RACCOMANDATA |
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Incarto n.
RG/sc |
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In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 11 novembre 2000 di
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__________, rappr. da: avv. __________,
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contro |
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le decisioni del 12 ottobre 2000 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, classe __________, direttore di un'impresa di trasporti e traslochi, il 20 agosto 1997 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In relazione a tale richiesta con rapporto 24 settembre 1997 il dott. __________ ha posto la seguente diagnosi:
" Discopatia degenerativa di L4-L5-S1.
Protrusione discale di L4-L5 dx. non compressiva.
Obesità.
Epatopytia." (Doc. AI _)
attestando un'incapacità lavorativa del 25% a far tempo dal luglio 1997 (Doc. AI _).
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica, di cui si dirà - per quanto occorra - nei considerandi di diritto, con tre decisioni datate 12 ottobre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), riconoscendo un grado d'invalidità del 50%, ha assegnato a __________ una mezza rendita AI di fr. 587 dal 1. gennaio al 31 gennaio 2000 e di fr. 535 dal 1. febbraio 2000, nonché una rendita semplice per il figlio __________ di fr. 235 dal 1 gennaio al 31 gennaio 2000 e di fr. 214 dal 1. febbraio al 31 luglio 2000.
Queste le motivazioni poste alla base delle decisioni amministrative:
" Secondo l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%.
Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita può essere assegnata - su richiesta - anche per un'invalidità del 40%.
Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è richiesta una prestazione.
Per determinare l'invalidità si raffronta il reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato in per cento in base alla perdita di capacità di guadagno.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la determinazione del grado di invalidità.
Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 50% con diritto a una mezza rendita AI a decorrere dal 01.01.2000, trascorso un anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa e lucrativa - articolo 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Secondo le conclusioni peritali del SAM, l'assicurato almeno sino al 31.12.1998 era ritenuto completamente abile al lavoro." (Doc. _)
1.3. Contro dette decisioni dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato con ricorso 11 novembre 2000, il quale, tramite l'avv. __________, ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità e di una rendita per il figlio __________ dal 1. gennaio 1999, nonché il riconoscimento di una rendita completiva per la moglie dal 1. gennaio al 29 dicembre 1999.
Con il gravame viene fatto in particolare valere:
" (…)
2.
__________ è costretto a ricorrere contro tale decisione per tre differenti ragioni, che saranno nel seguito puntualmente illustrate, e che qui sono sinteticamente riassunte come segue: innanzitutto, perché di contro agli accertamenti dell'Ufficio Al competente, ritiene di avere diritto ad una rendita completa dì invalidità, essendo invalido in misura del 100 %, comunque in misura tale da potere beneficiare della rendita intera; in secondo luogo ritiene che la rendita debba essere fatta partire con effetto retroattivo almeno dal 1. gennaio 1999, e non dal 1. gennaio 2000; infine, pretende il ricorrente anche una pensione retroattiva per la moglie.
Ciò per i seguenti motivi.
2.1.
Giusta l'art. 4 LAI è invalido nel senso della legge chi sia incapace al guadagno in maniera presunta, permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Nella decisione impugnata il grado di invalidità del ricorrente è stato determinato nel 50 %, sulla base di conclusioni peritali che ritenevano abile al lavoro l'assicurato almeno sino al 31 dicembre 1998.
Questo accertamento, però, contraddice in maniera palese con la realtà dei fatti. Il ricorrente, in effetti, non è in grado di lavorare in alcuna misura. Come attesta il certificato medico del 20 ottobre 2000 dell'Ospedale __________, il ricorrente è inabile al lavoro al 100 % e questa inabilità è quella che in definitiva __________ ha avuto sin dal 1. gennaio 1998.
Di conseguenza, non si condividono le conclusioni della perizia fatta esperire dall'Ufficio invalidità presso il SAM di Bellinzona, né si riesce a comprendere come abbia potuto questo perito giungere ad una invalidità ridotta al 50 %. Il ricorrente, purtroppo, non è in grado di lavorare al 100 %.
Si chiede di conseguenza di ordinare una nuova perizia per fare accertare l'invalidità totale del ricorrente.
Prove: richiamo incarto; perizia.
2.2.
A tenore dell'art. 29 LA19 il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato presenza un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 %.
Risulta da uno stesso atto dell'Ufficio delle assicurazioni sociali che il rapporto del medico curante del ricorrente, dott. __________, attestava un'inabilità parziale del 50 % a partire dal gennaio 1998, mentre precedentemente, dal luglio 1997, veniva attestata un'incapacità del 25 %.
Il ricorrente, come già ricordato, non concorda sul grado di invalidità, dal momento che non ha più ripreso a lavorare del tutto. Sta comunque di fatto che al 1.gennaio 1999 si è realizzato il presupposto previsto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal momento che a quella data il ricorrente è stato, per un anno e senza alcuna interruzione, incapace al lavoro almeno per il 40%.
Ne discende che la rendita deve essere stabilita e fissata retroattivamente al 1. gennaio 1999 e non, come nella decisione impugnata, al 1. gennaio 2000.
Prove: doc., testi.
2.3.
Nell'evenienza evocata al punto che precede, vale a dire che il diritto all'indennità è riconosciuto dovuto dal 1. gennaio 1999, al signor __________ bisogna riconoscere di conseguenza anche una rendita per la moglie.
Infatti, fino all'8 dicembre 1999, __________ era coniugato, come risulta dalla documentazione che si produce.
Ne consegue che almeno sino alla data di crescita in giudicato della sentenza di divorzio, è necessario riconoscere al ricorrente anche una rendita per la moglie. Tanto più che fino a quel periodo ha contribuito al suo mantenimento.
Prove: doc., richiamo incarto dalla Pretura del Distretto di __________." (Doc. _)
1.4. Con risposta 6 marzo 2001 l'UAI si è riconfermato nella propria decisione e ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, osservando:
" Per quel che concerne il grado di invalidità, il ricorrente pretende il riconoscimento dell'inabilità totale sulla base del certificato medico prodotto sub doc. _, che sovvertirebbe le conclusioni del Servizio di accertamento medico (SAM).
Innanzitutto giova ricordare che secondo costante giurisprudenza, le perizie effettuate nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).
Nel presente caso la perizia SAM risulta in ogni suo punto chiara e coerentemente motivata. Inoltre non presenta alcun punto contraddittorio. D'altro canto anche il medico curante, dottor __________, ha attestato un'inabilità lavorativa del 50%.
Per inciso si sottolinea inoltre che il dottor __________, lo specialista in chirurgia ortopedica chiamato ad esprimere il proprio parere nell'ambito della perizia SAM, ha stabilito che l'assicurato in un'attività adatta potrebbe presentare un grado di inabilità persino inferiore al 30%.
Per contro, il certificato prodotto con l'allegato ricorsuale attesta una generica inabilità lavorativa a far tempo dalla metà del mese di giugno del 2000.
Detta inabilità non è corredata dalla benché minima spiegazione in merito alle possibili cause invalidanti. In tal senso non può essere ritenuta prova sufficiente a dimostrare che prima dell'emissione della decisione sia effettivamente intervenuto un peggioramento rilevante delle condizioni di salute dell'assicurato. Al proposito si ricorda che, affinché un rapporto medico abbia valore di prova, è determinante che valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti, e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche; le conclusioni devono inoltre essere motivate (BIaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Il ricorrente sostiene poi che la rendita dovrebbe essergli riconosciuta a partire dal 1. gennaio 1999, in quanto lo stesso risulterebbe inabile al 50% già a far tempo dal 1. gennaio 1998, così come sostenuto dal dottor __________ nella propria presa di posizione 16 giugno 2000.
Ora, con certificato 24 settembre 1997 il dottor __________ ha stabilito che l'assicurato presentava un'inabilità lavorativa del 25%.
Il ricorrente é stato attivo in Svizzera sino al termine del mese di luglio del 1997. In seguito si è trasferito in __________, lavorando in qualità di gestore d'una azienda agricola sino al mese di aprile del 1999, quando è rientrato in Svizzera.
Dagli atti all'incarto non emerge alcun certificato medico che si riferisce al periodo trascorso in __________. In altri termini non viene provato in alcun modo che già a partire dall'inizio del 1998 vi fosse un'inabilità lavorativa nella misura del 50%.
Dato quanto sopra non v'è alcuna motivo valido per scostarsi dalle conclusioni dei medici del SAM." (Doc. _)
1.5. Con scritto 15 marzo 2001, l'assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (V), le quali sono state trasmesse in copia all'amministrazione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1. gennaio 1999 - rispettivamente una rendita completiva per il filgio __________ da tale data - nonché l'assegnazione di una rendita completiva per la moglie dal 1.gennaio 1999 al 29 dicembre 1999.
L'UAI ha infatti riconosciuto il diritto dell'assicurato ad un quarto di rendita a far tempo dal 1. gennaio 2000 - rispettivamente ad una rendita completiva per il filgio a decorrere dalla medesima data - e negato il diritto ad una rendita completiva per la moglie.
2.3. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi: vale a dire dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede: "l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto non gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
Va inoltre ricordato che a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
2.4. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
A sua volta, l'art. 29 OAI prescrive che, perchè siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro".
Secondo la norma surriferita, dunque, vi è incapacità di guadagno permanente quando, verosimilmente, non è da attendersi nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Perciò il TFA ha stabilito che non si può ammettere un'invalidità permanente nei casi in cui, a seguito di una malattia evolutiva, probabilmente, la capacità di guadagno non potrà che diminuire. D'altronde, l'incapacità di guadagno permanente può essere valutata solo con una prognosi e non basandosi su constatazioni retrospettive. Un'incapacità di guadagno permanente deve essere negata in caso di malattia con evoluzione progressiva.
(cfr. RCC 1985, pag. 484).
Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.
2.5. Per incapacità al lavoro bisogna intendere la perdita o la diminuzione della capacità di rendimento dell'assicurato nella sua professione o nel suo campo abituale d'attività (RCC 1980 p. 263). La valutazione medico teorica dell'incapacità lavorativa non vincola la commissione AI ma le indicazioni mediche atte a giudicare lo stato di salute di un assicurato sono decisive al pari di quelle pertinenti al genere ed all'estensione dell'attività ancora ragionevolmente esigibile (RCC 1970 p. 282).
L'estensione dell'incapacità di lavoro corrisponde alla riduzione dell'orario di lavoro dell'assicurato invalido (RCC 1970 p. 33); la perdita di guadagno subita durante il periodo d'attesa è per contro senza importanza in quanto quest'ultima dev'essere considerata solo allo scadere del termine di 360 giorni (RCC 1980 p. 263; 1979 p. 281). L'incapacità di lavoro è in effetti un'incapacità di rendimento e non di guadagno. Pertanto l'assicurato che lavora malgrado le prescrizioni contrarie del suo medico deve essere considerato invalido anche se percepisce un salario normale (RCC 1963 p. 225): tutt'al più la sua rendita potrà essere eventualmente ridotta ex art. 7 LAI.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
2.6. Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo privatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.7. Nella presente fattispecie, l'amministrazione ha sottoposto l'assicurato a perizia pluridisciplinare a cura del SAM.
Con referto 10 aprile 2000 i periti hanno formulato la seguente diagnosi:
" F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Epatite C cronica, con
- epatopatia steatosica e trombocitopenia.
Lombalgia cronica su
- discopatia L4-5, L5-S1 e modica spondilartrosi lombare.
Periartropatia spalla sin., con
- discreta sindrome d'attrito sottoacromiale.
Leggero stato ansioso, reattivo alla situazione socioeconomica.
Etiltabagismo cronici.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo TBC polmonare (1967).
Diabete mellito tipo 2 NID.
Stato non risolto dopo ascessi perianali e fistole recidivanti.
Possibile iniziale neuropatia periferica.
Importante obesità e dislipidemia." (Doc. Ai _)
In merito alla capacità lavorativa di __________ essi hanno osservato:
" (…)
Patologia ortopedica
Questa patologia è la più importante da un punto di vista valetudinario. Il Signor __________ nel 1991 cade e si frattura un piede, che tuttavia guarisce bene. Nel 1996, cadendo da cavallo, subisce una contusione della spalla sin. ed una della colonna lombosacrale. Da allora lamenta lombalgie. Nel 1997 una TAC lombare non evidenzia compressioni significative nel lume. Nel settembre scorso, il curante dr. __________ parla di discopatie multiple degenerative lombari. A questo riguardo, la rx della colonna lombare eseguita al SAM non evidenzia spondilolisi o ‑listesi.
Fa' il punto sulla situazione ortopedica il dr__________, che parla di lombalgia cronica su discopatia L4‑5 e L5‑S1 e di modica spondilartrosi. Vi è pure una periartropatia della spalla sin., con sindrome d'attrito sottoacromiale. Il dr. __________ consiglia fisioterapia e stretching. L'incapacità lavorativa ortopedica per lavori pesanti supera il 60%, mentre in un lavoro adatto, parzialmente in piedi / seduto, senza dover alzare regolarmente pesi e lavorare sopra l'altezza delle spalle, la capacità lavorativa ortopedica supererebbe il 70%.
Patologia psichiatrica
Il Signor __________ non è mai stato in cura psichiatrica. Le diverse vicissitudini familiari, con due divorzi alle spalle e la presente situazione di dipendenza dalla PA, lo hanno portato ad un lieve stato depressivo reattivo e ad uno stato ansioso.
Fa' il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, che sottolinea le problematiche socioaffettive e la situazione socioeconomica. A suo parere, l'A. non presenta alcun'importante patologia psichiatrica, ma unicamente una leggera ansia ed apprensione, reattive a queste cose. E' importante, secondo lo specialista, il consumo di alcool, che potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione psicofisica, nonostante l'A. affermi di saper gestire questa problematica. L'incapacità lavorativa psichiatrica raggiunge un 10 ‑ 15%.
H VALUTAZIONE MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. raggiunge un'incapacità lavorativa globale del 50% nelle professioni precedentemente esercitate.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere riguardo al Signor __________:
1. Anamnesi:
Vedasi capitoli A. 1 e A.2.
2. Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
3. Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
4. Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
5. Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell 'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
‑ Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?
‑ Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
‑ Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
L'A. presenta una totale capacità lavorativa fino al 31.12.1998.
Dal 1.01.1999, fino ad ora e continua, egli non è più adatto a lavori pesanti o da eseguirsi con le braccia sopra l'altezza delle spalle.
Nelle professioni svolte prima, di tassista e di direttore di una ditta di traslochi o di fattore, egli presenta una capacità lavorativa globale del 50%, a partire dal 1.01.1999, fino ad ora e continua.
L'incapacità lavorativa è prodotta dalla patologia epatica, ortopedica, ed in misura assai minore psichiatrica, come descritto sopra.
Il rendimento del 50% è riferito all'arco di un'intera giornata lavorativa.
La prognosi rimane riservata, sia per l'importante patologia epatica, suscettibile di peggioramento, sia per gli importanti FRCV, che l'A. non combatte adeguatamente,
6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
La presente situazione valetudinaria appare definitiva e non vi sono misure, sanitarie o professionali, che potrebbero migliorare la presente situazione.
7. Altre indicazioni:
Nessuna." (Doc. AI _)
Agli atti figurano pure diverse certificazione del medico curante dott. __________. Con un primo rapporto datato 24 settembre 1997 questi ha attestato un'incapacità lavorativa, nell'attività precedentemente svolta dall'assicurato, pari al 25% a datare dal luglio 1997 (doc. AI _). Con successivo rapporto 8 settembre 1999 egli ha indicato una completa incapacità al lavoro, senza tuttavia esprimersi circa il momento della sua manifestazione (doc. AI _). Con certificato 16 giugno 2000, infine, il curante ha attestato un'incapacità del 25% dal luglio 1997 - confermando quanto certificato nel citato suo primo rapporto - e precisato che dall'inizio di gennaio 1998 l'incapacità lavorativa è definitivamente del 50% (AI _).
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.9. In casu, se da un lato è da ritenere che la perizia del SAM, redatta sulla base di accertamenti approfonditi e completi, soddisfi pienamente i criteri giurisprudenziali sopra evocati sia per quanto riguarda l'esame e la valutazione dello stato di salute dell'assicurato dal profilo ortopedico e psichiatrico, sia per la valutazione delle ripercussioni invalidanti costatate al momento dell'indagine peritale eseguita dal 13 al 15 marzo 2000, d'altro lato la valutazione circa l'inizio dell'incapacità lavorativa s'appalesa priva di sufficiente motivazione. Non sono infatti reperibili nel rapporto peritale elementi e considerazioni atte a giustificare l'affermazione secondo cui l'assicurato "presenta una totale capacità lavorativa fino al 31.12.1998". Il giudizio espresso dai medici del SAM non trova neppure riscontro negli atti medici antecedenti l'indagine pluridisciplinare e nelle singole valutazioni espresse dagli specialisti interpellati dal SAM.
Orbene, che a partire dall'1. gennaio 1999 l'incapacità lavorativa fosse, secondo il SAM, pari al 50% può essere ritenuto verosimile, atteso che tale valutazione concorda con quella espressa dal curante con certificato 16 giugno 2000, dal quale si evince che (in ogni caso) dal gennaio 1999 tale era il grado d'incapacità lavorativa di __________.
Per contro, la valutazione del curante secondo cui dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 fosse già presente un'incapacità lavorativa del 50% non può essere ritenuta decisiva e concludente ai fini istruttori. La stessa, infatti, oltre ad essere generica, non motivata e non risultare fondata su alcun esame medico eseguito in tale periodo (dal settembre 1997 fino al marzo 1999 l'assicurato è stato assente all'estero), non trova conferma in nessun altro atto medico all'inserto.
Appare per contro verosimile ritenere che sino al 31 dicembre 1998 l'assicurato ha presentato un'incapacità del 25%, capacità accertata dal curante in occasione dell'esame medico del 24 settembre 1997 e il cui inizio è stato fatto risalire al luglio 1997 (doc. AI _).
E' quindi da ritenere dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) che __________ ha presentato un'incapacità del 25% dal luglio 1997 al 31 dicembre 1998 e del 50% dal 1. gennaio 1999.
Non vi sono per il resto agli atti validi elementi che potrebbero indurre a far ritenere inattendibile la conclusione circa un'incapacità del 50% a far tempo dal 1. gennaio 1999. Infatti, né al certificato medico del 15 giugno 2000 dell'Ospedale regionale di __________ (doc. _) né alla valutazione del medico curante dell'8 settembre 1999 (doc. AI _) - attestanti un'incapacità del 100% senza precisa indicazione dei motivi e delle limitazione che giustificherebbero l'attribuzione di un siffatto grado d'incapacità (la valutazione 8 settembre 1999 del curante è addirittura contraddetta dalla successiva attestazione del 16 giugno 2000 in cui il medesimo sanitario ha indicato un'incapacità duratura e irreversibile del 50%) - non può essere attribuita valenza probatoria decisiva ai fini del presente giudizio.
3.1. Col gravame l'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia medica volta ad accertare il grado d'invalidità.
Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione medica agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
3.2. Il diritto alla rendita deve quindi essere riconosciuto al momento in cui l'assicurato, dopo 360 giorni d'incapacità media al lavoro in misura almeno del 40%, presenta un'incapacità al guadagno giusta l'art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4, 2.5).
In concreto l'assicurato raggiunge tale percentuale media dal 1. agosto 1998 al 31 luglio 1999 (5 mesi al 25% e 7 mesi al 50%, pari ad una media retrospettiva del 475% : 12 = 39.58, arrotondato al 40%, cfr. DTF 122 V 335).
Di conseguenza all'assicurato deve essere riconosciuto un quarto di rendita d'invalidità dal 1. agosto 1999 e una mezza rendita d'invalidità dal 1. novembre 1999, in applicazione dell'art. 88a OAI.
La rendita completiva per il figlio __________ è versata come la rendita cui è connessa conformemente agli artt. 35 LAI e 25 LAVS.
3.3. Dagli atti emerge che il matrimonio di __________ con __________, concluso il __________ 1982, è stato sciolto per divorzio con sentenza pretorile 9 dicembre 1999 (doc. _).
Giusta l'art. 34 LAI:
" 1Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:
a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure
b. ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera.
2Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi diritto.
3Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.
4Se il coniuge legittimato alla rendita non provvedere al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all'altro coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completiva è versata d'ufficio dall'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile."
Il fascicolo non contiene tuttavia gli elementi necessari a valutare se nella fattispecie sono realizzate le premesse giustificanti l'erogazione di una rendita completiva ai sensi del citato disposto di legge.
L'incarto deve pertanto essere rinviato all'UAI perché, effettuati gli accertamenti del caso, si pronunci sul diritto alla rendita completiva dal 1. novembre 1999 sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e, se del caso, ne stabilisca l'ammontare.
Visto l'esito del ricorso __________ ha diritto al versamento di fr. 1'500 a titolo di spese ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria introdotta con il gravame (cfr. ad esempio STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei consierandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1. agosto 1999 e ad una mezza rendita d'invalidità dal 1. novembre 1999, nonché ad una rendita completiva per il figlio __________ dal 1. agosto 1999 al 31 luglio 2000.
2.- L'incarto è ritrasmesso all'UAI perché proceda come indicato al considerando 3.3.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.- L'istanza d'assistenza giudiziaria 5 dicembre 2000 è priva d'oggetto.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti