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Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 novembre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
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in relazione
all’associazione: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. L’associazione FA 1 (in seguito: FA 1), non iscritta a Registro di commercio, è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 2016.
A seguito delle sentenze della Pretura del Distretto di __________ datate 27 luglio 2018, la Cassa ha potuto ricostruire l’importo dei salari dovuti dall’associazione a 5 giocatori negli anni 2015 e 2016. Per il 2015 l’ammontare totale dei salari ricostruiti ammonta complessivamente a fr. 41'895 per un totale di fr. 6'323,80 di contributi paritetici, oggetto della tassazione d’ufficio 17 ottobre 2018 intimata alla società sportiva. Riguardo al 2016, i salari non notificati corrispondono a fr. 19'479 per un totale di fr. 2'930,40 di oneri sociali, oggetto di una seconda tassazione d’ufficio del 17 ottobre 2018. Entrambe le tassazioni sono rimaste incontestate (cfr. documentazione allegata alla decisione di risarcimento 16 luglio 2021 in doc. 3; cfr. anche le sentenze pretorili in doc. G1-5 allegate alla decisione su opposizione impugnata in doc. 1).
Non avendo l’associazione liquidato i contributi scoperti, la Cassa ha dovuto prima diffidarla e poi precettarla (cfr. i relativi specchietti dell’evoluzione del debito contributivo in doc. 6 e 7).
Il 27 novembre 2019 l’amministrazione ha ricevuto un attestato di carenza beni riguardante i contributi 2015 (sub doc. 10).
1.2. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 16 luglio 2021 la Cassa ha chiesto a RI 1, presidente del comitato della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'346,45 per contributi paritetici dovuti nel 2015 e 2016 non versati dalla società sportiva (fr. 7'142,85 relativi al 2015 e fr. 3’2013,70, inclusi interessi di mora e spese esecutive; doc. 1).
A seguito dell’opposizione interposta dal succitato (doc. 2), con scritto 2 settembre 2021 la Cassa gli ha formulato diverse domande, in particolare sul suo ruolo all’interno della FA 1 (doc. 4), alle quali ha dato risposta il 22 settembre 2021 (doc. 5).
Con decisione su opposizione del 24 novembre 2021 la Cassa ha confermato la decisione di risarcimento (doc. 1).
1.3. Con il presente ricorso RI 1 chiede l’annullamento della decisione su opposizione. Rileva di non essere mai stato presidente della FA 1 poiché non si è mai tenuta un’assemblea che lo avesse eletto a tale carica. Sostiene che il suo presunto ruolo di presidente che emerge dagli articoli di giornali riportati nella decisione contestata sono un “azzardo giuridico”. Allega copia delle dimissioni date 31 marzo 2016 (inoltrate il 14 aprile 2016). Rileva che dalla lettera delle dimissioni si evince la sua volontà “di dare continuità disponendo la convocazione dell’assemblea per il 15 maggio seguente” e che “non si può neppure attribuire la mancanza di correttezza nei confronti dell’associazione che per contro non ha dato seguito alla disposizione e l’assemblea a mente del qui ricorrente non ha avuto luogo”. Contesta la fondatezza della decisione poiché si fonda su fatti alla base dell’attestato di carenza beni che risalgono a 3 anni e 8 mesi dalle sue dimissioni “da ogni carico in FA 1”, rispettivamente ad oltre 5 anni dalle stesse se si tiene conto della decisione di risarcimento e/o dalla decisione su opposizione. Il ricorrente conclude sostenendo che quanto vantato dalla Cassa alla FA 1 debba essere fatto valere nei confronti degli altri membri di comitato in carica al momento della crescita in giudicato dell’attestato carenza di beni e/o della decisione di risarcimento.
1.4. Con la risposta di causa, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, ribadisce come il ricorrente abbia agito almeno come organo di fatto della FA 1. Precisa come l’emissione dell’attestato di carenza beni abbia determinato l’insorgenza e la conoscenza del danno e che quindi era legittimata a procedere contro gli organi dell’associazione. L’amministrazione ritiene la mancata notifica dei salari addebitabile a grave negligenza. Conclude che non vi sono validi motivi di liberazione e/o di discolpa e che quindi la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente merita conferma.
1.5. Con scritto del 25 gennaio 2022 l’insorgente chiede di essere convocato per un’audizione “durante la quale potrò argomentare e fornire la versione più corretta sulla reale situazione.”
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
I membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art. 69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi (inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del comitato di un'associazione (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 205 pag. 50 con riferimenti di giurisprudenza; STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003, 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007 e 31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).
La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2 e la 31.2020.33 dell’8 marzo 202, consid. 2.3.2). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio dell’attestato di carenza beni del 27 novembre 2019 è insorto il danno e la Cassa ne è venuta a conoscenza. Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, presidente e membro de facto del comitato della PVL (in merito: cfr. consid. 2.5.2).
2.3. L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo l’art. 52 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Ora, essendo il momento della conoscenza del danno da far coincidere con il rilascio dell’attestato di carenza beni avvenuto il 27 novembre 2019 (sub. doc. 10), in considerazione del fatto che l'art. 52 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) prevedeva un termine di prescrizione più breve (2 anni) e che, visto il suddetto ACB, la prescrizione di due anni secondo il diritto anteriore non era ancora intervenuta al momento in cui è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (il 1. gennaio 2020), in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni (cfr. STCA 31 2020.27- 28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2).
Nel caso in esame, la decisione di risarcimento 16 luglio 2021 è stata emessa entro tre anni dal rilascio dell’ACB (27 novembre 2019), motivo per cui il credito risarcitorio non è prescritto.
2.4. Con la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente complessivamente il risarcimento di
fr. 10'346,45 (interessi di mora e spese esecutive incluse) per contributi paritetici AVS/AI/IPF e AD non soluti dalla FA 1 relativi a salari 2015 e 2016 di 5 suoi giocatori accertati in sede civile mediante le citate sentenze pretorili del 27 luglio 2018, poste a fondamento delle tassazioni d’ufficio del 17 ottobre 2018.
Al riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002, consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Ritornando al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito. In primo luogo ha prodotto le citate sentenze pretorili (doc. G1-G5 allegati alla decisione impugnata), nonché le tassazioni d’ufficio 16 luglio 2021, divenute definitive, ed i relativi conteggi (allegati alla decisione di risarcimento). Inoltre essa ha allegato gli specchietti dove in particolare sono riportate le diffide ed i precetti per la riscossione dei contributi in oggetto, per i quali non sono stati eseguiti pagamenti (doc. 6 e 7).
Del resto, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.
2.5. Il ricorrente sostiene di non essere stato presidente della FA 1 “per il semplice motivo che non si è mai tenuta un’assemblea dell’Associazione FA 1 che abbia eletto il qui opponente a Presidente di FA 1”.
2.5.1. La giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a,114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3, H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3, H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, p. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, p. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, p. 661s), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 p. 631; RCC 1989 p. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013, pagg. 438 ss.).
Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b; cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005, 51/00 del 24 gennaio 2002).
2.5.2. Ritornando al caso in esame, Cassa ha rettamente concluso che il ricorrente abbia agito (almeno) da organo di fatto della PVL nel periodo in questione (2015 e 2016) e questo per i seguenti motivi.
Nella decisione contestata l’amministrazione ha pertinentemente rilevato:
" l'opponente ha firmato la dichiarazione dei salari della FA 1 per il 2015 il 21 febbraio 2017 e quella per il 2016 il 18 luglio 2016 (doc. A1-2) (…);
il 23 novembre 2016 il Servizio ispettorato della Cassa ha richiesto per e-mail al signor RI 1 di voler indicare le date di nascita di 13 dipendenti occupati negli anni 2011 e 2012, nonché ulteriori informazioni inerenti al versamento dei salari (doc. B);
il signor RI 1 è stata la persona di riferimento per il Servizio ispettorato della Cassa all'interno della FA 1 tramite la quale sono state assunte, congiuntamente alla __________, le informazioni necessarie per le riprese salariali degli anni 2011 e 2012 (cfr. doc. C: rapporto di revisione n. 144/2016 del 14 dicembre 2016);
l'opponente ha sollecitato con e-mail del 6/8 febbraio 2017 (doc. D) la richiesta di un incontro con il Capo del Servizio ispettorato, signor __________, al fine di chiarire la posizione della FA 1;
detto incontro si è tenuto il 13 febbraio 2017 presso gli uffici della Cassa alla presenza del Capo del Servizio ispettorato e del signor RI 1, accompagnato dall'ex presidente della FA 1, signor __________ (…)”. (Doc. 1, pag. 7)
In queste circostanze la Cassa poteva ritenere il ricorrente quale organo rappresentativo e decisionale della FA 1. In particolare per quel che concerne gli anni 2015 e 2016, firmando le relative dichiarazioni salariali, l’amministrazione poteva desumere che egli conoscesse l’ammontare dei salari versati e che quindi fosse lui ad occuparsi di tale questione. Inoltre il ricorrente disponeva di un biglietto da visita intestato alla FA 1 indicante il proprio nome e i propri recapiti personali (doc. E).
La Cassa, sempre nella decisione impugnata ha allegato alcuni articoli di stampa relativi agli anni 2015 e 2016 in cui il ricorrente viene indicato come presidente del FA 1, come da lui stesso affermato e riportato in virgolettato negli stessi articoli:
" (…)
- "Il fardello che ricevo in eredità è di quelli onerosi ~ esordisce il futuro Presidente della FA 1, RI 1 - posso so/o impegnarmi per cercare di mantenere alta l'asticella delle ambizioni sportive (...)", continuando "Mi preme innanzitutto ringraziare il Presidente uscente __________ per quanto ha fatto sin qui e per la fiducia che ha riposto nell'affidarmi lo scettro di una Società sana e blasonata" (cfr. sito internet della FA 1, Ufficio Stampa FA 1, 5 agosto 2015, doc. F2);
- "Rappresento per la prima volta questa Società (la FA 1, n.d.r.) in qualità di Presidente e lo faccio con grande orgoglio, consapevole delle ambizioni che tutti noi vogliamo ottenere quest'anno" (cfr. __________, 22 ottobre 2015, doc. F3);
- in merito al fatto che la FA 1 non avesse ottenuto in prima istanza la
licenza per la stagione 2016/17: "il problema è di carattere finanziario, con la stagione complicata alcuni sponsor si sono ritirati', precisando che "Non credo ci sia da preoccuparsi, dobbiamo sistemare alcune cose per rientrare nei criteri richiesti da __________ e lo faremo appena possibile" (cfr. __________, 20 giugno 2016, doc. F4);
- in relazione al respingimento del ricorso sul mancato rilascio della licenza: "Innanzitutto mi preme sottolineare che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare quanto successo. Dal punto di vista procedurale c'è poco da fare. Sulla decisione di prima istanza abbiamo interposto ricorso e quest'ultimo è stato respinto per una questione di forma. Avevamo l'opportunità di appellarci al Tribunale federale, ma abbiamo deciso di non f arto per due motivi: primo perché non volevamo addossarci i costì di una tale procedura e secondo perché avremmo messo sotto scacco l’intero campionato 2016-17”, evidenziando che "Stiamo già lavorando sul settore giovanile. Questa decisione purtroppo vanifica il lavoro di cesello che avevamo iniziato un paio di mesi fa con gli sponsor per rientrare dalle esposizioni. Ci mette in difficoltà” (cfr. __________, 20 luglio 2016, doc. F5). (…)” (Doc. 1 pagg. 8-9).
Sempre nella decisione contestata, la Cassa ha fatto riferimento alle sentenze pretorili del 27 luglio 2018 poste a fondamento delle citate due tassazioni d’ufficio 17 ottobre 2018 relative alle riprese salariali 2015 e 2016 di cinque giocatori. Accertato che i salari, il cui ammontare è rimasto incontestato, fossero dovuti dalla FA 1 e non dall’associazione __________, dai giudizi civili l’amministrazione ha in particolare evinto che:
“(…)
- per i dipendenti che hanno inoltrato le petizioni contro la FA 1, quest'ultima è stata condannata a pagare le retribuzioni dovute secondo il relativo contratto di lavoro e non ancora versate. Dalle pronunce si rileva inoltre che il diritto alla retribuzione e la sua quantificazione non sono stati oggetto di contestazione;
- come qui riportato testualmente, è stato rilevato che “che la convenuta __________ non abbia dimostrato l’avvenuto scioglimento / liquidazione della FA 1 (...)";
- viene confermato che l'associazione __________ (costituita nel giugno 2016) non è il successore in diritto della FA 1, ma viene comunque precisato che:"(...) è vero che la fine dell'attività dell'una (la FA 1) e l'inizio di quella dell'altra (la __________) non è stata del tutto indipendente dal punto di vista sportivo, e anche organizzativo, tanto che alcuni membri di quest'ultima facevano già parte della FA 1; si pensi in particolare a RI 1;
- la FA 1 ha prestato il proprio numero di licenza alla __________ per l'anno 2016, mentre per il 2017 quest'ultima ne ha ottenuto uno proprio;
- come qui riportato testualmente, è stato evidenziato che "(...) il teste RI 1 abbia firmato il contratto di lavoro con l'attore, pur non essendo membro del comitato della FA 1. (…)” (Doc. 1, pagg. 9-10)
Infine, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente riassunto le risposte date dal ricorrente il 22 settembre 2021 (doc. 5) alle domande postegli il 2 settembre 2021 dalla Cassa (doc. 4):
" (…)
- il signor RI 1 dichiara di essere stato presidente dell'associazione __________ (non iscritta a registro di commercio, ndr) e amministratore unico della __________ (dal 1º ottobre 2015 al 31 ottobre 2016, date di pubblicazione sul FUSC; società decretata fallita il 25 settembre 2018, ndr), le quali avevano il compito di organizzare eventi e catalizzare i fondi di cui necessitava la FA 1.
Egli afferma di aver agito in tale ambito in rappresentanza di dette società e a tutela degli interessi di sponsor e finanziatori nella stagione 2015/16 (cfr. risposta alla domanda no. 3; n.d.r.);
- il general manager, signor __________, si sarebbe sempre occupato dei rapporti con giocatori, federazione e fornitori e aveva pieni poteri sino alla stagione 2014/15, tra cui la gestione dei pagamenti, mentre da quella successiva ha dovuto sottoporre l'elenco dei pagamenti da eseguire e questi venivano effettuati secondo le disponibilità della __________ e dell'associazione amici della __________. Il rapporto di lavoro con il signor __________ si è interrotto alla fine della stagione 2015/15 (cfr. risposte alle domande no. 6 e 11; n.d.r.);
- l'opponente dichiara di aver tentato di controllare il flusso di liquidità della FA 1 per salvaguardare gli interessi di sponsor e finanziatori; l'opponente conferma di essersi occupato anche della gestione dei rapporti con la Cassa, fornendo ad essa le informazioni in suo possesso, in qualità di amministratore della __________ e di presidente dell'associazione amici della __________ (cfr. risposta alla domanda no. 3; n.d.r.);
- l'opponente non è stato in grado di dire con certezza chi erano i membri del comitato dal 2015 in poi rispettivamente di essere stato membro fino alla stagione 2012/13, gestendo la comunicazione della FA 1, oltre a reperire nuovi fondi e fornire apparecchiature tecnologiche (cfr. risposte domande no. 7 e 15; n.d.r.);
- l'opponente afferma che non è mai stata convocata alcuna riunione di comitato della FA 1 dal 2015 in poi e che nemmeno risulta essere stata indetta alcuna assemblea dei soci della FA 1 in tale periodo (cfr. domanda e risposta no. 9; n.d.r.);
- l'opponente conferma di aver firmato le dichiarazioni dei salari 2015 e 2016 della FA 1, redatte in collaborazione con la __________, in quanto nessuno dei membri del comitato era disponibile ad apporre la propria firma su tali documenti (cfr. risposta no. 11; n.d.r.);
- l'opponente afferma inoltre di essere venuto a conoscenza solo successivamente delle differenze salariali riscontrate dalla Cassa e di non disporre dei contratti con í giocatori (cfr. risposta no. 11; n.d.r.;
- l'opponente non è stato in grado di spiegare il motivo per il quale le decisioni di tassazioni d'ufficio emesse il 17 ottobre 2018 sono rimaste impagate (cfr. risposta no. 12; n.d.r.);
- l’opponente non indica a chi il signor __________ sottoponesse per approvazione l'elenco dei pagamenti della stagione 2015/16, ma afferma che gli stessi venivano invece effettuati, secondo disponibilità, direttamente dalla __________ e dall'associazione amici della __________, precisando che i restanti pagamenti venivano eseguiti in altro modo, senza però specificare altro al riguardo (cfr. risposta no. 13; n.d.r.);
- l’opponente non avrebbe mai avuto diritto di firma sui conti della FA 1 e non sa dire chi avesse un tale diritto (cfr. risposta domanda no. 14; n.d.r.);
- l'opponente ha sostenuto personalmente la FA 1 tramite l'apporto di tecnologia di comunicazione e assumendo, in modo discontinuo, i costi di cene, trasferte e altre spese diverse (cfr. risposta no. 15; n.d.r.)”. (Doc. 1, pagg. 10-11)
Stante quanto sopra, questo TCA concorda con le conclusioni tratte dalla Cassa, secondo la quale, con il grado della verosimiglianza valido nel settore delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), il ricorrente ha svolto un ruolo di amministratore di fatto della FA 1, ancorché senza la formale approvazione da parte dell’assemblea. Infatti, nella decisione contestata l’amministrazione ha pertinentemente concluso che:
" (…)
- negli anni 2015 e 2016 vi è stato un vuoto dirigenziale in considerazione del fatto che né il comitato, né l'assemblea dei soci hanno esercitato i propri poteri dispositivi, ritenuto che le vicissitudini finanziarie e di mancato riconoscimento della licenza ne imponevano la necessità. Inoltre è emerso che anche il general manager, signor __________, non disponeva più della piena autonomia gestionale dalla stagione 2015/16, in particolare per quanto attiene alle decisioni sui pagamenti da effettuare;
- tale vuoto gestionale è stato colmato dall'agire del signor RI 1 che, quale "presidente in pectore/de facto" agendo in piena autonomia, ha cercato di salvaguardare l'attività della FA 1, gli obiettivi sportivi e la conservazione della relativa licenza;
- l'opponente sì è occupato in prima persona e nel tempo dei rapporti con la Cassa per quanto attiene all’espletamento dei compiti esecutivi spettanti al datore di lavoro (a titolo di esempio: comunicazione di informazioni, discussione degli elementi imponibili, dichiarazione dei dipendenti, esecuzione di paga meriti, ecc.), ponendosi in tal modo nei confronti della Cassa e a tutti gli effetti quale organo decisionale dell'associazione;
- l'opponente era a conoscenza di tutti gli aspetti finanziari dell'associazione, in particolare per quanto concerne gli obblighi contrattuali della stessa, e quindi non possono di certo essergli sfuggiti gli oneri contributivi derivanti da tali obblighi e la posizione debitoria della FA 1, per i quali peraltro ha richiesto ed ottenuto un colloquio personale con i rappresentanti della Cassa;
- l'opponente ha determinato in prima persona la volontà aziendale, ad esempio per quanto attiene non solo al pagamento delle pendenze societarie, ma anche alla volontà di ricorrere contro il mancato rilascio della Licenza sportiva, ciò che è inequivocabilmente equiparabile a quanto normalmente riservato ad un organo formale di una società (nel caso in esame a quello di un presidente di comitato);
- l'opponente, per sua stessa ammissione, si è occupato di reperire e gestire i mezzi liquidi della FA 1, facendo eseguire i pagamenti a favore della stessa principalmente e direttamente dalla __________ e dall'associazione amici della __________, delle quali egli medesimo era amministratore unico e presidente. Tale agire ha determinato in modo sostanziale la volontà aziendale proprio in relazione al pagamento degli oneri sociali;
- in tal senso il fatto di non disporre della firma sui conti della FA 1 è del tutto ininfluente;
- dagli atti a disposizione della Cassa e in base alle informazioni fornite dall'opponente non emerge alcun'altra persona in seno alla FA 1 che abbia agito, in modo continuato, in modalità equiparabili all'alta posizione dirigenziale assunta di fatto dal signor RI 1 dal 2015 in poi. (…)” (Doc. 1, pag. 12-13)
Inoltre, l’effettiva posizione di organo dell’insorgente si deduce anche dalle sue dimissioni 31 marzo 2016 inoltrate alla FA 1, ove in particolare scrive che “ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da ogni carica in FA 1 a far data dal 30 aprile 2016”, assicurando che “nel frattempo limiterò le mie mansioni per garantire la continuità operativa dell’associazione”. Ciò significa che almeno sino al 31 marzo 2016 il ricorrente rivestiva la carica addirittura di organo formale, altrimenti le dimissioni non sarebbero state necessarie. Inoltre, egli scrive che nel frattempo garantirà “la continuità operativa dell’associazione” (sottolineatura del redattore), quindi la sua posizione non era marginale. Questo in contraddizione con quanto da lui risposto alla domanda no. 8 posta con scritto 2 settembre 2021 (“Ha mai fatto parte del comitato dell’associazione FA 1? Se sì, durante quale periodo e a quale titolo”) ove il ricorrente ha risposto affermativamente, aggiungendo che “Come si vede dal verbale allegato la mia presenza all’interno è riferita alla comunicazione e questo fino alla stagione 2012/13. In seguito subentrarono addetti stampa professionisti” (sottolineatura del redattore, doc. 4).
Sempre nelle citate dimissioni il ricorrente ha precisato che “dispongo inoltre la convocazione della prossima assemblea generale per il 15 maggio 2016 affinché le stesse posso essere ratificate”. Rettamente nella risposta di causa la Cassa ha sottolineato che, secondo l’art. 64 cpv. 2 CC l’assemblea dei soci è convocata dalla direzione (oppure, ai sensi dell’art. 64 cpv. 3 CC, da un quinto dei soci, ciò che non è qui il caso). Il ricorrente si è quindi avvalso di una competenza spettante in sé ad un organo formale dell’associazione. Inoltre l’amministrazione ha giustamente ritenuto emblematico come il ricorrente richiedesse una ratifica delle dimissioni da parte dell’assemblea (in analogia a quanto previsto dall’art. 65 cpv. 1 e 2 CC).
Visto quanto sopra, secondo il TCA, almeno fino al 31 maggio 2016, le mansioni del ricorrente all’interno della FA 1 sono state essenziali e influenti per l’esistenza della stessa, avendo egli agito quale organo di fatto dell’associazione.
Inoltre, il Tribunale concorda con la Cassa (cfr. risposta di causa) nel ritenere come il ricorrente, nonostante le dimissioni, abbia continuato di fatto – almeno sino a fine 2016 – ad esercitare le funzioni e preso le decisioni spettanti ad un organo di un’associazione. A titolo di esempio l’amministrazione rammenta “che a fine 2016 ha fornito informazioni al Servizio Ispettore per la redazione del rapporto di revisione, mentre nel 2017 ha compilato e firmato le dichiarazioni salariali degli anni 2015 e 2016, oltre ad aver richiesto e ottenuto un colloquio presso gli uffici per discutere della situazione debitoria della FA 1”.
In queste circostanze la Cassa ha rettamente chiesto al ricorrente, quale organo di fatto, il risarcimento dei contributi non versati dalla FA 1 per gli anni 2015 e 2016.
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
Per stabilire se un organo ha agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009, consid. 2.8, confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
I suddetti criteri, atti a stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di un’associazione.
Infatti, il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno, vi è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e tenuta dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti amministrativi) e – nel caso in cui gli statuti permettessero la delega di singoli compiti gestionali a organi esecutivi inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi ai quali è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali è di per sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare attenzione alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e alla sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA (cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; cfr. anche STCA 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).
2.8. Nel caso in esame, come visto, il danno fatto valere dalla Cassa corrisponde ai contributi non versati sui salari di cinque giocatori della FA 1 oggetto delle altrettante sentenze pretorili del 27 luglio 2018. Da questi giudizi, come visto, è emerso che i rispettivi contratti sono stati firmati dal ricorrente, il quale è stato del resto sentito quale teste (cfr. consid. 2.5.2.). Certo, il Pretore ha precisato che il ricorrente ha firmato i contratti “pur non essendo membro di comitato della FA 1”. Tuttavia, come visto (cfr. consid. 2.5.2), è appuranto che l’insorgente ha agito quale organo di fatto dell’associazione. Nonostante che sapesse di questi 5 giocatori, il ricorrente non li ha dichiarati nelle distinte salari 2015 e 2016, le quali, come emerso, sono state compilate e firmate da lui stesso.
Questa omissione, a non aver dubbi, costituisce una violazione delle prescrizioni (almeno) per grave negligenza, con la conseguente responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il ricorrente, da quanto è dato di capire, si riterrebbe liberato da qualsiasi responsabilità in considerazione del fatto che l’attestato di carenza beni a nome della FA 1 è stato emesso il 2 dicembre 2019, ossia a 3 anni e 8 mesi dalle dimissioni. Come visto al consid. 2.3, il rilascio dell’ACB segna l’insorgenza e la conoscenza del danno e niente di più. Inoltre, va ricordato come la richiesta di risarcimento non è prescritta (cfr. consid. 2.3).
2.9. Il ricorrente ha chiesto che “quanto vantato dalla cassa nei confronti della FA 1 dovrà semmai essere richiesto ai membri di comitato in carica al momento della crescita in giudicato dell’attestato di carenza beni e/o dalla decisione relativa dell’__________ nei confronti di FA 1”.
Alla domanda no. 7 della Cassa (doc. 4), il ricorrente ha fornito i nominativi dei membri di comitato, precisando che “… non ho nessun documento che possa confermarlo” (doc. 5).
Va qui ricordato che nel caso se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017, consid. 2.12; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 289 pagg. 71ss). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018, consid. 2.4.3).
Ciononostante, in sede di risposta di causa, la Cassa ha precisato che “si riserva comunque la possibilità di agire anche nei confronti di terzi, sempreché siano forniti i giustificativi attestanti la funzione esercitata ed il relativo periodo in carica”.
2.10. Con scritto 25 gennaio 2022 l’insorgente chiede di essere convocato per una sua audizione.
Va fatto presente che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza per cui non si rende necessario procedere all’audizione personale del ricorrente, da considerare come richiesta probatoria. Del resto, egli ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso.
Infatti, per costante giurisprudenza in effetti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. ld).
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6).
2.11. In conclusione, visto quanto sopra, il ricorrente è condannato a versare alla Cassa fr. 10'346,45 a titolo di contributi partitetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2015 e 2016.
Ne consegue che, confermata la decisione impugnata, il ricorso va respinto.
2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti