Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2022.4

 

BS

Lugano

4 aprile 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamata in causa:       TERZ 1

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 24 aprile 2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                         RI 1 è stato amministratore unico dal 30 ottobre 2018 (data di pubblicazione nel FUSC) fino al fallimento della società (data di pubblicazione nel FUSC: __________.2019).

 

                               1.2.   La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1° gennaio 2009 (sub doc. 5)

 

                                         Con decreto del 6 dicembre 2019 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società (FUSC __________.2017), liquidata in seguito in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

 

                                         In data 15 maggio 2020 la Cassa ha definitivamente insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 72'536,05, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2019, di cui fr. 4'000 di contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del datore di lavoro (sub doc. 5).

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione 15 settembre 2021 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione 7 dicembre 2021 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr. 73'459,30 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2019, in via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 22 dicembre 2016 al 30 ottobre 2018; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr. 45'460,45.

 

                               1.4.   Contro la suddetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso.

                                         Chiede innanzitutto la sospensione della procedura di risarcimento, essendo ancora pendente la procedura di fallimento della società. Egli non esclude che i contributi scaduti possano essere versati, almeno in parte, dal provento della liquidazione fallimentare. Ritiene giustificata la chiesta sospensione dalla prospettiva di un pagamento dei contributi, ciò che ridurrebbe il presunto danno e la presunta sua responsabilità.

                                         Il ricorrente contesta di dover rispondere del mancato versamento dei contributi scaduti prima della sua nomina di amministratore unico. In quel momento egli non poteva versare gli arretrati essendo la società già insolvente e gravemente indebitata. Nella peggiore delle ipotesi, continua, potrebbe essere ritenuto responsabile solo per un presunto aggravamento del danno riferito al periodo in cui era in carica.  

                                         Per questi motivi l’insorgente chiede la riforma della decisione impugnata “nel senso che la responsabilità di RI 1 per il presunto danno subito dalla Cassa CO 1 ex art. 52 LAVS è limitata al periodo dal 30.10.2018 fino al fallimento della ditta FA 1, con deduzione di quanto ricavato dal fallimento”.

 

                               1.5.   Con decreto 21 settembre 2022 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V), che tuttavia non si è determinata nel merito.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa, la Cassa ribadisce come la sospensione della procedura di risarcimento non sia necessaria. Siccome al momento dell’entrata in carica quale amministratore unico la società non era né insolvente né sovraindebitata, l’insorgente deve rispondere anche degli oneri sociali scaduti prima della sua nomina. La convenuta rileva inoltre che il ricorrente dal 5 giugno 2007 al 30 ottobre 2018 è stato direttore della società e che si era occupato di questioni legate all’AVS, assumendo pertanto la funzione di “organo di fatto” durante quel periodo. La Cassa evidenzia infine l’assenza di motivi e di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi, confermando di conseguenza la responsabilità dell’ex amministratore unico.

 

                               1.7.   Con scritto 18 marzo 2022 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere (X).  

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa legittimamente ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale amministratore unico della società, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla stessa.

 

                               2.2.   Il ricorrente chiede innanzitutto la sospensione della procedura di risarcimento, essendo ancora pendente la procedura di fallimento della società. Egli non esclude che dalla liquidazione fallimentare i contributi dovuti possano almeno in parte essere pagati. Ritiene che per giustificare la chiesta sospensione sia sufficiente la prospettiva di un pagamento dei contributi con conseguente riduzione del presunto danno e della sua presunta responsabilità.

 

                                         Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.26/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15).

                                         Inoltre, L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5; STCA 31.2019.22 del 19 maggio 2020).

 

                                         Nella fattispecie in esame con la decisione contestata (consid. 7) la Cassa ha pertinentemente evidenziato che: “… dall'analisi dell'inventario (doc. E) e della graduatoria (doc. F) emerge che, a fronte di importi insinuati in 1. classe per CHF 50'057.75 e in ll. classe (tra cui la Cassa) per CHF 82'713.90 vi sono CHF 65'914.43 di denaro contante. In considerazione di ciò, appare evidente che gli attivi a disposizione della massa fallimentare non sono sufficienti a tacitare interamente la ll. classe ...”.

 

                                         Risultando molto verosimile che la Cassa ha subito almeno un danno parziale, essa poteva iniziare nei confronti del ricorrente una procedura di risarcimento, senza conoscere l’esatto importo. Non era pertanto necessario che attendesse la liquidazione del fallimento. Determinante è che, come prescritto dalla succitata giurisprudenza, in caso di eventuale dividendo da fallimento la Cassa lo cederà al ricorrente, evidentemente col presupposto che quest’ultimo avrà nel frattempo risarcito ex art. 52 LAVS l’amministrazione.

 

                                         Visto quanto sopra, la domanda di sospensione della presente procedura dev’essere respinta.

 

                               2.3.   Con la decisione contestata, la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 73'459,30 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2014 al 2019, in via solidale con TERZ 1 (amministratrice unica dal 22 dicembre 2016 al 30 aprile 20189; date di pubblicazioni nel FUSC), quest’ultima limitatamente a fr. 45'460,45.

 

                                         Va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Ritornando al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto i conteggi dei contributi rimasti scoperti, allegandoli alla decisione di risarcimento. Ha prodotto anche la tassazione d’ufficio 5 giugno 2019 concernente i contributi rilevati dall’ispettore della Cassa durante il controllo del datore di lavoro, tra cui alcune riprese salariali concernenti il 2014. La Cassa ha parimenti prodotto le distinte salari, fondamentali per calcolare gli oneri sociali dovuti dalla società (sub doc. 5). Da ultimo, essa ha anche allestito i dettagli relativi all’evoluzione del debito contributivo per gli anni 2015 al 2019 (doc. 4 A-E). Il ricorrente non ha del resto sollevato alcuna contestazione al riguardo.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

 

                               2.7.   Accettando il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).      

 

                                         Nel caso concreto, tenuto conto dei suddetti obblighi, quanto sostenuto in sede di opposizione dal ricorrente, ossia che responsabile del dissesto societario è stata la precedente amministratrice ed ex- moglie, non ha alcuna valenza liberatoria.

                                         Inoltre, come rettamente rilevato nella decisione contestata, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Va poi ricordato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3)(cfr. in merito consid. 2.8).

 

                                         Nel provvedimento impugnato la Cassa ha anche rilevato che dal 5 giugno 2007 al 30 ottobre 2018 (date di pubblicazioni nel FUSC) il ricorrente è stato iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale, motivo per cui era ben consapevole della posizione contributiva della società. Al momento della sua entrata in funzione, come si evince dal citato dettaglio dell’evoluzione del debito contributivo, risultavano scoperti il conguaglio per il 2015, parte dei quattro acconti trimestrali come pure il conguaglio per il 2016, gli acconti trimestrali ed il conguaglio per il 2017 e tre acconti trimestrali per il 2018. Ciononostante egli ha accettato la carica di amministratore unico.                                           

 

                               2.8.   L’insorgente, evidenziato di aver assunto la carica di amministratore unico solo il 30 ottobre 2018, contesta di dover rispondere anche dei contributi scaduti prima dell’inizio del suo mandato. Egli sostiene che in quel momento la società si trovava in uno stato d’insolvenza visto che dopo poco tempo dalla sua nomina la stessa è stata dichiarata fallita. Evidenzia inoltre che:

 

" La Cassa medesima riconosce che vi erano contributi non pagati già dal 2015. Pertanto già da questo periodo la società aveva difficoltà non essendo in grado di onorare i propri debiti, in particolare per i contributi sociali. Anzi in realtà la Cassa ammette che il datore di lavoro è stato oggetto di diffide già dal mese di maggio 2010 e di procedure esecutive dal mese di giugno 2012.

In queste condizioni non si può sostenere che al momento dell'entrata in carica del ricorrente quale amministratore unico del datore di lavoro quest'ultimo aveva la possibilità di saldare i contributi sociali scoperti. Questi contributi, come risulta chiaramente dalla documentazione del fallimento, risultavano irrecuperabili già a quel

momento. II ricorrente non può pertanto essere ritenuto responsabile per questo danno non essendovi un nesso di causalità tra il suo agire e il medesimo. Il ricorrente non potrà pertanto essere ritenuto responsabile per il presunto danno subito dalla cassa per il periodo antecedente al 30.10.2018.”

                                        

                                         Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op. cit., AJP 1996, pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

 

                                         Secondo giurisprudenza, vi è insolvenza quando un debitore è permanentemente incapace di far fronte ai suoi obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più sperare nel pagamento. L'insolvenza è data se vi sono degli attestati di carenza di beni, se è stato aperto un fallimento o se è stato concluso un concordato con cessione dei beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti caratteristiche conclusive che dimostrano la continua inadempienza di una persona verso i propri obblighi finanziari, come quando essa ha fondi insufficienti a tempo indeterminato per far fronte alle proprie obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l'insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole.

                                         D'altra parte, vi è sovraindebitamento se i debiti della società non sono coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione, come prescritto dall’art. 725 cpv. 2 seconda frase CO (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. con riferimenti di giurisprudenza).

 

                                         Certo, come rilevato sopra dal ricorrente, nel caso in disamina la società datrice di lavoro è stata oggetto di diffide già dal mese di maggio 2010 e di procedure esecutive dal mese di giugno 2012. Poiché oggetto del danno sono i contributi dal 2015 al 2019 (per il 2014 gli oneri sociali non versati riguardano, come visto, la ripresa salariale accertata durante il controllo del datore di lavoro del 27 maggio 2019), almeno quelli sino al 2014 sono stati versati. Premesso questo, nella decisione contestata la Cassa ha giustamente fatto notare che “… non erano stati rilasciati attestati di carenza beni per i contributi non pagati dal 2015 al 2019 mentre l’insorgenza del danno è stata constata unicamente al momento dell’apertura del fallimento della società avvenuta con il decreto del 6 dicembre 2019 (pubblicazione FUSC del 28 gennaio 2020)”.

                                         Non solo, sempre nel provvedimento impugnato, l’amministrazione a ragione ha sottolineato che “… secondo quanto dichiarato dal signor RI 1 in occasione del verbale d’interrogatorio UF (doc. C) e dall’analisi dei documenti contabili relativi agli anni dal 2016 al 2018 (doc. D-D2) non risulta che la ditta fosse sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, ritenuto che gli attivi a disposizione erano sufficienti per coprire il capitale dei terzi”. Infine, con la risposta di causa la Cassa ha pertinentemente osservato che nell’ambito dell’interrogatorio davanti all’UF (12 dicembre 2019) il ricorrente “… aveva dichiarato che il capitale sociale era di CHF 100'000, che le perdite riportate erano di CHF 17'198,22 e quelle accumulate nell’anno corrente di CHF 2'000 (cfr., verbale interrogatorio UF, allegato C alla decisione su opposizione pag. 9 pto 10). Ne consegue che, a quel giorno, non si era di fronte nemmeno alla situazione di perdita di capitale di cui all’art. 725 cpv. 1 CO. Dai bilanci 2016, 2017 e 2018 risulta poi che la società non era sovraindebitata, tenendo conto in particolare che al 31 dicembre 2018 vantava un credito di CHF 246'639,10 nei confronti del ricorrente e uno di CHF 29'551,85 nei confronti della di lui moglie (cfr. la voce “conto privato (correntista) nel bilancio 2018, pag. 2 e verbale interrogatorio UF, pag. 5)”.

 

                                         In queste circostanze, non trovandosi il 30 ottobre 2018 la società in stato d’insolvenza o di sovraindebitamento, il ricorrente deve rispondere anche dei contributi non versati relativi al periodo precedente la sua nomina quale amministratore unico.

 

                               2.9.   La Cassa ha del resto considerato il ricorrente come organo di fatto prima del 20 ottobre 2018.

 

                                         Al riguardo, la giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, op cit., § 4 n. 323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op. cit.,  AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).

                                         Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                         Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice; sottolineatura del redattore).

                                         A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005, STFA 51/00 del 24 gennaio 2002).

 

                                         Ritornando al caso in esame, la Cassa ha evidenziato che il ricorrente, allorquando era direttore della società, aveva inoltrato una richiesta di modifica degli acconti del 2015 (doc. A) e firmato la dichiarazione dei salari relativa a quell’anno (doc. B). Il ruolo di amministratore di fatto non è stato del resto giustamente contestato dal ricorrente. Infatti, dal già citato verbale d’interrogatorio 12 dicembre 2019 dell’UF risulta che dal 24 aprile 2006 l’insorgente era azionista e deteneva il controllo della società (doc. 3/C).

 

                                         Anche per questo motivo correttamente la Cassa gli ha imputato gli oneri sociali scaduti prima del 30 ottobre 2018.

 

                             2.10.   Per quel che concerne la responsabilità del ricorrente, egli non ha indicato – né risultano dagli atti – quali misure sono state intraprese affinché la società liquidasse gli oneri sociali dovuti prima e dopo la sua nomina quale amministratore.

                                         Nella decisione impugnata la Cassa ha anche rilevato che per dal 2017 al 2019 la società non aveva riversato l’intera quota trattenuta ai propri dipendenti e che questo configura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS.

 

                                         Non si ravvisa inoltre l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione per l’omesso pagamento dei contributi sociali, che nemmeno il ricorrente ha fatto valere.

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         Nella fattispecie in esame, dagli estratti relativi all’evoluzione dei pagamenti dei contributi per gli anni 2015 – 2019 si evince come a partire dall’acconto del I trimestre 2015 la società sia stata sistematicamente diffidata e precettata (doc. 4 A – C). Risulta inoltre che non sono stati saldati integralmente i contributi degli anni 2015, 2016 e sono rimasti quasi totalmente scoperti gli oneri sociali dal 2017 al 2019.  

 

                                         In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                         Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, avendo il ricorrente, quale amministratore/organo di fatto della FA 1, violato le prescrizioni AVS per lo meno per negligenza grave e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione in ordine al mancato versamento degli oneri sociali, la sua responsabilità ex art. 52 LAVS va confermata e di conseguenza anche la decisione contestata.

 

                             2.11.   Con scritto 18 marzo 2022 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere:

 

" (…) il richiamo dall'Ufficio dei fallimenti e dall’Ufficio di esecuzione dell'intero incarto concernente la ditta FA 1, in particolare gli estratti attestanti le esecuzioni in corso nei confronti della ditta fallita al 30.10.2018.

Si chiede pure l'audizione personale del ricorrente e l'audizione testimoniale della ex moglie TERZ 1 in merito alle circostanze e ai motivi dell’assunzione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente.

Si chiede parimenti audizione testimoniale del contabile della ditta fallita signor __________”.

 

                                         Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

 

                                         Nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove.

                                         Non è necessario il richiamo degli estratti relativi alle esecuzioni pendenti al 30 ottobre 2018, parrebbe per dimostrare lo stato d’insolvenza e/o di sovraindebitamento della società con la conseguente esenzione da parte del ricorrente di rispondere dei contributi arretrati prima della sua nomina di amministratore unico. I motivi per negare tale evenienza sono stati diffusamente esplicati al consid. 2.8 e il chiesto richiamo non modificherebbe l’esito del presente giudizio. Inoltre, indipendentemente dall’insolvenza e/o dall’eccedenza di debiti, è stato appurato che prima del 30 ottobre 2018 il ricorrente aveva agito quale organo di fatto della società con tutte le conseguenze del caso in merito al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.9).

                                         Altrettanto non necessaria è l’audizione del ricorrente e della ex moglie e precedente amministratrice. Non è infatti rilevante per il giudizio sapere le circostanze ed i motivi dell’assunzione della carica di amministratore unico da parte dell’insorgente. Va poi fatto presente che l’audizione del ricorrente può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_660/2015 del 24 marzo 2016; STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2 che ha confermato questo principio; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6).

                                         Da ultimo, si può anche prescindere dall’audizione testimoniale del contabile della fallita. Non è infatti dato di sapere cosa di diverso rispetto a quanto emerso chiaramente dagli atti di causa il contabile avrebbe potuto riferire.

 

                             2.12.   Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                         Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

                                         Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                         Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

                             2.13.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentalepresupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti