Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2020.30

 

BS/sc

Lugano

4 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 novembre 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamato in causa:       TERZ 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, iscritta il 4 giugno 2010 a Registro di Commercio del Canton __________ e con sede a __________, ha avuto una succursale a __________, iscritta a Registro di Commercio del Canton Ticino il 21 novembre 2010 e cancellata il 24 maggio 2017 (cfr. estratti RC informatizzati).

                                         La sede principale è stata trasferita dapprima a __________ (FUSC 24.05.2017), poi ad __________ (FUSC 11.06.2018) ed infine nuovamente a __________ (FUSC 21.05.2019).

 

                                         RI 1 è stato amministratore unico della società dal 21 novembre 2010 al 24 maggio 2017, a seguito delle sue dimissioni del 17 maggio 2017.

 

                                         Gli è succeduto __________ quale nuovo amministratore unico fino al fallimento della società (20 novembre 2019), mentre TERZ 1 ha ricoperto la carica di gerente dall’11 giugno 2018 al 7 maggio 2019.

                                        

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro durante i seguenti periodi:

 

                                         - per la succursale di __________: dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2017 per i contributi paritetici AF (assegni familiari) / AFI (assegni familiari integrativi) / Lorform (Fondo per la formazione professione) con il numero di conteggio __________;

 

                                         - per la sede di __________: dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2018 per i contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI/Lorform con il numero di conteggio __________;

 

                                         - per la sede di __________: dal 1° luglio 2017 al 31 maggio 2019 per i contributi partiteci AF/AFI e Lorform con il numero di conteggio __________;

 

                                         - per la sede di __________: dal 1° giugno 2019 fino al fallimento per i contributi partiteci AVS/AI/IPG/AD e AF/AFI e Lorform con il numero di conteggio __________.

 

                                         Il 20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 l’Ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi non pagati dalla società per gli anni dal 2016 al 2018 (doc. X/3).

 

                                         Con decreto del 20 novembre 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente autorizzato la liquidazione mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

 

                                         Il 19 giugno 2020 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito contributivo nei confronti della società per gli anni 2016 – 2019 (quest’ultimo sino al mese di maggio) per complessivi fr. 32'230,80 (rettificato il 20 novembre 2020 in fr. 31'130,95). Per quel che concerne la succursale di __________ il credito insinuato per i contributi AF/AFI e Lorform ammonta a fr. 4'621,20 (importo rimasto invariato dalla rettifica; doc. X/1 e 2).

 

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 14 agosto 2020, confermata con decisione su opposizione del 12 novembre 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 3846,95, importo corrispondente al conguaglio 2016 dei contributi AFI/AF/Lorform per l’anno 2016 di spettanza della succursale di __________ (doc. 1 e 3).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Sostiene che la Cassa non ha tenuto conto del trasferimento della società in Ticino e delle sue dimissioni del 17 maggio 2017 dalla carica di amministratore unico, motivo per cui egli non aveva più diritto di firma sui conti bancari societari per pagare i contributi rimasti scoperti. Rileva che nel 2018 la società ha versato fr. 75'691,40 di contributi arretrati e ritiene inspiegabile che l’amministrazione con quel versamento non abbia compensato anche i contributi dovuti dalla succursale. Rimprovera alla Cassa di aver atteso 3 anni dalle sue dimissioni per far valere la richiesta di risarcimento, contestando di fatto la tempestività della stessa.

                                         Evidenzia infine la sua precaria situazione finanziaria.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, con riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il mancato pagamento dei contributi AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ della FA 1.

 

                               1.6.   Il 6 gennaio 2021 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (V).

                                     

                               1.7.   In data 14 gennaio 2021 la Cassa ha duplicato (VIII).

 

                               1.8.   Il 19 gennaio 2012 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (VIII), il quale non ha inoltrato alcune osservazioni.

                               1.9.   Il TCA ha richiamato dalla Cassa copia delle insinuazioni di credito e degli attestati di carenza beni (X).

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito degli attesti di carenza beni (ACB) rilasciati il 20 ottobre 2018 e 22 febbraio 2019 (doc. X/2) la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della società in carica nel 2016, i contributi AF/AFI/Lorform dovuti dalla succursale di __________ nel medesimo anno.

 

                               2.3.   In sostanza il ricorrente ritiene la presente procedura tardiva.

                                        

                                         L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

 

                                         Dal 1° gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

 

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di tre anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STF 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

 

                                         L’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.”.

 

                                         In concreto, con il rilascio del primo attestato di carenza beni del 20 ottobre 2018 (doc. X/3), conformemente alla succitata giurisprudenza, il termine di prescrizione relativo di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2019 non era ancora prescritto al momento in cui è entrato in vigore il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS, ossia il 1° gennaio 2020. Ne consegue che applicabile è il nuovo termine di tre anni dal rilascio del primo attestato di carenza beni.

                                         La decisione risarcitoria, datata 14 agosto 2020, è pertanto tempestiva.

 

                               2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno di complessivi fr. 3'816,30 fatto valere nei confronti del ricorrente corrisponde al conguaglio 2016 dei contributi AF/AFI/Lorform non soluti dalla succursale di __________, così come risulta dal conteggio allegato alla decisione di risarcimento (doc. 1) e dallo specchietto inerente all’evoluzione del pagamento dei contributi (sub doc. 8). I contributi sono stati determinati sulla base della relativa distinta salari (doc. 3/B).

 

                                         Visto quanto sopra la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno, né del resto il ricorrente l’ha contestato.

                                     

                               2.5.   Il ricorrente sostiene che i contributi del 2016 rimasti scoperti relativi alla succursale di __________ dovevano essere compensati con i contributi arretrati che la sede principale della società aveva versato nel 2018.

 

                                         Va qui ricordato che, conformemente all’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv.1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).           

 

                                         A sua volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cpv. 3). Secondo giurisprudenza, nell’ambito della procedura di versamento dei contributi AVS, vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti arretrati vengono imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK 1988 pag. 602; SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito il diritto di dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono ostacolati i legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica consistono unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi (SVR 2000 AHV nr. 13 pag. 43; cfr. anche STF inedita 30 gennaio 2006 nella causa R, H 118/05, consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H 232/04, consid. 2.2).

 

                                         Nella risposta di causa la Cassa ha precisato che:

 

"  (…) Orbene, nel presente caso occorre evidenziare come la società avesse due conteggi aperti con la Cassa, il primo riguardava l’assoggettamento AF/AFI/Lorform della succursale di __________ (conteggio n° __________), mentre il secondo l’assoggettamento AVS/AI/IPG/AD/AF/AFI/Lorform (conteggio n° __________) relativo al periodo in cui la società aveva la sede principale a __________.

Il pagamento di CHF 75'691.40 (doc. 4) al quale si riferisce il ricorrente riguardava il secondo conteggio (n° __________) ed è relativo ad un accordo intervenuto tra la società e la Cassa, dopo il deposito da parte di quest’ultima il 7 marzo 2018 di un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF (doc. 5). Nell’ambito della di tale procedura, relativa peraltro ad uno scoperto di CHF 99'737.20 (per il periodo 1. giugno 2017 – 31 marzo 2018), era stato previsto un piano di rientro in quattro rate di CHF 15'000.00 mensili e un pagamento finale di CHF 80613.95, corrispondenti a quanto indicato nel verbale d’udienza presso la Pretura di __________ del 2 maggio 2018 e nell’estratto ivi presentato dalla Cassa (doc. 6 e 71-2).

Nel consegue che per la fattispecie, gli amministratori della società, quando quest’ultima aveva sede principale a __________, hanno espresso chiaramente la volontà che suddetti pagamenti coprissero espressamente ed esclusivamente gli scoperti del conteggio n° __________ (periodo di affiliazione dal 1.giugno 2017 al 30 giugno 2018) e non gli scoperti del 2016 riferiti ad un altro conteggio, per una diversa tipologia di affiliazione e relativi alla succursale di __________ della società (periodo di affiliazione dal 1.novembre 2013 al 31 maggio 2017). (…)” (sottolineatura del redattore; doc. III pag. 3-4)

 

                                         Per questi motivi rettamente la Cassa non ha compensato i contributi qui richiesti ex art. 52 LAVS con i contributi paritetici arretrati versati dalla società con sede a __________.

 

                                         Ne consegue che l’ammontare del danno di fr. 3'846,95 richiesto al ricorrente merita conferma.

                                        

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                               2.9.   Nella fattispecie concreta, nel periodo in questione l’insorgente era amministratore unico della società.

                                         A tal riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                             2.10.   Il ricorrente sostiene che, a seguito del trasferimento della sede della società in Ticino e delle sue dimissioni quale amministratore unico, non aveva più il diritto di firma sui conti bancari societari e quindi non poteva intervenire affinché fosse pagato il dovuto.

 

                                         Va qui ricordato che la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per i contributi dovuti nel 2016 dalla succursale di __________ e che quell’anno egli era amministratore unico della società con allora sede a __________. Quindi egli è tenuto a rispondere per i contributi dovuti dalla succursale. Il fatto che la società abbia trasferito la sede in Ticino, con una breve parentesi nel Canton __________, non ha pertanto alcuna influenza sulla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                     

                             2.11.   La giurisprudenza ha avuto modo di statuire che il conguaglio per il pagamento dei contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest'ultimo per il relativo importo (STCA del 7 febbraio 2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa negligenza riferita alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con riferimenti).

 

                                         L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                         Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

                                         Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

                                        

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:

 

"  (…) Nella fattispecie, per quanto riguarda l’anno 2016, la Cassa ha fatturato acconti secondo una base salariale annua presumibile di CHF 300'000.00 (CHF 25'000.00 mensili; doc. B), mentre l’ammontare effettivo dei salari si è poi rivelato essere pari a CHF 554'793.00 (doc. C), ovvero superiore di CHF 254'793.00 rispetto all’importo preso in considerazione per fatturare gli acconti, ciò che rappresenta una differenza pari al 84.93%. (…)” (Doc. 3 pag. 8)

                                         Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto annunciare alla Cassa l’importante aumento della massa salariale. Non risulta inoltre che allora egli abbia proceduto ad un accantonamento nel senso della succitata giurisprudenza. Trattandosi quindi di una violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS l’insorgente deve rispondere per il conguaglio 2016 anche se emesso dopo le sue dimissioni.

 

                                         Non essendo stati infine fatti valere motivi di discolpa o di giustificazione, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata.

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

 

                             2.12.   Da ultimo, va fatto presente che la precaria situazione economica descritta dal ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio.

 

                                         Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

 

                             2.13.   Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.14.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti