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Raccomandata |
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Incarto n. Rif. costo n. 161.318.05
bs/gm |
11 gennaio 2002 |
In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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visto il ricorso del 17 aprile 2000 interposto da
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__________, rappr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione del 30 marzo 2000 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 17 aprile 2001 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 29 maggio 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. _);
rilevato che in data 8 gennaio 2002 l'avvocato _______ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione (cfr. Doc. _);
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 2'556.50 (IVA inclusa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi