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RACCOMANDATA |
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Incarto n. 32.2001.00031
rg/gm |
In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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visti i ricorsi del 4 dicembre 2000 e 13 aprile 2001 interposti da
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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le decisioni del 3 novembre 2000 e 12 aprile 2001 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 20 aprile 2001 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 20 aprile 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alla nuova decisione della cassa e postulato l'assegnazione di congrue ripetibili;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
l'Ufficio Assicurazione Invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi