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Incarto n.
32.2001.00105

 

RG/sc

Lugano

19 febbraio 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 5 dicembre 2001 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 novembre 2001 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,  

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto 7 febbraio 2002 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 28 gennaio 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque, __________, con scritto 14 febbraio 2002 ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità (V);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi