Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2000.00039

Rif. costo n.

161.318.05

 

bs/gm

Lugano

11 gennaio 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 17 aprile 2000 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________ 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 marzo 2000 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la sentenza 17 aprile 2001 con la quale è stato respinto il gravame;

 

richiamata l'ordinanza 29 maggio 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. _);

 

rilevato che in data 8 gennaio 2002 l'avvocato _______ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione (cfr. Doc. _);

 

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 2'556.50 (IVA inclusa);

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi