|
redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 20 giugno 2018 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
in relaz. alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1 (succursale __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2009. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella creazione, preparazione, produzione e vendita di pagine e spazi grafici e fotografici su internet, nonché tutti gli altri servizi, che caratterizzano una società “media company” (estratto RC).
RI 1 ha ricoperto la carica di gerente della succursale di __________, con diritto di firma individuale, dal 22 dicembre 2015 sino alle dimissioni del 10 febbraio 2016 (data di pubblicazione nel FUSC della radiazione: __________ 2016; cfr. estratto RC informatizzato). Dell’amministrazione della società si erano in precedenza occupati __________ (direttrice della succursale dal 16 settembre 2009 al 16 ottobre 2013), e TERZ 1 (direttore dal 6 agosto 2015 al 22 dicembre 2015; cfr. estratto RC informatizzato).
1.2. La succursale è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. ottobre 2009.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui la Cassa dal mese di agosto 2015 ha dovuto sistematicamente diffidarla e quindi anche precettarla (cfr. doc. 4).
In data 20 febbraio 2017 l’UE di __________ ha rilasciato attestati carenza beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014 e 2015.
Con decreti del 6 ottobre 2017 e 22 maggio 2018 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della succursale rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 13 novembre 2017 e 11 luglio 2018).
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 42'621.15 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni 2014 e 2015 (doc. 6).
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo, con decreto 22 maggio 2018 della Pretura del distretto di __________, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 28 febbraio 2018, confermata con provvedimento su opposizione 20 giugno 2018 (doc. 1, 3), la Cassa ha chiesto a RI 1, in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo e importo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 41'569.90 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 (succursale __________), negli anni 2014 e 2015.
1.4. Con il presente tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione. Censura, tra l’altro, una sua responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto egli era rimasto in carica come amministratore solo per poco più di un mese durante il quale del resto nemmeno aveva percepito un compenso. Inoltre la società non aveva al suo servizio alcun dipendente e non aveva effettuato alcun pagamento in assenza di fondi. La sua attività si sarebbe limitata a presenziare ad alcune riunioni e a sollecitare la casa madre all’immissione di liquidità. Inoltre, la responsabilità per lo scoperto dovrebbe ricadere esclusivamente sul precedente direttore, TERZ 1, il quale non gli aveva peraltro messo a disposizione alcuna documentazione. Delle ulteriori motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha fatto presente che un analogo procedimento risarcitorio è stato avviato nei confronti di TERZ 1 (il quale non si è opposto alla decisione risarcitoria che è pertanto cresciuta in giudicato). Osservato come il ricorrente in sostanza proponeva le medesime argomentazioni già esposte nell’opposizione del 30 marzo 2018, ha quindi confermato integralmente la sua decisione e postulato la reiezione del gravame, rinviando alle motivazioni già esposte nel provvedimento contestato.
1.6. In replica RI 1 ha ribadito che i veri responsabili del danno arrecato dalla società sono gli amministratori di fatto della stessa rispettivamente della casa madre __________.
Con comunicazione del 25 settembre 2018 la Cassa, ribadito si essere in ogni modo proceduta anche nei confronti di TERZ 1 mediante notifica della decisione di risarcimento del 28 febbraio 2018, ha sottolineato che le spetta comunque per legge un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto alcuni di essi (doc. VII). In proposito il ricorrente si è nuovamente pronunciato con scritto del 2 ottobre 2018, di cui si dirà, ove occorra, nel merito (doc. IX).
Con decreto 11 ottobre 2018 il vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1 (doc. XI), il quale è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, una volta ricevuti, il 20 febbraio 2017, gli attestati di carenza di beni a seguito della procedura esecutiva in via di pignoramento avviata nei confronti della FA 1 (succursale __________) (doc. 3 C – C1), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, gerente della succursale con diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 (succursale __________) relativi al 2014 e 2015 per complessivi fr. 41'569.90 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 6).
Essa ha peraltro rispettato il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di risarcimento (28 febbraio 2018) entro due anni dal rilascio, il 20 febbraio 2017, del primo ACB, (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, la cassa di compensazione può richiedere all’organo di una succursale di una società estera il risarcimento per i contributi non versati qualora la stessa sia stata posta in liquidazione, senza preventivamente agire contro la sede principale, come nella fattispecie. Dal punto di vista legale la riscossione dei contributi paritetici deve essere chiesta alla sede principale, ciò che comunque generalmente di fatto risulta essere impossibile. Siccome un incasso all’estero non costituisce la via ordinaria ex art. 14ss LAVS, il danno è da considerare sorto al momento della liquidazione della succursale (STFA H 37/02 del 3 settembre 2003; cfr. anche Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, §6 n. 363 p. 89).
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________ del 22 maggio 2018, chiudendosi quindi senza un dividendo a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno.
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti impagati dalla FA 1 (succursale __________), relativi agli anni 2014 e 2015, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. C1, 6) per complessivi fr. 41'569.90 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è di per sé contestato dal ricorrente, ed è da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Per quanto riguarda l'imponibilità delle retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255).
Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49).
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).
D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.6. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale) FA 1 (succursale di __________) il 10 dicembre 2015 (data di pubblicazione sul FUSC del __________ 2015) sino al 10 febbraio 2016, data in cui egli ha comprovato di aver rassegnato le dimissioni (data di radiazione da RC il 28 settembre 2016) (cfr. consid. 1.1, doc. 3/A e 3/B).
L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto. Contesta che vi sia stata da parte sua intenzionalità o negligenza grave. Infatti, nel breve periodo di carica quale gerente (poco più di un mese) - durante il quale non avrebbe percepito alcun compenso - la succursale non avrebbe avuto alcun dipendente e non avrebbe effettuato alcun pagamento, considerata anche la totale mancanza di fondi. Durante questo periodo le sue attività si sarebbero limitate ad assistere ad alcune riunioni ed a sollecitare la casa madre a voler immettere liquidità per permettere alla succursale di far fronte ai debiti. A suo dire, un presupposto fondamentale del suo inserimento quale gerente, sarebbe in effetti stato un aumento di capitale da parte della casa madre che avrebbe dovuto consentire alla succursale di continuare l’attività. Afferma inoltre di aver appreso solamente dopo la sua nomina della grave situazione finanziaria in cui versava la succursale, ritenuto che né il precedente direttore, TERZ 1, né la persona incaricata della tenuta della contabilità avrebbero messo a sua disposizione la documentazione contabile. Al riguardo, osserva che in mancanza di tale documentazione non avrebbe potuto quantificare l'esatto ammontare di scoperto contributivo per il periodo precedente alla sua nomina. Contributi che per altro non avrebbero in ogni caso potuto essere saldati ritenuta l'asserita mancanza di liquidità della FA 1 (succursale __________). In conclusione, egli sostiene che l'eventuale danno dovrebbe essere imputato unicamente a TERZ 1 e postula l'annullamento della decisione risarcitoria impugnata.
Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di gerente della succursale l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto, implicitamente allegato dal ricorrente, che egli sia stato in qualche modo indotto in errore dal precedente direttore della succursale, il quale non gli avrebbe comunicato che restavano inpagati debiti, e in particolare oneri sociali.
Né può essere rilevante il fatto che l’interessato adduca di non aver ricevuto compenso alcuno.
Dette argomentazioni sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di gerente della succursale l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Per la citata giurisprudenza infatti incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell' 8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu l’organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re C.G. c. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale; cfr. in proposito anche al consid. 2.8). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nello specifico, si rileva come RI 1 si sia semplicemente basato su quanto dichiarato dagli azionisti e dal precedente direttore della succursale, in sede di riunione del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2015 (cfr. il verbale assembleare, doc. 3/A), ove peraltro nemmeno figuravano esplicite assicurazioni circa l’assenza di scoperti con le assicurazioni sociali. Anzi, va detto che dal verbale del CdA del 10 dicembre 2015 emerge la presenza di difficoltà finanziarie della succursale e la necessità di ricorrere a finanziamenti esterni (doc. B).
Ora, in ogni modo va ricordato che nemmeno l'assunzione di responsabilità da parte di un terzo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di semplice questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due convenuti (cfr. in proposito STCA 31.2002.43 del 30 gennaio 2003 e giurisprudenza ivi citata).
Oltre a ciò si sottolinea che il ricorrente, prima di assumere la carica di amministratore unico, avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e in particolare se i contributi sociali maturati fino a qual momento erano stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione della FA 1 (succursale __________), avrebbe potuto “facilmente” constatare che restava inpagata una buona parte dei contributi dovuti per gli anni 2014 e 2015 e che l’incasso degli stessi era già sfociato da tempo in diverse diffide e procedure esecutive (prime diffide e procedure esecutive del 6 rispettivamente 31 agosto 2015, doc. 5). D’altra parte, dal momento in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la situazione contributiva della società, nel solco della menzionata giurisprudenza (cfr. fra le altre la STCA dell' 8 novembre 2004 in re F.S.), egli avrebbe potuto e dovuto declinare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo.
Per contro, l'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi degli anni 2014 e 2015. Anzi: è proprio la passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
L’insorgente non può quindi, facendo leva unicamente sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
Del resto questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha seriamente addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di amministratore e gerente con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente nemmeno adduce di essere stato raggirato da altre persone, segnatamente da TERZ 1.
Del resto, anche in questa ipotesi, va qui ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che non avrebbe potuto svolgere la funzione di gerente, l’insorgente non avrebbe dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.
In concreto l’interessato non doveva quindi accettare la carica di gerente della succursale e/o, in ogni caso, non doveva aspettare due mesi per rassegnare le dimissioni.
Questo vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove.
Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1 (direttore della società sino al 22 dicembre 2015), così come di altri “responsabili” della società (segnatamente __________) rispettivamente di altri non ben precisati “amministratori di fatto” della casa madre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Infine non permette conclusione diversa il fatto – addotto dal ricorrente – che la FA 1 (succursale __________) non avesse di fatto alcuna attività. Questo fatto non lo esime dalle responsabilità ricordate prima, ove peraltro si osservi che malgrado la società, al momento della sua entrata in carica, non avesse alcun dipendente, all’insorgente non avrebbe in ogni modo dovuto sfuggire il fatto che ciò non escludeva che in precedenza, segnatamente nel periodo oggetto della presente procedura, ossia il 2014 e 2015, la società avesse alle sue dipendenze dei salariati e che dovesse di conseguenza versare i relativi contributi sociali.
2.7. Quanto all’assunto secondo il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei contributi scaduti e non versati prima del mese di dicembre 2015 allorquando ha assunto la carica di gerente della succursale, va osservato quanto segue.
Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo la giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Esso deve quindi accertarsi che, fino al momento della sua entrata in carica, i contributi sociali siano stati interamente pagati.
Come già anticipato, incorrono in un agire approssimativo i nuovi membri del consiglio di amministrazione che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali (STCA dell' 8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu l’organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re C.G. c. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale)
Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggra-vamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Come rilevato dalla Cassa, la documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a provare, con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che al momento della sua entrata in carica la FA 1 (succursale __________) fosse già insolvibile o a tal punto indebitata da ritenere i contributi irrecuperabili. La documentazione prodotta può indicare in effetti una situazione della società forse non florida e attività societarie ridotte, ma non di indebitamento tale da dover informare il giudice, il quale avrebbe potuto dichiarare il fallimento - che è intervenuto quasi due anni dopo - conformemente a quanto previsto dagli art. 725 cpv. 2 e 725a CO.
L'insolvenza della società è quindi stata constatata solo con l’apertura del fallimento il 6 ottobre 2017 (cfr. consid. 1.2; pubblicazione FUSC del 13 novembre 2017) o al più presto con il rilascio del primo attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2017, e quindi in ogni modo successivamente alle dimissioni dalla società di RI 1 (inoltrate il 10 febbraio 2016). Se quindi, al momento dell’entrata in carica dell’insorgente in data 10 dicembre 2015, la società presentava scoperti contributivi, non si trovava comunque ancora in una situazione di conclamata insolvenza. Come già è stato detto, piuttosto sarebbe stato compito dell’insorgente, prima di assumere la carica di organo formale, di appurare se i contributi paritetici AVS scaduti ed esigibili erano già stati pagati rispettivamente di procedere ad un’approfondita verifica contabile, ciò che egli non ha fatto.
Conformemente alla succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata in carica come amministratore della succursale di __________ della FA 1 (cfr. in questo senso le STCA 31.2014.7 del 22 dicembre 2014, 31.2013.4-7 del 10 febbraio 2014 e 31.2013.1 del 15 maggio 2013).
Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008).
Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, egli deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare non è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la FA 1 (succursale __________) si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
RI 1 fa valere di essere stato in carica come amministratore e gerente per poco più di un mese, se considerato anche il periodo di vacanze natalizie.
Ora, come con pertinenza concluso dalla Cassa, anche tale allegazione non può scagionare il ricorrente dalle sue responsabilità.
Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172). In casu, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico dal 10 dicembre 2015, come si evince dal verbale assembleare agli atti e ha rassegnato le sue dimissioni con scritto del 10 febbraio 2016 (doc. 2), restando quindi in carica per due mesi (doc. 2).
Il TFA ha inoltre precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Nella fattispecie, la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, considerato come al momento dell'entrata in carica (10 dicembre 2015) la società risultava già in mora con il pagamento dei contributi scaduti. In effetti, la FA 1 (succursale __________) era già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di agosto 2015 (doc. 4).
Non va dimenticato che la succursale, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato completamente i contributi del 2014 e 2015 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B1 e doc. 6).
I citati contributi residui sono rimasti scoperti e nell’ottobre 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2014, per complessivi fr. 41'569.90 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6).
Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.
2.9. Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali presentate dalla società (doc. C) - e quantificato la pretesa in fr. 41'569.90 corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014 e 2015. Come già esposto al consid. 2.2, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da critiche e come tale va ammesso.
In conclusione RI 1, quale ex amministratore e gerente, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1 (succursale __________), ora fallita, per l'ammontare di fr. 41'569.90 riferito agli anni 2014 e 2015.
2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1, __________, la somma di fr. 41'569.90.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti