Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2022.3

 

BS

Lugano

16 maggio 2022              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2022 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 novembre 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamata in causa:       TERZ 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 30 luglio 2014 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         RI 1 è stato amministratore unico dal 17 aprile 2019 (data di pubblicazione nel FUSC) fino al fallimento della società (13 novembre 2020; data di pubblicazione nel FUSC).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro.

 

                                         Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal gennaio 2017 la Cassa ha dovuto diffidarla e da giugno 2018 precettarla (cfr. specchietti dell’evoluzione del debito contributivo in doc. 7 – 9). Le esecuzioni sono sfociate nel rilascio di 4 attestati di carenza di beni datati 19 febbraio 2020 (sub doc. 12).

 

                                         Con decreti del 10 novembre 2020 e del 5 maggio 2021 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazione FUSC 13 novembre 2020 e 14 giugno 2021).

 

                                         Il 1° luglio 2021 la Cassa ha insinuato il proprio credito contributivo all’Ufficio dei fallimenti di Lugano (sub doc. 12).

 

                                         Con scritto 5 luglio 2021 detto Ufficio ha comunicato alla Cassa che la procedura di fallimento della società è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo (sub doc. 12).

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 15 settembre 2021 (doc. 1) la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 19'343,05 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2017 al 2019, in via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 30 settembre 2016 al 17 aprile 2019; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr. 10'109,60.

 

                                         Contro il succitato provvedimento l’ex amministratore unico ha interposto opposizione datata 14 ottobre 2021 (doc. A5). Con scritti 19 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 la Cassa gli ha chiesto di produrre “… gli atti comprovanti gli sforzi da lei intrapresi al fine di salvare la società”, con l’avvertenza che in caso di mancata risposta essa avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (doc. 3A e 3B).  

 

                                         Il 15 novembre 2021 RI 1 ha trasmesso la documentazione richiesta e formulato delle osservazioni (doc. A6).

 

                                         Esaminata la documentazione, con decisione su opposizione del 29 novembre 2021, validamente notificata il 7 dicembre 2021 (cfr. doc. A3), la Cassa ha confermato la richiesta di risarcimento (doc. A2).

 

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della decisione su opposizione contestando una sua responsabilità.

                                         Rileva innanzitutto di essere stato amministratore unico della FA 1 solo dal 17 aprile 2019 al 10 novembre 2020 e che pertanto il risarcimento chiesto riguarda i contributi dovuti e non versati dalla società prima del suo incarico e che antecedentemente alla sua nomina la società da tempo non aveva più dipendenti. Evidenzia di non aver avuto accesso a tutta la documentazione societaria e che al momento di diventare amministratore ha trovato un completo dissesto contabile e documentale proveniente dalla precedente amministrazione. Ciononostante egli è riuscito a recuparare la documentazione e ricostruire la contabilità del 2016 sino al primo trimestre del 2019, inclusi gli stipendi e gli oneri sociali; ha recuperato ed annullato gli impegni societari che sovraindebitavano la società ed ha mediato con i creditori per distribuire quanto recuperato; ha tentato invano di richiedere il versamento del capitale azionario non liberato.

                                         Su richiesta della Cassa, con osservazioni del 15 ottobre 2021 il ricorrente ha elencato le diverse misure da lui intraprese per limitare e diminuire i debiti della società, incluse le iniziative per cercare di risanare la situazione finanziaria ed economica. Ad esempio, riconsegnando gli autoveicoli ed i locali non utilizzati, saldando in via transattiva i debiti dovuti alle spese telefoniche e cancellando, quale amministratore unico della __________, le pigioni che la FA 1 doveva a quest’ultima.

                                         Egli conclude ritenendo di essersi prodigato in ogni modo possibile e attuabile per cercare di salvare la società, motivo per cui non gli può essere imputata nessuna colpa o negligenza grave. Contesta pertanto una sua corresponsabilità con la precedente amministratrice unica, signora TERZ 1, alla quale va integralmente ed esclusivamente imputata una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                        

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, conferma la responsabilità dell’insorgente. Evidenzia che la maggior parte del danno imputato al ricorrente si riferisce a fatture di contributi paritetici che sono state emesse, diffidate e precettate durante il suo periodo di carica e che egli, in qualità di amministratore unico, non ha liquidato. Ribadisce inoltre che al momento di diventare amministratore unico, la società non si trovava – o perlomeno non è stato provato che si trovasse – in una situazione d’insolvenza e/o sovraindebitamento, motivo per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa. Quest’ultima ritiene che, tenuto conto dell’asserita impossibilità di accedere alla documentazione, il ricorrente non avrebbe dovuto accettare la carica di amministratore unico e che per ristabilire un dissesto contabile e documentale non era necessario assumere una carica formale in seno alla società. Ritiene altresì le misure adottate per salvare la società non sufficienti per liberarlo da una sua responsabilità.  

 

                               1.6.   In data 21 febbraio 2022 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V), la quale è rimasta silente.

 

                               1.7.   Con osservazioni 18 febbraio 2022 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI).

 

                               1.8.   In data 28 febbraio 2022 la Cassa ha inoltrato osservazioni alla succitata presa di posizione del ricorrente (VIII).

 

                               1.9.   Il 14 marzo 2022 il TCA ha chiesto alla Cassa alcune delucidazioni in merito agli ACB emessi (IX).

 

                             1.10.   Con scritto 17 marzo 2022 la Cassa, inviando uno scritto di conferma dell’Ufficio esecuzioni di __________, ha confermato di non aver ricevuto altri ACB oltre a quelli del 19 febbraio 2020 (XI).

 

                             1.11.   Su richiesta del Tribunale, il 31 marzo 2022 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni in merito all’accertamento fatto. Egli sostiene inoltre che la Cassa ha concesso a TERZ 1 un pagamento dilazionato dell’importo da lei dovuto (XIII).

 

                             1.12.   Con scritto 1° aprile 2022 il TCA ha chiesto alla Cassa una presa di posizione in merito all’asserita concessione alla signora TERZ 1 di una dilazione di pagamento (XIV).

 

                             1.13.   Il 6 aprile 2022 la Cassa ha fra l’altro confermato la dilazione di pagamento e che, a seguito del pagamento della prima delle 116 rate, il saldo a carico del ricorrente ammonta a fr. 19'226,05 (XV).

 

                             1.14.   Il 14 aprile 2022 il legale del ricorrente ha inoltrato un memoriale del suo cliente (XVII).

 

                             1.15.   Con scritto 15 aprile 2022 il Tribunale ha chiesto alla Cassa di presentare delle osservazioni in merito al succitato memoriale.

 

                             1.16.   Con lettera 26 aprile 2022 la Cassa ha comunicato di riconfermare integralmente quanto precedentemente esposto, precisando tuttavia che “il saldo del danno posto a carico del signor RI 1 ammonta ora a CHF 19'213,60 a seguito dell’intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 per l’ammontare di CHF 12.45” (XIX).

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

 

                                         Nella fattispecie in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, con il rilascio degli attestati di carenza beni avvenuto il 19 febbraio 2020 (sub doc. 12) il danno è insorto e contemporaneamente la Cassa n’è venuta a conoscenza. Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale amministratore unico della società, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla stessa.

                                        

                               2.2.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

 

                                         Secondo l’art. 52 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

                                     

                                         Ora, coincidendo il momento della conoscenza del danno con il rilascio degli attestati di carenza beni avvenuto il 19 febbraio 2020 (sub. doc. 12) – successivamente quindi all’entrata in vigore del nuovo art. 52 cpv. 2 LAVS – è applicabile il termine di prescrizione di tre anni. Visto che la decisione di risarcimento 15 settembre 2021 è stata emessa entro tre anni dal rilascio degli ACB, il credito risarcitorio non è prescritto.

                               2.3.   Con la decisione contestata la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 19'343,05 per contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2019, in via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 30 settembre 2016 al 17 aprile 2019; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr. 10'109,60.

 

                                         Al riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Ritornando al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegandoli alla decisione di risarcimento. L’amministrazione ha anche allestito uno specchietto relativo all’evoluzione del debito contributi degli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. 7, 8 e 9). A decorrere dal 31 marzo 2019 la società non ha avuto alle proprie dipedenze alcun collaboratore (cfr. email 31 ottobre 2019 del ricorrente alla Cassa; sub doc. 12).

 

                                         A seguito dell’avvenuto primo pagamento rateale da parte di TERZ 1 (cfr. consid. 1.13) – anch’essa destinataria di una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicata, e quindi debitrice solidale insieme al ricorrente – e dell’intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa di CO2 (cfr. consid. 1.5), l’ammontare del danno va aggiornato a fr. 19'213,60.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, il danno di cui è chiesto il risarcimento è costituito dal mancato pagamento dei contributi paritetici dovuti dalla società antecedenti all’entrata in carica del ricorrente quale amministratore unico.

 

                                         Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

 

                                         Secondo giurisprudenza, vi è insolvenza quando un debitore è permanentemente incapace di far fronte ai suoi obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più sperare nel pagamento. L'insolvenza è data se vi sono degli attestati di carenza di beni, se è stato aperto un fallimento o se è stato concluso un concordato con cessione dei beni. È riconosciuta anche quando sono presenti caratteristiche conclusive che dimostrano la continua inadempienza di una persona verso i propri obblighi finanziari, come quando essa ha fondi insufficienti a tempo indeterminato per far fronte alle proprie obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l'insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole.

                                         Trattasi di sovraindebitamento se i debiti della società non sono coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione, come prescritto dall’art. 725 cpv. 2 seconda frase CO (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. con riferimenti di giurisprudenza).

                                         Il cpv. 1 dell’art. 725 CO prevede che se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le propone misure di risanamento. Il cpv. 2 del medesimo articolo dispone che se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.

 

                                         Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato provato, che al momento della entrata in carica del ricorrente quale amministratore unico, la società si trovasse già in uno stato d’insolvenza o di sovraindebitamento.

                                         Al riguardo, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente evidenziato:

 

" Nel caso concreto, l’insolvenza della società è constatata unicamente dal rilascio degli attestati di carenza di beni del 19 febbraio 2020, quindi ben 10 mesi dopo la nomina dell’opponente.

Oltre a ciò, dall’analisi dei documenti relativi alla contabilità constata ricostruita dal signor RI 1 relativa agli anni dal 2018 al 2020, in particolare dal bilancio 2018 risulta che gli attivi a disposizione fossero sufficienti a coprire il capitale di terzi, rispettivamente che la perdita riportata a bilancio, di CHF 26'806,62 sommata alla perdita di tale anno, di CHF 29'441,94, pari a complessivi fr. 56'248,56 non aveva assorbito l’intero capitale azionario di CHF 100'000.00. Il fatto che tale capitale fosse liberato solo al 50% è irrilevante ritenuto che la società vantava comunque un credito di CHF 50'000.00 nei confronti degli azionisti. Ad ogni buon conto, la società si trovava tutt’al più in una situazione di perdita di capitale disciplinata dall’art. 725 cpv. 1 CO e non in uno stato di eccedenza di debiti (725 cpv. 2 CO) ritenuto che gli attivi coprivano ancora il capitale di terzi. Del resto, se la società fosse stata sovraindebitata al momento dell’entrata in carica del signor RI 1, lo stesso avrebbe dovuto depositare immediatamente i bilanci, cosa che è evidentemente non è avvenuta ritenuto che il fallimento della FA 1 è stato decretato solamente il 10 novembre 2020.
Pure la diffida ex art. 155 ORC (società priva di attivi realizzati) è stata pubblicata sul FUSC il 30 giugno 2020, oltre ad un anno dopo l’assunzione di carica dell’opponente” (pag. 7 della decisione su opposizione 29 novembre 2021).

 

                                         A tale esposizione va prestata piena adesione.

                                        

                                         Visto quanto sopra, correttamente la Cassa ha imputato al ricorrente il danno fatto valere con la decisione contestata.

 

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

 

                               2.8.   Secondo giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                                         Nel caso in disanima, quanto asserito dal ricorrente – ossia di aver trovato all’inizio del suo mandato un dissesto contabile e documentale – non lo esime da una sua responsabilità. Prima di accettare la carica, egli avrebbe dovuto accertarsi della situazione finanziaria e, soprattutto, debitoria della società. Inoltre, se – come sostenuto – al momento di assumere il mandato di amministratore l’insorgente non aveva avuto accesso alla documentazione, egli non avrebbe dovuto accettare tale mandato o perlomeno avrebbe dovuto esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo.

                                         Va poi fatto presente come egli stesso fosse ben consapevole di andare incontro ad una gestione societaria problematica, visto che, come riportato nel ricorso, aveva assunto la carica di amministratore “… su richiesta degli azionisti, in quanto da alcuni esercizi contabili alla data della sua nomina non erano mai state convocate assemblee ordinarie per l’approvazione dei bilanci e per la valutazione della gestione societaria. E ciò al fine di cercare di ristabilire il corretto equilibrio tra gli organi societari” (pag. 5/6 del ricorso). Questa circostanza avrebbe dovuto spingere il ricorrente ad essere più prudente ad accettare un simile incarico.

                                        

                               2.9.   Nelle osservazioni 19 febbraio 2022 (VI) il ricorrente sostiene che in data 19 ottobre 2019 l’Ufficio esecuzioni di Lugano era a conoscenza che la società aveva recuperato l’IVA per CHF 45'000, somma che è stata utilizzata per dei pagamenti a favore dell’Ufficio (punto no. 5) e che al 6 febbraio 2020 la società aveva effettuato ulteriori pagamenti, sempre allo stesso ufficio, rimanendo un saldo di ca. CHF 31'000 (punto no.6). Il ricorrente sostiene che alla data di pignoramento (19 febbraio 2020) il cursore aveva erroneamente emesso un ACB senza interpellarlo, ancorché vi erano a disposizione dei fondi sufficienti per far fronte agli scoperti societari (punto no. 7). Ora, dal “verbale interno di operazioni di pignoramento” del 19 febbraio 2020 risulta invece che il cursore aveva chiesto all’ex amministratore informazioni sull’esistenza o meno di beni pignorabili, ricevendo risposta negativa (“Richiesto il Signor RI 1, dichiara che la società non è operativa e non possiede beni di sorta da sottoporre a pignoramento”; doc. A10).

                                         Inoltre, rettamente nella presa di posizione 28 febbraio 2022 la Cassa ha evidenziato: “(…) Se, come affermato dal ricorrente, la FA 1 disponeva della liquidità sufficiente per far fronte agli scoperti al momento dell’emissione degli ACB del 19 febbraio 2020 – ritenuto che egli era in carica quale amministratore unico già dal 17 aprile 2019 – nulla gli impediva di procedere al saldo del dovuto. Visto che ciò non è evidentemente avvenuto, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS è chiara” (VIII).

 

                             2.10.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         A sua discolpa il ricorrente sostiene di aver fatto tutto il possibile per salvare la società. In particolare evidenzia le diverse misure da lui intraprese per limitare e diminuire i debiti della società, incluse le iniziative – elencate nelle osservazioni del 15 novembre 2021 – messe in atto per cercare di risanare la situazione finanziaria ed economica. Ad esempio, riconsegnando gli autoveicoli non utilizzati, saldando in via transattiva i debiti dovuti alle spese telefoniche e cancellando, quale amministratore unico della __________, le pigioni che la FA 1 doveva a quest’ultima.

 

Occorre ricordare, come correttamente evidenziato dalla Cassa in sede di risposta di causa, che:  

 

" (…) il Tribunale federale ha precisato che per giustificare la sospensione dei pagamenti nell’ambito di una prevista riorganizzazione della società o della sua vendita, occorre che questa sia provvisoria in base a criteri oggettivi e a una seria valutazione della situazione. La semplice ricerca di fondi o potenziali acquirenti e qualsiasi impegno assunto su questa base non sono sufficienti; ci deve essere una prova tangibile che, come parte di un piano di recupero concreto e realistico, possono essere seriamente raccolti

fondi e vi sia una reale prospettiva che ciò si concretizzi effettivamente in un tempo ragionevole. Determinante è che tale valutazione avvenga ex ante (STF 9C 436/2016 del 26 gíugno 20'l7; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zürich, nota marginale 675 con vari riferimenti alla giurisprudenza).”

 

Ora, secondo il TCA le misure attuate dal ricorrente non rappresentano una chiara prova di un concreto e valido piano di risanamento che permetteva di saldare entro breve termine i contributi scaduti.

In primo luogo non è stata fatta valere una ricerca di fondi o di potenziali acquirenti per risanare la società. Inoltre, l’asserito risanamento non risultava essere concreto e tantomeno certo. Al riguardo, nella decisione contestata (pag. 9) la Cassa ha pertinentemente evidenziato:

 

" (…) che il 5 novembre 2019 (quasi cinque mesi dopo l’entrata in carica), l’opponente chiedeva alla __________ di sospendere una procedura esecutiva per “permettermi di avere un quadro definitivo della massa creditoria e di proporre le corrette procedure per arrivare a sanare la situazione”. Dallo scritto del 17 dicembre 2019 indirizzato al medesimo istituto bancario di evince che nemmeno a quel momento la pianificazione del risanamento era terminata. Peraltro, nella fattispecie il signor RI 1 parlava di liquidazione e non più di risanamento. Solamente il 28 gennaio 2020, l’opponente per la prima volta parla di “regime di insolvenza” e nuovamente ribadiva che la pianificazione per il risanamento societario era ancora in corso”. (Documentazione citata sub doc. 12).

 

Quindi, con riferimento a quanto è accaduto con la banca creditrice, è molto verosimile che quale amministratore della società il ricorrente inizialmente (novembre 2019) aveva chiesto ai creditori la sospensione delle esecuzioni ai fini di un (ipotetico) risanamento, senza essere in chiaro (a dicembre 2019) sull’ammontare degli scoperti e quale indirizzo (risanamento o liquidazione) seguire. Nel gennaio 2020 egli aveva ipotizzato un regime di insolvenza. In queste circostanze, come detto, non vi erano i presupposti di un concreto e valido piano di risanamento che avrebbe permesso alla società di saldare entro breve termine i contributi scaduti.

 

Non va poi dimenticato che, come schematicamente indicato nella risposta di causa, quando il ricorrente è subentrato nell’amministrazione della società la Cassa aveva già diffidato (senza successo) il pagamento degli acconti di novembre e dicembre 2018; quello di gennaio 2019 era scaduto. Durante il periodo di carica quale amministratore non è stato versato alcun contributo, nonostante diffide e precetti per gli acconti di febbraio-maggio 2019, per il conguaglio del 2018 e per la rettifica di chiusura 2017 (cfr. anche specchietto dell’evoluzione del debito contributivo dal 2017 al 2019 in doc. 7,8 e 9).

Visto quanto sopra, risulta come la maggior parte dei contributi rimasti impagati riguardano fatture emesse, diffidate e precettate durante il periodo in cui il ricorrente era organo formale della società. Non si è inoltre in presenza di un breve periodo di mancato pagamento di contributi, eccezionalmente previsto dalla giurisprudenza quale motivo di giustificazione, che è solitamente di due o tre mesi (cfr. STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36).

                                         Infine, nel memoriale 14 aprile 2022 (XVII; cfr. consid. 1.7) il ricorrente ha fra l’altro evidenziato che senza il suo intervento la Cassa avrebbe avuto un danno maggiore. A prescindere dal fatto che, come detto, durante il periodo in cui egli stato amministratore la società non ha versato alcun onere sociale, quanto da lui addotto non costituisce comunque un motivo di giustificazione e/o di discolpa.

 

                             2.11.   Come si evince dal dispositivo della decisione risarcitoria, l’ex amministratrice TERZ 1 risulta essere debitrice solidale con il ricorrente.

                                        

                                         Al riguardo va ricordato che nel caso se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12; Reichmuth, op. cit., § 4 n. 289 pagg. 71ss)

 

                                         Il ricorrente stigmatizza la cattiva gestione della precedente amministratrice, alla quale va addossata l’intera responsabilità del mancato pagamento dei contributi.

 

                                         Secondo giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

                                         Quindi, l’asserita cattiva gestione della società da parte di TERZ 1 non permette una riduzione né tantomeno l’esonero della responsabilità del ricorrente.

 

                                         Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

 

                             2.12.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora a fr. 19'213,60 (cfr. consid. 2.3).

 

                             2.13.   Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

                                     

                                         Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento da parte di TERZ 1 della prima rata e dell’intervenuto accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr. consid. 2.3), circostanze, queste, che non hanno inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n. 1129 pag. 268 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7).

 

                             2.14.   Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                         Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

                                         Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                         Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

                             2.15.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentalepresupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa CO 1 fr. 19'213,60.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti