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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede dapprima a __________ e quindi dal 31 gennaio 2017 a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 16 dicembre 1982 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel commercio, l’esportazione di ogni genere di merce, in particolare di prodotti elettrodomestici, informatici, telefonia ed accessori in generale. In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 12 settembre 2016.
1.2. La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. maggio 2015 al 31 gennaio 2017, momento in cui la società ha trasferito la propria sede a __________. Sin dal mese di novembre 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di agosto 2017. Al termine di svariate procedure esecutive, il competente Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ (__________) ha rilasciato, il 25 giugno 2018 e 12 settembre 2018, attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1 nel 2016 e 2017 (per complessivi fr. 7'250.90; doc. 18/8).
Con decisione del 16 gennaio 2019 il Presidente del Tribunale Regionale __________ ha dichiarato il fallimento della FA 1, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ un credito di fr. 12'677.10 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni 2016 e 2017 (quest’ultimo limitatamente al mese di gennaio), dopo controllo del datore di lavoro (doc. 18). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto 4 aprile 2019 del medesimo Tribunale, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 18), ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 12 luglio 2019 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 14 febbraio 2020, confermata con provvedimento su opposizione 3 settembre 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1, amministratore unico della società, in via solidale - limitatamente a fr. 5'039.60 - con TERZ 1 (membro del consiglio di amministrazione dal 28 aprile 2015 sino alle dimissioni il 6 settembre 2019), il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'677.50 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1negli anni 2016 e 2017, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora.
La Cassa ha contemporaneamente proceduto nei confronti di TERZ 2, intimandogli, sempre il 14 febbraio 2020, una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 5'039.60 pari a contributi non pagati dalla società (in via solidale con RI 1 limitatamente a tale importo).
1.4. Contro la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 è insorto con ricorso 5 ottobre 2020 RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con risposta di causa 22 ottobre 2020 la Cassa, alla luce degli accertamenti effettuati, dai quali era emersa la cessazione della carica quale amministratore unico con effetto dal 19 ottobre 2017, ha ridotto la richiesta di pagamento a fr. 6'505.20, postulando quindi l’accoglimento parziale del gravame, ribadendo nondimeno una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici (doc. III).
Con decreto 13 novembre 2020 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa, assegnandogli un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ 2 (doc. V), il quale è tuttavia rimasto silente.
Con replica del 10 novembre 2020 RI 1 ha ulteriormente fatto valere le sue argomentazioni ricorsuali, producendo altri documenti (doc. VI). In merito si è espressa la Cassa il 20 novembre 2020, confermando la presa di posizione espressa in sede di risposta (doc. VIII). Con scritto 11 gennaio 2021 il ricorrente ha ulteriormente formulato delle osservazioni, debitamente trasmesse alla Cassa (doc. X).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.
In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla società relativi agli anni 2016 e gennaio 2017 per complessivi fr. 6’505.20 (cfr. risposta di causa del 22 ottobre 2020, doc. III), comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A-B; doc. 5, 6).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede precisato che dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…) con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60 capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo 60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1 D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
Ora, l'art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.
Nella fattispecie in esame, conformemente alla giurisprudenza, decisivo al fine della decorrenza del termine di prescrizione è il rilascio - in esito a procedure esecutive avviate dalla Cassa nei confronti della FA 1 - di attestati carenza beni in data 25 giugno e 12 settembre 2018 (doc. 18/8).
Ora, in considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti gli attestati di carenza beni del 25 giugno e 12 settembre 2018 (doc. 18/8), la prescrizione di due anni secondo il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS il 1. gennaio 2020, in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni.
È quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento il 14 febbraio 2020 (doc. 1), la Cassa ha ampiamente rispettato detto termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore dal 1. gennaio 2020 (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno complessivo subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2016 e gennaio 2017, oneri che sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali fatte pervenire dalla società (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 5-8) per complessivi fr. 12'677.50 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati.
Ora, nella decisione contestata e con la documentazione prodotta, comprensiva dei conteggi e dei solleciti inviati alla società, degli atti delle procedure esecutive avviate nei confronti della società (sfociate in attestati carenza beni emessi in data 25 giugno e 12 settembre 2018) e della procedura fallimentare (cfr. doc. 6 con allegati), la Cassa ha compiutamente illustrato la composizione del danno fatto valere.
Dalla lista dei salari della FA 1 risulta che negli anni in questione l’unico dipendente fosse TERZ 1, il quale ne è stato l’amministratore unico dal 28 aprile 2015 (data di pubblicazione FUSC). Sulla data della cessazione di tale mandato le versioni divergono e l’amministrazione ha infine considerato che egli sia rimasto in carica sino al 6 settembre 2016, data delle dimissioni attestate dal verbale assembleare della società (doc. E).
In ogni modo la Cassa ha proceduto a calcolare i contributi sulla base del salario riconosciuto a TERZ 1, in base alle indicazioni della società, ammontante, per il periodo da settembre a dicembre 2015, a fr. 19'600 (doc. 15). Per quanto riguarda gli anni seguenti, la Cassa si è basata sulla dichiarazione dei salari presentata il 28 febbraio 2017 da RI 1, dalla quale emergevano salari per l’unico dipendente, TERZ 1, di fr. 117'000.-- per il 2016 rispettivamente fr. 9'000.-- per il mese di gennaio 2017 (doc. 16 e 17). Alla dichiarazione dei salari erano pure allegate le schede interne di salario attestanti tali importi, ritenuto che su quella relativa all'anno 2017 risultavano stralciate manualmente tutte le mensilità tranne quella del al mese di gennaio 2017 (doc. 17).
Il 12 aprile 2017 la Cassa ha quindi trasmesso all'indirizzo di __________ della società le fatture relative ai conguagli degli anni 2016 e 2017 sulla base di tali dati fornitile da RI 1 (doc. 18/10). Il 6 giugno 2017 la Cassa ha trasmesso alla società due nuove fatture di chiusura per l'anno 2016 e per il 2017, aggiungendovi le spese di diffida e il 18 dicembre 2017 ha effettuato un'ulteriore rettifica del conguaglio 2016, stornando l'importo di fr. 4'800.-- quali assegni familiari anticipati, mancando la relativa decisione di diritto da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari; un’ultima modifica del conguaglio 2016, con aggiunta delle spese di diffida, è stata effettuata il 5 febbraio 2018 (doc. 18/10).
Solo con una email del 20 aprile 2018, e quindi un anno dopo l’emissione delle prime fatture per il 2016 e 2017, la società, tramite il suo già amministratore unico RI 1, ha formulato, in modo peraltro poco chiaro, delle contestazioni circa le fatture della Cassa. In questo email veniva fra l’altro comunicato che TERZ 1 durante il periodo da gennaio ad agosto 2016 era "stato salariato da sé stesso" essendo in tale periodo amministratore unico, amministratore di fatto e datore di lavoro di sé stesso, e che "fino a quel punto incassò complessivamente registrati contabilmente nel bilancio 2016 di fr. 90'381.-- netti”. In aggiunta, il ricorrente precisava che, avendo TERZ 1 dimissionato dalla carica di amministratore unico, aveva in tal modo anche posto fine al rapporto contrattuale il 31 agosto 2016 e che successivamente, per il periodo da settembre 2016 ad ottobre 2017, sarebbe stato amministratore unico e dipendente di un’altra società, la __________ (doc. 2/1).
Il 30 ottobre 2018 la Cassa ha effettuato un'ulteriore rettifica del conguaglio 2017, stornando l'importo di fr. 400.00 a titolo di assegni familiari anticipati. Ha quindi comunicato un’ultima modifica del conguaglio 2017, aggiungendo le spese di diffida, il 12 dicembre 2018.
Ora, riguardo all’importo fatto valere dalla Cassa relativamente ai contributi dovuti per gli anni 2016 e gennaio 2017, il ricorrente, come già in sede di osservazioni alla decisione del 14 febbraio 2020, solleva una serie di contestazioni.
Innanzitutto egli censura l'ammontare del danno, affermando che l'unico dipendente della società, segnatamente il signor TERZ 1, avrebbe terminato la sua attività presso la stessa già prima del 7 settembre 2016, ovvero prima che l'opponente assumesse la carica di amministratore unico della FA 1. A suo dire, l’ultimo salario di spettanza di TERZ 1 sarebbe quello relativo al mese di luglio 2016, in quanto successivamente egli sarebbe passato alle dipendenze di un’altra società. Egli chiede quindi che i calcoli della Cassa siano limitati al solo anno 2016 per una somma dei salari pari a fr. 26'400.--.
Per i motivi che seguono questa Corte ritiene di dover confermare i conteggi operati dalla Cassa.
Preliminarmente si osserva che i contributi sono di principio determinati sulla base delle distinte salariali. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a; DTF 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 17 aprile 2008, inc. 30.2007.50, consid. 2.2).
Per la giurisprudenza infine in relazione ai salari impagati, decisivo è che gli stessi risultano contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro (STCA 8 agosto 2005, inc. 30.2004.105 e giurisprudenza ivi citata).
Ora, la Cassa ha ben illustrato che i dati da lei ammessi per la definizione dei contributi sono stati forniti dal ricorrente medesimo e meglio con la produzione delle dichiarazioni dei salari 2016 e 2017 il 28 febbraio 2017, con allegate le schede di salario, e lo scritto per email del 20 aprile 2018.
D’altra parte occorre anche sottolineare che alla luce delle allegazioni presentate con l’opposizione alla decisione del 14 febbraio 2020, la Cassa aveva chiesto delucidazioni in data 4 marzo 2020 all’interessato, il quale tuttavia, malgrado uno scritto del 3 giugno 2020, non aveva fornito le necessarie chiarificazioni (doc. 9).
Pure è stato con pertinenza evidenziato che alle svariate fatture inviate successivamente, la società non ha formulato alcuna contestazione, nemmeno il qui ricorrente che in quel periodo ne era amministratore unico.
Del resto anche con l’email inoltrato il 20 aprile 2018 egli si è limitato a dichiarare che fino a quel momento TERZ 1 aveva incassato importi pari a fr. 90'381.-- netti e che gli stessi erano stati inseriti nella contabilità 2016. Ora, a ragione la Cassa fa in proposito rilevare che tale ammontare salariale corrisponde sostanzialmente a quanto indicato nella scheda di salario 2016 presentata il 28 febbraio 2017 dallo stesso amministratore, la quale aveva in effetti indicato quale salario netto per tale anno un ammontare di fr. 93'360.90 a fronte di un importo lordo di fr. 117'000.--.
A tale evidenza si aggiunge il fatto che mentre in occasione dell’opposizione formulata da RI 1 alla decisione di risarcimento del 14 febbraio 2020 era stato indicato che l'ultimo salario di pertinenza di TERZ 1 era quello del mese di luglio 2016 (doc. 11), nell’email del 20 aprile 2018 veniva indicato che il rapporto di dipendenza si sarebbe interrotto a fine agosto 2016.
Alla luce di queste divergenze e richiamata la giurisprudenza in materia di versioni differenti, giusta la quale va di principio data la precedenza alle dichiarazioni fornite nella prima ora, quando la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STCA 30.2011.22 del 27 ottobre 2011), a ragione la Cassa ha considerato quale salario l’ammontare determinante quello riportato dalle dichiarazioni dei salari regolarmente compilate e sottoscritte dalla società il 28 febbraio 2017, indicanti salari di fr. 117'000.-- per il 2016 e fr. 9'000.-- per il 2017. Sia in proposito pure nuovamente sottolineato che il ricorrente non ha mai sostenuto, né sostiene in questa sede, che le dichiarazioni dei salari in oggetto siano in qualche modo errate o non vincolanti.
Né del resto in questa sede il ricorrente produce documentazione o fornisce elementi che permettano a questa Corte di dipartirsi dai conteggi effettuati dalla Cassa, basati, come detto e documentato, su quanto da egli medesimo dichiarato nella sua funzione di amministratore unico della FA 1 il 28 febbraio 2017 (doc. 16). Come con pertinenza osservato dalla Cassa, il ricorrente non ha fornito elementi utili che permettano di discostarsi da queste conclusioni, ove peraltro si rilevi che si tratta di circostanze verificatesi a diversi anni di distanza non solo dall’allestimento dei conteggi, ma anche dalla chiusura della procedura fallimentare della società.
Non permettono in particolare di dipartirsi da suddette conclusioni le ulteriori allegazioni formulate dal ricorrente, peraltro in maniera piuttosto confusa, nel corso della presente procedura ricorsuale.
Per quanto in particolare attiene all’addotta circostanza che TERZ 1 sarebbe stato pagato soltanto sino al 21 luglio 2016 (doc. VI e X), tale allegazione, rimasta peraltro prima di prova, si scontra innanzitutto con la documentazione agli atti, in particolare le notifiche salariali inviate alla Cassa e con il fatto che al ricevimento delle varie richieste di versamento dei contributi l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione. La stessa risulta inoltre inconciliabile anche con la conclusione per cui TERZ 1 ha di fatto dimissionato soltanto il 6 settembre 2016, come si evince dalla documentazione agli atti (doc. F) o al più presto il 31 agosto 2016, come espressamente affermato nel ricorso, laddove veniva indicato che TERZ 1 aveva “preso solo in giro la FA 1 e i suoi azionisti”, fino a che essi avevano finalmente ottenuto che egli si dimettesse per scritto il 31 agosto 2016 (doc. I e doc. E).
A ulteriormente confermare suddette conclusioni vi è anche il fatto che dallo scritto del 19 febbraio 2018 indirizzato all'Ufficio imposte alla fonte, proprio il ricorrente, congiuntamente all'allora amministratore unico della società __________, comunicava che era stato TERZ 1, il 30 ottobre 2017, ossia oltre un anno dopo l'asserita cessazione dell'attività del medesimo (e pochi giorni dopo le dimissioni di RI 1, presentate all’assemblea straordinaria degli azionisti il 19 ottobre 2017, doc. 4), a nominare il nuovo amministratore, affidandogli il compito di risanare la società (doc. B/3). Questo a comprova che l’attività di TERZ 1 per la società non era in tutta evidenza cessata con le dimissioni da amministratore unico.
Sia peraltro ancora ricordato che se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT Il 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Infatti, il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare per le parti di apportare, laddove fosse ragionevolmente esigibile, le disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Con la risposta di causa la Cassa ha del resto ulteriormente prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi. Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d’acconto e gli estratti conto inviati alla società debitrice (doc. 5, 6, 18).
In questa sede la Cassa ha in ogni modo ridotto l’importo fatto valere nei confronti del ricorrente considerato come gli accertamenti effettuati hanno permesso di chiarire che egli ha terminato la sua carica quale organo formale della società il 19 ottobre 2017 (cfr. verbale assemblea straordinaria degli azionisti della FA 1 del 19 ottobre 2017, doc. 4) e non poteva essere quindi responsabile per i mancati pagamenti in relazione alle registrazioni contabili intervenute dopo tale data (doc. 5 e 6), riducendolo a fr. 6'505.20, di cui fr. 5'477.25 per l’anno 2016 e fr. 1'027.95 per il 2017.
Se ne deve quindi concludere che la Cassa ha esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere.
Del resto, sia nuovamente sottolineato che dalla documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l’apertura del fallimento, ha contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Le censure ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi risultano pertanto in ogni modo di gran lunga tardive.
Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017 - così come dettagliatamente esposta negli estratti conto e nei riepiloghi prodotti dalla Cassa, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora e che conclude per uno scoperto di fr. 12'677.50 - appare ineccepibile (doc. 5, 6; cfr. anche i riepiloghi doc. 18; per quanto riguarda i costi si ricordi che conformemente all’art. 41bis OAVS e alla giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti; cfr. anche l’art. 69 cpv. 1 LAVS; la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Di tale somma, fr. 6'505.20 sono relativi al periodo i cui era in carica il qui ricorrente.
Da tale ammontare, calcolato sulla base dei dati notificati dal medesimo ricorrente il 28 febbraio 2017, non è possibile discostarsi, considerato come l’interessato non abbia saputo indicare e comprovare, con il grado minimo di verosimiglianza preponderante previsto nelle assicurazioni sociali, a oltre tre anni di distanza dai fatti e dopo la chiusura della procedura fallimentare nell’aprile 2019, elementi che permettano di modificare l'importo del danno.
Il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato peraltro pure formalmente attestato negli attestati carenza beni resi il 25 giugno e 12 settembre 2018, così come in sede di fallimento.
In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 12'677.50, di cui fr. 6'505.20 a carico del ricorrente.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 e p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).
D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.7. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 12 settembre 2016 (cfr. consid. 1.1). Ha quindi cessato il suo mandato dal momento delle sue dimissioni presentate all’assemblea del 19 ottobre 2017 (doc. III).
L’insorgente contesta la sua responsabilità, ribadendo che successivamente a settembre 2016 TERZ 1 si era assegnato autonomamente una retribuzione, malgrado fosse un prestanome ed esaurendo in tal modo il capitale all’insaputa dei soci. Per il resto egli contesta concludentemente la sua responsabilità sostenendo che “la ditta era stata prima gestita personalmente da Titolare, Amministratore e Socio unico, TERZ 1” (doc. VI). Fa inoltre in sostanza riferimento anche alle responsabilità dell’amministratore unico che l’ha sostituito dopo l’ottobre 2017, __________ (doc. X).
Ora, quanto asserito, in modo peraltro poco chiaro, non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, rivelato peraltro che egli nemmeno nega di aver regolarmente avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative della società.
In effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003).
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b).
Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
In concreto, nella sua veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del 17 settembre 2012).
Le vaghe argomentazioni fatte valere dal ricorrente, senza alcuna prova, non costituiscono circostanze sufficienti per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta né configurare dei motivi di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dall’ottobre 2016 (doc. 5).
Vero è piuttosto che il ricorrente, nel periodo in cui è stato in carica, ha in sostanza tollerato la situazione, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal novembre 2016 sistematicamente diffidare la società e da agosto 2017 procedere in via di esecuzione forzata (doc. 5, 6) - procedure poi sfociate nell’emissione di attestati carenza beni nel giugno e settembre 2018 e nell’apertura del fallimento della società nel gennaio 2019 -, ragione per cui il ricorrente non poteva non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società di cui era amministratore.
Del resto, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STF H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) o, quindi, come adduce il ricorrente, di aver avuto unicamente delle incombenze commerciali, non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STF H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se ne deve quindi concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta dal ricorrente, quanto vagamente addotto non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. L’amministratore di una società non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica diretta della situazione debitoria della società.
Del resto dagli atti risulta, che la società, sin dall’ottobre 2016 non ha in sostanza effettuato versamenti per i contributi paritetici dovuti, e ciò malgrado le diffide e procedure esecutive avviate nei suoi confronti (vedi gli estratti conto dei contributi paritetici, doc. 5, 6). Ritenuta questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati, se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione considerato come la società in questione fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 3/A) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti ed è infine caduta in fallimento.
E comunque, nel solco della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica nel settembre 2016, considerate le diffide (dal novembre 2016) e le procedure esecutive promosse nei confronti della società da agosto 2017, ritenuto come egli non potesse di conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STF H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STF H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STF H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STF H 79/05 del 14 febbraio 2006).
L’insorgente non può dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (cfr. STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Va qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione del ricorrente medesimo “quale testimone” (doc. I).
Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Quanto infine ancora all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente degli amministratori che l’hanno preceduto rispettivamente succeduto, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Non va in effetti dimenticato che la società, dopo diffide dal novembre 2016 e l’avvio di procedure esecutive dall’agosto 2017, non ha liquidato completamente i contributi degli anni 2016 e 2017 (cfr. estratto conto, doc. 5, 6). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel giugno e settembre 2018 sono stati resi attestati carenza beni definitivi e nel mese di gennaio 2019 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.
In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L).
2.9. Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa per contributi scoperti relativi agli anni 2016 e 2017 appare esente da critiche e come tale va ammesso.
Deve al proposito essere precisato che il ricorrente è pure responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS maturati prima dell'assunzione della carica di amministratore unico avvenuta il 12 settembre 2016. In effetti, per la giurisprudenza, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui non faceva ancora parte della società, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STF H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Il nuovo amministratore che prima di assumere la carica non verifica nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali, agisce quindi in modo approssimativo e può quindi essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno.
Nel caso concreto, se il ricorrente avesse richiesto il dettaglio relativo al pagamento dei contributi prima di entrare in carica, avrebbe potuto rendersi conto la società, che in ogni modo non era insolvente, non aveva effettuato i dovuti versamenti per il 2016. L’aver omesso tale controllo costituisce una grave negligenza.
2.10. Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF dovuti per il periodo da gennaio 2016 a gennaio 2017 dalla FA 1, ora fallita, per l'ammontare, limitato al periodo in cui egli era in carica quale amministratore unico, di fr. 6'505.20.
Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).
Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra i responsabili non essendo in ogni modo di rilievo.
2.11. Visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato a RI 1 riducendosi dai fr. 12'677.50 richiesti con la decisione contestata a fr. 6'505.20 (relativi ai contributi non soluti per il periodo da gennaio 2016 a gennaio 2017) e la decisione modificata in questo senso.
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 è modificata nel senso che RI 1 è tenuto a versare fr. 6'505.20 alla Cassa CO 1 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1, ora fallita, per il periodo da gennaio 2016 a gennaio 2017.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti