|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n. Rif. costo n. 161.318.05
bs/fz |
10 maggio 2001 |
In nome |
|
||
|
Il
vicepresidente |
|||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
|||||
|
|
|||||
visto il ricorso del 30 marzo 2000 interposto da
|
|
__________, rappr. da: avv. __________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 29.2.00 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona AVS 859.54.413.252
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 10 maggio 2001 con la quale è stato parzialmente accolto il gravame;
richiamata l'ordinanza 27.4.2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 9.5.01 l'avvocato ___________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 908,30 al netto delle ripetibili, IVA compresa;
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi