4Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2021.18

 

jv/gm

Lugano

24 gennaio 2022             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 agosto 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________ e a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 7 aprile 2016 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                        

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 31 gennaio 2017 al 9 gennaio 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; pubblicazioni FUSC del 26 gennaio 2017 e 9 gennaio 2019), pur avendo dimissionato con effetto dal 1. novembre 2018 (scritto del 23 ottobre 2018 del ricorrente alla FA 1 sub doc. 5).

 

                               1.2.   La società è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1. aprile 2016 al 31 dicembre 2020 (doc. 1 e scritto del 23 giugno 2016 dell’IAS sub doc. 5), anche se non ha più avuto salariati a far tempo dal 31 ottobre 2018 (scritto del 18 settembre 2019 della società al Servizio contributi paritetici sub doc. 5).

 

A partire da settembre 2017 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società (doc. 4A) e, a partire da marzo 2018, precettarla (doc. B).

 

In data 22 agosto e 23 settembre 2019 l’Ufficio esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa quattro attestati di carenza beni per contributi paritetici insoluti relativi al periodo da gennaio 2017 a settembre 2018 (doc. A1-A4).

 

Con decreto del 23 dicembre 2019 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società (cfr.  estratto RC agli atti e pubblicazione nel FUSC del 3 febbraio 2020), sospendendo la procedura di fallimento per mancanza di attivi con decreto del 7 febbraio 2020 (cfr. estratto RC agli atti e pubblicazione nel FUSC del 25 giugno 2020). La società è stata radiata dal Registro di commercio il 17 dicembre 2020.

 

1.3.  Constatato di aver subito un danno per complessivi fr. 42'806.80, con decisione del 14 maggio 2021 (doc. 1), confermata integralmente con decisione su opposizione del 25 agosto 2021 (doc. E, doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 40'772.70 per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per gli anni 2016-2018 (doc. 1, conteggi allegati).

 

1.4.  Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1 (doc. B), ha impugnato la suddetta decisione su opposizione postulandone in via principale l’annullamento, subordinatamente la modifica della stessa nel senso di una sottrazione dell’importo dei contributi paritetici relativi al 2016 dall’importo complessivo.

         Gli argomenti del ricorrente sono pressoché identici a quelli presentati in sede di opposizione (doc. 2).

         In primo luogo, l’insorgente asserisce di aver corrisposto al nuovo amministratore, __________, fr. 45'000.-- atti a tacitare il credito della Cassa. Stando così le cose, asserisce il ricorrente, verrebbe “a mancare il presupposto per renderlo responsabile della violazione intenzionale o negligente degli obblighi impostigli per legge. In detto caso, pure il nesso causale viene a cadere” (ricorso, pag. 3).

         In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il credito della Cassa per contributi paritetici insoluti riferiti all’anno 2016 sia prescritto: “[…] la Cassa sottolinea unicamente come il rilascio degli attestati carenza beni del 22 agosto 2019 e del 23 settembre 2019 (relativi ai conguagli 2017 e 2018) abbiano determinato l’insorgenza del danno anche per quanto attiene al saldo residuo del conguaglio 2016: la cui domanda, si sottolinea, è stata formalizzata unicamente in data 14 gennaio 2019.” (ricorso, pag. 4).

        

1.5.  Con risposta di causa la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni di cui alla procedura amministrativa e, osservato come il ricorrente abbia sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sviluppate in sede di opposizione, postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione del 25 agosto 2021 (risposta, pag. 3).

 

1.6.  Il 18 ottobre 2021 questo Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della Cassa al ricorrente, ha concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (IV). Entrambe le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

 

                                         In concreto gli attestati di carenza beni indicano che “l’ufficio [di esecuzione, n.d.r.] non ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Questo verbale vale per il creditore come attestato di carenza beni ai sensi degli art. 115 e 149 LEF.” (docc. A1-A4). Ne consegue che, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio degli attestati carenza beni, prima, e della successiva dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa è venuta a conoscenza del danno al più presto il 22 agosto, rispettivamente 23 settembre 2019 e ha chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico con diritto di firma individuale dal 31 gennaio 2017 al 9 gennaio 2019; cfr. supra consid. 1.1) il risarcimento dello stesso ex art. 52 LAVS.

 

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/AD e AF per gli anni dal 2016-2018, come desumibile dall’insinuazione del credito del 10 giugno 2020 (scritto della Cassa del 10 giugno 2020 all’Ufficio fallimenti). Dei complessivi fr. 42'806.80 la Cassa ne fa valere fr. 40'772.70 nei confronti del signor RI 1 (cfr. supra consid. 1.3. in fine).

 

Ora, nell’allegato ricorsuale il ricorrente asserisce che i conteggi presentati dalla Cassa siano (anche) da ricondurre ad un errato conteggio della massa salariale da parte di quest’ultima (ricorso, pag. 4). Nella misura in cui tale asserzione fosse da interpretare come una contestazione dei conteggi della Cassa, va ricordato che, come da giurisprudenza federale sovraesposta, in caso di contestazione incombe al ricorrente portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto. Siccome la contestazione del ricorrente non è suffragata da alcuna prova atta ad inficiare la correttezza dei conteggi, essa risulta infondata. Peraltro, a ben vedere, il ricorrente medesimo ammette la correttezza dei conteggi della Cassa (ricorso, pag. 4: “Nessuno ha mai negato che il qui ricorrente non (sic!) fosse a conoscenza di queste esposizioni […].”).

Ne consegue che l’importo fatto valere dalla Cassa a titolo di risarcimento nei confronti dell’insorgente è da considerarsi corretto e viene pertanto confermato da questo Tribunale.

 

                               2.3.   Il ricorrente contesta “l’esigibilità dei contributi 2016”, prevalendosi dell’eccezione di prescrizione; a suo dire, il ragionamento della Cassa secondo cui il rilascio degli attestati carenza beni relativi agli anni 2017-2018 abbia comportato “l’insorgenza del danno anche per quanto attiene al saldo residuo del conguaglio 2016” non risulta corretto (ricorso, pag. 4).

                                        

A tal proposito, occorre in primo luogo distinguere tra credito contributivo e credito risarcitorio.

 

Il credito contributivo concerne l’obbligo del datore di lavoro di dedurre dalla paga dei dipendenti e di versare alla cassa l’importo corrispondente ai contributi paritetici dovuti (art. 14 LAVS i.c.d. con l’art. 34 e seg. OAVS). I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza indugio in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute. Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (cfr. art. 15 LAVS). Per quanto concerne l’esigibilità del credito contributivo, l’art. 16 LAVS prevede un termine di perenzione (cfr. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pagg. 280-283 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) di cinque anni.

 

Il credito risarcitorio è oggetto della procedura di risarcimento di cui all’art. 52 LAVS che presuppone l’esistenza di un danno alla cassa. Tale danno è escluso fintanto che la cassa può procedere in via ordinaria all’incasso del credito contributivo ed il datore di lavoro è in grado di saldarlo. Il credito risarcitorio, dunque, nasce con l’insorgenza del danno che, a sua volta, è da ricondurre alla perenzione del credito contributivo ex art. 16 cpv. 1 LAVS (causa di diritto) o all’insolvenza del datore di lavoro (causa di fatto); è in questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione triennale applicabile al credito risarcitorio ex art. 52 cpv. 3 prima frase LAVS. Detto altrimenti, il credito risarcitorio nasce con la perenzione del credito contributivo e/o con l’insolvenza del datore di lavoro, non appena i contributi non possono più essere incassati in procedura ordinaria ex art. 14 segg. LAVS (DTF 141 V 487, consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche DTF 123 V 12, consid. 5b) ,121 III 382, consid. 3bb); Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 8 e 21 ad art. 52 LAVS; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 23, n. 16 e seg.).

 

Tornando al caso che ci occupa, a ben vedere sembra che il ricorrente abbia confuso le due tipologie di credito esposte sopra. Infatti, l’importo relativo al 2016 configura un credito contributivo, non un credito risarcitorio. Il credito contributivo è perento se entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti non è stata emanata una decisione formale che abbia quale oggetto la richiesta di versamento dei contributi (art. 16 cpv. 1 LAVS). Ritenuto che la Cassa ha emanato una decisione formale il 14 maggio 2021 con richiesta di corrisponderle, tra l’altro, l’importo relativo ai contributi insoluti del 2016 (doc. 1) il credito contributivo non era ancora perento al momento dell’emanazione della decisione. Inoltre, dalle tavole processuali emerge altresì una decisione della Cassa di concedere al ricorrente la rateizzazione del pagamento dei contributi paritetici dovuti per il 2016 (cfr. scritto del 12 ottobre 2017 della FA 1 all’CO 1 e decisione del 19 ottobre 2017 dell’CO 1 alla FA 1 sub doc. 5; cfr. anche infra consid. 2.9.). Come da decisione impugnata, l’ultima rata, non corrisposta (cfr. doc. 3, p.to 6 della decisione) scadeva il 1. ottobre 2018, ragione per cui il relativo importo era esigibile al più presto il 2 ottobre 2018 (cfr. artt. 34b cpv. 3 e 34a OAVS). Pertanto, anche per questo motivo i contributi paritetici relativi al 2016 risultano (ancora) esigibili.

 

È in ogni caso doveroso rilevare che, come già accennato, presupposto per avviare una procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS è l’irrecuperabilità dei contributi a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro – come nel presente caso – oppure della perenzione del credito contributivo. L’asserita perenzione del credito contributivo non potrebbe quindi in ogni caso essere di ostacolo (anzi, ne è semmai il presupposto) all’avvio di una procedura di risarcimento nei confronti del qui ricorrente (cfr. tra le altre STCA 31.2020.11 del 7 ottobre 2020, consid. 2.3.4.).

Per quanto attiene alla procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, la giurisprudenza federale già menzionata (cfr. supra consid. 2.1) ha stabilito che contestualmente ad un’esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Ciò determina l’insorgenza del danno, sancendo l’irrecuperabilità del credito e pure la conoscenza del danno; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS.

 

In casu la Cassa ha preso conoscenza del danno al più presto il 22 agosto, rispettivamente, 23 settembre 2019 (cfr. supra consid. 2.1. in fine). Ne consegue che il termine di prescrizione triennale (in concreto applicabile, cfr. supra consid. 2.1.) non era ancora decorso al momento dell’emanazione, il 14 maggio 2021, della decisione di risarcimento.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.6., incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

 

                               2.7.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                               2.8.   Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).

                                        

Al ricorrente incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.5.), una grave violazione del dovere di diligenza accresciuta gravante l’amministratore unico. RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, prescindere da prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici. All’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

 

                               2.9.   Il ricorrente asserisce di aver corrisposto al successivo amministratore unico della società fr. 45'000.-- affinché quest’ultimo provvedesse a saldare i debiti con la Cassa; a mente sua tale circostanza gli permetterebbe di essere liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. supra consid. 1.4.).

                                         Nella misura in cui con tale asserzione il ricorrente intenda prevalersi di eventuali motivi di discolpa o di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), vale quanto segue.

                                        

Sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l’affiliazione alla Cassa quale datrice di lavoro la società aveva mancato di versare contributi paritetici fino ad accumulare debiti per fr. 12'309.60 già per l’anno 2016 (tra gli altri: scritto del 12 ottobre 2017 della FA 1 all’CO 1 sub doc. 5), ciò che ha costretto la società a chiedere l’accordo della Cassa per saldare il citato importo in ben 12 rate da fr. 1'025.80 cadauna (cfr. supra consid. 2.2.; cfr. anche doc. 4A, pag. 2). Nel 2017 la situazione è precipitata, con mancati versamenti per fr. 24'166.85. Diffidata senza successo, la società è stata precettata l’11 giugno 2018 (doc. 3, p.to 6 della decisione su opposizione; cfr. anche doc. 4B). La situazione è rimasta critica anche nel 2018, con mancati versamenti per fr. 23'659.55 – a cui hanno fatto seguito diverse diffide e domande d’esecuzione – poi limitati dal conteggio di chiusura a fr. 15'931.50 (doc. 4C, pag. 3). La situazione di consolidato dissesto societario e le relative procedure esecutive sono confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l’anno successivo (cfr. supra consid. 1.2.), il cui importo, si ribadisce, non è stato validamente contestato dal ricorrente (cfr. supra consid. 2.2.).

Pertanto, dal 2016 al 2019 il differimento, rispettivamente il mancato versamento dei contributi paritetici alla Cassa era divenuto sistematico, cronico fino ad arrestarsi completamente. In simili circostanze non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

 

Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.

 

Per quanto concerne eventuali motivi di giustificazione (cfr. supra consid. 2.6.), si rileva che il ricorrente non ha mai neppure asserito di aver omesso il pagamento dei contributi per fare fronte ad una mancanza (passeggera) di liquidità al fine di tentare di salvare l’impresa e i lavoratori. Peraltro, come appena accertato, il mancato pagamento dei contributi paritetici era ormai divenuto caratteristica pluriennale della società.

 

In simili circostanze, il ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che – anche volendo considerare la somma di fr. 45'000.-- asseritamente messa a disposizione dal ricorrente in data e modalità ignote – i contributi paritetici sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come stabilito dalla giurisprudenza federale esposta al precedente considerando.

 

In tal senso, il TCA può anche fare propria la conclusione della Cassa, secondo cui “Per quanto attiene alla somma di CHF 45'000.00 che il signor RI 1 avrebbe consegnato al nuovo amministratore affinché quest’ultimo pagasse gli scoperti della FA 1 si osserva che tale circostanza è ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS.” (doc. 3, p.to 6).

 

Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

 

                             2.10.   Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e seg.), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni 2016-2018 per complessivi fr. 40'772.70.

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                             2.11.   Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

 

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

                             2.12.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti