Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2024.8

 

JV/sc

Lugano

25 ottobre 2024    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2024 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

in relazione alla fallita: FA 1

 

chiamati in causa:       TERZ 1

                                  TERZ 2

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  La DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18 marzo 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

 

                                  RI 1 ha formalmente ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 4 luglio 2013 al 21 marzo 2022, pur essendo deceduto il 2 gennaio 2022 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; doc. 2, allegato E2; certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 9).

 

                          1.2.  La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1. aprile 2011.

 

                                  Il 25 novembre 2022 l’UF di __________ ha rilasciato alla Cassa un attestato di carenza beni per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020 (attestato di carenza beni, doc. 3, allegato D).

                                 

                          1.3.  Constatato di aver subito un danno, con decisione 29 marzo 2024, confermata con decisione su opposizione 22 maggio 2024, la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a RI 1, quale erede di †__________, di fr. 3'800.75 relativi al periodo contributivo 1. gennaio-31 dicembre 2020, in via solidale con TERZ 2 e gli altri eredi __________ e TERZ 1 (doc. 1 con errata datazione e doc. 3).

 

                          1.4.  RI 1, rappresentata dall’avv. dott. RA 1, ha interposto ricorso il 20 giugno 2024 contro la decisione su opposizione, postulandone l’annullamento.

 

                          1.5.  Con la risposta di causa la Cassa ha comunicato al TCA di aver avviato analoghe procedure anche nei confronti di __________ (per il medesimo periodo ed importo contributivo), TERZ 1 (per medesimo periodo ed importo contributivo) e TERZ 2 (fr. 4'346 di cui 3'800.75 in solido con la ricorrente), terminate con la crescita in giudicato delle rispettive decisioni.

                                  Nel merito, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alla decisione su opposizione, sostenendo che lo stato di salute di †__________ non assurge a motivo di giustificazione e discolpa, che la mancata notifica del versamento dei salari non le ha permesso di emettere fatture e se del caso diffidare e precettare per tempo la società per i contributi relativi all’anno 2020. La Cassa ha pure comunicato la riduzione del credito risarcitorio a fr. 1'800.75 a seguito del pagamento da parte di “un altro convenuto”.

 

                          1.6.  Con scritto 11 settembre 2024 la ricorrente ha prodotto della refertazione medica allestita dalla curante di †__________, dr.ssa __________ (specialista in oncologia) (VII).

                          1.7.  Con scritto del 16 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX) che però sono rimasti silenti.

 

                          1.8.  Con scritto del 18 settembre 2024 la Cassa ha confermato la propria posizione (X).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannata al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.

 

                                  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

 

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

                                  In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                  Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del rilascio dell’attestato di carenza beni il 25 novembre 2022 (cfr. supra consid. 1.2. in fine), quale ex amministratore unico della società †__________ rispondeva in via sussidiaria dei contributi non soluti dalla società. Essendo deceduto il 2 gennaio 2022, con decisione di risarcimento 29 marzo 2023 la Cassa ha rettamente chiesto ad RI 1 – quale erede non rinunciataria dell’organo formale †__________ (cfr. supra consid. 1.3.; certificato ereditario del 19 agosto 2022, sub doc. 9; in tema di responsabilità degli eredi di un organo vedasi DTF 119 V 165 consid. 3c, 129 V 300 consid. 3.1; STFA H 36/02 del 10 ottobre 2002; STF 5A_860 del 9 ottobre 2017 consid. 3.3.2.; vedasi anche STF 9C_646/2012 del 27 agosto 2013 consid.3.2., STCA 31.2022.18+19 del 20 ottobre 2022 consid. 2.1. e 31.2005.10-11 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2.; Bottinelli/Conca Soldati/Fabbri Pagani/Gianoni/Trisconi Rossetti, La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RtiD II 2006, pag. 357 e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: RBS-Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht 2012, pagg. 338 e 356) – il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).

 

                                  Infatti, conformemente alla surriferita giurisprudenza e dottrina, l’obbligo di risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità sussidiaria del de cuius quale (ex) organo della persona giuridica fallita è trasferito agli eredi nella misura in cui non abbiano rifiutato la successione. In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione, la Cassa è libera di procedere (con separate decisioni) nei confronti dei singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la sua integralità.

 

                          2.3.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                  Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                  In concreto la Cassa ha allegato alla decisione di risarcimento 29 marzo 2023 emanata nei confronti di RI 1 i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020 per complessivi fr. 3'800.75 (doc. 1) e con la decisione su opposizione ha illustrato come è giunta a tale importo residuo (doc. 3, allegati A-C; cfr. infra consid. 2.7.).

 

                                  La ricorrente non ha contestato l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nei suoi confronti.

 

                                  Pertanto, la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS e che a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto si è ridotto a fr. 1'800.75 (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5. in fine).

 

                          2.4.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                          2.5.  La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

 

                          2.6.  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                  La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                               

                                  Va infine ricordato che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

 

                          2.7.  Accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.), †__________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                  Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                  Giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma salari durante l’anno corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2056 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 e seg. DRC).

 

                                  In casu, la Cassa ha ravvisato una violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte di †__________ (doc. 3):

 

“[…] la società, dopo un periodo in cui non ha versato salari (anni 2018 e 2019), non ha mai comunicato alla Cassa alcuna informazione per una corretta valutazione di congrui acconti, ritenuto che ha nuovamente occupato un salariato nel periodo da marzo ad agosto 2020 per CHF 19'200.00 […] e lo stesso amministratore unico […] con uno stipendio di CHF 12'000.00 nel periodo da febbraio a maggio 2020. Solamente con la compilazione della dichiarazione dei salari, inoltrata alla Cassa il 23 febbraio 2021 (doc. A), la società ha notificato tali retribuzioni. Successivamente all’emissione del conguaglio 2020, il signor __________ ha richiesto il 14 luglio 2021 di poter saldare lo scoperto in 10 rate (doc. B). La dilazione concessa il 27 luglio 2021 (doc. C) è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate […]. Occorre in aggiunta sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un organo formale con una specifica formazione economica che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente l’evolversi della situazione finanziaria e di agire di conseguenza (STCA del 6 settembre 2021, inc. n. 31.2021.6, consid. 2.7.4. e relativi riferimenti). Nel caso in esame il signor __________, oltre ad essere stato amministratore unico della società già dal 2013, risulta essere ostato organo formale di numerose società (cfr. a titolo di esempio estratto online del Registro di commercio TI e __________). In considerazione di quanto precede il comportamento tenuto dal defunto […] ne impegna la responsabilità ex art. 52 LAVS.”

 

                                  Quanto allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (doc. 3, allegati A-D; docc. 4 e 5) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede.

 

                                  Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, †__________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra consid. 2.2., 2.4. e 2.5.), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui il citato defunto era tenuto quale organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

 

                       2.7.1.  La ricorrente sostiene che †__________ abbia tardato ad inviare la dichiarazione dei salari ed omesso il versamento dei contributi paritetici a motivo della sua precaria situazione valetudinaria, quest’ultimo avendo contratto un tumore (diagnosticato nel luglio 2020) determinante una scemata capacità cognitiva, un’incapacità lavorativa completa ed infine il decesso. Tali circostanze, soggiunge ella, ostano a qualsivoglia rimprovero nei confronti dell’allora amministratore unico, il quale a mente dell’insorgente era impedito a svolgere la sua funzione (I, p.ti 1.-3.). A supporto della sua tesi, ella ha prodotto l’estratto dell’atto di morte (doc. 2, allegato E) l’avviso di malattia del 1. agosto 2020 alla __________ con il relativo foglio d’accompagnamento (I, allegato D), il rapporto del 12 novembre 2021 della curante dr.ssa __________ (specialista in oncologia) e la richiesta (accolta) di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti (VII, allegati E1-2).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile possono valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 con diversi riferimenti). Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che un amministratore non può essere esentato dalle proprie responsabilità nel caso in cui, malgrado lo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, a rassegnare le sue dimissioni (in argomento vedi le STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016 consid. 2.9; 31.2012.14 del 25 aprile 2013 consid. 2.8; 31.2012.13 del 28 marzo 2013 consid. 2.9; 31.2005.18 del 18 luglio 2006; 31.2005.19 del 28 giugno 2006 e 31.1999.78-80 + 31.2000.1 del 22 febbraio 2001 consid. 2.8.1 tutte con riferimenti). La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 che rinvia anche al consid. 4.1 della succitata STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016), quindi, nel presente caso, in primis all’organo chiamato (sussidiariamente) a risarcire il danno.

                                  A seguito del decesso di quest’ultimo, l’onere della prova grava ai membri della comunione ereditaria (cfr. supra consid. 2.2. in fine).

 

                                  Nel caso concreto, pur senza misconoscere la grave patologia che ha condotto dopo un percorso di cure invasive al decesso dell’insorgente, da un attento esame degli atti questo Giudice non può concludere che il suo stato di salute sia stato tale da assurgere a motivo di discolpa conformemente alla succitata giurisprudenza. Questo per i seguenti motivi.

 

                                  †__________ ha assunto la funzione di amministratore unico della DT 1 il 4 luglio 2013, restando in carica fino al 2 gennaio 2022, giorno del decesso. Le surriferite refertazioni si riferiscono all’intervallo dal 6 luglio 2020 (giorno della diagnosi) al 23 agosto 2024 (giorno in cui il medico cantonale ha concesso lo svincolo dal segreto professionale “Per risolvere questioni assicurative”).

 

                                  Per quanto attiene all’avviso di malattia, trattasi di una generica comunicazione, senza indicazioni sull’autore, comprendente la data dell’annuncio (1. agosto 2020), i dati personali dell’amministratore unico (generalità ed estremi), la diagnosi di cancro, il fatto che il trattamento fosse iniziato il 6 luglio 2020 e un’incapacità lavorativa completa da tale data e continua. Il relativo foglio d’accompagnamento nulla aggiunge rispetto a quanto precede.

 

                                  Circa il rapporto del 12 novembre 2021 allestito dalla curante oncologa, esso riporta la diagnosi di “adenocarcinoma G2 del retto basso con metastasi linfonodali, metastasi epatica e metastasi ossee […]”, la terapia oncologica, la situazione a novembre 2021 di sofferenza “per dolori a livello del retto e bacino a destra, inappetenza e stanchezza […]”, la proposta terapeutica e le diagnosi collaterali, come pure uno scritto della curante ad una collega in cui viene riferito che “il beneficio [del nuovo trattamento, n.d.r.] è durato molto poco (2-3 settimane) seguito da un nuovo aumento dei dolori”. Non vi è per contro alcuna indicazione sulla capacità lavorativa (residua), rispettivamente alcun elemento circa l’impossibilità per †__________ di rendersi conto della sua funzione quale organo formale della società e dei relativi obblighi in punto ai contributi paritetici.

 

                                  Quo all’estratto dell’atto di morte e alla richiesta di svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti, tali documenti non presentano indicazioni sulla capacità lavorativa nell’intervallo temporale topico e sono pertanto irrilevanti.

 

                                  Le refertazioni di cui sopra, vanno messe in relazione con quanto osservato dalla Cassa nella risposta di causa (III, pag. 4 e segg., sottolineature del redattore):

 

"  In merito alle capacità cognitive e di agire del defunto […], […] nel periodo oggetto del danno di cui alla decisione qui avversata il signor __________ risultava essere organo formale delle seguenti società ([…] doc. 5):

 

-         __________, membro dal 16.07.2014 […] sino al suo decesso. […] dal 07.08.2014 risultava essere l’unico membro del CdA iscritto a RC;

-         __________, amministratore unico […] dal 23.11.2021 […] sino al suo decesso. Carica assunta il 05.10.2021 come da relativo verbale, con istanza di modifica a RC controfirmata dal notaio;

-         __________ AU dal 24.03.2017 al 29.03.2021 […]. Carica revocata il 23.03.2021 come da relativo verbale;

-         __________, AU dal 09.06.2021 sino al decesso. Carica assunta il 14.05.2021 come da relativo verbale redatto alla presenza del notaio che ne attesta la piena capacità civile e di disporre;

-         __________, gerente dal 07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, gerente dal 23.12.2019 sino al decesso;

-         __________, AU dal 13.07.2021 sino dal decesso. Carica assunta il 07.07.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, gerente dal 07.05.2021 sino al decesso. Carica assunta il 07.07.2021 sino al decesso. Carica assunta il 12.04.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, AU dal 24.09.2014 sino al decesso.

-         DT 1, AU dal 04.07.2013 sino al decesso;

-         __________, gerente dal 27.09.2021 sino al decesso. Carica assunta il 16.09.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, gerente dal 31.03.2021 sino al decesso. Carica assunta il 24.03.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, gerente dal 13.07.2021 sino al decesso. Carica assunta il 7 luglio 2021 come da verbale assembleare redatto alla presenza del notaio;

-         __________, AU dal 09.02.2021 sino al decesso. Carica assunta il 26.01.2021 come da relativo verbale con autenticazione della firma da parte del notaio;

-         __________, gerente dal 27.03.2014 sino al decesso;

-         __________, AU dal 27.10.2017 al 15.07.2020. Revoca delle funzioni il 07.07.2020, come da relativo verbale;

 

Inoltre, […] si osserva che:

 

-         Il 1. settembre 2020 [†__________, n.d.r.] comunica [alla Cassa, n.d.r.], quale gerente della __________, che la stessa non ha dipendenti, richiedendo nel contempo di annullare le fatture di acconto del 2° e 3° trimestre 2020;

-         Il 22 febbraio 2021 [†__________, n.d.r.] compila, come confermato dalla ricorrente, la dichiarazione dei salari della società DT 1;

-         Il 12 aprile 2021 compila il questionario di affiliazione della __________;

-         Il 14 luglio 2021 ha richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della […] DT 1;

-         Il 16 luglio 2021 ha richiesto di pagare ratealmente il conguaglio 2020 della __________;

-         L’8 settembre 2021 ha comunicato alla Cassa, tramite lettera, che la __________ non occupava più salariati, compilando il modulo apposito e chiedendo nel contempo l’annullamento dell’ultima fattura di acconto;

-         Il 7 dicembre 2021 ha richiesto la modifica della dichiarazione dei salari 2020 inerente la società __________;

-         Dal conto individuale AVS del signor __________ risulta che nel 2020, nel periodo gennaio-dicembre, ha percepito un salario di CHF 19'200.00 dalla __________ e che per il periodo da luglio a dicembre 2021 ha percepito una retribuzione di CHF 3'250.00 dalla __________ (doc. 7).

La Cassa osserva inoltre che il signor __________ era già stato oggetto di procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nel corso del 2019, in relazione agli scoperti dell’anno 2015 della __________. […] nel periodo da maggio 2020 ad agosto 2021 […] ha effettuato il pagamento di 8 rate di CHF 390.00 ciascuna (doc. 8).”

                                 

                                  Esaminata la surriferita documentazione, questo Giudice ritiene che anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ritenere †__________ inabile al lavoro al 100% dal 6 luglio 2020 sino alla data del decesso, il suo agire, ben documentato dalla Cassa, non permette certo di concludere per un’incapacità di comprendere il proprio ruolo o anche nominare un sostituto, anzi. Infatti, nell’intervallo temporale critico (6 luglio 2020-2 gennaio 2022), egli ha assunto diversi nuovi mandati in seno a molteplici società, riportando masse salariali, chiedendo dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti, percependo salari, ecc.

                                  Pertanto, lo stato valetudinario di †__________ non può assurgere a motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza topica.

 

                       2.7.2.  La ricorrente adduce, quale motivo di discolpa, il fatto che la Cassa non ha provato che il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico o che i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive giungevano ad uno stadio avanzato (I, p.to 3.).

 

                                  A tal proposito, questo Giudice può far propria la presa di posizione della Cassa (III, pag. 6 e seg., sottolineature del redattore):

 

"  […] la Cassa sottolinea che la mancata notifica del versamento dei salari nel corso dell’anno, come prescrive l’art. 35 cpv. 2 OAVS […] non ha permesso alla stessa di emettere e se del caso diffidare e precettare per tempo i contributi d’acconto dell’anno 2020 (negli anni 2018 e 2019 la società non ha dichiarato alcun salario […]). Pertanto la ricorrente non può avvalersi della presunta regolarità dei pagamenti per ritenere esente da responsabilità il comportamento del defunto amministratore.”

 

                                  In effetti, è stato proprio l’(in)agire gravemente negligente di †__________ (cfr. supra consid. 2.7.) a determinare la dilazione delle tempistiche in punto al versamento degli oneri sociali per l’anno 2020, ciò che, di tutta evidenza, non può assurgere a circostanza esimente.

 

                                  Va in ogni caso precisato quanto segue.

 

                                  Il 14 luglio 2021 †__________ aveva chiesto alla Cassa una dilazione di pagamento rateale per i contributi paritetici relativi al 2020 (doc. 3, allegato B), dilazione che la Cassa ha concesso il 27 luglio 2021 (doc. 3, allegato C).

 

                                  Giusta l’art. 34b cpv. 3 OAVS, la dilazione del pagamento vale come diffida, ragione per cui in casu la società era stata formalmente diffidata il 27 luglio 2021.

 

                                  Inoltre, dall’analisi del piano di pagamento rateale si evince che la società doveva versare in dieci rate (scadenti il 31 agosto 2021, il 30 settembre 2021, il 1. novembre 2021, il 30 novembre 2021, il 31 dicembre 2021, il 31 gennaio 2022, il 28 febbraio 2022, il 31 marzo 2022, il 2 e 30 maggio 2022; doc. 3, allegato C), lo scoperto contributivo relativo all’anno 2020.

 

                                  Come incontestatamente asserito dalla Cassa, “la dilazione concessa il 27 luglio 2021 è stata rispettata solamente in ragione di 2 rate (la 1.a, scadente il 31 agosto, è stata saldata il 3 settembre, mentre la 2a, scadente il 30 settembre, solamente il 30 novembre 2021)” (doc. 3, pag. 7).

                                  A causa del mancato rispetto del piano di pagamento rateale, la Cassa ha avviato il 18 novembre 2022 la procedura esecutiva nr. __________ terminata con il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo del 25 novembre 2022 (doc. 3, allegato D).

 

                                  Visto quanto precede, la censura dell’insorgente non può essere condivisa.

                                 

                          2.8.  Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                  Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                  Nel caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2., 2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

 

                          2.9.  Visto tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che †__________, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza ha impegnato RI 1 – quale erede che non ha rinunciato alla successione – per quanto concerne le conseguenze del manato pagamento dei contributi paritetici della fallita DT 1 per il periodo 1. gennaio-31 dicembre 2020. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’ex organo, il ricorso va accolto parzialmente, il danno imputato ad RI 1 riducendosi dai fr. 3'800.75 richiesti con la decisione contestata a 1'800.75 a seguito di un pagamento nel frattempo effettuato da “un altro convenuto” (cfr. supra consid. 1.5.).

 

                        2.10.  Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

 

                                  Nel caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito dei pagamenti intervenuti successivamente all’emanazione della decisione impugnata, circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione della ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

 

                        2.11.  Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

 

                                  Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

                                  Sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

                        2.12.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

                                  § La decisione su opposizione del 22 maggio 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 fr. 1'800.75.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati.

 

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti