Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
31.2023.9

 

FS

Lugano

23 ottobre 2023        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

 

redattore:

 

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 maggio 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

 

ritenuto                       in fatto

 

1.1.     La FA 1 è iscritta a registro di commercio dall’8 marzo 2001 (cfr. estratto RC agli atti).

                                  RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico con firma individuale dal 28 agosto 2019 (data di pubblicazione nel FUSC).

 

1.2.  La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

 

A partire dal mese di marzo 2019 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società al pagamento dei contributi e, a partire dal mese di novembre 2019, precettarla (docc. 7-10).

 

Il 24 marzo 2022 l’Ufficio di esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa cinque attestati di carenza di beni (ACB) per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (cfr. attestati di carenza beni agli atti).

 

Con decreti 15 giugno 2022 e 2 agosto 2022 della Pretura del Distretto di __________, sono state dichiarate l’apertura del fallimento di FA 1 rispettivamente la sua sospensione per mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF (FUSC 22 giugno 2022 e 7 novembre 2022).

In data 25 ottobre 2023 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito di fr. 42'646 poi portato a fr. 42'670.90 mediante l’ulteriore scritto 2 gennaio 2023 (cfr. lettere raccomandate 25 ottobre 2023 e 2 gennaio 2023 agli atti).

Con messaggio di posta elettronica 2 novembre 2022, l’UF di __________ ha informato la Cassa della chiusura del fallimento per mancanza di attivi non avendo alcun creditore anticipato le spese (cfr. e-mail 2 novembre 2022 agli atti).

 

1.3.  Constatato di aver subito un danno, con decisione 17 marzo 2023, confermata con decisione su opposizione 9 maggio 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 42'670.90 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2019 al 2022.

 

1.4.  Con il presente ricorso, presentato il 2 giugno 2023 poi completato il 26 giugno 2023 su richiesta del vicepresidente del TCA, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone, per quel che è dato di capire, l’annullamento, con argomentazioni già fornite in sede di opposizione. Rileva innanzitutto come nell’agosto del 2018 gli sia stato diagnosticato un tumore allo stomaco, operato d’urgenza il 26 settembre 2018 a __________, per poi intraprendere un lungo percorso di riabilitazione alla clinica __________ di __________ in ragione del mutilante intervento chirurgico subito, i cui effetti negativi sarebbero tutt’oggi presenti. Evidenzia poi come nel marzo del 2019 sia stato diagnosticato un tumore maligno al cervello del padre, poi deceduto nel marzo 2020. In seguito alla scomparsa del padre, con il quale amministrava la ditta __________, sarebbe stato escluso dalla gestione della stessa dal cugino e dalla sorellastra. Proprio quest’ultima gli avrebbe proposto nell’agosto del 2019 di riprendere la FA 1 senza preoccuparsi di informarlo dei debiti già gravanti sulla stessa, ciò che egli avrebbe poi accettato in mancanza di alternative lavorative. Evidenzia poi come sin dalle prime battute la sua esperienza con FA 1 fosse stata negativa, in ragione della difficoltà di incasso per il lavoro svolto. Nonostante ciò il 2019 sarebbe finito con delle buone prospettive, poi naufragate a causa della pandemia di Covid-19. Evidenzia quindi di aver nominato un sostituto il quale avrebbe tuttavia peggiorato la situazione della società. Rileva infine come nel febbraio del 2020 abbia finalmente deciso di rivolgersi ad uno psichiatra, arrivando poi a beneficiare di una rendita intera di invalidità.

 

1.5.  Con la risposta di causa la Cassa ha anzitutto comunicato al TCA di aver avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS unicamente nei confronti di RI 1.

In merito alle censure del ricorrente, la Cassa ha rinviato a quanto esposto nella decisione su opposizione 9 maggio 2023.

 

1.6.  Con due ulteriori scritti 12 agosto 2023 e 21 agosto 2023, RI 1 ha prodotto un certificato del proprio medico di famiglia dr. med. __________ FMH in medicina generale, rispettivamente un certificato dello psichiatra curante dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

1.7.  Con scritto 29 agosto 2023, la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare.

 

considerato                 in diritto

 

2.1.     In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                 

Nel caso in esame, come da giurisprudenza esposta, a seguito del fallimento della società, decretato il 15 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale organo della fallita dal 28 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per gli anni dal 2019 al 2022.

 

2.2.     Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

 

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

Nella fattispecie in esame, la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento e alla decisione su opposizione i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2022, per complessivi fr. 42'670.90 (docc. 7-10), importo rimasto peraltro in questa sede incontestato.

Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

 

A tal riguardo è bene infatti ricordare che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

                                  Nel caso concreto, rettamente la Cassa ha quindi imputato all’insorgente anche i contributi paritetici dovuti e non soluti dalla società precedenti la sua nomina di amministratore unico (28 agosto 2019), così come chiaramente si evince dai citati conteggi (docc. 7-10).

Non è stato del resto fatto valere che nell’agosto 2019 la società si trovasse in uno stato d’illiquidità o di sovraddebitamento ai sensi della succitata giurisprudenza, motivo per cui l’insorgente deve rispondere non solo per l’acconto del terzo trimestre 2019 scaduto durante il suo incarico, ma anche, come detto sopra, di quelli precedenti.

 

                          2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

2.4.     La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

 

2.5.     Va rilevato che accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. A lui incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero effettivamente versati. Come si è visto, una tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

 

                          2.6.  Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                  Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                          2.7.  In concreto, nella misura in cui il ricorrente, con il riferimento alle difficoltà riscontrate dalla società in relazione al periodo pandemico, intenda prevalersi di tale evento quale motivo giustificativo per il mancato pagamento degli oneri sociali (cfr. supra consid. 1.4.) si rileva quanto segue.

                                 

                                  Secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio 2020 consid. 2.10, 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019 consid. 2.9., entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. Inoltre, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                  Nel caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che le difficoltà finanziarie della società erano precedenti alla crisi pandemica - pur non escludendo che essa abbia esacerbato le stesse - ed erano già presenti al momento dell’entrata in carica di RI 1. Risulta infatti dal verbale dell’Assemblea generale 19 agosto 2019, sottoscritto dal ricorrente, in occasione del quale egli è stato nominato amministratore unico di FA 1, che la stessa fosse una società in perdita, avendo conseguito nel 2018 un disavanzo di fr. 13'916.13 (cfr. verbale assembleare agli atti sub doc. A, prodotto dalla Cassa contestualmente all’emissione della decisione su opposizione e relativo allegato A). L’asserzione dell’insorgente secondo cui nessuno lo avrebbe avvisato dei debiti della FA 1 prima della sua entrata in carica oltre a non essere minimamente sostanziata, risulta in contrasto con le chiare risultanze documentali. Va ad ogni modo evidenziato che è preciso dovere del nuovo amministratore di verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica, considerazione che ha oltretutto condotto la giurisprudenza a ritenere l’amministratore approssimativo responsabile del debito contributivo scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3).

 

                                  Ne consegue che sin dalla sua entrata in carica il ricorrente avrebbe quindi dovuto agire come indicato dalla giurisprudenza, ossia con misure tempestive e drastiche (cfr. supra consid. 2.7). I problemi di liquidità della società erano infatti precedenti al periodo pandemico e risalivano almeno al 2018, anno in cui gli atti danno accortezza di una perdita di bilancio.

 

                                  Pertanto, l’argomentazione dell’insorgente non configura un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

 

                          2.8.  L’insorgente, come accennato (cfr. supra consid. 1.4), evidenzia la precarietà delle sue condizioni di salute a causa di un tumore allo stomaco, diagnosticato nel mese di agosto 2018 e operato il 26 settembre 2018, alle cui mutilanti conseguenze fisiche si sono aggiunti dei problemi di ordine psicologico, aggravati dalla morte del padre nel marzo del 2020. Egli si prevale quindi dei certificati medici - prodotti nelle more della presente procedura - nei quali:

 

·       il dr. med. __________, FMH in medicina generale, il 9 agosto 2023 ha indicato quale diagnosi “carcinoma esofageo con esofagogastrectomia in data 25.09.2018” sostiene che il paziente “e stato in riabilitazione per lunghi periodi a partire dal 25.09.2018 fino a oggi con importante disagio fisico e mentale” (doc. C);

·       il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12 agosto 2023 ha accertato che “Il paziente soffre di un’importante fragilità psichica, che del resto ha giustificato la concessione di una rendita AI intera, e che è in relazione con, e i cui sintomi vengono indubbiamente aggravati dalla delicata e complessa situazione successoria, consecutiva alla grave malattia e in seguito al decesso del padre, avvenuto il 29 marzo 2020.

Anche la complessa e mutilante operazione dell’ottobre del 2018 in seguito alla diagnosi di tumore esofageo maligno ha fragilizzato molto il paziente, sia dal profilo fisico che psichico, ed ha contribuito alla lunga inabilità lavorativa che lo ha portato all’invalidità tutt’ora in vigore.

È molto verosimile che già a quell’epoca il paziente non era più in grado, a causa del suo stato psichico, di assumersi mansioni e responsabilità dirigenziali necessarie alla conduzione di un’azienda.” (doc. D).

 

                                  L’insorgente ha inoltre prodotto il progetto di decisione 31 gennaio 2023 dell’Ufficio AI con la quale gli è stato prospettato il diritto ad una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° agosto 2021 (doc. B).

 

Agli atti figurano inoltre due ulteriori certificati del curante dr. med. __________, prodotti dall’insorgente in sede di opposizione. Il primo, di data 22 marzo 2023 si limita a riportare “incapacità Dal 01.01.2021 al 01.01.2022 al 100%”, indicando quale motivo “Malattia”. Il secondo, recante la medesima data riporta la diagnosi di “- Esofagite invalidante iniziata 31/07/2022 con/su ricovero 03/08 – 05/08 – Sindrome Ansiosa grave ancora in trattamento” accertando la sua inabilità “fino a tempo indeterminato”.

 

                                  Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

 

Nel caso concreto, senza misconoscere la patologia fisica né quella psichica di cui l’insorgente è affetto, da un attento esame delle tavole processuali questo Tribunale non può concludere che il suo stato di salute sia stato di tale gravità da impedirgli lo svolgimento del ruolo di amministratore unico e da costituire motivo di discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza e questo per i seguenti motivi.

 

Dagli atti emerge che l’insorgente abbia ripetutamente interagito con la Cassa in merito alla fissazione e al pagamento dei contributi. In particolare, come osservato proprio dalla Cassa, il 26 settembre 2019 egli ha richiesto alla stessa la dichiarazione che i premi fossero stati saldati sino al 30 giugno 2019 (doc. B incarto della Cassa); il 24 febbraio 2020 egli ha firmato la dichiarazione dei salari del 2019 (doc. C incarto della Cassa); il 9 marzo 2021 la Polizia cantonale gli ha consegnato bravi manu, quale amministratore unico della società, una corrispondenza della Cassa del 1° marzo 2021 (doc. D incarto della Cassa); il 28 giugno 2022 sempre nella sua veste di amministratore unico di FA 1, ha presenziato all’interrogatorio dell’Ufficio fallimenti di __________, fornendo diverse indicazioni sulla società dimostrando di essere al corrente di questioni amministrative e operative riguardanti la medesima (doc. E incarto della Cassa). In particolare egli ha indicato:

 

-        quale causa del fallimento di FA 1: “Difficoltà d’incasso, calo del lavoro e le mie condizioni precarie di salute hanno causato gravi mancanze di liquidità. Inoltre una serie di vecchi debiti società ai quali non si riusciva più a far fronte”;

-        che la società ha ricevuto un credito Covid di fr. 16'000 utilizzato per pagare pigioni e affitti;

-        che la società aveva solo due debitori per un importo complessivo di ca. 17'000, impegnandosi a produrre copia delle fatture;

-        quale creditore per l’affitto la Comunione ereditaria __________, per due mensilità;

-        quali creditori della società, tutti i dipendenti per due mensilità di salario;

-        che la società non aveva altri debiti oltre a quelli menzionati e a quello risultante dalla concessione del credito Covid.

 

Inoltre, lo stesso RI 1 in sede di opposizione ha emesso le seguenti dichiarazioni a conferma che, nonostante i problemi di salute, egli si sia occupato in prima persona della gestione della società:

 

-        Ho iniziato questa sfida assumendo due operai più un dipendente che si occupava di pratiche d’ufficio ed amministrazione […]”;

-        Comprendevo in parte ciò che stava accadendo alla FA 1 [...]”;      

-        Cercavo per quello che potevo di adempiere al mio ruolo in ditta e di adempiere alle mie responsabilità […]”;

                                 

Anche in sede di ricorso egli ha confermato di essere stato al corrente delle questioni relative alla gestione della  società, rilevando la cattiva partenza della stessa nel 2019, arrivata alla fine dell’anno con “30mila franchi di fatture non incassate, tutto dimostrabile perché fatto tramite precetti esecutivi e vie legali ma la burocrazia non ci è venuta incontro ed i tempi hanno fatto si che calassimo le braghe per prendere quel poco che ci hanno dato, ovvero pari al 20% delle opere per paura di non vedere nemmeno quelli e spendere tutto in avvocati”, evidenziando poi come, nonostante ciò, il 2020 fosse iniziato “con dei buoni propositi e prospettive per dei lavori grossi […] mai arrivati grazie alla pandemia […]”.

 

Nella decisione su opposizione la Cassa ha inoltre osservato che “[…] dall’esame del conto individuale dell’opponente emerge che nel 2019 ha percepito i seguenti salari: CHF 28'370 dalla FA 1 (1-12); CHF 15'265 dalla __________ (1-12); CHF 3'522.00 dalla __________ (1-12). Per contro per l’anno 2020: CHF 7'200 (1-3) e CHF 12'000.00 (4-8) dalla FA 1; CHF 7'474.80 dalla __________ (1-3); CHF 1'725.00 dalla __________ (1-3)”.

 

Sempre nella pronuncia impugnata, la Cassa ha evidenziato come l’insorgente fosse persona cognita della gestione di un’azienda, avendo ricoperto cariche dirigenziali in seno a diverse società e ciò anche nel periodo in cui era in carica quale amministratore unico presso la FA 1, segnatamente rivestendo il ruolo di: “[…] socio e gerente della __________ fino al settembre 2017; persona con firma collettiva a due per la __________ dal 12 dicembre 2019 al 16 aprile 2021; membro del CdA della __________ fino al maggio 2017; socio della __________ fino al novembre 2017; socio gerente della __________ dal 14 giugno 2018 all’11 febbraio 2020 […]”.

 

Stanti le succitate evenienze questo Tribunale ritiene che -conformemente alla succitata giurisprudenza e secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3; 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - non è possibile concludere che l’insorgente sia stato totalmente impedito di comprendere ciò che stava succedendo all’interno della società e di determinarsi sulle questioni relative alla gestione della stessa.

                                  In particolare non è possibile concludere differentemente in base alle attestazioni del curante dr. med. __________ dalle quali, anche laddove si esprimono in merito all’inabilità lavorativa dell’insorgente, non risulta alcuna valutazione riguardo alla capacità lavorativa nella sua funzione in seno alla società, né emerge l’impossibilità di rassegnare le dimissioni dalla carica assunta. Nemmeno risulta determinante a fronte di quanto esposto, il fatto che egli sia stato messo a beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2021, né la dichiarazione dello psichiatra curante secondo cui già dall’operazione subita nell’ottobre 2018 egli “[…] non era più in grado, a causa del suo stato psichico, di assumersi mansioni e responsabilità dirigenziali necessarie alla conduzione di un’azienda”. Emerge infatti dalla realtà documentale e dalle dichiarazioni dell’insorgente, che già dalla entrata in carica quale amministratore unico della FA 1 egli si sia determinato su aspetti aziendali centrali quali l’assunzione di dipendenti ed i rapporti con la Cassa, nonché che fosse ancora in grado, dopo il fallimento della società, di fornire importanti informazioni sulla situazione della società all’UF. Ne consegue che i problemi di salute dell’insorgente non possono assurgere a valido motivo di giustificazione, non avendogli impedito di esercitare importanti mansioni direttive ed operative in seno alla società durante il periodo di carica quale amministratore unico di FA 1. Peraltro l’insorgente non spiega - né ciò si evince dai succitati certificati medici -, per quale motivo i suoi problemi di salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi i compiti di amministratore o di rassegnare le dimissioni. Egli si è invece limitato ad addurre - riprendendo un’argomentazione già sollevata in sede di opposizione - di aver nominato un sostituto il quale avrebbe però peggiorato la situazione della società (cfr. supra consid. 1.4), senza tuttavia mai specificare a chi e quando avrebbe delegato quali compiti. Tale allegazione è quindi rimasta allo stadio di puro parlato, priva di qualsiasi riscontro probatorio e senza essere in alcun modo sostanziata né nell’opposizione alla decisione di risarcimento né in questa sede.

 

                                  In queste circostanze, visto tutto quanto suesposto, i motivi di salute invocati non sono sufficienti per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                          2.9.  Per quanto attiene agli ulteriori argomenti addotti dall’insorgente relativi ai conflitti familiari e professionali sorti in seguito al decesso del padre, gli stessi esulano dalla fattispecie qui in oggetto e risultano pertanto irrilevanti ai fini del presente giudizio.

 

                        2.10.  Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi agli anni 2019-2022 per complessivi fr. 42'670.90.

                                  Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                        2.11.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                  Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

 

                        2.12.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti