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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 giugno 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
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in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 27 maggio 2020
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza __________), con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio l’11 luglio 2013 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Negli anni dal 2016 al 2019, l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):
TERZ 1
dal 11.07.2013 al 23.02.2017 socio e gerente
• RI 1
dal 23.02.2017 al 07.05.2019 socio e gerente
dal 07.05.2019 socio/gerente e liquidatore
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. luglio 2013 fino al 28 febbraio 2017 (doc. 1)
In data 25 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzioni (UE) di __________ ha rilasciato due attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per l’anno 2016 e 2017 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).
Con decreti del 19 dicembre 2018 e del 2 luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del 9 agosto 2019 sub doc. 7/C).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 13 marzo 2020 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 10 giugno 2020 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex socio gerente e in via solidale con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 17'490.75) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18’884.10 per contributi paritetici non soluti dalla società nell’anno 2016.
1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
Contesta una sua intenzionalità o negligenza grave adducendo che prima di accettare la carica di socio gerente “(…) ha preso visione di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato, prima di concludere l'atto notarile, i bilanci, i conti economici e i vari documenti aziendali. (…)” (I, punto 3, pag. 6) e precisando che “(…) non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario, prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi. Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pag. 7). Sostiene pertanto che non vi sia un nesso causale tra il suo comportamento diligente e il danno subìto dalla Cassa e che in ogni caso lo stesso sarebbe interrotto dal comportamento illecito del precedente socio gerente (cfr. I, punto 4, pag. 8). Chiede altresì, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una negligenza grave, il condono del risarcimento richiestogli e, in via subordinata, la riduzione dell’importo da risarcire (I, punto 4, pagg. 8 e 9 e punti 1.2 e 1.3 del petitum “III. Nel merito” a pag. 12). Solleva infine l’eccezione della prescrizione (I, punto 5, pagg. 9 e 10).
1.5. Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 che ha lasciato crescere in giudicato la decisione di risarcimento danni emessa nei suoi confronti e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, formulate le proprie osservazioni riguardo all’eccezione della prescrizione sollevata per la prima volta con il ricorso, postula la reiezione dello stesso.
1.6. Con decreto 22 settembre 2020 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V) che tuttavia non si è determinato nel merito.
1.7. Il ricorrente è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.2. Nella fattispecie in esame, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1 (socio e gerente con diritto di firma individuale della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla FA 1.
Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In concreto dai verbali di pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati di carenza beni risulta che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio di esecuzione] non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento del salario. Così richiesto all’amm. Signor RI 1, dichiara che la società non ha beni fondi o crediti da sottoporre a pignoramento. (…)” (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E).
2.3. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha sollevato l’eccezione della prescrizione.
Al riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede precisato che dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…) con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60 capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo 60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1 D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
In concreto, visti gli attestati di carenza beni del 25 maggio 2018 (doc. A2 e A3 = doc. 7/F e 7/E) e conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020.
Pertanto è dunque a ragione che la Cassa, in virtù dell’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020, che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni, ha concluso che l’azione di risarcimento danni non è prescritta adducendo, rettamente, che “(…) riguardo all'applicazione delle regole del nuovo diritto, ci viene in aiuto l'art. 49 cpv. 1 Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile), che recita: 1Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. In considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS (versione in vigore sino al 31.12.2019) prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, per l'azione di risarcimento danni non era ancora intervenuta la prescrizione, alla presente procedura torna applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1.1.2020 e l'azione non è dunque prescritta. (…)” (III, pag. 4).
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2016, così come risulta dal conteggio allestito secondo la relativa dichiarazione dei salari (doc. 1/A e 7/M), dallo specchietto con dettaglio dell’evoluzione incasso per l’anno 2016 (doc. 4) e dall’“Estratto conto interno” per il periodo da gennaio a dicembre 2016 (doc. 7/L).
L’importo complessivo di fr. 18’884.10, peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
2.8.
2.8.1. Il ricorrente – limitandosi a sostenere in modo del tutto generico e senza addurre prove al riguardo che “(…) ha preso visione di tutta la contabilità (!) e meglio ha analizzato, prima di concludere l'atto notarile, i bilanci, i conti economici e i vari documenti aziendali. […] Il fatto che lo stesso si sia determinato sin da subito a fare una verifica sullo stato dei contributi ma che allo stesso vennero sottoposti dei documenti che non corrispondevano al reale stato delle cose e dai quali non emergeva nulla in merito, non costituisce certamente un comportamento idoneo a costituire una grave negligenza rimproverabile al signor RI 1. Tutto ciò posto, è chiaro che i documenti forniti e il conseguente controllo sui medesimi, non ha permesso di appurare che tali versamenti non siano stati effettivamente svolti. […] Ora, al momento della sua entrata in seno alla Sagl, la ditta vantava degli arretrati contributivi afferenti all'anno 2016. In quest'ottica si precisa che il signor RI 1 non si è semplicemente fidato del precedente socio gerente senza una verifica della situazione finanziaria della ditta, al contrario, prima della sua entrata si è subito premurato di accertare - per il tramite di una verifica dei documenti contabili (bilanci, movimenti bancari e conti economici) - che non vi fossero degli arretrati contributi. Orbene, dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge risultavano integralmente pagati (sic !). Il signor RI 1, previo controllo personale, si è quindi poi fidato della documentazione contabile consegnatagli dal signor TERZ 1 - fiduciario autorizzato ad operare secondo la Legge Cantonale sui fiduciari - in quanto non aveva alcun motivo per dubitare della veridicità (sic!). (…)” (I, punto 3, pagg. 6 e 7) – non ha addotto alcuna valida ragione per la quale la __________, in seguito FA 1non ha pagato i contributi paritetici nell’anno 2016 per un importo di fr. 18’884.10 (importo confermato da questo Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.4), così come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 13 marzo 2020 confermata con decisione su opposizione del 10 giugno 2020 (cfr. consid. 1.3).
2.8.2. Nella misura in cui – adducendo che “(…) preso atto che, come già accennato, la violazione delle prescrizioni legali per negligenza lieve non fonda una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS e che la stessa entra in considerazione unicamente laddove il danno viene causato per negligenza grave. (…)” (I, pag. 6) – volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Al riguardo il TF, nella DTF 121 V 242, ha puntualizzato che “(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186 Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat. Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium, welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw. 1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der Beitragszahlungspflicht abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden. (…)” (DTF 121 V 243, consid. 4b, pag. 244).
La nostra massima Istanza giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).
Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza e per i motivi di seguito esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza.
2.8.3. Nella sua veste di socio e gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
Occorre infatti ribadire che, secondo giurisprudenza (cfr. consid. 2.1), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2.; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). In proposito va osservato che un organo entrato a far parte del consiglio d'amministrazione alla fine dell'anno può essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno (RCC 1992 pag. 259). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data, per contro, per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.; SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
2.8.4. Questo Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza, rileva innanzitutto che nel caso in esame il ricorrente, ancorché entrato in carica quale socio gerente della RI 1 nel mese di febbraio 2017 (vedi l’“Istromento notarile” del 17 febbraio 2017 sub doc. 7/B e il consid. 1.1), è chiamato a rispondere del danno relativo ai contributi insoluti concernenti l’anno 2016, ritenuto come egli non ha sostenuto e tantomeno comprovato che al momento in cui ha assunto la carica di organo formale la società fosse già insolvente, rispettivamente indebitata a tal punto che i contributi risultavano irrecuperabili. Del resto nemmeno ciò risulta dagli atti di causa.
Va qui ricordato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nello specifico, l’insorgente, in particolare, sostiene di aver provveduto ad effettuare il pagamento dei contributi sociali ma che “(…) non può produrre alcunché a comprova di ciò, ritenuto come tutta la documentazione contabile della società si trova depositata presso il Ministero Pubblico di __________ come vi è evidenza dal doc. D prodotto in sede di Opposizione 15 maggio 2020. Si chiede pertanto il richiamo di tale documentazione così da poter avere conferma di quanto asserito dal signor RI 1. (…)” (I, punto 3, pag. 7).
Dal succitato doc. D, trattasi dell’“Elenco oggetti sequestrati -reperti casuali” sub doc. 2/D), risulta che il 27 novembre 2017, presso l’abitazione/ufficio dell’insorgente, si è proceduto al sequestro della documentazione contabile della __________ (dal 23 febbraio 2017 FA 1; data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Di conseguenza – ritenuto, da una parte, che dallo specchietto relativo all’anno 2016 (cfr. doc. 4) risulta che la Cassa ha inoltrato la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto trimestre del 2016 il 13 marzo 2017 e che il conguaglio 2016 è stato emesso il 27 giugno 2017, diffidato l’8 agosto e precettato l’11 settembre e, dall’altra parte, che la carica di socio gerente è stata assunta il 23 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1) – questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, almeno in un secondo tempo, poteva/doveva sapere che la società non aveva proceduto al pagamento dell’acconto del quarto trimestre e del conguaglio per l’anno 2016.
D’altra parte l’insorgente non ha minimamente provato e tantomeno documentato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non poteva essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Al riguardo a ragione la Cassa ha evidenziato che “(…) sino all'assunzione della carica di socio gerente da parte dell'opponente, la __________ aveva effettivamente pagato l'acconto differenziale dell'11 novembre 2016 relativo al periodo gennaio - settembre 2016. Tuttavia, l'acconto per il quarto trimestre 2016 era scaduto e non ancora saldato. L'asserzione dell'opponente secondo cui dal dettaglio del pagamento dei contributi figurava tutto liquidato al momento dell'assunzione di carica non può avere valenza liberatoria anche considerato che la distinta dei salari di tale anno è pervenuta alla Cassa solo in data 3 febbraio 2017 e che la stessa ha emesso la fattura di chiusura solamente il 27 giugno 2017. Il fatto che al momento degli asseriti controlli effettuati, l'opponente non abbia trovato traccia, nella documentazione contabile al 31 dicembre 2016, della fattura relativa all'acconto per il quarto trimestre 2016, non ravvisa gli estremi di un eventuale raggiro nei suoi confronti ritenuto che tale fattura sarebbe scaduta solamente il 10 gennaio 2017. Pure il conguaglio, emesso nel corso del 2017 non avrebbe potuto emergere dalle fatture scoperte al 31 dicembre 2016. Per appurare l'esatta posizione contributiva della società, il signor RI 1 avrebbe dovuto pretendere che gli venisse presentata un'attestazione aggiornata della Cassa. (…)” (doc. 3, punto 6.2, pag. 6).
In ogni caso – a prescindere dal fatto che non prova le succitate affermazioni secondo cui egli avrebbe attentamente verificato la situazione finanziaria della società prima di accettare la carica di socio gerente –, già dal mese di marzo 2017 (meglio dopo la domanda di esecuzione per l’incasso dell’acconto del quarto trimestre 2016 del 13 marzo 2017), l’insorgente poteva/doveva concludere che quanto da lui ritenuto riguardo al pagamento dei contribuiti arretrati, ovvero che “(…) dalla documentazione allestita e consegnatagli dal precedente socio e gerente, e meglio il signor TERZ 1, emergeva, infatti, che i contributi di legge risultavano integralmente pagati (sic !). (…)” (I, punto 3, pag. 7), non corrispondeva al vero e che pertanto, nella sua veste di organo formale, doveva attivarsi affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati.
In questo senso a ragione la Cassa ha addotto che “(…) si osserva in aggiunta che all'opponente non poteva sfuggire, per lo meno in un secondo tempo, che l'acconto per il quarto trimestre 2016 non fosse stato pagato. Infatti, la Cassa ha avviato la relativa procedura esecutiva per l'incasso forzato in data 13 marzo 2017, quindi successivamente alla sua nomina quale socio gerente. Come anzidetto, pure il conguaglio 2016 è stato emesso successivamente all'assunzione di carica del signor RI 1, con la fattura datata 27 giugno 2017, precettata l'11 settembre 2017. Nonostante ciò, l'opponente non si è mai dimesso rimanendo responsabile sino alla dichiarazione di fallimento del 19 dicembre 2018 - quindi per oltre un anno e mezzo - del pagamento a saldo dello scoperto contributivo per l'anno 2016. (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 7).
In concreto – ribadito che quale nuovo socio gerente dal 23 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.1) risponde pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato che al momento in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e ritenuto che il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006) – all’insorgente, che non ha intrapreso nulla affinché i contributi arretrati del 2016 venissero pagati, deve essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
Inoltre – a prescindere dal fatto che non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di socio gerente – va ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha mai fatto.
Nemmeno l’insorgente – ritenuto che già dal marzo 2017 poteva/doveva concludere che i contributi per il 2016 non erano stati completamente versati e considerata la grave negligenza ravvisabile nel fatto che non si è attivato per il pagamento degli arretrati – può essere seguito laddove sostiene che “(…) il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o grave negligenza dell'organo e il mancato pagamento (danno) va pertanto negato, non sussistendo alcun nesso tra il comportamento diligente del signor RI 1 e il danno alla Cassa. (…)” (I, punto 4, pag. 8).
2.8.5. Quanto all’asserito pagamento dei contributi – “(…) D'altra parte il signor RI 1, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa ha provveduto ad effettuare il pagamento dei contributi sociali. (…)” (I, punto 3, pag. 7) – questo Tribunale può fare proprio quanto addotto (documentando) e rimasto incontestato dalla Cassa in sede di risposta e meglio che “(…) a complemento della documentazione versata agli atti, si allegano i dettagli evoluzione incassi per gli anni 2016 (doc. 4) l'estratto conto con i pagamenti registrati dal 1.7.2013 (doc. 5) - a conferma del fatto che l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe effettuato dei pagamenti non corrisponde assolutamente al vero - e l'ulteriore documentazione all'incarto 52 LAVS già trasmessa al patrocinatore dell'opponente (doc. 7). (…)” (III, pag. 3).
Avuto riguardo alle prove richieste (“(…) Prove: richiamo doc. D di cui all'opposizione all'CO 1 15 maggio 2020; doc.; informazioni scritte (richiamo dal Lod. Ministero Pubblico, __________ (inc. n. 2017.4495/GIA/GIA e inc.2017.8765) del Bilancio e Conto Economico aziendale 2015 e 2016 della __________, in seguito FA 1; ogni altra ammessa. (…)” (I, punto 3, pag. 7)) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra, questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.
Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.9. Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dal ricorrente.
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha chiesto il condono del risarcimento richiestogli e in via subordinata la riduzione dell’importo da risarcire.
Al riguardo a ragione la Cassa ha addotto che “(…) per quanto attiene al condono si precisa che tale istituto, previsto dall'art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalla relativa ordinanza agli artt. 4 e 5, sottostà a due condizioni cumulative che sono la buona fede e l'esistenza di gravi difficoltà in cui si troverebbe l'assicurato. Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se quindi un organo formale di una persona giuridica viene riconosciuto responsabile del danno subito dalla Cassa giusta l'art. 52 LAVS, questo significa che lo stesso ha agito intenzionalmente oppure, come nel caso in esame, per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2016.10 del 6 aprile 2017 e giurisprudenza ivi citata). (…)” (doc. 3, punto 9, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA 31.2019.15 del’11 febbraio 2020, consid. 2.11 con riferimenti.
Parimenti a ragione la Cassa ha anche addotto che “(…) si osserva inoltre che l'art. 759 CO non trova applicazione nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del danno risarcitorio in relazione alla gravità dell'errore commesso dai responsabili (Pratique VSI 1996, pag. 306; STFA 13 novembre 2000, H 238/98). (…)” (doc. 3, punto 10, pag. 9). In argomento vedi anche la STCA 31.2020.15 del 16 novembre 2020, consid. 2.6 con riferimenti.
2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto.
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti