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Incarto n.
32.2000.00046

 

rg/fz

Lugano

9 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 11 maggio 2000 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13.4.2000 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.01 / 19.02.01 con cui il ricorso è stato respinto;

 

preso atto che con sentenza 18.03.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

 

viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

 

 

decreta                          1.   la Ufficio assicurazione invalidità, Bellizona verserà alla parte ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi