dei ricorrenti, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, alle predette condizioni, avrebbe potuto eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale imponeva loro e non essendo dati dei motivi di giustificazione, devono essere ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa e, quindi, di principio risarcirla nella misura dell’importo relativo ai contributi non versati dalla FA 1 e divenuti esigibili nel periodo in cui essi ne sono stati gli amministratori.
2.11. Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui devono rispondere gli insorgenti, la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr. 71'458.35, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2007-2009, 2011-2016 (fr. 61'425 in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2007-2010, fr. 3'850.20 per gli anni 2011-2015 e fr. 6'183.15 per il 2016). Come già esposto al consid. 2.4, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso.
In conclusione RI 1 e RI 2, quali ex amministratori, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 71'458.35 riferito agli anni 2007-2016.
2.12. Gli insorgenti hanno chiesto l’assunzione di alcune prove, segnatamente di diversi testi.
Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza.
Nel caso in esame, con la risposta di causa la Cassa ha già prodotto la documentazione sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza. Ne consegue che non è necessario richiamare altri atti né assumere altre prove.
2.13. Visto tutto quanto precede le querelate decisioni vanno quindi confermate, mentre i ricorsi devono essere respinti.
2.14. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti