Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2022.17

 

FC

Lugano

21 settembre 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 marzo 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La società __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 26 agosto 2010 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                  Lo scopo sociale consisteva nella progettazione, la realizzazione e gestione di reti per le telecomunicazioni in fibra ottica in collaborazione con comuni, aziende comunali e/o municipalizzate, aziende multiservizi, aziende elettriche e proprietari di grandi insediamenti abitativi e/o commerciali (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                   

                                  La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018.

                                  A far tempo dal 1. ottobre 2018 la ragione sociale della società è stata modificata in RI 1 con sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                 

                          1.2.  Nel marzo 2021 la Cassa apprendeva, sulla base dei relativi conteggi di stipendio, che nel 2014 l’allora __________ aveva versato al dipendente __________ complessivi fr. 24'600 di salari, in luogo dei fr. 20'500 annunciati e registrati dalla Cassa per il medesimo anno (doc. 3). 

                                 

                          1.3.  Ritenuto come il diritto di incassare i contributi non versati per l’anno 2014 era ormai perento (art. 16 cpv. 1 LAVS), e costatato di avere di conseguenza subìto un danno, con decisione del 22 settembre 2021 la Cassa ha chiesto alla RI 1 (già __________) il risarcimento del danno ex art. 52 LAVS ammontante a fr. 618.85, pari ai contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla società sulla parte di salario non notificata (di fr. 4'100) corrisposta all’ex dipendente __________ (doc. 1).

 

                          1.4.  A seguito dell’opposizione inoltrata dalla RI 1 (doc. 2), mediante decisione su opposizione del 22 aprile 2022 (doc. II) la Cassa ha confermato la sua pretesa.

 

                          1.5.  La RI 1 ha impugnato con ricorso la suddetta decisione su opposizione, sostenendo in particolare di non conoscere “personalmente il nome del dipendente” e di non essere “a conoscenza di alcun servizio reso”. Allega inoltre di aver contattato la cassa pensioni, cui i dipendenti dell’allora __________ erano assicurati, la quale avrebbe comunicato che non era registrato alcun dipendente con il nome __________. Di conseguenza non poteva confermare “né l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei registri bancari”, e “presumeva” che “non ci sia stato un rapporto di lavoro scritto”. In conclusione ha affermato che “non siamo quindi in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la __________. Di conseguenza, non dobbiamo fare più alcun pagamento” (doc. I).

 

                          1.6.  Con risposta di causa del 18 agosto 2022 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, e – evidenziando di aver sufficientemente esposto i motivi per i quali ha ritenuto la ricorrente responsabile del danno subìto – ha rinviato alle argomentazioni di cui alla decisione impugnata, osservato come le censure sollevate nel ricorso erano irrilevanti e non liberavano la società dalla sua responsabilità (IV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                 

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                  La procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS presuppone l’esistenza di un danno a carico della Cassa. Finché dunque essa può procedere all’incasso dei contributi in via ordinaria e il datore di lavoro è in grado di pagarli, non vi è danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.

                                  La giurisprudenza e la pratica amministrativa ammettono l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso, per i seguenti motivi:

                                  - per motivi di diritto, e meglio per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 123 V 12 consid. 5b, 123 V 168 consid. 2a, 112 V 156 consid. 3; cfr. anche Bottinelli e altri, “La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS”, in RTiD II 2006 pag. 360 segg.). In questo caso, si considera che il danno sia sorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 336 pag. 86);

                                  - per motivi di fatto, e meglio perché il datore di lavoro è diventato insolvente (Bottinelli e altri, op. cit, RTiD II 2006 pag. 360; DTF 123 V 168 consid. 5b e riferimenti). In caso di insolvenza del datore di lavoro, si considera che il danno sia sorto al momento in cui i contributi non possono più essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti).

                                  Con l’insorgenza del danno nasce il credito risarcitorio che deve essere chiaramente distinto dal credito contributivo.

 

                                  Secondo l’art. 16 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non pos­sono di principio più essere né pretesi né pagati (cpv. 1). Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata giusta il capo­verso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (cpv. 2).

 

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b).

                                  Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                  Nella presente fattispecie, considerato come la società __________ (dal 1. ottobre 2018: RI 1), nel momento in cui la Cassa ha fatto valere il suo diritto al risarcimento del danno ex art. 52 LAVS (a dipendenza del diritto, ormai perento, di incassare i contributi paritetici per l’anno 2014 non versati dalla società), era ancora esistente e solvente, a ragione la Cassa ha convenuto, con la decisione contestata, direttamente la medesima società debitrice quale ex datore di lavoro e responsabile ex art. 52 LAVS e non i suoi organi responsabili (principio della responsabilità sussidiaria degli organi societari, cfr. al consid. 2.2). 

 

                          2.3.  L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STF H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                  Dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni “dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato” ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO (al riguardo cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, Diritto in materia di prescrizione; in FF 2014 211 segg.).

                                  Va pure ricordato che l’art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero, che regola l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, stabilisce che “Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione”.

 

                                  Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione valida sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

                                  Come esposto al consid. 2.2., un danno ai sensi dell’art. 52 LAVS esiste nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso, per motivi di diritto o di fatto.

                                  Nel caso sia insorto un danno per motivi di diritto (e meglio per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS), lo stesso si considera sorto al momento dell’intervenuta perenzione (DTF 108 V 189 consid. 2d, 98 V 26 consid. 4; Reichmuth, op. cit., n. 336 pag. 82). 

                                  Qualora il danno sia insorto per motivi di fatto (e meglio perché il datore di lavoro è diventato insolvente), si considera che il danno sia sorto al momento in cui i contributi non possono più essere riscossi seguendo la procedura ordinaria di cui agli art. 14 segg. LAVS (DTF 112 V 156 consid. 2 e riferimenti), ovvero con l’emissione di un attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento, rispettivamente, in caso di fallimento, dell’apertura del fallimento (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 352segg pag. 86; in merito ad altri casi particolari cfr. sempre Reichmuth, op. cit. pag. 86segg).

                                 

                                  D’altra parte, decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due (ora tre) anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. art. 60 cpv. 1 CO secondo il quale “l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile (…)”; per quanto riguarda il vecchio termine di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS in vigore sino al 31 dicembre 2019 cfr. Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

                                  La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3). Secondo la giurisprudenza, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento (in argomento Reichmuth, op. cit., n. 817segg, pag. 195segg).

 

                                  Per la giurisprudenza in caso di fallimento del datore di lavoro la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione, ovvero soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

 

                          2.4.  Nel caso concreto, si tratta di stabilire se è data o meno la responsabilità del datore di lavoro, la società __________ (dal 1. ottobre 2018: RI 1), la quale è stata affiliata alla Cassa dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2018. Come anticipato, è tale società primariamente responsabile per il mancato pagamento dei contributi e, quindi, anche del danno insorto a seguito della perenzione degli stessi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS (principio della responsabilità sussidiaria degli organi societari, cfr. al consid. 2.2). 

 

                                  Nel marzo 2021 __________, già dipendente della società, ha chiesto alla Cassa una verifica del suo conto individuale, segnatamente in relazione ai salari versatigli dalla medesima società. Ha pure prodotto la documentazione relativa al proprio rapporto di lavoro con la __________ e gli estratti bancari comprovanti i salari versatigli. La Cassa ha pertanto appreso che la società aveva versato al dipendente nell'anno 2014 salari per fr. 24’600, ma aveva notificato per il medesimo dipendente e lo stesso periodo “soltanto” un importo salariale di fr. 20'500 (doc. 3).

                                 

                                  Ora, richiamato il precitato art. 16 cpv. 1 LAVS, per il quale i contributi (il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale) non pos­sono di principio più essere né pretesi né pagati decorsi cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, la Cassa con pertinenza ammette che il diritto di incassare i contributi sulla differenza di salari versati per l’anno 2014 era, nel marzo 2020, ormai perento.  

                                  Ne consegue che, vista l’impossibilità, per intervenuta perenzione, di pretendere l’importo dovuto a titolo di contributi sulla differenza di salario non notificata nell’anno 2014 (essendo ormai trascorso il termine di cinque anni stabilito dall’art. 16 cpv. 1 LAVS), nel momento dell’intervenuta perenzione è insorto un danno per la Cassa. L’ammontare del danno e il conseguente credito risarcitorio della Cassa giusta l’art. 52 LAVS corrisponde all’importo di fr. 618.85 non più incassabile per intervenuta perenzione, pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che il datore di lavoro (la RI 1, già __________) era tenuto a prelevare sulla parte (fr. 4'100) dei salari versati nel 2014 a __________ non notificata alla Cassa (cfr. doc. 1).

                                 

                                  Ora, ribadito come il danno della Cassa sia nella fattispecie insorto nel momento dell’intervenuta perenzione del credito contributivo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, ossia a fine del 2019 trattandosi di contributi dovuti per salari versati nel 2014 (perenzione che sancisce l’irrecuperabilità del credito contributivo), la Cassa ha allegato di aver avuto conoscenza dello stesso nel marzo 2021, allorquando, dalla documentazione fatta pervenire dall’assicurato (contratto di lavoro, estratti conto bancari e attestati di salario), aveva appreso che il salario notificato per il 2014 per il dipendente era inferiore a quanto effettivamente versato.

                                  Da tale momento decorre quindi il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta il ricordato art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.).

                                 

                                  Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 22 settembre 2021 (doc. 3), la Cassa ha rispettato il termine triennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti della società ricorrente non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

                                 

                          2.5.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                 

                                  Nel caso in esame, appurato che la __________ aveva, nel 2014, versato all’ex dipendente salari per fr. 24'600 in luogo dei fr. 20'500 annunciati, la Cassa si è accorta di aver subito un danno per avvenuta perenzione ex art. 16 LAVS.

                                  Il danno subito dalla Cassa corrisponde in effetti ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti insoluti dalla __________relativamente all’anno 2014, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali emesse dalla società in relazione all’allora dipendente __________ (doc. 1), e meglio sulla parte di salario di fr. 4'100 non notificata nell’anno 2014, per complessivi fr. 618.85 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi), già tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dal conteggio dettagliato allegato alla decisione di risarcimento.

 

                                  La Cassa ha in ogni modo prodotto agli atti la documentazione atta a dimostrare che __________ ha percepito dalla __________ nell’anno 2014 fr. 24'600 in luogo dei fr. 20'500 annunciati, ovvero il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti il 1. marzo 2014, i conteggi di salario mensili dei mesi da marzo 2014 a agosto 2014, il certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr. 24'600 oltre agli estratti bancari dai quali sono evincibili i versamenti effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c). La ricorrente non ha invece prodotto alcuna prova che possa smentire tali circostanze.

                                   

                                  L’ammontare degli oneri sociali che sarebbero stati dovuti dalla società è quindi da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le eventuali spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

 

                                  Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                 

                                  Sia peraltro osservato che i contributi sono di principio determinati sulla base delle distinte salariali (cfr. l’art. 14 cpv. 1 LAVS) e che decisivo per l'insorgenza del debito contributivo – e quindi per la questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante – è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87), ai fini dell'art. 52 LAVS non essendo quindi importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).  A tale riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile.

                                  Resta nondimeno sempre aperta la possibilità che il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati forniscano la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, controprova che nella fattispecie non è in ogni modo stata apportata.

                               

                          2.6.  La società ricorrente non ha invero contestato l'importo del danno, né i salari sui quali sono stati conteggiati i contributi alla base del credito risarcitorio, ma genericamente il fatto di dover corrispondere dei contributi in relazione a __________, sostenendo di non “essere in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la __________”, ragione per cui di conseguenza ritiene di non dover “fare più alcun pagamento”. Allega inoltre di non conoscere “personalmente il nome del dipendente e non siamo a conoscenza di alcun servizio reso”, osservando inoltre che la cassa pensioni cui sono affiliati, la __________, avrebbe affermato che un dipendente con il nome __________ non era mai stato registrato. Ciò premesso, la ricorrente ha concluso di non “poter confermare né l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei registri bancari”.

 

                                  Ora, alla luce della documentazione agli atti tali allegazioni, espresse in modo assai generico, si avverano oltre che pretestuose, al limite del temerario.

                                  Del resto, la ricorrente non contesta l’autenticità dei documenti prodotti agli atti, in particolare il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti il 1. marzo 2014, i conteggi di salario dei mesi da marzo 2014 a agosto 2014, il certificato di salario attestante per il 2014 un reddito di fr. 24'600 (che porta la firma del datore di lavoro, doc. 7B), e gli estratti bancari comprovanti i versamenti effettuati dalla __________ a __________ (doc. 6-7c). A fronte di tale documentazione, la contestazione della società ricorrente appare manifestamente inammissibile.

 

                                  In assenza di valide contestazioni, e soprattutto di prove che possano in qualche modo far dubitare sull’autenticità dei documenti agli atti, questo giudice deve considerare comprovato il rapporto di dipendenza tra la __________ e __________, nei mesi da marzo ad agosto 2014, e, di conseguenza, il diritto al salario nella misura indicata dai documenti agli atti.

                                  Sia peraltro osservato che la ricorrente nemmeno comprova quanto affermato circa l’affiliazione presso la __________ ai fini della previdenza professionale e tantomeno circa l’addotta mancata registrazione dell’ex dipendente __________. E questo a prescindere dal fatto che anche volendo ammettere una simile circostanza, la mancata assicurazione ai fini della LPP ancora non escluderebbe l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito tra la società e __________.

 

                                  La ricorrente non apporta dunque alcuna prova che potrebbe avvalorare la sua tesi, né comprova in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                   

                                  Quanto allegato dalla ricorrente, segnatamente di non “poter confermare né l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei registri bancari”, e, quindi, di “presumere” “che non ci sia stato un rapporto di lavoro scritto” (doc. I/1), manifestamente non è idoneo a mettere in dubbio la pretesa della Cassa, ma induce questo Giudice ad ipotizzare quantomeno la presenza di rilevanti difficoltà gestionali e amministrative in seno alla società debitrice.

 

                                  Giova in ogni modo nuovamente ricordare che se la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113).

                                  Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b).

                                  In concreto va nuovamente ribadito che la società ricorrente non ha presentato documentazione atta a comprovare che i contributi calcolati sui salari versati all’ex dipendente non sarebbero dovuti, né ha formulato censure precise in merito al credito risarcitorio, limitandosi a contestazioni generiche, immotivate e non documentate, ragione per cui il risarcimento danno richiesto va considerato corretto.

                                  A titolo abbondanziale va detto che la ricorrente nemmeno ha addotto che la Cassa avrebbe potuto scoprire l’omissione del pagamento integrale dei contributi paritetici da parte della società datrice di lavoro prima della scadenza del termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS e, di conseguenza, agire tempestivamente ed esigere in tempo utile il pagamento degli oneri sociali dovuti, evitando così il danno. Un’inattività colpevole della Cassa può in effetti di principio, assolti i relativi presupposti, interrompere il nesso causale tra la colpa del datore di lavoro e il danno rispettivamente venir considerata quale fattore di riduzione nel senso di una concolpa della Cassa (cfr. STCA 31.2012.9 del 22 aprile 2013 consid. 2.7).

                                  Né peraltro dall’incarto si evincono elementi che potrebbero lasciare anche solo ipotizzare un’inattività colpevole della Cassa.

 

                          2.7.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

 

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

 

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                          2.8.  La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                          2.9.  Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                 

                        2.10.  Nella fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato versamento di contributi sull’integralità dei contributi versati all’ex dipendente configura una grave negligenza da parte della società ricorrente.

 

                                  Occorre poi rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                 

                                  Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                  La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                 

                                  D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                  In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

                                                                                                    

                        2.11.  Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, come detto la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr. 618.85, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti all’anno 2014 relativamente all’ex dipendente __________ e non più incassabili per effetto dell’intervenuta perenzione. Come già esposto al consid. 2.5, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso.

                                  Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

 

                        2.12.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                  Nella fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

                        2.13.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

                                 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati.

 

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti