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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS/RG/sc |
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo,
presidente, |
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redattore: |
Marco Bischof |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000 di
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__________, rappr. da: avv. __________,
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contro |
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la decisione del 24 luglio 2000 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
di professione agricoltore indipendente, il 13 dicembre 1994 ha presentato
all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una domanda tendente
all'assegnazione di prestazioni per adulti a seguito dei postumi di un
infortunio, avvenuto il 2 agosto 1994, che gli ha gravemente leso l'occhio
sinistro.
Con decisione 31 ottobre 1995 l'UAI ha respinto la domanda poiché dalla
documentazione medica specialistica acquisita agli atti non risultava che
l'assicurato presentasse un'incapacità al guadagno giustificante l'assegnazione
di una rendita.
Contro tale decisione l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha
inoltrato al TCA un tempestivo ricorso datato 30 novembre 1995.
Con sentenza 18 agosto 1999 lo scrivente Tribunale ha respinto il ricorso in
quanto all'assicurato è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 33,3%, non
sufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita.
Al considerando 2.11 della sentenza il TCA ha precisato quanto segue:
" Da ultimo alcune considerazioni si impongono.
Innanzitutto va ricordato che nell'evenienza concreta é facoltà del ricorrente, per ottimizzare le condizioni lavorative, di richiedere - oltre al contributo annuo di compensazione - l'esecuzione del provvedimento dell'aiuto in capitale ex. art. 18 LAI al fine di finanziare le trasformazioni aziendali di cui già fu fatto cenno nel rapporto della Sezione dell'agricoltura (doc. AI _), come pure le ulteriori trasformazioni che dovessero rendersi necessarie."
(pag. 19/20 inc. __________).
1.2. L'UAI ha quindi esaminato la richiesta dell'aiuto in capitale ex art. 18 LAI e per il servizio di terzi (contributo annuo di compensazione) ex art. 21bis cpv. 2 LAI.
Con proposta di decisione 27 giugno 2000 l'amministrazione ha negato di assumersi i costi dovuti dal servizio di terzi evidenziando quanto segue:
" Conformemente all'art. 21 della legge federale sull'assicurazione invalidità possono essere assegnati soltanto i mezzi ausiliari che sono o che possono essere assimilati a mezzi o a categorie di mezzi contemplati in detto elenco. Il mezzo ausiliario dev'essere inoltre semplice ed adeguato.
Se l'assicurato necessita, in sostituzione di un mezzo ausiliario incluso nell'elenco, di prestazioni di terzi per recarsi al lavoro o per esercitare la sua professione, ha diritto al rimborso delle spese causate dall'invalidità, debitamente comprovate.
Nel presente caso l'aiuto del padre nell'azienda agricola non può essere considerato come sostituzione di un mezzo ausiliario.
La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta.
In caso di disagio economico o anche per motivi d'altra natura l'interessato può consultare la __________. (…)" (Doc. AI _)
1.3. Con osservazioni 12 luglio 2000 l'assicurato, per il tramite dell'avv. __________, ha contestato tale provvedimento poiché:
" (…)
l'aiuto di terzi non è rappresentato unicamente dal padre, ma anche da una ditta del luogo, la __________, che coadiuva __________ in tutti quei lavori che non può più svolgere a causa del danno alla salute di cui è portatore, segnatamente taglio piante e potatura, sistemazione recinti e taglio legna, decespugliatura, manutenzione boschi, pulizia pascoli. Allego per i vostri atti copia della dichiarazione del giugno 1998 della __________.
Le fatture emesse ogni anno ammontano in media circa a fr. 13'000.‑‑/14'000.-- (vedasi ad esempio la fattura 9 maggio 2000).
Il padre invece coadiuva l'assicurato in tutta una serie di attività quotidiane che l'invalidità ha reso più difficoltose.
Fino ad ora __________ si è barcamenato pagando le fatture della __________, poiché vi era la legittima aspettativa che questi costi sarebbero stati assunti dall'Al. Infatti, l'Ufficio Al nella sua risposta preavviso del 2 maggio 1996, nel suo commento alla perizia 4 marzo 1996 della Sezione Agricoltura, non aveva negato il contributo per i lavori eseguiti da terzi, ma ne aveva unicamente minimizzato l'entità. Dal canto suo il TCA, nella sua sentenza 18 agosto 1999, aveva chiaramente affermato al consid. 2.11 (pag. 19) che l'assicurato poteva pretendere, oltre al contributo annuo di compensazione, anche l'aiuto in capitale.
Pertanto l'assicurato, sulla base di queste indicazioni, poteva legittimamente aspettarsi, in forza del principio della buona fede, che il fondamento del contributo per lavori di terzi era acquisito, semmai bisognava definire la sua entità.
Ora, proprio in virtù del principio della buona fede, __________ chiede che gli venga riconosciuto questo contributo annuo ricorrente.
In caso contrario egli è obbligato a rivedere la sua decisione di continuare l'attività nell'azienda agricola, poiché il santo non vale più la candela!
In questa evenienza, evidentemente, l'assicurato sarebbe costretto a chiudere l'azienda e postulare una riformazione professionale."
(Doc. AI _)
1.4. Con
provvedimento formale 24 luglio 2000 l'UAI ha confermato la propria proposta di
decisione.
1.5. Contro la
pronunzia amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite
dell'avv. __________, postulando, in via principale, l'assunzione da parte
dell'UAI, quale provvedimento integrativo, di tutti i costi a seguito
dell'aiuto di terzi. In via subordinata egli ha chiesto che vengano almeno
riconosciute le spese sostenute per l'aiuto fornito dalla ditta __________ per
complessivi fr. 29'299.--.
Riprendendo quanto sostenuto in sede di osservazioni 12 luglio 2000, il ricorrente
ritiene che, in virtù del principio della protezione della buona fede,
l'amministrazione debba riconoscere la prestazione in oggetto, anche se
legalmente non dovuta.
Egli sottolinea infatti come l'amministrazione, nella risposta preavviso al
ricorso del 1995, e il consulente dell'UAI, nella relazione 6 dicembre 1999, si
fossero pronunciati positivamente sul principio di accordare il contributo di
compensazione per l'aiuto di terzi poiché in discussione era unicamente
l'entità dell'aiuto stesso.
Confidando pertanto sul fatto che di principio tale aiuto era stato
riconosciuto - convincimento maturato, a detta del ricorrente, anche a seguito
della sentenza 18 agosto 1999 del TCA - e non potendo più ragionevolmente far
capo solo all'aiuto del padre, a partire dall'autunno - inverno 1997
l'assicurato ha dovuto incaricare la ditta __________ per eseguire diversi
lavori agricoli, quale potatura alberi da frutta, pulizia pascoli ecc., per
complessivi fr. 29'299.--.
Infine, il ricorrente ha poi puntualizzato che:
" (…)
Il fatto che si giunga solo oggi, a distanza di 6 anni dall'infortunio, ad affrontare questi due temi non può essere imputato all'assicurato, ma all'impostazione del dossier da parte dell'Ufficio Al, il quale, prima di accertare il grado di invalidità e l'eventuale concessione della rendita, avrebbe dovuto verificare l'opportunità di erogare dei provvedimenti integrativi, cosi come sancito dall'art. 28 LAI.
D'altro canto, se __________ avesse saputo fin dal principio che l'Al non avrebbe concesso questo contributo annuo ricorrente per l'aiuto di terzi, egli avrebbe potuto valutare oltre tre anni fa l'opportunità o meno di continuare con l'azienda agricola, senza investire ulteriormente nella stessa per approntare quegli accorgimenti che potessero, almeno in parte, sopperire agli impedimenti cagionati dal suo danno alla salute.
E' chiaro che senza questo contributo annuo per i lavori eseguiti da terzi egli dovrà rivedere la sua decisione di continuare l'attività nell'azienda agricola, poiché il santo non vale più la candela. (…)"
(Doc. _)
1.6. Mediante
risposta 20 settembre 2000 l'UAI propone la reiezione del gravame.
Riconoscendo che a seguito della sentenza del TCA del 18 agosto 1999 la
fattispecie è stata riesaminata, l'amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…)
L'UAI, quindi, ha fatto ciò che aveva promesso di fare (esaminare i presupposti di un eventuale diritto alternativo alla rendita), ma ha dovuto negare la prestazione per difetto dei relativi presupposti concreti; non sussiste quindi un problema di buona fede, in quanto è mancato semplicemente il presupposto sostanziale affinché le prestazioni ipotizzate potessero essere erogate.
Dagli atti presenti all'incarto, si può notare come l'assicurato chieda un contributo per lavori generali nell'impresa agricola, ma non giustifichi la realizzazione degli strumenti tecnici specifici da considerare come mezzi ausiliari, non essendo quindi possibile il sostegno finanziario dell'Al nemmeno in tal senso." (Doc. _)
1.7. Con osservazioni 10 ottobre 2000 alla risposta di causa, il ricorrente ribadisce quanto sostenuto in sede ricorsuale, sottolineando nuovamente come la fattispecie debba essere valutata sotto l'aspetto della protezione della buona fede.
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se, in virtù del diritto alla protezione della buona fede,
ad __________ deve essere riconosciuta la rifusione delle spese per l'aiuto da
parte di terzi ai sensi dell'art. 21 bis cpv. 2 LAI.
Quale provvedimento integrativo, l'art. 21 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari - elencati nella Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)
- che ha bisogno, tra l'altro, per esercitare un 'attività lucrativa.
L'art. 21bis cpv. 2 LAI prevede che l'assicurazione invalidità può assegnare
sussidi per le spese sostenute dall'assicurato che ricorre ai servizi di terzi
di cui ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 OMAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1986
applicabile alla fattispecie in esame) l’assicurato ha diritto alla rifusione
delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da
servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi
ausiliari, per:
a) recarsi al lavoro
b) esercitare un'attività lucrativa
c) acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.
Secondo la giurisprudenza del TFA, il servizio di un terzo serve unicamente a
sostituire un mezzo ausiliario al quale l'assicurato avrebbe avuto diritto e
che non può utilizzare per circostanze attinenti alla sua persona (cfr. DTF 112
V 13 consid. 1a).
Pertanto nessuna indennità può essere versata per l'esecuzione di lavori che
incomberebbero all'assicurato, i quali non possono più essere da lui eseguiti a
causa della sua invalidità.
In tal caso, infatti, si tratterebbe di un rimpiazzo di un'attività e non di
una sostituzione di un mezzo ausiliario (cfr. DTF 112 V 14 consid. 1b, RCC 1971
pag. 363, Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestatione, Lausanne 1985, pag. 160/161; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 164/165).
2.2. Nella
fattispecie in esame, il ricorrente rettamente non sostiene, dal profilo legale,
di aver diritto al contributo ex art. 21 bis cpv. 2 LAI.
Infatti, l'aiuto del padre dell'assicurato, nonché l'intervento della ditta
__________, non sostituiscono nessun mezzo ausiliario, ma piuttosto rimpiazzano
certe mansioni agricole che l'assicurato non poteva più esercitare a seguito
della sua invalidità.
__________ ritiene tuttavia che la prestazione in oggetto possa essere erogata
sulla base del principio della buona fede.
Al proposito va ricordato che il diritto alla protezione della buona fede, che
trova il suo fondamento nell'art. 4 Costituzione federale (esplicitamente
previsto dall'art. 9 della nuova Costituzione) permette infatti al cittadino di
esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione (rispettivamente dell’erroneità della decisione) ricevuta;
4. l'informazione (la decisione) errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data, o la decisione è stata resa.
(tra le tante cfr. DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a).
2.3. Nel caso in
esame agli atti è contenuto il rapporto 4 marzo 1996 della Sezione
dell'agricoltura, redatto per valutare gli impedimenti riscontrabili
dell'assicurato nell'espletamento della sua attività di agricoltore
indipendente.
A pagina 6 del rapporto si legge quanto segue:
" (…)
Contributo annuo di compensazione per i lavori eseguiti da terzi
7g) - Potatura piante da frutta ad alto fusto
38 piante x 1,2 ore x 50.-- fr/ora fr. 2'280.--
(frutticoltore specialista)
- Taglio dell'erba nei pascoli con
decespugliatore a spalla
ca. 3 settimane di lavoro fr. 3'000.--
7h) Lavori aziendali complementari
688 ore x 50% x 23.--/fr./ora (tariffa FAT) fr. 7'912.--
Totale contributo annuo fr. 13'192.--"
(Doc. AI _)
Nella risposta preavviso 2 maggio 1996 (doc. AI _), riferendosi al rapporto della Sezione dell'agricoltura, in merito al contributo di compensazione per i lavori eseguiti da terzi, l'UAI ha rilevato quanto segue:
" (…)
"2. Per quanto invece riguarda i contributi di compensazione per lavori eseguiti da terzi, è da osservare che alcuni di essi non potrebbero comunque essere effettuati dall'assicurato (punto 7g ‑ lavori di frutticoltore specialista: l'assicurato non è, in effetti, un frutticoltore specialista), mentre fra gli altri lavori aziendali complementari (punto 7h), dovrebbero essere comprese gran parte delle riparazioni ai mezzi, le quali, secondo gli accertamenti specifici condotti dall'UAI, sono in buona parte ancora proponibili (cfr. su questo punto, il rapporto 18.10.1995 del Dott. __________, all. _, in cui si afferma che dopo un periodo di adattamento, il paziente potrà occuparsi della riparazione di macchine agricole proprie che non abbiano delle parti trancianti).
Ciò considerato, il contributo per i lavori eseguiti da terzi si riduce a cifra trascurabile, che non incide in misura sostanziale sulla capacità di guadagno."
(risposta‑preavviso 2 maggio 1996, pag. 2)" (Doc. _)
Tale
assunto è stato poi contestato dal patrocinatore del ricorrente nelle
osservazioni 10 luglio 1996 (doc. AI _).
Ne è poi seguita un'articolata istruttoria conclusasi con la citata sentenza 18
agosto 1999 in cui il TCA, dopo aver accertato un grado d'invalidità
dell'assicurato non sufficiente per riconoscere una rendita AI, al considerando
2.11. ha specificato quanto segue:
"
Da ultimo alcune considerazioni si impongono.
Innanzitutto va ricordato che nell'evenienza concreta é facoltà del ricorrente,
per ottimizzare le condizioni lavorative, di richiedere - oltre al contributo
annuo di compensazione - l'esecuzione del provvedimento dell'aiuto in capitale
ex. art. 18 LAI al fine di finanziare le trasformazioni aziendali di cui già fu
fatto cenno nel rapporto della Sezione dell'agricoltura (doc. AI _), come pure
le ulteriori trasformazioni che dovessero rendersi necessarie." ( pag.
19/20 inc. __________)
Dopo l'emissione della sentenza, così incaricato dall'UAI di valutare un aiuto
in capitale ex art. 18 LAI, nel rapporto 6 dicembre 1999 il consulente signor
__________ ha comunque rilevato che:
" (…)
In relazione al contributo annuo di compensazione per il servizio di terzi (art. 9 OMAI), richiamo la valutazione del TCA e in particolare quanto riportato all'inizio della pagina 19 della sentenza, dove risulta che il nostro assicurato abbisogna di 899 ore di lavoro prestate da terzi per svolgere compiti aziendali da lui stesso non eseguibili causa il danno alla salute. Valuto detto servizio di terzi in fr. 20'677.‑- all'anno (fr. 23.‑- orari per 899 ore di lavoro all'anno).
Considerato che l'art. 9 OMAI pone dei limiti al contributo per il servizio di terzi, vi propongo di concedere all'assicurato l'importo massimo di fr. 1'508.‑- mensili (fr. 18'096.‑- all'anno). All'assicurato sarà chiesto di comunicare ogni anno spontaneamente il reddito aziendale, avvertendo che il contributo non può superare il reddito aziendale." (Doc. AI _)
Con la
proposta di decisione 27 giugno 2000, confermata con la decisione impugnata,
l'UAI ha respinto la richiesta di tale contributo annuo in quanto l'aiuto del
padre non è sostitutivo di un mezzo ausiliario.
2.4. Va anzitutto
ricordato che l'assicurato può invocare la protezione della buona fede solo
nella misura in cui non si è immediatamente reso conto dell'infondatezza
dell'informazione ricevuta.
Infatti, secondo un principio generale del diritto (cfr. 3 CC), non può
prevalersi della buona fede colui che sapeva o doveva sapere dell'erroneità
dell'informazione ricevuta (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a edizione, N. 573 pag. 139 e N.553 pag. 134/135).
La misura della diligenza richiesta dipende comunque dalle specifiche
circostanze accertate, dopo l'apprezzamento di tutti gli elementi presenti nel
caso singolo, partendo comunque da criteri oggettivi (cfr. DTF 120 V 336
consid. 10a con riferimenti).
Pertanto, se l'assicurato è una persona cognita di diritto la diligenza
richiesta è più severa, per cui si può esigere che egli riconosca l'erroneità
dell'informazione mediante la consultazione delle disposizioni di legge (cfr.
DTF 119 V 307 consid. 3b con riferimenti).
Infine va
rilevato che, secondo costante giurisprudenza, in caso di rappresentanza, il
presupposto della buona fede va esaminato, non nella persona del rappresentato,
bensì in quella del rappresentante (cosiddetta "Wissensvertretung, cfr.
Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I,
Zurigo 1991, N 1448; Keller/Schöbi, Allgemeine Lehre des Vertragsrecht, Basilea
Francoforte 1988, p. 69; DTF 109 II 341; cfr. STF inedita 24 gennaio 2001 in re
A c/ X. SA, 4C.16/2000 consid. 3b)aa) con riferimenti; cfr. STFA 9 maggio 2001
in Pra 2001, 417).
Di conseguenza, i fatti di cui è a conoscenza il rappresentante sono da
ascrivere anche alla persona rappresentata.
A tale proposito, in una sentenza del 9 maggio 2000 pubblicata in SVR 2001 KV
nr. 3 il TFA ha segnatamente rilevato come il rappresentante di un assicurato
avrebbe dovuto consultare le pertinenti disposizioni legali per rendersi conto
dell'erroneità di un informazione ricevuta dall'UFAS in merito al
riconoscimento di una determinata prestazione da parte di una cassa malati (SVR
2001 KV Nr. 3 consid. 3c pag. 6).
2.5. Come visto,
nella risposta preavviso del 1996 l'UAI, sulla base del rapporto della Sezione
dell'agricoltura, ha ritenuto l'aiuto di terzi nella potatura dei frutteti non
giustificato poiché l'assicurato non è frutticoltore specialista.
L'amministrazione ha inoltre negato la prestazione in discussione in quanto
"il contributo per i lavori eseguiti da terzi si riduce a cifra
trascurabile, che incide in minima parte sulla capacità di guadagno".
Tale dichiarazione, nella misura in cui costituisce informazione cui il
contributo annuo di compensazione è di principio dovuto, deve essere ritenuta
erronea, il riconoscimento di un contributo ex art. 21 bis cpv. 2 LAI
presupponendo il diritto dell'assicurato ad un mezzo ausiliario. Questa
circostanza è stata appunto palesata nella proposta di decisione 27 giugno
2000.
Non erronea e tantomeno idonea a suscitare delle aspettative è la STCA 18
agosto 1999.
Nel passaggio citato al consid. 2.3, lo scrivente Tribunale ha unicamente
ricordato all'assicurato la facoltà di richiedere, tra l'altro, il
contributo annuo di compensazione. Non significa che implicitamente il TCA
abbia riconosciuto all'assicurato il diritto a tale prestazione, che
comunque doveva essere accertato dall'amministrazione.
Infine, nel rapporto 6 dicembre 1999 (doc. AI _) il consulente __________,
nonostante che fosse stato chiamato a valutare l'entità di un aiuto in capitale
(doc. AI _), sostanzia e propone all'amministrazione un sussidio per il
servizio di terzi di
fr. 18' 096.-- annui.
2.6. Orbene, sin
dall'inizio della controversia amministrativa l'assicurato è stato
rappresentato da un legale, al quale è stata intimata la risposta preavviso 2
maggio 1996.
Anche dopo la sentenza 18 agosto 1999 l'assicurato ha continuato ad essere
rappresentato dal medesimo avvocato, che, come da lui stesso rilevato nelle
osservazioni 10 ottobre 2000, ha personalmente ricevuto il rapporto del
consulente __________.
Pertanto, vista la giurisprudenza riportata al consid. 2.4., il rappresentante
legale del ricorrente, versato nelle assicurazioni sociali, doveva sapere che
il contributo ex art. 21 bis cpv. 2 LAI presupponeva il riconoscimento di un
mezzo ausiliario e che quindi la necessità per l'assicurato - il quale non
beneficiava di alcun mezzo ausiliario - di ricorrere all'aiuto di terzi per le
attività che non poteva svolgere a causa del suo stato di salute, non poteva in
alcun modo dar adito alla concessione di un contributo di compensazione.
Del resto, nonostante il parere favorevole del consulente AI, la decisione
finale spettava comunque all'UAI.
L'argomento secondo cui l'assicurato poteva ritenere in buona fede che
controverso fosse unicamente l'ammontare del contributo e non il diritto stesso
deve essere disatteso.
Come rettamente rilevato dal ricorrente, l'amministrazione ha negato, mediante
la decisione 31 ottobre 1995, il diritto alla rendita senza verificare
precedentemente l'opportunità di riconoscere dei provvedimenti integrativi,
così come sancito dall'art. 28 cpv. 1 OAI (cfr. DTF 108 V 212).
Tali provvedimenti (in particolare l'aiuto in capitale e il contributo per
lavori di terzi) sono stati infatti ventilati per la prima volta nella risposta
di causa del 2 maggio 1996 e decisi con la pronunzia amministrativa in oggetto,
dopo che giudizialmente è stata confermata la non sussistenza del diritto ad
una rendita d'invalidità.
Fatto sta che, conformemente a quanto rilevato nella sentenza 18 agosto 1999 (cfr.
consid. 2.11), tenuto conto anche dell'intenzione espressa dall'assicurato nel
ricorso di valutare, in caso di negazione del contributo annuo in questione, se
continuare l'attività agricola, ad __________ resta la possibilità di chiedere
una riformazione professionale. Evidentemente una simile riformazione è
possibile solo se i relativi requisiti legali sono adempiuti.
In conclusione, l'assicurato non può prevalersi della protezione della buona
fede per farsi rimborsare dall'amministrazione tutte le spese incorse a seguito
dell'aiuto di terzi. Infatti, nel caso in esame non è adempiuto il presupposto
secondo cui l'assicurato non deve rendersi conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (cfr. consid. 2.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti