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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 marzo 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in seguito: FA 1) è stata iscritta a Registro di Commercio il 5 luglio 2005 e dal 2014 aveva la sede a __________. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nell’affitto, la vendita, il montaggio e lo smontaggio ed il trasporto di __________ d’ogni genere e per ogni scopo.
RI 1 è stato socio e gerente della FA 1 con diritto di firma individuale dall’8 luglio 2011 fino al fallimento della società (7 settembre 2016).
Dopo una prima dichiarazione di fallimento del 10 novembre 2015 da parte della Pretura del Distretto di __________, annullata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello il 30 novembre 2015, con decreto del 7 settembre 2016 il Pretore di __________ha aperto il fallimento della società (pubblicazione FUSC del 12 settembre 2016). La procedura è poi proseguita in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF
1.2. Nei confronti di RI 1 è stato aperto un procedimento penale per diversi reati, tra cui quelli di tratta di esseri umani, usura, falsità in certificati, diverse infrazioni alla legislazione sugli stranieri, reati di natura finanziaria, fiscale e infrazione alla LAVS (art. 87 cpv. 2 e 3 LAVS). Quest’ultimo reato concerne in particolare il pagamento “in nero” di diversi operai della società dal 2011 a fine 2016, sfociato in un atto di accusa del 23 ottobre 2017 (punto no. 11 dell’atto di accusa citato, doc. 2).
In data 18 dicembre 2017 la Corte delle assise criminali, stralciando il procedimento penale, ha rinviato al Ministero Pubblico l’atto di accusa del 23 ottobre 2017. In particolare, con riferimento ai reati finanziari, la Corte ha rimarcato come “agli atti non figura un vero e proprio rapporto di ricostruzione finanziaria”, ingiungendo all’autorità inquirente di allestire una perizia finanziaria con il coinvolgimento delle parti. La Corte ha poi chiesto la riformulazione di diversi ipotesi di reato.
Il 22 febbraio 2021, dopo aver fatto allestire una perizia a cura del prof. __________ datata 8 agosto 2018, il Ministero pubblico ha emesso nei confronti di RI 1 un nuovo atto di accusa confermando gli stessi reati, tra cui l’infrazione alla LAVS (punto no. 12), aggiungendone altri (doc. 77).
Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte delle assise criminali ha nuovamente stralciato il procedimento penale, rinviando l’atto di accusa al Ministero pubblico per sanare le carenze evidenziate. In particolare, “la nuova promozione dell’accusa indicherà quindi, per ogni singola società, i prelevamenti (effettuati dall’imputato n.d.r.), le eventuali compensazioni con altre società e, in ultima analisi, il danno effettivamente registrato dall’entità giuridica. Il tutto avendo riguardo alla giurisprudenza relativa ai prelevamenti fatti da azionisti e all’Esatzbereitschaft” (doc. 49).
Di conseguenza, con un nuovo atto di accusa datato 15 dicembre 2021 il Ministero pubblico ha stralciato il reato di tratta degli esseri umani, modificato l’ammontare del danno in relazione ai reati finanziari (doc. 90). Per quanto concerne l’infrazione alla LAVS (capo d’accusa 11) l’autorità inquirente ha ridefinito per il periodo 2011 – fine 2016 l’ammontare dei salari “in nero” versati dalla FA 1 agli operai (fr. 9'166'646), quantificando gli oneri sociali (fr. 1'378'646,85) dovuti e non versati alla Cassa (capo d’accusa 11.1), determinando pure i contributi trattenuti agli operai regolarmente notificati nel periodo 2015 – fine 2016 (fr. 58'786,65) ma non riversati alla Cassa (capo d’accusa 11.2).
1.3. La CO 1 è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1° agosto 2011 sino alla cessazione dell’attività.
Il 27 dicembre 2018 la Cassa ha insinuato un credito di fr. 1'722’645,15 per contributi non versati dal 2011 al 2016 (XXI/7 inc. 31.2019.16).
Con scritto dell’11 dicembre 2018 l’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________ (UF) ha comunicato alla Cassa che gli attivi recuperati probabilmente non sarebbero stati sufficienti per un dividendo di 2a classe (doc. H, inc. 31.2019.16).
1.4. Costatato di aver subito un danno, con decisione 15 marzo 2019, confermata il 30 luglio 2019, la Cassa ha emesso nei confronti dell’ex socio gerente della società una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per fr. 1'722’645,15 per contributi paritetici (spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e interessi di mora inclusi e dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2) non pagati, fra cui oneri sociali fissati su salari versati “in nero” dal 2011 all’agosto 2016.
Con sentenza del 29 ottobre 2020 il TCA ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione 30 luglio 2019 (inc. 31.2019.16).
1.5. Con sentenza del 22 luglio 2021 il TF ha accolto il ricorso di diritto pubblico di RI 1 ed annullato la STCA 29 ottobre 2020 e la decisione su opposizione 30 luglio 2019, rinviando gli atti alla Cassa per approfonditi accertamenti volti a definire chi, per la messa a disposizione di personale tra la FA 1 e la __________ (in seguito: __________), sia da considerare datrice di lavoro e l’ammontare del danno da risarcire tenuto conto che nel versamento di salari “in nero” erano coinvolte anche la __________ (in seguito: __________) e la __________ (in seguito: __________). L’Alta Corte ha poi stabilito che per completare l’istruttoria, la Cassa deve acquisire gli atti dell’incarto penale aggiornato, lasciando nel contempo aperto l’esame di eventuali motivi di giustificazione e di discolpa.
1.6. Espletati gli accertamenti, con decisione su opposizione 10 marzo 2022 la Cassa, confermando la decisione di risarcimento 15 marzo 2019, ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 1'722’645,15 corrispondenti ai contributi paritetici (spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e interessi di mora inclusi e dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2) non versati per il personale notificato dal 2015 a 2016 (quest’ultimo sino ad agosto) e per rivendicazioni salariali del 2016, come pure agli oneri sociali determinati su salari versati “in nero” dal 2011 ad agosto 2016. La Cassa ha pure respinto la richiesta dell’ex-socio gerente della FA 1 di sospendere la procedura amministrativa in attesa della conclusione di quella penale aperta nei suoi confronti. Delle motivazioni verrà detto nei considerandi di diritto.
1.7. Contro la succitata decisione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. In via principale chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e la sospensione della procedura in attesa della conclusione della procedura penale aperta nei suoi confronti. Nel merito, egli chiede l’annullamento della decisione contestata.
Le singole motivazioni verranno riprese, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.8. Con la risposta di causa, la Cassa, ribadita la non necessità di una sospensione della presente procedura e dopo aver risposto ai singoli punti del ricorso, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
1.9. Con scritto 10 giugno 2022 il ricorrente ha proposto i mezzi di prova da assumere (IX).
1.10. Infine, in data 24 giugno 2022 la Cassa ha preso posizione su quanto scritto dal ricorrente il 10 giugno 2022 (XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente ha chiesto che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo.
Di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad art. 56 n. 42 pag. 1022 e n. 44 pag. 1023; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 73 n. 12;). Tuttavia, l’art. 97 LAVS, dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 PA;
Nel caso in esame, oggetto del ricorso è la condanna dell’insorgente ad un risarcimento ex art. 52 LAVS. Il ricorso ha effetto sospensivo per cui l’istanza dell’insorgente è priva di oggetto. Infatti, l’amministrazione non ha tolto l’effetto sospensivo.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nel caso concreto, a seguito dell’apertura, con decreto del 7 settembre 2016 della Pretura del Distretto di __________, della procedura di fallimento della FA 1 – procedura poi proseguita in via sommaria (pubblicazione FUSC del 7 febbraio 2017) – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (socio gerente con diritto di firma individuale), il risarcimento per il danno derivato dal mancato versamento dei contributi sociali dal 2011 al 2016 (quest’ultimo sino ad agosto).
2.3. Nella STF 22 luglio 2021 l’Alta Corte ha confermato quanto sostenuto dal TCA, respingendo sostanzialmente la censura di violazione del diritto di essere sentito. Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato:
" 3.2.
3.2.1. In sede federale il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) poiché la Corte cantonale, facendo proprio l'operato della Cassa, si è fondata semplicemente sulle risultanze penali istruttorie, in modo particolare sulla perizia del Prof. __________ dell'8 agosto 2018. Su tali atti istruttori al ricorrente non è ancora stata data la possibilità di esprimersi in sede penale. Egli rinvia anche alla decisione del 2 gennaio 2018 del Giudice dei provvedimenti coercitivi, il quale non è stato in grado di valutare la fondatezza dei reati a suo carico tra i quali l'impiego di manodopera "in nero". Il ricorrente ravvede quindi anche un arbitrio nell'accertamento dei fatti, soprattutto se si pensa che il tribunale penale di primo grado ha rinviato l'atto di accusa.
3.2.2. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (DTF 141 I 60 consid. 3.3 con riferimenti). Come ha rettamente considerato la Corte cantonale, il ricorrente ha avuto modo di partecipare ampiamente alla procedura in sede di opposizione e di ricorso. Dalla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 2 gennaio 2018 il ricorrente non può peraltro dedurre alcunché, dato che è precedente alla presentazione della perizia Nosetti referto imposto proprio all'autorità inquirente dalla prima decisione di rinvio dell'atto dell'accusa.”
Nella medesima sentenza, il TF ha poi rilevato:
" 3.3.
3.3.1. Secondo il ricorrente sarebbe poi contraddittorio obbligare la persona inquisita ad esprimersi in sede amministrativa, quando la procedura penale è ancora in corso. Non è nemmeno chiaro se la FA 1 avesse ancora pretese o se queste fossero di pertinenza di altre società. Gli importi per stessa ammissione della Corte cantonale sarebbero solo stimati. Tale modo di procedere lederebbe il diritto alla difesa e a un equo processo. In altre parole, il ricorrente ritiene che si ritroverebbe a dovere anticipare nella procedura amministrativa la sua attitudine nel processo penale e questo sarebbe inammissibile.
3.3.2. Dall'art. 6 CEDU deriva per l'accusato il diritto di tacere (nemo tenetur) e il diritto di non dover contribuire alla propria condanna. Da ciò scaturisce l'obbligo per l'autorità penale di non fare capo a prove che sono state ottenute con la pressione o la coercizione in dispregio del volere dell'accusato. L'art. 6 CEDU inoltre vieta solo una "improper compulsion" ("coercition abusive"), ossia una forma di coercizione abusiva o sproporzionata, come l'obbligo di presentare documentazione sotto comminatoria penale in un procedimento penale doganale o fiscale (DTF 140 II 384 consid. 3.3.2). Al riguardo, la sola circostanza di essere obbligati ad addurre elementi di fatto non si scontra ancora con il diritto di tacere, ma occorre tenere conto della forma di coercizione, delle possibilità di difesa e dell'uso del materiale probatorio (DTF 140 II 384 consid. 3.3.3).
3.3.3. La procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS si prefigge di recuperare l'importo dei contributi sociali rimasti scoperti direttamente presso gli amministratori. La realizzazione dell'obbligo di risarcimento non è né una condanna penale, né comporta una pena, né è impostato come una sanzione amministrativa. In ogni caso non è necessario esaminare più in dettaglio l'applicazione dell'art. 6 CEDU sotto il profilo penale. L'obbligo di collaborazione per l'assicurato e il datore di lavoro è ancorato più volte nella legge (art. 26 cpv. 2, 28 cpv. 1 e 43 cpv. 3 LPGA). Inoltre, la mancata collaborazione nella procedura di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS non comporta una condanna penale, per esempio anche solo per violazione dell'art. 292 CP. Occorre poi ancora considerare che il dovere di versare i contributi sociali, conservando una contabilità ordinata corredata dai relativi documenti, è un obbligo legale sorretto da un interesse pubblico accresciuto. Se l'autorità amministrativa, benché vi sia una base legale esplicita, non potesse più accedere a tali documenti (perché distrutti, incompleti o inesistenti), senza che l'interessato subisse una conseguenza, ne risulterebbe vanificato il sistema di sicurezza sociale.”
Quanto sopra va ribadito anche in questa sede, visto che con il presente ricorso l’ex socio gerente ha nuovamente rinunciato a determinarsi in merito alla perizia “per non compromettere il suo diritto alla difesa penale” (ricorso pag. 19), ritenuto inoltre come le due procedure siano indipendenti l’una dall’altra (cfr. al riguardo il prossimo considerando).
2.4. Nella decisione impugnata la Cassa ha respinto la richiesta di RI 1 di sospendere la procedura amministrativa in attesa degli esiti penali (cfr. consid. 12).
Il ricorrente contesta questo rifiuto. Egli sostiene che “… l'esito del procedimento penale in merito all'agire del ricorrente e all'impiego dei lavoratori in nero è strettamente correlato al calcolo che la Cassa di compensazione deve effettuare per quantificare il danno e all'attribuzione della responsabilità dell'ammanco in capo a lui”, e chiede pertanto che “la procedura amministrativa venga sospesa in attesa della conclusione del procedimento penale affinché il suo diritto alla difesa non sia vanificato” (pagg. 4 e 5).
Va ricordato che con la sentenza del 29 ottobre 2020 questa Corte aveva respinto la chiesta sospensione.
Al riguardo, nella sentenza 22 luglio 2021 il TF ha evidenziato:
" 5.
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la domanda di sospensione della procedura, ritenendo la documentazione agli atti, in particolare quella penale prodotta, sufficiente per statuire nel merito della controversia. Esso ha poi soggiunto che i parametri di valutazione della procedura di risarcimento di cui all'art. 52 LAVS sono differenti dal diritto penale. Una sospensione della procedura in attesa delle risultanze penali sarebbe incompatibile con il principio di celerità.
5.2. Il ricorrente si duole che la Corte cantonale non abbia sospeso la procedura in attesa dell'esito della procedura penale. La perizia __________ non sarebbe conclusiva dato che manca la documentazione contabile. Il ricorrente ricorda che è stato impossibilitato di presentare i documenti a suo discarico che si trovano annessi alla procedura penale. Solo l'autorità penale potrà quindi accertare i fatti in un equo processo. La sentenza cantonale sarebbe anche contraddittoria nella misura in cui ritiene pertinente la perizia __________ quando quest'ultimo afferma che non sarebbe conclusiva.
5.3. È vero che la procedura di risarcimento dell'art. 52 LAVS non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi di natura penale. Inoltre, anche in presenza di una sentenza penale (passata in giudicato) il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato né dalle disposizioni penali violate né tantomeno dagli accertamenti e dall'apprezzamento del giudice penale riguardanti il giudizio sulla colpa. Il giudice delle assicurazioni sociali si scosta tuttavia dagli accertamenti effettuati solamente se i fatti e la loro sussunzione giuridica non risultano convincenti o se si fondano su principi, i quali trovano applicazione solo nel diritto penale o non sono rilevanti nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 143 V 393 consid. 7.2). Visto l'esito della causa la questione può per il momento rimanere irrisolta (consid. 6).”
Premesso quanto sopra, il TCA non ritiene essere date le condizioni per sospendere la procedura, sia quella amministrativa (come rettamente deciso dalla Cassa), che quella ricorsuale – nella misura in cui la richiede l’insorgente (cfr. petitum) – per le medesime argomentazioni addotte nella precedente sentenza e riportate dal TF. Determinante è che, come si vedrà nel prosieguo, gli accertamenti svolti dalla Cassa permettono di quantificare, fra l’altro, l’ammontare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante vigente nel settore delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), dei contributi dovuti dalla società sui salari versati “in nero”.
Del resto, ciò non vuole dire che in ambito penale il presente giudizio amministrativo sia pregiudizievole per il ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso). Va infatti ricordato che per la presente procedura è determinante accertare l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS in merito al mancato pagamento dei contributi da parte della società e non di confermare o meno i reati ipotizzati nei confronti del ricorrente come dall’atto di accusa 15 dicembre 2021.
2.5. Con la STCA 31.2019.16 questa Corte aveva inoltre respinto le eccezioni di prescrizioni (sia relativa che assoluta) sollevate dal ricorrente, giudizio, questo, confermato dal STF:
" 4.4.
4.4.1. Il termine relativo di prescrizione biennale (a partire dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno) decorre dal momento in cui la cassa si rende conto o dovrebbe rendersi conto, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l'obbligo di risarcire il danno. In caso di fallimento, di principio la cassa conosce sufficientemente il danno quando è informata del suo collocamento nella liquidazione (DTF 134 V 257 consid. 3.3.1 con riferimenti).
4.4.2. Diversamente dalla Cassa, che ha fatto risalire la conoscenza del danno alla comunicazione dell'11 dicembre 2018 in cui è stata informata dall'ufficio fallimenti che probabilmente gli attivi recuperati non sarebbero stati sufficienti, la Corte cantonale ha fissato il termine alla pubblicazione il 16 marzo 2018 della graduatoria nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il termine relativo di prescrizione è in ogni caso rispettato, la decisione di risarcimento essendo stata emessa il 15 marzo 2019.
4.5.
4.5.1. Il termine assoluto di prescrizione (entro cinque anni dall'insorgere del danno) decorre dal momento in cui il danno è causato. Si ha un danno ogni qualvolta che i contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono all'assicurazione. Il danno subentra quando tali contributi non possono essere riscossi per motivi di fatto o di diritto, ossia per intervenuta perenzione (art. 16 cpv. 1 LAVS) o per insolvenza del datore di lavoro, ossia quando viene dichiarato il fallimento o alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento è emesso un attestato di carenza beni (DTF 141 V 487 consid. 2.2 con riferimenti).
4.5.2. La FA 1 è stata dichiarata definitivamente fallita il 7 settembre 2016 Sotto il profilo del termine di prescrizione assoluto la decisione di risarcimento del 18 dicembre 2017 (per i contributi 2011) e le due decisioni di risarcimento del 20 dicembre 2018 (per i restanti contributi 2011 e quelli del 2012) sono pertanto tempestive. Per il resto, la prescrizione per i contributi 2013-2016 non ha ragione di essere.
4.6. Senza violare il diritto federale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi negato le eccezioni di prescrizione. Il ricorso si rivela anche sotto questo profilo infondato.”
2.6. Nella sentenza 31.2019.16 questo TCA, fondandosi sulle risultanze penali e sull’istruttoria eseguita dalla Cassa, aveva concluso che la FA 1, per il tramite del ricorrente, aveva fornito alla __________ (succursale di __________) proprio personale, fungendo pertanto da datrice di lavoro, senza aver notificato alla Cassa gli operai interessati e senza quindi aver versato i relativi oneri sociali.
Con la sentenza del 22 luglio 2021 il TF (consid. 6.3.3.) aveva al riguardo rilevato:
" … Risulta però manifestamente inesatto sostenere solo da brevi dichiarazioni a verbale che il ricorrente fosse il datore di lavoro. Infatti, nella messa a disposizione di personale a __________ era coinvolta anche __________. Il capo cantiere di __________ ha poi affermato che i bollettini delle ore prestate dagli operai venivano inviati alla sede di __________ per procedere al pagamento. Senza un approfondimento non si può escludere che __________ fosse datrice di lavoro, mentre il ricorrente fosse solo un intermediario. Del resto, anche la perizia __________ dell'8 agosto 2018 fa stato di diverse società attive. Il sesto quesito peritale fa stato che non solo la FA 1 avrebbe erogato salari "in nero", ma anche la __________. Tale aspetto andrà maggiormente approfondito, affinché sia chiarito in quale misura FA 1 fosse datrice di lavoro. In sede di rinvio bisognerà poi anche fare luce sull'importo corretto del danno da risarcire.”
Quindi l’Alta Corte, annullata la sentenza cantonale, ha rinviato gli atti alla Cassa “… affinché sia chiarito in quale misura FA 1 fosse datrice di lavoro. In sede di rinvio bisognerà fare poi anche fare luce sull’importo corretto del danno da risarcire” (consid. 6.3.3.).
Il TF ha poi stabilito che per completare l’istruttoria, la Cassa deve acquisire gli atti dell’incarto penale aggiornato (consid. 7.1).
L’Alta Corte ha infine lasciato “aperto per il momento l’esame di eventuali motivi di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi” (consid. 6.3.4).
2.7. Ritornati gli atti, nella decisione contestata la Cassa ha fatto presente che nel mese di settembre 2021 essa ha consultato nuovamente gli atti penali (cfr. verbale del procedimento aggiornato al giugno 2021 in doc. 14). Ha utilizzato un numero maggiore di documentazione penale rispetto a quella allegata alla precedente decisione su opposizione (doc. 66A-D) e visionato le oltre 1'300 pagine della documentazione presso l’Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro (USML; doc. 15a e 15 b).
Nella decisione contestata di 95 pagine la Cassa ha riportato l’esito dei suoi ulteriori approfondimenti, accertando la posizione della FA 1 come datrice di lavoro nei confronti dei salariati “in nero” (cfr. consid. 9). Non ha esaminato solo il rapporto tra FA 1 e __________ (inquadrato nell’ambito di un contratto di subappalto e non di semplice prestito di manodopera) come prescritto dal TF, ma anche quello della società nei confronti di presunte ditte prestatrici di personale, concludendo che la FA 1 aveva agito in qualità di datrice di lavoro nei confronti dei salariati non dichiarati (cfr. consid. 9.6.5). Al consid. 10 la Cassa ha poi (nuovamente) spiegato dettagliatamente, tra l’altro sulla base della documentazione penale (tra cui la perizia del prof. __________), l’ammontare dei salari versati “in nero” nel periodo 2011 – 2015. Per l’anno 2016 (sino ad agosto, per tenere conto del fallimento a settembre 2016), mancando documentazione contabile sufficiente, l’amministrazione ha riportato la propria valutazione per determinare i salari “in nero” di quell’anno. La Cassa, escludendo che si tratta di retribuzioni riguardanti le società __________ e __________, entrambe facenti capo al ricorrente (cfr. consid. 10.1), ha confermato l’ammontare complessivo dei salari lordi “in nero” in fr. 9'166'645, corrispondenti a fr. 1'378'646,85 di contributi. Essa ha poi rilevato che i succitati importi corrispondono a quelli indicati nell’atto di accusa del 15 dicembre 2021 relativi all’ipotesi di “Infrazione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti”, punto no. 11.1 (doc. 90).
La Cassa ha successivamente imputato al ricorrente una violazione intenzionale e/o per negligenza delle prescrizioni in relazione al mancato versamento degli oneri sociali da parte della FA 1, negando qualsiasi valido motivo di giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 11).
Infine, la Cassa non ha ritenuto necessaria la sospensione della procedura di risarcimento danni in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. consid. 12).
Di conseguenza, con la decisione contestata la convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente, quale ex socio-gerente della FA 1, al risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'772'645,15, così come richiesto con la decisione risarcitoria del 15 marzo 2019.
In queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, da parte della Cassa non si è trattato di aver semplicemente “rispiegato” la documentazione già esaminata e contestata e tantomeno di non aver adempiuto ai dettami del TF, motivi che – a mente del ricorrente – da soli sarebbero stati sufficienti per giustificare l’annullamento della decisione contestata.
2.8.
2.8.1. Nella sentenza di rinvio il TF aveva ordinato alla Cassa di approfondire se la FA 1 fosse effettivamente datrice di lavoro dei salariati “in nero”, oppure la __________.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
Il TF, chiamato a pronunciarsi su chi fosse il datore di lavoro, nella STF 9C_355/2018 del 1. aprile 2019 ha, in particolare, rilevato che “(…) di regola è considerato datore di lavoro colui che versa il salario determinante. Questo non significa tuttavia che si debba considerare datore di lavoro chi, pur effettuando i conteggi e pagando i contributi, versa il salario per conto terzi. L'art. 12 LAVS stabilisce unicamente che, in caso di dubbio, cioè se non è chiaro chi sia il reale datore di lavoro, bisogna prendere in considerazione chi versa il salario. Quando la persona che versa il salario non è la stessa di quella che impiega i salariati, il datore di lavoro ai sensi della LAVS è colui che occupa effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario. In altre parole, in queste circostanze, non è la destinazione del versamento (indirizzo del prelievo, rispettivamente del pagamento) che è determinante ma piuttosto a favore di chi l'attività dipendente è esercitata (sentenza 9C_824/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6.1 con i riferimenti) (…)” (STF 9C_355/2018 del 1. aprile 2019, consid. 3.2).
Secondo la prassi amministrativa, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2. Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (marg. n. 1010 delle Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi; DRC). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (marg. n. 1001 delle Direttive sul salario determinante; DSD). Secondo il mag. 1020 DSD il rapporto di dipendenza economica, rispettivamente nell’organizzazione del lavoro, del salariato si manifesta in presenza, di un diritto d’impartire istruzioni da parte del datore di lavoro, di un rapporto di subordinazione, dell’obbligo di adempire personalmente i propri compiti, della proibizione di fare concorrenza.
2.8.2. Ritornando al caso concreto, nella decisione contestata (cfr. consid. 9.1) la Cassa ha esaminato il rapporto contrattuale (“Rahmenvertrag betreffend Zusammenarbeit bei der Montage und Demontage von Gerüsten”; doc. 16) tra la __________ e la FA 1 e __________, concludendo “che si tratta di un contratto quadro tra committente/subappaltatore (__________) e un imprenditore/subappaltante (FA 1) che definisce la cooperazione tra le parti per la realizzazione di uno scopo comune consistente in un’opera concreta quale il montaggio e lo smontaggio di __________ sui cantieri edili” (consid. 9.1 pag. 14). In particolare la Cassa ha pertinentemente rilevato che da contratto la FA 1 si era impegnata a rispettare le norme di sicurezza sui cantieri e di retribuzione derivanti dal CCL per la posa di __________ (cfr. consid. 9.1 pagg. 14 e 15) e che “il compenso è concordato per ogni singolo contratto di appalto ed è calcolato secondo misura (“Die Vergütung erfolgt nach Ausmass…) in base al livello dei prezzi correnti, separato tra attività di montaggio e quella di smontaggio dei __________. La FA 1 allestisce dei rapporti giornalieri affinché sia quantificata ogni singola attività: prestazioni tra montaggio e smontaggio, lavori a regia a ore nell’ambito dei trasporti effettuati” (consid. 9.1 pag. 15). La convenuta ha poi esaurientemente e correttamente esposto i singoli criteri per ritenere come la FA 1 abbia agito in proprio nome e per proprio conto, disponendo di una diversificazione di partner commerciali, di aver intrapreso investimenti consistenti, di presentare una vera e propria struttura aziendale, di essere assicurata per i rischi aziendali, di aver un rischio imprenditoriale/d’incasso, presentando quindi una struttura aziendale propria ed un proprio organico diverso dalla __________. Non solo, la Cassa, sulla base degli atti penali, ha correttamente evinto che era la FA 1, e per essa il ricorrente, ad avere potere dispositivo/decisionale e di controllo sui lavoratori occupati (cfr. consid. 9.2 della decisione contestata).
Nella STF di rinvio l’Alta Corte, a motivo della necessità di approfondire chi tra la __________ e la FA 1 fosse effettivamente datrice di lavoro, aveva rilevato che “Il capo cantiere di __________ ha poi affermato che i bollettini delle ore prestate dagli operai venivano inviati alla sede di __________ per procedere al pagamento.”
A tal riguardo, con riferimento al verbale d’interrogatorio 20 febbraio 2017 (doc. 29) del citato capo cantiere __________, nella decisione contestata (pag. 61) la Cassa ha contestualizzato la succitata frase (sottolineatura del redattore):
" il signor __________, capo cantiere della __________ dal luglio 2011, ha affermato che la sua ditta occupava in Ticino unicamente 6 montatori e 4-5 dipendenti quali addetti al magazzino e quale personale amministrativo (doc. 29, VI – verbale interrogatorio n.d.r. – __________, 20.02.2017, 2/16, 4134). Assieme ad un collega valutavano il fabbisogno di personale della società (2/21). Giornalmente, sui loro cantieri, erano attivi dai 25 ai 30 dipendenti (2/26). Dalle sue dichiarazioni emerge che lo scopo della __________, facendo capo alla FA 1, era quello di contenere i costi e soprattutto di aumentare o diminuire il numero degli operai occupati sul cantiere in base al volume del lavoro (2/29). Il signor __________ specifica che in Ticino l'unico gruppo di "accordanti" faceva capo al signor RI 1, prima con la FA 1 e poi con la __________ (2/33, 3/1). Quando vi era un grosso cantiere il signor RI 1 faceva arrivare del personale anche dalla Svizzera interna e gli operai potevano variare anche di giorno in giorno (3/18).
La __________ aveva la necessità di discutere tutti i giorni con la FA 1, nella persona del signor __________, per stabilire il costante fabbisogno di operai che la FA 1 doveva utilizzare (3/24). La __________ gestiva molti cantieri, in media 60 (4/1).
Successivamente, ogni mattina, il signor __________ forniva i bollettini delle ore prestate dagli operai, i quali venivano inviati alla sede centrale di __________ affinché procedessero al pagamento del dovuto (4/10; ndr: vale a dire il controvalore dell'opera eseguita).
In un'occasione nel 2016 hanno cercato di far capo anche ad un'altra società della Svizzera interna, in considerazione del fatto che il signor RI 1 aveva il monopolio in Ticino, essendo l'unico "accordante" e che in caso di blocco del suo personale la __________ avrebbe avuto grossi problemi (4/23-26).
II signor RI 1 è sempre riuscito a trovare il personale fisso e/o saltuario di cui si necessitava (5/1, 5/16).
Quindi, a dipendenza delle necessità della __________, la FA 1 le forniva la manodopera per il montaggio e lo smontaggio dei __________. Come evidenziato sopra dalla Cassa, il compenso era concordato per ogni singolo contratto di appalto sulla base dei prezzi correnti, separando l’attività di montaggio e smontaggio e tenendo conto dei rapporti giornalieri indicanti le singole attività svolte (cfr. punto no. 3 “Vergütung” cpv. 1 e 2 del contratto, doc. 16). Non era compito della __________ di versare i contributi, ma della FA 1. Lo stesso capocantiere ha confermato che "...le questioni inerenti oneri sociali e assicurazioni sono gestite direttamente da RI 1, noi non abbiamo nessuna influenza su questi aspetti' (doc. 29, VI __________, 20.02.2017, 4/20-21).
In tale contesto, la direttrice della filiale ticinese della __________, __________, nel verbale 16 febbraio 2017 (doc. 28), ha precisato "La gestione degli operai viene fatta da __________ (ndr: __________, direttore dei lavori della FA 1) e non da noi, dato che sono a tutti gli effetti dei loro dipendenti e non nostri " (4/32-33), rispettivamente che"...i nostri tecnici effettuano dei controlli circa il montaggio dei __________ (secondo norma), ma non si occupano del controllo degli operai" (5/6-8).”
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassa, con riferimento alle norme CCL del ramo __________ ed alla Legge sul collocamento e personale a prestito (LC), ha pertinentemente escluso che si trattasse di personale fornito da ditte prestatrici [altrimenti le ditte prestatrici potevano essere considerate loro datrici di lavoro; in merito alle società attive nel prestito del personale cfr. marg. 1012 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG) nella versione valida dal 1° gennaio 2021; n.d.r.], mancando non solo la relativa autorizzazione ma anche un contratto scritto con la FA 1 (cfr. consid. 9.6.1). Inoltre, come nella precedente pronunzia, richiamando i dati dei dipendenti notificati presso le altre casse di compensazione AVS/AI/IPG da parte delle asserite fornitrici di personale alla FA 1, la Cassa ha potuto pertinentemente costatare che tali società non potevano aver fornito alla FA 1 il personale necessario (cfr. consid. 9.6.4).
Da ultimo, la Cassa ha convincentemente evidenziato e riassunto le risultanze per concludere come la FA 1 effettivamente abbia agito da datrice di lavoro, alle cui relative considerazione va fatto riferimento (cfr. consid. 9.6.5).
Il ricorrente sostiene che la Cassa ha utilizzato, quale un unico mezzo di prova, il verbale del suo interrogatorio del 28 agosto 2015 davanti all’inquirente penale (doc. 26), per ritenere che la FA 1 fosse responsabile di tutti i lavoratori. Rettamente nella risposa di causa (pag. 2) la Cassa ha ricordato di aver tenuto conto della contabilità, della documentazione prodotta all’USML, dei numerosi verbali d’interrogatorio del MP sia del personale occupato sia di altre persone a conoscenza dei fatti, della perizia del prof. __________, degli accertamenti fatti presso le altre casse di compensazione ecc..
Visto quanto sopra, come nella precedente STCA, questa Corte non può che confermare la posizione della FA 1 quale datrice di lavoro e non la __________.
Né del resto il ricorrente ha fornito elementi che permettono di discostarsi da questa valutazione. In particolare, in merito al signor __________, citato nel ricorso (pag. 17), la Cassa ha rettamente evidenziato che nell’ambito penale egli avrebbe fornito personale in prestito alla FA 1, ma che si trattava unicamente di una situazione di facciata per occupare presso la FA 1 personale sprovvisto di permesso [“Il signor RI 1 ha in particolare dichiarato: "Ora intendo dire la verità e meglio che io e __________ sapevamo che gli operai non erano in regola, cioè avevano presentato un passaporto falso per ottenere il permesso di lavoro. Io e __________ ci eravamo messi d'accordo nel senso che gli operai sarebbero stati assunti dalla ditta di __________ che poi li avrebbe passati a me (doc. 54, Vl RI 1, 12.04.2017, 12/1-4)”; cfr. decisione contestata pag. 65).
2.9. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369s e in RDAT II 2002 pagg. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.10. Nel caso in esame, come si evince dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento del 15 marzo 2019 (doc. 64), confermati con la pronunzia contestata, il danno di cui è chiesto il risarcimento ammonta complessivamente a fr. 1'722’645,15 e corrisponde da una parte ai contributi paritetici (fr. 343'998,30) non soluti per gli anni 2015 e 2016 (fino ad agosto) dalla società fissati sui salari notificati alla Cassa, nonché da rivendicazioni salariali del 2016, dall’altra concerne gli oneri sociali elusi (fr. 1'378'646,85) determinati sui salari lordi “in nero” relativi al periodo 2011 – (agosto) 2016.
2.10.1. Nella sentenza del 29 ottobre 2020 questo Tribunale aveva stabilito:
" Per quanto concerne gli oneri sociali determinati sulla base delle distinte salari 2011-2015 compilate dalla società (doc. XX/1-6), dagli specchietti riassuntivi relativi all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (doc. 4-8) si evince che, dopo numerose diffide e precetti esecutivi da parte della Cassa, risultano integralmente liquidati i contributi degli anni 2011-2014, ma non quelli del 2015 e 2016. Infatti, riguardo al 2015 l’ultimo pagamento risale al 10 agosto 2015 (fr. 20'851,15) volto a liquidare l’acconto di giugno (doc. 7), mentre per il 2016 non vi è stato alcun versamento (doc. 8).”
Tale posizione del danno è rimasta incontestata e va pertanto confermata con il presente giudizio.
2.10.2. Per quel che concerne l’ammontare dei contributi di fr. 1'378'646,85 determinati sui “salari in nero” versati dalla FA 1 dal 2011 – all’agosto 2016 per complessivi fr. 9’166’646, nel precedente giudizio (cfr. consid. 2.5.3) questo TCA aveva rilevato:
" (...) Si tratta in primo luogo dei salari – ricostruiti dalla Cassa sulla base dei movimenti contabili risultanti appunto dagli atti penali – i cui contributi sono stati richiesti alla società (rispettivamente all’UF di __________, visto che la società è fallita il 7 settembre 2016) con le tassazioni d’ufficio del 18 dicembre 2017 (per gli anni 2012- 2016) e con la decisione di risarcimento dello stesso giorno (per il 2011; cfr. consid. 2.4) (sub doc. XXI, consid. 1.12).
A seguito dei salari in nero 2011- 2015 ricostruiti nella perizia 8 agosto 2018 dal prof. __________ (doc. NN allegata alla decisione contestata), il cui ammontare complessivo è risultato maggiore di quello ricostruito dalla Cassa nel dicembre 2017, quest’ultima, ha proceduto a determinare la differenza. Complessivamente gli oneri sociali dovuti sui salari “in nero” ammontano a fr. 1'378'646,85, il tutto come si evince dallo specchietto riassuntivo esposto nello scritto 21 dicembre 2018 inviato dalla Cassa al PP:
|
Anno |
Salari in nero già imposti |
Salari in nero secondo perizia (netto) |
Salari in nero secondo perizia riportati al lordo |
Ulteriore differenza imposta |
Ammontare complessivo contributi dovuti |
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2011 |
312'178.00 |
623'803.00 |
665'389.00 |
353'211.00 |
45'716.90 + 51'726.00 = 97'442.90 |
|
2012 |
957.038.00 |
1'178'194.00 |
1'256'740.00 |
299'701.00 |
143'503.00 + 44’938.70 = 188'441.70 |
|
2013 |
1'708.631.00 |
1'934'742.00 |
2'063'724.00 |
355'093.00 |
257'909.30 + 53'599.50 = 311'508.80 |
|
2014 |
1'182'900.00 |
1'572'952.00 |
1'677'815.00 |
494'915.00 |
178'552.85 + 74'674.85 = 253'227.70 |
|
2015 |
1'754'855.00 |
1'970'426.00 |
2'101'787.00 |
346'932.00 |
264'866.55 + 52'367.65 = 317'234.20 |
|
2016 (1-8) |
1'169'903.00 |
* |
1'401'191.00 ** |
231'288.00 |
175'997.20 + 34'794.35 = 210'791.55 |
|
Totali |
7'085'505.00 |
7'280'117.00 |
9'166'646.00 |
2'081'140.00 |
1'378'646.85 |
* Importo non quantificato dal perito in assenza di una contabilità attendibile.
** Valore stimato dalla Cassa (8/12 dell’importo valutato dal perito, riportato al lordo, per l’anno 2015). (…)” (Doc. E)
Il succitato scritto è stato trasmesso dal PP al ricorrente con la menzionata lettera del 28 dicembre 2018 (doc. F allegato alla decisione contestata). (…)”
Nel medesimo considerando, per quel che concerne la determinazione dei salari versati “in nero” sulla base della perizia __________, la scrivente Corte aveva evidenziato:
" Va qui segnalato che nell’ambito dell’allestimento della perizia sono emersi alcuni documenti sino a quel momento non conosciuti agli inquirenti (cfr. pagg. 2 e 16 della perizia) e rilevanti per la determinazione dei salari in nero. Trattasi di elenchi di operai occupati dalla società, i cui pagamenti non figuravano iscritti nel conto cassa o in contropartita quali costi del personale. A tal riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha rilevato:
“(…) In particolare da un quaderno blu emerso in sede peritale (classificato come Al 568A), il Prof. __________ ha potuto ricostruire, su dati oggettivi, il personale occupato dalla FA 1 durante il periodo da gennaio 2014 a marzo 2015. In tale periodo il numero delle persone occupate superava le 30 unità, per un totale di quasi 85'000 ore di lavoro. Nel 2014 sono stati pagati (ndr: a contanti e quindi “in nero" facendo capo alla voce contabile "Lavori da terzi") oltre CHF 1,5 milioni e nel primo trimestre 2015 CHF 365'000.00 (pag. 35, con riferimento alla Tabella 44).
Il perito ha inoltre raffrontato i nominativi degli operai menzionati del documento Al 568A con quelli notificati ai fini AVS, rilevando che solo in pochi casi vi si trovano le stesse persone e quand'anche ciò avviene, lo stesso accade per periodi precedenti a quelli dichiarati alla Cassa AVS oppure per poche ore, presumibilmente riconducibili a straordinari (pag. 35).
II perito ha anche constatato che i pagamenti annotati nel quaderno blu (doc. Al 568A) sono stati fatti senza alcuna trattenuta di oneri sociali, rispettivamente che il salario orario variava da CHF/ora 20.00 a CHF/ora 30.00 (pag. 36).
Per valutare il salario "in nero" il perito ha considerato i dati oggettivi rilevati nella documentazione citata, relativa a 15 mesi di attività, ricostruendo tra le altre cose anche il monte annuo delle ore lavorate, la retribuzione oraria e le unità a tempo pieno occupate, rapportandole con gli importi registrati nel conto "Lavori da terzi" e rilevando una sostanziale congruenza, per il 2014, tra importi stimati e importi effettivi di tale anno (pag. 34, 36 e 37, con riferimento alle Tabelle 43, 44 e 46).
Dalla Tabella 46, allegata alla perizia, la Cassa ha potuto constatare una valutazione dei salari pagati in contanti "in nero" di:
|
Anno |
Secondo perizia |
Riportati al lordo dalla Cassa AVS |
|
2011 |
623'803.00 |
665'389.00 |
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2012 |
1'178'194.00 |
1'256'739.00 |
|
2013 |
1'934'742.00 |
2'063'724.00 |
|
2014 |
1'572'952.00 |
1'677'815.00 |
|
2015 |
1'970'426.00 |
2'101'787.00 |
(…)” (cfr. consid. 6.2.4 pagg. 19- 20 della decisione impugnata)
Siccome la perizia riguardava solo gli anni 2011- 2015 (i dati contabili del 2016 sono stati ritenuti incompleti dal perito; cfr. pag. 17 della perizia), per il 2016 la Cassa ha ricostruito l’ammontare dei salari versati in nero, riportando per 8/12 quelli stimati per il 2015 (8/12 di fr. 2'101'787.-- = 1'401'191), ritenuto che la società aveva cessato l’attività nell’agosto di quell’anno.”
2.10.2.1. Nel già citato consid. 6.3.3 della STF di rinvio l’Alta Corte ha rilevato che “…Il sesto quesito peritale fa stato che non solo la FA 1 avrebbe erogato salari "in nero", ma anche la __________.”
A tal riguardo, nella decisione contestata (pagg. 57 - 59) la Cassa ha pertinentemente osservato che (sottolineatura del redattore):
" (…) Orbene, il riferimento alla __________ è inserito in tale quesito posto dal MP, ma ciò non vuol dire che quanto ricostruito per la FA 1 comprenda anche salari in nero di altre società. Infatti, da una lettura accurata della perizia si può rilevare che nella risposta al sesto quesito peritale (doc. 18, pag. 35-39), il Prof. __________ non cita mai la __________, ma si riferisce unicamente alle ricostruzioni fatte per la FA 1. Ciò è chiaramente riscontrabile anche nelle tabelle da 43 a 46 con le quali il perito mostra i dettagli dei dati utilizzati e dei relativi calcoli, ponendoli inequivocabilmente in relazione solamente con la FA 1 (v. titoli tabelle). Se ciò non bastasse a pagina 8 della perizia viene spiegato in modo chiaro quali sono i dati contabili esaminati per la FA 1 e quali per la __________. Inoltre si evidenzia che le ricostruzioni del perito partono dagli importi del conto 4065 "Lavori da terzi" ripreso dalla contabilità della FA 1 (doc. 42, anni 2011-2015; cfr. anche allegati 1-4 alla perizia, doc. 18) e non di altre società, rispettivamente che il perito alle pagine 37-39 spiega chiaramente, riassumendoli anche schematicamente, i flussi di denaro tra la FA 1 e gli altri attori coinvolti. Va aggiunto che alle pagine 20 e 21 il Prof. __________ indica le interazioni tra la FA 1, la __________ e la __________ solo nell'ambito della tesoreria (ad esempio finanziamenti concessi da FA 1 a __________ e non interamente onorati), rispettivamente che laddove analizza i rispettivi dati contabili lo indica esplicitamente e separatamente (es: da pag. 21 l'analisi economico finanziaria della __________), come anche alle pagine 25 e 26 per quanto attiene ai rapporti
finanziari tra le società riconducibili al signor RI 1. Inoltre anche in merito ai prelevamenti a contanti viene scisso in modo preciso ciò che riguarda ognuna delle 5 società del "gruppo RI 1" (cfr. doc. 18, pag. 27 e tabella 29).
Non va inoltre dimenticato che la __________ e la __________ sono temporalmente succedute alla FA 1 nello svolgimento delle rispettive attività economiche e che solo al momento in cui la FA 1 ha de facto cessato di essere attiva, la gran parte dei suoi salariati è passata sotto la __________. Circostanza che anche il perito rileva osservando che la __________ (ndr: ragione sociale costituita il 4 luglio 2016, data di pubblicazione FUSC) avrebbe dovuto riprendere l'attività della FA 1 (doc. 18, pag. 7).
Del resto anche la direttrice della succursale ticinese della __________ ha dichiarato di non aver mai collaborato con la SH, precisando che la stessa era una loro "concorrente sulla piazza" (doc. 28, VI __________, 16.02.2017, 4/4-5). In aggiunta si osserva che dal volume delle commesse assegnate dalla __________ alla FA 1, comunicate al MP dalla signora __________ (6/26-32), emerge chiaramente che i rapporti tra la __________ e altre società del "gruppo RI 1" partono solo dal 2016 (FA 1 dichiarata fallita 7 settembre 2016):
26 • anno 2011: CHF 1'000 '036.70.-
27 • anno 2012: CHF 4'122'269.50.-
28 • anno 2013: CHF 6'571'982.95.-
29 • anno 2014: CHF 5'106'029.30.-
30 • anno 2015: CHF 4'941'904.55.-
31 • anno 2016: __________: CHF 2'407'689.15.- / __________: CHF 1'364'699.- / __________:
CHF
32 56'242.35.50.-
Circostanza confermata anche dal capo cantiere __________, il signor __________, il quale ha anche dichiarato "... la ditta __________ è una nostra concorrente. L'accordo tra le parti, visto che a quanto ne so anche dietro questa ditta c'è RI 1, era che se lui sapeva della nostra presenza in un appalto, avrebbe dovuto ritirarsi dalla gara con la __________" (doc. 29. VI __________, 20.02.2017,3/1-2,5/4-7).
Inoltre lo stesso opponente ha dichiarato "Spiego che la __________ in sostanza si occupava solo del materiale, disponeva di tre operai che però non procedevano al montaggio/smontaggio di __________ ma fungevano da magazzinieri ed autisti, lavorava un po' come la __________. Il vero lavoro di montaggio/smontaggio dei __________ veniva svolto dalle ditte FA 1 (ndr: recte FA 1) e __________.” (doc. 48, VI RI 1, 08.03.2017,4/31-36) (…).”
Visto quanto sopra, anche questo TCA condivide la conclusione della Cassa nel senso di escludere “che nelle ricostruzioni fatte possa esservi una commistione di dati - anche da un punto di vista temporale – relativi a personale occupato presso altre società ed è pertanto altrettanto escluso che il danno rilevato in seno alla FA 1 debba essere modificato per tale motivo” (pag. 58 della decisione impugnata).
2.10.2.2. Anche in questa sede il TCA non può che confermare la fondatezza della perizia del prof. __________, fatta propria dalla Cassa per la determinazione dei salari “in nero” dal 2011 al 2015. Nella decisione contestata, la convenuta ha puntualmente e esaustivamente riassunto tale perizia (cfr. consid. 10.4), giungendo alle seguenti conclusioni, alle quali questo Tribunale aderisce in pieno:
" In considerazione di quanto precede è stato possibile constatare che:
- Né la __________, né la FA 1 avevano personale in organico/"in chiaro" sufficiente per far fronte alla costante e continua necessità di montatori di __________.
- Gli importi registrati contabilmente nel periodo 2011-2015 alla voce "Lavori da terzi" sono effettivamente riconducibili a personale occupato dalla FA 1 per adempiere alle ingenti commesse assegnate dalla __________.
- l salari pagati a contanti sono relativi a dipendenti non notificati all'AVS, né dalla FA 1, né dalle asserite società fornitrici di personale.
- L'autore degli ingenti prelevamenti a contanti è il signor RI 1, il quale ha pagato personalmente a contanti i dipendenti occupati "in nero", in quanto non oggetto di regolare notifica all'AVS.
- l prelevamenti a contanti effettuati dal signor RI 1, per sua stessa ammissione, sono serviti per pagare, sempre a contanti, direttamente il personale occupato. Vale a dire che egli non ha pagato le presunte società fornitrici del personale, bensì, anche giornalmente, direttamente gli operai che tali società gli avrebbero fornito e questo per un valore di oltre CHF 10 milioni e benché a suo dire le ditte fornitrici gli avrebbero invece fatturato le prestazioni di manodopera.
- I pagamenti di salario, effettuati tramite girata bancaria, sono riconducibili al solo al personale occupato "in chiaro", con contratto di lavoro e regolare notifica all'AVS. (pagg. 71 e 72 della decisione 10 marzo 2022).”
La Cassa si è pure confrontata con la perizia, ha convincentemente illustrato come la ricostruzione dei salari eseguita dal perito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è il risultato di meri calcoli empirici, ma aderenti a fatti concreti. Al riguardo, per evitare inutili ripetizioni, va fatto riferimento al consid. 10.5 della decisione impugnata.
2.10.2.3. Il ricorrente ribadisce di “non potersi difendere e provare le sue asserzioni perché la maggior parte della contabilità di FA 1 è andata persa perché il Ministero pubblico non l’ha recuperata e non per certo per sua colpa o negligenza” (ricorso pag. 5). Qualche riga più avanti sostiene che “la Cassa però sorvola sul fatto che se manca la contabilità della società non è perché il ricorrente l’abbia persa o distrutto ma perché era in detenzione preventiva e non poteva avere contatti con l’esterno, ha comunicato al Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta penale che la contabilità si trovava a casa dell’ex moglie e il Procuratore non si è dato la briga di andare a recuperarla creando così lui un grande danno al ricorrente che si trova ora nell’impossibilità di dimostrare le sue allegazioni, la sua non responsabilità nella perdita economica subita dalla Cassa e a poter quantificare l’effettivo ammanco di contributi ben lontano da quello preteso dalla Cassa stessa” (ricorso pag. 6).
In effetti, nel ricorso 16 settembre 2019 al TCA RI 1 aveva ribadito di aver dichiarato in data 7 aprile 2017 davanti al PP che la documentazione contabile era stata portata nella casa della sua ex moglie e che l’Autorità penale non aveva provveduto a recuperarla, non potendolo fare lui personalmente perché in carcere preventivo (doc. 12, pag. 3).
Tuttavia va osservato in data 27 giugno 2018 il Ministero pubblico ha provveduto a recuperare i “documenti ritenuti di interesse della difesa”, sequestrandoli (cfr. rapporto di esecuzione 27 giugno 2018 e relativi allegati in doc. 8).
Non solo, nella precedente sentenza questa Corte aveva rilevato che il prof. __________ aveva fatto presente che
" (…) la contabilità ed i conti annuali della società presentavano “manchevolezze più e meno gravi” e che le sistematiche pratiche evidenziate dal perito (cfr. pagg. 9 - 16) “non sono compatibili con i principi e le regole generalmente ammesse” (perizia pag. 16). (STCA 29 ottobre 2020 pag. 17).
Inoltre, riguardo all’ulteriore documentazione sequestrata, nella STCA 31.2019.16 è stato rilevato (pag. 17):
" Al riguardo, su richiesta del TCA, nel già citato scritto 20 maggio 2020 la PP __________ ha precisato che “il perito, dopo aver preso visione nel mese di giugno 2019 di alcuni documenti che non gli erano stati sottoposti in sede di allestimento della perizia (siccome sequestrati in un secondo tempo), ha dichiarato che tale documentazione è del tutto irrilevante ai fini peritali ragion per cui non ha ritenuto necessario allestire un referto complementare” (cfr. risposta alla domanda no. 2; doc. XIV).”
Il succitato passaggio si riferiva allo scritto 2 dicembre 2019 del prof. __________ al Ministero Pubblico (doc. 11).
Non solo, il ricorrente non specifica nemmeno quale documentazione utile sia andata persa. A meno che, come rimarcato dalla Cassa nella risposta di causa (pag. 4), “ciò che manca/sarebbe stato perso sono solo le fatture allestite dalle presunte ditte fornitrici di personale, che la controparte vorrebbe portare come prova dell’effettiva fornitura di personale di ditte terze… ”, fatture che giocoforza non potevano esistere visto che, con ampie motivazioni, la convenuta ha dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante, come la FA 1 non abbia fatto capo a terzi per svolgere le commesse ricevute dalla __________.
Pertanto, quanto dichiarato in data 7 aprile 2017 al MP, ammesso che sia vero, è irrilevante.
2.10.2.4. Per quel che concerne i salari “in nero” versati nel 2016, nella sentenza 31.2019.16 (pag. 16) questo TCA aveva rilevato:
" Siccome la perizia riguardava solo gli anni 2011- 2015 (i dati contabili del 2016 sono stati ritenuti incompleti dal perito; cfr. pag. 17 della perizia), per il 2016 la Cassa ha ricostruito l’ammontare dei salari versati in nero, riportando per 8/12 quelli stimati per il 2015 (8/12 di fr. 2'101'787 = 1'401'191), ritenuto che la società aveva cessato l’attività nell’agosto di quell’anno.”
Si tratta quindi della ricostruzione fatta dalla Cassa dei salari versati “in nero” riguardante il periodo gennaio – agosto 2016.
Ora, nella decisione contestata (pag. 78) la Cassa ha ben ricordato che “La giurisprudenza federale prevede, per quanto attiene alla stima dei salari da riprendere, che la Cassa disponga di un certo margine di manovra per la valutazione numerica dei risultati della propria indagine, rispettivamente che il TF è vincolato dalla valutazione discrezionale se essa rientra nel margine di manovra concesso, basandosi quindi su una corretta e completa determinazione dei fatti di causa e su un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione, la quale richiede dei controlli di plausibilità dovendosi avvicinarsi il più possibile alla realtà (STF 9C 223/2019 del 23 maggio 2019, consid. 6.1). II TF ha in tal caso precisato che l'utilizzo dei dati contabili degli anni precedenti costituisce una solida base per la determinazione discrezionale della massa salariale (consid. 6.2)”.
A pagina 79 della decisione contestata la convenuta ha poi motivato la ricostruzione dei salari” in nero” del 2016 (gennaio – agosto), che si è fondata su quelli del 2015 fissati dal perito in fr. 1'970'426 e riportati al lordo dalla Cassa in fr. 2'101'787, per essere determinati in fr. 1'401'191 (8/12 di fr. 2'101'787). A tale riguardo la Cassa ha considerato che:
" (...)
- Le ricostruzioni del perito si basano sull'esame dettagliato dei dati della contabilità della FA 1 per il periodo 2011-2015.
- I dati sinora analizzati hanno permesso di determinare che l'attività della FA 1 è andata costantemente in crescendo, come dimostra il fatto che dal 2011 al 2015 il personale "in chiaro" della FA 1 è sestuplicato e la sua cifra d'affari è cresciuta di otto volte (doc. 18, pag. 34). Tale tendenza la si ritrova anche nei dati contabili della FA 1 esaminando i costi del personale (2015: il costo del lavoro rappresentava il 90.6% dei ricavi netti) e l'evoluzione del conto "lavori da terzi" (doc. 18, pag. 18).
- Dal dettaglio delle registrazioni contabili del conto "lavori da terzi" risulta che l'importo pagato a contanti per il 2015 ammonta a CHF 3'033'815.55.
- II dato valutato dal perito per l'anno 2015 (1'970.426.00) è pressoché lo stesso del 2013 (CHF 1'934'742.00).
- La direttrice della __________ ha indicato in sede penale l'evoluzione dei versamenti fatti a favore della FA 1 per i lavori eseguiti (doc. 28, VI __________, 16.02.2017, 6/26-32), pari a:
anno 2011: CHF 1'000'036. 70.
anno 2012: CHF 4'122'269.50.
anno 2013: CHF 6'571 '982. 95 -
anno 2014: CHF 5'106'029.30
anno 2015: CHF 4'941'904.55
anno 2016: __________: CHF 2’407'689.15 / __________: CHF 1'364'699.- / __________: CHF 56'242.35.50.-
- Dalla valutazione sui "lavori da terzi" sono stati in ogni caso scorporati i prelevamenti a contanti che sono stati accreditati al conto bancario privato dell'opponente.
- l dati rilevati in sede penale e dal Prof. __________ sono comunque stati, per quanto sin qui esposto, approfonditamente verificati e ponderati dalla Cassa.”
A quanto esposto sopra va prestata adesione.
Va rilevato che la ricostruzione salariale fatta dalla convenuta per l'anno 2016 (fr. 1'401'191 per otto mesi) risulta essere inferiore rispetto alla somma incassata da parte della FA 1 dalla committente __________ di fr. 2'407'689 e quindi non risulta sproporzionata (lo sarebbe stato se la ricostruzione salariale fosse maggiore di quanto incassato). Tenuto poi conto che la Cassa si è fondata, come visto sopra, su dati oggettivi e ponderati provenienti dalla perizia __________, la valutazione fatta non presta il fianco a critiche. Né del resto il ricorrente ha fornito elementi che possano ritenere arbitraria la suddetta valutazione. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (pag. 21), limitando la valutazione a 8 mesi, la convenuta ha tenuto conto che la società è fallita nel settembre 2016.
2.10.2.5. In queste circostanze, visto quanto sopra, la richiesta di risarcimento di fr. 1'378'646, 85 per i salari versati “in nero” relativo al periodo 2011 – agosto 2016 va confermata. Va poi fatto presente che è lo stesso importo indicato nell’atto di accusa 15 dicembre 2021 relativo alla posizione di reato 11.1.
A tal riguardo, il ricorrente sostiene invece che “è falso che vi sia identità tra quanto preteso dalla Cassa (CHF 1'772'645,15) e quanto indicato dal Ministero pubblico nell’atto di accusa del 15 dicembre 2021 (doc. 90; CHF 1'437'433,50)” (ricorso pag. 5).
Come ben rilevato nella risposta di causa (pagg. 5 e 6), l’ammontare di fr. 1'437'433,50 indicato dal ricorrente è la somma di fr. 1'378'646,85 di contributi determinati sui salari versati “in nero” e fr. 58'786,65 di cui al punto 11.2 dell’atto di accusa. Quest’ultimo importo corrisponde alla sola quota parte (di rilevanza penale) degli oneri sociali trattenuti agli operai della società e non riversati sui salari dichiarati nel periodo 2015 e 2016 (quest’ultimo sino ad agosto), già incluso nell’ammontare del danno complessivo di fr. 1'772'645,15 fatto valere dalla Cassa. La differenza tra i fr. 1'437'433,50 e i fr. 1'772'645,15 risiede nel fatto che il conteggio della Cassa comprende anche la quota parte del datore di lavoro.
Pertanto, vi è identità tra i dati quantificati dalla Cassa e quelli indicati nell’ultimo atto di accusa, questo ovviamente per quel che concerne i contributi sui salari versati “in nero”.
2.11. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.12. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 ss. consid. 1b).
2.13. Ritornando al caso in esame, con riferimento al consid. 2.10.2, è pertanto provato, secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3 con riferimenti), che la società, e per essa il ricorrente, socio-gerente della FA 1, abbia assunto personale “in nero” versando il salario in contanti, omettendo intenzionalmente di notificare tali lavoratori all’AVS e sfuggendo così al pagamento dei relativi contributi paritetici.
Tale circostanza costituisce da sola una violazione delle prescrizioni.
A motivo di discolpa il ricorrente sostiene nuovamente che l’autorizzazione ricevuta dalla Commissione paritetica dei __________ gli permetteva di ritenere che la società era in regola come anche le società prestatrici. Del resto, continua l’insorgente, la fiduciaria aveva analizzato la documentazione nell’ambito di una seppur parziale revisione contabile (pagg. 21/22).
Come fatto presente nella precedente sentenza (pag. 23), tale asserzione non può assurgere a motivo di discolpa, poiché la Commissione, al pari dei revisori, hanno esaminato unicamente la documentazione riguardante i dati salariali del personale dichiarato, motivo per cui “… l’esistenza di salari versati “in nero” non poteva evidentemente essere oggetto di controllo e di verifica”. Inoltre, rettamente nella risposta di causa la Cassa, con riferimento ai consid. 9.6.1 e 10.6 della decisione contestata, ha sottolineato che “la presunzione del ricorrente secondo la quale le presunte ditte fornitrici sarebbero state in regola non trova alcuna conferma. Al contrario, l’assenza di autorizzazione federale e di contratti scritti tra le parti evidenzia l’impossibilità di tale circostanza.”
2.14. Riguardo ai contributi fissati in base alle distinte salari rimasti insoluti, occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
A tal riguardo nella STCA 29 ottobre 2020 questa Corte aveva stabilito:
" In concreto, va ricordato (cfr. consid. 2.5.2) che, dopo diffide e procedure esecutive avviate dalla Cassa, la società ha integralmente versato i contributi per gli anni 2011-2014, ma non per gli anni 2015 e 2016 (fino ad agosto). Infatti, per quel che concerne il 2015, l’ultimo versamento risale al 10 agosto 2015 per fr. 20'851,15 a liquidazione dell’acconto di giugno (cfr. doc. 7), mentre per il 2016 non vi è stato alcun pagamento (cfr. doc. 8).
In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo.
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).
Viste le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.
Inoltre, l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre un anno, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 pag. 269).” (consid. 2.9).
Nel ricorso RI 1, a sua discolpa, sostiene che non si occupava né della contabilità né della gestione dei lavoratori, ma solo dell’assunzione dei lavoratori (pag. 23). Quanto sostenuto contrasta con quanto da lui stesso dichiarato in sede penale: "La mia funzione è quella di acquisire i lavori e di occuparmi di questioni riguardanti /a contabilità e /a firma dei contratti dei lavoratori come anche quanto pagare i dipendenti assunti” (doc. 26, verbale d’interrogatorio RI 1, 28.08.2015, 2/27-29).
Va in ogni caso ricordato che, indipendentemente dal fatto che il ricorrente si occupasse o meno della contabilità societaria, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Accettando il mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio in-for-marsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; FRÉSARD, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”.
Per questi motivi nella decisione contestata la Cassa ha correttamente evidenziato che “l'opponente non può - nella misura in cui volesse ritenere responsabile la defunta signora Soraya Bernasconi e le fiduciarie che si sono occupate di contabilizzare i movimenti societari - liberarsi dalla propria responsabilità…” (pag. 88).
In queste circostanze, questa Corte non può che confermare una responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente anche per quanto concerne i contributi non soluti dalla società determinati sui salari dichiarati.
2.15. Con scritto 10 giugno 2022 il ricorrente chiede che venga acquisito l’incarto penale, sentito il prof. __________ e gli amministratori delle società prestatrici di manodopera indicate al punto 9.6.4 della decisione impugnata (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________).
Per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. ld).
Inoltre, la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).
Nel caso concreto, la Cassa ha già prodotto gli atti penali, tra cui la perizia __________ che, come visto è stata dettagliatamente e convincentemente esaminata dalla convenuta, motivo per cui non è necessario richiedere l’audizione del perito. Inoltre va ricordato che la Cassa ha convincentemente escluso che le asserite società prestatrici di manodopera avessero fornito alla FA 1 forze lavoro. Sentire i rispettivi amministratori di tali società non è quindi necessario.
Tutte queste circostanze rendono superfluo procedere all’assunzione dei mezzi di prova richiesti, motivo per cui la richiesta del ricorrente è da respingere.
2.16. Visto tutto quanto precede, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
2.17. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 il Tribunale federale in un caso relativo al Cantone Ticino, ha precisato che “il diritto federale (art. 61 lett. fbis LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021) non impone l'applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano prestazioni, ma la questione è lasciata al diritto cantonale. Dato che il diritto ticinese non prevede esplicitamente una tassa di giustizia in questi casi, per il momento la procedura cantonale in Ticino rimane gratuita” (cfr. STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; cfr. anche A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Non si prelevano pertanto spese di procedura.
2.18. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti