Incarto n.
31.2023.1

 

BS

Lugano

2 maggio 2023               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2023 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

in relazione a:             FA 1

 

chiamati in causa:       1. TERZ 1

                                  2. TERZ 2

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  L’Associazione DT 1, con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 20 marzo 2007 (cfr. estratto RC informatizzato).

 

                                 RI 1 è stata membro dell’associazione dall’8 novembre 2011 e in seguito, dal 9 gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013, senza indicazione di una funzione specifica, con diritto di firma individuale per entrambi i periodi (date di pubblicazione nel FUSC).

                                 

                          1.2.  L’associazione è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro. Il 30 aprile 2021 l’associazione ha cessato l’attività (cfr. scritto 25 maggio 2021 della ricorrente alla Cassa, sub. doc. 7).

 

                                  A seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte dell’associazione, dal mese di maggio 2012 la Cassa ha sistematicamente inviato diffide di pagamento ed a partire da giugno 2014 avviato diverse procedure esecutive. Siccome in seguito alcuni contributi sono risultati irrecuperabili e oggetto di attestati di carenza beni, con decisione del 30 giugno 2017, cresciuta in giudicato, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i gli oneri sociali insoluti dall’associazione dal 2013 al 2016, come pure per quelli relativi alle riprese salariali per l’anno 2011 (cfr. consid. 1.11).

 

                                  Nelle date 10 dicembre 2021, 1° marzo 2022 e 25 aprile 2022 l’Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato a favore della Cassa tre attestati di carenza beni per oneri sociali non soluti dall’associazione per i mesi gennaio ed aprile 2021 e per il periodo 2015 – 2019 (cfr. sub doc. 7).

 

                          1.3.  Costatato di avere subìto un danno, con decisione 14 ottobre 2022, confermata con decisione su opposizione 27 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 15'648,30 relativi al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dall’associazione per il 2021 (conteggio finale per il periodo gennaio-aprile) e per il periodo 2015 – 2019 oggetto della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.3), in via solidale con gli altri componenti del comitato dell’associazione TERZ 1 e TERZ 2.

 

                          1.4.  Con il presente tempestivo ricorso RI 1 contesta la decisione su opposizione del 10 ottobre 2022, chiedendone in sostanza l’annullamento.

                                  Rileva innanzitutto le difficoltà di gestione dell’associazione durante la pandemia Covid, facendo inoltre presente di aver avuto anche problemi di salute. Contesta le riprese salariali oggetto della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 e confermata con la decisione su opposizione 2 dicembre 2020, sostenendo in particolare come la Cassa abbia conteggiato due volte i salari di dicembre. La ricorrente rileva poi che la contabilità veniva controllata da una fiduciaria e ricontrollata dall’Ufficio __________ del __________, motivo per cui ritiene poco probabile l’esistenza di una grossa differenza salariale oggetto della succitata tassazione d’ufficio.

 

                          1.5.  Con la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso. Conferma le argomentazioni esposte nella decisione impugnata, come pure l’ammontare della tassazione d’ufficio, cresciuta regolarmente in giudicato, ritenendo segnatamente i problemi di salute fatti valere dalla ricorrente non sufficienti per costituire un valido motivo di discolpa.  

 

                          1.6.  Con decreto 7 febbraio 2023 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2.

                                 

                          1.7.  Con scritto 17 febbraio 2023 TERZ 1 ha sostenuto che la signora RI 1 ha gestito l’Associazione DT 1 con la sua piena fiducia. Ricorda che la contabilità veniva controllata dal revisore ed anche dall’Ufficio __________ e quindi si sarebbero dovuti accorgere delle differenze salariali (VI).

 

                          1.8.  Anche TERZ 2, con scritto 26 febbraio 2023, ribadisce la piena fiducia riposta nella gestione amministrativa della ricorrente. Ritiene che una differenza salariale di oltre fr. 100'000 rilevata dalla Cassa non poteva sfuggire sia al revisore che all’Ufficio __________ che controllavano la contabilità (IX).

 

                          1.9.  Con scritto 26 febbraio 2023 la ricorrente ha prodotto le schede contabili dei salari versati dal 2015 al 2019. Secondo i suoi calcoli la differenza salariale da dichiarare all’AVS è di fr. 5'803,20. Ammette di essere consapevole che non tutti i pagamenti siano stati corretti, in particolare per quel che concerne il 2015 anno in cui le è “scappato un errore elevato, ma non in mala fede”. Conclude evidenziando che nel 2020 ha dovuto preparare tutte le schede del personale dal 2015 al 2019 e che “a causa del COVID19 avevo molte cose da pensare, tutte le precauzioni e mettere in sicurezza tutti i bambini e il personale, mi ha portato a fare le schede in modo veloce” (X).

 

                        1.10.   Con scritto 6 marzo 2023 la Cassa, prendendo posizione in merito agli scritti della ricorrente e dei chiamati in causa, evidenzia in particolare che la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020 (oggetto della decisione su opposizione 2 dicembre 2020) è cresciuta in giudicato e che il conteggio finale del 2021 è stato fissato sulla base dei salari dichiarati dall’associazione. A titolo abbondanziale osserva che “la corretta tenuta della contabilità aziendale e l’eventuale verifica di ciò da parte di organi di revisione esterni, che ha nulla a che vedere con gli obblighi di corretto assoggettamento ai fini AVS delle retribuzioni versate, rispettivamente del regolare pagamento dei corrispettivi oneri sociali, i quali spettano in via esclusiva al datore di lavoro e ai propri organi”. Da ultimo, la Cassa informa che, a seguito di un intervenuto pagamento di fr. 134, il danno attuale corrisponde a fr. 15'514,30.

 

                        1.11.  Su richiesta del TCA, in data 3 aprile 2023 la Cassa ha trasmesso la decisione di risarcimento del 30 giugno 2017 (cfr. consid. 1.2), informando che la stessa è cresciuta in giudicato (XIII).

 

                        1.12.  Infine, con scritto 4 aprile 2023 la ricorrente, confermando i precedenti scritti, elenca alcuni errori commessi – a suo dire – dalla Cassa nel passato nei confronti dell’associazione e ciò a dimostrazione che anche “allo CO 1 qualche errore può scappare. Siamo tutti umani e può succedere a tutti” (XVIII).

 

considerato                in diritto

 

                          2.1.  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

 

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                  Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                 

                                  I membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art. 69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi (inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del comitato di un'associazione (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31. 2018.19-20 del 16 maggio 2019, 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003 e 31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).

 

                                  Secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022, la responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS non è limitata agli organi formali - sulla nozione cfr. sentenza 9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti - ma anche a quelli di fatto, ovvero a quelle persone che prendono effettivamente le decisioni che competono in linea di principio agli organi formali, ovvero coloro che partecipano in modo duraturo, concreto e decisivo all'andamento degli affari, occupandosi della gestione effettiva della società e che hanno quindi un'influenza determinante sulla formazione della volontà della società (cfr. sentenza 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). La persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37, consid. 5 e 6). La posizione di organo di fatto nella responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS deve essere vagliata nel contesto dell'obbligo del pagamento dei contributi AVS. Egli deve avere avuto la possibilità di causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambito, è necessario vagliare chi impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari, dunque inclusa l'organizzazione per poter provvedere al versamento dei contributi AVS alla Cassa.  

 

                          2.2.  Conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

 

                          2.3.  Nella fattispecie concreta, come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni emessi il 10 dicembre 2021, 1° marzo 2022 e 25 aprile 2022 (cfr. consid. 1.2) che segnano l’insorgenza (e anche la conoscenza del danno) la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo di fatto dell’Associazione DT 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dall’associazione.

                                  Benché dal 24 ottobre 2013 RI 1 non sia più iscritta a RC come membro di comitato dell’associazione, nella decisione contestata la Cassa ha convincentemente esposto i motivi per considerarla organo di fatto della stessa, motivi che non sono stati del resto contestati dalla ricorrente:

 

" (…) Nella fattispecie, dalla STCA dell’11 marzo 2015, inc. n. 38.2014.50, emerge che la signora RI 1 ha ricoperto “sin dalla costituzione dell’Associazione DT 1 delle funzioni dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle attività da questa svolte” e che abbia esercitato un ruolo che la rendeva partecipe in modo determinante alle decisioni ad alla conduzione dell’associazione anche dopo lo stralcio dal Registro di commercio quale membro.

Vi era inoltre una delega a favore dell’opponente sottoscritta dalla signora TERZ 1 – sorella della signora RI 1 che vive fuori Cantone e non può seguire l’attività – che prevede l’autorizzazione a firmare per effettuare pagamenti di fatture, stipendi e acquisti sino a CHF 3'000.00.

Del resto, la stessa signora RI 1 ha dichiarato nell’opposizione del 16 novembre 2022 di essersi occupata del lato amministrativo e di essere l’unica ad aver accesso i libri contabili. Era inoltre già stata oggetto di una precedente decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi dal 2011 al 2016, alla quale non si era opposta ma aveva chiesto una dilazione, dichiarando di assumersi tutta la responsabilità avendo amministrato la struttura.

 

Successivamente risulta che:

 

-   In data 23 marzo 2020 ha scritto alla Cassa chiedendo una proroga per il pagamento dei contributi (doc. A);

-   Il 29 maggio 2020 ha fornito al Servizio Ispettorato della Cassa le informazioni necessarie per effettuare il controllo del datore di lavoro scaturito nella Tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020 per riprese salari dal 2015 al 2019, oggetto della presente vertenza unitamente ai contributi non pagati per il 2021 (doc. B);

-   Il 25 maggio 2021 e il 23 novembre 2021 (doc. C e D) ha comunicato la cessazione dell’attività per il 30 aprile 2021, informando di non avere la liquidità per pagare il precetto esecutivo relativo all’acconto di gennaio 2021;

-   Nell’ambito dell’esecuzione del 29 novembre 2021 ha informato l’Ufficio esecuzione che la società aveva cessato l’attività e non disponeva di beni (doc. E);

-   In data 28 luglio 2022 ha informato la Cassa dell’impossibilità di pagare il conguaglio 2021 per mancanza di liquidità (doc. F).

 

In tale contesto la Cassa conferma la posizione di amministratrice di fatto della signora RI 1 che si occupava in modo attivo della gestione dell’associazione e dei rapporti con la Cassa oltre ad essere pienamente cosciente dello stato economico della società e del fatto che vi fossero oneri sociali scoperti. (…)” (doc. A).

                                 

                                  Inoltre, come si vedrà al prossimo considerando, è la stessa ricorrente ad avere firmato la distinta salari relativa al 2021 (sub doc. 7),

 

                                  Da ultimo, nei rispettivi scritti 17 e 23 febbraio 2023 TERZ 1 e TERZ 2 hanno confermato che la ricorrente si occupava dell’amministrazione dell’associazione (cfr. consid. 1.7 e 1.8).

 

                          2.4.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                  Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                  Secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b). Infine, in DTF 134 V 401 l’Alta Corte, confermando la succitata giurisprudenza, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (consid. 5.4).

 

                                  Ritornando al caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), la Cassa ha chiesto a RI 1, in via solidale con i menzionati due membri di comitato, il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 15'648,30 per i contributi AVS/IA/IPG/AD e AF non versati dall’associazione negli anni 2015 – 2019 e nel 2021.

 

                                  La maggior parte del danno è costituito dai contributi – rimasti insoluti – fissati con la tassazione d’ufficio ex art. 38 OAVS del 4 settembre 2020. Oggetto della tassazione erano riprese salariali determinate a seguito della revisione del 29 maggio 2020. In quell’occasione la Cassa aveva ripreso fr. 70'170 quali redditi non assoggettati all’AVS versati nel periodo 2015 – 2019, in particolare fr. 27'633 concernevano la ricorrente e fr. 27'017 TERZ 2 (cfr. documentazione sub doc. 7).

                                  Il 14 gennaio 2020 la ricorrente, a nome e per conto dell’associazione, aveva impugnato la decisione su opposizione 2 dicembre 2020 che confermava la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione da parte del TCA con sentenza del 1° febbraio 2021 (inc. 30.2021.1), cresciuta in giudicato. L’insorgente ha pertanto avuto la possibilità di contestare la citata tassazione d’ufficio. Inoltre, nella summenzionata sentenza, a titolo abbondanziale, questa Corte aveva preso posizione in merito a quelle censure che risultavano essere sostanziate, confermando di conseguenza le riprese salariali. Non vi sono quindi motivi per rimettere in discussione la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020.

                                  Con il presente ricorso l’insorgente non ha del resto portato alcun fatto nuovo né nuovi mezzi di prova che giustificanti una revisione processuale della succitata sentenza cantonale. A tal riguardo, l’art. 24 cpv. 1 lett. a Lptca dispone che una revisione di una sentenza del TCA cresciuta in giudicato è ammessa se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. La ricorrente ha infatti sostanzialmente addotto le stesse censure sollevate nel ricorso del 14 gennaio 2021 (sfociato nella STCA 30.2021.1 del 1° febbraio 2021) e ha prodotto le medesime schede salariali (cfr. consid. 1.9).

 

                                  Fatto sta che l’associazione ha versato unicamente fr. 1'250 di contributi, lasciando uno scoperto contributivo di fr. 11'695,90 come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo relativo alla revisione 2015-2019 (doc. 5 allegato alla risposta di causa).

 

                                  La rimanente posizione del danno è costituita dai contributi 2021, determinati secondo il relativo conteggio di chiusura di data 11 marzo 2022. Si tratta di oneri sociali fissati sulla base della dichiarazione dei salari fornita dall’associazione e firmata dalla ricorrente il 4 marzo 2022 relativa al periodo gennaio – aprile per totali fr. 97'720 (sub. doc. 7). Dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo concernente il 2021 risulta un saldo a favore dalla Cassa di 3'952,40 (cfr. doc. 6 allegato alla risposta di causa).

 

                                  L’ammontare del danno corrisponde a fr. 15'648,30 (fr. 11'695,90 + 3'952,40), dal quale vanno decurtati fr. 134 a seguito dell’intervenuto pagamento nel frattempo segnalato dalla Cassa con scritto 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.10). Per il che, l’ammontare del danno corrisponde ora a fr. 15'514,30.

                                  In conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato dalla Cassa, merita conferma. Del resto l’insorgente non ha portato la prova che l’importo fatto valere non sia corretto.

 

                          2.5.  La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                          2.6.  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

 

                                  La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                                  Per stabilire se un organo ha agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

 

                                  L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009, consid. 2.8, confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). 

 

                                  I suddetti criteri, atti a stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di un’associazione.

                                  Infatti, il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno, vi è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e tenuta dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti amministrativi) e – nel caso in cui gli statuti permettessero la delega di singoli compiti gestionali a organi esecutivi inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi ai quali è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali è di per sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare attenzione alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e alla sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA (cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; cfr. anche STCA 31.2015.11 consid. 2.1 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

 

                                  Nel caso in esame, come visto, la ricorrente si occupava dell’allestimento delle schede salariali, del conteggio dei contributi e del rispettivo pagamento. Quale organo di fatto dell’associazione ad essa incombevano pertanto gli obblighi di cui alla summenzionata giurisprudenza.

                                  Infine, l’insorgente doveva essere ben consapevole delle conseguenze di un mancato pagamento integrale degli oneri sociali. Infatti, come visto, il 30 giugno 2017 essa è stata destinataria di una precedente decisione di risarcimento (cfr. supra consid. 1.2).

 

                          2.7.  L’insorgente non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                  Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                  La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                 

                                  D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                  Ritornando alla fattispecie concreta, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, non costituisce motivo di giustificazione e/o di discolpa quanto sostenuto dalla ricorrente (ed anche dai due membri di comitato chiamati in causa), ossia che la contabilità veniva controllata dal revisore e dall’Ufficio giovani del DSS. Infatti, come pertinentemente rilevato in via abbondaziale dalla Cassa nella risposta di causa, la verifica della contabilità da parte di organi di revisione esterni non ha alcuna incidenza sugli obblighi di corretto assoggettamento all’AVS delle retribuzioni versate, oggetto delle note riprese salariali (cfr. supra consid. 2.4).

                                  Questo Tribunale non misconosce le difficoltà descritte nel ricorso e affrontate dall’associazione durante la pandemia, comprendendo che in quelle circostanze possano essere stati effettivamente commessi errori contabili. Tuttavia, queste circostanze non permettono di liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, non essendo adempiuti i presupposti giurisprudenziali sopra elencati.

                                  Fatto sta che l’associazione – in mora col pagamento dei contributi – è stata diffidata dalla Cassa a partire da maggio 2012 e da giugno 2014 è stata sistematicamente precettata per il pagamento dei contributi (cfr. consid. 1.2). Anche per i contributi del 2021 e per quelli relativi alla citata ripresa salariale 2015 - 2019 l’assocazione ha regolaremente ricevuto diffide di pagamento e precetti (cfr. i relativi specchietti riassuntivi dell’evoluzione del debito contributi lin doc. 5 e 6).

                                  Trattasi quindi di un differimento cronico che non può assurgere a valido motivo di discolpa.           

 

                                  Va infine fatto presente che, come già nell’ambito della precedente decisione di risarcimento del 30 giugno 2017, in data 19 gennaio 2023 – quindi dopo la decisione contestata – la ricorrente – per proprio conto – ha chiesto alla Cassa il pagamento rateale “dello scoperto da parte dell’associazione DT 1” (doc. 4), ammettendo implicitamente una sua responsabilità.

 

                          2.8.  Quale ulteriore motivo di discolpa la ricorrente ha fatto riferimento ad una sua problematica di salute.

 

                                  Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

 

                                  Nel caso concreto secondo il TCA gli asseriti problemi di salute (in sede di opposizione la ricorrente ha fatto menzione di disturbi della concentrazione, problemi connettivi ecc.; doc. 2) non posso costituire un valido motivo di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza. Il certificato medico, prodotto con il ricorso e attestante un’inabilità lavorativa del 100% dal 19 ottobre al 31 ottobre 2020, non permette di comprovare la presenza di una malattia talmente grave da aver reso l’insorgente incapace di svolgere il suo ruolo di organo di fatto e, in caso d’impedimento d’esercizio delle mansioni direttive e/o operative in seno all’associazione, d’indicare un suo sostituto rispettivamente, se ciò non fosse stato possibile, di rassegnare le dimissioni. Infatti, come esposto al consid. 2.3, dal 2020 al 2022 la ricorrente ha pienamente interagito con la Cassa in merito alla fissazione ed al pagamento dei contributi.

 

                                  In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora (valuta 6 marzo 2023) a fr. 15’514 (cfr. consid. 1.10). In tal senso la decisione va modificata ed il ricorso va accolto. Va comunque sottolineato che l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto dopo l’emissione della decisione contestata, circostanza che non avuto conseguenze sull’obbligo di risarcimento confermato con il presente giudizio. 

 

                          2.9.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura, ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

                                  Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

                        2.10.  Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 27 dicembre 2022 è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa CO 1 fr. 15'514,30.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati.

 

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti