Incarto n.
31.2024.7

 

JV/sc

Lugano

25 novembre 2024            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2024 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 aprile 2024 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamato in causa:      TERZ 1

                                  rappr. da: RA 2

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata iscritta a Registro di commercio del Canton __________ il 17 luglio 2020 ed in quello del Canton Ticino dal 17 settembre 2021 (estratti RC informatizzati, sub doc. 10; pubblicazioni FUSC del 22 luglio 2020 e del 16 settembre 2021).

 

                                  RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 22 luglio 2020 (pubblicazione FUSC del 22 luglio 2020), pur avendo asseritamente dimissionato il 1. novembre 2022 (doc. 2 e doc. 6, pag. 2).

 

                          1.2.  La società, precedentemente affiliata alla Cassa __________, è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. ottobre 2021 (richiesta di revisione del 6 ottobre 2023 e Modulo d’affiliazione del 28 settembre/1.ottobre 2021, sub doc. 10).

 

                                  Non avendo la società versato i contributi paritetici (almeno) dal 2021 (neppure alla Cassa __________ per il periodo gennaio-settembre 2021 precedente all’affiliazione alla Cassa, doc. 3, p.to 7. e scritto del 19 marzo 2024 della Cassa __________, sub doc. 10), la Cassa ha dapprima autorizzato una dilazione di pagamento dei contributi paritetici dovuti per il periodo 1. ottobre 2021-31 dicembre 2021 (cfr. richiesta della società alla Cassa di pagamento rateale del 16 febbraio 2022 e autorizzazione della Cassa alla società al pagamento rateale del 23 febbraio 2022, sub doc. 10) per poi precettarla il 10 agosto 2022 (doc. 8) a seguito del mancato rispetto del piano di pagamento rateale (finca “Titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito” dell’attestato di carenza beni del 22 giugno 2023, sub doc. 10).

 

                                  Il 22 giugno 2023 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza beni per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2021 (attestato di carenza beni, sub doc. 10).

 

                                  Con decisione 27 giugno 2023 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società per il medesimo giorno, ordinandone la liquidazione in via sommaria (pubblicazione FUSC del 3 luglio 2023).

 

                                  Il 22 settembre 2023 è stata sospesa la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione FUSC del 6 ottobre 2023).

 

                                  L’8 febbraio 2024 la Cassa ha insinuato in via definitiva presso l’UF di __________ un credito (in 2a classe) per complessivi fr. 31'949.05 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2021 e 2022 (scritti della Cassa all’UF di __________ dell’8 febbraio 2024 e dell’9 ottobre 2023, sub doc. 10).

 

                          1.3.  Constatato di aver subito un danno, con decisione 17 gennaio 2024, confermata con decisione su opposizione 17 aprile 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1 di fr. 13'192.30 relativi al periodo contributivo giugno-dicembre 2021 (docc. 1 e 3).

 

                          1.4.  RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso 15 maggio 2024 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento.

                                  Sostiene di essere stato escluso dalla gestione della FA 1 dal 2021, di essere stato inabile al lavoro in misura completa da gennaio a ottobre 2022 e di aver (tempestivamente) dimissionato a fine ottobre/inizio novembre 2022 non appena resosi conto della situazione della società.

 

                          1.5.  Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoga procedura anche nei confronti di TERZ 1, terminata con la crescita in giudicato della decisione.

                                  Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alla decisione su opposizione ed evidenziando le ragioni per cui lo stato valetudinario del ricorrente – da quest’ultimo invocato quale motivo di discolpa – in concreto non possa assurgere a circostanza discolpante.

 

                          1.6.  Con decreto 6 agosto 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (X).

 

                          1.7.  Con scritto 6 settembre 2024 il ricorrente ha addotto di essere sempre stato escluso dalla gestione della società, non avendo avuto alcun controllo sui pagamenti. Inoltre, a comprova del fatto che il suo stato di salute comportava un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2022 “per almeno 10-12 mesi”, l’insorgente ha prodotto varia documentazione medica e societaria, precisando di essersi dimesso dalla funzione di membro del CdA il 27 ottobre 2022. Infine, egli allega che “tra settembre e la fine del 2021 [ha, n.d.r.] immesso in favore della società CHF 50'000.- di fondi propri allo scopo di risanarla e di fornirle la liquidità necessaria anche per far fronte al pagamento degli oneri sociali, tra cui l’AVS”, mezzi che però non sarebbero stati utilizzati correttamente (XIII).

 

                          1.8.  Con scritto 20 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (XV).

 

                          1.9.  Con scritto 27 settembre 2024 l’avv. RA 2 si è palesato quale rappresentante di TERZ 1 (XVII-XIX). Assegnatogli un ulteriore termine scadente il 18 ottobre 2024 per presentare osservazioni (XX), il chiamato in causa è rimasto silente.

 

                        1.10.  Con scritto 3 ottobre 2024 il ricorrente confermato la propria posizione (XXI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

 

                                  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

                                  In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                  Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio (il 22 giugno 2023) dell’attestato di carenza beni (come pure del fallimento decretato per il 27 giugno 2023) della FA 1 (cfr. supra consid. 1.2.), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, quale organo formale dal 22 luglio 2020 fino al fallimento della società (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per il periodo giugno-dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.3.).

 

                          2.2.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                  Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                  In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 17 gennaio 2024 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo 1. giugno-31 dicembre 2021 per complessivi fr. 13'192.30 (di cui fr. 144 quali contributi per assegni familiari (CAF) per il periodo dal 1. giugno 2021 al 30 settembre 2021), producendo altresì i docc. 7 e 8 che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito periodo.

 

                                  Il ricorrente non ha di per sé contestato l’ammontare o la composizione del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti.

                                  Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.

 

                          2.3.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                          2.4.  La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                          2.5.  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                               

                                  Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

                                  Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

                                  La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

 

                          2.6.  Accettando il mandato di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1. in fine) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                  Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                  Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

 

                          2.7.  Le censure del ricorrente sono di due tipi: quelle che pertengono al suo stato valetudinario, invocato quale motivo di discolpa (cfr. infra consid. 2.7.1.-2.7.1.4.) e quelle relative alla sua posizione di organo formale della FA 1 (cfr. infra consid. 2.7.2.).

 

                                  Per quanto attiene alla situazione valetudinaria, l’insorgente sostiene di essere stato inabile al lavoro in misura completa da gennaio 2022 al 27 ottobre/1. novembre 2022, essendo stato affetto da una forma particolarmente virulenta del coronavirus che ha comportato il trasporto d’urgenza in ospedale con contestuale ricovero, induzione del coma con collegamento alla ECMO-VV (macchinario che sostiene la funzione polmonare mediante ventilazione ed ossigenazione del sangue, sostituendosi a cuore e polmoni per permettere ai citati organi di essere trattati) ed un lungo periodo di riabilitazione in Svizzera e a Venezia terminato nell’agosto 2022. In seguito, “nonostante fosse […] in un periodo in cui era oggettivamente impossibilitato a svolgere compiutamente e adeguatamente le proprie mansioni, egli ha inoltrato le dimissioni” il 27 ottobre 2022, comunicandole anche a Registro di commercio il 1. novembre 2022 (VI; XII, p.ti 4.1-4.10; XXI, pag. 1 e seg.);

 

                                  Circa la sua funzione di membro del CdA, il ricorrente adduce che:

 

-        non aveva il diritto di firma individuale, non disponeva dell’accesso (e neppure della visione) dell’unico conto bancario della società, non aveva “nemmeno mai visto un estratto” di tale conto e non aveva nessun potere decisionale in seno alla società, potere che era invece prerogativa del Presidente del CdA e di altri due membri che anche successivamente alle loro dimissioni sono rimasti organi di fatto della società (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.1.-3.3.);

-        nonostante le proteste, non è mai stato convocato alle assemblee per più di un anno e mezzo a partire dal 2021, essendo quindi escluso dalla gestione societaria (VI, pag. 2; XIII, p.ti 3.2, 3.4. e seg.; doc. 2, pag. 1);

-        ha cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi ma gli è stato detto di occuparsi della salute, ricevendo rassicurazioni circa la gestione della società, ciò “fino all’estate del 2022” (VI, pagg. 2 e 3);

-        appena ripreso a monitorare la situazione della società, appurato che l’investitore non era disposto “a fare ciò che era necessario”, ha dimissionato il 1. novembre 2022 (XXI, pag. 2);

-        ha immesso nella società mezzi liquidi a titolo personale (VI, pag. 2; XIII, p.to 5.) e ha “offerto gratuitamente […] tempo e […] lavoro” (VI, pag. 4).

 

                       2.7.1.  A supporto della tesi secondo cui a motivo della grave malattia (COVID-19, variante delta in forma particolarmente virulenta) egli è stato impossibilitato a svolgere la sua funzione di membro del CdA da gennaio ad ottobre 2022, il ricorrente ha prodotto della documentazione dell’ospedale universitario di __________ (doc. 6, allegato), lo scritto del 12 giugno 2024 del dr. __________ (direttore del centro __________) (XIII, allegato B4), un contributo accademico del 2015 redatto da Julien Amour e Philippe Léger dal titolo“Assistance temporaire par ECMO: ce que doit savoir tout anesthésiste-réanimateur” (XIII, allegato B3, reperibile sul portale web www.sofia.medicalistes.fr/spip/, consultato il 13 novembre 2024) e due scritti dell’amministrazione fiscale __________ alla __________ (XIII, allegato B5).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

                                

                                  Nel caso concreto, senza misconoscere la grave patologia di cui il ricorrente ha sofferto, da un attento esame degli atti questa Corte non può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di discolpa ai sensi della succitata giurisprudenza. Questo per i motivi in appresso.

 

                    2.7.1.1.  Dall’analisi della refertazione medica dell’ospedale francese, si evince che RI 1 è arrivato in __________ dalla Svizzera il 12 gennaio 2022, manifestando i primi sintomi di malessere (cefalee) il 16 gennaio 2022. Il test antigenico è risultato positivo per il SARS-CoV-2, senza che inizialmente fosse necessario il ricovero in ospedale. Dal 30 gennaio 2022 ha nuovamente manifestato forti cefalee e sentimento di dispnea e astenia, perdendo completamente l’appetito. La sera del 6 febbraio 2022 un conoscente in visita notando un’evidente e grave difficoltà respiratoria, decide di chiamare i soccorsi. Rilevata, tra l’altro, una disfunzione respiratoria non stabilizzata (saturazione di ossigeno dell’86%), egli viene trasferito in ventilazione non invasiva (maschera NIV) nella struttura sanitaria. Sottoposto, sempre il 6 febbraio 2022, al test Coronavirus SARS-CoV-2 all’entrata in clinica, risulta positivo. Dopo un’iniziale stabilizzazione della situazione valetudinaria, nelle successive settantadue ore vi è stato un progressivo peggioramento della capacità respiratoria (saturazione di ossigeno dell’80% malgrado ossigenoterapia), ragione per cui il 9 febbraio 2022 il paziente è stato intubato e l’11 febbraio 2022 collegato alla ECMO-VV. Stabilizzatosi, RI 1 è stato scollegato dal macchinario il 17 febbraio 2022 ed estubato il 23 febbraio 2022, malgrado una neuromiopatia da rianimazione che ha richiesto un supporto sistematico tramite ventilazione non invasiva ed ossigenoterapia ad alto flusso per ventiquattr’ore. L’evoluzione è stata favorevole, con ossigenoterapia semplice a 1 l/min tramite cannula nasale. Egli è stato dimesso dal reparto di rianimazione il 28 febbraio 2022 e trasferito al “__________” (di seguito: __________), ove è stato degente fino al 3 marzo 2022. Il rapporto di ricovero ospedaliero redatto il 4 marzo 2022 dal dr. __________ (specialista in patologie infettive e tropicali, cliniche e biologiche) del __________ indica che la presa a carico era contestuale al trattamento della pneumopatia ipossimiante, rilevando che all’entrata nel reparto il ricorrente presentava, tra l’altro, una saturazione di ossigeno del 95%. Il dr. __________ ha altresì accertato quanto segue (sottolineature del redattore):

 

" __________

 

                                  In sintesi, a seguito di una grave crisi respiratoria causata dal coronavirus, il ricorrente è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione il 6 febbraio 2022. La crisi è culminata con il collegamento all’ECMO-VV l’11 febbraio 2022 per sei giorni di coma. Successivamente, la situazione è andata progressivamente miglirando, ciò che ha permesso di scollegarlo dal macchinario, estubarlo e trasferirlo al __________, dove è rimasto degente fino al 3 marzo 2022, per poi essere trasferito in Svizzera.

                                 

                                  Ne consegue che, anche se non esplicitamente indicato nei referti medici, è accertato che dal 6 febbraio al 3 marzo 2022 RI 1 era inabile al lavoro in misura completa. Indubbio è altresì che in tale intervallo egli non era in grado di comprendere il suo ruolo di organo formale della FA 1 e tantomeno di determinarsi in merito alle eventuali dimissioni.

 

                    2.7.1.2.  Lo scritto del 12 giugno 2024 del dr. __________ presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

 

" __________

 

                                  In sintesi, il dr. __________ ha evidenziato come, diversamente da quanto prognosticato per casi simili (ossia una morte pressappoco certa e, nell’ipotesi di sopravvivenza, un coma di almeno 3 mesi), RI 1 si è salvato ed il coma è durato pochi giorni. Il citato specialista ha poi ritenuto necessari almeno due anni (quindi almeno fino a febbraio 2024) per il ripristino completo della capacità respiratoria ed una lunga riabilitazione, indicando come generalmente durante il decorso sopravvengano diversi effetti secondari, segnatamente difficoltà di concentrazione e quindi di svolgere compiti mentali e d’analisi. Conclude asserendo che occorre un periodo di dieci-dodici mesi (quindi indicativamente fino a ottobre-dicembre 2022) prima che si possa riprendere un’attività necessitante concentrazione e precisione.

 

                                  In casu, è pacifico che il ricorrente presenta(va) un’incapacità lavorativa completa dal 6 febbraio al 3 marzo 2022, lo scritto del dr. __________ confermando quanto emerso dalla refertazione medica dell’ospedale francese (cfr. supra consid. 2.7.1.1.). Per quanto attiene alla prognosi di un periodo di dieci-dodici mesi per la ripresa di un’attività che comporta concentrazione e precisione, si deve giocoforza supporre che il citato specialista abbia avanzato tale ipotesi esclusivamente sulla base della refertazione medica dell’ospedale francese, non essendovi alcun riferimento al successivo periodo di riabilitazione di RI 1 in Svizzera e in Italia. Non sorprende dunque che il citato specialista non abbia accertato alcuna incapacità lavorativa successivamente al trasferimento in Svizzera del ricorrente, limitandosi, come detto, a formulare delle prognosi – circa l’evoluzione dello stato valetudinario e della capacità lavorativa – sulla base di casi simili a quello del ricorrente, senza peraltro averlo mai visitato.

                               

                                  A proposito delle prognosi relative all’evoluzione clinica e della capacità lavorativa del ricorrente, si rileva che quest’ultimo, già nell’opposizione alla decisione di risarcimento, ha indicato come, contrariamente a quanto prognosticato dal dr. __________, la malattia e la riabilitazione “ont duré près de 8-9 mois”, la convalescenza essendo terminata “en Août 2022” (doc. 2, pag. 1). Successivamente, sempre nella procedura amministrativa, egli aveva indicato un periodo d’incapacità lavorativa “de 100% de Janvier 2022 à au moins la fin de l’été 2022 (Septembre)” (doc. 6, pag. 2 in fine). Nel ricorso RI 1 ha asserito che “ero inabile al lavoro [in misura completa, n.d.r.] da gennaio a ottobre 2022” (VI, pag. 1 in fine, pag. 2 in fine e pag. 3). Nelle more della procedura l’insorgente ha asserito di essere stato inabile al lavoro in misura completa per almeno “10-12 mesi a decorrere dalla contrattura del virus” (XIII, p.to 4.5; XXI, pag. 2).

 

                                  Ne consegue che, pur fornendo una chiave di lettura della situazione valetudinaria del ricorrente, evidenziando la gravità della stessa, lo scritto del dr. __________ non risulta sufficiente per poter valutare la capacità lavorativa di RI 1 successivamente al trasferimento in Svizzera.

 

                                  Peraltro, il tenore dello scritto in parola non permette certo di concludere che, successivamente al 3 marzo 2022, per RI 1 fosse impossibile comprendere il suo ruolo di membro del CdA della FA 1, rispettivamente di dimettersi immediatamente a motivo dello stato valetudinario inconciliabile con le incombenze derivanti dalla funzione ricoperta.

                                 

                    2.7.1.3.  L’articolo accademico di Julien Amour e Philippe Léger è in concreto irrilevante, trattandosi di un elaborato che, pur evidenziando la grave situazione dei pazienti che vengono collegati alla ECMO-VV e le eventuali complicazioni ed i rischi, non fornisce alcun elemento per rapporto alla situazione specifica dell’insorgente.

 

                                  Parimenti irrilevanti risultano essere i due richiami del 1. e 29 giugno 2022 dell’amministrazione fiscale __________ alla __________ (succursale per la quale il ricorrente dispone del diritto di firma individuale): il mancato invio della dichiarazione fiscale per l’anno 2021 da parte dell’insorgente non prova certo un’incapacità lavorativa.

 

                    2.7.1.4.  Per quanto attiene al periodo successivo al 3 marzo 2022, ossia dal trasferimento in Svizzera, nell’ambito della procedura amministrativa l’insorgente aveva – incontestatamente – asserito di aver trascorso il mese di marzo all’ospedale universitario di __________, iniziando la riabilitazione e venendo trasferito alla fine del mese “dans un endroit où je pourrais être assisté, proche, donc chez mes parents”. Successivamente egli è stato seguito da una ergoterapeuta e da una fisioterapista, l’ultima visita essendo avvenuta nell’agosto del 2022. Per poter migliorare l’ossigenazione del sangue, ha infine trascorso i mesi di settembre ed ottobre in riva al mare a __________, svolgendo esercizi e brevi passeggiate (doc. 6, pag. 2).

 

                                  Ora, anche se – per ipotesi di lavoro – si prendesse per fedefacente quanto asserito dall’insorgente in punto all’inabilità lavorativa completa da gennaio a settembre/ottobre 2022 (facendola in ogni caso partire da febbraio, cfr. supra consid. 2.7.1.1. in fine e 2.7.1.2. in fine), tale circostanza, non costituirebbe in ogni caso motivo di discolpa, giacché diversi mesi prima di settembre/ottobre 2022 egli era senza dubbio in grado di comprendere il suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in punto al pagamento dei versamenti paritetici (relativi peraltro al periodo precedente all’asserita incapacità lavorativa totale).

 

                                  Infatti, come accennato (cfr. supra consid. 2.8.1.1.), all’entrata al __________ (il 28 febbraio 2022) il dr. __________ ha accertato che l’insorgente era cosciente, cooperante, ben orientato nel tempo e nello spazio, ciò che – unitamente al miglioramento e stabilizzazione dello stato di salute globale – ha permesso il 3 marzo 2022 il suo trasferimento in Svizzera presso l’ospedale universitario di __________. Terminata la degenza il mese stesso dell’ammissione, egli è stato dimesso e trasferito a casa dei genitori, ritenuti in grado di prestargli la necessaria assistenza, nonostante l’asserita avanzata età (doc. 6, pag. 1 in initio e pag. 2 in initio). Hanno fatto seguito, stando alle affermazioni del ricorrente, delle sessioni di ergoterapia e fisioterapia, terminate nell’agosto 2022, ed un periodo di due mesi in riva al mare a __________ per migliorare la capacità respiratoria.

                                  Non vi è per contro alcuna indicazione che RI 1 fosse impossibilitato a comprendere la sua posizione in seno alla società e le incombenze con i relativi obblighi, in particolare per rapporto ai contributi paritetici relativi all’anno precedente.

 

                                  Anzi, nel ricorso RI 1 ha asserito che “Ho cercato di ottenere informazioni dagli organi direttivi, ma mi è stato detto di occuparmi della mia salute. L’AD/Presidente del CdA e il direttore operativo se ne sarebbero occupati fino al mio rientro, quindi sono stato sospeso da tutte le mansioni (e responsabilità)” (VI, pag. 2) e che “non sono MAI stato informato della situazione fino all’estate del 2022, e nei miei contatti precedenti mi è stato detto che “se ne stavano occupando e che tutto andava bene”, siccome l’AD e il direttore operativo avevano preso il controllo. Sono stato sostituito dal resto del team di gestione e mi è stato detto di tornare quando avessi recuperato il mio stato di salute […]” (VI, pag. 3).

 

                                  Nelle more della procedura il rappresentante di RI 1 ha inoltre comunicato che “nel mese di agosto 2022 il ricorrente si è limitato, per quanto possibile a fronte delle sue ridotte facoltà mentali (in quel momento) a ricominciare a interessarsi sommariamente all’attività della società, pur essendo ancora pienamente inabile al lavoro” (XXI, pag. 1).

 

                                  Oltre a ciò, nello scritto del 27 ottobre 2022 inviato dal ricorrente agli organi societari, si evince come egli si era interessato alla situazione della società diversi mesi prima dello scritto (“Au nom du Conseil d’administration […], je vous informe qu’apres plusierus mois depuis que nous avons rendut compte à l’assemblée des actionnaires, et en particulier au partenaire financier, de la grave situation d’endettement de la société sans obtenir satisfaction sur la solution proposée, nous avons atteint le point de non-rétour où une action concrète visant à sauver les opérations de la societété est requise avec effet immédiat, qui ne peut plus être reportée”, XIII, allegato B6).

                                  Tutto bene considerato, pur senza misconoscere l’affezione di cui l’insorgente ha sofferto, valutate le surriferite refertazioni mediche, l’ulteriore documentazione agli atti e le asserzioni del ricorrente, richiamato inoltre il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), il TCA ha maturato il convincimento che l’insorgente fosse in grado di comprendere il suo ruolo di organo formale, le relative incombenze e la necessità di dimissionare immediatamente a causa della situazione valetudinaria (o eventualmente di nominare un sostituto), al più presto al rientro a casa dei genitori (da aprile 2022) ma al più tardi da agosto 2022.

 

                                  Occorre inoltre precisare quanto segue.

 

                                  I contributi paritetici insoluti per i quali la Cassa ha avviato la procedura ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1 sono relativi al periodo giugno-dicembre 2021. La Cassa ha inviato alla FA 1 la fattura per il pagamento dei contributi paritetici comprendente il surriferito periodo ad inizio gennaio 2022, allorquando il ricorrente non presentava alcuna inabilità lavorativa e, quindi, poteva e doveva – conformemente agli obblighi derivanti dal suo ruolo di organo formale (cfr. supra consid. 2.6.) – assicurare il versamento dei contributi alla Cassa. Quest’ultima ha autorizzato un piano di dilazione di pagamento (che giusta l’art. 34b cpv. 3 OAVS costituisce una diffida ex art. 34a OAVS) che la società non ha rispettato, ragione per cui è stata precettata il 10 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), ossia quando il ricorrente – come accertato in questa sede – era nuovamente in grado di comprendere i suoi doveri quale membro del CdA. In quel frangente (agosto 2022), se il suo stato valetudinario era tale da impedirgli di provvedere al pagamento dei contributi paritetici (comunque precedenti al periodo di inabilità lavorativa), egli avrebbe dovuto dimissionare immediatamente o nominare un sostituto, come previsto dalla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7.1.).

                                  A proposito dell’asserita (e non provata) sostituzione da parte degli altri membri del CdA (i quali gli avrebbero detto - in un momento peraltro non precisato - di preoccuparsi del suo stato di salute, fornendogli rassicurazioni sullo stato finanziario della società), tale allegazione non soccorre il ricorrente. Infatti, per sua stessa ammissione (cfr. infra consid. 2.7.2.), tale situazione si era già instaurata (almeno) dal 2021, allorquando egli è stato escluso dalla gestione societaria, senza la possibilità di visionare la contabilità aziendale, di vigilare sugli altri membri del CdA che si occupavano della gestione e, quindi, di adempiere ai suoi doveri quale organo formale. L’asserita sostituzione, oltre a costituire una continuazione di una situazione pregressa, non potrebbe in ogni caso assurgere a motivo esimente, proprio perché sarebbe avvenuta a favore di coloro che lo avevano già escluso dalla società.

                                  In effetti, la giurisprudenza prevede che l’organo della società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone a cui delega la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che gli dà (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo) e che la delega dei compiti – tra cui anche quello di pagare i contributi – non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.2. in fine). A mente del TCA, quanto sancito dall’allora Tribunale federale delle assicurazioni torna applicabile a maggior ragione se, come nella fattispecie in disamina, l’organo formale non si è limitato a delegare alcune mansioni ma si è fatto integralmente sostituire per tutte le sue incombenze quale membro del CdA. Evidentemente, l’asserita sostituzione a favore dei membri del CdA che per ammissione dello stesso ricorrente lo hanno escluso dalla gestione e supervisione della società costituisce un comportamento negligente per quanto concerne la scelta delle persone mandatarie. Per tacere del fatto che, per l’appunto, egli non aveva alcuna possibilità di sorvegliare l’operato dei mandatari.

 

                                  In questo contesto, l’insorgente avrebbe dovuto dimissionare (al più tardi) nell’agosto 2022 (se non addirittura nel 2021 in concomitanza con l’esclusione dalla gestione societaria). Invece di agire in tal senso, RI 1 è rimasto in seno alla società fino alle (contestate) dimissioni del 1. novembre 2022.

 

                                  L’(in)agire dell’insorgente risulta ancor più grave se si considera che – come incontestatamente asserito dalla Cassa (doc. 3, p.to 6.1.) – egli era “persona cognita della gestione di un’azienda e di cosa significa essere organo formale di una società, ritenuto che […] risulta essere amministratore delegato di un’altra società dal 2019, direttore di un’ulteriore società dal 2016 e procuratore di una terza dal 2016”.

 

                                  Ne consegue che le dimissioni asseritamente presentate nell’ottobre/novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.7. e infra consid. 2.7.2.) risultano manifestamente tardive.

                                  Visto quanto precede, lo stato di salute di RI 1 non assurge a motivo di discolpa.

 

                       2.7.2.  Il ricorrente adduce di non aver mai avuto alcun potere decisionale in seno alla FA 1, non disponendo di un diritto di firma individuale, non avendo mai avuto accesso o anche solo visione del conto bancario intestato alla società, essendo stato escluso dalla gestione dell’azienda senza nemmeno venir convocato all’assemblea del CdA per oltre un anno e mezzo dal 2021 (verosimilmente da aprile 2021, cfr. XIII, allegato B1) nonostante le sue proteste. Sostiene inoltre di aver ricevuto rassicurazioni dagli altri membri del CdA e che non appena ha ripreso a monitorare la situazione della società, rilevato come l’investitore non era disposto ad irrogare ulteriore mezzi, ha dimissionato il 1. novembre 2022. Sottolinea inoltre di aver assunto la funzione senza percepire alcun corrispettivo, immettendo peraltro mezzi privati nella società.

 

                                  Di tutta evidenza, anziché soccorrerlo, quanto addotto dal ricorrente conferma la presunzione del comportamento gravemente negligente.

 

                                  Giova infatti ricordare che il mandato di membro del CdA comporta precipui doveri, in particolare quello di informarsi periodicamente sull’andamento aziendale, richiedere rapporti dettagliati, studiarli e correggere eventuali irregolarità. Inoltre, il membro del CdA deve vigilare affinché i contributi paritetici vengano regolarmente versati. Qualora nonostante sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati, gli amministratori devono immediatamente rassegnare le dimissioni (cfr. supra consid. 2.6.). Anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla società configura un comportamento gravemente negligente. In tale contesto, non assurge a motivo di giustificazione o di discolpa il fatto che il pagamento dei contributi paritetici non sia di sua competenza, che egli non abbia alcun diritto di firma, il sostenere di non aver mai partecipato alla gestione dell’impresa, che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e di aver rivestito un ruolo subalterno. Il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  In concreto, l’insorgente, membro del CdA della FA 1 dal 22 luglio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ha ammesso di essere stato estromesso, almeno dal 2021, dagli altri membri del CdA da ogni possibilità di informarsi circa l’andamento della società, in particolare sul saldo dei contributi paritetici. Anziché dimettersi immediatamente, RI 1 è rimasto membro del CdA fino alle asserite (e contestate) dimissioni, rassegnate a ottobre/novembre 2022, fidandosi ciecamente delle rassicurazioni fornitegli dagli altri amministratori. Il comportamento gravemente negligente del ricorrente è dunque pacifico.

 

                                  Per quanto attiene alle asserite dimissioni, a fronte dell’impossibilità per RI 1 di svolgere il suo mandato di amministratore della FA 1 almeno dal 2021 (verosimilmente già dalla prima parte del 2021, cfr. XIII, allegato B2) e quindi ancor prima del trasferimento della società con relativa affiliazione alla Cassa, le dimissioni asseritamente rassegnate il 1. novembre 2022 risulterebbero in ogni caso oltremodo tardive, considerato che il mancato ossequio del dovere di diligenza e sorveglianza si estende a tutto il 2021 (per il periodo precedente all’affiliazione alla Cassa la Cassa __________ starebbe valutando analoga procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, cfr. VIII, pag. 4). Per tacere dal fatto che, come accertato in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), anche se per ipotesi di lavoro si ammettesse un’incapacità lavorativa completa da febbraio a ottobre 2022, al più tardi ad agosto 2022 egli era nuovamente in grado comprendere il suo ruolo di organo formale e, a fronte di una situazione valetudinaria inconciliabile con lo stato di salute e dell’impossibilità di vigilare su coloro che lo avrebbero asseritamente sostituito (cfr. supra consid. 2.7.1.4.), di rassegnare immediatamente le dimissioni, ciò che non è accaduto.

 

                                  Per quanto concerne l’immissione personale di mezzi liquidi del ricorrente nella società, posto che si tratta di una mera allegazione di parte senza alcun supporto documentale e che lo stesso insorgente ammette che tali fondi non sono stati usati per ridurre lo scoperto contributivo, si rileva che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti, rispettivamente con mezzi propri, diversamente sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 52 LAVS, ciò che sarebbe contrario al senso del citato disposto (in tema vedasi STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E [H 277/01]; cfr. anche la STCA 31.2023.21 dell’8 luglio 2024 consid. 2.7.3. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

 

                          2.8.  Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                  Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                  Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.8-2.8.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

 

                          2.9.  Visto tutto quanto precede, questa Corte deve concludere che RI 1, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il periodo giugno-dicembre 2021. Confermata la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                        2.10.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                  Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

                                  Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

                        2.11.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati.

 

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti