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Incarto n.
32.2000.00097

 

rg/gm

Lugano

12 giugno 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 10 ottobre 2000 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la lettera 27 aprile 2001 della parte convenuta che precisa di aver ritenuto opportuno annullare la decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);

 

richiamata lo scritto 11 giugno 2001 dell'avv. __________ del seguente tenore:

 

"                                       Faccio riferimento alla proposta 27 aprile u.s. dell'UAI e alla vostra comunicazione del 02 maggio u.s. e con la presente vi comunico di aderire alla richiesta dell'Ufficio AI.

Pertanto vi comunico di ritirare il ricorso, chiedendo nel contempo lo stralcio della procedura e l'assegnazione di adeguate ripetibili." (cfr. Doc. _);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                              l'Ufficio assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi