Raccomandata |
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Incarto
n.
MP/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Manuel Piazza, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 luglio 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS |
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. FA 1, con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 9 giugno 2017 (cfr. doc. I B, pag. 1).
La società è affiliata alla Cassa __________ (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. giugno 2017 (cfr. conferma di affiliazione alla Cassa del 10 luglio 2017 sub doc. 11 incarto Cassa).
RI 1 ha ricoperto formalmente la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dall’11 febbraio 2019 sino al fallimento della società (cfr. doc. I B, pag. 2 e infra, consid. 1.3).
1.2. Il 19 settembre 2023 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza di beni per i contributi paritetici insoluti dalla società e relativi al periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 sub doc. 14 incarto Cassa, pag. 1).
1.3. Con decisione del 16 febbraio 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, respingendo un reclamo contro la decisione di apertura del fallimento della Pretura del Distretto di __________ del 7 novembre 2023, ha pronunciato il fallimento della società con effetto a partire dal 21 febbraio 2024 (cfr. doc. I B, pag. 1).
1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 26 aprile 2024, confermata con decisione su opposizione del 2 luglio 2024, la Cassa ha chiesto al sig. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 108'374.31 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2022 e 2023 (cfr. docc. I C, pag. 17 e N, pag. 2).
1.5. Il sig. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 3 settembre 2024 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento. Egli ritiene che sia possibile avviare una procedura di risarcimento solo in presenza di un attestato di carenza di beni a seguito di fallimento, ciò che non è il caso nella fattispecie; l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 – che comunque avrebbe saldato – sarebbe inoltre relativo ai contributi del 2021, mentre che la decisione di risarcimento è relativa a quelli del 2022 e 2023; segnala poi che la fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero degli assegni famigliari già versati ai dipendenti, di aver saldato le fatture relative al 2023 e, a dimostrazione della volontà di sanare la situazione finanziaria della società, di aver pagato degli acconti relativi ai contributi del 2022; indica infine che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda classe, per determinare il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario attendere la conclusione della procedura di liquidazione.
1.6. Con la risposta di causa la Cassa, confermando in sostanza le motivazioni esposte nella decisione impugnata, ha postulato la reiezione del ricorso. Precisa che l’esistenza di un danno sia confermata dal fatto che il dividendo sarà parziale e, quanto agli scoperti per il 2022 e il 2023, rinvia ai rispettivi dettagli sull’evoluzione dell’incasso.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e l’art. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2 e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dell’attestato di carenza di beni il 19 settembre 2023 – che segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza e anche la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al ricorrente, quale amministratore unico della fallita dall’11 febbraio 2019, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, pertanto, non era necessario che la Cassa fosse in possesso di un attestato di carenza di beni emesso a seguito del fallimento della società, essendo sufficiente quello emesso in un’esecuzione per via di pignoramento.
2.5. Il ricorrente contesta però anche che la Cassa sia legittimata a chiedere il risarcimento per i contributi del 2022 e 2023, l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 essendo relativo ai contributi del 2021.
Sull’argomento va detto che con decisione del 17 agosto 2001 (H 34/01) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva deciso che il danno oggetto di una pretesa ex art. 52 LAVS nei confronti degli organi di una società non fallita era limitato all’importo incorporato dagli attestati carenza beni definitivi. Per quanto riguardava invece l’ammontare dello scoperto contributivo che andava oltre quello oggetto di attestati carenza beni, non essendo lo stesso (ancora) oggetto di un simile attestato, non poteva essere fatto oggetto della decisione di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS non potendosi (ancora) ritenere che il medesimo debito contributivo fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza, non essendo cioè (ancora) manifesto che il datore di lavoro non aveva adempiuto al suo obbligo contributivo e verosimilmente non avrebbe adempiuto al proprio obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Successivamente tuttavia sempre l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul quesito di sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i debiti contributivi che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere che con l’emissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS (cfr. in merito anche STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015, AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1, 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009 consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).
Applicata questa giurisprudenza nel caso in oggetto, come ben esposto nella decisione impugnata (cfr. p.ti 6, 6.1 e 7), a cui si può far riferimento, l’insolvenza della società al momento della resa della decisione risarcitoria era lampante. Può qui essere messo in evidenza in particolare che sulla base degli elenchi prodotti dall’amministrazione emerge che la Cassa ha dovuto pressoché sistematicamente diffidare la società da giugno 2021 (cfr. doc. 7 incarto Cassa) e procedere a far intimare precetti esecutivi per i contributi non soluti dal settembre seguente (cfr. doc. 8 incarto Cassa). Se si considera che le procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in un attestato carenza beni (avendo il pignoramento permesso di incassare solo un importo di fr. 28'487.84; cfr. doc. 1 allegato A incarto Cassa, pag. 1), che sulla società gravano ulteriori quattro attestati carenza beni relativi ad altri due creditori istituzionali (cfr. doc. 1 allegato C incarto Cassa, pag. 2 seg.), che la stessa è stata oggetto di quattro istanze di fallimento da parte di differenti creditori tra il 28 luglio 2023 e il 15 gennaio 2024, che essa è fallita con effetto dal 21 febbraio 2024 per decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (che ha respinto il reclamo presentato contro la decisione di fallimento pronunciata dalla Pretura, considerando che “la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni (…). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento”; cfr. doc. 12 incarto Cassa, consid. 2.3.4) e che malgrado l’asserita volontà del ricorrente di risanarne la situazione finanziaria, a parte il pagamento del 24 gennaio 2024 ad estinzione dell’ammontare incorporato nell’attestato di carenza di beni, sono stati effettuati unicamente sei versamenti – peraltro di importo modesto se rapportato al debito esistente – tra il 4 gennaio e l’8 febbraio 2024 (di fr. 1000 ciascuno), questo Giudice deve convenire che la Cassa, dopo la resa dell’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023, legittimamente poteva considerare altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per la restante parte del debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 26 aprile 2024 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori attestati carenza beni. Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, con l’emissione dell’attestato di carenza di beni con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti non avrebbe potuto venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo l’art. 14 segg LAVS. L’irrecuperabilità dell’intero debito contributivo è quindi stata sancita con l’attestato di carenza di beni rilasciato il 19 settembre 2023. Dovendosi quindi ammettere l’insorgenza di un danno per la Cassa nella misura dell’intero ammontare degli oneri sociali rimasti impagati, a ragione la Cassa con la decisione risarcitoria del 26 aprile 2024 ha chiesto il pagamento dei contributi del 2022 e 2023, sebbene l’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 sia relativo ai contributi del 2021.
2.6. Ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
Nel caso concreto, considerato che un danno per la Cassa è insorto con l’emissione dell’attestato di carenza di beni del 19 settembre 2023 (cfr. consid. 2.4) e che, stante la situazione d’insolvenza della società, detto danno comprende i contributi rimasti impagati per il 2022 e il 2023 (cfr. consid. 2.5), il pagamento dell’attestato di carenza di beni incorporante i contributi rimasti impagati per il 2021 serve sì a ridurre l’onere a carico del ricorrente, ma non a escluderne la responsabilità.
2.7.
2.7.1. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.7.2. In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al 2022 e al 2023 per complessivi fr. 108'374.31 (cfr. doc. 3 incarto Cassa, pag. 4 seg.).
Il ricorrente ha contestato l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti, asserendo di aver pagato degli acconti relativi ai contributi del 2022 e di aver saldato le fatture relative al 2023. Gli importi in questione (cinque versamenti da fr. 1'000; fr. 7’085.35; fr. 6'865.35; fr. 4’200), di cui il ricorrente ha comprovato il pagamento tramite i docc. E, F e I allegati al ricorso, si ritrovano però nei dettagli sull’evoluzione dell’incasso relativi al 2022 e al 2023 allegati alla risposta di causa (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 6 e doc. 5 incarto Cassa, pag. 4 seg.). La Cassa era quindi già a conoscenza di questi pagamenti al momento dell’emissione della decisione risarcitoria e li aveva dedotti dai contributi scoperti; non per nulla, infatti, gli importi totali nei conteggi allegati alla decisione risarcitoria e nei dettagli allegati alla risposta di causa sono gli stessi.
Il ricorrente adduce inoltre che la fallita non ha prodotto tutta la documentazione per il recupero degli assegni famigliari già versati ai dipendenti. Questa pretesa resta però una mera allegazione di parte, né quantificata né comprovata; il ricorrente non ha quindi adeguatamente contestato la correttezza dell’importo richiesto dalla Cassa.
Visto quanto sopra, la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.7.3. Il ricorrente evidenzia però anche che, essendo preventivabile un dividendo per la seconda classe, per determinare il danno subito dalla Cassa sarebbe necessario attendere la conclusione della procedura di liquidazione.
Al riguardo va ricordato che la Cassa può agire preventivamente, anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento ma la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15).
Per questi motivi, nel caso in esame la Cassa ha rettamente iniziato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS senza aspettare la conclusione della procedura di liquidazione.
2.8.
2.8.1. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
2.8.2 Nella fattispecie concreta, accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1), il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8 pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS, inoltre, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).
In casu, la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della società datrice di lavoro:
" La società che qui ci occupa dal 2018 ha sempre disatteso tale obbligo al fine di garantirsi durante l’anno un’ingente liquidità (sempre maggiore negli anni), per poi saldare tramite pagamento rateale la grossa differenza venutasi a creare. Si riassume in particolare:
- anno 2018: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 50'528.50, vale a dire del 195,37%, ciò che ha comportato un conguaglio di CHF 4'205.15;
- anno 2019: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 195'449.00, vale a dire del 255.85%, ciò che ha comportato un conguaglio di CHF 26'145.45;
- anno 2020: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 406'418.25, vale a dire del 182.27%, ciò che ha comportato un conguaglio di CHF 58'004.30;
- anno 2021: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 353'387.40, vale a dire del 69.26%, ciò che ha comportato un conguaglio di CHF 71'655.60 a cui vanno sommati CHF 22'627.80 per acconti già in esecuzione e quindi un totale di CHF 94'283.40;
- anno 2022: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 408'948.20, vale a dire del 204.47%, ciò che ha comportato un conguaglio di CHF 80'834.55. In merito all’anno 2022 si evidenzia che la società ha comunicato il 2 febbraio 2022 una base di calcolo 3 volte inferiore al dovuto così da mantenere il più bassa possibile l’esposizione debitoria nei confronti della Cassa. Tale comunicazione non trova alcuna possibile giustificazione se raffrontata con la dichiarazione dei salari di tale anno;
- anno 2023: la differenza di base di calcolo tra acconti e conguaglio è stata di CHF 225'842.20, vale a dire del 74.73%” (cfr. decisione impugnata, p.to. 6.3 pag. 12 seg.).
Quanto allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (cfr. docc. 4-6 e 14 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra consid. 2.3 e 2.8.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto quale organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.
2.9. L’insorgente non ha del resto fatto valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso 2022 si rileva infatti come la Cassa dall’11 aprile 2022 ha dovuto diffidare la società al pagamento degli oneri sociali, avviando dal 5 maggio 2022 numerose procedure esecutive (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 1). Dall’elenco diffide emesse risulta come già a partire dall’anno precedente la società sia stata a più riprese diffidata a versare quanto dovuto all’amministrazione (cfr. doc. 7 incarto Cassa, pag. 1). Per il 2022 la società ha versato solo una minima parte dei contributi dovuti (fr. 23'271.70 su 99'388.85; cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 6), per il 2023 il debito contributivo è ben lungi dall’essere completamente estinto (prima della fattura di rettifica che ha aumentato il debito erano stati versati fr. 71'193.74 su 103'450.90; cfr. doc. 5 incarto Cassa, pag. 5). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la negligenza grave deve essere confermata.
Nel caso di specie, non si rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
2.10. Essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi partiteci dovuti nel 2022 e nel 2023 per fr. 108'374.31 (spese e interessi inclusi). Il ricorso va quindi respinto.
2.11. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.
2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrato dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti