Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2021.15

 

jv/sc

Lugano

8 novembre 2021         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 7 settembre 2011 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                        

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di presidente con firma individuale dal 28 agosto 2018 e quella di amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale, dal 2 gennaio 2019 fino al fallimento della società (cfr. doc. 5 e scritto del 4 dicembre 2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3).

 

                                1.2.   La società, che gestiva l’esercizio pubblico __________ (ora __________), è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro alla CO 1 (di seguito: Cassa) dal 10 aprile 2017 al 17 novembre 2020 (cfr. I, III +1 e doc. 2).

 

A partire dal 1. gennaio 2019, fatta eccezione per l’acconto di febbraio 2019, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, a partire dall’acconto del mese di maggio 2019, precettarla (cfr. docc. 2 e 3).

 

In data 20 aprile 2020 l’Ufficio esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa cinque attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo contributivo maggio-settembre 2019 (doc. 6).

 

Con decreto del 16 novembre 2020 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società con effetto a far tempo dal 17 novembre 2020 (cfr. doc. 5 e pubblicazione nel FUSC del 20 novembre 2020).

 

                               1.3.   Constatato di aver subito un danno, con decisione del 16 marzo 2021 (doc. 2), confermata integralmente con decisione su opposizione del 18 maggio 2021 (cfr. III+I), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 23'395.25 per contributi paritetici non soluti dalla società per l’anno 2019.

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, tramite la RA 1 (cfr. procura, doc. B), ha impugnato la suddetta decisione su opposizione postulandone l’annullamento. L’insorgente asserisce che “di fatto la gestione del personale, unitamente al versamento dei contributi derivanti, era stata delegata a parti terze e non personalmente gestita dall’amministratore”, soggiungendo “di aver lecitamente adempiuto agli obblighi e doveri derivanti la responsabilità del suo incarico e ribadisce che nessuna negligenza intenzionale gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.

 

                                         Inoltre, il ricorrente rimprovera alla Cassa di aver rifiutato l’offerta della società di cessione (parziale) di un credito, a tacitazione del saldo contributivo, ritenendo che tale comportamento configuri una “reale concolpa nel danno oggi cagionato”.

 

Pertanto, così il ricorrente, “egli non può essere ritenuto responsabile del danno rivendicato dalla cassa di compensazione, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza e come datore di lavoro, ciò in considerazione delle misure osservate. Le continue proposte risolutive a tacitazione del credito […] mostrano come, periodicamente, lo stesso abbia sempre agito per gli affari principali della società, informandosi sia sull’andamento dell’azienda, sia sui diversi provvedimenti atti a correggere la situazione morosa.

 

                               1.5.   Con risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di non aver avviato procedure di risarcimento contro altre persone ma, al contempo, prospettando al ricorrente un’ulteriore decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per l’anno 2020 – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, osservato come il ricorrente abbia sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sviluppate in sede di opposizione (ad eccezione dell’asserzione secondo cui “di fatto la gestione del personale, unitamente al versamento dei contributi derivanti, era stata delegata a parti terze e non personalmente gestita dall’amministratore”), postula la reiezione del ricorso.

 

                               1.6.   Il 13 luglio 2021 questo Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della Cassa al ricorrente, ha concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (VI). Entrambe le parti sono rimaste silenti.

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nel caso di specie, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale amministratore unico con diritto di firma individuale; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento del danno ex art. 52 LAVS.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno, per complessivi fr. 23'395.25, è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2019 per fr. 22'595.25 (cfr. attestati di carenza beni, doc. 6) e di fr. 800 per il conteggio complementare, quest’ultimo resosi necessario a causa dei mancati versamenti a tacitazione dei contributi paritetici dovuti (cfr. dettaglio mensile dei contributi per l’anno 2019, doc. 6).

 

L’importo complessivo, peraltro rimasto incontestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

 

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995, pag. 397 che rinvia alla RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b).

In concreto, lo si ribadisce, il ricorrente non ha contestato l’importo del danno, anzi (cfr. scritto del 4 dicembre 2020 del ricorrente, doc. 3, secondo cui: “La FA 1 non ha mai contestato le fatture da Voi ricevute, né mai con alcun artificio, o falsa dichiarazione, rappresentato questioni o fatti, che avrebbero potuto indurre in errore chiunque, al fine di trarne un proprio indebito profitto.”).

 

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

 

                               2.6.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.7.   Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato dapprima di presidente del consiglio di amministrazione ed in seguito di amministratore unico – sempre con diritto di firma individuale – di una società anonima che gestiva un esercizio pubblico (cfr. considd. 1.1. e 1.2.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e a versarli alle casse di compensazione come previsto dalla legge. Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                        

Al ricorrente incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5.), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, (auto)limitarsi nel delegare ad imprecisati terzi il suo dovere di vigilare affinché i contributi paritetici venissero regolarmente pagati. All’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

 

2.7.1.      Il ricorrente asserisce che di fatto la gestione del personale, unitamente al versamento dei contributi derivanti, era, come accennato, stata delegata a terzi e non personalmente gestita dall’amministratore. Per quel che è dato di capire, il ricorrente ne desume un’esenzione dall’applicazione dell’art. 52 LAVS.

 

                Richiamata la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), tale tesi non conforta certo la posizione del ricorrente, giacché, come già sancito dall’Alta Corte, è precipuo dovere dell’amministratore, tra l’altro, intervenire affinché i contributi vengano regolarmente versati; in caso contrario si legittimerebbe la figura dell’uomo di paglia, cosa palesemente in contrasto con la ratio dell’art. 716a cpv. 1 CO). In particolare, l’amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2. e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministratore formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9.). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

 

                Alla luce di quanto precede, l’asserzione, peraltro non minimamente sostanziata, secondo cui la gestione dei pagamenti fosse stata affidata a terzi non solo non soccorre l’insorgente, ma, anzi, ne pregiudica ulteriormente la posizione, poiché egli ammette di non aver avuto alcuna vigilanza sull’operato di questi terzi, ledendo dunque i precipui doveri di cui è gravato in forza dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. L’organo, infatti deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Qualora il ricorrente avesse avuto il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di questi presunti terzi, egli avrebbe dovuto intervenire affinché le prescrizioni in materia venissero rispettate.

               

                Per completezza, nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (le cui generalità egli si è tuttavia rifiutato di indicare), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                Ne consegue che bisogna forzatamente seguire la Cassa quando asserisce che la circostanza secondo cui il ricorrente abbia delegato a terzi il pagamento dei contributi non è sufficiente a liberarlo (cfr. risposta di causa, Ad 1, V). Il comportamento dell’insorgente, lo si ribadisce, configura negligenza grave.

 

2.7.2.      Il ricorrente asserisce, in seconda battuta, “di aver lecitamente adempiuto agli obblighi e doveri derivanti la sua responsabilità del suo incarico, negando negligenza intenzionale (recte: negligenza grave, risp., intenzionalità) gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”.

 

                Ora, ancora prima di verificare eventuali motivi di giustificazione e di discolpa (cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale non può prescindere dal rilevare la palese contraddizione tra quanto riportato sopra e l’asserzione secondo cui la gestione dei versamenti dei contributi paritetici fosse stata delegata a non precisati terzi (cfr. consid. 2.7.1.): da una parte il ricorrente sostiene di aver delegato integralmente la gestione dei versamenti dei contributi paritetici ad imprecisati terzi (circostanza da cui egli, come visto [cfr. consid. 2.7.1.], erroneamente ne desume il non assoggettamento alla responsabilità ex art. 52 LAVS), dall’altra asserisce di aver procrastinato volontariamente i pagamenti dei contributi paritetici per tutelare la società e trovare soluzioni con i creditori. Delle due una: o egli sapeva della situazione relativa ai contributi paritetici versati oppure egli ne ignorava la problematica avendola delegata a terzi.

 

                In concreto, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l’affiliazione della società, quale datrice di lavoro, presso la Cassa vi erano stati occasionali mancati pagamenti a cui hanno fatto seguito diffide (cfr. III 1, pag. 2). Nel 2019 il mancato versamento dei contributi paritetici si era cronicizzato, ciò che ha comportato, oltre ad ulteriori diffide, l’avvio di diverse procedure esecutive confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l’anno successivo (cfr. doc. 6).

                La Cassa prospetta altresì l’emissione un’altra decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per l’anno 2020 a carico dell’insorgente. Tale decisione, asserisce la Cassa, non è stata ancora emessa poiché non è stata fatta pervenire la relativa dichiarazione dei salari e non è stato fatto alcun versamento per questo periodo (fino alla cessazione dell’attività per fallimento nel novembre 2020, cfr. consid. 1.2.). Pertanto, nell’intervallo temporale da maggio 2019 fino al 17 novembre 2020 il differimento dei versamenti dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino a fermarsi completamente.

In simili circostanze, non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

               

                Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.

 

                Visto quanto asserito dall’insorgente, ovvero che la procrastinazione del versamento dei contributi paritetici sarebbe servita a salvaguardare la ditta e i dipendenti (cfr. consid. 2.7.2. in initio), va verificato se vi siano dei motivi di giustificazione secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

                In concreto, fin dall’inizio dell’affiliazione nel 2017 vi sono stati i primi differimenti per il pagamento dei contributi paritetici che hanno comportato le relative diffide di pagamento per i mesi di agosto, settembre e dicembre, ovvero per un terzo dell’anno contabile (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2017, doc. 6; cfr. anche consid. 1.2.). La situazione non è migliorata granché nel 2018, con ulteriori differimenti, con conseguenti diffide, per i mesi di gennaio, maggio, giugno e per il conguaglio finale (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2018, doc. 6). Ciò fino ad arrivare alla situazione di illiquidità pressoché totale nel 2019 (cfr. consid. 1.2. e 2.7.2.).

               

                Ne consegue che la situazione di mancanza di liquidità della società era cronica, essendo rilevabile già a cinque mesi dall’affiliazione presso la Cassa ed è peggiorata sensibilmente nel tempo. In simili circostanze non si può certo parlare di una mancanza (passeggera) di liquidità ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6. in initio). Inoltre, l’insorgente è stato organo della società dal 28 agosto 2018 fino al fallimento della stessa nel novembre del 2020 (cfr. consid. 1.1. e seg.). Egli era quindi a conoscenza del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria che la rendeva “zoppa” da molti mesi (cfr. ricorso, pag. 2 secondo cui “[…] il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”) [sottolineatura del redattore].  In simili circostanze e tenuto conto della diligenza accresciuta gravante l’amministratore unico (cfr. consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto senza indugio implementare misure drastiche invece di sistematicamente tacitare prioritariamente altri creditori a scapito della Cassa. Su tale aspetto, peraltro, l’insorgente non ha minimamente sostanziato la propria asserzione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi fosse atto a salvaguardare la ditta e i posti di lavoro.

 

                Invano il ricorrente accenna alla situazione pandemica quale causa ultima del dissesto della società. A tal proposito questo Tribunale può far propria la considerazione della Cassa, secondo cui “[la] Cassa fa notare che i contributi scoperti decorrono già da maggio 2019 e che gli ultimi versamenti ricevuti a favore dei contributi risalgono al 12 agosto 2019 e 6 settembre 2019 […]. Dopo questa data alla Cassa di compensazione non è più pervenuto alcun versamento.”. Inoltre, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società a seguito della situazione pandemica non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. A titolo abbondanziale, si rileva che i motivi di giustificazione e di discolpa devono essere riscontrabili nella forchetta temporale nella quale i versamenti andavano effettuati (cfr. Knus, op. cit., pag. 54), circostanza che in casu esclude qualsiasi analisi dell’effetto della successiva pandemia sull’andamento della società.

 

                In sintesi, dunque, la mancanza di liquidità della società non era “passeggera”, circostanza ben nota all’insorgente, bensì – come rettamente osservato dalla Cassa – cronica e sistematica. La società era in crisi ed in tale situazione il ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che i contributi paritetici sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come imposto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.).

 

                Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

 

2.7.3.      L’insorgente si duole del fatto che la Cassa, quale mezzo di tacitazione dei contributi paritetici non versati, abbia rifiutato una cessione (parziale) del credito derivante dalla polizza assicurativa dell’insorgente nei confronti della __________. Tale agire configurerebbe una “concolpa” della Cassa per il danno cagionato (cfr.  consid. 1.4.).

 

                                         I motivi di riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         Ad esempio nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TF la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STF H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag. 182).

                                         Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

                                         In una sentenza 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel 2010, in quanto “(…) dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi nel 2011. (…)” (consid. 5.4.2 della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017).

                                         In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088).

 

                Questo Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.7. e segg.), la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da essa subito.

 

                Questo Tribunale rileva inoltre che il danno che la Cassa fa valere nei confronti dell’insorgente era già in essere precedentemente alla decisione di rifiutare la cessione dell’asserito credito (cfr. consid. 2.2. e-mail della Cassa al ricorrente del 4 dicembre 2020, doc. 3). La Cassa risulta per il resto aver agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi e in nessun modo può esserle rimproverato di aver disatteso un obbligo procedurale, rispettivamente di aver violato una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ai sensi della suevocata giurisprudenza.

 

                Del resto, dalla documentazione agli atti si evince che la compagnia assicurativa (__________), nei confronti della quale l’insorgente asserisce di vantare un credito sufficiente a tacitare la Cassa, non ha mai esplicitamente accettato la posizione dell’insorgente, limitandosi a confermare l’avvenuta segnalazione del sinistro per il quale il ricorrente ritiene di potersi prevalere della polizza assicurativa, evitando di prendere posizione in tal senso (cfr. mail della compagnia assicurativa del 16 aprile 2020, doc. 3) e puntualizzando il periodo di copertura assicurativa della polizza (scritto della compagnia assicurativa del 28 ottobre 2020, doc. 3; cfr. anche scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020, doc. 3).

                Infatti, il resto della documentazione che concerne questa questione consiste in calcoli e scritti allestiti unilateralmente dalla società (cfr. scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020 alla __________, doc. 3; scritto della FA 1 alla Cassa del 10 novembre 2020, doc. 3) e doglianze circa la decisione della Cassa di non accettare la cessione di credito prospettata dalla società poi fallita (cfr. scritto del 7 gennaio 2021 della FA 1 alla Cassa, doc. 3; mail del 4 dicembre 2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3; scritto dell’insorgente alla Cassa del 14 aprile 2021, doc. 3).

                Pertanto, la compagnia assicurativa non ha mai esplicitamente riconosciuto il sinistro come tale e ancor meno ha convenuto la somma di liquidazione che, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto tacitare il credito che la Cassa vantava nei confronti della FA 1 per contributi paritetici insoluti.

 

                In sintesi, dunque, la decisione della Cassa di non accettare la cessione di un presunto credito in luogo del versamento dei contributi paritetici insoluti non integra gli estremi di una concolpa e non può assumere a motivo di riduzione del danno. Diversamente, la Cassa avrebbe dovuto rischiare di rinunciare ad un comprovato (e mai contestato, cfr. consid. 2.2.) credito nei confronti della società – e sussidiariamente dei suoi organi – in favore di un paventato credito della società mai ammesso dalla compagnia assicurativa.

                Per tacere del fatto che il tenore medesimo dell’art. 260 cpv. 1 LEF – concernente la cessione di pretese a cui la massa ha rinunciato – indica chiaramente che la cessione di un credito è un diritto, non certo un dovere del creditore, in concreto della Cassa (a proposito della ratio del disposto, cfr. STF 4A_5/2008, consid. 1.4.).

 

                               2.8.   Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e seg.) deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 in liquidazione per l’anno 2019 per complessivi fr. 23'395.25.

 

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                               2.9.   Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

 

                             2.10.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto .

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti