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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
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in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 13 gennaio 2021
chiamati in causa: 1. TERZ 1
rappr. da: __________
2. TERZ 2
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 17 dicembre 2015 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Negli anni dal 2016 al 2018, l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):
• RI 1
dal 17.12.2015 al 09.07.2018* gerente
*dimissioni il 04.05.2018
• __________
dal 17.12.2015 al 06.02.2018 socio presidente gerenza
• __________
dal 17.12.2015 socio gerente
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. gennaio 2016 (doc. 3; vedi anche doc. 4/64/B).
Con decreti del 17 maggio e del 12 settembre 2018 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC del 21 settembre 2018) (doc. 3).
La Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF 100'978.45 a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2016 al 2018, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex gerente e in via solidale con __________ per analogo periodo ed importo e con __________ limitatamente all’importo di fr. 86'864.30) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 91’159.75 per contributi paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2016 al 2018 (quest’ultimo sino al mese di marzo).
1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1 – chiesta, in via pregiudiziale, la sospensione della procedura amministrativa in attesa di conoscere l’esito di quella penale –, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
Contesta una sua intenzionalità o negligenza grave adducendo che “(…) era gerente di FA 1 unicamente a titolo fiduciario, per cui egli non poteva agire motu proprio. A capo della gerenza effettiva della società vi erano i due soci-gerenti TERZ 1 e TERZ 2. La funzione del ricorrente in seno alla società era quella di amministratore fiduciario residente non operativo. In questa veste, egli si occupava, mediante la __________, della contabilità e degli stipendi, sulla base dei documenti che i due soci-gerenti gli sottoponevano (Vl del ricorrente del 23 luglio 2020, pag. 2 rr. 36-41 e pag. 3 rr. 33-35 e rr. 41-43). […] Inoltre, il gerente che, dando prova della prudenza e della diligenza necessarie, fonda la sua attività, rispettivamente la sua inattività su un'interpretazione erronea dei fatti, non incorre in negligenza. […] In concreto, era esclusivamente il signor TERZ 1 a occuparsi della fatturazione e dei pagamenti (Vl del ricorrente del 23 luglio 2020, pag. 3 r. 30 e segg.). Egli informava il ricorrente sui possibili incassi e sul fatto che con essi avrebbero fatto fronte anche al pagamento degli oneri sociali (Vl del ricorrente del 23 luglio 2020, pag. 4 rr. 9-12). (…)” (I, pagg. 5 e 6). Sostiene che non vi sia un nesso causale tra il suo comportamento diligente e il danno subìto dalla Cassa, che in ogni caso lo stesso sarebbe interrotto dal comportamento illecito dei due soci gerenti e che la decisione sarebbe arbitraria nonché carente nella motivazione adducendo che “(…) la Cassa non si china sulla ripartizione delle mansioni tra i gerenti della società, perdendo inoltre di vista che il comportamento doloso dei due soci-gerenti, in particolare di TERZ 1, è interruttivo del nesso di causalità naturale e adeguato tra il danno subito dalla Cassa e l'obbligo di controllo e vigilanza del ricorrente nella sua qualità di gerente, in quanto quest'ultimo è stato tratto in inganno dalle dichiarazioni dei due soci-gerenti e dalle pezze giustificative che gli sono state sottoposte. (…)” (I, pagg. 6 e 7). Rileva che “(…) non appena si è accorto della mancanza di liquidità della società, si è prodigato per capirne i motivi (pag. 4 rr. 20-21), rimanendo in carica sino a maggio del 2018 per non dimissionare in tempo inopportuno. […] Quando ha potuto appurare che la situazione finanziaria della società era dovuta alla gestione impropria da parte dei due soci-gerenti, il ricorrente ha immediatamente presentato le proprie dimissioni, durante la seduta straordinaria della gerenza del 4 maggio 2018. Ne discende che, non gli si può nemmeno rimproverare di non aver dimissionato per tempo. (…)” (I, pagg. 7 e 8) e contesta l’importo chiesto in risarcimento rilevando che “(…) l'ammontare del danno della Cassa di compensazione non si fonda sulla documentazione pertinente, secondo la giurisprudenza, per stabilire la base di calcolo e non è sufficientemente dimostrato. (…)” (I, pag. 8). Sostiene pure che “(…) l'audizione dei testimoni e il richiamo agli atti dell'Incarto dell’Ufficio fallimenti e della procedura penale in corso è determinante per accertare se si può imputare al ricorrente una grave negligenza per violazione dell'obbligo di controllo e di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS e per valutare se vi siano validi motivi di discolpa di natura a interrompere il nesso causale tra un'eventuale omissione da parte del ricorrente e il danno subito dalla Cassa. (…)” (I, pag. 9) concludendo che “(…) nonostante l'apprezzamento del giudice penale non sia vincolante per le autorità amministrative, l'esito della procedura penale può rivelarsi determinante per delucidare la responsabilità delle persone coinvolte. In quest'ottica, il ricorrente reitera la sua richiesta di sospensione la [ndr. recte: della] procedura amministrativa fino alla definizione delle responsabilità penali. (…)” (I, pag. 9).
1.5. Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto anche contro TERZ 1 e TERZ 2 che hanno lasciato crescere in giudicato le decisioni di risarcimento danni emesse nei loro confronti – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e, rilevato che “(…) la fattispecie è chiara e la decisione impugnata - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente e già argomentato al riguardo dalla Cassa - motivata e documentata e pertanto non vi sono motivi né per assumere le prove qui riproposte né per sospendere la causa sino alla definizione delle responsabilità penali, visto pure che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi rispetto a quelli penali. (…)” (III, pag. 4), postula la reiezione dello stesso.
1.6. Con scritto del 15 marzo 2021 il ricorrente ha notificato i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (V, trasmesso alla Cassa per conoscenza con possibilità di formulare eventuali osservazioni scritte; VI).
1.7. Con decreto 24 marzo 2021 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (VII).
TERZ 2 si è determinato in merito con scritto pervenuto al TCA il 12 aprile 2021 (X e allegati X/1-3 trasmessi per osservazioni al ricorrente e alla Cassa; XI).
Con lettera del 15 aprile 2021 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare al proposito informandolo che “(…) a seguito di intervenuti pagamenti da parte di un altro convenuto, l’ammontare del saldo a carico del signor RI 1 ammonta ora a CHF 90'759.75. (…)” (XII trasmesso alle parti per conoscenza; XV).
TERZ 1, con scritto del 19 aprile 2021 – tramite l’avv. RA 2 e dopo la chiesta proroga del termine (VIII e IX) –, si è determinato in merito alla chiamata in causa postulando la reiezione del ricorso inoltrato da RI 1 (XIII e allegati XIII/1-2 trasmessi alle parti per osservazioni; XIV).
La Cassa, con scritto del 26 aprile 2021, ha comunicato al TCA di non avere osservazioni confermandosi in quanto già esposto (XVIII).
Il ricorrente, con scritto del 3 maggio 2021 – dopo la chiesta proroga del termine (XVI e XVII) –, ha preso posizione sulle osservazioni formulate dai chiamati in causa (XIX e allegato XIX/1).
TERZ 2, con scritto del 28 maggio 2021 – dopo che, vista la richiesta in quel senso, il vice presidente del TCA gli ha comunicato che non sono dati gli estremi per la designazione di un patrocinatore d’ufficio e prorogato il termine (XX e XXI) –, ha formulato le proprie osservazioni (XXII e allegati XXII/1-9).
Con scritti del 2 giugno 2021 sono stati notificati, per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte, i seguenti documenti: al ricorrente i doc. XVIII, XX, XXI e XXII+1/9 (XXIII); alla Cassa i doc. XIX+1, XX, XXI e XXII+1/9 (XXIV); all’avv. RA 2 i doc. XVIII, XIX+1, XX, XXI e XXII+1/9 (XXV) e a TERZ 2 i doc. XVIII e XIX+1 (XXVI).
Le osservazioni del 14 giugno dell’avv. RA 2 (XXVII e allegato XXVII/1) e quelle del 16 giugno 2021 di TERZ 2 (XXIX con allegati XXIX/1-4) sono state notificate alle parti per conoscenza (XXVIII e XXX).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STF H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STF H 95/04 dell’8 marzo 2005, STF H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1(gerente, con diritto di firma individuale, fino al 4 maggio 2018, data delle dimissioni; cfr. consid. 1.1 e doc. 4/1-2) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2016 al 2018 (quest’ultimo sino al mese di marzo), così come risulta dai conteggi allestiti secondo la relativa dichiarazione dei salari e le fatture d’acconto emesse per il periodo indicato (doc. 3/1-3), dagli specchietti con dettaglio dell’evoluzione incasso per gli anni dal 2016 al 2018 (doc. 8, 9 e 10) e dagli “Estratti conto – Contributi paritetici” per gli stessi anni (doc. 4/6-8).
Il ricorrente, in particolare, sostiene che, conformemente alla giurisprudenza, “(…) in assenza di notifica della massa salariale, la Cassa si debba fondare sugli acconti trimestrali stabiliti sulla base della massa salariale dell’anno precedente e quindi, in concreto, al massimo CHF 360'000.00 (SVR 2002 AHV Nr. 10 consid. c/aa; STF H 282/01 del 27 febbraio 2002) e non sulla base delle decisioni di tassazione d'ufficio come ha fatto la Cassa. Peraltro, nel conteggio no. __________ del 1º febbraio 2019 della massa salariale relativa al 2017 figurano CHF 276'859.90 per "diversi", senza che tale importo sia attribuito ad alcun dipendente della società. Per questo motivo non si può ritenere che questo importo sia dimostrato. (…)” (I, pag. 8).
Al riguardo questo Tribunale può fare proprio e confermare quanto addotto pertinentemente dalla Cassa nella decisione impugnata e meglio: “(…) - dichiarazioni dei salari 2017 e 2018 su dati valutati dalla Cassa Si osserva che le stesse sono state allestite dal Servizio ispettorato il 1º febbraio 2019 [ndr. cfr. doc. 4/12 e 4/13] in quanto l'allora socio gerente non era al corrente della situazione e l'ex gerente non ha mai dato seguito alle loro telefonate. Per la compilazione di tali dichiarazioni non ci si è basati solamente sulle richieste d'acconto emesse per gli anni in questione, ma anche sulla documentazione reperita all'Ufficio fallimenti e su quella all'incarto riguardante l'indennità d'insolvenza. Si precisa inoltre che la responsabilità del signor RI 1 per gli anni 2017 e 2018 non è stata stabilita in base alle dichiarazioni dei salari in parola ed ai conseguenti conteggi di chiusura successivi al fallimento, bensì in base alle fatture di acconto emesse e scadute nel periodo di carica dell'opponente e che egli non ha onorato. Per l'anno 2018 per contro, in considerazione di quanto previsto dalla giurisprudenza, il danno imputato (cfr. conteggio allegato alla decisione risarcitoria, saldo acconti gennaio-marzo 2018: CHF 13'560.60) è stato limitato dal conteggio di chiusura, favorevole all'opponente, siccome inferiore all'importo degli acconti richiesti e non onorati. […] - tassazioni d’ufficio ex art. 38 OAVS Le tassazioni d'ufficio ex art. 38 OAVS, inviate per raccomandata alla società il 22 gennaio 2018 [ndr. cfr. doc. 4/30 e 4.32], sono state calcolate sulla scorta dell'allora base di calcolo degli acconti alfine di procedere al rigetto delle opposizioni ai relativi precetti esecutivi. La base di calcolo di CHF 450'000.00 è stata comunicata per iscritto alla Cassa proprio dal signor RI 1 in data 6 aprile 2017 (doc. agli atti) [ndr. cfr. doc. 4/71]. Si rileva inoltre che le decisioni di tassazioni d'ufficio sono cresciute in giudicato incontestate e quindi non possono essere ora, per meri motivi di opportunità, contestate. Per gli stessi motivi l'asserito obbligo della Cassa di stabilire gli acconti per l'anno 2017 sulla base di CHF 360'000.00 - cifra che peraltro non trova risconto in alcuna documentazione - è destituita di ogni fondamento, anche in considerazione del fatto che contravverrebbe a quanto stabilito dall'art. 35 cpv. 2 OAVS relativo all'obbligo del datore di lavoro di comunicare alla Cassa un congruo volume di salari per una conseguente corretta fatturazione degli acconti (cfr. supra punto 7.2). (…)” (doc. 1, punto 7.3, pagg. 16-18; le sottolineature sono del redattore).
Anche avuto riguardo alle contestazioni formulate con lo scritto 15 ottobre 2020 (cfr. doc. 5; complemento dell’opposizione 16 settembre 2020 sub doc. 2 dopo ricezione degli atti relativi alla procedura di risarcimento sub doc. 4), il TCA fa proprie e conferma le puntuali e precise osservazioni – peraltro rimaste incontestate – formulate dalla Cassa secondo cui “(…) l'asserita cessazione dell'attività da settembre 2017 non trova riscontro nei salari ricostruiti dal Servizio ispettorato per gli anni 2017 (1-12) e 2018 (1-3) rilevati in sede fallimentare e tramite l'incarto dell'insolvenza. Del resto, dal verbale d'interrogatorio del 1º giugno 2018 del signor TERZ 2 all'Ufficio fallimenti di __________ (agli atti) [ndr. cfr. doc. 4/10] risulta che i contratti con i dipendenti sono stati tutti disdetti da quest'ultimo (il decreto di fallimento della Pretura di __________ è del 18 maggio 2018). Anche dagli atti relativi all'istanza di fallimento ex art. 190 LEF (agli atti) [ndr. cfr. doc. 4/64] risulta chiaramente che la società è stata attiva anche dopo il mese di settembre 2017. - incongruenze nei saldi degli estratti conto 2016 e 2017: Anno 2016: l'estratto conto del 19 aprile 2018 non tiene conto della rettifica inerente al diritto agli AF riconosciuti del 24 aprile 2018 per CHF 6'600.00 che ha aggravato l'importo dello scoperto. Anno 2017: l'estratto conto del 19 aprile 2018 non tiene conto della rettifica inerente al diritto agli AF riconosciuti del 22 febbraio 2019 per CHF 2'563.90 che ha aggravato l'importo dello scoperto. La censura dell'opponente in tale contesto, oltre che destituita di fondamento, è comunque ininfluente sulla sua persona in quanto il saldo ad egli imputato per tali anni è inferiore agli importi finali insinuati in sede fallimentare proprio perché non sono state considerate le rettifiche AF citate, essendo le stesse successive alle sue dimissioni. (…)” (doc. 1, punto 7.3, pag. 17).
L’importo complessivo di fr. 91’159.75, ottenuto sommando lo scoperto per il 2016 di fr. 27'467.95 (cfr. il conteggio sub doc. 3/1 secondo relativa dichiarazione dei salari), con quello del 2017 di fr. 59'796.35 (cfr. il conteggio sub doc. 3/2 secondo le fatture d’acconto emesse per quest’anno) e fr. 3'895.45 per il 2018 (limitatamente ai primi tre mesi da gennaio a marzo) – così come risulta dal doc. 3/3 nel quale è evidenziato: “(…) Responsabilità limitata a CHF 3'895.45, come da conteggio di chiusura del 22.02.2019 (somma salari: CHF 30'860.00) (…)” (doc. 3/3; vedi anche doc. 4/8 e 4/13) –, è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto il ricorrente – limitandosi, anche dopo aver ricevuto gli atti relativi alla procedura di risarcimento (cfr. doc. 4 e 6), a sostenere in modo del tutto generico che “(…) l'ammontare del danno della Cassa di compensazione non si fonda sulla documentazione pertinente, secondo la giurisprudenza, per stabilire la base di calcolo e non è sufficientemente dimostrato. (…)” (I, pag. 8) – non ha contestato validamente l’importo del danno.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.7.
2.7.1. Il ricorrente non adduce la benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi paritetici per gli anni dal 2016 al 2018 (quest’ultimo fino al mese di marzo), per un importo di fr. 91’159.75 (importo confermato da questo Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.2), così come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 14 agosto 2020 confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 (cfr. consid. 1.3).
In particolare, quanto al fatto invocato dall’insorgente stante il quale “(…) all’epoca il ricorrente aveva suggerito ai soci-gerenti di procedere all'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei crediti maturati nei confronti di __________ (ditta che ha dettato la rovina economica di FA 1) e tentare, in questo modo, di arginare i problemi di liquidità. A questo scopo era necessario rivolgersi ad un legale che potesse occuparsi dell'incasso. Tuttavia, TERZ 1 e TERZ 2 si erano affidati all'Avv. __________ che non ha proceduto alla richiesta di iscrizione dell'ipoteca legale (Vl del ricorrente del 23 luglio 2020 pag. 3 rr. 22-26 e pag. 6 rr. 32 a 41). (…)” (I, pag. 7), va ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020, consid. 2.10; 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9, entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale la __________ avrebbe dettato la rovina economica di FA 1 non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.
2.7.2. Nella misura in cui – adducendo che “(…) il grado di diligenza che si può ragionevolmente esigere dipende dalle competenze a cui si è astretti. Ritenere il contrario significherebbe imputare ai membri della gestione una responsabilità oggettiva, ovvero indipendente da qualsivoglia intenzione o negligenza grave (aspetto soggettivo), non prevista dalla legge (art. 52 LAVS) e dunque contraria al principio della legalità (art. 5 cpv. I Cost.). (…)” (I, pag. 5) – l’insorgente volesse fare valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Al riguardo il TF, nella DTF 121 V 242, ha puntualizzato che “(…) nach ständiger Rechtsprechung nicht jede Verletzung der öffentlichrechtlichen Aufgaben der Arbeitgeberin als Institution der Versicherungsdurchführung ohne weiteres als qualifiziertes Verschulden ihrer Organe im Sinne von Art. 52 AHVG zu werten ist (BGE 108 V 186 Erw. 1b und 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2 und 619 f. Erw. 3a). Das absichtliche oder grobfahrlässige Missachten von Vorschriften verlangt vielmehr einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen kann beispielsweise die relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (vgl. das nicht veröffentlichte Urteil Q. vom 22. November 1993), wobei aber immer eine Würdigung sämtlicher konkreten Umstände des Einzelfalles Platz zu greifen hat. Die Frage der Dauer des Normverstosses ist somit ein Beurteilungskriterium, welches im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen ist und im Sinne der Rechtsprechung zu den Entlastungsgründen (BGE 108 V 186 f. Erw. 1b, 200 f. Erw. 1) zur Verneinung der Schadenersatzpflicht führen kann. Insoweit im nicht veröffentlichten Urteil Q. vom 22. November 1993 für die Verneinung der Grobfahrlässigkeit allein auf die kurze Dauer der Verletzung der Beitragszahlungspflicht abgestellt wurde, kann daran nicht festgehalten werden. (…)” (DTF 121 V 243, consid. 4b, pag. 244).
La nostra massima Istanza giudiziaria si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 ha riaffermato che è, ad esempio, possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento vedi anche DTF 108 V 196).
Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza – visto anche quanto incontestatamente addotto dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata e meglio che “(…) proprio nel periodo di carica del signor RI 1, la Cassa è stata confrontata con il cronico differimento del pagamento dei contributi da parte della FA 1. Infatti, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di luglio 2016 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2017 all'avvio di procedure esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Conseguentemente l'opponente è stato ritenuto responsabile del mancato intero pagamento del conguaglio dell’anno 2016, di quello degli acconti del 2017, nonché delle prime tre mensilità del 2018, queste ultime limitate, secondo la giurisprudenza, al conteggio di chiusura. (…)” (doc. 1, punto 7.2, pag. 14, la sottolineatura è del redattore) – e per i motivi di seguito esposti, all’insorgente non è possibile imputare solo una lieve negligenza.
2.7.3. Nella sua veste di gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
Occorre infatti ribadire che, secondo giurisprudenza (cfr. consid. 2.1), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di gerente – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.
In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di gerente, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
All’insorgente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
Va qui rilevato che la Cassa, nella decisione su opposizione impugnata, ha inoltre, incontestatamente, addotto che “(…) ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come conseguenza per la società di pagare per l'anno 2016 acconti mensili manifestamente inferiori al dovuto. Infatti, la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2016 sulla scorta di una somma mensile dei salari di CHF 41'666.65, rispettivamente una base di calcolo annuale di CHF 500'000.00 (come da dichiarazione dei salari dell'anno 2015 controfirmata dall'opponente, doc. agli atti [ndr. cfr. doc. 4/66]). Per contro, l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2016 è risultato essere di CHF 727'297.00 [ndr. cfr. doc. 6/2; dichiarazione anche questa sottoscritta dal ricorrente]. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi per il 2016 è risultato essere del 45.46% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Il fatto che la società fosse gestita sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: - cronico differimento dei pagamenti; - fatturazione di acconti manifestamente inferiori al dovuto per il 2016; - mancato pagamento di diversi acconti e del conguaglio 2016; ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018), impegnando, nell'ottica di un nesso di causalità diretta, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Ma vi è di più. La società, e per essa i suoi organi tra cui l'opponente, non ha presentato la dichiarazione dei salari dell'anno 2017 come prescritto dall'art. 36 cpv. 2 OAVS, vale a dire il 30 gennaio 2018, allorquando il signor era ancora in carica. (…)” (doc. 1, punto 7.2, pagg. 15 e 16).
2.7.4. In merito alle ulteriori censure sollevate con il ricorso a sostegno dell’inesistenza di una negligenza grave (cfr. consid. 1.4) va osservato quanto segue.
Il fatto di aver asseritamente assunto la carica di gerente della FA 1 a “titolo fiduciario”, che a capo della “gerenza effettiva” vi sarebbero stati i soci gerenti TERZ 2 e TERZ 1 e che sarebbe stato esclusivamente quest’ultimo ad occuparsi della fatturazione e dei pagamenti non giova al ricorrente. Infatti, lo si ribadisce, quale organo formale (gerente della Sagl), all’insorgente pertoccavano degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti e inalienabili (in argomento vedi anche la STF 9C_359/2019 del 16 settembre 2019, consid. 3; 9C_722/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.3 e la STF H 13/03 del 21 maggio 2003, consid. 3).
In questo senso va confermato quanto rilevato, sempre nella decisione su opposizione impugnata, dalla Cassa e meglio che “(…) in merito all'assunzione di una carica a titolo fiduciario, si osserva che, per quanto attiene alla responsabilità attribuita nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tale circostanza è irrilevante, poiché l’accettazione della funzione di organo formale di una società comporta l’assunzione di precisi obblighi (STF 29 ottobre 2008, 9C 788/07; STF H 1 71/02 del 2 dicembre 2003). […] A mente della giurisprudenza, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società, evidenziando che altri si occupavano della gestione (STCA del 30 settembre 1998 inc. n. 31.97.00013-14). L'eventuale circostanza che all'interno della società fossero state definite delle competenze specifiche per il pagamento degli oneri sociali, non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS (STF H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA del 16 dicembre 2009 inc. n. 31.2008.15). Il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti non costituisce motivo liberatorio o di discolpa (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000 e STCA del 20 marzo 2012 inc. n. 31.2011.9). Si rileva, inoltre, che limitare i propri compiti, tralasciando la questione contributiva, è contrario a quanto legge e giurisprudenza prevedono. La circostanza che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di "fatto" non scarica l'opponente dalla sua responsabilità di organo formale (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA del 7 agosto 1996 inc. n. 31.94.4). Il mancato uso del potere decisionale che il mandato gli conferiva non scagiona l'opponente dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA del 13 febbraio 1995 inc. n. LAVS 52 2-3-4-5/88), ritenuto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione. (…)” (doc. 1, punto 6, pagg. 6, 8 e 9).
Il ricorrente, quale gerente della FA 1 – in applicazione analogica a quanto stabilito dal TF nel caso di un organo formale di una SA –, non può, facendo leva sulla posizione degli altri due soci gerenti, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una Sagl e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In questo senso è dunque a torto che – oltretutto in modo generico e senza debitamente comprovare e tantomeno documentare – l’insorgente sostiene che “(…) la decisone della Cassa di compensazione è arbitraria (art. 9 Cost.) e carente nella motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.): la Cassa non si china sulla ripartizione delle mansioni tra i gerenti della società, perdendo inoltre di vista che il comportamento doloso dei due soci-gerenti, in particolare di TERZ 1, è interruttivo del nesso di causalità naturale e adeguato tra il danno subito dalla Cassa e l'obbligo di controllo e vigilanza del ricorrente nella sua qualità di gerente, in quanto quest'ultimo è stato tratto in inganno dalle dichiarazioni dei due soci-gerenti e dalle pezze giustificative che gli sono state sottoposte. (…)” I, pag. 6).
Del resto, a ragione e questo Tribunale può fare proprio, la Cassa ha inoltre puntualizzato che “(…) in ogni caso occorre sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un organo formale con una specifica formazione economica che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l’evolversi della situazione finanziaria […] di agire di conseguenza. Nel caso di specie il signor RI 1 risulta essere iscritto all'albo dei fiduciari quale commercialista e a registro di commercio quale organo formale di diverse società e oltre a ciò è già stato oggetto in precedenza di diverse decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS. L'opponente non poteva quindi misconoscere, da un lato, che far parte di una società comporta dei doveri e dei rischi (STF H 208/00 e 209/00 del 28 aprile 2003; STF H 403/01 del 28 maggio 2011) anche in relazione al mancato pagamento dei contributi, e dall'altro gli strumenti per non incorrere in una responsabilità personale. (…)” (doc. 1, punto 6, pagg. 10 e 11).
Quanto al fatto di essersi asseritamente fidato dei due soci gerenti, tanto da non ritenere di dover verificare l’adempimento delle loro mansioni, va rilevato come non può assurgere a motivo di discolpa il fatto di essersi fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa l’andamento degli affari della società e quindi anche circa il pagamento degli oneri sociali. Fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STF H 349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4). La fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.2002.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).
Del resto, in modo del tutto generico e senza provare documentando, l’insorgente si è limitato a sostenere che “(…) egli non ha mai avuto motivi per mettere in discussione il loro operato [ndr.: si riferisce ai soci gerenti], posto peraltro che questo era suffragato dalla documentazione di cui disponeva. (…)” (I, pag. 6).
L’insorgente non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui egli non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di gerente, nemmeno ha minimamente provato e tantomeno documentato di essere stato impedito nello svolgere le proprie funzioni e/o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non poteva essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STF H 152/05 del 7 febbraio 2006).
In particolare, avuto riguardo alla “Denuncia / Querela penale” del 5 ottobre 2017, questo Tribunale rileva che si tratta della querela sporta da TERZ 2 nei confronti dell’altro socio gerente per il reato di appropriazione indebita (cfr. doc. X/3). Infatti, in quell’ambito, dal verbale d’interrogatorio presso la Polizia Cantonale del 23 luglio 2020 (doc. 6/1), risulta che il ricorrente è stato “(…) interrogato in qualità di persona informata sui fatti (art. 178 CPP) nell'ambito del procedimento a carico di TERZ 1 __________1983, per titolo di: - appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) - amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 2 CP) sub. - amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP) in relazione ai fatti seguenti, ovvero alla querela sporta da TERZ 2 __________1984 in data 05.10.2017, rispettivamente in data 28.11.2017. (…)” (doc. 6/1, pag. 1).
In concreto, lo si ribadisce, all’insorgente va imputata una negligenza grave per aver omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta e la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento.
Inoltre, essendosi occupato, come risulta dagli atti, di questioni legate ai contributi AVS – vedi, in particolare, le dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari per gli anni 2015 e 2016 di fr. 500'000.00 rispettivamente di fr. 727'297 datate 31 gennaio 2016 e 3 febbraio 2017 da lui sottoscritte (doc. 4/66 e 6/2) nonché la “Domanda di modifica dei contributi in acconto” del 6 aprile 2017 con indicata una nuova somma salariale annua di fr. 450'000.00 a valere dal 1. gennaio 2017 pure da lui sottoscritta (doc. 4/71) – e dovendo pertanto conoscere la situazione aziendale (si rinvia qui anche alle ulteriori pertinenti considerazioni sviluppate dalla Cassa al punto 6.1 della decisione su opposizione impugnata estrapolate dal succitato verbale d’interrogatorio presso la Polizia Cantonale del 23 luglio 2017 sub doc. 6/1), questo Tribunale non può che confermare quanto concluso dalla Cassa e meglio che “(…) il comportamento dell'insorgente è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65/01 del 13 maggio 2002). (…)” (doc. 3, punto 6.1, pag. 13).
Va qui pure ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003), ciò che l’insorgente non ha fatto aspettando il 4 maggio 2018 per farlo (cfr. doc. 4/1 e 4/2).
2.7.5. Nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu de soci gerenti TERZ 1 e TERZ 2), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Non meritano qui pertanto di essere approfondite né la presa di posizione 3 maggio 2021 dell’insorgente avuto riguardo alle osservazioni presentate dai chiamati in causa (XIX e XIX/1), né quelle di quest’ultimi nei rispettivi scritti 28 maggio 2021 (XXII e XII/1-9) e 14 giugno 2021 (XXVII e XXVII/1).
Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).
2.7.6. In queste circostanze, non avendo adempiuto (per tutti i motivi sopra esposti) agli obblighi cha la carica di gerente della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa (cfr. consid. 2.6), RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Avuto riguardo alle prove richieste (cfr. consid. 1.6 e V) questo Tribunale rileva quanto segue.
Il ricorrente chiede innanzitutto il “(…) richiamo degli atti del procedimento, di cui all’inc. 2017.9201 del Ministero pubblico, avviato nei confronti di TERZ 1 (socio e presidente della gerenza di FA 1 dal 17 dicembre al 6 febbraio 2018) per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e cattiva gestione (art. 165 CP), in relazione alla sua attività in seno alla società, a seguito della querela sporta nei suoi confronti da TERZ 2 (socio gerente di FA 1 dal 17 dicembre 2015 fino alla liquidazione della società). (…)” (V, punto 1a, pag. 1) sostenendo che “(…) è stato raggirato dal signor TERZ 1 e dal signor TERZ 2, che lo hanno astutamente indotto a credere che gli oneri sociali, oggetto di questo contenzioso, erano o sarebbero comunque stati saldati, garantendo se del caso il loro impegno a farlo personalmente. (…)” (V, punto 1a, pag. 2).
Secondo il TCA non è necessario richiedere gli atti penali del succitato procedimento (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito della querela a carico di TERZ 1 sporta da TERZ 2 ritenuto, da una parte, che non si vede, ritenute le considerazioni sviluppate al consid. 2.7 che hanno permesso di concludere per l’esistenza di una negligenza grave, come ciò possa influenzare l’esito della vertenza che qui ci occupa e, dall’altro lato, che l’asserito raggiro subìto ad opera del signor TERZ 1 e del signor TERZ 2 è rimasto allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori concreti.
Secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e STF H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a).
Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6 e STF H 184/98 del 17 febbraio 1999, consid 4b).
Inoltre, dato che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (STF H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003, consid. 2.6 e STF H 340/98 del 30 marzo1999, consid. 2b).
Riguardo al “(…) richiamo degli atti dell'Ufficio fallimenti di __________ (…)” (V, punto 1b, pag. 3) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; STF H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; STF H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; STF H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e STF H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.
In questo senso anche la richiesta degli interrogatori di TERZ 1, TERZ 2, __________ e dell’avv. __________ (V, punto 2, pag. 3) va respinta.
Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
Confermato (cfr. consid. 2.2) il danno subito dalla Cassa per un importo di complessivi fr. 91’159.75, vista la comunicazione del 15 aprile 2021 della Cassa al TCA secondo cui “(…) a seguito di intervenuti pagamenti da parte di un altro convenuto, l’ammontare del saldo a carico del signor RI 1 ammonta ora a CHF 90'759.75. (…)” (XII), RI 1 deve versare, a saldo, alla Cassa la somma di fr. 90'759.75.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è datato 1° febbraio 2021, pertanto è applicabile il nuovo diritto.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
2.11. Siccome TERZ 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, postulando “(…) che il ricorso del signor RI 1 venga respinto. (…)” (XIII, pag. 2) risulta essere vittorioso, egli ha diritto ad un’indennità per ripetibili da porre a carico del ricorrente soccombente (STF H 204/00 del 26 agosto 2002 consid. 6 e STF K 8/06 del 10 luglio 2006 consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zurich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti).
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 90'759.75 a saldo.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. RI 1 verserà a TERZ 1 fr. 700.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti