Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2018.6

 

FS

Lugano

11 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 maggio 2018 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relaz. alla fallita:

 

chiamata in causa:

CO 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

 

TERZ 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Dall’estratto RC informatizzato agli atti risulta che in data 7 luglio 1999 è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (di seguito FUSC) l’iscrizione della FA 1, con sede a __________.

                                         Negli anni dal 2009 al 2017 quali soci e gerenti sono stati iscritti a RC, con diritto di firma collettiva a due, RI 1 dal 7 luglio 1999 al 6 dicembre 2016 (data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni; cfr. doc. 1/A) e TERZ 1 dal 7 luglio 1999 (con diritto di firma individuale dal 6 dicembre 2016; cfr. estratto RC agli atti e doc. 1/A).

 

                               1.2.   Dal 1. Luglio 1999 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 3).

 

                                         L’Ufficio di esecuzione di __________, l’8 agosto, il 6 settembre e il 30 novembre 2016, il 13 gennaio e il 15 febbraio 2017, ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici non pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2014 al 2016 (cfr. doc. 3).

 

                                         La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 24 febbraio 2017 della Pretura del distretto di __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 182'241.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2014 al 2017, di cui fr. 1'229.10 per contributi sulle rivendicazioni di credito relativi agli anni 2016 e 2017 e fr. 41'899.15 per le riprese salari del periodo 2009-2013, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 3).

 

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, con decisione del 28 febbraio 2018 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 28 maggio 2018 osservato che “(…) il signor RI 1, non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, riferiti agli anni dal 2009 al 2016, quest'ultimo sino al mese di ottobre, per l'ammontare complessivo di CHF 162'473.30, di cui CHF 41'899.15 a titolo di riprese salari, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave. (…)” (doc. 1) , la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 162'473.30 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2009 al 2016 (quest’ultimo sino al mese di ottobre), in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo e importo (doc. 1).

 

                               1.4.   Contro la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale richiamata la STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018 in virtù della quale, a suo dire, vi è una concolpa della Cassa in relazione all’entità del danno quando gli importi dovuti vengono dilazionati nel tempo e (ritenuti gli anni dal 2009 al 2016 a cui si riferisce la domanda di risarcimento danni) sostenuto che “(…) nella recente decisione del Tribunale federale sono bastati già quattro anni di dilazioni per condurre all'annullamento della decisione di risarcimento, si constata nella presente fattispecie che i contributi in sospeso riguardano un periodo ampiamente superiore, raggiungendo quasi un termine di 10 anni. (…)” (cfr. ricorso pag. 2 punto 4) ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa precisato “(…) di aver proceduto anche nei confronti della signora TERZ 1, __________, con decisione risarcitoria del 28 febbraio 2018 per l'ammontare di CHF 182'241.45 a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non pagati per gli anni dal 2014 al 2017, di cui CHF 41'899.15 per le riprese salari relative al periodo 2009-2013 e CHF 1'229.10 per le rivendicazioni di credito degli anni 2016 e 2017. Tale provvedimento è passato in giudicato incontestato e, divenuto esecutivo, è in fase di incasso. (…)” (III) la Cassa ha postulato l’integrale reiezione del ricorso.

 

                                         Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione, essa evidenzia in particolare che “(…) destituita di fondamento è, infatti, la nuova argomentazione sollevata dall'insorgente con il gravame a sua discolpa: la sentenza cui si riferisce riguarda innanzitutto un caso di concessione di una dilazione di pagamento su un lungo periodo, ciò che non attiene alla fattispecie in esame, non essendo mai stata chiesta dalla FA 1 – e quindi neppure accordata dalla Cassa – alcuna rateizzazione. (…)” (III).

 

                               1.6.   Con decreto 12 settembre 2018 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 che è rimasta silente (V).

 

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                               2.2.   Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio dei primi attestati di carenza beni dell’8 agosto 2016 (doc. 13) – che segna l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, socio e gerente della società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.

 

                                         Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito da mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2009 al 2016 (quest’ultimo sino al mese di ottobre), così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici per gli anni 2014, 2015 e 2016 (acconti), con le relative dichiarazioni dei salari e l’“Estratto conto contributi paritetici Periodo 01.01.2009 – 31.12.2013 Conteggio di revisione del 15.10.2014” (cfr. doc. 3 e la decisione di tassazione d’ufficio del 15 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato sub doc. 4).

 

                                         L’importo complessivo di fr. 162'473.30 (8'513 + 48'292 +63'769.15 + 41'899.15, cfr. doc. 3), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta osservato come vi sia da ritenere che egli faccia valere, oltre a quelle addotte nel ricorso (cfr. consid. 1.4), anche le censure sollevate in sede di opposizione; nel petitum l’insorgente chiede, infatti, che “(…) l’opposizione del 27 marzo 2018 del signor RI 1 è accolta. (…)” (I, pag. 4) il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società può essergli attribuita, adducendo che “(…) devo infatti contestare qualsiasi negligenza grave del mio agire, in quanto non mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche perché non ho alcuna formazione in tale ambito. Da parte mia, mi sono sempre e solo occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)” (doc. 2).

 

                                         Tali affermazioni non giovano all’ex socio e gerente.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che, accettando la carica di socio e gerente con diritto di firma collettiva a due della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

                                         Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         In concreto, ritenuta da una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente adducendo che “(…) mi sono sempre e solo occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)” (doc. 2).

 

                                         Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                                         RI 1, vista la carica assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo passivo.

                                         Questo Tribunale ribadisce inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di socio e gerente della società. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a sostenere che “(…) non mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche perché non ho alcuna formazione in tale ambito. (…)” (doc. 2).

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente, sostenendo che la parte amministrativa “(…) è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1 (…)” (doc. 2), volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         In merito, infine, alla STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018 richiamata con il ricorso (cfr. consid. 1.4) e nella misura in cui fa valere una concolpa della Cassa, questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         I motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).

 

                                         In concreto ricordato che secondo l’art. 39 OAVS: Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.” (cpv. 1). “I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.” (cpv. 2). , ribadito che un semplice ritardo nella procedura non basta per fondare una concolpa, questo Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente addotto dalla Cassa e meglio che “(…) riguardo ai contributi relativi agli anni dal 2009 al 2013, si rileva che sono stati oggetto di una decisione di tassazione d'ufficio a seguito del controllo del datore di lavoro effettuato il 7 ottobre 2014 conformemente agli art. 162 e 163 OAVS. Tale decisione è passata in giudicato incontestata ed è divenuta esecutiva e, in assenza di pagamento anche dopo diffida della relativa fattura del 15 ottobre 2014, la Cassa ha dovuto procedere all'incasso forzato (doc. 4 e 5). Si evidenzia altresì che per l'incasso delle fatture relative agli anni dal 2006 al 2017 la Cassa ha dovuto procedere pressoché sistematicamente nei confronti della società, malgrado diffida, nella via esecutiva, così come si evince dalla documentazione prodotta e meglio dai dettagli evoluzione incassi (doc. 6, 7, 8, 9), dalla lista delle diffide emesse (doc. 10), dalla lista delle esecuzioni promosse (doc. 11/A e 11/B) e dalla lista dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro (doc. 12). Il 20 gennaio 2017 la Cassa è stata persino costretta a promuovere un'istanza di fallimento giusta l'art. 190 LEF, che è sfociata nella decisione di fallimento del 23 febbraio 2017 (doc. 13). Diversamente da quanto pretende il ricorrente, alla Cassa non può essere attribuita alcuna negligenza grave rispettivamente alcuna concolpa, in quanto essa ha ottemperato ai propri obblighi, agendo nel pieno rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi e meglio procedendo prontamente e sistematicamente all'esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 LAVS (cfr. doc. 4-14). (…)” (III, pag. 3).

 

                                         Quanto alla STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018 la stessa concerne una diversa fattispecie e meglio un caso in cui l’Alta Corte ha concluso che “(…) se una cassa di compensazione, senza particolari accertamenti, permette che i contributi salariali di un anno civile vengano pagati durante complessivamente quattro anni, accresce il rischio che una parte di questi contributi vada persa. Di conseguenza, occorre riconoscere una grave violazione degli obblighi della cassa di compensazione, la quale costituisce una causa adeguata del peggioramento del danno. (…)” (SVR 2018 AHV Nr. 9 pag. 25).

 

                                         In concreto, oltre al fatto che ha agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi, la Cassa non ha concesso alcuna dilazione di pagamento ed è pertanto a ragione che ha rilevato che “(…) la sentenza cui si riferisce [ndr.: si riferisce alla STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018] riguarda innanzitutto un caso di concessione di una dilazione di pagamento su un lungo periodo, ciò che non attiene alla fattispecie in esame, non essendo mai stata chiesta dalla FA 1 – e quindi neppure accordata dalla Cassa – alcuna rateizzazione. (…)” (III).

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente accettando la carica di organo formale, non attivandosi in alcun modo in quella veste, rispettivamente assumendo detta carica senza avere (come sostenuto) alcuna formazione in quell’ambito e attendendo fino al 6 dicembre 2016 per rassegnarne le dimissioni (cfr. doc. 1) ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

 

                               2.8.   Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

 

                                         Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro. Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto già da marzo 2006 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di aprile 2006, all'avvio delle prime procedure esecutive che sono poi divenute sistematiche nel corso del 2012 ed hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi e al rilascio di numerosi attestati di carenza di beni. (...)” (doc. A, punto 6.3 pag. 8; vedi anche i dettagli dell’evoluzione incassi sub doc. 6, 7, 8 e 9 nonché le liste delle diffide emesse, delle esecuzioni promosse e dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro sub doc. 10, 11/A-B e 12).

                                         Inoltre, in queste circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

 

                               2.9.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti