RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS/gm |
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In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2000 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del 7 agosto 2000 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3
febbraio 1995 __________, di professione operaia in una fabbrica di
confezionamento ed imballaggio (doc. AI _), ha presentato all'Ufficio
assicurazione invalidità (in seguito UAI) una domanda tendente ad ottenere
prestazioni AI per adulti.
Tale richiesta è stata respinta dall'UAI con decisione 18 ottobre 1995 poiché
dai certificati dei datori di lavoro e dagli atti dell'assicurazione
disoccupazione è risultato che essa non presentava un'incapacità lavorativa di
almeno del 40% per un periodo ininterrotto di una anno. Inoltre dal 13 febbraio
1995 essa esercitava un'attività lucrativa con salario medio mensile di fr.
2'200.-- (doc. AI _).
1.2. L’11 marzo
1999 __________ ha presentato una nuova richiesta di prestazioni assicurative
AI (doc. AI _).
Dopo aver esperito degli accertamenti di natura medica e un'inchiesta a
domicilio per persone che si occupano dell'economia domestica, con proposta di
decisione del 14 giugno 2000 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda motivando:
" (…)
Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che le affermazioni di cui l'assicurata è portatrice, causano un'incapacità lavorativa e di guadagno, quale salariate, nella misura del 40%.
Dall'inchiesta esperita a domicilio risulta che quale casalinga l'assicurata è totalmente abile.
Il grado d'invalidità complessivo è pertanto inferiore al 40%, come risulta dal seguente specchietto:
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Attività
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Quota parte |
Limitazione |
Grado d'invalidità |
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Casalinga |
30.-- % |
0.-- % |
0.-- % |
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Salariata
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70.-- % |
40.-- % |
28.-- % |
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Grado d'invalidità complessivo |
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28.-- % |
La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta. (…)" (doc. AI _)
Con
osservazioni 30 giugno 2000 l'assicurata ha chiesto che venga riesaminato il
suo grado d'invalidità in quanto sono intervenuti altri problemi fisici e
psicologici. Inoltre essa ha rilevato che a causa della separazione dal marito
è costretta a cercare un lavoro al 100% e quindi ha chiesto che venga rivista
la percentuale di quota parte quale salariata fissata dall'amministrazione al
70% (doc. AI _).
In seguito essa ha prodotto un certificato 26 luglio 2000 della dr.ssa
__________ dell'ambulatorio malattie infettive dell'Ospedale __________ (doc.
AI _).
Con decisione 7 agosto 2000 l'UAI ha confermato il provvedimento formulato il 14 giugno 2000.
1.3. Contro la
decisione amministrativa l'assicurata è tempestivamente insorta, per il tramite
del suo legale, postulando in via principale il rinvio degli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
In via subordinata l'assicurata ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera dal 13 marzo 1998, vale a dire un anno prima della domanda di
prestazioni AI.
Dopo aver censurato la ripartizione effettuata dall'UAI tra attività salariata
e domestica, l'assicurata ha in particolare contestato l'incapacità lavorativa
da salariata in quanto l'amministrazione si è fondata sulla perizia dr. __________,
ritenuta lacunosa perché redatta su degli atti medici giudicati incompleti ed
in antitesi con i certificati medici 31 marzo 1999 del medico curante dr.
__________ ed il rapporto 14 settembre 1999 dr. __________ del Servizio
malattie infettive dell'Ospedale __________ (in seguito: Servizio malattie
infettive).
Inoltre essa sostiene che l'UAI non ha valutato la patologia psichica nè
tantomeno considerato un peggioramento dello stato di salute.
Contestualmente __________ ha chiesto di essere sottoposta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
1.4. Con risposta
5 gennaio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame dopo aver preso
posizione sulle singole censure mosse dalla ricorrente, delle quali si dirà, se
occorre, nei considerandi di diritto.
1.5. In data 31
gennaio 2001 l'assicurata ha preso posizione in merito alla risposta di causa.
Il 6 febbraio 2001 essa ha prodotto un certificato datato 1° febbraio 2001 del
Servizio di psichiatria e di psicologia di __________ (in seguito: Servizio di
psichiatria).
1.6. Dopo aver
esperito un accertamento, con decreto 14 febbraio 2001 il Giudice delegato ha
concesso all'assicurata l'assistenza giudiziaria.
1.7 Il 13 giugno
2001 il TCA ha rivolto delle domande al Servizio di psichiatria di __________
in merito allo stato di salute della ricorrente (doc. _), ricevendo risposta il
25 giugno 2001 (doc. _).
Lo scambio di corrispondenza è stato poi trasmesso alle parti per un presa di
posizione.
Le osservazioni della ricorrente datano 27 giugno 2001 (doc. _), quelle
dell'UAI 2 agosto 2001 (doc. _).
Il 7 agosto 2001 l'assicurata ha preso posizione in merito allo scritto
dell'amministrazione (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi,
la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una
proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica
e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non
incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di
accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie,
l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa.”
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.
2.5. Poiché nel caso concreto si tratta di una nuova domanda dev’essere esaminato se sono dati i presupposti per la revisione della rendita (art. 87 cpv. 4 OAI; DTF 117 V 198 consid. 4b).
Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. Nella
presente fattispecie, alfine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.4), ripartendo in 70% la parte del
tempo dedicata all’attività salariata (operaia) e in 30% quella dedicata alle
mansioni domestiche.
Sulla base della perizia del dr. __________ l'amministrazione ha accertato
un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di operaia di
fabbrica. Fondandosi sull'indagine economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica, essa ha poi accertato un'incapacità lavorativa del 40%
quale casalinga. L'invalidità complessiva dell'assicurata è stata quindi
calcolata al 28%, non sufficiente per riconoscere una rendita.
__________ innanzitutto contesta l'applicazione del metodo misto.
Sostanzialmente essa rileva che proprio a causa del danno alla salute ha potuto
esercitare un'attività lucrativa solo periodicamente, per cui il calcolo
dell'invalidità deve essere eseguito quale persona con "potenziale
svolgimento di un lavoro a tempo pieno" (cfr. ricorso pag. 9).
Va ricordato che, al fine di accertare il metodo applicabile per il calcolo del
grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve
essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se
non fosse subentrato il danno alla salute (cfr. SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221, DTF
117 V 194s). Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Va ancora rilevato che il metodo di calcolo
non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe
stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98
V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
In una sentenza del 5 settembre 1995 pubblicata in Pratique VSI 1996 pag. 208,
il TFA ha considerato una donna separata dal marito quale salariata a tempo
pieno nonostante che l'autorità giudiziaria di prima istanza l'avesse ritenuta
attiva al 60%, ciò che corrispondeva al grado di occupazione avuto durante il
matrimonio e prima del danno alla salute.
Partendo dall'analisi delle condizioni personali, professionali, familiari,
sociali e economiche, nonché alla luce del nuovo diritto matrimoniale e del
diritto del divorzio, che segnatamente obbliga, a determinate condizioni, la
reintegrazione nel mondo del lavoro della donna separata rispettivamente
divorziata, l'Alto tribunale è giunto alla conclusione che l'assicurata avrebbe
molto verosimilmente esercitato una piena attività lucrativa a causa delle
mutate condizioni economiche dovute dalla separazione (percepiva un contributo
alimentare mensile di fr. 1'400.--), tenuto anche conto che essa aveva due
figli adulti per cui eventuali compiti educativi non avrebbero ostacolato l'esercizio
dell'attività salariale (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 211s).
Infine, nella sentenza inedita 12 gennaio 2000 in re G.C. (inc. __________),
cresciuta in giudicato, il TCA ha ritenuto che, senza il danno alla salute, in
via ipotetica un'assicurata avrebbe continuato a svolgere un'attività lucrativa
a tempo pieno poiché
" considerate sia le condizioni finanziarie della famiglia C. - in
particolare le modeste entrate del marito, di professione operaio asfaltatore
con rimunerazione oraria, le quali hanno verosimilmente indotto l'assicurata a
svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno già dal 1992, cfr. doc. AI __, p.
3) - sia l'età dei due ultimi (dei sette) figli facenti ancora parte
dell'economia domestica (F., 1980, apprendista e R., 1974 impiegata) ed
evidentemente non più bisognevoli di particolari cure" (cfr. consid.
2.6, pag. 10 della STCA menzionata).
2.7. Come detto
al considerando precedente, l'assicurata è stata considerata
dall'amministrazione quale persona esercitante un'attività salariata al 70%.
Tale circostanza si desume dall'ultimo attestato del datore di lavoro, la
__________, dove la ricorrente è rimasta occupata da febbraio 1995 fino al
licenziamento di agosto 1996, con un orario di lavoro di 6 ore al giorno (30
ore settimanali), corrispondenti al 70% delle 8 3/4 ore di pieno impiego (doc.
AI _).
Nel rapporto d’inchiesta 7 ottobre 1999 alla domanda 2b (se non fosse
intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività
lucrativa ?), si legge la seguente risposta:
" Sì. Del resto l'assicurata fintanto che il suo stato di salute glielo ha consentito ha esercitato un'attività lucrativa.
L'ultima in ordine di tempo l'ha occupata in misura di 6 ore al giorno (tre al mattino, tre al pomeriggio durante 5 giorni la settimana) alla ditta __________. L'attività è cessata, nell'agosto 1996, in seguito al licenziamento intimatole dal datore di lavoro, con la motivazione di diminuzione del lavoro.
In seguito l'assicurata ha percepito per due anni le indennità di disoccupazione e pur avendo cercato attivamente un'altra occupazione, sempre in misura di 30 ore settimanali, non è mai riuscita a riprendere l'attività lucrativa." (doc. AI _) (sottolineatura del redattore)
Tale risposta conferma pertanto la ricerca di un posto di lavoro
parziale di 30 ore settimanali, corrispondente quindi al 70% di una settimana
lavorativa di 42 ore.
Tuttavia, con scritto 30 giugno 2000 la ricorrente ha
postulato di essere considerata salariata al 100% poiché " data
l'avvenuta separazione dal marito sono anche costretta dal punto delle
necessità finanziarie e dal non riconoscimento di prestazioni AI, a cercare un
lavoro al 100% anche se le mie condizioni di salute non me lo permettono, come
voi parzialmente riconoscete."
(cfr. doc. AI _).
Poi, con lettera 7 luglio 2000 l'amministrazione le ha chiesto di "indicarci
a chi affiderebbe sua figlia se non vi fosse il danno alla salute e potesse
così svolgere un'attività lucrativa in misura completa infatti, nel corso della
telefonata avuta il 21.09.1999, ha affermato che comunque non lavorerebbe a
tempo pieno poiché deve occuparsi di __________ " (doc. AI _).
Il 13 luglio 2000 l'assicurata ha risposto che "per quanto riguarda mia
figlia __________, un problema sarebbe il pranzo, nella scuola che frequenta
non c'è una mensa ed io non saprei a chi
affidarla " (doc. AI _).
Ora, nel caso in esame, considerato che l'assicurata riceve provvisoriamente
dal marito fr. 1'000.-- di alimenti, oltre alla copertura diretta di alcune
spese (come cassa malati), e che, ai fini dell'assistenza giudiziaria è stata
ritenuta indigente, fintanto che la procedura di separazione/divorzio non sia
terminata (cfr. STCA 14 febbraio 2001), vi sarebbe certamente da parte
dell'assicurata l'esigenza di aumentare la percentuale di occupazione
salariale.
Tuttavia, come esplicitamente ammesso, vi è il problema di non sapere a chi
affidare nei giorni scolastici la figlia (ora tredicenne) durante i pasti, ciò
che per l'assicurata costituisce un impedimento ad estendere un ipotetico grado
di occupazione salariale. Del resto, la ricorrente non ha smentito quanto detto
durante il colloquio telefonico con il funzionario incaricato, ossia che "comunque
non lavorerebbe a tempo pieno poiché deve occuparsi di __________ ".
In queste circostanze, dunque, la ripartizione dell'amministrazione appare
essere conforme alla concreta situazione e quindi è da confermare.
2.8. A proposito dell'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), la cui versione in italiano non è ancora disponibile, ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
|
Activités |
Minimum |
Maximum |
|
|
% |
% |
|
1. Conduite du ménage (planification, organisation, réparation du travail, contrôle) |
2 |
5 |
|
2. Alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) |
10 |
50 |
|
3. Entretien du logement (épousseter, passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits) |
5 |
20 |
|
4. Achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) |
5 |
10 |
|
5. Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures) |
5 |
20
|
|
6. Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille |
0 |
30 |
|
7. Divers (p. ex. Soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements; activité d'utilité publique, formation complémentaire, création artistique)* |
0 |
50 |
* à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3090)"
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Le total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.
Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.
Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., __________, il TFA (I
102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.9. L'UAI ha
quindi incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per
le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è
stato allestito il 7 ottobre 1999 (doc. AI _).
In tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle
singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra
marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei
lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Sulla base degli accertamenti fatti l'assistente sociale non ha riscontrato
alcun impedimento di ogni singola mansione e quindi non sussiste un'invalidità
dell'assicurata quale casalinga.
Quali osservazioni personali, l'assistente sociale ha scritto che:
" (…)
Le affermazioni dell'assicurata per quanto concerne l'assenza di difficoltà in ambito domestico mi sembrano credibili, per quanto ho avuto modo di osservare in occasione del colloquio a domicilio. Ricordo che attualmente, da ormai ben tre anni a questa parte, l'assicurata si occupa esclusivamente (anche se non per suo desiderio) della sua casa e dei suoi familiari. Diversa sarebbe verosimilmente la situazione se l'assicurata dovesse garantire i lavori domestici e nel contempo esercitare un'attività lucrativa (considerando il suo stato di salute, in particolare lo stato di spossamento che l'accompagna costantemente)." (doc. AI _)
Facendo
riferimento a queste osservazioni, l'assicurata sottolinea come la stessa
assistente sociale abbia rilevato che il suo stato di salute, in particolare la
spossatezza, non le permetterebbe di svolgere sia le mansioni casalinghe che
un'attività lucrativa, evidenziando quindi come la capacità di svolgere
pienamente i lavori domestici sia dovuta al fatto di non avere in aggiunta un
altro carico di lavoro.
Di questa circostanza, conclude la ricorrente, sia il perito dr. __________ che
l'amministrazione non hanno tenuto conto (cfr. ricorso pag. 8).
Orbene, quanto rilevato non è comunque sufficiente per mutare l'esito
dell'inchiesta economica. Essa si basa infatti sull'osservazione degli
eventuali impedimenti dovuti ad un danno alla salute - e non a seguito di
un'eventuale attività lucrativa parallela - riscontrati al momento della visita
da parte dell'assistente sociale.
Infine,
nel certificato 31 marzo 1999 lo stesso medico curante ha riscontrato che
l'assicurata "quale casalinga accudisce al marito ed alla figlia senza
problemi" (doc. AI _).
Ne
consegue dunque che la valutazione fatta dall'amministrazione di considerare
l'assicurata non invalida per quanto attiene all'attività di casalinga risulta
essere corretta, per cui, su tale punto, la decisione contestata è da
confermare.
2.10. L'UAI ha
concluso per un'inabilità lavorativa del 40% quale operaia di fabbrica e questo
sulla base della perizia del dr. med. __________, specialista in medicina
interna e medico aggiunto al Servizio oncologico.
Nel referto 19 maggio 2000 il sanitario ha posto la seguente diagnosi:
" 3. DIAGNOSI.
Infezione HIV stadio CDC B 3 con:
- Candidosi orofaringee e vulvo-vaginali recidivanti.
- Stato dopo conizzazione (1994) per carcinoma in sito del collo uterino
- Stato dopo polmonite al lobo inferiore destro (1997) e polmonite bilaterale (1993)
- Leucoplachia orale vegetante recidivante dal 1992.
- Leuco-trombocitopenia.
Eroinomania attualmente in sostituzione metadonica.
Stato dopo epatite B
Epatite C cronica. (…)" (doc. AI _)
Dopo aver proceduto all'anamnesi del paziente e all'esame clinico, in merito al grado di capacità di lavoro nell'esercizio dell'attività lucrativa abituale, il dr. __________ ha concluso come segue:
" (…)
4. Grado di capacità di lavoro in percentuale nell'esercizio dell'attività lucrativa abituale.
La signora __________ ha quindi presentato a partire dall'età di 24-25 anni una eroinomania che si è complicata di un'epatite B, un'epatite C cronica, una infezione HIV attualmente allo stadio CDC B 3 con in particolare un carcinoma in sito del collo uterino (che ha necessitato una conizzazione), una candidosi orofaringea e vulvo-vaginale recidivante, degli episodi di polmonite ed una leucoplachia vegetante. Per quel che concerne gli esami paraclinici gli ultimi dati in nostro possesso mostrano dei CD 4 attorno ai 250 ed una viremia inferiore a 200 copie/ml.
Dal punto di vista clinico è presente uno stato generale discreto e si constata essenzialmente una leucoplachia ed una epatomegalia così come delle varici agli arti inferiori. Dal punto di vista soggettivo lamenta essenzialmente degli episodi di astenia, insonnia ed una sintomatologia digestiva legata soprattutto all'assunzione di farmaci.
Sulla base dei dati anamnestici e dell'esame clinico la paziente è da considerare abile in misura completa nell'attività di casalinga e nella misura del 60% almeno quale operaia in fabbrica. (…)" (doc. AI _)
Il perito
ha altresì rilevato che l'assicurata riceve attualmente un sostegno
medico-sanitario ideale e quindi non reputa necessari provvedimenti di ordine
professionale.
2.11. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.12. Nell'evenienza
concreta, __________ contesta le conclusioni peritali.
Essa fa riferimento al rapporto 31 marzo 1999 del medico curante dr. __________
in cui è attestata, principalmente sulla base dei regolari resoconti del
Servizio malattie infettive, un'incapacità lavorativa completa dal 1996.
In particolare il medico curante ha rilevato che:
" (…)
La paziente ha lavorato per alcuni anni quale operaia di fabbrica ausiliaria. Frequenti interruzioni per motivi di salute, licenziata ripetutamente a causa delle assenze per malattie
Le precarie condizioni di salute e anche l'influsso dei farmaci assunti (effetti collaterali) impediscono alla paziente di svolgere un'attività regolare quale salariata.
Quale casalinga accudisce al marito e alla figlia senza problemi.
Ev. ulteriori informazioni da parte del Dr. __________ dell'ambulatorio dell'__________." (doc. AI _)
Il dr. __________ del Servizio malattie __________, nel rapporto 14 aprile 1999 attesta un'inabilità lavorativa del 100% dal 1996 precisando che:
" (..) Anamnesi: si tratta di una paziente con infezione HIV stadio CDC B3 la quale è in trattamento con triterapia con stabilizzazione dei valori dei linfociti CD4+ appena sopra i 200 x 106/litro un valore assoluto da alcuni mesi, e che quindi sia per la precaria situazione in relazione all'infezione HIV, sia per gli effetti collaterali dei farmaci (disturbi neurologici e gastrointestinali in particolare) non è in grado di sostenere un'attività lavorativa se non ev. a domicilio. (…)" (cfr. risposta ad 4.1 doc. AI _)
Nella lettera 5 gennaio 2000 inviata al medico dell'UAI, lo stesso sanitario ha segnatamente rilevato che:
" (…)
E' pure vero che la paziente negli ultimi tre anni non ha accusato infezioni opportunistiche ma la situazione è facilmente suscettibile di peggioramento in considerazione del valore dei linfociti CD4+ di poco superiore alla soglia critica dei 200/ml. Ricordiamo anche la necessità di un trattamento antiretrovirale con gli effetti collaterali conosciuti (neurologici, gastrointestinali in particolare) che durante questi anni hanno impedito la paziente di godere di un buono stato di salute. Se non fosse sufficiente siamo in grado di fornire rapporti medici specialistici i quali testimoniano di una compromissione dello stato di salute." (doc. AI _)
Infine, nel rapporto 14 dicembre 2000, richiesto dall'UAI, il dr. __________ ha osservato che:
"Inoltre la terapia antiretrovirale viene
mal tollerata dalla paziente la quale lamenta astenia, sovente nausea, cefalea
e sporadici attacchi di diarrea. La paziente è inoltre conosciuta per un utero
fibromastico, sia nel mese di giugno che nel mese di settembre 2000 ha
presentato delle importanti metrorragie con anemizzazione che necessitavano di
trasfusioni di alcuni concentrati eritrocitari. Nel mese di ottobre (dal 12.10
al 17.10.00) la paziente è stata ospedalizzata e ha subito un intervento di
isterectomia per via laparoscopia. Per quanto concerne la capacità lavorativa
dal 26 giugno 00 è stata inabile al lavoro totalmente fino al 20.11.00, in
seguito dal 21.11.00 presenta un'inabilità lavorativa parziale al 50%.
Riteniamo che le condizioni di salute della paziente possano essere
ulteriormente suscettibili di peggioramento, pertanto ci sembra corretto
prevedere un'incapacità lavorativa del 50% a lungo termine." (doc. _)
Ora, il
fatto che il dr. __________ abbia fatto presente all'amministrazione la sua
disponibilità, in caso di necessità, di fornire rapporti medici specialistici
ed ulteriori informazioni, comunque non chiesti dal perito, hanno indotto
l'assicurata a ritenere il referto del dr. __________ incompleto.
L'assicurata sostiene altresì che le conclusioni del perito non sono motivate,
in particolare sottolinea come lo specialista abbia formulato in una semplice
frase la valutazione sull'incapacità lavorativa.
Innanzitutto, a mente del TCA, la perizia effettuata dal dott. __________ si
fonda su accertamenti particolarmente approfonditi, sui precedenti rapporti
medici presenti nell'incarto, compresi quelli del Servizio malattie __________,
sulle dichiarazioni dell'assicurata e dopo aver effetuato una consultazione.
Inoltre, i succitati certificati dei dr. __________ e __________ non sono
idonei a rendere inaffidabile la perizia.
Avantutto, occorre segnalare che se da una parte la piena inabilità è stata
accertata dal 1996, dall’altra l'assicurata ha cessato l'attività lucrativa il
21 giugno 1996 non per motivi di salute, ma " a causa della mancanza di
lavoro" (cfr. lettera 14 giugno 1996 __________ contenuta nella
documentazione della Cassa di disoccupazione in doc. AI _).
Inoltre, nei diversi rapporti stesi dal Servizio malattie __________, lo status
dell'assicurata viene descritto come buono, nonostante le diverse cure
intraprese, e questo almeno fino a luglio 1998.
Difatti, nel rapporto 27 agosto 1998 si legge: " In condizioni generali
buone fino a tre settimane fa quando ha (l'assicurata ndr) iniziato a
presentare una tosse produttiva al mattino e piuttosto durante la giornata,
ingravescente, adesso divenuta invalidante (disturba il sonno) " (cfr.
rapporto allegato al doc. AI _). Sostanzialmente questa circostanza è stata
confermata nella lettera 5 gennaio 2000: "E' pure vero che la paziente
negli ultimi tre anni non ha accusato infezioni opportunistiche ma la
situazione è facilmente suscettibile di peggioramento) anche se il Servizio
malattie ha ricordato (….)anche la necessità di un trattamento
antiretrovirale con gli effetti collaterali conosciuti (neurologici,
gastrointestinali in particolare) che durante questi anni hanno impedito la
paziente di godere di un buono stato di salute."( doc. AI _).
Del resto, i periodi di incapacità lavorativa al 100% non sono stati duraturi
(verosimilmente legati ai periodi di trattamento medicamentoso ed ultimamente a
causa dell'operazione di ottobre 2000). Il certificato 14 dicembre 2000 del dr.
__________ lo dimostra. Anzi, lo stesso medico ritiene che al momento attuale
la paziente presenta un'incapacità lavorativa del 50% a lungo termine, questo
nonostante gli effetti collaterali derivanti dal trattamento antiretrovirale,
confermando in sostanza il parere del perito.
Infine, ritenuto che presso la __________, l'assicurata svolgeva la propria
attività seduta, senza sollevare alcun peso (cfr. doc. AI _) la conclusione del
dr. __________ deve essere ritenuta valida.
In queste circostanze, per quel che concerne le affezioni organiche, non è
necessario procedere ad altri atti istruttori, in quanto essi non
modificherebbero l'esito della presente vertenza (sulla cosiddetta valutazione anticipata delle prove
cfr. fra le tante DTF 122 V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
2.13. In sede di osservazioni alla proposta di decisione, l'assicurata ha trasmesso all'UAI il rapporto 29 agosto 2000 del dr. __________, del Servizio di psichiatria.
Rilevando che dal mese di settembre 1999 la paziente si reca regolarmente presso il Servizio, il medico ha riscontrato che:
" (…)
E' presente un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, con tendenza ad agire impulsivamente, repentini passaggi alla depressione, relazioni instabili e tendente all'autolesionismo. Simultaneamente la paziente manifesta un sindromo da disadattamento, riguardo ai problemi familiari e sociali che sta affrontando e sopra tutto alle diverse complicazioni somatiche in relazione con la sua malattia infettiva." (doc. AI _)
Inoltre,
nello scritto 1 febbraio 2001 il dr. __________ ha sostenuto che lo stato
psichico e psicologico della signora __________ incide in modo significativo
sulle sue capacità lavorative, ritenendo "senz'altro giustificato di
chiedere un'estensione della perizia medica a questi aspetti psicologici"
(doc. _).
Nella risposta di causa l'UAI ritiene che la situazione psichica della
ricorrente sia tale da non giustificare approfondimenti, poiché, in sostanza, i
disturbi riscontrati non sono invalidanti.
Ora è vero che nell'anamnesi riguardante il sistema nervoso il dr. __________
ha rilevato "momenti di tensione, ansietà, labilità emotiva, disturbi
del sonno con incubi notturni, rare cefalee" non definibili come
patologici e quindi non invalidanti.
Tuttavia, dalle risposte 26 giugno 2001 del Servizio di psichiatria alle
domande dello scrivente Tribunale, volte ad accertare le affezioni lamentate
dall'assicurata e la sua capacità lavorativa, emerge una diversa situazione.
In effetti il dr. __________ ha in particolare scritto quanto segue:
" Le patologie psichiche di cui soffre la signora __________ sono:
disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, con tendenza ad agire impulsivamente, repentini passaggi alla depressione, periodi di abusi tossicomanici generali, relazioni instabili e tendenza all'autolesionismo.
sindrome da disadattamento, riguardo le complicazioni sociali e somatiche indotte dalla sua malattia infettiva in progressione, con manifestazioni di umore depresso, ansia e preoccupazioni.
I fattori che inferiscono con la capacità della paziente a riprendere la sua attività di operaia di fabbrica sono:
frequenti periodi di malattia (malesseri fisici e psichici);
stanchezza cronica indotta dalle complicazioni somatiche e farmacologiche;
Queste affezioni causano un'incapacità lavorativa al 100% nella professione di operaia in fabbrica." (doc. _)
Ora, ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta
la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui esse sono state rese, in casu il 7 agosto 2000 (DTF
121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), tenuto conto che l'assicurata dal
mese di settembre 1999 è seguita dal dr. __________,
l'aspetto psichiatrico, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione,
merita di essere approfondito.
È vero che nei certificati medici non è stato fatto cenno della patologia psichiatrica.
Ma è altrettanto vero che, eccetto la perizia, tutti i certificati sono
anteriori all’inizio della cura e non sono stati redatti da sanitari attivi nel
campo psichiatrico.
Rettamente il medico dell'UAI nella nota 25 luglio 2001 rileva che le risposte
al TCA del dr. __________ sono state poco circostanziate, segnatamente questi
non ha indicato da quando sussiste l'incapacità lavorativa e in che misura le
patologie riscontrate impediscono l'attività di operaia. Tuttavia, ciò non
esclude l'esistenza di una componente invalidante dell'affezione riscontrata.
Piuttosto è opportuno rinviare gli atti all'UAI affinché, mediante una
valutazione specialistica, accerti da quando e in quale misura l'assicurata
presenta un'incapacità lavorativa a seguito del danno psichico, tenendo
presente comunque la refertazione del Servizio psichiatrico.
L'amministrazione dovrà inoltre ponderare l'esito dei nuovi elementi con la
perizia dr. __________ in modo da giungere ad un giudizio sull'inabilità
lavorativa globale nella professione di operaia. Il risultato dovrà altresì
essere posto in relazione alla quota parte del 70% di tempo dedicata
dall'assicurata all'attività salariale. Solo così l'amministrazione, mediante
l'emissione di una nuova pronuncia, potrà valutare l'esistenza o meno di
un'incapacità al guadagno sufficiente per l'erogazione di una rendita
d’invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 7 agosto 2000 è annullata.
2.- Gli atti
sono da rinviare all'UAI affinché esperisca gli accertamenti indicati al
considerando 2.13 e in base alle nuove risultanze renda una nuova decisione in
merito.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurata fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti