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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS/RG/nh |
17 dicembre 2001
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo,
presidente, |
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redattore: |
Marco Bischof |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2000 di
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__________, rappr. da: avv. __________,
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contro |
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la decisione del 2 ottobre 2001 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l’invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 agosto
1993 __________, autista e magazziniere presso la ditta __________, è stato
vittima di un grave incidente stradale.
Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF __________che ha erogato delle
indennità giornaliere.
In data 20 febbraio 1995 egli ha presentato una domanda tendente ad ottenere
delle prestazioni AI per adulti.
Dopo un breve periodo di osservazioni presso il Centro per la formazione
professionale e sociale di __________, sulla scorta della documentazione medica
acquisita agli atti, con decisione 24 novembre 1997 l'Ufficio assicurazioni
invalidità (UAI) ha posto __________ al beneficio di una rendita intera (grado
d'invalidità del 67%), con effetto retroattivo al 1° agosto 1994 (doc. AI _).
1.2. Nell'ambito
della procedura di revisione della rendita, l'UAI ha disposto di accertare la
capacità lavorativa dell'assicurato presso il Centro di riabilitazione di
__________ (doc. AI _).
Sulla base del rapporto 17 novembre 1999 del citato centro di riabilitazione
(doc. AI _), con proposta di decisione 2 maggio 2000 (doc. AI _)
l'amministrazione ha pronunciato quanto segue:
" A norma delle vigenti disposizioni, vi è l'obbligo di adottare la procedura di riconsiderazione quando la rendita, concessa dalla amministrazione con provvedimento cresciuto in giudicato incontestato, si rivela a posteriori errata.
Nel caso concreto vi sono i presupposti per l'applicazione della procedura di riconsiderazione, in quanto dagli atti acquisiti durante la fase iniziale di revisione, segnatamente la perizia medica __________, il rapporto della Clinica di riabilitazione di __________ del 17.11.1999 e quello del consulente AI in integrazione professionale, emerge chiaramente come l'assicurato presenti una capacità lavorativa del 50% in attività leggera (ad esempio nel settore industriale) con una capacità di guadagno stimata in almeno fr. 17'500.‑ annui, non migliorabile tramite eventuali misure di riqualifica professionale, ciò che comporta complessivamente un grado di invalidità o di incapacità lucrativa del 56%, ritenuto che senza il danno alla salute avrebbe potuto oggigiorno conseguire dei redditi di circa 39'650.‑ annui (3'050.‑ x 13).
Corre pertanto l'obbligo di riconsiderare la nostra precedente decisione, manifestamente errata alla luce degli elementi successivamente evidenziati.
A questo proposito la rendita intera ancora attualmente versata sarà
necessariamente sostituita dal diritto ad una mezza rendita, nei termini previsti dalle disposizioni legali, ossia dal primo giorno del secondo mese che seguirà la notifica della decisione formale.
Un ricorso interposto contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo in virtù dei combinati disposti dell'art. 97, cpv. 2, LAVS e dell'art. 81 LAI."
Mediante lettera 5 giugno 2000 l'allora rappresentante dell'assicurato ha
contestato che al suo assistito possa essere riscontrata una capacità
lavorativa del 50% in attività leggere.
Egli ha altresì contestato le premesse della riconsiderazione della decisione
del 1997 poiché già allora le condizioni di salute erano precarie (doc. AI _).
Con lettera 14 giugno 2000 il rappresentante ha poi trasmesso
all'amministrazione il rapporto 30 maggio 2000 del dr. __________, specialista
in reumatologia, il quale conclude che i disturbi lamentati dall'assicurato
difficilmente possono far ritenere esigibile una capacità lavorativa del 50% e
che il caso meriterebbe una nuova valutazione peritale.
1.3. Mediante
decisione 2 ottobre 2000 l'amministrazione ha assegnato all'assicurato una
mezza rendita, con un grado d'invalidità del 56%, a decorrere dal 1° dicembre
2000 (doc. AI _).
Con decisione 24 novembre 2000 l'UAI ha invece annullato la precedente
pronunzia del 24 novembre 1997, confermando la mezza rendita dal 1° dicembre
2000. L'amministrazione ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso (doc. AI _).
1.4. Contro la
decisione 2 ottobre 2000 l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, è
tempestivamente insorto postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Innanzitutto contesta la riconsiderazione della decisione 24 novembre 1997
poiché il grado d'invalidità è stato correttamente accertato e perché
l'assicuratore LAINF ha sempre erogato delle indennità giornaliere sulla base
di una incapacità lavorativa totale.
Facendo riferimento ai certificati del medico curante Dr. __________ e dello
specialista dr. __________, il ricorrente contesta l'esigibilità di qualsiasi
attività lucrativa.
Nella denegata ipotesi in cui il tribunale dovesse concludere per una residua
capacità lavorativa, l'assicurato non ritiene comunque proponibile prendere in
considerazione un reddito annuo da invalido di oltre fr. 17'000.-- fissato
dall'UAI, da lui ritenuto essere al massimo di fr. 1'000.-- mensili.
Egli sostiene inoltre un reddito da valido di almeno fr. 52'650.--, importo
previsto dal contratto collettivo di categoria, per cui la perdita economica
sarebbe in ogni caso superiore al 67% od addirittura al 70%.
Pertanto, l'assicurato è dell'avviso che non soltanto non sono dati i requisiti
per la riconsiderazione del suo caso, ma neppure sono dati quelli della
semplice revisione, in quanto il grado d'invalidità non si è modificato.
1.5. Mediante risposta 6 febbraio 2001 l'UAI postula la reiezione del gravame.
Innanzitutto l'amministrazione spiega che il motivo di riconsiderazione è dovuto al palese errore nella commisurazione del reddito ipotetico da invalido, evidenziando che:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale in vigore sino allo scorso anno, un uomo che esercitava attività semplici e ripetitive, lavorando a tempo pieno era in grado di conseguire teoricamente fr. 35'000.‑ annui. Per le donne tale salario era fissato a fr. 25'000.‑.
Nella fattispecie, stabilito che l'assicurato è ancora in grado di svolgere attività semplice e ripetitiva solo a metà tempo, si sarebbe dovuto fissare il reddito determinante a fr. 17'500.‑ . Dall'esame degli atti risulta però che è stato utilizzato il reddito di riferimento del personale femminile (fr. 12'500.‑).
Che poi la correzione del suddetto errore rivesta una notevole importanza è parimenti indubbio. Infatti, se consideriamo il reddito ipotetico di fr. 17'500.‑ otteniamo un grado di invalidità del 56%, al quale corrisponde una mezza rendita, mentre se prendiamo i 12' 500.‑ franchi, otteniamo un grado di invalidità del 68,5%, che apre il diritto ad una rendita intera.
Il ricorrente contesta inoltre tanto l'ammontare del reddito teorico da invalido cosi come ritenuto dall'UAI (fr. 17'500.‑), tanto il reddito considerato teoricamente conseguibile senza invalidità (fr. 39'650.‑).
Per quel che concerne il reddito ipotetico da invalido, giova precisare che, per valutare se una decisione è senza dubbio errata, ci si deve fondare sulla situazione di diritto (compresa la giurisprudenza) esistente al momento in cui è stata adottata la decisione (DTF 119 V 480). Per tale motivo nel presente caso trova ancora applicazione la sopraccitata giurisprudenza del Tribunale cantonale, ora abbandonata, in base alla quale il reddito da invalido ammontava a fr. 35'000.‑ .
Anche per quel che concerne il secondo termine di paragone, ovvero il reddito conseguibile senza invalidità, fa stato lo stipendio percepito nell'anno precedente alla decisione, ovvero fr. 39'650.‑ (fr. 3050.‑ x 13). Al fine di valutare se una decisione è viziata, è infatti necessario far riferimento alla situazione esistente al momento in cui è stata emessa, non solo dal punto di vista del diritto, bensì anche da quello dei fatti.
Seppure ininfluente ai fini della presente causa si tiene comunque a precisare che per ipotizzare quanto il ricorrente avrebbe potuto guadagnare oggi presso la __________ non ci si deve riferire ai valori del CCL di categoria, in quanto la ditta in questione non vi aveva aderito."
L'UAI
ritiene infine di non scostarsi dalla valutazione del grado di incapacità
lavorativa effettuata dagli esperti della __________ che hanno accertato una
abilità lavorativa del 50% in attività leggere.
1.6. Con scritto
15 febbraio 2001 il rappresentante dell'assicurato ha indicato i mezzi di prova
da assumere pendente causa ed ha allegato un "commento personale" del
medico curante (doc. _) che è stato trasmesso poi dal TCA all'amministrazione
per una presa di posizione, avvenuta mediante lettera 30 marzo 2001 (doc. _).
1.7. In data 10
luglio 2001 il TCA ha richiamato dall'Assicurazione __________ l'incarto del
ricorrente inerente la problematica infortunistica (doc. _).
Alle parti è stato assegnato un termine per la consultazione della nuova
documentazione, con possibilità di presentare osservazioni scritte (doc. _).
Con lettera 27 luglio 2001 l'amministrazione ha comunicato di non avere nulla
da aggiungere (doc. _), mentre, con scritto 20 luglio 2001 il ricorrente ha
rilevato che:
" Facendo uso della facoltà concessa comunico a nome e per conto del ricorrente Signor __________ che questi deve ribadire le richieste di assunzione di prova di cui al mio scritto del 15 febbraio scorso; per quanto riguarda i documenti della __________ rilevo che il rapporto del Dottor __________ dell'Istituto __________ ‑ peraltro non condiviso e criticato dai medici curanti del Signor __________ Dottori __________ e __________ ‑ risale al lontano settembre 1998, il che fa ritenere che tale documento evidentemente non è aggiornato.
Del resto i citati medici hanno attestato che nella situazione del Signor __________ non si sono verificati miglioramenti ma, al contrario, peggioramenti. Dall'incarto citato, segnatamente dalla documentazione medica, risulta che sono intervenuti nel frattempo altri specialisti (Dottor __________, specialista neurologo e Dottoressa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia), il che comprova l'evoluzione sfavorevole assunta dal caso."
1.8. In data 20
agosto 2001 lo scrivente Tribunale ha reso attento il ricorrente che i redditi
in attività leggere verranno calcolati secondo le tabelle sui salari edite
dall’Ufficio federale di statistica e trasmesso il rapporto 26 gennaio 2001 del
consulente IP, assegnando un termine per presentare osservazioni (doc. _).
Il 10 settembre 2001 l’assicurato ha comunicato la propria presa di posizione
(doc. _).
Mediante lettera 17 ottobre 2001 l’UAI ha prodotto il rapporto complementare
del consulente professionale datato 4 ottobre 2001 (doc. _). Tale
documentazione è stata inviata al ricorrente con facoltà di una presa di
posizione scritta (doc. _). Con scritto 24 ottobre 2001 l’assicurato ha
presentato le proprie osservazioni (doc. _).
in diritto
2.1. Affinché sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.
Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
· che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
· che sia costatata un'incapacità di guadagno;
·
che l'incapacità di guadagno sia causata dal
danno alla
salute;
allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Inoltre va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.3. Oggetto del
contendere è il riesame della decisione 24 novembre 1997 con cui l'UAI aveva
concesso all'assicurato una rendita intera.
A proposito della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:
- in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 p. 86);
- in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a);
- nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E. P.; SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1).
Il TFA ha precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).
L’Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrecht, Berna 1994, p. 343; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono però essere grossolani (U. Kieser, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).
Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c; Locher, op. cit. p. 345).
2.4. Occorre
dunque verificare se l’amministrazione a ragione ha ritenuto la decisione del
24 novembre 1997 manifestamente errata e se tale rettifica riveste
un’importanza notevole.
Per procedere a tale esame ci si deve comunque fondare sulla situazione di
fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa, esistente al momento in cui è stata
pronunciata la decisione da riesaminare.
Nell'evenienza concreta, come rettamente rilevato dall'amministrazione,
l’erroneità della decisione in questione risiede nella commisurazione del
reddito da invalido.
Infatti, ritenuto che l'assicurato è stato medicalmente dichiarato abile al
lavoro in attività di tipo sedentario nella misura del 50% (cfr. certificato 1°
luglio 1997 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e in
ortopedia, doc. AI _), per il calcolo dell'incapacità del guadagno l'UAI ha
preso in considerazione un reddito ipotetico di fr. 25'000.-- corrispondenti al
reddito conseguibile da manodopera femminile in attività leggere, in
luogo dei fr. 35'000.— quale reddito conseguibile in siffatte attività da
personale maschile.
Nella valutazione 3 marzo 1997 il consulente IP, dopo aver escluso una
riformazione professionale dell'assicurato per ragioni di salute, ha infatti
proposto:
" si potrebbe fare una valutazione di abilità lavorativa parziale in professioni leggere e possibilmente sedute di operaia non qualificata, in tali professioni, al 50%, il reddito annuo sarebbe valutabile intorno ai 12'500..-- " (doc. AI _).
Secondo la giurisprudenza del TCA allora in vigore, il reddito in attività
leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un
mercato del lavoro equilibrato per la manodopera maschile era di fr. 35'000.--
annui, mentre per le donne tale reddito era di fr. 24'500.-- (fra le ultime
cfr. STCA inedita 27 ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re F.P., 4
gennaio 2000 in re M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.).
Dalla risposta di causa si è appreso che quale salario da valido l'UAI aveva
preso in considerazione fr. 3'050.-- al mese (stato 1993), corrispondente a
quanto l'assicurato aveva percepito prima dell'infortunio (cfr. questionario
del datore di lavoro in doc. AI _, per un importo annuo di fr. 39'650.--
(inclusa la 13.a mensilità).
Con un reddito da invalido di fr. 12'500.-- ( 50% di fr. 25'000) l'incapacità
al guadagno è del 68,5% con un diritto alla rendita intera.
Invece, tenendo conto di un reddito di fr. 17'500.-- (50% di 35'000) il grado
d'invalidità risulta essere del 56% (17'500 : 39'650 x 100 - 100) ciò che
corrisponde ad una mezza rendita.
In queste circostanze, dunque, la decisione 24 novembre 1997 è da considerare
errata.
2.5. Secondo
la giurisprudenza, tuttavia, affinché il riesame della decisione possa essere
ammesso, l'errore di diritto commesso dev'essere manifesto. In una sentenza
pubblicata in DTF 119 V 483 il TFA aveva ravvisato che l’assicuratore LAINF
aveva a torto ritenuto parzialmente esigibile, l'attività precedentemente
esercitata dall'assicurato, questo contrariamente a quanto medicalmente
accertato. Trattandosi dunque di un'erronea applicazione dei principi relativi
al raffronto dei redditi, l'Alto tribunale ha precisato che:
" Fondée sur cette fausse prémisse, elle a commis une erreur de droit qui touche, en l'espèce, les principes mémes d'évaluation de l’invalidité dans l'assurance‑accidents. L'évaluation inexacte de l'invalidité, en raison d'une fausse application de ces principes, fondamentaux, doit être considérée comme sans nul doute erronée, au méme titre d'ailleurs qu'un calcul de rente contraire à la loi (voir à ce sujet: ATIF 103 V 128 consid. a)."
Pure in DTF 117 V 8ss il TFA ha stabilito che:
11( .(.. ) est manifestement inexacte la décision de l'administration qui supprime une rente d'invalidité, sans établir les faits juridiquement déterminants et alors qu'une comparaison correcte des revenus devait la conduire à retenir un degré d'invalidité ouvrant droit à la rente (ATF 117 V 8 ss)."
Il TFA ha parimenti qualificato come errore manifesto il fatto che l'amministrazione ha determinato l'invalidità sulla base dei grado di occupazione al posto di procedere ad un raffronto dei redditi:
" Die revisionsweise Aufhebung der Rente mit Verfügung vom 19. Dezember 1977 erweist sich demzufolge als zweifellos unrichtig, weil die Ausgieichskasse einerseits ohne jede Abklärung des rechtserhebiichen Sachverhaltes anstelle eines Einkommensvergleichs einen blossen Zeitvergleich vorgenommen hat und weil anderseits ein korrekt durchgeführter Einkommensvergleich zu einern klar über 50% liegenden lnvaliditätsgrad hätte führen müssen" (DTF 117 V 20 consid. 2c).
Nel caso in esame, avendo l’UAI ritenuto un reddito da invalido non corretto, con conseguente erronea modalità di raffronto di redditi, ciò che costituisce un principio fondamentale dell'invalidità, l'errore commesso va considerato manifesto. Poiché la relativa rettifica riveste una notevole importanza, legittimamente l'amministrazione ha proceduto alla riconsiderazione in questione.
2.6. Appurata
dunque la legalità della riconsiderazione, occorre comunque verificare se nel
frattempo vi è stata una modifica rilevante ai fini del diritto alla rendita.
__________ contesta infatti di essere ritenuto abile al 50% in attività leggere
e ripetitive ed è anche dell’avviso che siano dati i presupposti per ammettere,
rispetto alla prima decisione, un peggioramento del suo stato di salute che
inciderebbe in modo rilevante sul suo diritto alla rendita ai sensi dell’art. 41
LAI.
Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI,
secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata
da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).
2.7. Ritornando
al caso in esame, occorre dunque verificare se nel lasso di tempo tra la resa
della decisione iniziale ( 24 novembre 1997) e quella impugnata ( 2 ottobre
2000) vi è stata una modifica delle condizioni cliniche tali da influire sul
diritto alla rendita (cfr. consid. 2.7).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse
sono state rese, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ora, dagli atti di causa
risulta che per determinare la residua capacità lavorativa alla base della
decisione del 1997, l'amministrazione ha tenuto conto del certificato 27 giugno
1997 stilato dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, del
seguente tenore:
" Come già deciso, anche dopo nuovo consulto da parte del Prof. __________, un nuovo intervento chirurgico non è indicato.
E' molto importante comunque che il paziente porti delle scarpe ortopediche con supporti.
Egli necessita inoltre di periodici cicli di fisioterapia.
A mio parere il paziente potrebbe svolgere un'attività sedentaria al 50%." (doc. AI _)
Tale
rapporto ha sostanzialmente confermato le conclusioni del consulente
professionale.
Infatti, nella già citata valutazione 3 marzo 1997 il consulente, dopo aver
escluso una riformazione professionale dell'assicurato per ragioni di salute,
ha proposto che
" si potrebbe fare una valutazione di abilità lavorativa parziale in professioni leggere e possibilmente sedute di operaia non qualificata, in tali professioni, al 50%, il reddito annuo sarebbe valutabile interno ai 12'500..-- " (reddito da valido poi risultato erroneo, ndr). (doc. AI _).
Durante la procedura di revisione iniziata nel luglio 1998 (doc. AI _), l'UAI
ha disposto un accertamento professionale presso la __________.
Dal relativo rapporto datato 17 novembre 1999 si evince che __________ ha
soggiornato presso tale clinica dal 20 ottobre 1999 al 5 novembre 1999 (doc. AI
_).
Dopo aver accertato gli impedimenti fisici alla nuca ed ai piedi destro e
sinistro e proceduto all'osservazione dell'attività lavorativa esigibile (cfr.
capitolo "Beobachtungen zur Belastbarkeit") gli esperti hanno avuto
qualche difficoltà nella valutazione oggettiva della residua capacità
lavorativa a causa del comportamento dell'assicurato, il quale si riteneva non
essere abile al lavoro.
Al proposito nel rapporto si legge:
" Auf Grund seines stark schmerzbetonten Verhaltens können wir seine Leistungsbereitschaft bei den zugewiesenen Arbeiten nicht objektiv beurteilen.
Das Leistungsverhalten erschien erheblich inkonsistent. Subjektiv fühlt sich der Versicherte zur Zeit bei einer der Behinderung angepassten Arbeit unfähig, Halbtags zu arbeiten.
Unserer Meinung nach ist Herr __________ belastbarer als er sich einschätzt. Doch wird es ein schwieriges Unterfangen sein, ihn zu mehr zu bewegen. Für ihn ist der Invalidenausweis und die erhobene Belastungsprüfung in __________ (1996) die Bestätigung, dass er nicht mehr leisten kann." (doc. AI _)
Gli esperti hanno comunque concluso che non vi sono possibilità di reinserimento lavorativo e che teoricamente l'assicurato può svolgere un'attività leggera al 50% nel settore industriale in cui possa alternare la propria posizione:
"
Massnahmen beruflicher Art sind nicht angezeigt,
weil Herr __________ sich völlig arbeitsunfähig fühlt. Rein theoretisch wäre
ihm eine halbtägige, körperlich leichte Arbeit im industriellen Bereich, bei
wechselbelastendere Arbeitshaltung, zumutbar.
(..)
Beim Abschlussgespräche war der Versicherte mit den obigen Empfehlungen nicht
einverstanden. Er fühlt sich arbeitsunfähig."
Sulla base del rapporto del centro di riabilitazione l’amministrazione ha
quindi confermato un’incapacità lavorativa del 50% in attività leggere,
accertata nella prima decisione.
2.8. L'assicurato
contesta la valutazione della __________ e rileva in particolare come il suo
medico curante dr. __________ abbia sempre sostenuto una piena incapacità
lavorativa.
Nel certificato 12 giugno 1995 il menzionato medico ha posto come diagnosi
un'artrosi all'alluce destro, una osteotomia metatarsale destra, diabete mellito
posto traumatico, status dopo osteosintesi dell'odontoide, splenectomia e
sutura del mesocolon, stato depressivo post traumatico ed ha concluso per una
piena inabilità lavorativa dell'assicurato nella professione precedentemente
esercitata (doc. AI _).
Tale inabilità è stata confermata nel rapporto 20 settembre 1995 (doc. AI _),
mentre nel certificato 11 febbraio 1997 il dr. __________ ha anche indicato,
quale attività adeguata, quella di magazziniere e di bibliotecario (doc. AI _).
Infine, nel certificato 19 ottobre 1998 egli non si è espresso sul grado di
incapacità lavorativa (doc. AI _).
Pendente causa, l'assicurato ha trasmesso un "commento personale"
redatto dal medico curante il 15 febbraio 2001, il quale ha succintamente preso
posizione in merito alle diverse problematiche del proprio paziente (cfr.
problema nuca, problema diabete, problema stato depressivo, problema
reintegrazione) per concludere come segue:
"
È verosimile che i problemi alla nuca ed il
diabete mellito siano stati causati dall'infortunio.
Essendo il signor __________ mio paziente da molti anni, posso confermare che
l'infortunio è stata la causa della sua attuale situazione psichica.
A mio parere questo caso meriterebbe una nuova valutazione di tipo
peritale." (doc. _).
Orbene, come rilevato dall'amministrazione nelle osservazioni 30 marzo 2001
(cfr. doc. _), in casu non è determinante sapere se alcuni dei disturbi
attualmente lamentati dall'assicurato debbano essere messi in diretta relazione
con il noto incidente. Tale questione ha una valenza per l'assicurazione
infortuni che prende a carico unicamente i danni alla salute connessi con i
postumi dell'infortunio.
Nell’evenienza concreta, invece, determinante è sapere se le patologie
sofferte, indipendentemente dalla loro causa, hanno un incidenza sulla capacità
lavorativa. A mente del TCA ciò non è il caso.
Infatti, per quel che concerne il diabete e lo status depressivo post
infortunistico, agli atti non vi è alcun elemento che possa far concludere per
una limitazione lavorativa dovuta a tali affezioni.
Riguardo all'affezione psichica, giustamente l'amministrazione rileva come lo
status depressivo sia stato diagnosticato dal dr. __________ nel rapporto 12
giugno 1995, ma non in quelli successivi datati 20 settembre 1995 (doc. AI _),
11 febbraio 1997 (doc. AI _) e 19 ottobre 1998 (doc. AI _). Nel rapporto 10
maggio 2000 il dr. __________ menziona nuovamente uno stato depressivo (doc. AI
_).
Dall'incarto LAINF emerge che il ricorrente è in cura presso la dott. ssa
__________, psichiatra. Non vi sono tuttavia degli indizi che permettono di
ritenere un’eventuale incapacità lavorativa per motivi psichici poiché in
quell'incarto risultano solo delle note di onorario per consultazioni avvenute
nei mesi di marzo e aprile 2001.
In merito alla patologia ortopedica, l'assicurato ha prodotto il rapporto 30
maggio 2000 del dr. __________, specialista in reumatologia. Posta come
diagnosi una sindrome cervico-spondilogena recidivante con dorsalgie croniche,
il citato sanitario ha concluso:
"Il paziente presenta quindi una sindrome cervico‑spondilogena
cronica in stato dopo l'operazione citata. Attualmente sembrano in primo piano
però dei problemi al livello dorsale medio, di tipo piuttosto meccanico, con
irritazioni muscolo‑tendinee locali e disfimioni intervertebrali minori.
I dolori hanno la tendenza a migliorarsi ma solo transitoriamente dopo sedute
di fisioterapia. Essi sono ormai cronicizzati e presenti da 6 a 7 anni, con
andamenti altalenati.
In assenza all'anamnesi di sospetto di una malattia grave e di un esame clinico dove sono mostrati unicamente dei problemi meccanici, non ho effettuato dei radiogrammi. Dal punto di vista pratico, la presa a carico di dolori di questo tipo ormai da lungo tempo cronicizzati, è come sempre particolarmente difficile. Personalmente potrei effettuare delle infiltrazioni locali (delle manipolazioni sembrano piuttosto controindicate in presenza di tuia dolenzia spiccata anche solo palpatoria). Tuttavia in presenza di un diabete queste devono essere effettuate con una certa prudenza.
Alternativamente si potrebbe provare con un approccio differente tipo neuralterapia e/o agopuntura. Il paziente preferisce discutere di queste opzioni terapeutiche con Lei. Non ho previsto ulteriori controlli ma resto a disposizione per effettuare eventuali infiltrazioni locali.
Dal punto di vista lavorativo, mi sembra naturalmente difficile poter proporre attualmente una capacità lavorativa anche solo del 50% in questo paziente. Meriterebbe in tutti casi una nuova valutazione di tipo peritale." (cfr. doc. _).
Ora, secondo il TCA, tale rapporto non permette di
scostarsi dalla valutazione fatta dai periti di __________. Il reumatologo ha
sì espresso delle perplessità circa una capacità lavorativa del 50%
riconosciuta dall’amministrazione, ma non ha comunque indicato i motivi per cui
ritiene opportuna una nuova valutazione peritale. Del resto, i dolori
diagnosticati dal dr. __________ sono stati debitamente presi in considerazione
dalla __________ durante il periodo di osservazione (cfr. capitolo
"Beobachtungen zur Belastbarkeit" in doc. AI _).
D'altro canto va rilevato che nel rapporto peritale 16 settembre 1998
__________ - fatto allestire dall'assicuratore LAINF - il dr. med. __________
ha ritenuto il ricorrente abile almeno nella misura dell’80% in attività
adeguate (cfr. perizia allegata al doc. AI _).
Infine, facendo riferimento all'incarto LAINF, con scritto 27 luglio 2001
l'assicurato ha sottolineato come nel frattempo egli sia stato visitato da
altri specialisti (un neurologo ed una psichiatra), a conferma dell'evoluzione
sfavorevole del caso (cfr. consid. 1.7). In quell'incarto, comunque, vi sono
solo note d'onorario sicuramente non idonee a comprovare un peggioramento dello
stato di salute.
Concludendo, a giudizio di questa Corte, è pertanto da ritenere dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V
208, 115 V 142) che nel periodo in questione, contrariamente a quanto sostenuto
nel gravame, non vi è stata una modifica delle condizioni di salute
dell'assicurato. Resta pertanto confermata una capacità lavorativa al 50% in
attività leggere e ripetitive.
Dal profilo economico, utilizzando, per la valutazione del grado d’invalidità,
i redditi in attività leggere e ripetitive recentemente ridefiniti dal TCA in
base ai criteri sulla fissazione del reddito da invalido esposti dal TFA in DTF
126 V 75ss, il diritto ad una mezza rendita deve essere in casu confermata.
Infatti, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo
Tribunale ha statuito che,
conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di
statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il
salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata
a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323;
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella
causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑
nel settore privato ticinese.
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF
126 V 81 consid. 7a), questo reddito, adeguato al 2000 (momento della decisione
impugnata, cfr. DTF 121 V 366) in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La
vie économique 9/2001”, Tabella B10.3, pag. 85), ammonta a fr. 45'984,60 (
45'390 x 1856: 1832).
Considerata un’esigibilità del 50% in attività leggere e ripetitive, il reddito
da invalido risulta essere di fr. 22'993.—, senza alcuna riduzione
(cfr. in merito rapporto 4 ottobre 2001 del consulente professionale in doc.
_).
Ponendo in raffronto un reddito da valido (relativo all’anno 2000), secondo la
variante più favorevole per l’assicurato, di
fr. 61'333.— (fr. 49'933 quale autista con patente E + fr. 11'400
d’indennità come indicato dal nello scritto 10 settembre 2001 in doc. _, anche
se il datore di lavoro del ricorrente non ha aderito al contratto collettivo),
emerge un’incapacità al guadagno del 62,5 % (61’333 – 22993 x 100 : 61’333)
conferente il diritto ad una mezza rendita.
2.9. Con il
gravame __________ ha chiesto al TCA di ordinare una perizia medica
specialistica e di assumere diversi testi.
Al proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 vCF, ora esplicitato dall'art. 29 cpv. 2
nuova Costituzione (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia
162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché la documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti