Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2021.10

 

FC

Lugano

13 settembre 2021    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 aprile 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita: FA 1 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede prima a __________, __________ e da ultimo a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 5 maggio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel servizio nel campo del lavoro, in particolare la ricerca, la selezione, la consulenza, la formazione del personale, vale a dire la messa a disposizione di personale per posti fissi, temporanei e a tempo parziale, la gestione del personale su mandato, la gestione dei salari e di tutte le attività connesse a dei contratti di outsourcing” (cfr. estratto RC). In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato socio e gerente, con diritto di firma collettiva a due dalla costituzione al 30 marzo 2017 e in seguito firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                               1.2.   La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. giugno 2015.

                                         Sin dai primi mesi del 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal luglio 2017 e quindi precettarla dal giugno 2018. Al termine di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ha rilasciato il 13 maggio 2019 tre attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1.

Con decreto 10 luglio 2019 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________un credito di fr. 197'796.25 (ridotti poi a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della tassa sul CO2) per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni dal 2017 al 2019 (doc. 1/A-C).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 12 febbraio 2021, confermata con provvedimento su opposizione 7 aprile 2021 (doc. A), la Cassa ha chiesto a RI 1, socio gerente della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 192'010.70 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1, negli anni dal 2017 al 2019, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora.  

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione è insorto il 7 maggio 2021 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.5.   Con risposta di causa 1. giugno 2021 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo in sostanza una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici e rinviando essenzialmente alle motivazioni esposte nella decisione impugnata (doc. III).

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                        

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

 

                                         Nel caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1, poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio gerente con diritto di firma prima collettiva a due e quindi individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni dal 2017 al 2019 per complessivi fr. 192'010.70, comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A/B/C, 4A/B).

 

                               2.2.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…) con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60 capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo 60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1 D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250) (cfr. anche l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

 

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

                                         Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195).

 

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

 

                                         Ora, l'art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero (dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile), che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

 

                                         Nella fattispecie in esame, la Cassa ha avuto conoscenza del danno al più presto nel momento in cui, il 13 maggio 2019, sono stati emessi dall’ufficio esecuzioni competente tre attestati carenza beni al termine delle procedure esecutive promosse per il recupero dei contributi non pagati (DTF 113 V 256).

                                         In considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visti i tre attestati carenza beni del 13 maggio 2019, la prescrizione di due anni secondo il diritto anteriore non era ancora sopravvenuta al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il 1. gennaio 2020), in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato a tre anni il termine relativo di prescrizione.  

                                         È quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento il 12 febbraio 2021, la Cassa ha ampiamente rispettato il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti del ricorrente non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

 

                                         Sia peraltro anche ricordato che la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b, 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74).

                                         Per quanto precede, la Cassa era quindi legittimata ad avviare la presente procedura ex art. 52 LAVS nei confronti del ricorrente per l’intero credito contributivo insinuato.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento del saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1 per gli anni dal 2017 al 2019, così come risulta dai conteggi allestiti secondo la dichiarazione dei salari (doc. 1/A-C, e 4/A-B).                                                                                

                                         L’importo complessivo di fr. 197'796.25, poi aggiornato a fr. 192'010.70 dopo ridistribuzione della tassa sul CO2 , che non è mai stato validamente contestato né prima della resa della decisione qui impugnata e nemmeno contestualmente al ricorso,  fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

 

                                         Giova qui anche ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla Cassa non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non ha formulato precise e motivate censure sugli importi chiesti, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta. Nemmeno risulta peraltro dagli atti che il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi abbia mai contestato i conteggi inviati dalla Cassa.

                                        

                                         Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2017-2019, così come esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto complessivo di fr. 192'010.70, appare ineccepibile (doc. 4A, 4B; cfr. anche i riepiloghi doc. 1/A-C; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).  

                                                                                  

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186).

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di gerente (dapprima con diritto di firma collettiva a due e dal 30 marzo 2017 individuale) della FA 1dalla sua costituzione, ovvero dal maggio 2015 (estratto RC agli atti).

                                         Ora, accettando tale carica, l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

                                        

                            2.7.1.   Come anticipato (cfr. sopra consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STF H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell’8 marzo 2005, STF H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         D’altra parte, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                        

                            2.7.2.   Per tornare al caso concreto, il ricorrente non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.          

                                         Egli afferma che in base agli accordi conclusi tra i soci egli si sarebbe dovuto occupare solo della parte commerciale della società, mentre la gestione operativa, amministrativa e contabile della stessa sarebbe stata affidata dapprima alla __________ e, successivamente alla ripresa dell'integralità delle quote da parte sua a fine marzo 2017, ad una società fiduciaria (la __________).

                                         Adduce che quest'ultima, esaminando la situazione della società, aveva quindi potuto constatare prelevamenti indebiti, il mancato pagamento di diverse fatture tra cui quelle degli oneri sociali, registrazioni contabili non effettuate, la conclusione di contratti a sua insaputa, pagamenti non autorizzati, un fittizio utile aziendale per il 2017 così come anche mancati incassi di fatture. A suo avviso quindi la società che si era occupata in epoca precedente dell’amministrazione e della contabilità della FA 1, ovvero la __________, nelle persone di __________ e __________, gli avrebbe nascosto la disastrosa situazione finanziaria in cui versava la società. Egli contesta quindi intenzionalità e negligenza grave in relazione al danno subito dalla Cassa, affermando inoltre di essersi impegnato a risanare la situazione ereditata, ad esempio pagando ratealmente gli arretrati ma senza riuscirvi. Le malversazioni attuate da terzi e la disastrosa situazione finanziaria hanno poi obbligato a depositare i bilanci ex art. 725 CO.

                                         La responsabilità del danno dovrebbe a suo avviso essere attribuita all’ex socio __________ e a __________, già organo formale della società ed entrambi, a suo dire, organi di fatto della FA 1. Tali persone l'avrebbero ingannato presentandogli, al momento del passaggio di proprietà, dati contabili falsificati e non fornendo la reale entità dei debiti della società, tra cui quella degli oneri sociali scoperti.

 

                                         Ora, quanto asserito, peraltro senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, ricordato nuovamente che l’insorgente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.  

                                         Richiamato innanzitutto quanto esposto al consid. 2.1 che precede, va detto che nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima e il loro comportamento, dal punto di vista della gestione, va valutato secondo gli stessi criteri applicabili agli amministratori di una società anonima (DTF 126 V 238; STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell'8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003).

                                         Quale organo formale, RI 1 doveva dunque adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da osservare nei propri affari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Come dianzi ricordato, in tale contesto, l'Alta Corte ha in particolare rilevato che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) e di evidenziare che il mandato quale consigliere di amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità" (cfr. STF H 160/99 dell'8 novembre 1999). All'organo formale, come era il ricorrente, spetta quindi vigilare, affinché i contributi, prelevati dai salari dei dipendenti giusta l'art. 51 LAVS, siano regolarmente versati (STF H 310/02 dell'11 novembre 2003) ed esaminare tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale, ritenuto che non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e H 171/02 del 2 dicembre 2003). La verifica puntuale e di persona del pagamento effettivo dei contributi paritetici AVS alla Cassa è un compito che incombe all'organo formale (STF H 265/02, consid. 3.1 del 3 luglio 2003; H 208 + 209/00 del 28 aprile 2003, consid. 7.2.1).

 

                                         D’altra parte, la circostanza che all'interno della società siano state definite delle competenze specifiche per il pagamento degli oneri sociali non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS (STF H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA del 16 dicembre 2009 inc. n. 31.2008.1 5). Nemmeno il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti costituisce motivo liberatorio o di discolpa (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000 e STCA del 20 marzo 2012 inc. n. 31.2011.9). L'organo di una società deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116).

 

In concreto quindi la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, trattandosi di un'attribuzione inalienabile nel senso dell'art. 716a cpv. 1 CO (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002; STFA H 234/00 del 27 aprile 2001), incombeva al ricorrente nella sua qualità di organo formale. Se così non fosse, si finirebbe per legittimare la figura dell'"uomo di paglia" (STF H 365/01 del 15 aprile 2002; H 225/00 del 13 febbraio 2001 e STCA 31.2002.21 del 16 aprile 2003). A mente della giurisprudenza, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (STCA 31.97.00013-14 del 30 settembre 1998).

 

                                         Al riguardo, l'Alta Corte ha ribadito che un organo formale non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non si sarebbe mai incaricato della gestione della società poiché non rientrava nella sua funzione, pretendendo quindi di avere avuto un ruolo subalterno, poiché tale agire configura già di per sé una grave negligenza (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STCA 31.2011.9 del 20 marzo 2012).

                                         Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

                                         La passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag.115).

                                        

                                         Da quanto precede risulta che il ricorrente, nella sua funzione di socio gerente con diritto di firma dapprima collettiva a due e in seguito individuale, non può sgravarsi dalle sue responsabilità adducendo che gli erano stati attribuiti in seno alla società dei compiti assai limitati e che fossero altre persone ad esercitare il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto. Accettando il mandato di socio gerente egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A maggior ragione considerando che egli è rimasto gerente della società sino al suo fallimento, e ricordato che la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019), e che la stessa è stata diffidata dal luglio 2017 e precettata dal giugno 2018 (doc. 4A), doveva essere al corrente della situazione finanziaria e avrebbe dovuto intervenire attivamente.

                                         Del resto proprio il ricorrente ammette che già “verso la fine del 2016” aveva capito che “qualcosa non andava nella gestione amministrativa della società” (ricorso, doc. I, pag. 3).

                                         Ove inoltre le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova - egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STF del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STF H 403/01 del 28 maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV n. 15 consid. 6b).

                                         In concreto, manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STF H 265/00 del 20 marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 4c),

 

                                         Non soccorre quindi all’insorgente l’asserita circostanza che fossero altre persone, segnatamente __________ o __________, ad occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Come detto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità.

                                         Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno sostenuto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006; in proposito cfr. ancora al considerando 2.8).

                                         Infine, occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Nel caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell’interessato sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia supporto probatorio) -  egli, se davvero non disponeva delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni (cfr. fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).

                                        

                            2.7.3.   D’altra parte, alle responsabilità del ricorrente non può mutare neanche la circostanza, secondo cui egli avrebbe ripreso l'integralità delle quote societarie solamente a fine marzo 2017.

Infatti, come ha con pertinenza osservato la Cassa nella decisione contestata, a quel momento l'opponente ricopriva già da quasi due anni la funzione di gerente e per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, doc. I pag. 3), già da fine 2016 era consapevole che qualcosa non andava nella gestione amministrativa della società. D’altra parte, richiamata la giurisprudenza ricordata sopra, a ragione la Cassa ha osservato che “il ricorrente non avrebbe dovuto, come da egli ammesso, attendere il marzo 2017 per verificare i dati contabili della società. Inoltre se la situazione finanziaria della società fosse stata effettivamente disastrata già nel 2017 egli non avrebbe dovuto attendere circa due anni per depositare i bilanci ex art. 725 cpv. 2 CO perché in tal modo ha fatto sì che il danno patito dalla Cassa si aggravasse sostanzialmente, impegnando già solo per tale motivo la sua responsabilità ex art. 52 LAVS” (cfr. decisione, doc. A, pag. 9).

Sia peraltro ancora osservato che la società di cui era gerente il ricorrente ha avuto dipendenti fino a marzo 2019, è stata oggetto di tre attestati carenza di beni solamente il 13 maggio 2019 ed è stata decretata fallita solo nel luglio 2019.

 

                                         Quanto inoltre all’allegazione del ricorrente – che peraltro non è stata comprovata – per la quale, a sua discolpa, egli si sarebbe impegnato, una volta accortosi tardivamente della reale situazione finanziaria della società, a saldare ratealmente i diversi scoperti della società, va detto che per la giurisprudenza il tentativo di sanare la situazione debitoria della società, procedendo ad esempio con un pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Anzi, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002).

La Cassa ha pure con pertinenza ricordato nella sua decisione che per la giurisprudenza federale il versamento dei salari ai dipendenti non ha carattere prioritario rispetto al pagamento degli oneri sociali alla Cassa, imponendo al datore di lavoro in difficoltà economica, i cui continui pagamenti sono in grado di garantire unicamente la copertura dei salari netti e non dell'ammontare lordo degli stessi, di ridurre di conseguenza il volume dei salari ad un livello che permetta il pagamento anche dei relativi oneri sociali (STF 9C_436/2016 del 26 giugno 2017; STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018).

                                         Del resto, per la giurisprudenza, anche l'eventuale l'introduzione di misure drastiche per risanare la società non sono di per sé motivi sufficienti di discolpa se non viene comprovata l’esistenza di oggettive prospettive di salvataggio che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo (cfr. STCA 31.2019.10 del 23 gennaio 2020). Una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dell'amministratore (STCA 31.2017.15 del 4 luglio 2018).

 

Nella specie, il ricorrente non comprova alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (dall'8 maggio 2015 sino al fallimento della società pronunciato il 10 luglio 2019), se non il fatto - peraltro non comprovato - di aver cercato di pagare degli scoperti, che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento dei pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza della società.

                                         In realtà, come ricordato dalla Cassa, a seguito dell'entrata in mora della società, la stessa ha dovuto venir diffidata dal mese di luglio 2017 e precettata dal mese di giugno 2018 e le varie pendenze accumulate hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Ora, in queste condizioni, il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi.

 

                            2.7.4.   Sia pure osservato che la Cassa ha anche constatato una violazione grave dell'obbligo di comunicare previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Sia in effetti ricordato che agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

Per quanto riguarda la FA 1 e i relativi acconti versati, nella decisione impugnata la Cassa ha individuato una chiara violazione di questo disposto da parte dei suoi amministratori e segnatamente del ricorrente, illustrando:

 

" (…)

anno 2017: acconti mensili fatturati in base a CHF 799'999.80 (come a comunicazione della società del 28 febbraio 2017), per contro l'ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato essere di CHF 1'214'290.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato essere del 51.79% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti.

 

anno 2018: acconti mensili fatturati in base a CHF 1'110’717.60 (aumento effettuato autonomamente dalla Cassa successivamente al conguaglio 2017), per contro l'ammontare effettivo dei safari per tale anno è risultato essere di CHF 1'451'917.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato essere del 30.72% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. (…)”

 

                                         Ha quindi rilevato anche che “Il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). Il comportamento dell'insorgente è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65/01 del 13 maggio 2002)” (decisione, doc. A, pag. 12).

A queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire e rimandare.

 

                               2.8.   In merito all'addotta falsificazione dei documenti contabili presentati all’insorgente al momento del passaggio delle quote societarie (marzo 2017), va detto che, come ricordato anche dalla Cassa, gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993).

                                         Rilevante non sono le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre 2003).

 

Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che l’insorgente abbia inoltrato una denuncia penale per tali asseriti comportamenti (al di fuori della richiesta al Ministero pubblico di chiarire la responsabilità degli ex amministratori nel fallimento della società che l’interessato avrebbe formulato nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per il recupero dell’imposta preventiva; cfr. al consid. 2.12),  anche volendo ammettere che effettivamente al ricorrente siano stati presentati dei documenti contraffatti in occasione del passaggio delle quote societarie nel marzo 2017, circostanza questa peraltro tutt’altro che comprovata, va detto che tale fatto non muta alla circostanza che RI 1 non poteva certo ignorare e tantomeno tollerare le difficoltà presentate dalla società, la quale sin dal luglio 2017 ha dovuto essere diffidata e dal giugno 2018 precettata, a causa del mancato pagamento degli oneri sociali della società (doc. 4A e B; cfr. la STCA 31.2008.9 del 13 ottobre 2009 con la quale il TCA ha ritenuto ugualmente responsabile l’amministratore, cui gli erano stati sottoposti dei dati contabili ad hoc ed era stata falsificata la firma per una fideiussione, essendosi tali comportamenti concretizzatisi in un periodo diverso da quello oggetto della procedura di risarcimento danni ed essendoci indizi di una gestione non oculata della società che avrebbero dovuto indurre l’amministratore a verificare tempestivamente anche la posizione debitoria nei confronti della Cassa).

Come già dianzi esposto, l’insorgente avrebbe dovuto reagire a questo stato di cose e intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione e ritenuta questa situazione, che denotava una evidente e nota da tempo difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo, avrebbe dovuto attivarsi e prendere in mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo, evitando in tal modo di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.2; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002).

                                        

                                         Del resto, come ben allegato dalla Cassa, i documenti prodotti in sede di opposizione riguardano gli anni 2015 e 2016, mentre il ricorrente è stato convenuto per gli scoperti dal 2017 al 2019.

                                         Ma a prescindere da ciò, da tale documentazione non è possibile ritenere comprovata una falsificazione.

                                         Nella decisione contestata, la Cassa ha in merito rettamente evidenziato che “oltre a ciò si evidenzia che i dati del Conto economico 2015 (inseriti nelle cartellette con denominazione "vero" e "falso") sono uguali e che per il 2016, pur rilevando delle discrepanze, non vi è la prova che si tratti di una falsificazione o rispettivamente il risultato di una contabilità mal tenuta, evenienza quest'ultima attestata dalla __________. L'opponente non ha provato e peraltro nemmeno addotto che gli siano stati presentati dei documenti falsificati su carta intestata della Cassa che potessero indurlo a trarre conclusioni errate in merito ai pagamenti all'AVS. Si ribadisce in aggiunta che il signor RI 1 era organo formale della società già dalla sua costituzione, quindi ha avuto per molto tempo la possibilità di verificare la reale situazione della società e di sollecitare la presentazione degli opportuni giustificativi. Se ciò non fosse avvenuto doveva dimissionare per tempo e in ogni caso non acquistare nel marzo 2017 tutte le quote di una società di cui non aveva potuto effettuare un'approfondita revisione ed analisi contabile, circostanza concretizzatasi solo nell'ottobre2017, come risulta dallo scritto del 30 gennaio 2018 della __________ (doc. N all'opposizione). Del resto il signor RI 1 ha dichiarato in sede di opposizione che già a fine 2016 si sarebbe accorto casualmente che vi erano fatture non pagate e prelievi non corretti, ciò avrebbe dovuto indurlo ad effettuare personalmente una verifica dettagliata della situazione e a pretendere un'analisi della situazione da parte della __________, iscritta a registro di commercio quale "ufficio di revisione" della società, indipendentemente dal fatto che era sua intenzione acquistare tutte le quote della stessa. In merito ai documenti contabili prodotti in sede di opposizione si rileva che, a titolo abbondanziale, a fronte di un utile operativo presentato al signor RI 1 per il 2016 di CHF 1'866'834.00, ma che in realtà sarebbe stato di CHF 1'915'312.00 (differenza = + 2.53%), la variazione del risultato d'esercizio da CHF 37'211.00 (utile) a CHF - 21'552.00 (perdita) - vale a dire CHF 58763.00 - non doveva certo apparire determinante per decidere se acquistare tutte le quote societarie, ritenuto come tale differenza rappresenta solamente il 3,09% degli effettivi ricavi del 2016 (CHF 1'899'328.00). Il signor RI 1 avrebbe inoltre dovuto esaminare il bilancio ed in particolare la composizione del capitale dei terzi e ancor più in dettaglio verificare la data da cui tali crediti erano giacenti e la relativa scadenza. Questo non solo in funzione dell'acquisizione dell'intero pacchetto di quote societarie, bensì già in precedenza in quanto socio gerente già dalla costituzione della società. Gli accertamenti fatti dopo il marzo 2017 sono pertanto tardivi, a fronte anche del pesante aggravamento del danno patito dalla Cassa per il solo 2018 (saldo del periodo = CHF 106'361.20.00). Inoltre dal "vero" bilancio del 2016, allegato all'opposizione, risulta che la società vantasse in particolare "Crediti per forniture e prestazioni" per CHF 583'165.00 e vi fossero "Prestazioni di servizi non fatturate" per CHF 88'598.10 e di ciò non è dato sapere se e cosa l'opponente abbia fatto per tradurre in effettiva liquidità tali importi e questo già prima del marzo 2017” (decisione impugnata, punto 6.3).

                                         A tali motivazioni questa Corte deve integralmente aderire. L’addotta, e peraltro non comprovata falsificazione dei documenti, non può assurgere dunque a valido motivo di discolpa nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.

                                         Né del resto l’insorgente fa valere altre motivazioni che possano in qualche sgravarlo dalle sue responsabilità. In particolare il fatto che egli non avesse piena conoscenza delle effettive malversazioni compiute da altri amministratori di fatto non modifica il fatto che egli sapesse rispettivamente dovesse sapere dell’esistenza di un’importante situazione debitoria che gravava sin dall’inizio del 2016 la FA 1. Infine, non permettono di concludere diversamente le allegazioni del ricorrente riferite all’azionariato della società rispettivamente ai rapporti interni ai soci.

 

                               2.9.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                        

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del 28 maggio 2002). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TF (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; STF H 93/01 + H 169/01 del 27 gennaio 2003 consid. 3.4.3). Il TF ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STF del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STF del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5).

                                        

                             2.10.   Quanto alla velata censura del ricorrente per il quale la Cassa avrebbe dovuto procedere (anche) nei confronti di __________ e __________, affinché rispondessero per gli insoluti nei confronti della Cassa AVS, si rileva quanto segue.

                                         Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12).

                                         Di conseguenza a prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come sostenuto dal ricorrente la Cassa, che in questo caso ha scelto di procedere solo contro l’insorgente, gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo posto.

                                                                                

                             2.11.   Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma dapprima collettiva a due e quindi individuale , non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1, per gli anni dal 2017 al 2019 per l’importo di fr. 192'010.70.

                                          Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va respinto.       

                                        

                             2.12.   Il ricorrente sostiene infine in sostanza che la gestione della società da parte degli ex amministratori di fatto sia stata fraudolenta e che gli atti illeciti compiuti da (non ben precisate) “terze persone” hanno portato al fallimento della società. A tal riguardo chiede quindi il richiamo degli atti del procedimento penale avviato “lo scorso anno” nei suoi confronti per il recupero dell’imposta preventiva e nell’ambito del quale egli avrebbe richiesto al Ministero pubblico di effettuare chiarimenti circa la responsabilità penale di tali persone nel fallimento della FA 1 (ricorso, pag. 8 e 13).

 

                                         Ora, non è necessario richiedere gli atti penali (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito degli eventuali accertamenti che l’autorità penale potrebbe aver effettuato, in merito peraltro ad azioni fraudolente (rimaste – per quanto concerne la presente procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori concreti), considerato come trattasi di circostanze che non sono con ogni verosimiglianza tali da influire sull'esito della vertenza.               

 

                                         Secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5). Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 184/98 del 17 febbraio 1999 consid 4b).

                                         Inoltre, per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non sarebbe in principio nemmeno pensabile di sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (cfr. STF H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5).

                                         Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003 consid. 2.6; H 340/98 del 30 marzo 1999 consid. 2b).

 

                             2.13.   Riguardo alle altre prove richieste dal ricorrente “(…) si richiama dall'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1, __________ l'incarto n. __________; Si richiama dal Ministero Pubblico, __________, l'incarto n. __________ in re RI 1; Si richiamo dall'UE di __________ l'incarto relativo al fallimento della FA 1, __________. Testimoni: signor __________, signor __________, signor __________, signora __________, signor __________” (I, pagg.13) a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per i medesimi motivi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa non può essere imputata alcuna lacuna nell’effettuazione dell’istruttoria e segnatamente nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di trattamento.

 

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                                         Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).          

                                     

                             2.14.   Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura.

 

                             2.15.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           § RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa CO 1 fr. 192'010.70.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti