Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2020.20

 

BS

Lugano

22 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 giugno 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 è stata costituita il 15 luglio 2015, con sede a __________ dal 17 ottobre 2017 (date di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         RI 1 è stato socio gerente della società, con diritto di firma individuale, dal 15 luglio 2015 (data di pubblicazione nel FUSC) sino al fallimento della stessa decretato il 30 novembre 2018 (FUSC 5 dicembre 2018).

 

                               1.2.   Dal 1° settembre 2015 sino alla sua messa in liquidazione la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

 

                                         Il 23 luglio 2018 l’UE di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per il 2017 (doc. V/12).

 

                                         Con decreti del 30 novembre 2018 e 21 giugno 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ex art. 230 LEF.

 

                                         In data 7 novembre 2019 la Cassa ha insinuato all’UF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 3'816,30, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 20176 – 2019 (doc. V/2).

 

                                         La procedura di liquidazione è continuata in via sommaria a seguito del rinvenimento di nuovi beni (FUSC 31 gennaio 2020).

 

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 29 aprile 2020, confermata con decisione su opposizione del 30 giugno 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 3'816,30, per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2017 - 2019 (doc. 1 e 3).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, per il tramite di RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento

                                         Sostiene che gerente di fatto della società era sua ex-moglie, detentrice di metà delle quote societarie, la quale teneva la contabilità e pagava le fatture e che di questa circostanza la Cassa ne era a conoscenza. L’insorgente rimprovera pertanto alla Cassa di non aver chiesto alla ex-moglie almeno la metà del danno da risarcire, rifacendosi sui beni a lei riconducibili.

                                         Sostiene altresì di aver praticamente versato tutti i contributi sui salari dei dipendenti della società, tranne quelli relativi al sul suo salario non percepito. Pertanto egli si chiede se questi ultimi contributi siano dovuti o se la Cassa non debba riversargli la sua quota parte di salariato.

                                         L’insorgente evidenzia che quando è diventato socio gerente la società era già sovraindebitata, motivo per cui non deve rispondere dei contributi scaduti prima.

 

                                         A sua detta, il mancato pagamento dei contributi è dovuto alle conseguenze della sentenza di divorzio che l’avrebbe privato di risorse. Inoltre, l’ex moglie avrebbe contratto numerosi debiti e utilizzato gli introiti aziendali spendendoli in vacanze, vestiti e gioielli.

 

                                         Per questi motivi ritiene di non dover rispondere degli oneri sociali rimasti impagati.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, almeno per negligenza grave.

 

                               1.6.   Il TCA ha richiamato dalla Cassa copia dell’attestato di carenza beni, l’insinuazione all’Ufficio esecuzione di __________, il rapporto 4 novembre 2019 del Servizio Ispettorato e le distinte salari 2017 (doc. V).

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’attestato di carenza beni (ACB) rilasciato il 23 luglio 2018 (doc. V/1) la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, gerente della società con diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla stessa. Essa ha peraltro rispettato il termine di tre anni di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020), avendo intimato la decisione di risarcimento (29 aprile 2020) entro il succitato termine dal rilascio del ACB.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno di complessivi fr. 3'816,30 fatto valere nei confronti del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2017 – 2019, così come risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4 – 4C).

                                         I contributi sono stati determinati sulla base delle distinte salari. Per il 2017 la distinta salari è stata compilata e firmata dal ricorrente stesso (sub doc. V/4). Quelle del 2018 e del 2019 (sub doc. V/4) sono state invece allestite d’ufficio dalla Cassa non avendo l’insorgente, nonostante diffida del 21 agosto 2019 e comminatoria del 27 settembre 2019 (doc. 5 e 6), inviato le relative distinte salari. Va qui rilevato che la compilazione della distinta salari ed il relativo invio alla Cassa fa parte degli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 LAVS e art. 36 cpv. 3 OAVS (in merito cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 32, pag. 7) e il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione delle prescrizioni (cfr. consid. 2.6).

 

                                         Visto quanto sopra la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

                                     

                               2.4.   Il ricorrente si chiede se siano dovuti i contributi sui salari che non ha percepito o se la Cassa debba riversargli la sua quota parte di salariato.

 

                                         Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

                                         Vista la succitata giurisprudenza, ai fini dell’imposizione dei contributi non è rilevante che al ricorrente sia stato versato o meno il salario. Determinante è il diritto al salario, ciò che l’insorgente non ha minimamente messo in dubbio.

                                     

                                         Ne consegue che i contributi sui salari non versati sono dovuti.

 

                               2.5.   Il ricorrente, per quanto dato di capire, sostiene che quando è diventato socio gerente (15 luglio 2015) la società era già sovraindebitata, motivo per cui non deve rispondere dei contributi scaduti e dovuti prima.                 

 

                                         Secondo la giurisprudenza, il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2.

 

                                         In concreto, va ricordato che il danno imputato al ricorrente riguarda i contributi non versati per gli anni 2017 (concerne solo la fattura di chiusura anno), 2018 e 2019 che quindi si riferiscono ad un periodo in cui egli era già in carica quale organo formale della società.

                                         La succitata giurisprudenza non risulta pertanto applicabile. All’insorgente la Cassa ha quindi rettamente imputato il danno subito di fr. 3'816,30.                                                                                             

 

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.9.   Nella fattispecie concreta, l’insorgente sostiene di esser stato solo “sulla carta” socio gerente della società, che di fatto era gestita dalla sua ex moglie.

                                     

                                         Secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.

 

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Richiamata la succitata giurisprudenza, l’assunto del ricorrente di non aver avuto alcun potere decisionale e che l’unico responsabile della gestione societaria era la sua ex moglie non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli infatti avrebbe dovuto vegliare affinché i contributi venissero integralmente versati. Qualora le sue raccomandazioni non avessero avuto riscontro, egli avrebbe dovuto dimettersi subito.

 

                                         A tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, è da ritenere negligenza grave anche la passività di amministratori (rispettivamente soci gerenti) di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore (rispettivamente socio gerente) non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

 

                                         Inoltre, l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito dall’asserita gerente di fatto, nonché sua ex moglie, nell’esercizio della sua carica in seno alla società. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006). 

                                         Certo, egli ha sostenuto – senza dimostrarlo – che l’ex moglie avrebbe svuotato le casse della società, utilizzando gli introiti aziendali a scopi privati. Il ricorrente non ha tuttavia sostenuto di essere stato da lei ingannato rispettivamente raggirato, nel senso che lei l’avrebbe indotto a credere che i contributi fossero versati.

                                         Va poi rilevato che a partire dal II acconto trimestrale del 2016 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare (dal mese di agosto 2016) e precettare (da settembre 2016) la società (cfr. i già citati specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 4-6).

                                         Egli era pertanto ben consapevole dell’importanza del pagamento dei contributi.

 

                                         La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STF H 65/01 de 13 maggio 2002 e STF H 38/01 del 17 gennaio 2002).

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

 

                             2.10.   Occorre inoltre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                        

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                        

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non va dimenticato che la FA 1, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato alcun contributo per gli anni 2018 e 2019. Pertanto, la società, oltre a non aver regolamente pagato gli oneri sociali del 2016 e del 2017 (cfr. consid. 2.8), ha lasciato scoperti gli oneri sociali per un lasso di ben maggiore del periodo tollerato di tre mesi di cui alla succitata giurisprudenza. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STF H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STF H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.

 

                                         Infine, alla luce della menzionata giurisprudenza non costituisce motivo di giustificazione e/o di discolpa sostenere che a causa del divorzio il ricorrente non aveva più risorse finanziarie e che di conseguenza egli è stato costretto a “dichiarare fallimento”.

 

                             2.11.   Il ricorrente stigmatizza come la Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento contro la ex moglie, ben sapendo – a sua detta – che la società era di fatto da lei gestita.

                                         A tal riguardo la Cassa ha invece sostenuto che non aveva nessun elemento per ritenerla organo di fatto.

                                         Inoltre, volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS dell’ex moglie, va ricordato che nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

 

                             2.12.   Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti