Incarto n.
31.2022.16

 

jv/gm

Lugano

19 ottobre 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 giugno 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa:      TERZ 1

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 22 febbraio 2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due con il presidente dal 7 novembre 2019 al 21 ottobre 2020 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti), con dimissioni effettive per il 18 settembre 2020 (cfr. verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 18 settembre 2020 e istanza di cancellazione di funzione e firma del 30 settembre 2020, doc. 6).

 

                          1.2.  La società è stata affiliata dal 2014 alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro (cfr. richiesta di revisione del 4 febbraio 2021, doc. 6).

                                 

A partire dal 4 giugno 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, a partire dall’acconto del mese di ottobre 2019, precettarla (doc. 4).

 

Con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 20 novembre 2020 è stato dichiarato il fallimento della società con effetto dal medesimo giorno (cfr. pubblicazioni FUSC del __________ 2020 e del __________ 2021).

 

Con scritto del 17 marzo 2022 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il credito insinuato non sarebbe stato tacitato (scritto del 17 marzo 2022 dell’UF alla Cassa, doc. 6).

 

                          1.3.  Constatato di aver subito un danno, con decisione del 15 aprile 2022 (doc. 1), confermata integralmente con decisione su opposizione del 14 giugno 2021 (doc. 3), la Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 19'902.05 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 in via solidale con TERZ 1.

 

                          1.4.  Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione postulandone, per quanto è dato a capire, l’annullamento. Egli sostiene che, siccome al momento del fallimento TERZ 1 era amministratore unico della società e che quest’ultimo ha concluso un accordo di rateizzazione del debito con la Cassa, fintanto che tale accordo viene rispettato la Cassa non può procedere nei confronti del ricorrente.

 

                          1.5.  Con risposta di causa la Cassa ha innanzitutto comunicato al TCA di aver anche emanato una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato, nei confronti di RI 1 per fr. 31'750.45 per gli anni 2019 e 2020 (per quest’ultimo anno integralmente, a differenza del ricorrente) e, successivamente, di avergli concesso una dilazione di pagamento concordando un piano di rateizzazione relativamente ai contributi insoluti. Siccome il ricorrente si è limitato a riproporre la medesima argomentazione formulata in sede d’opposizione, la Cassa ha per il resto rinviato integralmente alla sua presa di posizione sul punto nella decisione su opposizione, postulando la reiezione del gravame (cfr. V).

 

                          1.6.  Il 25 agosto 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1. Quest’ultimo ha confermato di aver stipulato con la Cassa un accordo di rateizzazione del debito e di non ritenere opportuna o necessaria la sua partecipazione al procedimento (cfr. VIII).

 

                          1.7.  Con scritto del 20 luglio 2022 il ricorrente, oltre a ribadire la propria posizione, ha asserito che “NON RIESCO A COMPRENDERE perché SE il debito totale FA 1 è di CHF 31'750,45 di cui a me imputabili erroneamente in quanto senza potere di firma, CHF 19000 circa, è già stato rateizzato all’amministratore unico dell’epoca dei fatti […], perché lo debba pagare anch’io.” (cfr. X).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssge-      richts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                  Nel caso di specie, con il fallimento del 20 novembre 2020 della FA 1, circostanza che ha sancito l’irrecuperabilità del credito contributivo, la Cassa ha subito un danno.

 

Pertanto è a ragione che la Cassa, conformemente alla surriferita giurisprudenza, ha chiesto in via sussidiaria ad RI 1, quale membro del CdA dal 2019 al 2020, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati riferiti al periodo in cui era in carica.

 

                          2.3.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                  Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In concreto, con la decisione impugnata la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente il risarcimento di complessivi fr. 19'902.05 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni 2019 e 2020 (limitatamente al periodo di carica dell’insorgente), oltre alle spese amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Essa ha debitamente comprovato il danno, producendo i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegati alla decisione di risarcimento (cfr. docc. 1, 4 e 5).

 

Il ricorrente non ha contestato la correttezza dei conteggi. Da parte sua TERZ 1, nonostante la chiamata in causa (cfr. supra consid. 1.7.), si è limitato a comunicare che “ho concordato con l’Istituto delle assicurazioni sociali la dilazione di pagamento del risarcimento danni per l’importo di CHF 31'750.45 della FA 1 in liquidazione, come da copia allegata della decisione […]”. La decisione di dilazione di pagamento del 30 giugno 2022, che configura un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, prevede la rateizzazione del citato importo in 120 rate in un periodo di 10 anni, le prime due con scadenza al 31 agosto, rispettivamente 30 settembre 2022. Agli atti non vi è alcun elemento che permette di concludere che il piano di pagamento rateale è stato effettivamente rispettato o meno. Non avendo il ricorrente contestato la correttezza dell’importo e non essendosi TERZ 1 espresso circa i pagamenti rateali eventualmente effettuati, in concreto si deve giocoforza confermare l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione considerando che la decisione di rateizzazione non differenzia tra il periodo durante il quale TERZ 1 era, da solo, in carica e il periodo in cui sia TERZ 1 che RI 1 erano in carica.

 

                          2.4.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                          2.5.  La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                          2.6.  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                          2.7.  Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di membro del CdA (cfr. supra consid. 1.1.), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).

 

Al ricorrente incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. supra consid. 2.2., 2.5. e seg.), una grave violazione del dovere di diligenza gravante sui membri dell’amministrazione. RI 1 non poteva, nella sua veste di membro del CdA, prescindere da prelevare e versare regolarmente alla Cassa i contributi paritetici.
Pertanto, all’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperte.

A tal proposito si osserva che l’allegazione dell’insorgente secondo cui egli non avesse potere di firma è smentita dall’estratto RC agli atti che, come visto in narrativa (cfr. supra consid. 1.1.), prevedeva il suo potere di firma collettiva a due con il presidente del CdA. Inoltre, né l’iscrizione a RC, né il diritto di firma sono determinanti per la responsabilità sussidiaria di un organo, ritenuto che essa si estende anche agli organi di fatto (cfr. pro multis DTF 132 III 523).

 

Pertanto, la contestazione del ricorrente s’appalesa inconferente.

 

                          2.8.  Il ricorrente non comprende il motivo per cui egli sarebbe tenuto a risarcire il danno per i contribuiti insoluti. Nella sua opposizione alla decisione di risarcimento egli declinava “qualsiasi richiesta economica, [considerato che, ndr.] l’amministratore unico all’epoca dei fatti, Sig. TERZ 1 si è preso in carico tutto il debito pari a CHF 31'750.00 ed ha accordato già con voi un rateizzo pari al totale con inizio rate agosto 2022” (doc. 2). La medesima censura è stata riproposta nell’allegato di ricorso (doc. I) e nello scritto del 30 luglio 2022 (doc. X).

 

                                  A tal proposito, occorre precisare quanto segue.

 

Si rileva innanzitutto che TERZ 1, fino ad allora Presidente del CdA, era diventato amministratore unico della società solo successivamente alle dimissioni del ricorrente (cfr. estratto RC agli atti; pubblicazione FUSC del 21 ottobre 2020; istanza di cancellazione di funzione e firma e modifica membri del CdA del 30 settembre 2020 con allegato il verbale dell’assemblea degli azionisti del 18 settembre 2020, doc. 6).

Inoltre, il fatto che TERZ 1 abbia successivamente assunto la carica di amministratore unico non solleva il ricorrente dalle sue responsabilità.

 

Va qui segnalato che per costante giurisprudenza, se un’azienda contabilizza i propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfettaria, un organo che dimissiona nel corso dell’anno civile risponde, di principio, dei contributi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi effettivi – superiori o inferiori – determinati alla fine dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01 del 5 dicembre 2001 pubblicata in VSI 2002 pag. 55, confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010: cfr. anche STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020 consid. 2.3., STCA 31.2014.4 del 10 febbraio 2015 consid. 2.3. e le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2022, marginale 8010).

Inoltre, il conguaglio per il pagamento dei contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest’ultimo per il relativo importo (cfr. STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P., cfr. anche STCA 31.2020.30 del 4 marzo 2021 consid. 2.11 in initio con riferimento; STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 consid. 4. e segg.).

 

In concreto, la FA 1 contabilizzava i contributi paritetici secondo la procedura forfettaria, come desumibile dai conteggi agli atti (cfr. docc. 4 e 5). Dal conteggio per i contributi paritetici del 2020 (doc. 5) si evince che i contributi forfettari esigibili fino alle dimissioni dell’insorgente erano superiori alla fattura di conguaglio, ragione per cui essi sono stati ridotti dalla Cassa a fr. 12'922.95. Tale importo risulta inferiore rispetto al danno complessivo, ossia fr. 31'750.45 (cfr. supra consid. 1.5.). Conseguentemente, in applicazione della surriferita giurisprudenza RI 1 deve rispondere, oltre che per i contributi paritetici insoluti relativi al 2019, anche per i contributi forfettari esigibili fino alle sue dimensioni, per complessivi fr. 19'902.05 (fr. 6'979.10 per il 2019 e fr. 12'922.95 per il 2020).

 

Il procedere della Cassa risulta pertanto corretto.

Qualora il ricorrente volesse dare ad intendere che vi è (stato) un accordo tra lui ed il signor TERZ 1 secondo cui quest’ultimo si sarebbe accollato l’onere di risarcire l’integralità del danno alla Cassa (com’è effettivamente il caso, cfr. doc. 6), anche tale censura risulta inconferente, giacché, come ben esposto dalla Cassa nella decisione su opposizione, né la ripartizione dei compiti all’interno della società, né accordi privati circa la tacitazione del debito contributivo e/o risarcitorio limitano la responsabilità degli organi societari nei confronti della cassa (cfr. doc. 3, p.ti 5.1. e 7.).

Infine, giova ricordare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS; cfr. supra consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3. e 119 V 86 consid. 5.). Detto altrimenti, la Cassa è libera di far valere il proprio credito risarcitorio, in toto o in parte, contro uno o più debitori ed il TCA non può limitarne la facoltà decisionale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza AHV 2014/9 del 28 giugno 2016 del Tribunale delle assicurazioni sociali di San Gallo).

 

In casu, la Cassa ha deciso di procedere sia contro RI 1 che contro TERZ 1, in modo da ottenere maggiore sicurezza per l’incasso del credito risarcitorio, nella misura in cui il periodo contributivo dei due organi si sovrappone. Tale procedere è perfettamente conforme alla legge e alla giurisprudenza.

 

                          2.9.  Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                  In concreto, l’insorgente non adduce alcun motivo di giustificazione o di discolpa.

                                  Sulla base della documentazione agli atti e da quanto incontestatamente asserito dalla Cassa, ossia che la FA 1 era entrata in mora con il pagamento dei contributi già nel 2017 causando sistematiche e croniche diffide e procedure esecutive già a partire da maggio 2017, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per esimere RI 1 dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                        2.10.  Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per gli anni 2019 e 2020 per complessivi fr. 19'902.95 (importo peraltro rimasto incontestato, cfr. supra consid. 2.2.).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                        2.11.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

 

Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

                        2.12.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentalepresupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti