Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2023.2+3

 

jv/gm

Lugano

21 agosto 2023         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 31 gennaio e 1. febbraio 2023 di

 

 

1. RI 1   (inc. 31.2023.2)

   rappr. da:   RA 1 

e

2. RI 2   (inc. 31.2023.3)

    rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 16 dicembre 2022 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamati in causa:       1. TERZ 1

                                      rappr. da: RA 3

                                  2. TERZ 2

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La FA 1, con sede a __________ è stata iscritta a Registro di commercio l’11 dicembre 1984 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                  RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 10 febbraio 2006 al 26 novembre 2020, con dimissioni del 4 novembre 2020 con effetto dalla medesima data (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; pubblicazione FUSC del 26 novembre 2020; verbale del 4 novembre 2020 del CdA della FA 1 e Istanza di modifica del Consiglio di amministrazione inviata a Registro di commercio il 4 novembre 2020, sub doc. 8).

 

                                  RI 2 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti e pubblicazione FUSC del 18 giugno 2010) fino al fallimento della società decretato per il 27 maggio 2021 (cfr. pubblicazione FUSC del 1. ottobre 2021).

 

                          1.2.  La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

 

                                  Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal 4 marzo 2020 la Cassa ha dovuto diffidarla e dal 25 gennaio 2021 precettarla (inc. 31.2023.3, doc. 3, allegato M1-2).

 

                                  Con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento in via sommaria della società, come accennato per il 27 maggio 2021 (decisione pretorile sub doc. 5; pubblicazione FUSC del 1 giugno 2021). Il successivo reclamo della società contro tale decisione è stato respinto con decisione del 29 luglio 2021 della CEF (inc. 31.2023.2, doc. 3, allegato C; pubblicazione FUSC del 6 agosto 2021).

 

                          1.3.  Con scritto del 4 ottobre 2021 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ un credito (in 2a classe) di complessivi fr. 211'289.45 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2020 (fr. 142'469.75) e 2021 (fr. 41'680.00) e per i contributi paritetici riconducibili ai salari non percepiti (fr. 27'139.70) (scritto del 30 dicembre 2021 della Cassa all’UF di __________, inc. 31.2023.2, sub doc. 8, rispettivamente inc. 31.2023.3, sub doc. 6).

 

                                  Alla richiesta dell’8 giugno 2022 della Cassa circa la potenziale tacitazione del credito insinuato, l’UF di __________ le ha comunicato che non erano previsti dividendi per i creditori di 2a classe, considerato che al 26 ottobre 2022 le notifiche in 1a classe erano di complessivi fr. 794'979.32 e quelle in 2a classe di complessivi fr. 238'510.60 (scritti del 9 giugno e del 26 ottobre 2022 dell’UF di __________ alla Cassa, inc. 31.2023.2 e 31.2023.3, doc. 3, allegati A, B1-2).

 

                          1.4.  Constatato di avere subito un danno per complessivi fr. 211’289.45, con decisione del 16 settembre 2022, confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a RI 1 – in via solidale con __________, TERZ 2, RI 2 ed TERZ 1 – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 98'461.70 (poi ridotti a fr. 97'477.70 a seguito dell’accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2) a titolo di contributi paritetici non soluti dalla società fallita per il periodo gennaio-settembre 2020 (inc. 31.2023.2, docc. 1 e 3).

 

Con un’altra decisione del 16 settembre 2022, confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a RI 2 – in via solidale con __________ e TERZ 2 per analogo periodo ed importo e con RI 1 ed TERZ 1 limitatamente a fr. 98'461.70 (poi ridotti, come detto, a fr. 97'477.70) – il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivi fr. 211'289.45 (poi ridotti a fr. 210'275.45 a seguito dell’accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2) per contributi paritetici non soluti dalla società fallita per il periodo gennaio 2020-maggio 2021 (inc. 31.2023.3, docc. 1 e 3).

 

                          1.5.  RI 1 (rappresentato dall’avv. RA 1) ed RI 2 (rappresentata dall’avv. RA 2), hanno interposto i tempestivi ricorsi del 31 gennaio, rispettivamente 1. febbraio 2023 al TCA contro le decisioni su opposizione, sollevando molteplici censure.

 

                                  RI 1 postula in via cautelare la sospensione della procedura “sino a definizione dell’inventario dei beni del defunto †__________ e della procedura di fallimento della spett. FA 1 in liquidazione”, in via preliminare la chiamata in causa della CE fu __________ e dei suoi singoli membri RI 2 e TERZ 1, nonché di TERZ 2 e, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione.

                                  Chiede altresì l’assunzione dei seguenti mezzi di prova:

                                 

" […]

-       Richiamo dell’intero incarto presso CO 1 relativo ai contributi sociali dovuti da FA 1 in liquidazione;

 

-       Richiamo degli incarti presso CO 1 relativi al risarcimento danni richiesto nei confronti di fu __________, RI 2, TERZ 1 e/o TERZ 2;

 

-       Richiamo presso l’UF di __________ degli atti di cui al fallimento di FA 1 in liquidazione (in. __________), in particolar modo della contabilità di FA 1, della graduatoria e dell’inventario;

 

-       Si chiede che il signor RI 1 (e per esso al suo rappresentante legale avv. RA 1) sia autorizzato a prendere visione presso l’UF di __________ della documentazione relativa al fallimento di FA 1 in liquidazione (inc. __________);

 

-       Audizione/deposizione/interrogatorio delle persone chiamate in causa.” (inc. 31.2023.2, I)

 

                                  RI 2, che ha interposto ricorso “per sé e cautelativamente per la CE fu __________”, postula anch’essa preliminarmente la sospensione della procedura “sino a chiusura del fallimento della FA 1 […], rispettivamente sino a regolazione, tra eredi, della successione fu __________”, la chiamata in causa dell’organo revisore della società fallita e di tutti gli eredi di __________ e l’annullamento della decisione impugnata, chiedendo l’assunzione tra l’altro, dei seguenti mezzi di prova:

 

" […]

-       Ispezione presso Ufficio fallimenti __________ per visione atti del fallimento della FA 1;

 

-       [Richiamo dei, n.d.r.] documenti di cui alla procedura di opposizione e dell’intero incarto dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e dei conteggi relativi:

 

-       [Richiamo dell’, n.d.r.] incarto relativo al fallimento della FA 1 sia dalla Pretura di __________, sia dall’Ufficio fallimenti di __________.” (Inc. 31.2023.3, I).

 

                          1.6.  Con ordinanza del 3 febbraio 2023 il TCA ha chiesto all’avv. RA 2 di indicare i nominativi dei membri della CE fu __________ e di produrre le necessarie procure che lo indicassero quale rappresentante (inc. 31.2023.3, II).

 

                                  Con scritto del 7 febbraio 2023 l’avv. RA 2 ha precisato che:

 

-       rappresenta “solo la signora RI 2, vedova del defunto __________ […] nonché il figlio minorenne nato dal matrimonio” tra i due;

 

-       in base all’istanza di rilascio del certificato ereditario del 5 dicembre 2022 (allegata) gli eredi legali e testamentari del de cuius risultano essere la moglie RI 2, ed i figli __________, __________, __________, __________, TERZ 1 e __________;

 

-       nel novembre del 2022 TERZ 1 ha presentato al Pretore del Distretto di __________ istanza (accolta) di beneficio d’inventario nella successione relitta di __________, deceduto il 30 agosto 2022;

 

-       la Pretura ha comunicato telefonicamente che alcuni eredi avrebbero rinunciato all’eredità e che sia l’allestimento dell’inventario che la ricerca degli eventuali eredi dei rinunciatari erano ancora in corso (inc. 31.2023.3, III+1-2).

 

                          1.7.  Con risposte di causa del 21 febbraio e 6 marzo 2023 la Cassa ha indicato al TCA di aver avviato, oltre che nei confronti dei ricorrenti, analoghe procedure di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti di __________, TERZ 1 e TERZ 2.

                                  Quo alle censure dei ricorrenti, ad eccezione di alcune puntuali precisazioni, la Cassa ha sostanzialmente rinviato a quanto illustrato nelle decisioni su opposizione, chiedendone l’integrale conferma e la reiezione dei rispettivi gravami come pure delle richieste di sospensione della procedura (inc. 31.2023.2, III; inc. 31.2023.3, V).

 

                          1.8.  Su richiesta del TCA, la Cassa ha inviato il 12 marzo 2023 l’incarto relativo alla procedura risarcitoria avviata nei confronti di TERZ 2 e sfociata nella decisione su opposizione del 16 dicembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale TERZ 2 è stato condannato a versare alla Cassa fr. 210'275.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni 2020 e 2021 (inc. 31.2023.3, VII+1).

 

                          1.9.  Con scritti del 20 e del 30 marzo 2023 RI 1, oltre a contestare integralmente le argomentazioni della Cassa e a ribadire come nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS possa essergli imputata, ha richiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, e meglio:

 

" […]

-       Richiamo dell’intero incarto presso CO 1 relativo ai contributi sociali dovuti da FA 1 in liquidazione, compresi gli atti di cui alle procedure di risarcimento danni promosse nei confronti di:

o   […] CE fu __________

[…]

 

-       Richiamo da codesto lod. Tribunale delle procedure di ricorso (se date) avviate da […] CE fu __________ […];

[…]

 

-       Audizione/deposizione/interrogatorio delle persone chiamate in causa, ossia di:

o   CE fu __________ e dei suoi membri singolarmente

o   RI 2 […]

o   TERZ 1 […]

o   TERZ 2 […].” (inc. 31.2023.2, IX e XI).

 

                        1.10.  Con scritto del 3 aprile 2023 la Cassa ha osservato che le circostanze addotte da RI 1 negli scritti del 20 e del 30 marzo 2023 non sono supportate da alcuna prova, configurando mere allegazioni di parte, mentre per quanto attiene alla richiesta di mezzi probatori ha comunicato che l’incarto CO 1 era già stato trasmesso all’avv. RA 1 con e-mail del 25 gennaio 2023. La Cassa ha quindi ribadito la propria posizione (inc. 31.2023.2, XIII).

 

                        1.11.  Il 6 aprile 2023 il Vicepresidente del TCA ha decretato la congiunzione delle cause, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per visionare gli incarti e formulare eventuali osservazioni scritte (inc. 31.2023.2, XVI; inc. 31.2023.3, IX).

 

                        1.12.  Il 6 aprile 2023 il Vicepresidente del TCA ha decretato la chiamata in causa di TERZ 1 e TERZ 2, assegnando loro un termine di 10 giorni per visionare tutti gli atti procedurali e determinarsi nel merito (inc. 31.2023.2, XVII; inc. 31.2023.3, X).

 

                        1.13.  Con scritto del 21 aprile 2023 RI 1 ha preso posizione circa il ricorso di RI 2, contestandone l’asserzione secondo cui aveva dimissionato nel gennaio 2020. Per il resto, egli ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, allineandosi alle altre tesi e censure della ricorrente (inc. 31.2023.2, XVIII+1).

                        1.14.  Con scritto del 25 aprile 2023 l’avv. RA 3 ha comunicato al TCA di rappresentare TERZ 1, producendo regolare procura ed uno scritto con il quale ha esercitato la facoltà di subdelega a favore dell’avv. __________ (inc. 31.2023.2, XIX+1/2).

 

                        1.15.  Con scritto del 26 aprile 2023 anticipato via fax, l’avv. RA 4 ha comunicato al TCA di rappresentare TERZ 2, producendo regolare procura in tal senso (XXIII+1).

 

                        1.16.  Il 23 maggio 2023 TERZ 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio del TCA (XXV).

 

                        1.17.  Con scritto del 13 giugno 2023 l’avv. RA 4 ha comunicato di non rappresentare più TERZ 2 (XXVI).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Legittimazione e rappresentanza per il ricorso a nome della comunione ereditaria fu __________ (inc. 31.2023.3)

 

                                  Occorre preliminarmente verificare se RI 2 (che, come accennato, ha dichiarato di interporre ricorso anche “per sé e cautelativamente per la CE fu __________”, cfr. supra consid. 1.5.) – e di riflesso il suo patrocinatore – è legittimata a rappresentare la comunione ereditaria (CE) fu __________, rispettivamente se la CE può allo stadio attuale essere parte in causa.

 

                                  Dagli atti si evince che __________, presidente del CdA della FA 1, è deceduto il 30 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.6.; inc. 31.2023.3, doc. 2, allegato D; estratto RC informatizzato agli atti). La Cassa ha asserito – incontestatamente – di aver emanato il 16 settembre 2022 una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS nei confronti del defunto (inc. 31.2023.3, doc. 3, p.to 1.).

                                  Nella DTF 119 V 165 (consid. 3c) il Tribunale federale delle assicurazioni ha constatato che

 

" […]

D'après la jurisprudence, une obligation résultant d'un acte illicite commis par le de cujus passe aux héritiers qui ont accepté la succession (ATF 103 II 334 consid. 3). En cas de répudiation et de liquidation par l'office des faillites, la créance doit être produite dans la masse en faillite […]. Ces principes s'appliquent également aux obligations découlant de l'art. 52 LAVS.(sottolineature del redattore; vedasi anche STCA 31.2002.45 dell’8 ottobre 2003 in re M.B., con esplicita richiesta del TCA alla Cassa circa la volontà di quest’ultima di procedere nei confronti degli eredi dell’organo deceduto pendente procedura).

 

                                  La surriferita giurisprudenza è stata ribadita e precisata con sentenza del 23 maggio 2003 pubblicata in DTF 129 V 300, dove l’allora TFA aveva stabilito che:

 

" […]

3.1 Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben […]. […] dieser Grundsatz gelte auch für Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG […]. Von dieser Regel ausgehend ist es unerheblich, ob der AHV-rechtlich präsumtiv haftende Erblasser […] vor Erlass einer ihn persönlich ins Recht fassenden Verfügung stirbt oder der Tod erst nachher eingetreten ist […]. Macht die Verwaltung nach dem Tod einer Ergänzungsleistungen empfangenden Person die Rückerstattung zu Unrecht ausgerichteter Versicherungsleistungen geltend, genügt es sodann für die Rechtswirksamkeit der Verfügung, wenn mit dieser nur eine einzelne Erbin oder ein einzelner Erbe ins Recht gefasst wurde (BGE 129 V 70). Das Eidgenössische Versicherungsgericht begründete die Änderung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Verfügung jedem einzelnen Erben persönlich zu eröffnen war, wenn die Rückforderung erst nach dem Tod des Leistungsbezügers geltend gemacht wurde, im Wesentlichen damit, dass die Erben Solidarschuldner sind (Art. 143 Abs. 2 OR in Verbindung mit Art. 603 Abs. 1 ZGB) und nach Art. 144 OR von Gläubigern je einzeln für einen Teil oder auch für das Ganze belangt werden können […]. Von diesen Grundsätzen abzugehen, wenn die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 52 AHVG in Frage steht, besteht kein Anlass.” (sottolineature del redattore).

 

                                  Nella STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002 l’allora TFA aveva stabilito che la responsabilità sussidiaria di un organo ex art. 52 LAVS è limitata ai contributi paritetici scaduti prima del suo decesso.

 

                                  Nella STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 il TF ha stabilito che:

 

" […]

3.3.2. Nach der Rechtsprechung geht die Verpflichtung aus einer vom Erblasser begangenen unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) auf die Erben über, welche die Erbschaft angenommen haben (BGE 103 II 334 E. 3), und gilt dieser Grundsatz auch für die Schadenersatzpflichten nach Art. 52 AHVG (BGE 129 V 300 E. 3.1; 119 V 168 E. 3c; 96 V 73 E. 1). Im Jahre 2009 hat sich das Bundesgericht eingehend mit der - vom Kantonsgericht befolgten - Meinung befasst, wonach öffentlichrechtliche Verpflichtungen des Erblassers ohne spezialgesetzliche Bestimmung nicht auf die Erben übergehen. Nach Prüfung ist es zum Schluss gelangt, dass die bisherige Rechtsprechung, wonach die Schadenersatzforderung gemäss Art. 52 AHVG auf die Erben übergeht, welche die Erbschaft angenommen haben, unverändert weiterzuführen ist (Urteil 9C 679/2009 vom 3. Mai 2010 E. 3, RtiD 2011 I S. 235). Dabei wird (in E. 3.6 des erwähnten Urteils) auch in Erinnerung gerufen, dass Art. 52 AHVG eine Spezialbestimmung innerhalb des Verantwortlichkeitsrechts des Bundes darstellt, weshalb die dem Verantwortlichkeitsgesetz (VG; SR 170.32) zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsnormen – einschliesslich die für die Haftung für unerlaubte Handlungen (Art. 41 ff. OR) geltenden Regeln – heranzuziehen sind. Zuletzt wurde in BGE 140 V 464 E. 4.1 […] bestätigt, dass die Schadenersatzpflicht gemäss Art. 52 AHVG zu den Rechtspositionen gehört, welche auf die Erben übergehen. Anlass zur erneuten Prüfung einer Praxisänderung besteht nicht.” (sottolineature del redattore; per una disamina critica della pronunzia vedasi Spirig/Eitel, Haftung der Erben für die Schadenersatzpflicht des Erblassers nach Art. 52 AHVG, in: dRSK, pubblicata il 6 marzo 2018).

 

                                  In sintesi, l’obbligo di risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione. In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la sua integralità (in tema vedasi anche STF 9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre 2022 consid. 2.1. e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.; Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht 2012, pagg. 338 e 356).

 

                                  In concreto la Cassa ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ successivamente al suo decesso. Il danno di cui alla decisione risarcitoria costituisce un passivo confluito nella successione. La Cassa non ha (ancora) emanato separate decisioni di risarcimento nei confronti dei singoli eredi nella loro qualità di membri della comunione ereditaria (CE) del defunto, riservandosi tuttavia la facoltà di agire in tal senso in un secondo momento (risposta, p.to 8.2.). Pertanto, già il fatto che alla ricorrente non è stata notificata una separata decisione di risarcimento in qualità di membro della CE le preclude la possibilità di ricorrere (oltre che per sé a titolo di erede) “[…] cautelativamente per la CE fu __________” (cfr. supra consid. 1.5.). Tale preclusione perdura fintanto che la Cassa non avrà, se del caso, inviato una decisione di risarcimento separata ad uno o più membri della CE e quest’ultima non conferirà ad RI 2 il potere di rappresentanza della CE.

 

                                  Pertanto, nella misura in cui il ricorso è stato presentato “cautelativamente” anche a nome della CE, esso va dichiarato irricevibile. Va peraltro sottlineato che, come ammesso dalla stessa ricorrente, nonostante l’istanza di rilascio del certificato ereditario del 5 dicembre 2022 e quella di beneficio d’inventario successorio del novembre 2022, ad oggi non è stato ancora possibile determinare chi sono i membri della CE, chi tra di essi ha rinunciato alla successione, gli eventuali eredi dei rinunciatari e tantomeno la massa successoria. In effetti, nonostante esplicita richiesta da parte del TCA, l’insorgente non ha presentato alcun potere di rappresentanza conferitagli dalla CE o da singoli membri della stessa (cfr. supra consid. 1.6.). A tale proposito si rammenta che la giurisprudenza prevede che è necessario provare su base documentale la linea successoria al fine di poter determinare chi sono gli eredi (STF 5A_860/2016 del 9 ottobre 2017 consid. 3.4.2., in questa pronunzia l’onere della prova gravava sulla cassa di compensazione), ciò che in concreto non è avvenuto.

 

                                  Anche per questo motivo la ricorrente – e di riflesso il suo patrocinatore – non è legittimata a rappresentare la CE.

 

                                  Stante quanto precede, la richiesta di chiamata in causa dei singoli membri della CE formulata da RI 1 (cfr. supra consid. 1.5.) va respinta.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nella misura in cui i ricorsi sollevano le medesime censure e argomentazioni, la seguente disamina è riferita ad entrambi (cfr. infra consid. 2.3.1.-2.3.2.). Per contro, le censure sollevate solo da un’impugnativa saranno trattate separatamente (cfr. infra consid. 2.4., 2.5., 2.9.1-2.9.6 e 2.10-2.10.6.).

                                 

                                  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

                                  In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                          2.3.  Ricorso del 31 gennaio 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.2) e ricorso del 1. febbraio 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.3)

 

                       2.3.1.  Asserita violazione del principio di sussidiarietà

 

                                  I ricorrenti censurano la violazione del principio di sussidiarietà (inc. 31.2023.2, doc. 2 p.to 1. e I, p.ti 8. e 9.; inc. 31.2023.3, doc. 2, p.ti 3.2. e 9.; I, p.to 3.2.), asserendo che le decisioni della Cassa emanate nei loro confronti siano premature, visto che:

 

-       la procedura di fallimento della società è tutt’ora in corso e, ad oggi, non è stata depositata la graduatoria, né è stato allestito l’inventario, ragione per cui non si sa ancora se gli eventuali attivi saranno sufficienti o meno a tacitare, anche solo parzialmente, gli asseriti crediti di 2a classe;

 

-       secondo il bilancio provvisorio al 31 dicembre 2020 vi erano crediti per € 19'453'776.46 e liquidità per €°293'140.22;

 

-       l’informazione dell’UF di __________ secondo cui non si prevedono dividendi per i creditori di 2a classe è superficiale e prematura, ritenuto che la società ha vinto una causa giudiziaria in __________ relativa ad importanti crediti esigibili, tali da permettere la distribuzione di un dividendo che dovrebbe tacitare almeno parzialmente i crediti insinuati dalla Cassa;

-       al momento della comunicazione del 9 giugno 2022 dell’UF di __________ (secondo cui non si prevedono dividendi per i creditori di 2a classe), quest’ultimo non aveva conoscenza dell’appartamento sito in __________ e di proprietà della società. L’UF avrebbe inoltre sottovalutato le possibilità di incasso dei crediti oggetto di procedure all’estero, visto l’esito della vertenza in __________;

 

-       la Cassa non ha esaurito tutti i suoi diritti nell’ambito della procedura di fallimento, potendo tra l’altro chiedere la cessione di crediti o la realizzazione del citato immobile in __________;

 

-       dagli estratti della società si evince come al 30 giugno 2022 vi fossero € 133'650 + € 1'592.18, importi che sarebbero a disposizione della Cassa nell’ambito della procedura di fallimento;

 

-       non è dato a sapere se l’UF è a conoscenza anche dei seguenti conti bancari:

o   Conto __________ con i saldi al 31.12.2022 di fr. 254'266.90, rispettivamente 2'353.53 (docc. 3 e 4);

o   __________ fr. 33'492.49 al 31.12.2022 (doc. 5);

o   __________ fr. 1'445.04 al 30.12.2022 (doc. 6) e

o   __________ € 1'984.16 al 30 novembre 2022 (doc. 7).

 

                                  Come accennato al consid. 2.2., sussidiarietà significa che la Cassa deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro e, solo nel caso in cui quest’ultimo non può far fronte al suo obbligo contributivo, potrà procedere sussidiariamente e direttamente contro gli organi societari. Determinante in tal senso risulta l’irrecuperabilità del credito contributivo mediante procedura ordinaria ex art. 14 e seg. LAVS a motivo di perenzione del credito contributivo ex art. 16 LAVS o – come nel caso di specie – dell’insolvenza del datore di lavoro, ciò che determina l’insorgenza del danno (DTF 141 V 487 consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali, 123 V 12 consid. 5b e seg.,121 III 382 consid. 3bb, STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3. e 31.2021.18 del 24 gennaio 2022 consid. 2.3.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 8 e 21 ad art. 52 LAVS; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 23, n. 16 e seg.; Nussbaumer, op. cit., pag. 1075).

 

                                  In casu, conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, con il fallimento della FA 1 del 27 maggio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e seg.) la Cassa ha subito un danno e rettamente ne ha chiesto in via sussidiaria il risarcimento ex art. 52 LAVS ai ricorrenti per i rispettivi periodi di carica quali organi della società in parola (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                                  Pertanto, la censura dei ricorrenti riguardo all’asserita violazione del principio di sussidiarietà non ha pregio.

 

                                  A ben vedere, le circostanze addotte dai ricorrenti riguardano, da una parte, la questione se le decisioni emanate dalla Cassa fossero premature (cfr. infra consid. 2.3.1.1.) e, dall’altra, quella a sapere se dalla procedura pendente presso l’UF di __________ vi siano attivi sufficienti a tacitare l’asserito danno della Cassa (cfr. infra consid. 2.3.1.2.).

 

                    2.3.1.1.  A proposito dell’emanazione delle decisioni di risarcimento, questa Corte può far propria la presa di posizione della Cassa (inc. 31.2023.2, doc. 3, p.to 6.), che si è riferita a precedenti pronunzie del TCA (vedi pure STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.2.):

 

                                         “[…] secondo la giurisprudenza, […] è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS. In caso di fallimento […] la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. L’Alta Corte, […] avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo […] è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all’osservanza dei termini di prescrizione [in tema STCA 31.2022.14 del 26 settembre 2022 consid. 2.3., n.d.r.], che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell’importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. […] del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all’autore del danno anziché al danneggiato, l’incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STCA del 19 maggio 2020, inc. 31.2019.22, consid. 2.3. e relativi riferimenti).” (sottolineature del redattore).

 

                                  Inoltre, in caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3. pag. 195 con riferimenti; STCA 31.2021.12 dell’11 novembre 2021 consid. 2.2., 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020 consid. 2.3.).

                                  La cassa può quindi avviare una procedura ex art. 52 LAVS non appena viene a conoscenza del danno anche se vi è incertezza circa il suo ammontare esatto e/o sull’eventuale dividendo. Tale conoscenza, come accennato, può precedere il deposito della graduatoria, ad esempio quando l’amministrazione del fallimento comunica alla cassa che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe.

                                 

                                  In concreto la Cassa, vista l’insolvenza del datore di lavoro, dopo aver insinuato all’UF di __________ crediti (in 2a classe) per complessivi fr. 211'289.45, è stata resa edotta dall’UF di __________ (quale amministratore del fallimento in procedura sommaria) in due occasioni – il 9 giugno e il 26 ottobre 2022 – che non erano previsti dividendi per i creditori di 2a classe, considerato che le notifiche in 1a classe erano di complessivi fr. 794'979.32 e quelle in 2a classe di fr. 238'510.60 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.).

 

                                  Visto quanto precede conformemente alla citata giurisprudenza, la Cassa è venuta a conoscenza del danno il 9 giugno 2022, ossia prima del deposito della graduatoria e dell’inventario avvenuto il 18 luglio 2023 (pubblicazione FUSC del 18 luglio 2023). Pertanto, le due decisioni di risarcimento datate 16 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.4.) non sono “premature”.

                    2.3.1.2.  A proposito dell’asserzione secondo cui vi sarebbero attivi sufficienti a tacitare le pretese risarcitorie della Cassa, il TCA ricorda innazitutto che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra, questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

                                  Giova altresì precisare che né la Cassa né il giudice delle assicurazioni sociali e tantomeno le parti possono sostituirsi all’UF, quale amministratore della procedura di fallimento in via sommaria, nella determinazione della massa fallimentare e della sua composizione (pro multis STCA 31.2022.20 del 28 ottobre 2022 consid. 2.9.). Ciò significa che le censure afferenti alla procedura di fallimento dovranno essere formulate nel corso di quella procedura.

 

                                  In concreto l’UF di __________ ha concesso all’avv. RA 1 la visione dell’incarto relativo al fallimento della FA 1, come peraltro ammesso dal patrocinatore (VII+1, VIII, IX).

                                  Non è dato a sapere se quest’ultimo abbia effettivamente proceduto a visionare l’incarto del fallimento. Tuttavia, nelle more della presente procedura egli non ha sollevato – oltre alle doglianze di cui al consid. 2.3.1. – ulteriori censure circa la valutazione dell’UF di __________ delle possibilità di tacitare i creditori di 2a classe. È quindi lecito presumere che qualora le determinazioni dell’UF fossero state inequivocabilmente errate, il citato legale avrebbe sostanziato le sue censure più diffusamente, ciò che non è accaduto.

 

                                  Circa l’asserzione secondo cui la Cassa non avrebbe ancora esaurito tutti i diritti di cui potrebbe prevalersi nell’ambito del fallimento della FA 1 in liquidazione, quali ad esempio la cessione dei crediti, oltre a rammentare che la Cassa non sostituisce l’UF nell’amministrazione del fallimento, il TCA rileva che non vi è alcun obbligo per essa di agire in tal senso (STCA 31.2022.5-6 del 23 maggio 2022 consid. 2.8.2. e 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.3.).

                                  Riguardo all’appartamento sito in Croazia, esaminata la documentazione agli atti (doc. 4), questa Corte non può fare altro che concludere che l’immobile è stato verosimilmente oggetto di un trasferimento di proprietà a favore della FA 1 per decisione giudiziaria nell’ambito della procedura d’insolvenza della __________, nulla di più. Non è dunque dato a sapere – i ricorrenti non avendo né tradotto la documentazione pertinente dalla lingua croata nella lingua ufficiale del Cantone, né spiegato in modo esaustivo il contenuto dei documenti ed il contesto giuridico in cui sono stati allestiti – se l’appartamento è gravato o meno da ipoteche (ciò che sembra essere il caso, cfr. inc. 31.2023.3, doc. 3, allegato K), eventuali diritti reali ecc., di modo che non è possibile né accertarne il valore effettivo, né verificare la correttezza dell’asserzione della Cassa secondo cui “l’incanto dell’immobile […] avrebbe dovuto coprire diversi crediti secondo graduatoria, rispettivamente che il controvalore spettante alla FA 1 di HRK 77'271.38 corrisponderebbe al cambio attuale (03.02.2023: 0.12965) a ca. CHF 10’000” (inc. 31.2023.2, III, p.to 2.). Oltre a ciò, come detto, non compete alla Cassa determinarsi su questioni di competenza dell’UF. Stando così le cose, il TCA non potrebbe neppure ipoteticamente determinarsi sul valore effettivo di tale bene. Comunque, anche una volta venuto a sapere del menzionato immobile, l’UF ha confermato che non sono previsti dividendi per la Cassa (doc. 3, allegati B1-2).

 

                                  Discorso analogo va fatto anche per la causa asseritamente vinta in __________ nei confronti del __________. In effetti, agli atti, oltre al documento redatto dalla FA 1 indicante tre fatture insolute dal gruppo __________ per complessivi € 6'900’000, vi è unicamente un documento redatto parzialmente in arabo e parzialmente in francese, per lunghi tratti illeggibile e che indica tre fatture (datate 28 e 30 agosto 2017) per complessivi € 6'900'000 ed una disamina presumibilmente di carattere tecnico delle prestazioni fornite dalla FA 1. Di prim’acchito sembrerebbe trattarsi di una perizia esterna ordinata da un tribunale __________, ma non vi è (leggibile) traccia di una decisione giudiziaria a favore della FA 1. Oltre a ciò, non è neppure dato a sapere se l’asserita decisione sia cresciuta in giudicato, e cosa sia stato intrapreso per il recupero dell’asserito credito, ritenuto che esso – a detta del defunto presidente del CdA – era in essere dal 2018 (inc. 31.2023.3, doc. 3 allegato I). Conseguentemente, i citati documenti sono in casu irrilevanti (scritto della FA 1 del 12 luglio 2021 alla CO 1, presunta perizia del 2020 e documento denominato “Poste aperte al 1. luglio 2021”, sub doc. 8).

 

                                  Riguardo alla questione se l’UF di __________ sia o meno venuto a conoscenza dei saldi dei conti bancari indicati, rispettivamente della contabilità più recente, il TCA ritiene che tale questione avrebbe dovuto essere tempestivamente chiarita dai ricorrenti, entrambi rappresentati da legali, conformemente al loro dovere di collaborazione. Non avendo agito in tal senso nonostante l’UF avesse concesso la visione dell’incarto fallimentare, gli insorgenti hanno disatteso il loro dovere di collaborazione, con le conseguenze suevocate.

 

                                  Del resto, come sottolinea giustamente la Cassa, se la FA 1 avesse davvero avuto la liquidità necessaria per tacitarne le spettanze, è oltremodo inverosimile che la società sarebbe fallita per un singolo credito di fr. 51'360 (inc. 31.2023.3, doc. 3, p.to 6.). A tal proposito, si rileva che l’asserzione di RI 1 secondo cui il fallimento sia stato il risultato di una gestione superficiale del credito e pendente trattative con il creditore (inc. 31.2023.2, I, p.to 11.) è irrilevante ai fini di questa procedura.

 

                                  Questa Corte ritiene dunque comprovato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che gli eventuali attivi realizzabili non sono sufficienti a tacitare (integralmente) le pretese della Cassa.

                                  Quanto precede rende superfluo il richiamo dall’UF di __________ dell’incarto relativo alla FA 1 in liquidazione e un’ispezione presso il citato UF.

                                 

                       2.3.2.  Sospensione della procedura

 

                                  Gli insorgenti hanno chiesto la sospensione della presente procedura fino alla chiusura della procedura di fallimento, rispettivamente fino alla regolazione della successione di †__________ (cfr. supra consid. 1.5.).

 

                                  Nel settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità ex artt. 29 cpv. 1 Cost. e 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti. La sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007 consid. 5.1.; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72 consid. 5.; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 389 con riferimenti).

 

                                  Nella STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" […]

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités)."

 

2.2 Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances.”.

 

                                  Nel caso concreto, gli insorgenti non sono neppure a conoscenza dello stadio della procedura successoria. La documentazione agli atti permette unicamente di accertare il decesso del presidente del CdA, l’accoglimento dell’istanza di beneficio d’inventario presentata da TERZ 1 (figlia del defunto) e quella di rilascio del certificato ereditario presentata oltre sette mesi fa dall’avv. RA 2 (cfr. supra consid. 1.6.). Proprio quest’ultimo aveva comunicato il 7 febbraio 2023 a questa Corte che l’inventario successorio del defunto non era ancora stato allestito e che la Pretura stava svolgendo le ricerche per identificare gli eventuali successori dei rinunciatari (inc. 31.2023.3, III). Oltre a ciò, è l’avv. RA 2 stesso ad asserire che è “Inutile aggiungere che i rapporti tra eredi non sono ottimali” (inc. 31.2023.3, III, pag. 2), ulteriore elemento che non permette di stimare la tempistica per la determinazione dei cespiti, degli eredi e, quindi, della regolazione della procedura successoria.

                                  Riguardo alla procedura di fallimento, va ribadito che essa è di pertinenza esclusiva dell’UF di __________, il quale ne detta le tempistiche. Alla chiusura della procedura fallimentare sarà possibile determinare in modo definitivo l’ammontare esatto dell’eventuale dividendo del singolo creditore. Fino ad allora l’incertezza sull’ammontare esatto del danno e sull’eventuale dividendo incombe su coloro che hanno causato il danno, non sul danneggiato, ragione per cui la Cassa, come visto (cfr. supra consid. 2.3.1.1.), non può attendere fino alla chiusura della procedura fallimentare, anzi. Un’eventuale eccedenza al termine della procedura di fallimento potrà essere ceduta agli organi che hanno risarcito più di quanto dovuto, come previsto dalla costante giurisprudenza (cfr. la già citata STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022 consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali).

 

                                  Richiamata la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui il giudice delle assicurazioni sociali gode, ritenuto che non è neppure possibile stimare la durata della procedura fallimentare e tantomeno di quella successoria, tutto bene considerato questa Corte ritiene che nel caso concreto il principio di celerità sia preponderante rispetto all’interesse dei ricorrenti di voler attendere il termine della procedura successoria, rispettivamente di quella fallimentare.

 

                                  Circa il fatto che la Cassa non è tenuta ad attendere l’esito della procedura di fallimento vedasi, oltre alla citata STCA 31.2022.4 del 4 aprile 2022, le STCA 31.2020.11 del 7 ottobre 2020 consid. 2.2., 31.2019.22 del 19 maggio 2020 consid. 2.3., 31.2018.15 del 18 marzo 2019 consid. 2.2., 31.2018.4-5 del 5 dicembre 2018 consid. 1.5. e 2.3., 31.2000.30 del 14 ottobre 2002 consid. 2.1.).

 

                                  Pertanto, l’istanza di sospensione della procedura va respinta.

 

                          2.4.  Ricorso del 1. febbraio 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.3)

 

                                  Composizione e ammontare del danno

 

                                  RI 2 contesta la composizione del danno fatto valere nei suoi confronti, osservando come nei conteggi risultano computate anche diffide, multe e tassazioni d’ufficio per complessivi fr. 1'740 per il 2020, rispettivamente fr. 900 per il 2021, poste che a mente sua non possono costituire un danno (inc. 31.2023.3, doc. 2, p.to 4. e I, p.to 4.).

 

                                  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                  Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                  Come rettamente rilevato dall’insorgente, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa.

                                  Di tutta evidenza, ciò è avvenuto, avendo la Cassa allegato alla decisione di risarcimento del 16 settembre 2022 i conteggi per gli anni 2020 e 2021 dai quali emergono i dettagli dei contributi paritetici insoluti (fr. 142'469.75 per il 2020 e fr. 41'680 per il 2021) calcolati sulla base della dichiarazione salariali, come pure quelli calcolati sulla base dei salari del 2021 non percepiti ma insinuati all’UF di __________ nell’ambito della procedura fallimentare (fr. 27'139.70), per un importo complessivo di fr. 211'289.45 (cfr. doc. 1, allegati; cfr. anche i conteggi per gli anni 2020 e 2021 sub doc. 6), successivamente ridotti a fr.210'275.45 a seguito dell’accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 (cfr. supra consid. 1.4.).

                                 

                                  Ne consegue che la Cassa ha debitamente documentato la sua pretesa.

 

                                  Circa la contestazione della ricorrente, verificata la congruità dell’ammontare (fr. 1'740) e il motivo della posta “diffide multe e tassazioni d’ufficio”, questa Corte può far propria, la presa di posizione della Cassa: “Per quanto attiene alla contestazione della composizione del danno […] la Cassa sottolinea che la voce “diffide multe e tassazioni d’ufficio” non è relativa alle multe d’ordine ex art. 91 LAVS, le quali richiedono l’intimazione di una decisione formale, ma che concerne unicamente le tasse d’intimazione delle diffide ex art. 34a OAVS. I relativi addebiti sono rilevabili dai dettagli inerenti l’evoluzione dell’incasso (doc. M1-2; cfr. anche STCA del 1° aprile 2021, inc. n. 31.2020.24, consid. 2.2). Pertanto, l’ammontare del danno, che comprende anche le tasse d’intimazione delle diffide ma non multe d’ordine, merita conferma.” (doc. 3, p.to 9., sottolineature del redattore).

                                  Del resto, nonostante la Cassa le abbia trasmesso l’intero incarto relativo alla procedura di risarcimento danni (doc. 6), l’insorgente nel ricorso si è limitata a ribadire che “Dai conteggi prodotti risultano computate anche diffide, multe e tassazioni d’ufficio per CHF 1'700.00 per l’anno 2020 e CHF 900.00 per l’anno 2021 che, salvo prova del contrario, non dovrebbero essere computate. La contestazione permane malgrado quanto indicato sub consid. 9 della decisione su opposizione fino a verifica dell’esattezza del computo delle diffide e non delle multe e che le diffide fossero tutte fondate, ciò che a questo stadio resta contestato almeno cautelativamente.” (I, p.to 4.).

 

                                  L’insorgente non ha dunque portato le prove, neppure nelle more del ricorso, che le componenti del danno richiesto dalla Cassa sono errate.

 

                                  Pertanto l’ammontare del danno per il quale la Cassa ha emanato la decisione su opposizione va confermato.

 

                          2.5.  Ricorso del 31 gennaio 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.2)

                                 

Determinazione ed esigibilità dei contributi gennaio-settembre 2020

 

                                  Il ricorrente sostiene che i contributi per i quali la Cassa asserisce di aver subito un danno si riferiscono a degli acconti e che la massa salariale dovuta per il 2020 non è ad oggi ancora stata definita, ragione per cui i salari dovuti e quindi i relativi contributi paritetici per tale periodo dovranno essere determinati nell’ambito della liquidazione del fallimento della società, non ora. Pertanto, soggiunge l’insorgente, non è possibile sapere quali siano esattamente e nel dettaglio i contributi sociali non pagati dalla società e per i quali lo si vuol rendere responsabile per il danno risarcitorio. A mente del ricorrente la decisione risarcitoria sarebbe quindi prematura (I, p.ti 10. e 13.).

 

                                  A torto.

 

                                  Come desumibile dalla tabella dell’evoluzione degli incassi allegata alla decisione su opposizione (doc. 3, allegato E) e alla risposta di causa (doc. 6), il 16 giugno 2021 è stato effettuato il conteggio di chiusura per il 2020. I contributi AVS calcolati per il 2020 ammontavano a fr. 142'469.75 (registrati fr. 186'541.35 a cui sono stati dedotti i pagamenti effettuati per fr. 44'071.60). Considerando che il ricorrente era stato in carica fino al 4 novembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), la sua responsabilità per i contributi paritetici insoluti è (stata) limitata a fr. 98'461.70 (poi ridotti a fr. 97'477.70, cfr. supra consid. 1.4.) per il periodo gennaio-settembre 2020, come riscontrabile alle pagine 3 e 4 del citato documento.

 

                                  Contrariamente all’affermazione del ricorrente, i contributi paritetici insoluti sono dunque stati determinati e la la censura dell’insorgente s’appalesa inconferente.

 

                                  Il ricorrente contesta altresì l’esigibilità dei contributi insoluti relativi al periodo gennaio-settembre 2020 con le seguenti argomentazioni:

 

                                         “[…] anche qualora si volesse […] considerare l’esistenza di un danno […], si deve constatare come tale danno non sia riconducibile al periodo durante il quale […] RI 1 era in carica […]. […] FA 1 ha formulato in data 23.3.2020 […] domanda di proroga del pagamento dei contributi sociali. La risposta dell’amministrazione, di data 30.3.2020, è stata negativa […]. La stessa faceva riferimento alla presentazione della distinta salari anno 2019. Emerge quindi come l’amministrazione abbia […] confuso la […] richiesta della società, formulata con riferimento al pacchetto di misure volte ad arginare le conseguenze economiche della crisi COVID-19, di vedersi prorogare il termine per il pagamento dei contributi sociali a causa della crisi pandemica, con la risposta [sic!] della società, sempre del 23.3.2020, volta ad ottenere una proroga del termine per presentare la dichiarazione dei salari del 2019. […] la richiesta di proroga e differimento del pagamento dei contributi […] formulata in data 23.3.2020 […] (e che quindi aveva anche per oggetto gli acconti per il 2020) è rimasta senza risposta. Eppure la società avrebbe avuto […] il diritto di ottenere gli aiuti […] – nella forma di una proroga dei termini di pagamento – voluti dal governo. […] Difatti, in caso di riduzione della massa salariale o del reddito da attività lucrativa indipendente, le aziende potevano chiedere un adeguamento dei contributi d’acconto e/o una dilazione di pagamento. Di questo pasticcio nulla può essere imputato al […] RI 1 […].

                                         […] emerge come l’amministrazione sia venuta meno al proprio obbligo, giacché avrebbe dovuto, invece di inviare delle diffide, concedere gli aiuti, quantomeno sotto forma di proroga/dilazione del termine di pagamento degli acconti per il 2020.

                                         Non a caso, dietro nuova richiesta del 17.8.2020, con mail del 6 ottobre 2020 la Cassa ha comunicato di aver sostituito le fatture di acconto emesse da gennaio ad agosto 2020 […] con una fattura di acconto differenziale 01.01/30.09.2020 [scritti del 17 agosto e del 6 ottobre 2020 sub doc. 8, n.d.r.].

                                         Ne discende che posta la comunicazione e spiegazione della Cassa di data 6.10.2020 la fattura relativa agli acconti per il periodo gennaio-settembre 2020 è divenuta esigibile al più presto il 6 novembre 2020, ossia 30 giorni dopo la comunicazione, posto come una dilazione di pagamento è la decisione di sospendere temporaneamente l’esigibilità di un credito.

                                         Ergo, al momento in cui […] RI 1 ha dato le dimissioni dal CdA, ossia il 4 novembre 2020, le pretese della Cassa per gli acconti gennaio-settembre 2020 non erano ancora scadute ed [egli, n.d.r.] era […] convinto che la questione degli acconti per il 2020 fosse sotto controllo.” (I, p.to 13.; vedasi anche XVIII+1).

 

                                  Dalla documentazione agli atti si evince che la FA 1 ha inviato alla Cassa due scritti datati 23 marzo 2020 (sub doc. 8).

                                  Nel primo, avente quale oggetto “Vostra diffida per la mancata presentazione della dichiarazione salari periodo: 01.01.2019-31.12.2019 […]”, la società ha chiesto “di adottare anche per questo caso le misure di proroga e sospensione dei termini di presentazione e diffida”. Tale richiesta è stata respinta dalla Cassa con comunicazione del 30 marzo 2020, la quale ha sollecitato la società a presentare con celerità la dichiarazione dei salari per il 2019. Ritenuto che, come esplicitato nel documento “DICHIARAZIONE DEI SALARI E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2019” (sub doc. 8), la distinta salariale doveva pervenire entro il 30 gennaio 2020 (30 giorni dalla fine del periodo di conteggio), ossia ben prima dell’emergenza pandemica (il primo contagio in Svizzera è stato del 25 febbraio 2020) e non essendovi alcun obbligo da parte della Cassa di concedere una proroga, l’agire di quest’ultima non presta il fianco a critiche.

                               

                                  Il secondo scritto della società, avente per oggetto il “[…] pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche” del coronavirus e tendente ad ottenere una “[proroga, n.d.r.] per il pagamento delle assicurazioni sociali, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali […]” riguarda la questione dell’esigibilità del credito contributivo. A tal proposito, questa Corte può far propria l’esaustiva presa di posizione della Cassa, quest’ultima avendo illustrato i disposti di legge e la giurisprudenza in casu applicabili:

 

                                         “[…] Per quanto attiene invece all’esigibilità dei contributi d’acconto l’art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS è inequivocabile: i datori di lavoro con una massa salariale superiore a CHF°200'000.00 annui – come nella fattispecie [vedasi la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro: Anno 2020 e lo scritto del 21 agosto 2020 della FA 1 alla Cassa, sub doc. 8, n.d.r.] – devono versare i contributi a scadenza mensile ed il pagamento deve pervenire alla Cassa entro 10 giorni dalla fine del periodo di pagamento. […] ad esempio, la fattura d’acconto […] di gennaio deve essere pagata al più tardi il 10 febbraio […]. […] la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare […] che […] l’esigibilità dei contributi non dipende dall’emissione di una fattura da parte della Cassa. L’obbligo di conteggio e quello contributivo nascono al momento del pagamento del salario (art. 14 e 51 LAVS), mentre i contributi diventano esigibili alla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. STCA del 6 settembre 2017, inc. n. 31.2016.17-18, consid. 2.10.1 e relativi riferimenti; STF 9C_851/2015 del 21.1.2016, consid. 4.3.).

                                         Come risulta dal dettaglio evoluzione incasso del 2020 (doc. 5), la fattura […] di gennaio è stata pagata con ca. 60 giorni di ritardo, mentre le mensilità da febbraio ad agosto non sono mai state pagate e la fattura differenziale del periodo 1-9.2020 (CHF 109'920.65) [fattura differenziale del 24 agosto 2020, sub doc. 5 e doc. 6, n.d.r.] è stata pagata in ragione di soli CHF 9'950.00 [dettagli pagamento del 23 settembre 2020 della FA 1 alla Cassa, sub doc. 6, n.d.r.]. Il saldo di quest’ultima è stato volutamente ridotto dalla società al di sotto di CHF 100'000.00 […] per poter richiederne un pagamento rateale [per i rimanenti fr. 99'970.65, doc. 7, n.d.r.] evitando così a tutti gli organi formali di dover firmare una personale assunzione di debito […] condizione posta in questi casi dalla Cassa per debiti di grossa entità.

                                         Le direttive temporanee stabilite dall’UFAS nell’ambito della pandemia Covid-19 – applicate […] a tutte le tipologie di affiliati e indipendentemente da un’eventuale richiesta degli stessi – […] nulla mutano sull’esigibilità dei contributi. Infatti in tale ambito era stato in particolare previsto che la Cassa non inviasse diffide di pagamento […] dal 21 marzo al 30 giugno 2020 e che non avviasse o proseguisse procedure esecutive […] dal 21 marzo al 19 aprile 2020 [Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggettamento assicurativo e l’organizzazione, versione 3, stato al 30 giugno 2020, cifre 8. 04/20 e 12.; in tema vedasi anche Blunier, Der Bezug der Sozialversicherungsbeiträge in der COVID-19-Krise, 2021, pag. 101 e segg., n.d.r.] […]. Ciò non equivale ad un’autorizzazione […] a non effettuare i pagamenti dei contributi durante tali periodi. Va al riguardo sottolineato che trascorso il termine di tolleranza soprammenzionato, la Cassa ha regolarmente diffidato il 3 e il 6 agosto 2020 gli acconti scoperti e scaduti per i mesi da febbraio a giugno 2020 [conteggio contributi paritetici per il 2020, doc. 5, n.d.r.]. La successiva fattura differenziale del 24 agosto 2020 (periodo 1-9.2020, doc. 6) è stata allestita unicamente per poter inglobare tutti i contributi sin lì dovuti in un unico importo e poter quindi dar informaticamente seguito alla richiesta di pagamento rateale formulata dalla società. Pertanto, il fatto che la società avesse ottenuto una dilazione di pagamento (prima rata scaduta il 2 novembre 2020, doc. 7) nulla muta al fatto che le fatture soprammenzionate – rappresentanti un lungo periodo di scoperto – fossero scadute da tempo (durante il periodo di carica dell’opponente), rispettivamente che la società non abbia mai rispettato il piano di ammortamento fissato dalla Cassa.

                                         Nella denegata ipotesi che si volesse per assurdo – contravvenendo peraltro a quanto disposto dall’art. 34 cpv. 3 OAVS – ritenere il 24 agosto 2020 quale data formale per determinare l’esigibilità dei contributi del periodo 1-9.2020 (fattura con scadenza a 30 giorni), va sottolineato che la fattura differenziale è in ogni caso scaduta nel periodo di carica del ricorrente [che ha dimissionato il 4 novembre 2020, n.d.r.]. […] si evidenzia che […], come risulta chiaramente [dalle, n.d.r.] e-mail del 20 agosto 2020 tra la Cassa e la società, è stata categoricamente esclusa una proroga di pagamento sui singoli acconti scoperti (doc. 8). […] inoltre […] secondo giurisprudenza, il fatto che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo tempo, cominci a rimborsare una parte anche importante del debito – ma non è questo il caso – non è rilevante ai fini dell’attribuzione di una responsabilità ex art. 52 LAVS ai suoi amministratori (STCA del 13 settembre 2021, inc. 31.2021.10, consid. 2.7.3. e relativi riferimenti). Anzi, il fatto che la società – a dire del ricorrente – disponesse di ampi mezzi per pagare l’intero dovuto – […] senza dover ricorrere ad un pagamento rateale –, aggrava la posizione degli organi formali […]. Infatti, l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che la Cassa può concedere una dilazione di pagamento all’assicurato che “rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie”, se ciò non fosse il caso, come asserito dal ricorrente, vorrebbe dire che la società nel 2020 ha intenzionalmente ritardato i pagamenti richiedendo un pagamento rateale malgrado non ne avesse la necessità. Si rammenta […] che il finanziamento indiretto della società tramite tali comportamenti, che trasferiscono il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, costituisce […] una condotta gravemente negligente ex art. 52 LAVS (STF 9C_701/0218 del 27 novembre 2018).” (III, ad 13.).

 

                                  Visto quanto precede, in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS e della surriferita giurisprudenza, è accertato che i contributi paritetici insoluti per il periodo da gennaio a settembre 2020 sono scaduti e divenuti esigibili prima delle dimissioni dell’insorgente del 4 novembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.).

                                 

                          2.6.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                                  La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.7., incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                                  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato. Particolarmente severa è la valutazione della diligenza che la società anonima e i suoi organi devono prestare nell’ossequiare alle prescrizioni di legge, in particolare nel vigilare e controllare l’agire di coloro a cui è stata delegata la gestione dell’azienda (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti, 108 V 199 consid. 3a; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 43; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

                                  I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.3.).

                                  La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                  La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                                  A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                  L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                  Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                  La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                          2.7.  Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189, consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                  Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                          2.8.  Nel caso concerto va innanzitutto sottolineato che, accettando il mandato di membri del CdA (cfr. supra consid. 1.1.), i ricorrenti hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003), ivi incluso l’obbligo di prelevare i contributi dal salario dei dipendenti e di versarli alla cassa di compensazione come previsto dalla legge. È infatti loro preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).

                               

                                  Ai ricorrenti incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse tempestivamente effettuato. Questa omissione costituisce, come visto (cfr. supra consid. 2.6.), una grave violazione del dovere di diligenza da parte membri dell’amministrazione. RI 1 ed RI 2, quali membri del CdA, dovevano vigilare affinché i contributi paritetici fossero regolarmente versati alla Cassa. Pertanto gli insorgenti hanno commesso una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alle funzioni ricoperte.

                                 

                                  Nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 2.9. e 2.10.) occorre dunque valutare, per quanto necessario, se le circostanze addotte dagli insorgenti configurano validi motivi di discolpa o di giustificazione con conseguente esenzione dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                          2.9.  Ricorso del 31 gennaio 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.2)

 

                       2.9.1.  Il ricorrente – membro del CdA della FA 1 (con diritto di firma collettiva a due) dal 10 febbraio 2006 fino al 26 novembre 2020, con dimissioni effettive del 4 novembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.) – sostiene che nessuna negligenza grave possa essergli addebitata. Asserisce di essere divenuto organo della società esclusivamente per il fatto che le disposizioni del CO allora in vigore prevedevano l’obbligo per le società anonime di avere un CdA costituito per la maggioranza di cittadini con domicilio in Svizzera.

                                  Soggiunge che egli non si occupava neppure dei contributi sociali, essendo stato escluso dalla gestione effettiva della società, delegata integralmente agli altri organi, in primis a †__________ e alla sua famiglia, e non disponendo neppure del diritto di firma per i conti bancari della società. A supporto di quanto precede, egli asserisce di non aver partecipato alla riunione del CdA del 18 giugno 2020, nemmeno in via telefonica. Infine, egli sostiene che il defunto Presidente del CdA gli forniva solo informazioni parziali ed incomplete, celandogli la vera situazione debitoria della società, ragione per cui egli non poteva intervenire come amministatore o anche solo comprendere la situazione reale della società, ciò che gli ha impedito di dare tempestivamente le dimissioni. Queste ultime sono state rassegnate a novembre 2020 siccome aveva chiesto invano la convocazione dell’assemblea generale, ciò che non era avvenuto tempestivamente.

 

                                  Ora, posto che il motivo per il quale il ricorrente ha accettato la carica di membro del CdA è irrilevante dal profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS, va comunque rilevato che dal 1. gennaio 2008 la nazionalità dei membri del CdA di una società anonima non gioca più alcun ruolo (vedasi l’abrogato art. 708 CO), essendo sufficiente per la rappresentanza della società che una persona (membro del CdA o direttore) sia domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO). Conseguentemente, la presenza dell’insorgente nel CdA della FA 1 non era più formalmente necessaria dal 2008.

 

                                  A proposito dell’asserzione dell’insorgente secondo cui egli è stato sempre escluso dalla gestione della società, che il pagamento dei contributi paritetici fosse di competenza degli altri organi e che non deteneva neppure il diritto di firma sui conti bancari societari, va osservato quanto segue.

                                  Come visto (cfr. consid. 2.6.), la valutazione della diligenza che gli organi di una società anonima devono prestare nell’adempimento alle prescrizioni di legge è particolarmente severa: nella misura in cui vi è una delega gestionale, gli organi che non si occupano della conduzione dell’azienda devono vigilare ed informarsi periodicamente sull’agire di coloro a cui è stata delegata la conduzione aziendale (cura in custodiendo), ritenuto che la delega di competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità ex art. 52 LAVS e che la questione afferente ai contributi paritetici è di primaria importanza (SVR 2001 AHV Nr. 15 consid. 6b; ZAK 1989 pag. 104 e seg.; DTF 114 V 219 consid. 4.; Reichmuth, op. cit., n. 613 e segg.).

                                  La giurisprudenza e la dottrina hanno sviluppato alcuni criteri che, nella valutazione d’insieme del singolo caso, vanno ponderati per poter determinare se e in che misura i fatti rimproverati alla ditta possono essere imputati anche agli organi della stessa, segnatamente l’organizzazione e la delega all’interno dell’azienda (Reichmuth, op. cit., n. 570, 604 e segg.), la passività degli organi (tra cui si annovera la fattispecie dell’organo, asseritamente escluso dalla conduzione aziendale, che non fa valere i suoi diritti, non ossequia ai suoi doveri e non dimissiona immediatamente, Reichmuth, op. cit., n. 563, 590 e segg.), le dimensioni e la complessità della struttura aziendale (DTF 108 V 202 consid. 3a, 103 V 125 consid. 6. con rinvii; Sentenza S 17 109 del 19 giugno 2018 della Seconda camera del Tribunale amministrativo del Canton dei Grigioni consid. 7.6. in fine; in concreto cfr. infra consid. 2.9.2.) e la durata della violazione delle prescrizioni (DTF 121 V 243 consid. 4b, con rinvii giurisprudenziali; Sentenza 710 14 238/84 del 7 aprile 2016 del Tribunale Cantonale di Basilea Campagna – Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 8.1.; Nedi, Die Haftung der GmbH als Arbeitgeberin nach Art. 52 AHVG und Art. 52 BVG, in: Marschner/Zumsteg, Risiko und Verantwortlichkeit, 2016, pag. 148 e seg.).

 

                                 Nella presente fattispecie, alla luce della giurisprudenza e dottrina suevocata, le asserzioni dell’insorgente, anziché soccorrerlo, ne pregiudicano ulteriormente la posizione. Infatti, anche se si volesse ammettere una delega della conduzione aziendale a favore di altri organi, il ricorrente, quale organo formale dal 2006 al 4 novembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ha ammesso di non aver mai ossequiato al suo dovere, intrasmissibile ed inalienabile, di costante vigilanza e controllo (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO; STF 9C_152/2009, 9C_177/2009 e 9C_179/2009 del 18 novembre 2009 consid. 6.1., 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.3.; RCC 1985 pag. 648 consid. 3b) sulle persone asseritamente incaricate della gestione aziendale, circostanza che lo fa assurgere ad un uomo di paglia a tutti gli effetti.

                                  Inoltre, lo scoperto contributivo creatosi durante il suo periodo di carica (cfr. supra consid. 1.4.) si estende ben oltre i due o tre mesi che, in determinate circostanze, possono risultare tollerabili ex art. 52 LAVS (cfr. infra consid. 2.7.; cfr. anche la prassi del Tribunale Cantonale di Basilea Campagna che in questo contesto ammette una lacuna contributiva massima di sette mesi, vedi ad esempio la citata 710 14 238/84 consid. 8.1. con rinvio).

                                 

                                  Riguardo agli organi a quali era stata delegata la conduzione aziendale, si rileva che l’asserzione del ricorrente secondo cui †__________ gli avesse impedito, con imprecisati atti illeciti volti a celare la situazione finanziaria reale della FA 1, di ossequiare ai propri incombenti nei confronti della Cassa, non è stata minimamente sostanziata. Del resto nulla gli impediva di richiedere la necessaria documentazione direttamente alla Cassa per verificare lo scoperto contributivo di ben 9 mesi per il 2020. Credito contributivo a favore della Cassa che, a seguito del fallimento della società, è divenuto un credito risarcitorio per il quale l’insorgente è stato ritenuto responsabile. Peraltro, la tesi della mancata conoscenza del debito contributivo non persuade, giacché, come rettamente osservato dalla Cassa (III, Ad. 11/12), essa è stata smentita dal ricorrente medesimo che ha affermato di avere “comunque cercato di intervenire, sollecitando anche il Presidente del CdA affinché la società facesse fronte ai propri obblighi anche nei confronti delle assicurazioni sociali, salvo poi prendere atto della situazione e dare le dimissioni dal CdA” (I, p.to 12.). Egli ha dunque ammesso che era cosciente sia della situazione debitoria della FA 1 nei confronti della Cassa sia degli obblighi che gli incombevano per legge quale organo formale.

                                  Inoltre, l’asserzione secondo cui egli non avrebbe partecipato (neppure per telefono) al verbale del CdA del 18 giugno 2020 contrasta con quanto riportato nel verbale del CdA agli atti (sub doc. 8).

 

                                  In tale contesto, la passività dell’insorgente risulta ancora più grave se si considera che egli era pure membro del CdA della __________ di __________, società avente quale scopo sociale, tra l’altro, “La costituzione e l’amministrazione di società; l’allestimento di contabilità; l’assunzione di mandati di revisione nonché di mandati fiduciari; la consulenza fiscale, l’organizzazione aziendale […]” (cfr. estratto RC, sottolineature del redattore).

 

                                  In conclusione, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi inalienabili ex art. 716a cpv. 1 CO e le surriferite argomentazioni non possono configurare motivo di giustificazione o discolpa.

 

                       2.9.2.  Il ricorrente sostiene che la FA 1 fosse “un’azienda di grosse dimensioni, dove quindi per prassi in materia non sono tra l’altro prescritti agli organi obblighi di diligenza e di controllo accresciuti sulle persone alle quali fosse stata delegata la gestione effettiva, in casu oltretutto nelle mani […] dell’ora compianto __________”, asserendo pure come la fallita fosse una società con una struttura complessa, attiva all’estero in contesti e mercati specifici, circostanze “che rendono la colpa del signor RI 1 (invero non data) di lieve gravità” (doc. 2; I, p.to 11.).

 

                                  Nella STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 la nostra Massima Istanza ha stabilito che

 

" Sebbene a un amministratore che non si occupa direttamente della gestione degli affari, la prassi in materia ponga esigenze più severe al grado di colpa richiesto per ammetterne una sua responsabilità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti), il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato una casistica che è utile brevemente ricordare. Così, mentre a un amministratore di una grossa azienda non si può generalmente rimproverare una grave negligenza se non controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a verificarne l’attività della direzione e l’andamento degli affari in generale e, di conseguenza, non presta attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso, in certi casi, l’allestimento del conteggio dei contributi (v. ad esempio sentenza citata H 38/06 consid. 7.3), diverso è il discorso se il medesimo amministatore è (o deve essere) in qualche modo a conoscenza di una esecuzione eventualmente difettosa dell’obbligo di conteggio o di prelievo (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223; 108 V 199 consid. 3a pag. 202; SVR 2010 AHV n. 4 pag. 11 consid. 6.1 [9C_152/2009]).” (consid. 7.3.).

                                  Nella STCA 31.2016.17-18 del 6 settembre 2018 (consid. 2.11.1.) questa Corte, sia sulla base delle pronunzie dell’allora Tribunale federale delle assicurazioni che della dottrina, ha accertato che, per essere considerata un’impresa di media grandezza, quest’ultima deve annoverare almeno 50 dipendenti (pro multis STFA H 38/06 e / 44/06 del 26 ottobre 2006, consid. 6.2.: “Es handelte sich bei dem typischen KMU-Betrieb auch bei einem Personalbestand con rund 50 Personen in den besten Zeiten mit zwei Verwaltungsratsmitgliedern denn auch immer noch um eine Gesellschaft mit überschaubaren Verhältnissen und insbesondere einer einfachen Vewaltungsstruktur, welche einen strengen Beurteilungsmasstab rechtfertigt […]) e che una società composta da un amministratore unico/presidente, due membri del CdA e un ufficio di revisione non è una struttura societaria complessa.

 

                                  In concreto, come incontestatamente asserito dalla Cassa (doc. 3, p.to 7.3.), la FA 1 ha annoverato un numero massimo di 41 dipendenti (nel 2014) mentre dal 2017 ha annoverato 29 (2017), 25 (2018), 24 (2019), 19 (2020) e 15 (nel 2021) dipendenti. Ne consegue che la società in parola non è mai stata neppure di medie dimensioni e tantomeno di grandi. Inoltre, il fatto che la società fosse attiva all’estero su mercati asseritamente complessi non significa che la struttura societaria – da ultimo formata dal Presidente, un vicepresidente, due membri del CdA e l’ufficio di revisione – fosse complessa. Quest’ultimo punto, peraltro, non è mai stato sostanziato dall’insorgente.

 

                                  Non si può inoltre ignorare la contraddizione in cui incorre l’insorgente, il quale, da una parte, sostiene che la società aveva una struttura complessa mentre, dall’altra, asserisce che essa era integralmente gestita da un singolo individuo, il defunto presidente del CdA (vedasi ad esempio IX). Da ultimo, mal si comprende l’asserzione del ricorrente secondo cui siccome il numero di dipendenti era da tempo in diminuzione non gli incombeva “alcun obbligo di diligenza accresciuto nel verificare la situazione relativamente al pagamento degli acconti per i contributi 2020” (I, p.to 11.).

 

                       2.9.3.  L’insorgente sostiene anche che il suo comportamento passivo non configura una grave negligenza; rinviando alla documentazione contabile agli atti, sostiene che la FA 1 “non attraversava una crisi finanziaria e non fondava la sua esistenza su equilibri delicati, tali dall’imporre misure drastiche ed immediate. All’epoca delle dimissioni […] l’esistenza dei debiti nei confronti della Cassa non poteva considerarsi conclamata. Tanto meno vi era qualche ragione – in capo all’opponente – per supporre o preconizzare anche solo un rischio in tal senso.” (doc. 2), ritenuto che l’organo revisore non aveva mai palesato una situazione delicata o di crisi societaria.

 

                                  Da parte sua la Cassa ha definito fuorviante il fatto che il ricorrente si sia limitato ad indicare dei valori assoluti per asserire che la società non fosse in crisi di liquidità, circostanza che, per contro, essa ritiene assodata alla luce dell’approfondita analisi evolutiva della contabilità aziendale illustrata nella decisione su opposizione (doc. 3, p.to 7.3.).

 

                                  In concreto, è già stato accertato che il ricorrente era a conoscenza del debito contributivo della società nei confronti della Cassa (cfr. supra consid. 2.9.1.), scaduto prima delle sue dimissioni (cfr. supra consid. 2.5.), e che egli – per sua stessa ammissione – è rimasto completamente passivo (cfr. supra consid. 2.9.1.). Ne consegue che la domanda a sapere se la società si trovasse, al momento delle dimissioni del RI 1, in una situazione di crisi di liquidità o meno è superflua, l’inagire di quest’ultimo a dispetto della conoscenza dello scoperto contributivo configurando già di per sé una grave negligenza.

                                  Peraltro, nella misura in cui il ricorrente sostiene che la società non avesse, perlomeno fino alle sue dimissioni, un problema di liquidità, egli non può prevalersi del motivo di giustificazione che permette, a determinate condizioni, di soprassedere al pagamento dei contributi paritetici per salvare l’azienda. In effetti, tale motivo di giustificazione è limitato alle aziende che hanno per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro rimanendo debitrici dei contributi sociali per due o tre mesi prima del fallimento, ciò che non è il caso della FA 1. Infatti, come rettamente osservato dalla Cassa “Il differimento cronico dei pagamenti da parte della FA 1 si è concretizzato nel periodo di carica del […] RI 1, protraendosi per un lungo periodo (per quanto di pertinenza dell’opponente: 9 mesi nel 2020) e quindi ben oltre il limite di 3 mesi di scoperto che in precise condizioni potrebbe prefigurare una negligenza di solo grado lieve e quindi permettere la liberazione dell’organo formale.” (doc. 3, p.to 7.1.).

                                  Si rileva – nuovamente – che il ricorrente da una parte adduce che la società non si trovasse in difficoltà finanziarie, mentre dall’altra si prevale della dilazione dei pagamenti concessa dalla Cassa a fronte delle difficoltà finanziarie della società per sostenere, a torto, che i contributi paritetici non fossero ancora esigibili al momento delle sue dimissioni. Oltre ad incorrere nella suddetta contraddizione, l’insorgente ha pure operato un illecito trasferimento del rischio imprenditoriale alla Cassa, circostanza che già da sola evidenzia la condotta gravemente negligente (cfr. supra consid. 2.2.4.; vedasi anche la citata STCA 31.2022.20 consid. 2.9.).

 

                       2.9.4.  RI 1 asserisce che non poteva prevedere che la cattiva gestione, “in un momento di difficoltà […] dovuta alla pandemia e alla crisi che l’ha accompagnata”, di un debito così esiguo potesse portare al fallimento della società (I, p.to 11.). Indica inoltre la pandemia COVID-19 quale (con)causa del fallimento e, per quel che è dato di capire, quale motivo di giustificazione o di discolpa.

                                 

                                  Secondo costante giurisprudenza (pro multis STCA 31.2022.23 del 16 febbraio 2023, 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2022 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato (Reichmuth, op. cit., n. 677 pag. 160 con riferimenti giurisprudenziali), che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 679 pag. 160 con riferimenti). E nemmeno la situazione pandemica può assurgere a motivo di giustificazione o di discolpa (in tema vedasi STCA 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.2.).

 

                       2.9.5.  L’insorgente ritiene che l’eventuale nesso causale tra la sua denegata negligenza grave (inagire) e l’asserito danno subito dalla Cassa sia stato interrotto, imputando la responsabilità del mancato pagamento dei contributi a †__________ e agli altri membri del CdA con diritto di firma individuale, alla pandemia e all’agire dei nuovi membri del CdA __________, __________ e __________ (definito nel verbale del CdA del 19 gennaio 2021 “[…] occulto” avendo essi “disatteso l’impegno finanziario assunto […] nell’accordo del 3 novembre 2020 […]”) (XVIII+1).

 

                                  A torto.

 

                                  Come detto (cfr. supra consid. 2.2.; cfr. anche Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, op. cit., pag. 393 con rinvii giurisprudenziali), la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per il mancato pagamento dei contributi.

                                 

                                  In concreto, il ricorrente – rimasto completamente passivo e, quindi, dimostrando una grave negligenza – non ha versato alla Cassa i contributi paritetici dovuti durante il suo periodo di carica. A seguito del fallimento della società la Cassa ha rettamente fatto valere nei suoi confronti una parte del credito risarcitorio. Ne consegue che il nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento gravemente negligente del ricorrente ed il danno per cui è tenuto a rispondere è accertato.

 

                                  Secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità non è dato se – con il grado probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta verosimiglianza (“hohe Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno.

                                  Il comportamento colposo di un debitore solidale può interrompere il nesso di causalità solo se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) appare così preponderante da porre manifestamente in secondo piano il comportamento errato del debitore, di modo che il comportamento negligente del convenuto secondo l’ordinario corso delle cose e l’esperienza di vita non appare più quale adeguata causa del danno.

                                  Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2.). L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile 2011 consid. 4.3.). Il Tribunale federale ritiene quest’ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).

                                  Sul tema della concolpa della Cassa vedasi STCA 31.2021.15 dell’8 novembre 2021 consid. 2.7.3.; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 20 ad art. 52 LAVS (con rinvii).

 

                                  Nella fattispecie in esame, di tutta evidenza il ricorrente non ha mai sostanziato (ad esempio producendo la necessaria corrispondenza) e tantomeno provato con il grado probatorio richiesto (alta verosimiglianza) che gli altri organi della società, ed in particolare il defunto presidente del CdA, gli hanno impedito con macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente ai suoi obblighi legali quale organo formale della FA 1. Quanto addotto dall’insorgente è rimasto allo stadio di mero parlato (cfr. supra consid. 2.9.1.). E neppure il rinvio al verbale del CdA del 19 gennaio 2021 può colmare la lacuna probatoria, in quanto i nuovi membri del CdA sono entrati in carica in concomitanza con le dimissioni dell’insorgente (cfr. inc. 31.2023.3, verbale del CdA del 4 novembre 2020, doc. 3, allegato E2 ed estratto RC informatizzato agli atti), ragione per cui non è dato a sapere in che modo essi gli abbiano impedito di ossequiare ai suoi obblighi di legge fino a quel momento (ad esempio quali organi di fatto).

                                  Peraltro, l’espressione occulto” circa il modo d’agire dei nuovi membri del CdA (__________, __________ e __________) era riferita al fatto che essi non informavano in modo puntuale il presidente del CdA sul loro agire e non presentavano la documentazione che egli riteneva necessaria, ciò che non permette di concludere che siano stati commessi atti di rilevanza penale idonei ad interrompere il nesso causale tra la grave negligenza di RI 1 ed il danno per il quale è chiamato a rispondere. A proposito del riferimento ad un “impegno finanziario riportato nell’allegato A dell’accordo del 3 novembre 2020” e asseritamente disatteso, il ricorrente non ha né prodotto l’accordo in parola né argomentato come tale circostanza abbia interrotto il nesso di causalità.

 

                                  Pertanto il nesso causale tra la negligenza grave (inagire) del ricorrente ed il danno arrecato alla Cassa non è stato interrotto.

 

                       2.9.6.  RI 1 stigmatizza infine come la Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento nei confronti di altri organi, in particolare nei confronti della __________ di __________ quale ufficio di revisione della FA 1 e, per quel che è dato di capire, degli ex membri del CdA __________, __________ e __________ (XVIII+1).

 

                                  La Cassa ha emanato quattro separate decisioni nei confronti degli (ex) organi †__________, RI 2, TERZ 1 e TERZ 2 (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7.), non però nei confronti dell’organo revisore, rispettivamente dei membri della CE fu __________ come tali (cfr. supra consid. 2.1.).

 

                                  A tale proposito il TCA ricorda che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS: cfr. supr consid. 2.2.), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3 e 119 V 86 consid. 5.). Di conseguenza l’insorgente non può sfuggire alla propria responsabilità se – come nel caso che ci occupa – il suo comportamento costituisce parimenti una grave violazione dei doveri che incombono ad un organo formale della società (STCA 31.2021.9 e 13 del 27 settembre 2021 consid. 2.8.3.4. confermata dal TF nelle pronunzie 9C_578/2021 del 29 giugno 2021 e 9C_579/2021 del 23 giugno 2022; STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali).

 

                                  Visto quanto sopra, non esiste alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita (cfr. supra consid. 2.7.) giurisprudenza a favore di RI 1.

 

                        2.10.  Ricorso del 1. febbraio 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.3)

 

                     2.10.1.  Come accennato (cfr. supra consid. 1.1.), la ricorrente ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 18 giugno 2010 fino al 27 maggio 2021 e risulta tutt’ora iscritta a Registro quale organo della società.

                                  RI 2 sostiene di non ricoprire più la carica di organo dal 27 gennaio 2020, giorno in cui avrebbe effettivamente dimissionato, come da “Lettera raccomandata consegnata a mano”, contestando la tesi della Cassa la quale anche successivamente alle dimissioni l’ha considerata un organo (de facto) della FA 1. Motiva il mancato invio di un’istanza di cancellazione a RC asserendo che, quale moglie del defunto presidente del CdA, aveva confidato che quest’ultimo avrebbe provveduto in tal senso. Inoltre, sostiene che i docc. G1-3 attesterebbero come ella fosse una semplice dipendente ma non un organo di fatto, ciò che non la renderebbe responsabile ex art. 52 LAVS (doc. 2, p.ti 1. e 5.; I, p.ti 1. e 5.)

 

                                  Secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022, la responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS non è limitata agli organi formali – sulla nozione cfr. sentenza 9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti – ma anche a quelli di fatto, ovvero a quelle persone che prendono effettivamente le decisioni che competono in linea di principio agli organi formali, ovvero coloro che partecipano in modo duraturo, concreto e decisivo all'andamento degli affari, occupandosi della gestione effettiva della società e che hanno quindi un'influenza determinante sulla formazione della volontà della società (STF 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). La persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37, consid. 5 e 6). La posizione di organo di fatto nella responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS deve essere vagliata nel contesto dell'obbligo del pagamento dei contributi AVS. Egli deve avere avuto la possibilità di causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (STF 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1. con riferimenti). Sempre in tale ambito, è necessario vagliare chi impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari, dunque inclusa l'organizzazione per poter provvedere al versamento dei contributi AVS alla Cassa.

 

                                  Ora, la “Lettera Raccomandata consegnata a mano” datata 27 gennaio 2020, indirizzata “Alla cortese attenzione del Presidente” e recante una firma calligrafica quale “Firma per Ricevuta” presenta il seguente tenore:

 

" […] anche il 2019 è terminato. Purtroppo gli incarichi e le materie che avrebbero dovuto essere a me assegnate, in base alle promesse, non sono giunte, così come avvenne anche negli anni precedenti. Sono rimasta ad eseguire piccoli lavori di dettaglio che non sono di mio interesse e neppure di interesse per la società. Ritengo quindi che la mia posizione di Consigliere non abbia motivo di restare tale, per cui con la presente lettera rassegno le mie dimissioni. […] Prego il Presidente di rendere edotto il Consiglio, come previsto.” (doc. 2, allegato E).

 

                                  Il suddetto scritto presenta delle criticità. Innanzitutto, l’insorgente non ha puntualizzato a partire da quando le asserite dimissioni sarebbero state effettive, questa Corte non avendo elementi (quali ad esempio successive comunicazioni, contratti, ecc.) per poter concludere che le dimissioni fossero effettive il giorno dell’asserita consegna brevi manu del citato scritto. Inoltre, la valenza probatoria di tale documento è relativizzata dal fatto che il mittente e il destinatario della missiva erano marito e moglie, come pure dal fatto che non si tratti di una “Raccomandata consegnata a mano”, come il titolo dello scritto potrebbe dare ad intendere, ma di una semplice lettera che non è stata né anticipata (via e-mail, fax e simili), né successivamente inviata quale raccomandata postale (e quindi con la possibilità di verificare, se non il contenuto della stessa, perlomeno la data d’invio, di ricezione come pure del mittente e del destinatario). Inoltre nella documentazione agli atti l’asserita lettera di dimissioni non viene mai menzionata.

                                  Questa Corte ritiene quindi che la ricorrente sia, anche dopo il 27 gennaio 2020, da considerare un organo formale della FA 1.

 

                                  Ma a prescindere da ciò, il TCA condivide la tesi della Cassa secondo cui l’insorgente era in ogni caso rimasta organo (di fatto) della FA 1 anche dopo le asserite dimissioni. A tale proposito, si rileva che il verbale del CdA del 18 giugno 2020 (quindi successivo alle dimissioni) indica la presenza di RI 2 (oltre agli altri organi __________, TERZ 1, RI 1 e __________, gli ultimi due per contatto telefonico) tra i membri del CdA (doc. 3, allegato D1). Ella figura pure quale membro del CdA nel verbale del CdA del 4 novembre 2020 (doc. 3, allegato E1) e in quello del 19 gennaio 2021 (doc. 3, allegato F1, pag. 3). Oltre a ciò ha beneficiato da gennaio a maggio 2021 delle indennità di perdita di guadagno (per complessivi fr. 19'408.15) in relazione alla lotta contro il COVID-19 a motivo di “persona assimilabile a un datore di lavoro”, siccome membro del CdA della FA 1 (doc. 3, allegato G1-3).

                                  Non si può inoltre ignorare che la ricorrente, come da lei stessa ammesso, da febbraio 2020 a maggio 2021 ha prestato denaro alla società ben 11 volte per complessivi fr. 57'637.50 (doc. 2, allegato G), ulteriore circostanza, questa, che rende inverosimile la tesi secondo cui successivamente alle asserite dimissioni ella fosse divenuta una semplice impiegata (a tal proposito cfr. infra 2.10.3.).

                                  Oltre a ciò, RI 2 annovera tra le sue esperienze professionali sul social network professionale Linkedin quella di direttrice della FA 1. A tal proposito, nonostante asserisca di non essere mai stata cognita della gestione societaria (circostanza, come detto, irrilevante per la responsabilità ex art. 52 LAVS), ella figura quale amministratrice unica (autodefinendosi direttrice) della __________ di __________ a far tempo dal 17 ottobre 2022 (ovvero dopo il decesso del marito, doc. 2, allegato D), società avente uno scopo sociale analogo a quello della FA 1 (cfr. estratto RC informatizzato e FUSC del 20 ottobre 2022).

                                  Da ultimo, si rileva che nulla impediva all’insorgente di chiedere personalmente la cancellazione a Registro di commercio, come fatto a suo tempo dall’allora organo __________, la quale aveva altresì puntualizzato nella sua lettera di dimissioni il momento a partire dal quale esse sarebbero state definitive (lettera di dimissioni datata 30 agosto 2019 e richiesta personale di cancellazione da RC del 7 febbraio 2020, sub doc. 6.).

 

                                  Tutto bene considerato, il TCA ritiene accertato che RI 2 era organo della FA 1.

 

                     2.10.2.  RI 2 sostiene di essere entrata nel CdA in quanto moglie del presidente, senza poteri effettivi e senza grandi competenze, ciò che sarebbe provato dal fatto che disponeva solo di un potere di firma collettiva a due. Contesta altresì di aver potuto imporre le proprie volontà all’interno della FA 1 (doc. 2, p.ti 5. e 6.; I, p.ti 1.,5. e 6.).

 

                                  Il TCA ricorda che è irrilevante il motivo per cui l’insorgente ha accettato la carica di organo formale della FA 1 e il fatto che disponesse di diritto di firma collettiva a due (cfr. supra consid. 2.6. e 2.9.1.). Rilevante e ulteriormente pregiudizievole per la posizione dell’insorgente è invece quanto segue.

 

                                  Per sua stessa ammissione, ella non aveva mai vigilato sull’agire di coloro – in particolare il marito – che si occupavano della gestione societaria (“[…] non aveva spazio per influire in nessun modo nella conduzione aziendale”, I, p.to 1., Ad. 7.), non avendo né provato di aver richiesto motu proprio i rapporti dettagliati sull’andamento della società né di essersi adoperata affinché gli errori afferenti ai contributi sociali venissero sanati conformemente alle prescrizioni di legge, sollecitando gli altri organi in tal senso. Anzi, RI 2 ha ammesso di essere rimasta completamente passiva nei confronti degli altri organi, siccome, a mente sua, il (controllo del) versamento dei contributi paritetici non era di sua competenza (interna alla società). Per il resto si rinvia a quanto detto al consid. 2.9.1.

 

                                  Visto quanto precede e richiamata la giurisprudenza già esposta (cfr. supra consid. 2.5.), le circostanze addotte dall’insorgente, invece che esimerla, suggellano ulteriormente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                     2.10.3.  Per quanto concerne la disamina della Cassa circa le difficoltà economiche della FA 1, l’insorgente fa valere le seguenti giustificazioni per il mancato pagamento dei contributi paritetici:

 

                                         “[…] non si discutono le difficoltà societarie negli anni prepandemici. La FA 1 era comunque una società importante con fatturati notevoli e anche un drastico ridimensionamento poteva avere effetti devastanti a livello di immagine, credibilità verso l’esterno, ossia […] verso clienti […] fornitori, debitori come creditori. […] è talvolta un attimo perdere come guadagnare e riguadagnare milioni. Certo se la FA 1 avesse tagliato gli stipendi e ridotto il personale a due gatti ci si ritroverebbe con meno esposizione verso l’AVS ma i dipendenti […] non avrebbero percepito […] i lauti stipendi che __________ pagava e questo avrebbe peraltro reso evidente la difficoltà che poi permette ai debitori di speculare e non più pagare attendendo che la creditrice fallisca.” (I, p.to 1., Ad. 8.1., sottolineature del redattore).

 

                                  In sintesi, la ricorrente ha ammesso che la società era in evidenti difficoltà già prima dell’epidemia pandemica e che un drastico ridimensionamento sarebbe stato possibile al fine di tacitare il debito contributivo, ma che ciò non è avvenuto preferendo continuare a versare i “lauti stipendi”.

 

                                  Ammessa la sua passività nonostante la possibilità di (almeno parzialmente) saldare il debito contributivo con la Cassa tramite misure drastiche (quali riduzione personale e/o riduzione degli stipendi e/o ristrutturazione aziendale) e ricordato come il versamento degli stipendi non è prioritario per rapporto al pagamento dei contributi paritetici (STCA 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.7.3., 31.2020.21-23 del 1. febbraio 2021 consid. 2.7., 31.2019.17 del 27 aprile 2020 consid. 2.6. con molteplici rinvi giurisprudenziali e dottrinali), di tutta evidenza quanto asserito dall’insorgente invece che esimerla, ne pregiudica ulteriormente la posizione.

                                 

                                  La ricorrente sostiene pure di avere apportato, al pari del defunto marito, fr. 57'637.50 nel 2020 e 2021 per salvare la società, circostanza che dovrebbe assurgere a motivo di giustificazione o di discolpa (doc. 2, p.to 5.; I, p.to 5.).

 

                                  Ora, oltre ad aver ammesso di essere stata a conoscenza della crisi di liquidità che affliggeva la società da ben prima del credito che poi ha portato al fallimento della stessa, l’insorgente non ha neppure specificato se l’apporto di tali mezzi liquidi fosse atto a tacitare (prioritariamente) gli oneri sociali o altri debiti e in che modo si sarebbe oggettivamente ripercosso sulla situazione finanziaria della società, rendendo inattuabile una valutazione oggettiva dell’efficacia degli atti asseritamente compiuti (è in ogni caso significativo in tal senso il fatto che ella abbia preferito tacitare la fattura della __________ nel maggio 2021, doc. 2, allegato H). In ogni caso l’asserzione dell’insorgente conferma che la mancanza di liquidità non era certo passeggera ma cronica, ragione per cui anche l’apporto di beni propri (peraltro da contabilizzare quale debiti, trattandosi di prestiti alla società; pro multis la citata pronunzia basilese 710 14 238/84 del 7 aprile 2016 consid. 9.3.2.) non costituisce un motivo di giustificazione ai sensi del consid. 2.7.

 

                     2.10.4.  Quale motivo esimente la ricorrrente adduce che per oltre 35 anni la società ha sempre onorato gli oneri sociali, trovandosi nel 2020 e 2021 (anni critici a causa della pandemia) compromessa nelle proprie relazioni d’affari. Il mancato pagamento degli oneri sociali in questi anni, senza grandi licenziamenti di personale, attesterebbe semmai che la dirigenza di FA 1 aveva sufficienti motivi per sperare in una ripresa dell’attività e nel recupero della liquidità necessaria a pagare anche gli oneri sociali.

 

                                  La circostanza addotta dalla ricorrente non può assurgere a motivo di discolpa, ritenuto che – come da lei stessa ammesso – la perdita contributiva si estendeva a ben oltre i tre mesi che, a determinate condizioni, la giurisprudenza ritiene tollerabile dal profilo dell’art. 52 LAVS.

 

                     2.10.5.  Nella sua opposizione alla decisione di risarcimento la ricorrente ha addotto quale causa dei mancati pagamenti e del successivo fallimento della società l’emergenza pandemica a valere quale motivo di discolpa (doc. 2, p.to 7.; I, p.to 7.).

 

                                  A tal proposito è sufficiente ricordare che la responsabilità ex art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento, la crisi pandemica non costituendo quindi un motivo di discolpa (cfr. supra consid. 2.9.4.).

 

                     2.10.6.  La ricorrente stigmatizza infine come la Cassa non abbia avviato una procedura di risarcimento nei confronti di altri organi da lei ritenuti corresponsabili, in particolare nei confronti della __________ di __________ quale ufficio di revisione della FA 1 e, per quel che è dato di capire, degli ex membri del CdA __________, __________ e __________ (doc. 2, p.to 1.; I, p.to 1.).

 

                                  A tal proposito è sufficiente rinviare a quanto esposto al consid. 2.9.6.

 

                                  Visto quanto sopra, non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita (cfr. supra consid. 2.7.) giurisprudenza, ciò che non permette ad RI 2 di sottrarsi alla sua responsabilità ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati alla Cassa.

 

                        2.11.  Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1. RI 1 è debitore per i contributi paritetici insoluti per il periodo gennaio-settembre 2020 (fr. 97'477.70) mentre RI 2 lo è per quelli del periodo 2020-2021 (fr. 210'275.45).

 

                                  Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma mentre i ricorsi vanno integralmente respinti.

 

                        2.12.  I ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova (cfr. supra consid. 1.5. e 1.9.).

 

                                  Va ricordato che per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

 

                                  Nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario dare seguito alle succitate richieste di assunzione prove.

 

                        2.13.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                  Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

 

                                  Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

                        2.14.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Le domande di sospensione della procedura sono respinte.

 

                             2.  Il ricorso di RI 1 (inc. 31.2023.2) è respinto.

 

                             3.  Il ricorso di RI 2 (inc. 31.2023.3) è respinto.

 

                             4.  Il ricorso presentato da RI 2 “cautelativamente per la CE fu __________” è irricevibile.

 

                             5.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             6.  Comunicazione agli interessati.

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti